CONTRATTO D`AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA Tra le Spettabili

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CONTRATTO D`AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA Tra le Spettabili
CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Tra le Spettabili Società
- Monterosa S.p.A. (di seguito denominata “Concedente”), con
sede legale in Gressoney-La-Trinité, località Staffal n° 17 e
sede amministrativa in Ayas, frazione Champoluc Route Ramey
n°69, capitale sociale Euro 14.949.892,60 Codice Fiscale e
Partita IVA n.° 00627050073, iscritta presso il Repertorio
Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Aosta
al numero 53593 in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Signor MUNARI GIORGIO, nato ad Ivrea il
giorno 19 maggio 1965, domiciliato per la carica presso la
sede della società;
e
______________________ (di seguito denominata “Affittuario”)
con sede in_____________ , capitale sociale Euro__, iscritta
al
Repertorio
Economico
Amministrativa
della
Camera
di
Commercio di __ al numero ____ , codice fiscale e Partita IVA
n.° ________ , in persona del suo legale rappresentante
Signor_________ , nato a ______ , residente in, _____
PREMESSO
A. La
società
“Monterosa
S.p.A.
è
proprietaria
dell’esercizio commerciale “Bar Schene Biel” sito in
Gressoney-La-Trinité (AO) in località Gabiet svolgente
l’attività di Bar Ristorante ;
1
B. I locali in cui tale attività viene svolta, fanno parte
dell’edificio
censito
al
Catasto
Fabbricato
di
Gressoney-La-Trinité (AO) al Foglio 6 Mappali 129-132136-146 ;
C. L’azienda suddetta è provvista delle autorizzazioni di
pubblico esercizio per l’attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande ;
D. La società Monterosa S.p.A. ha intenzione di concedere
in affitto il ramo autonomo della propria azienda
denominato
“Bar
Schene
Biel”,
come
descritto
al
paragrafo 2.1. che segue ;
E. L’Affittuario è interessato ad assumere la gestione, in
qualità di affittuario, del ramo aziendale da condursi
in seno alla società Monterosa S.p.A. al fine di
esercitare attività di bar e ristorante, dichiarando di
disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari alla
gestione secondo buona tecnica del ramo d’azienda
medesimo,
fermo
restando
quanto
di
seguito
disciplinato.
CIÒ PREMESSO
Le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Premesse e Allegati
2
Le premesse e gli allegati, elencati nel successivo paragrafo
1.2, siglati dalle Parti (gli “Allegati”), costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Gli Allegati al presente Contratto sono:
Allegato A: Autorizzazione.
Allegato B: Planimetrie.
Allegato C: Inventario.
Articolo 2
Oggetto
2.1
In forza del presente atto e dei suoi allegati (di
seguito il “contratto”), il Concedente si impegna a concedere
in affitto all’Affittuario, che a titolo accetta, il ramo di
azienda costituito dal “Bar Schene Biel” ed esattamente a
concedere:
•
il diritto di godimento e di conduzione dell’esercizio
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
in Gressoney-La-Trinité (AO) – Località Gabiet: (a)
nella planimetria allegata (di seguito definita “unità
di vendita”); e (b) nello stato di fatto in cui si
trova noto e gradito all’Affittuario, completo degli
impianti,
arredi
ed
attrezzature
risultanti
dall’inventario allegato (Allegato C);
•
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande potrà essere esercitata dall’Affittuario per
3
effetto di intestazione pro tempore, per trasferimento
in gestione, dell’autorizzazione alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di cui all’allegato
B, che le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna
per quanto di propria competenza, il prima possibile e
comunque nel termine massimo di 30 (trenta) giorni
alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
L’autorizzazione di cui sopra dovrà comunque ritornare
ad
essere
intestata
al
Concedente
al
termine
dell’affitto.
2.2
L’Affittuario riconosce di non acquisire alcun diritto
autonomo di occupare l’unità di vendita, se non nel contesto
– ed ai fini – della gestione del ramo d’azienda come
disciplinato nel presente contratto. Pertanto l’Affittuario
riconosce che la Legge n. 392/1978 non trova applicazione con
riferimento al contratto.
