Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016

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Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016
Decisione N. 9071 del 13 ottobre 2016
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) SILVETTI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MARCO MARINARO
Nella seduta del 06/10/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nei primi giorni del mese di giugno 2016, la ricorrente si recava presso la filiale di un
terzo istituto di credito al fine di chiedere l’accensione di un mutuo per un importo di euro
215.000,00, finalizzato all’acquisto di un immobile.
Per l’acquisto di tale immobile, la stessa sottoscriveva presso un’agenzia
immobiliare, una proposta irrevocabile d’acquisto corrispondendo un assegno per euro
5.000,00 - a titolo di deposito - con promessa di versare, entro il 30.07.2015 - previa
accettazione del venditore - la somma di euro 35.000,00; nonché di comparire lì
24.07.2015 alla stipula del rogito notarile e di versare il saldo, entro il 30.09.2015.
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In data 23.06.2015 la proposta veniva accettata dal venditore, pertanto, ricontattava
l’istituto di credito richiesto in precedenza e procedeva alla formalizzazione della richiesta
di mutuo con la consegna dei documenti richiesti.
Qualche giorno dopo le veniva comunicata l’impossibilità di dar corso all’erogazione
del mutuo, in quanto il suo nominativo era stato segnalato nella Centrale Rischi della
Banca d’Italia per circa euro 20.000,00.
La posizione debitoria che aveva dato luogo alla segnalazione concerneva un
rapporto cointestato con il coniuge divorziato della ricorrente.
Dall’esame della documentazione relativa alla propria posizione, apprendeva che le
segnalazioni a suo carico erano state effettuate, oltre che da parte resistente, anche da
altri mediatori finanziari ai quali era stato ceduto il credito a far data dal mese di giugno del
2014.
Le segnalazioni, ad avviso della ricorrente, erano da qualificarsi illegittime, in quanto
la stessa, già a far data dal 03.09.2010 “aveva regolarizzato ed estinto il contenzioso
pendente con parte resistente, come risulta dalla lettera liberatoria inviatale dalla stessa
recante data 03.09.2010 ed allegata al ricorso.”
Pertanto, in data 06.07.2015, inviava due comunicazioni tramite e-mail al creditore
ceduto con le quali rappresentava “la grave situazione di disagio morale e di difficoltà
economica in cui si trovava (dovendo onorare l’impegno assunto per l’acquisto del sopra
citato immobile), suo malgrado e senza sua colpa, determinata dall’illegittima
segnalazione presso la Centrale Rischi.”
Le e-mail di cui sopra venivano riscontrate dapprima dall’altro istituto bancario (in
data 09.07.2015) e successivamente in data 17.07.2015 dalla banca resistente.
In tali occasioni le veniva comunicata l’intenzione di ottemperare all’istanza da lei
formulata.
In data 23.07.2015 le veniva comunicata – dall’altro istituto bancario l’avvenuta
cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, a far data dall’acquisizione del
credito, perfezionatasi in data 27.06.2014.
In data 27.11.2015 presentava reclamo, formulando richiesta di ristoro dei danni
patiti a seguito dell’illegittima segnalazione del proprio nominativo in C.R. nei confronti
dell’odierna banca resistente.
Parte ricorrente chiede che il Collegio condanni l’intermediario alla corresponsione di
euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, patito a seguito della
segnalazione del proprio nominativo in C.R.
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L’intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue.
In data 08.07.2014, il rapporto di credito cointestato è stata ceduto ad una società; la
cessione ha interessato “l’entità del credito in capo al cointestatario del rapporto” previo
accertamento della sua entità.
Ciò posto, l’intermediario ha provveduto, “fornendone riscontri immediati”, ad
ottemperare alle richieste formulate da parte ricorrente.
Pertanto, la richiesta contenuta nel ricorso “pare pretestuosa oltre che indeterminata,
priva di riscontri effettivi e non documentata da alcuna allegazione atta a dimostrare il
pregiudizio subìto”.
Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
DIRITTO
Il nominativo della ricorrente veniva segnalato “a sofferenza” nella Centrale dei
Rischi della Banca d’Italia relativamente ad un rapporto di credito cointestato con l’ex
coniuge pur avendo la stessa provveduto alla regolarizzazione della propria esposizione
debitoria già nell’anno 2010 (come documentato e non contestato da lettera liberatoria
inviatale da parte resistente recante data 03.09.2010).
Appare dunque evidente l’illegittimità delle iscrizioni effettuate e l’intermediario nonché la cessionaria del credito – hanno provveduto alla relativa cancellazione.
La ricorrente ritiene che le iscrizioni negative del proprio nominativo le abbiano
cagionato un danno all’immagine, alla reputazione, nonché “una profonda sofferenza
morale per il concreto rischio di pagare il doppio della caparra al venditore, qualora non
avesse avuto la disponibilità dei fondi necessari nei tempi concordati in sede di proposta
irrevocabile d’acquisto.”
Ad avviso del Collegio la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali deve
ritenersi fondata essendo ragionevole supporre che la segnalazione abbia arrecato alla
ricorrente un non irrilevante turbamento tale da giustificare un risarcimento che, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto, appare congruo determinare nella misura di
euro 2.000,00.
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P.Q.M.
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di
euro 2.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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