Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014
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Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014
Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore CONTE GIUSEPPE Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso del 4 novembre 2013, la ricorrente ha lamentato di avere subito una illegittima segnalazione in CRIF, per ritardo nel pagamento di una rata di un prestito della quale è garante, effettuata ai suoi danni dall’intermediario resistente. La ricorrente ha esposto di avere prestato fideiussione a garanzia di un prestito concesso dall’intermediario a una società e che la ventiseiesima rata, con scadenza il 31 marzo 2013 (domenica di Pasqua), è stata pagata in data 2 aprile 2013, vale a dire il primo giorno non festivo successivo. La ricorrente ha riferito che, in data 6 giugno 2013, un altro intermediario le comunicava che l’istruttoria della richiesta di finanziamento nel frattempo avanzata, finalizzata a un acquisto immobiliare per il quale aveva già versato euro 15.000,00, a titolo di caparra, non era andata a buon fine “per l’esistenza in CRIF di informazioni di tipo negativo”. La conseguente richiesta di proroga della stipulazione della compravendita, avanzata alla società immobiliare, era rigettata con perdita della caparra versata. La banca, con nota del 17 giugno 2013, riscontrava negativamente il reclamo proposto, volto a ottenere la cancellazione della segnalazione pregiudizievole nell’archivio CRIF. La ricorrente ha, poi, ricevuto il rifiuto, opposto da un altro intermediario, al rilascio di una carta di credito, proprio in ragione dell’esistenza della segnalazione in CRIF. Pag. 2/5 Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014 La ricorrente ha proposto ricorso cautelare ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione; il giudice delegato, con decreto del 28 agosto 2013, dichiarava intervenuta la cessazione della materia del contendere e condannava l’intermediario al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha contestato la legittimità dell’operato dell’intermediario sia in ragione del pagamento effettuato il primo giorno utile, successivo alla scadenza del termine di adempimento, sia in ragione del mancato invio del preavviso di segnalazione. Tanto sopra premesso, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’intermediario: al risarcimento dei danni patrimoniali, da calcolare in euro 15.000,00, in relazione alla somma versata a titolo di caparra confirmatoria; in euro 40.000,00 o altra somma ritenuta equa, in conseguenza del grave comportamento pregiudizievole posto in essere in danno alla ricorrente e per avere impedito alla ricorrente stessa la concessione della carta di credito da parte dell’istituto di credito presso il quale è correntista; in altra somma ritenuta equa per danni all’immagine e alla reputazione, sia di natura personale che professionale oltre al rimborso di spese, diritti e onorari professionali oltre IVA e CPA. L’intermediario si è difeso esponendo che la società debitrice principale, garantita con fideiussione rilasciata dalla ricorrente, non ha omesso di rispettare l’impegno contrattuale previsto all’art. 2, riguardante la preventiva costituzione di fondi per far fronte alle diverse disposizioni di pagamento. Il ritardo è stato rilevato, in automatico, dalla procedura informatica, con la conseguenza che si è provveduto alla segnalazione negativa nei sistemi privati di informazioni creditizie. Con riferimento alla domanda risarcitoria, l’intermediario ha contestato la sussistenza dei lamentati danni. In particolare, la denegata concessione del credito può essere dipesa da altri fattori, tenuto anche conto della complessiva esposizione della ricorrente verso il sistema creditizio. L’intermediario ha inoltre aggiunto che non è rinvenibile alcun nesso di causalità tra la condotta e l’asserito pregiudizio, atteso che la notizia, peraltro cancellata, relativa a un solo ritardo nel pagamento di una rata, “è da considerarsi di esigua gravità” e non può aver avuto rilevanza determinante. Quanto alle pretese risarcitorie, l’intermediario ha obiettato che sono rimaste sfornite di prove. Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato. DIRITTO La documentazione versata in atti e le prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti inducono il Collegio a qualificare come illegittima la segnalazione del nominativo della ricorrente, effettuata dall’intermediario resistente nei sistemi privati di informazioni creditizie. A fronte della doglianza avanzata dalla ricorrente, che ha denunciato di avere pagato la rata, scadente un giorno festivo, il primo giorno non festivo successivo, l’intermediario si è limitato a controdedurre che il tardivo pagamento che ha dato origine alla segnalazione negativa è stato rilevato in automatico dal proprio sistema informatico. Ora, anche a volere accantonare la questione relativa alla ricorrenza del presupposto oggettivo della segnalazione, va rilevato che nel caso di specie comunque difetta, ai fini di una corretta segnalazione, il presupposto formale del preventivo avviso all’interessato. L’intermediario, infatti, non ha offerto la prova di avere rispettato le garanzie procedurali previste dall’art. 4, 7° comma, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Pag. 3/5 Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014 Accertata la illegittimità della condotta posta in essere dall’intermediario resistente, peraltro rilevata anche dal giudice cautelare - come