Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014

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Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014
Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore CONTE GIUSEPPE
Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso del 4 novembre 2013, la ricorrente ha lamentato di avere subito una illegittima
segnalazione in CRIF, per ritardo nel pagamento di una rata di un prestito della quale è
garante, effettuata ai suoi danni dall’intermediario resistente. La ricorrente ha esposto di
avere prestato fideiussione a garanzia di un prestito concesso dall’intermediario a una
società e che la ventiseiesima rata, con scadenza il 31 marzo 2013 (domenica di Pasqua),
è stata pagata in data 2 aprile 2013, vale a dire il primo giorno non festivo successivo.
La ricorrente ha riferito che, in data 6 giugno 2013, un altro intermediario le comunicava
che l’istruttoria della richiesta di finanziamento nel frattempo avanzata, finalizzata a un
acquisto immobiliare per il quale aveva già versato euro 15.000,00, a titolo di caparra, non
era andata a buon fine “per l’esistenza in CRIF di informazioni di tipo negativo”. La
conseguente richiesta di proroga della stipulazione della compravendita, avanzata alla
società immobiliare, era rigettata con perdita della caparra versata.
La banca, con nota del 17 giugno 2013, riscontrava negativamente il reclamo proposto,
volto a ottenere la cancellazione della segnalazione pregiudizievole nell’archivio CRIF.
La ricorrente ha, poi, ricevuto il rifiuto, opposto da un altro intermediario, al rilascio di una
carta di credito, proprio in ragione dell’esistenza della segnalazione in CRIF.
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La ricorrente ha proposto ricorso cautelare ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., al fine di
ottenere la cancellazione della segnalazione; il giudice delegato, con decreto del 28
agosto 2013, dichiarava intervenuta la cessazione della materia del contendere e
condannava l’intermediario al pagamento delle spese di lite.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell’operato dell’intermediario sia in ragione del
pagamento effettuato il primo giorno utile, successivo alla scadenza del termine di
adempimento, sia in ragione del mancato invio del preavviso di segnalazione.
Tanto sopra premesso, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’intermediario: al
risarcimento dei danni patrimoniali, da calcolare in euro 15.000,00, in relazione alla
somma versata a titolo di caparra confirmatoria; in euro 40.000,00 o altra somma ritenuta
equa, in conseguenza del grave comportamento pregiudizievole posto in essere in danno
alla ricorrente e per avere impedito alla ricorrente stessa la concessione della carta di
credito da parte dell’istituto di credito presso il quale è correntista; in altra somma ritenuta
equa per danni all’immagine e alla reputazione, sia di natura personale che professionale
oltre al rimborso di spese, diritti e onorari professionali oltre IVA e CPA.
L’intermediario si è difeso esponendo che la società debitrice principale, garantita con
fideiussione rilasciata dalla ricorrente, non ha omesso di rispettare l’impegno contrattuale
previsto all’art. 2, riguardante la preventiva costituzione di fondi per far fronte alle diverse
disposizioni di pagamento. Il ritardo è stato rilevato, in automatico, dalla procedura
informatica, con la conseguenza che si è provveduto alla segnalazione negativa nei
sistemi privati di informazioni creditizie.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, l’intermediario ha contestato la sussistenza dei
lamentati danni. In particolare, la denegata concessione del credito può essere dipesa da
altri fattori, tenuto anche conto della complessiva esposizione della ricorrente verso il
sistema creditizio. L’intermediario ha inoltre aggiunto che non è rinvenibile alcun nesso di
causalità tra la condotta e l’asserito pregiudizio, atteso che la notizia, peraltro cancellata,
relativa a un solo ritardo nel pagamento di una rata, “è da considerarsi di esigua gravità” e
non può aver avuto rilevanza determinante. Quanto alle pretese risarcitorie, l’intermediario
ha obiettato che sono rimaste sfornite di prove.
Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l’intermediario ha chiesto il
rigetto del ricorso, in quanto infondato.
DIRITTO
La documentazione versata in atti e le prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti
inducono il Collegio a qualificare come illegittima la segnalazione del nominativo della
ricorrente, effettuata dall’intermediario resistente nei sistemi privati di informazioni
creditizie.
A fronte della doglianza avanzata dalla ricorrente, che ha denunciato di avere pagato la
rata, scadente un giorno festivo, il primo giorno non festivo successivo, l’intermediario si è
limitato a controdedurre che il tardivo pagamento che ha dato origine alla segnalazione
negativa è stato rilevato in automatico dal proprio sistema informatico.
Ora, anche a volere accantonare la questione relativa alla ricorrenza del presupposto
oggettivo della segnalazione, va rilevato che nel caso di specie comunque difetta, ai fini di
una corretta segnalazione, il presupposto formale del preventivo avviso all’interessato.
L’intermediario, infatti, non ha offerto la prova di avere rispettato le garanzie procedurali
previste dall’art. 4, 7° comma, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti.
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Accertata la illegittimità della condotta posta in essere dall’intermediario resistente,
peraltro rilevata anche dal giudice cautelare - come attestato dalla documentazione
acquisita agli atti - per quanto ai soli fini del regolamento delle spese di procedura, si può
procedere ad apprezzare le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente nella presente
procedura.
