Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013
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Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013
Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) PARROTTA Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 12/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente acquistava nel mese di giugno 2006 un divano dopo averlo visionato in negozio; per il pagamento del prezzo corrispondeva un acconto di euro 310,00 e, per la parte residua, otteneva dall’intermediario odierno resistente un finanziamento di euro 1.310,00 da rimborsare con decorrenza ottobre 2012 in dodici rate mensili di euro 113,90. Al momento della consegna, avvenuta nel mese di settembre 2012, il bene risultava non conforme a quello visionato; la ricorrente, pertanto, provvedeva tempestivamente a contestare “che non era lo stesso divano e in ogni caso presentava dei vizi evidenti nella seduta che la rendevano scomoda e antiestetica”. Il divano, per ben tre volte, veniva ritirato per la sostituzione e riconsegnato con i medesimi difetti. Di conseguenza, veniva definitivamente rifiutata la consegna e con nota inviata, per il tramite di un’associazione di consumatori, nel maggio 2013 veniva costituito in mora il fornitore al fine di ottenere la consegna del bene privo di difetti; contestualmente veniva chiesto all’intermediario l’”annullamento del finanziamento” e la “restituzione delle rate già versate”. Pag. 2/5 Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013 In assenza di riscontro, la ricorrente – sempre per il tramite dell’associazione di consumatori – adiva questo Arbitro per chiedere “l’estinzione/annullamento” del finanziamento per mancata consegna del bene acquistato. L’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, a causa della carenza del preventivo reclamo: in particolare questi assumeva che la ricorrente con la nota mese di maggio 2013 si fosse invero limitato a richiedere la “sospensione rate finanziamento per mancata consegna del prodotto acquistato”. Tale atto, ad avviso dell’intermediario, non era idoneo ad integrare gli estremi di un reclamo ai sensi delle Disposizioni che regolano lo svolgimento del presente procedimento, che definiscono il reclamo come “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”. Aggiungeva, altresì, che pur intendendo considerare la nota alla stregua di un reclamo, questa comunque conteneva una richiesta difforme rispetto a quella avanzata con il ricorso, il quale espressamente si riferiva all’“estinzione/annullamento del finanziamento”. Nel merito, con riferimento ai presupposti richiesti dall’art. 125-quinquies t.u.b. per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, osservava che la ricorrente non avesse fornito la prova della costituzione in mora del fornitore, non essendovi una prova della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento. Sempre con riguardo al lamentato inadempimento, parte resistente osservava che non risultasse alcuna prova in ordine alla gravità dello stesso, pure richiesto dalla norma; al contrario, l’insussistenza di detto elemento sarebbe ricavabile, a suo dire, dalla circostanza che la costituzione in mora risultava essere avvenuta a distanza di quasi un anno dall’acquisto. Da ultimo, rilevava che il divano, come si evince dalla documentazione agli atti, risultava regolarmente consegnato, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente. Chiedeva, dunque, in via preliminare di pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto per infondatezza della domanda. Alle controdeduzioni dell’intermediario replicava la ricorrente, che – a sostegno dell’avvenuta ricezione della costituzione in mora da parte del fornitore – assumeva di aver allegato la nota di riscontro del giugno 2013, da cui emergerebbe la mancata consegna del bene e l’ammissione di responsabilità del fornitore dichiaratosi disponibile a una risoluzione bonaria della vertenza. Richiamava, inoltre, una successiva nota di riscontro dell’intermediario, sempre del giugno 2013, che tuttavia non risulta versata in atti. DIRITTO Ad avviso del Collegio, mette conto muovere necessariamente dall’eccezione preliminare sollevata dal resistente, il quale assume l’irricevibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo o, comunque, per difformità tra le richieste avanzate