Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016

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Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016
Decisione N. 1951 del 01 marzo 2016
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) DE CAROLIS
Presidente
(RM) LEPROUX
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore RUPERTO SAVERIO
Nella seduta del 08/09/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
In data 1.10.2014 l’intermediario – con il quale il ricorrente intratteneva, sin dal
2004, un rapporto di carta di credito – avendo deciso di dismettere il ramo d'azienda
relativo alle carte di credito, conformemente a quanto disposto ex art. 126-septies del
TUB, comunicava al ricorrente di avvalersi del diritto di recesso dal contratto in forza del
quale era stata emessa la carta. Nella stessa missiva, al fine di agevolare chi, come il
ricorrente, avrebbe dovuto estinguere in un'unica soluzione un debito che, fino a quel
momento, veniva rimborsato a rate, rappresentava la possibilità, alternativamente, di: 1)
scegliere un rimborso rateale del debito residuo mediante il trasferimento dello stesso su
"una Carta di Credito con funzionalità equivalenti" ottenibile aderendo all’offerta
commerciale di un altro intermediario, operante nel settore delle carte di credito, salvo il
buon fine della "valutazione [del merito creditizio] da parte dell'emittente"; 2) saldare il
dovuto in un’unica soluzione alla data di efficacia del recesso (ovvero allo scadere del
termine di 60 giorni previsto ex art. 126-septies del TUB). Il cliente sceglieva la prima delle
anzidette alternative.
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Col ricorso introduttivo della presente controversia, il cliente contesta la legittimità
delle condizioni applicate dal secondo intermediario alla carta di credito emessa in suo
favore successivamente alla cessazione del rapporto intrattenuto col primo intermediario;
nello specifico, oggetto di contestazione sono le rate da pagare ai fini del rimborso del
saldo debitore relativo a tale strumento di pagamento, nonché le condizioni economiche
applicate a tale rapporto. Lamenta, altresì, la illiceità della condotta precontrattuale tenuta
da entrambi gli intermediari, stante la promessa di un ‘prodotto’ che non ha rivelato
caratteristiche di effettiva equivalenza rispetto alla carta di cui egli era già titolare.
Conclude chiedendo: la chiusura del rapporto in essere col secondo intermediario; la
riduzione delle rate del debito, stante le proprie condizioni di difficoltà economica;
l’“indicazione delle misure informative relative al sovraindebitamento, causato dal
mantenimento di condizioni contrattuali di non più attuale sottoscrizione”.
Controdeduce il primo intermediario, eccependo, anzitutto, il difetto di legittimazione
passiva poiché le contestazioni ineriscono al rapporto di carta di credito in essere col
secondo intermediario. Nel merito delle contestazioni mosse dal ricorrente, deduce di aver
agito legittimamente nel rispetto della normativa e di non poter fare nulla per soddisfare le
domande formulate, riferite giustappunto a un rapporto di credito intrattenuto con un altro
intermediario.
Resiste anche il secondo intermediario, il quale rileva di avere fornito idonea
informativa precontrattuale in ordine a una carta di credito che gode di condizioni
pressoché corrispondenti a quelle di cui il ricorrente fruiva in precedenza. In ogni caso, la
carta di credito intestata all’istante è stata già revocata in data 09.01.2015, in sede di
gestione della sua prima eccezione sollevata. Conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Osserva il Collegio che, sulla scorta degli elementi a disposizione, l’oggetto
delle doglianze del cliente riguardano due profili, relativi a ciascuno degli
intermediari convenuti:
- con riguardo al primo intermediario, il ricorso tocca la gestione della
comunicazione con il cliente nella fase della chiusura del rapporto di fido rotativo associato
alla carta di credito, là dove, oltre a manifestare chiaramente la volontà di recesso,
rappresentava la possibilità di aderire ad un prodotto – avente funzionalità equivalenti a
quelle della carta in via di estinzione – proposto dal secondo intermediario, suo partner
commerciale; tale prodotto veniva suggerito come una possibile soluzione per conservare
l’opzione di rimborso rateale del debito maturato sulla carta di credito che andava a
cessare. Le rimostranze attoree originano dal ritenere che tale comunicazione,
proveniente da una banca con la quale l’istante intratteneva rapporti sin dal 2004,
abbia generato nell’istante il convincimento di poter contare su una continuazione
‘indolore’ – in quanto non peggiorativa – con diversa controparte del rapporto di
credito in via di cessazione;
- con riguardo al secondo intermediario, le doglianze riguardano l’asserita
cattiva gestione del rapporto di credito, l’omessa consegna di alcune pagine del
contratto, un peggioramento – rispetto al pregresso rapporto – delle condizioni
economiche con aumento degli interessi e delle rate oltre il livello di sostenibilità.
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Quanto precede priva di fondamento l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva opposta dal primo intermediario, cui parimenti si rimprovera la condotta generale
tenuta in fase di passaggio dal primo al secondo rapporto di carta di credito.
Ciò premesso, l’esame della complessiva documentazione versata agli atti del
procedimento non consente di censurare la condotta precontrattuale tenuta dalle parti
resistenti. Si nota infatti che, per un verso, il ricorrente ha sottoscritto, in data 25.11.2014,
il modulo di richiesta della seconda carta di credito, aderendo così alle condizioni generali
di contratto disciplinanti l’uso del fido messo a disposizione dalla banca e utilizzabile
attraverso lo strumento di pagamento (smart card); e, per l’altro, non v’è evidenza del
peggioramento delle condizioni economiche applicate alla carta di credito rispetto a quelle
del rapporto col primo intermediario. È da rilevare che, piuttosto, l’equivalenza cui le parti
si riferivano aveva riguardo alla possibilità – riconosciuta al cliente anche dal secondo
intermediario – del rimborso rateale del debito, non già – come parrebbe pretendete il
ricorrente – alla perfetta corrispondenza delle condizioni di ciascun rapporto.
Occorre rilevare, infine, che parte delle richieste del ricorrente (riduzione del debito
per la precaria situazione reddituale del cliente) esula dai poteri del Collegio toccando
piuttosto la discrezionalità dell'intermediario, e altra parte (cessazione del rapporto col
secondo intermediario) sembrerebbe già soddisfatta (la resistente afferma di avere
provveduto alla revoca della carta).
P.Q.M.
Il Collegio respinge i ricorsi.
IL PRESIDENTE
firma 1
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