Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013
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Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013
Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore (MI) GAMBARO Nella seduta del 10/10/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente, con lettera dell’11/03/2013, aveva segnalato all’odierna convenuta di avere appreso – dopo aver cercato di ottenere un leasing, non concessogli, per l’acquisto di una autovettura – che il suo nominativo risultava iscritto presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.A. su iniziativa di detta banca, in ragione di presunti «ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento». In proposito, egli ha ricordato che l’unico rapporto negoziale intercorso con la convenuta si era sciolto sin dal 1997 a causa del proprio fallimento, e ha contestato che possano ancora sussistere esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca anche perché dal 1997 egli non ha più ricevuto alcun atto di messa in mora, sicché ogni eventuale debito sarebbe prescritto. Egli ha pertanto intimato alla banca di attivarsi immediatamente con CRIF S.p.A. e con ogni altra centrale rischi pubblica o privata eventualmente interessata affinché venisse cancellata l’illegittima segnalazione, riservandosi di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. A fronte della risposta dell’intermediario – secondo cui la segnalazione, a suo tempo presente in CRIF, rappresentava la posizione debitoria mai ripianata dell’esponente, e che Pag. 2/4 Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013 nessuna segnalazione in CRIF era presente nel mese di gennaio 2013 in quanto già cessata a dicembre 2012 – il ricorrente, con reclamo inviato il 23/04/2013, ha ribadito la richiesta precisando che, benché risulti la voce “pagamenti regolari” a partire dal mese di dicembre 2012, rispettivamente ai mesi di novembre e dicembre sarebbe ancora segnalata una posizione di sofferenza a suo carico. Nel successivo ricorso, presentato prima di ricevere la risposta dell’intermediario all’ultimo reclamo, il ricorrente ha riferito di essersi rivolto, tra dicembre 2012 e gennaio 2013, ad alcuni intermediari per ottenere un prestito o un leasing per l’acquisto di un’auto, che gli occorreva per poter continuare a svolgere il suo lavoro di agente di commercio, ma che dopo alcuni giorni tutte le sue richieste venivano respinte a causa della presenza in CRIF di segnalazioni a sofferenza a suo carico. Dalla visura richiesta alla CRIF risultavano due segnalazioni a sofferenza da parte dell’odierna convenuta. Il ricorrente ha ribadito di avere intrattenuto negli anni ’90 un rapporto bancario con l’odierna convenuta, conclusosi con il proprio fallimento dichiarato il 02/10/1997 e chiuso il 27/02/2001, e di non avere da allora ricevuto comunicazioni di messa in mora o richieste di denaro dalla banca, per cui qualunque credito eventualmente derivante dalla posizione relativa al fallimento sarebbe da considerarsi ampiamente prescritto. Il ricorrente ritiene che la convenuta abbia illegittimamente iscritto in CRIF una sofferenza a suo carico, poi corretta con un “ritorno a pagamenti regolari” come se il cliente avesse pagato, cosa che non è avvenuta in quanto egli non ha debiti. Egli ha ancora rappresentato che, non avendo potuto acquistare un’auto come sopra esposto, alla fine di febbraio 2013 ha perso il mandato di agenzia e quindi il lavoro. Pertanto il ricorrente ha chiesto la cancellazione permanente di tutte le «segnalazioni sfavorevoli» a proprio carico dalla CRIF e da tutte le altre banche dati, se ivi presenti; la somma di € 95.000,00 quale indennizzo per danni morali, materiali e alla propria immagine. Nelle proprie controdeduzioni la banca convenuta ha preliminarmente dichiarato di avere ritenuto fondato il reclamo e di averne comunicato l’accoglimento con lettere raccomandate inviate il 22/03/2013 e il 23/05/2013 all’avvocato del ricorrente. Ha quindi contestato «le deduzioni e la richiesta di risarcimento del ricorrente» con le motivazioni di seguito esposte. Nell’anno 1999 la resistente ha subito una perdita pari a € 13.572,00 a seguito di «crediti non onorati» da parte dell’odierno ricorrente. Alla data delle segnalazioni contestate, la relativa posizione era presente negli archivi anagrafici della banca con un codice identificativo di “sofferenza”; a seguito della periodica contribuzione automatica di dati eseguita a livello informatico verso CRIF, con riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2012, la posizione a sofferenza è stata segnalata a prescindere dal fatto che fosse contabilmente azzerata; a seguito della richiesta dell’odierno ricorrente la banca ha provveduto alla cancellazione di qualsiasi evidenza a suo carico. La richiesta di indennizzo sarebbe, ad avviso della resistente, immotivata e non supportata da alcuna prova documentale. La convenuta chiede che il Collegio dichiari l’infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente. In sede di replica, a fronte dell’affermazione dell’intermediario secondo cui la richiesta di indennizzo non sarebbe supportata da alcuna prova, il ricorrente ha precisato che dalla visura CRIF datata 14/01/2013 – già prodotta in allegato al ricorso – si evincono il rifiuto di Pag. 3/4 Decisione N. 6583 del 16 dicembre 2013 concessione di un leasing da parte di un intermediario e la sospensione dell’istruttoria per un leasing/finanziamento da parte di altro intermediario, anche questo poi non concesso a causa delle sofferenze segnalate dall’odierna resistente. Dalla stessa visura CRIF risulta che a ottobre 2012 gli era stata accordata una carta di credito, a riprova del fatto che prima della segnalazione illegittima da parte della resistente, avvenuta a novembre 2012, la sua posizione non aveva problemi. Il ricorrente ha inoltre trasmesso la lettera di «licenziamento», più precisamente di risoluzione del contratto di agenzia, menzionata nel ricorso, ma non allegata in quella sede. DIRITTO Il ricorrente non lamenta il fondamento della segnalazione di cui è stato oggetto, né che essa sia affetta da vizi procedurali; ma ritiene che il debito cui fa riferimento sia prescritto e quindi inesistente. Ciò sembra dimenticare che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo quando è opposta. Essendo poi una eccezione in senso proprio, la eccezione di prescrizione quando venga opposta al creditore procedente richiede il superamento dell’onere della prova. Onere che nel caso in esame appare ben lungi dall’essere assolto. Spetta naturalmente alle parti valutare la permanenza della situazione creditoria, ma allo stato degli atti non emergono ragioni di illegittimità della segnalazione lamentata. Da ciò discende che la cospicua domanda risarcitoria non può essere accolta difettando il requisito dell’ingiustizia del danno lamentato e ciò esime dal rilevare che la sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e la lesione economica lamentata si presenta almeno come altamente problematica. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4