attestato dalla documentazione acquisita agli atti - per quanto ai soli fini del regolamento delle spese di procedura, si può procedere ad apprezzare le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente nella presente procedura. La ricorrente ha denunciato di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali. Quanto ai primi, va rilevato che la ricorrente ha prodotto, in primo luogo, la nota con cui un altro intermediario l’ha informata dell’esito negativo della istruttoria svolta a seguito della richiesta di concessione di un mutuo. Al riguardo, è da rilevare che l’intermediario in questione ha attestato, con la medesima dichiarazione, di avere consultato vari pubblici registri, elenchi nonché banche dati dei sistemi privati di informazioni creditizie, evidentemente facendo discendere le proprie conclusioni da un giudizio complessivo sulla posizione della richiedente: di conseguenza, anche in considerazione della limitata incidenza negativa che pare ipotizzabile abbia potuto avere sulla valutazione in questione la segnalazione qui in discussione (per la evidente esiguità del’inadempimento addebitato), non è possibile stabilire uno sicuro nesso eziologico tra la segnalazione effettuata dall’intermediario resistente e la mancata concessione del mutuo. La ricorrente ha prodotto anche la comunicazione di un altro intermediario di rigetto della richiesta di rilascio della carta di credito, ma anche questo documento non sembra sufficiente ad attestare adeguatamente un danno patrimoniale subito dalla ricorrente, considerato che la carta di credito è semplicemente uno strumento funzionale ad effettuare pagamenti. Per ottenere la condanna di controparte al risarcimento di un danno patrimoniale la ricorrente avrebbe dovuto almeno dimostrare di non avere potuto far fronte a impegni contrattualmente assunti proprio in ragione della mancata possibilità di utilizzo della carta di credito (tenendo presente il brevissimo tempo intercorso tra la richiesta, la relativa reiezione e la cancellazione della segnalazione). E ciò pure a prescindere dalla circostanza dell’essere stata fatta la richiesta nella piena consapevolezza della segnalazione a proprio carico, la cui contestazione era già in atto in sede stragiudiziale e giudiziale. Rimane, infine, da apprezzare l’incidenza negativa che la denunciata segnalazione avrebbe avuto con riguardo all’acquisto di un immobile, programmato dalla ricorrente in virtù della sottoscrizione di un contratto preliminare. La ricorrente ha asserito che la segnalazione effettuata dall’intermediario resistente si sarebbe rivelata pregiudizievole per il programmato acquisto immobiliare, con una perdita pari a euro 15.000,00, somma dichiaratamente versata, in sede di stipula del contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria. La documentazione allegata dalla ricorrente non consente al Collegio di ravvisare, anche in questo caso, un adeguato rapporto di causalità tra i due distinti eventi. Da un lato, infatti, la ricorrente non ha neppure indicato la data di sottoscrizione del contratto preliminare; dall’altro lato la risposta negativa dell’agenzia immobiliare alla richiesta di proroga del termine per la stipulazione del contratto definitivo fa riferimento, semplicemente, all’avvenuto decorso del termine originario di stipulazione, senza ulteriori indicazioni che possano giustificare l’incidenza causale prospettata dalla ricorrente, oltretutto non apparendo leggibile la data riportata sull’assegno consegnato all’agenzia per la caparra confirmatoria. Il Collegio non ha potuto accertare, pertanto, se la promessa della ricorrente di acquistare l’immobile sia stata successiva o meno alla richiesta di finanziamento effettuata dalla ricorrente all’altro intermediario (comunque la promessa risultando prestata in una situazione di incertezza circa l’esito del finanziamento). Se la richiesta relativa ai danni patrimoniali non appare meritevole di accoglimento, diversamente deve dirsi, peraltro, per la richiesta riguardante i danni non patrimoniali. Pag. 4/5 Decisione N. 2482 del 22 aprile 2014 Dalla documentazione versata in atti e dalle prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti emerge il profilo soggettivo della ricorrente quale “buona pagatrice”. Considerate, pertanto, tutte le circostanze del caso di specie, il profilo soggettivo della ricorrente, la documentazione acquisita in atti e le varie allegazioni di parte, ritiene il Collegio meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di risarcimento dei danni non patrimoniali e, per conseguenza, accerta e liquida tale pregiudizio nella misura di euro 3.000,00, stabilita per via equitativa. Quanto alla richiesta di ristoro delle spese legali, va rilevato che la ricorrente vanta competenze giuridiche ed esperienza pratica in campo legale: è iscritta all’Albo degli avvocati ed esercita da anni la professione di avvocato. Proprio profili di danno all’immagine professionale risultano, del resto, addotti a fondamento della pretesa risarcitoria. Considerato che nei procedimenti che si svolgono dinanzi all’ABF non è neppure richiesta l’assistenza tecnica di un legale, non appare possibile, allora, riconoscere alla ricorrente il ristoro delle spese legali eventualmente sostenute per il fatto di avere preferito – sulla base, insomma, di valutazioni di opportunità del tutto personali – affidare a un terzo collega il compito di esporre le proprie doglianze. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata di € 3.000,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5