Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013

Transcript

Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013
Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) GAMBARO
Nella seduta del 10/10/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente, con lettera dell’11/03/2013, aveva segnalato
all’odierna convenuta di avere appreso – dopo aver cercato di ottenere un leasing, non
concessogli, per l’acquisto di una autovettura – che il suo nominativo risultava iscritto
presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.A. su iniziativa di detta
banca, in ragione di presunti «ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento».
In proposito, egli ha ricordato che l’unico rapporto negoziale intercorso con la convenuta si
era sciolto sin dal 1997 a causa del proprio fallimento, e ha contestato che possano
ancora sussistere esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca anche perché dal
1997 egli non ha più ricevuto alcun atto di messa in mora, sicché ogni eventuale debito
sarebbe prescritto. Egli ha pertanto intimato alla banca di attivarsi immediatamente con
CRIF S.p.A. e con ogni altra centrale rischi pubblica o privata eventualmente interessata
affinché venisse cancellata l’illegittima segnalazione, riservandosi di richiedere il
risarcimento di tutti i danni subiti.
A fronte della risposta dell’intermediario – secondo cui la segnalazione, a suo tempo
presente in CRIF, rappresentava la posizione debitoria mai ripianata dell’esponente, e che
Pag. 2/4
Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013
nessuna segnalazione in CRIF era presente nel mese di gennaio 2013 in quanto già
cessata a dicembre 2012 – il ricorrente, con reclamo inviato il 23/04/2013, ha ribadito la
richiesta precisando che, benché risulti la voce “pagamenti regolari” a partire dal mese di
dicembre 2012, rispettivamente ai mesi di novembre e dicembre sarebbe ancora
segnalata una posizione di sofferenza a suo carico.
Nel successivo ricorso, presentato prima di ricevere la risposta dell’intermediario all’ultimo
reclamo, il ricorrente ha riferito di essersi rivolto, tra dicembre 2012 e gennaio 2013, ad
alcuni intermediari per ottenere un prestito o un leasing per l’acquisto di un’auto, che gli
occorreva per poter continuare a svolgere il suo lavoro di agente di commercio, ma che
dopo alcuni giorni tutte le sue richieste venivano respinte a causa della presenza in CRIF
di segnalazioni a sofferenza a suo carico.
Dalla visura richiesta alla CRIF risultavano due segnalazioni a sofferenza da parte
dell’odierna convenuta. Il ricorrente ha ribadito di avere intrattenuto negli anni ’90 un
rapporto bancario con l’odierna convenuta, conclusosi con il proprio fallimento dichiarato il
02/10/1997 e chiuso il 27/02/2001, e di non avere da allora ricevuto comunicazioni di
messa in mora o richieste di denaro dalla banca, per cui qualunque credito eventualmente
derivante dalla posizione relativa al fallimento sarebbe da considerarsi ampiamente
prescritto.
Il ricorrente ritiene che la convenuta abbia illegittimamente iscritto in CRIF una sofferenza
a suo carico, poi corretta con un “ritorno a pagamenti regolari” come se il cliente avesse
pagato, cosa che non è avvenuta in quanto egli non ha debiti.
Egli ha ancora rappresentato che, non avendo potuto acquistare un’auto come sopra
esposto, alla fine di febbraio 2013 ha perso il mandato di agenzia e quindi il lavoro.
Pertanto il ricorrente ha chiesto la cancellazione permanente di tutte le «segnalazioni
sfavorevoli» a proprio carico dalla CRIF e da tutte le altre banche dati, se ivi presenti; la
somma di € 95.000,00 quale indennizzo per danni morali, materiali e alla propria
immagine.
Nelle proprie controdeduzioni la banca convenuta ha preliminarmente dichiarato di avere
ritenuto fondato il reclamo e di averne comunicato l’accoglimento con lettere
raccomandate inviate il 22/03/2013 e il 23/05/2013 all’avvocato del ricorrente. Ha quindi
contestato «le deduzioni e la richiesta di risarcimento del ricorrente» con le motivazioni di
seguito esposte.
Nell’anno 1999 la resistente ha subito una perdita pari a € 13.572,00 a seguito di «crediti
non onorati» da parte dell’odierno ricorrente. Alla data delle segnalazioni contestate, la
relativa posizione era presente negli archivi anagrafici della banca con un codice
identificativo di “sofferenza”; a seguito della periodica contribuzione automatica di dati
eseguita a livello informatico verso CRIF, con riferimento ai mesi di novembre e dicembre
2012, la posizione a sofferenza è stata segnalata a prescindere dal fatto che fosse
contabilmente azzerata; a seguito della richiesta dell’odierno ricorrente la banca ha
provveduto alla cancellazione di qualsiasi evidenza a suo carico. La richiesta di indennizzo
sarebbe, ad avviso della resistente, immotivata e non supportata da alcuna prova
documentale.
La convenuta chiede che il Collegio dichiari l’infondatezza delle richieste avanzate dal
ricorrente.
In sede di replica, a fronte dell’affermazione dell’intermediario secondo cui la richiesta di
indennizzo non sarebbe supportata da alcuna prova, il ricorrente ha precisato che dalla
visura CRIF datata 14/01/2013 – già prodotta in allegato al ricorso – si evincono il rifiuto di
Pag. 3/4
Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013
concessione di un leasing da parte di un intermediario e la sospensione dell’istruttoria per
un leasing/finanziamento da parte di altro intermediario, anche questo poi non concesso a
causa delle sofferenze segnalate dall’odierna resistente. Dalla stessa visura CRIF risulta
che a ottobre 2012 gli era stata accordata una carta di credito, a riprova del fatto che
prima della segnalazione illegittima da parte della resistente, avvenuta a novembre 2012,
la sua posizione non aveva problemi.
Il ricorrente ha inoltre trasmesso la lettera di «licenziamento», più precisamente di
risoluzione del contratto di agenzia, menzionata nel ricorso, ma non allegata in quella
sede.
DIRITTO
Il ricorrente non lamenta il fondamento della segnalazione di cui è stato oggetto, né che
essa sia affetta da vizi procedurali; ma ritiene che il debito cui fa riferimento sia prescritto e
quindi inesistente. Ciò sembra dimenticare che la prescrizione non opera
automaticamente, ma solo quando è opposta. Essendo poi una eccezione in senso
proprio, la eccezione di prescrizione quando venga opposta al creditore procedente
richiede il superamento dell’onere della prova. Onere che nel caso in esame appare ben
lungi dall’essere assolto. Spetta naturalmente alle parti valutare la permanenza della
situazione creditoria, ma allo stato degli atti non emergono ragioni di illegittimità della
segnalazione lamentata.
Da ciò discende che la cospicua domanda risarcitoria non può essere accolta difettando il
requisito dell’ingiustizia del danno lamentato e ciò esime dal rilevare che la sussistenza del
nesso causale tra la condotta del convenuto e la lesione economica lamentata si presenta
almeno come altamente problematica.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 4/4