2.3
Il ramo d’azienda viene consegnato all’Affittuario in
data ______ (di seguito data di consegna).
Articolo 3
Unità di vendita
3.1
L’Affittuario dichiara di aver preso piena conoscenza
dello stato di fatto in cui l’unità di vendita si trova,
avendo egli provveduto ad effettuare – anche a mezzo di
tecnici e di consulenti di sua fiducia – tutte le indagini, i
4
sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad appurare detto
stato e riconosce pertanto che l’unità di vendita è idonea a
soddisfare le proprie esigenze per l’esercizio del ramo
d’azienda. Il Concedente garantisce la piena conformità del
ramo d’azienda alla normativa applicabile alla data di
sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 4
Durata
4.1
Il Contratto avrà decorrenza, dal ___________ e scadrà
al 31 maggio 2019 (la “durata”). In caso di consegna
ritardata, il primo anno, il canone di cui al punto 5.1 verrà
ridotto in proporzione.
4.2
In caso di regolare e puntuale adempimento da parte
dell’Affittuario di tutte le obbligazioni poste a suo carico
ai sensi del presente contratto per la durata, il presente
contratto sarà rinnovato automaticamente per un periodo di 2
(due) anni a far data dal 1 giugno 2019 sino al 31 maggio
2021.
4.3
Qualora il presente contratto sia stato rinnovato alla
scadenza del 31 maggio 2019, ai sensi del paragrafo 4.2.,
successivamente alla scadenza del 30 aprile 2021 si intenderà
tacitamente rinnovato di due anni in due anni qualora non
venga data disdetta da una delle Parti, a mezzo raccomandata
A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
5
4.4
Le Parti 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del
presente contratto e per un periodo massimo di 2 (due) mesi,
rinegozieranno in buona fede l’ammontare del canone di
locazione di cui al paragrafo 5.1, fermo restando che tale
ammontare non potrà comunque subire variazioni, sia in
aumento che in diminuzione, superiori al 10% del canone di
locazione stesso.
4.5
In ogni caso di cessazione del contratto, per scadenza
o cessazione anticipata, l’Affittuario dovrà procedere senza
indugio a riconsegnare al Concedente il ramo d’azienda in
buono stato, tenuto conto del normale deperimento d’uso e
degli obblighi di manutenzione di cui al presente contratto.
Il Concedente provvederà a controllare le attrezzature e gli
arredi di sua proprietà come da inventario redatto in
contradditorio con il soggetto aggiudicatario al momento
della consegna delle strutture.
4.6
Le
Parti
pattuiscono
espressamente
che
allo
scioglimento del contratto il Concedente non subentrerà in
alcuno
dei
contratti
stipulati
dall’Affittuario.
Il
Concedente rimarrà pertanto estraneo ad ogni atto inerente il
ramo d’azienda compiuto dall’Affittuario che si obbliga
espressamente, per quanto occorre, a manlevare e a tenere
indenne il Concedente da qualsiasi conseguenza dannosa possa
6
derivargli per cause direttamente imputabili all’Affittuario
stesso.
4.7
Alla data di scadenza o di cessazione anticipata del
contratto,
il
all’interno
diritto
dell’Affittuario
dell’unità
di
vendita
di
esercitare
l’attività
di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande verrà
automaticamente meno e questi sarà tenuto a volturare la
relativa autorizzazione al Concedente, impegnandosi fin da
ora ad adempiere quanto richiesto dalla normativa applicabile
al fine di far rientrare il Concedente nella sua titolarità,
senza opporre eccezione od obiezione alcuna.
Articolo 5
Canone di locazione
5.1
Per la durata e per gli eventuali rinnovi del presente
contratto, come disciplinati ai precedenti paragrafi 4.2 e
4.3, l’Affittuario sarà tenuto a corrispondere un canone di
affitto annuo pari ad Euro ________ (________) + IVA (di
seguito “canone di locazione”), fermo quanto previsto al
paragrafo 4.4. Detto canone è ripartito in Euro 8.000,00 per
l’affitto
dei
locali
ed
Euro
_________
per
l’affitto
dell’azienda.
