Decisione N. 417 del 24 gennaio 2014

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Decisione N. 417 del 24 gennaio 2014
Decisione N. 417 del 24 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) GAMBARO
Nella seduta del 16/01/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Per il tramite del proprio legale la parte ricorrente, ribadendo argomentazioni già espresse
in sede di reclamo, ha esposto che: a) il coniuge della ricorrente – cointestatario che si
associa al ricorso – ha sottoscritto una richiesta di mutuo rivolta alla convenuta sub 2) (di
seguito “Beta”) per l’acquisto dell’attuale abitazione di residenza, in data 1° aprile 2010; b)
che Beta aveva avviato l’istruttoria della pratica stessa, facendo anche eseguire la perizia
di stima dell’immobile da parte di un professionista di fiducia; l’affidamento ingeneratosi
(“dopo aver ricevuto assicurazioni dal Direttore della Filiale”) aveva determinato anche
l’avvio di lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare; c) che, il successivo 9 aprile 2010,
Beta comunicava di voler recedere dalle trattative in relazione a una presunta sofferenza a
carico della ricorrente; d) che quest’ultima accertava, compiendo verifiche sulla propria
posizione in CR, un’erronea appostazione – per un caso di omonimia - da parte della
convenuta sub 1) (di seguito “Alfa”); d) che, in data 27 maggio 2010, Beta rifiutava la
concessione del mutuo in questione e ordinava il rientro dai fidi in conto corrente, pur
avendo presente che Alfa aveva ammesso il proprio errore rilasciando una nota liberatoria
il 18 maggio 2010.
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Con il ricorso si lamenta, pertanto:
x con riguardo alla condotta di Alfa, violazioni della disciplina in materia di Centrale
dei Rischi e in materia di trattamento dei dati personali, nonché conseguenti
responsabilità per “aver screditato il nome, l’onore e la reputazione della
[ricorrente], con riflessi diretti nella trattativa di concessione del mutuo in parola,
negato” nonché per “la mancanza improvvisa di liquidità dovuta all’interruzione delle
trattative per la concessione del mutuo, ormai a una fase avanzata”;
x con riguardo alla condotta di Beta,
1. la “responsabilità precontrattuale ex artt. 1175-1337 c.c.” in relazione
all’ingiustificato recesso dalle trattative in corso per la concessione del
mutuo, con conseguente necessità di rivolgersi ad altri intermediari per
ottenere credito volto a finanziare l’acquisto dell’unità immobiliare, la
ristrutturazione e a superare l’insorta crisi di liquidità;
2. la “violazione dei doveri di trasparenza bancaria”:
3. il “concorso” con Alfa “al “discredito del nome, dell’onore e della reputazione
della [ricorrente]”.
Pertanto, la parte ricorrente ha chiesto che le convenute, accertate le rispettive
responsabilità, siano chiamate ciascuna alla corresponsione di un risarcimento danni per €
15.000 “o diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”, oltre a € 1.500
per “competenze legali” delle quali domanda la rifusione.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario Alfa espone che già in sede di risposta al
reclamo aveva chiarito di aver provveduto all’eliminazione della segnalazione erronea,
generatasi in relazione a “un problema di omocodia”. Nel merito, evidenzia l’inesistenza di
nesso causale tra la propria condotta e la mancata concessione del mutuo ipotecario da
parte di Beta, anche in considerazione della circostanza secondo cui “il credito richiesto
dai signori [ricorrente e cointestatario]” “sarebbe stato rinunciato dai medesimi, come da
atti acclusi al ricorso proprio dagli odierni attori” e che la lettera attestante il mancato buon
fine dell’istruttoria relativa al mutuo è stata indirizzata al coniuge della
ricorrente/cointestatario del ricorso e sottolinea di avere “da tempo e per tempo”
consegnato alla ricorrente “la lettera liberatoria… omissis… con la quale si è precisato
l’imputabilità di nessuna sofferenza” in capo alla ricorrente.
Pertanto, il primo intermediario convenuto ritiene che la ricorrente non abbia supportato
sul piano probatorio il pregiudizio lamentato e di conseguenza chiede al Collegio ABF il
rigetto del ricorso “in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto”.
A sua volta l’intermediario Beta ha esposto che, dalla documentazione sottoscritta,
emerge che è intervenuta la rinuncia al finanziamento richiesto da coniugi ricorrenti e
conseguentemente, la richiesta di risarcimento dei danni patiti non avrebbe fondamento.
