Decisione N. 1525 del 13 marzo 2014

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Decisione N. 1525 del 13 marzo 2014
Decisione N. 1525 del 13 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore LUCCHINI GUASTALLA
Nella seduta del 30/01/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, nipote ed erede di un soggetto deceduto, chiede il rimborso delle operazioni
effettuate sul conto corrente intestato al de cuius unitamente alla di lui figlia,
successivamente alla morte del nonno.
La resistente difende il proprio operato affermando, al contrario, l’illegittimità di
un’eventuale limitazione di operatività (entro i limiti del 50%) al cointestatario in caso di
rapporto a firma disgiunta.
Più precisamente, il ricorrente, nipote di un soggetto deceduto in data 10/01/2013, in data
15/05/2013 sporgeva reclamo alla banca odierna convenuta chiedendo copia dei
documenti attestanti la movimentazione del conto corrente e del dossier titoli intestati al de
cuius, nonché spiegazioni in merito alle movimentazioni effettuate successivamente alla
data del decesso.
L’intermediario rispondeva con nota del 29/05/2013, affermando che il conto corrente (e il
collegato dossier titoli) era cointestato con un altro soggetto (figlia del de cuius) e
rappresentando che le operazioni eseguite dopo la morte erano riconducibili al pagamento
di bollette e spese funebri.
La parte ricorrente tornava a chiedere ulteriori spiegazioni, lamentando “evidenti violazioni
della normativa sulla successione”.
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La convenuta rispondeva confermando di aver verificato la regolarità della
documentazione trasmessa dal ricorrente inerente la successione, ma invitando la
controparte a “fornir[e] indicazioni sulle evidenti violazioni […] addebitate”.
Insoddisfatta dal riscontro, la parte attrice adiva l’ABF con ricorso pervenuto il 2 luglio
2013, chiedendo “il rimborso di € 9.030,06 per le operazioni di addebito occorse sul conto
corrente […] dalla data del 10/01/13 giorno del decesso del [de cuius]”.
Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 4/10/2013, la
resistente ha precisato che:
- “le operazioni eseguite sul conto corrente […] intestato al [de cuius] e alla [di lui figlia] a
partire dal 10.1.2013, data di decesso del [de cuius] che si riferiscono a pagamenti di
bollette telefoniche, di bollette di luce e del gas e alle spese funebri non costituiscono
alcuna violazione della normativa, in quanto l'art. 16 del contratto di conto corrente
prevede che ‘nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei
cointestatari del conto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre
separatamente sul conto, compresa la facoltà di estinzione dello stesso’ ( .. )";
- “di norma, nel caso di decesso del cointestatario si verifica una persistenza dei poteri e
delle facoltà riconosciuti in capo all'altro cointestatario, con la conseguenza che la pretesa
dell'intermediario di limitare la facoltà del cointestatario di operare sul conto cointestato
entro i limiti del 50% delle rimesse disponibili è illegittima; sul punto, la Suprema Corte ha
evidenziato che ‘nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è
derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia,
quanto al passivo, in termini di totale liberazione, è stata in grado di produrre la morte di
uno dei cointestatari, nei riguardi dei suoi aventi causa e ancor meno nei confronti
dell'istituto di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero, verso chiunque dei
contitolari, prima di quell’evento, nessuna ragione ha in seguito maturato per supporre che
lo sua obbligazione si sia modificata’ (Cass., I sez., 29.10.2002 n. 15231)”.
L’intermediario resistente ha chiesto “di dichiarare inaccoglibile il ricorso”.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti
essenziali ai fini della decisione.
Il ricorrente chiede la restituzione di € 9.030,06, corrispondenti al netto delle operazioni
(attive e passive) effettuate sul conto corrente del de cuius successivamente al decesso di
quest’ultimo.
Sul punto, la resistente si difende, affermando che si trattava di addebiti automatici per
pagamento utenze, nonché delle spese per il servizio funebre. Dagli estratti conto forniti si
evincono, inoltre, alcuni prelevamenti allo sportello in contanti (per complessivi € 3.000).
Dalle evidenze prodotte in atti, si evince che il conto corrente in oggetto, e il collegato
deposito titoli, erano cointestati tra il de cuius e la di lui figlia. L’operatività era a firma
disgiunta.
L’intermediario resistente richiama anche la specifica clausola contrattuale che prevede
quanto segue:
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Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, non può revocarsi in dubbio
che, sulla base della documentazione in atti, il rapporto di conto corrente in essere tra le
parti deve essere qualificato “a firma disgiunta”.
Ne deriva, dunque, secondo quanto previsto dall’art. 1854 cod. civ., per l’ipotesi di un
conto corrente bancario intestato a più persone (con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente) che i cointestatari devono essere considerati creditori o
debitori in solido del saldo del conto.
Orbene, se, com’è noto, nel caso del conto corrente bancario intestato a più soggetti, “i
rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente,
sono regolati dal comma 2 dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si
dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente […]”, i rapporti tra i cointestatari e
la banca sono disciplinati dall’art. 1854 cod. civ. (in tal senso, Cass., 19/2/2009 n. 4066).
A norma dell'art. 1854 cod. civ., l'intestazione a più persone di un conto corrente bancario,
con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ha l'effetto di
porre ciascun intestatario, nei confronti della banca, nella posizione di creditore o debitore
in solido del saldo del conto.
Ora, come già si è avuto occasione di affermare, nel caso di cointestazione del conto
corrente “a firma disgiunta” l’evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento
del rapporto ed il cointestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto,
potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di
successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il
cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del
cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto, che, tuttavia, deve essere
esercitato congiuntamente (cfr., in tal senso, Cass., 29 ottobre 2002, n. 15231, secondo la
quale “Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le
medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive,
anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che
sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere,
anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a
risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro
contitolare”).
Alla luce di quanto appena illustrato consegue pianamente che le doglianze formulate nel
ricorso all’origine del presente procedimento si rivelano del tutto infondate e, come tali,
non degne di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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