5.2
Il canone di locazione, soggetto a IVA ai sensi di
legge, sarà corrisposto, verso presentazione di relativa
fattura, in rate trimestrali anticipate da versare presso il
7
servizio
di
Tesoreria
del
Concedente,
con
le
seguenti
scadenze:
•
un quarto al totale della firma o, negli anni
successivi, entro il 31 maggio di ogni anno;
5.3
•
un quarto entro il 31 agosto di ogni anno;
•
un quarto entro il 30 novembre si ogni anno;
•
un quarto entro il 28 febbraio di ogni anno.
In caso di mancato pagamento da parte dell’Affittuario
del canone di locazione entro 60 (sessanta) giorni dalle
scadenze di cui sopra, il presente Contratto si intenderà
risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile
con effetto dalla data di comunicazione scritta da parte del
Concedente
della
propria
intenzione
di
avvalersi
della
presente clausola risolutiva espressa.
Articolo 6
Garanzie, coperture assicurative, cauzione.
A) Cauzione a garanzia del pagamento del canone e del
corretto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente
contratto:
A garanzia dell’esatto e puntuale pagamento del canone e del
corretto adempimento di tutti gli ulteriori obblighi nascenti
dal presente contratto, L’Affittuario si impegna a costituire
e consegnare al Concedente, entro e non oltre il 31 maggio
2016, una cauzione bancaria o assicurativa con importo di €
8
10.000,00 (diecimila). La stessa resta a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto,
dell’eventuale risarcimento di danni che possono verificarsi
alla struttura ed agli arredi derivanti dalla gestione,
nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per
fatto dell’Affittuario, a causa di inadempimento o cattiva
esecuzione del servizio. Resta salvo per il Concedente
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
L’AFFITTUARIO si impegna a reintegrare la cauzione in caso di
escussione, anche parziale della stessa, consegnando la
quietanza del rinnovo/integrazione entro quindici giorni
dall’escussione.
B) Assicurazione:
L’affittuario è responsabile verso il Concedente e verso i
terzi degli eventuali danni causati per sua colpa, anche se
lieve e/o dipendente da fatto o colpa di terzi, o per
responsabilità da custodia dei locali in occasione dello
svolgimento
dell’attività,
con
esclusione
della
responsabilità civile per il fabbricato. A tal fine dovrà
stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, entro
e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente
contratto e con effetto da tale data, assicurazione a tutela
9
del patrimonio aziendale e per la responsabilità civile per
tutti i danni comunque cagionati a terzi, dall’Affittuario o
da suoi dipendenti e/o da collaboratori a qualunque titolo,
in conseguenza di qualsiasi fatto accidentale verificatosi
nell’ambito dell’esercizio dell’attività, ivi compresi – a
titolo esemplificativo e non limitativo – danni causati da
incendio, esplosione, scoppio e da spargimento d’acqua.
La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere:
•
€ 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero
centesimi) per ogni sinistro;
•
€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero
centesimi) per ogni persona che abbia subito lesioni;
•
€ 1.000.000,00 (unmilione virgola zero centesimi) per
danneggiamenti a cose e animali, qualunque ne sia il
numero, anche se appartenenti a più persone;
•
il
pagamento
direttamente
al
terzo
danneggiato
dell’indennità dovuta;
•
la rinuncia da parte dell’assicuratore al diritto di
surroga nei diritti dell’assicurato verso il locatore;
•
la
comunicazione
Concedente,
interruzione
di
da
ogni
della
parte
dell’assicuratore
modificazione,
prestazione
della
al
sospensione
o
garanzia
da
qualunque causa prodotta, ivi compreso il mancato
pagamento del premio di assicurazione.
10
La
cauzione
e
la
polizza
assicurativa
dovranno
essere
mantenute attive per tutta la durata del contratto di affitto
d’azienda e l’Affittuario dovrà consegnare al Concedente
copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro
quindici giorni dal rilascio delle stesse da parte della
Compagnia Assicuratrice.