Sintetizza poi le vicende che hanno interessato le relazioni commerciali con la ricorrente e
il cointestatario nel modo seguente: 1) i ricorrenti, clienti da anni di Beta, hanno sottoscritto
in data 1° aprile 2010 una domanda di mutuo ipotecario a tasso fisso per l’importo di €
110.000; 2) nel corso dell’istruttoria è emersa una segnalazione pregiudizievole
(sofferenza) a carico della ricorrente “da parte di altro istituto bancario”, in relazione alla
quale la ricorrente – ritenendosi estranea alle circostanze rappresentate – veniva
indirizzata dal personale di Beta alla Banca d’Italia per conoscere il dettaglio della propria
posizione nella CR; 3) “contemporaneamente” Beta evidenziava “che, in quella situazione,
era impossibile per la banca dar seguito alla domanda di mutuo in capo ai due nominativi
originariamente richiedenti” e, conseguentemente, promuoveva una diversa iniziativa da
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parte dei clienti (“fu quindi loro proposto di rinunciare alla prima richiesta, in quanto
avanzata e sottoscritta in cointestazione, per poi redigere nuova domanda di mutuo,
questa volta solo in capo al [cointestatario]. I coniugi [ricorrente e cointestatario] aderirono
a tale impostazione e sottoscrissero, quindi, in data 8.4.2010 la dichiarazione di rinuncia
all’operazione di mutuo di cui alla domanda dell’1.4.2010… omissis… ed in data 9.4.2010,
questa volta il solo [cointestatario] nuova domanda di mutuo…”); la nuova domanda ha per
oggetto il mutuo della medesima tipologia e per un importo sostanzialmente pari (€
111.000); la domanda, negativamente riscontrata dalla banca, è risultata, pertanto, la
seconda, per ragioni “esclusivamente di merito creditizio” in capo al cointestatario (“come
peraltro fu verbalmente illustrato al richiedente sig. [cointestatario]”) e non connesse con la
segnalazione in capo alla ricorrente, che Alfa aveva ammesso essere erronea; 4)
nell’autunno 2012, nell’ambito di una revisione dei rapporti contrattuali posta in essere da
Beta, le parti, a motivo della persistenza di saldi debitori sui conti correnti intestati al
cointestatario (affidato e sconfinante) e a ricorrente e cointestatario (non affidato e
sconfinante), hanno convenuto di consolidare l’esposizione in un unico finanziamento
chirografario.
La banca, pertanto, respinge gli addebiti di mancata correttezza in sede precontrattuale e
contrattuale formulati da parte ricorrente, significando di aver mostrato in ogni circostanza
attenzione alla clientela e, in particolare, evidenziando, tra l’altro:
x di aver fornito supporto alla ricorrente “nella sfortunata contingenza dell’emersione
della segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi”;
x di aver “contemporaneamente associato ogni azione utile a far sì che si potesse,
comunque, dar corso alla (ri)proposizione di una domanda di mutuo avente
caratteristiche tali per cui il suo iter non dovesse subire le conseguenze della nota
segnalazione pregiudizievole”;
x che le parti hanno fornito una versione “monca e parziale” delle circostanze di fatto
alla base della fattispecie rappresentata all’attenzione del Collegio;
x che le domande risarcitorie formulate da parte ricorrente sono “prive di alcun valido
supporto ancor prima fattuale che giuridico e destituite di ogni fondamento”;
x che la concessione del credito è prerogativa insindacabile della banca cui lo stesso
viene richiesto, come risulta anche dall’orientamento espresso in più circostanze
dall’ABF.
Pertanto, il secondo intermediario convenuto confida che il Collegio ABF riconosca e
dichiari il ricorso inaccoglibile “in quanto infondato, immotivato e non provato”.
DIRITTO
È pacifico che la ricorrente sia stata segnalata a sofferenza da parte dell’intermediario
Alfa, e che tale segnalazione sia rimasta perdurante almeno dal mese di marzo 2009. È
pacifico l’errore segnaletico compiuto dal predetto intermediario, posto che il soggetto suo
debitore è residente in una città del tutto diversa da quella della ricorrente; lo stesso, lo
riconosce ed aggiunge di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione, sottolinea
“di aver fornito da tempo… omissis… la lettera liberatoria…” che era stata richiesta
dall’interessata.