La ricorrente ha denunciato di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai primi, va rilevato che la ricorrente ha prodotto, in primo luogo, la nota con cui un
altro intermediario l’ha informata dell’esito negativo della istruttoria svolta a seguito della
richiesta di concessione di un mutuo. Al riguardo, è da rilevare che l’intermediario in
questione ha attestato, con la medesima dichiarazione, di avere consultato vari pubblici
registri, elenchi nonché banche dati dei sistemi privati di informazioni creditizie,
evidentemente facendo discendere le proprie conclusioni da un giudizio complessivo sulla
posizione della richiedente: di conseguenza, anche in considerazione della limitata
incidenza negativa che pare ipotizzabile abbia potuto avere sulla valutazione in questione
la segnalazione qui in discussione (per la evidente esiguità del’inadempimento
addebitato), non è possibile stabilire uno sicuro nesso eziologico tra la segnalazione
effettuata dall’intermediario resistente e la mancata concessione del mutuo.
La ricorrente ha prodotto anche la comunicazione di un altro intermediario di rigetto della
richiesta di rilascio della carta di credito, ma anche questo documento non sembra
sufficiente ad attestare adeguatamente un danno patrimoniale subito dalla ricorrente,
considerato che la carta di credito è semplicemente uno strumento funzionale ad
effettuare pagamenti. Per ottenere la condanna di controparte al risarcimento di un danno
patrimoniale la ricorrente avrebbe dovuto almeno dimostrare di non avere potuto far fronte
a impegni contrattualmente assunti proprio in ragione della mancata possibilità di utilizzo
della carta di credito (tenendo presente il brevissimo tempo intercorso tra la richiesta, la
relativa reiezione e la cancellazione della segnalazione). E ciò pure a prescindere dalla
circostanza dell’essere stata fatta la richiesta nella piena consapevolezza della
segnalazione a proprio carico, la cui contestazione era già in atto in sede stragiudiziale e
giudiziale.
Rimane, infine, da apprezzare l’incidenza negativa che la denunciata segnalazione
avrebbe avuto con riguardo all’acquisto di un immobile, programmato dalla ricorrente in
virtù della sottoscrizione di un contratto preliminare. La ricorrente ha asserito che la
segnalazione effettuata dall’intermediario resistente si sarebbe rivelata pregiudizievole per
il programmato acquisto immobiliare, con una perdita pari a euro 15.000,00, somma
dichiaratamente versata, in sede di stipula del contratto preliminare, a titolo di caparra
confirmatoria.
La documentazione allegata dalla ricorrente non consente al Collegio di ravvisare, anche
in questo caso, un adeguato rapporto di causalità tra i due distinti eventi. Da un lato, infatti,
la ricorrente non ha neppure indicato la data di sottoscrizione del contratto preliminare;
dall’altro lato la risposta negativa dell’agenzia immobiliare alla richiesta di proroga del
termine per la stipulazione del contratto definitivo fa riferimento, semplicemente,
all’avvenuto decorso del termine originario di stipulazione, senza ulteriori indicazioni che
possano giustificare l’incidenza causale prospettata dalla ricorrente, oltretutto non
apparendo leggibile la data riportata sull’assegno consegnato all’agenzia per la caparra
confirmatoria. Il Collegio non ha potuto accertare, pertanto, se la promessa della ricorrente
di acquistare l’immobile sia stata successiva o meno alla richiesta di finanziamento
effettuata dalla ricorrente all’altro intermediario (comunque la promessa risultando prestata
in una situazione di incertezza circa l’esito del finanziamento).
Se la richiesta relativa ai danni patrimoniali non appare meritevole di accoglimento,
diversamente deve dirsi, peraltro, per la richiesta riguardante i danni non patrimoniali.
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Dalla documentazione versata in atti e dalle prospettazioni rispettivamente fornite dalle
parti emerge il profilo soggettivo della ricorrente quale “buona pagatrice”. Considerate,
pertanto, tutte le circostanze del caso di specie, il profilo soggettivo della ricorrente, la
documentazione acquisita in atti e le varie allegazioni di parte, ritiene il Collegio meritevole
di accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di risarcimento dei danni non
patrimoniali e, per conseguenza, accerta e liquida tale pregiudizio nella misura di euro
3.000,00, stabilita per via equitativa.
Quanto alla richiesta di ristoro delle spese legali, va rilevato che la ricorrente vanta
competenze giuridiche ed esperienza pratica in campo legale: è iscritta all’Albo degli
avvocati ed esercita da anni la professione di avvocato. Proprio profili di danno
all’immagine professionale risultano, del resto, addotti a fondamento della pretesa
risarcitoria. Considerato che nei procedimenti che si svolgono dinanzi all’ABF non è
neppure richiesta l’assistenza tecnica di un legale, non appare possibile, allora,
riconoscere alla ricorrente il ristoro delle spese legali eventualmente sostenute per il fatto
di avere preferito – sulla base, insomma, di valutazioni di opportunità del tutto personali –
affidare a un terzo collega il compito di esporre le proprie doglianze.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al
risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata
di € 3.000,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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