(NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d`Italia

Transcript

(NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 4470 del 09 luglio 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore PERSONALE ESTERNO - RUSSO GIUSEPPE
Nella seduta del 10/06/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente con ricorso depositato in data 31.01.2014 rappresentava di essere, già titolare
di una carta di credito revolving distribuita dalla banca resistente con brand di una primaria
società di telefonia, contestava l’indebita permanenza della segnalazione in un sistema di
informazione creditizia, in relazione ad una situazione debitoria in realtà non esistente.
In relazione a tanto, riferiva di essere venuta, per caso, a conoscenza della segnalazione
negativa a proprio nome effettuata dalla resistente.
In tale occasione, a seguito di contatto con gli operatori del servizio informazioni,
apprendeva che le transazioni effettuate a mezzo della carta di credito non erano regolate
a fine mese, ma addebitate a valere su una linea di credito revolving determinando
l’insorgere di un’esposizione debitoria produttiva di interessi a tassi di interessi elevati.
Richiesti insistentemente chiarimenti, il cliente non è riuscito ad ottenere l’estratto conto
per la verifica dei predetti addebiti.
Tuttavia, nell’intento di ottenere speditamente la cancellazione della pendenza negativa, lo
stesso cliente – “senza per questo riconoscere alcun diritto al predetto istituto di credito
ovvero rinunciare ad alcuna prescrizione maturata” – formulava una proposta di
definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria, inviata alla società di recupero del
Pag. 2/5
Decisione N. 4470 del 09 luglio 2014
credito incaricata dalla resistente. Nel dettaglio, si impegnava a versare € 370,00, “a
condizione (essenziale e decisiva per la transazione) che si provvedesse alla
cancellazione della segnalazione in CRIF”.
A fronte dell’accettazione comunicata con fax del 10/5/2013, il cliente procedeva al
pagamento a mezzo bonifico. Tuttavia, la banca non ha mai provveduto alla cancellazione
della segnalazione negativa; in riscontro ad una richiesta di chiarimenti, ha anzi precisato
che l’accordo a saldo e stralcio non è sufficiente a determinare la rettifica delle
segnalazione nel SIC.
In relazione a quanto precede, parte ricorrente contestava il comportamento ambiguo
tenuto dalla banca resistente in fase di conclusione della transazione; d’altra parte,
rilevava pure che la segnalazione nelle banche dati provate non costituisce obbligo di
legge per l’intermediario che può quindi procedere alla cancellazioni e rettifiche laddove ne
sorgesse l’opportunità, “ovvero laddove, come nel caso di specie, ne assumesse
l’impegno aderendo ad una proposta di transazione”.
Si costituiva l’intermediario con controdeduzioni, rilevava innanzitutto che controparte,
senza contestarne la illegittimità formale né, tantomeno, sostanziale, chiedeva la
cancellazione delle segnalazioni negative operate dallo scrivente su banca dati di
informazione creditizia privata, sulla base di un presunto accordo raggiunto in occasione
del cd. saldo e stralcio che interessava il debito maturato dal ricorrente.
Tanto premesso, la resistente osservava che il cliente richiedeva la cancellazione della
segnalazione nel SIC, sulla base dell’asserita ignoranza degli addebiti effettuati
conformemente alla modalità di pagamento rateale prescelta. Rigettata la pretesa, la
cliente “proponeva” in data 06.05.2013, un accordo a saldo e stralcio, che
successivamente - in data 10.05.2013 - l'intermediario sottoscriveva per accettazione.
Il rientro in bonis è stato registrato nella banca dati creditizia, conformemente a quanto
previsto dall’art. 6.2 del codice deontologico dei sistemi di informazione creditizia. Sul
punto, la resistente precisava che il trattamento dei dati personali nei SIC è effettuato per
finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi: quindi, in
presenza di insolvenze, la banca è tenuta a comunicare i relativi dati ai SIC cui
contribuisce, in quanto – diversamente – contravverrebbe ai propri obblighi di ente
partecipante, compromettendo la mappatura delle esposizioni verso la clientela bancaria e
dei relativi rischi. Tale obbligo impedisce di fatto all’istituto di credito, pure in sede
transattiva, di assumere l’impegno a cancellare la segnalazione nella banca dati.
D’altra parte, la registrazione del rientro in bonis, in luogo della richiesta cancellazione
della segnalazione negativa, in nulla pregiudica la ricorrente, la quale risulta verso i terzi
partecipanti “più meritevole di ricevere credito di quanto non lo fosse prima”.
La parte ricorrente chiedeva che il Collegio ABF dichiarasse l’intermediario tenuto alla
cancellazione dal SIC della segnalazione a proprio carico, nonché al risarcimento dei
danni, e al rimborso delle spese e competenze legali.
La banca resistente chiedeva di rigettare il ricorso nel merito, in quanto infondato. Con
particolare riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, sottolineava che la
controparte non ha in alcun modo provato l’esistenza della lesione, né la relativa
quantificazione.