Ciò posto, è tuttavia da sottolineare che gravità del pregiudizio subito dalla segnalata ed il
fatto che errori di codifica indicano anche il cattivo funzionamento dei sistemi di
monitoraggio interni della segnalazioni a sofferenza le quali implicano l’invio previo di una
comunicazione ricettizia di preavviso della segnalazione stessa; preavviso di cui non vi è
traccia nel caso in esame.
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Come questo Collegio ha avuto modo di ribadire più volte, nel caso di illegittima
segnalazione in una Centrale Rischi, l’intermediario – attestando la non affidabilità di un
soggetto – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo
più oneroso l’accesso al credito. Il comportamento dell’intermediario, quindi, quando lede
la reputazione di un soggetto terzo estraneo a rapporti bancari con il segnalante,
commette un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto –
riconducibile alla categoria dei c.d. diritti della personalità (danno all’immagine, alla
riservatezza, alla reputazione, etc.), sicché il problema residuo è dato dalla quantificazione
del danno ingiustamente arrecato sotto il duplice profilo del danno patrimoniale e non
patrimoniale.
Circa i danni patrimoniali la ricorrente ha allegato e dimostrato che la segnalazione errata
ha inciso su una trattativa in corso per la concessione di un mutuo fondiario con
l’intermediario Beta. È vero che tale interferenza negativa deve intendersi riferita alla
chance di accedere al credito desiderato e quindi deve essere valutata come tale, ma ciò
non toglie che nel caso di specie la lesione della sfera patrimoniale della ricorrente
sussista.
Circa i danni non patrimoniali è evidente che l’erronea segnalazione a sofferenza in una
Centrale Rischi causi un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”,
elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto
quello della reputazione commerciale.
Nel caso specifico nulla in atti può suggerire che la reputazione di buon pagatore non
avesse ragione di sussistere e pertanto la lesione sussiste. Dovendosi quindi riconoscere
la risarcibilità del danno così come sopra specificato, deve altresì precisarsi che la relativa
liquidazione non può che avvenire in via equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori
inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico (da ultimo, ex multis, cfr.
Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1410).
Valutando complessivamente la lesione della chance di ottenere il mutuo desiderato e la
lesione reputazionale subita dalla ricorrente, tenuto conto che l’intermediario convenuto ha
già corretto la segnalazione errata, il Collegio ritiene equo un indennizzo pari ad €
6.000,00.
Per quanto attiene alla posizione dell’intermediario Beta, si deve considerare che la
doglianza della parte ricorrente deve essere inquadrata nella fattispecie della
responsabilità precontrattuale, lamentandosi la irragionevolezza delle posizioni assunte da
tele intermediario nel corso delle trattative. Pur non dovendosi dare rilievo al fatto che la
rinunzia alla prima domanda di mutuo sia stata formalmente proposta dai ricorrenti,
trattandosi di dato formale che non può far velo al fatto che tale iniziativa sia nata per
suggerimento della banca la quale si era detta indisponibile a superare il dato della
segnalazione a sofferenza pur in contemplazione della prova della erroneità di tale
segnalazione, si deve osservare che il sindacato di ragionevolezza commerciale è
estraneo alla tematica della responsabilità precontrattuale, la quale è tutta incentrata sulla
violazione del principio di buona fede. Nel caso di specie non è dubbio che la banca Beta
abbia prontamente e lealmente comunicato ai ricorrenti la sua impossibilità a proseguire
l’istruttoria per la concessione del muto a fronte della presenza della segnalazione in
discorso, giusta o sbagliata che fosse. Simile condotta può essere considerata
commercialmente poco sensata perché conduce a dare rilievo a dati di cui è difficile non
riconoscere la falsità, ma non è suscettibile di valutazione negativa sotto il profilo
assiologico. Non è quindi possibile inquadrare la condotta della banca Beta nella
fattispecie della responsabilità precontrattuale salvo l’inserire nel ragionamento
aggiudicativo la congettura per cui le banche sono obbligate a concedere i mutui ad esse
richiesti se ricorrono tutti i presupposti ragionevoli per la stipulazione degli stessi.
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Congettura che, tuttavia, il Collegio rifiuta di far propria ritenendola errata ed estranea al
sistema del credito.
Va da sé che nessuna responsabilità solidale può configurarsi tra i due intermediari
convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il primo intermediario
corrisponda alla ricorrente la somma di € 6.000,00, equitativamente determinata.
Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del secondo intermediario.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il primo
intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo
alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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