Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016
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Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016
Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS Presidente (RM) LEPROUX Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) GEMMA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore RUPERTO SAVERIO Nella seduta del 08/09/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In data 1.10.2014 l’intermediario – con il quale il ricorrente intratteneva, sin dal 2004, un rapporto di carta di credito – avendo deciso di dismettere il ramo d'azienda relativo alle carte di credito, conformemente a quanto disposto ex art. 126-septies del TUB, comunicava al ricorrente di avvalersi del diritto di recesso dal contratto in forza del quale era stata emessa la carta. Nella stessa missiva, al fine di agevolare chi, come il ricorrente, avrebbe dovuto estinguere in un'unica soluzione un debito che, fino a quel momento, veniva rimborsato a rate, rappresentava la possibilità, alternativamente, di: 1) scegliere un rimborso rateale del debito residuo mediante il trasferimento dello stesso su "una Carta di Credito con funzionalità equivalenti" ottenibile aderendo all’offerta commerciale di un altro intermediario, operante nel settore delle carte di credito, salvo il buon fine della "valutazione [del merito creditizio] da parte dell'emittente"; 2) saldare il dovuto in un’unica soluzione alla data di efficacia del recesso (ovvero allo scadere del termine di 60 giorni previsto ex art. 126-septies del TUB). Il cliente sceglieva la prima delle anzidette alternative. Pag. 2/4 Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016 Col ricorso introduttivo della presente controversia, il cliente contesta la legittimità delle condizioni applicate dal secondo intermediario alla carta di credito emessa in suo favore successivamente alla cessazione del rapporto intrattenuto col primo intermediario; nello specifico, oggetto di contestazione sono le rate da pagare ai fini del rimborso del saldo debitore relativo a tale strumento di pagamento, nonché le condizioni economiche applicate a tale rapporto. Lamenta, altresì, la illiceità della condotta precontrattuale tenuta da entrambi gli intermediari, stante la promessa di un ‘prodotto’ che non ha rivelato caratteristiche di effettiva equivalenza rispetto alla carta di cui egli era già titolare. Conclude chiedendo: la chiusura del rapporto in essere col secondo intermediario; la riduzione delle rate del debito, stante le proprie condizioni di difficoltà economica; l’“indicazione delle misure informative relative al sovraindebitamento, causato dal mantenimento di condizioni contrattuali di non più attuale sottoscrizione”. Controdeduce il primo intermediario, eccependo, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva poiché le contestazioni ineriscono al rapporto di carta di credito in essere col secondo intermediario. Nel merito delle contestazioni mosse dal ricorrente, deduce di aver agito legittimamente nel rispetto della normativa e di non poter fare nulla per soddisfare le domande formulate, riferite giustappunto a un rapporto di credito intrattenuto con un altro intermediario. Resiste anche il secondo intermediario, il quale rileva di avere fornito idonea informativa precontrattuale in ordine a una carta di credito che gode di condizioni pressoché corrispondenti a quelle di cui il ricorrente fruiva in precedenza. In ogni caso, la carta di credito intestata all’istante è stata già revocata in data 09.01.2015, in sede di gestione della sua prima eccezione sollevata. Conclude per il rigetto del ricorso. DIRITTO Osserva il Collegio che, sulla scorta degli elementi a disposizione, l’oggetto delle doglianze del cliente riguardano due profili, relativi a ciascuno degli intermediari convenuti: - con riguardo al primo intermediario, il ricorso tocca la gestione della comunicazione con il cliente nella fase della chiusura del rapporto di fido rotativo associato alla carta di credito, là dove, oltre a manifestare chiaramente la volontà di recesso, rappresentava la possibilità di aderire ad un prodotto – avente funzionalità equivalenti a quelle della carta in via di estinzione – proposto dal secondo intermediario, suo partner commerciale; tale prodotto veniva suggerito come una possibile soluzione per conservare l’opzione di rimborso rateale del debito maturato sulla carta di credito che andava a cessare. Le rimostranze attoree originano dal ritenere che tale comunicazione, proveniente da una banca con la quale l’istante intratteneva rapporti sin dal 2004, abbia generato nell’istante il convincimento di poter contare su una continuazione ‘indolore’ – in quanto non peggiorativa – con diversa controparte del rapporto di credito in via di cessazione; - con riguardo al secondo intermediario, le doglianze riguardano l’asserita cattiva gestione del rapporto di credito, l’omessa consegna di alcune pagine del contratto, un peggioramento – rispetto al pregresso rapporto – delle condizioni economiche con aumento degli interessi e delle rate oltre il livello di sostenibilità. Pag. 3/4 Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016 Quanto precede priva di fondamento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dal primo intermediario, cui parimenti si rimprovera la condotta generale tenuta in fase di passaggio dal primo al secondo rapporto di carta di credito. Ciò premesso, l’esame della complessiva documentazione versata agli atti del procedimento non consente di censurare la condotta precontrattuale tenuta dalle parti resistenti. Si nota infatti che, per un verso, il ricorrente ha sottoscritto, in data 25.11.2014, il modulo di richiesta della seconda carta di credito, aderendo così alle condizioni generali di contratto disciplinanti l’uso del fido messo a disposizione dalla banca e utilizzabile attraverso lo strumento di pagamento (smart card); e, per l’altro, non v’è evidenza del peggioramento delle condizioni economiche applicate alla carta di credito rispetto a quelle del rapporto col primo intermediario. È da rilevare che, piuttosto, l’equivalenza cui le parti si riferivano aveva riguardo alla possibilità – riconosciuta al cliente anche dal secondo intermediario – del rimborso rateale del debito, non già – come parrebbe pretendete il ricorrente – alla perfetta corrispondenza delle condizioni di ciascun rapporto. Occorre rilevare, infine, che parte delle richieste del ricorrente (riduzione del debito per la precaria situazione reddituale del cliente) esula dai poteri del Collegio toccando piuttosto la discrezionalità dell'intermediario, e altra parte (cessazione del rapporto col secondo intermediario) sembrerebbe già soddisfatta (la resistente afferma di avere provveduto alla revoca della carta). P.Q.M. Il Collegio respinge i ricorsi. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4