nei suoi confronti in detta occasione e quelle sollevate con il ricorso a questo Arbitro. Quanto al primo aspetto, non può disconoscersi che un reclamo sia stato effettivamente inoltrato con la richiamata nota del maggio 2012, indirizzata sia al fornitore del bene sia all’intermediario: infatti, dalla documentazione versata in atti, emerge che nella medesima data sia stata indirizzata non soltanto la lettera di costituzione in mora nei confronti del fornitore (pure indirizzata all’odierno convenuto), ma anche una ulteriore nota di reclamo, sempre indirizzata ai medesimi soggetti (fornitore e finanziatore), con la quale espressamente si richiede “la sospensione del finanziamento in quanto non le è stato consegnato il prodotto per il quale lo ha contratto, in attesa di risolvere l'incresciosa Pag. 3/5 Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013 vicenda con la società […] che potrebbe portare alla risoluzione di entrambi i contratti e quindi anche del finanziamento”. Pare opportuno, al riguardo, richiamarsi ai precedenti di questo Collegio che, sul punto, hanno affermato che “l’orientamento di questo Arbitro, già esposto in varie altre occasioni (cfr., ad esempio, decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 123/2011 e 956/2013), è di interpretare la previsione di cui al citato paragrafo 1, sezione VI, delle Disposizioni della Banca d’Italia senza cadere in eccessi di rigorismo formale, ravvisando il requisito della coincidenza tra reclamo e ricorso anche solo quando vi sia identità della vicenda storica e dei fatti contestati e senza che sia necessario che le pretese giuridiche siano pienamente coincidenti. Nel caso di specie, va osservato che il ricorrente ha comunque provveduto a richiamare l’attenzione dell’intermediario, già in sede di reclamo, sulla causa petendi chiamata a delimitare il perimetro dei fatti controversi e successivamente posti a fondamento delle pretese giuridiche fatte valere in sede di ricorso. L’eccezione preliminarmente sollevata da parte dell’intermediario va pertanto respinta” (cfr. dec. n. 4780/2013). Alla luce di tali considerazioni, dunque, va rigettata l’eccezione preliminare sollevata dal ricorrente. Ciò nonostante, il Collegio ritiene che il ricorso sia irricevibile per le seguenti motivazioni. Dall’esame della documentazione versata in atti, pur in assenza della copia del contratto di fornitura del bene, risulta che la lettera di costituzione in mora del maggio 2013 sia stata effettivamente ricevuta dal fornitore, come affermato dal ricorrente e come può desumersi agevolmente dalla lettura della nota di riscontro da questi inviata il successivo giugno 2013. In tale documento invero il fornitore, lungi dal riconoscere una propria responsabilità, pur dichiarandosi disponibile a una composizione bonaria della vertenza, precisa che il ricorrente ha “reiteratamente rifiutato di visionare il prodotto acquistato e emendato da vizi e/o difetti nonostante i vari inviti telefonici rivolti”. Risulta altresì agli atti una lettera, priva di data, allegata dal ricorrente e indirizzatagli dal fornitore, con il quale quest’ultimo osserva che – in seguito alle verifiche effettuate sul bene – non risultava presente alcun vizio; deve inoltre osservarsi che, come emerge dallo scambio di e-mail intercorso tra il ricorrente ed il fornitore, il bene medesimo sia stato consegnato e poi ritirato per la sostituzione. Tutti i richiamati elementi, al di là di qualsiasi considerazione in ordine alla gravità del presunto inadempimento del fornitore di cui all’art. 1455 cod. civ. (espressamente richiamato dall’art. 125-quinquies t.u.b.), consentono di ritenere che la stessa circostanza dell’inadempimento sia ben lungi dall’essere incontestata, come assume il ricorrente. Pertanto, al fine di procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento, dovrebbe prima essere chiaramente provato un grave inadempimento da parte del fornitore, che allo stato non risulta invece dimostrato. Ne consegue che il Collegio deve pronunciarsi per l’irricevibilità del ricorso posto che, come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” escludono dalla cognizione dell’Arbitro “le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring)” (cfr. Sez. I, par. 4). Pag. 4/5 Decisione N. 6401 del 09 dicembre 2013 P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5