Risulta allegato al ricorso lettera della ricorrente che tramite il proprio difensore di fiducia,
in data 06.05.2013, chiede alla banca:" Al fine di evitare lungaggini giudiziarie solo a
seguito delle quali la Viola potrà dimostrare le proprie ragioni e senza comunque
riconoscimento alcuno di qualsivoglia diritto ...., né tantomeno rinuncia alla maturata
prescrizione, la mia cliente intende definire a saldo e stralcio la pendenza, versando la
somma complessiva di euro 370,00 ed a condizione essenziale e decisiva per la
transazione che si provvede alla cancellazione della segnalazione dalla Crif".
Pag. 3/5
Decisione N. 4470 del 09 luglio 2014
La Banca, con nota del 10.05.2013, dava riscontro alla missiva della ricorrente con
dichiarazioni del seguente tenore, nel senso, cioè, "di accettare il pagamento di euro
370,00 proposto a saldo del credito residuo ... il suddetto pagamento dovrà avvenire in
una unica soluzione tramite bonifico bancario ... inviando come causale il numero di carta
e inviandone copia contabile al numero fax ... il presente accordo non costituisce
novazione dell'obbligazione principale per il cui mancato pagamento alle stabilite modalità
farà rivivere a tutti gli effetti l'obbligazione principale".
Seguiva, pertanto, bonifico effettuato dalla ricorrente pari all'importo concordato tra le parti.
Successivamente, con nota dell'8.11.2013, la ricorrente contestava la mancata
cancellazione della segnalazione asserendo che "la cancellazione era condizione
essenziale della transazione accettata e perfezionatasi con bonifico effettuato dalla cliente
in data 21.05.2013" e, contestualmente, preannunciava il ricorso all'ABF per i danni che
sarebbero stati patiti dalla ricorrente - esercente attività imprenditoriale - dalla permanenza
della stessa nel Crif.
Con nota del 27.11.2013 la Banca contestava la richiesta della ricorrente ribadendo che
"l'accordo c.d. a saldo e stralcio formalizzato con la società di recupero crediti non possa
essere causa di rettifica delle segnalazioni".
DIRITTO
Il ricorso è da ritenere infondato.
Giova evidenziare quanto emerso dall’istruttoria documentale.
Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che la la cliente sottoscriveva il contratto in
forza del quale veniva emessa la carta di credito della società intermediaria con una linea
di credito ad uso rotativo pari ad euro 1.500,00, rimborsabile ratealmente al 5,00% del
saldo debitore accumulato per mese (all.1 controdeduzioni).
Come rilevabile dalle rendicontazioni emesse nel corso dell'intera durata del rapporto terminato con la revoca dello strumento di pagamento in ragione della protratta situazione
di insolvenza - e regolarmente inviate ogni mese alla cliente, al medesimo indirizzo
indicato dalla cliente nella richiesta di carta di credito, maturavano insoluti che proprio con
l'invio delle rendicontazioni in parola, venivano notiziati regolarmente tenendo la cliente
costantemente in contatto con la propria realtà del pagamenti (all. 2 controdeduzioni).
La Banca, con la riportata nota del 10.05.2013, accettava la proposta di rientro, formulata
con la pure sopra riportata nota del 06.05.2013, e la ricorrente versava senz’altro l'importo
pattuito.
Dal combinato disposto degli artt. 1965 c.c. e 1967 c.c. si ricava che: “La transazione è il
contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche
concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello
che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” e “La transazione
deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350”.
Nel caso di specie, dai documenti depositati, non emerge un accordo sulla cancellazione
della segnalazione CRIF, ancorché oggetto di espressa condizione (ndr. "condizione
essenziale e decisiva per la transazione") nella proposta formulata dalla ricorrente. In
effetti, un simile accordo non può ritenere essersi formato sulla base della nota di riscontro
dell’intermediario, ove manca un qualsiasi riferimento ad una accettazione della
condizione formulata dalla ricorrente. Anzi, il successivo adempimento da parte della
ricorrente può essere interpretato come accettazione (sia pure per fatti concludenti)
dell’accordo nei termini emergenti dalla nota della banca.
Pag. 4/5
Decisione N. 4470 del 09 luglio 2014
Del resto, c’è effettivamente da dubitare – secondo quanto evidenziato dall’intermediario –
che una condizione del genere di quella prospettata dalla ricorrente possa costituire
materia di accordo con l’intermediario, date le complessive finalità del sistema di
segnalazione dei dati creditizi nei SIC, che coinvolgono – e tendono a soddisfare –
interessi sicuramente eccedenti quelli delle parti del singolo rapporto.
A ciò si aggiunga che – anche in considerazione della comunque operata tempestiva
segnalazione, da parte dell’intermediario, del rientro in bonis della cliente – le pretese
risarcitorie avanzate assumono i tratti della assoluta genericità, stante la carenza di
adeguati utili elementi di prova in ordine sia all'an che al quantum del danno asseritamente
subito, nell’ottica del principio sancito dal c.c. (art. 2697).
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Pag. 5/5