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto dell’importanza
degli obblighi di cui al presente articolo, relativi al
mantenimento
delle
garanzie
e
della
trasmissione
della
relativa prova al Concedente; pertanto convengono che il
mancato
rispetto
concordati
nel
da
parte
presente
dell’Affittuario
articolo
dei
costituisce
termini
causa
di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456
del codice civile.
Articolo 7
Oneri accessori
7.1
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente
contratto
sono
a
carico
dell’Affittuario.
L’Affittuario
assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e
le tasse relative al Ramo d’Azienda, con rinuncia al diritto
di rivalsa nei confronti del Concedente.
Sono altresì a carico dell’Affittuario le spese relative al
consumo e alle utenze elettriche e telefoniche, dell’acqua
11
potabile
e
relativo
contributo
della
depurazione,
al
riscaldamento, alla pubblicità e allo sgombero neve.
7.2
Il consumo relativo all’energia elettrica direttamente
utilizzata nella conduzione dell’attività del ramo d’azienda
di cui al presente contratto di locazione verrà rimborsato
dall’affittuario al concedente al termine della stagione
invernale.
7.3
L’Affittuario
Concedente,
secondo
si
impegna
quanto
a
deliberato
corrispondere
al
dal
di
Consiglio
Amministrazione della Monterosa S.p.A. in data 20 novembre
2015, il contributo per il trasporto merci quantificato in €
400,00 per la stagione invernale ed € 100,00 per la stagione
estiva.
Articolo 8
Conduzione del ramo d’azienda
8.1
L’Affittuario si impegna a condurre il ramo d’azienda
esercitandovi unicamente attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande. L’Affittuario si obbliga a
manlevare
pregiudizio
e
tenere
che
indenne
possa
il
derivare
Concedente
dalla
da
qualsiasi
violazione
della
suddetta dichiarazione.
8.2
L’Affittuario si obbliga a gestire il ramo d’azienda in
conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti locali e
nazionali ad esso applicabili. Il ramo d’azienda dovrà
12
inoltre
essere
condotto
in
conformità
a
tutte
le
autorizzazioni ad esso inerenti, secondo le disposizioni che
potranno essere emanate di volta in volta dalle autorità
competenti.
8.3
L’Affittuario si impegna a tenere aperto l’esercizio
commerciale
in
concomitanza
con
l’apertura,
durante
la
stagione invernale, della telecabina Stafal-Gabiet.
Articolo 9
Manutenzioni, addizioni e migliorie.
9.1
L’Affittuario si obbliga a non apportare modifiche ai
locali, compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce,
acqua, senza il preventivo consenso scritto del Concedente,
il quale può riservarsi comunque il diritto di ottenere la
restituzione dei locali nello stato originale, a spese
dell’Affittuario. Tutte le manutenzioni ordinarie sono a
carico dell’Affittuario e controllate e concordate con il
Concedente.
9.2
Al momento della consegna della struttura il Concedente
redigerà in contraddittorio con l’Affittuario un inventario e
una stima dei beni affidati in gestione. Il Concedente cede
in concessione la gestione dell’unità di vendita allo stato
di diritto e di fatto senza sostituire le attrezzature non
funzionanti o integrare quelle mancanti.
13
9.3
i
Al termine del Contratto l’Affittuario deve restituire
locali,
gli
arredi
e
le
attrezzature
nelle
stesse
condizioni in cui gli sono stati affidati fatto salvo un
diverso accordo che dovesse intervenire tra le Parti, accordo
soggetto ad approvazione da parte della società Monterosa
S.p.A.
9.4
Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto, a
differenza
della
manutenzione
ordinaria,
a
carico
del
Concedente, esclusivamente l’attività di intervento volta ad
ovviare che si pregiudichi l’esistenza della infrastruttura
oggetto del Contratto. La manutenzione straordinaria può
essere delegata dal Concedente all’Affittuario. In caso di
necessità e urgenza l’Affittuario deve comunque intervenire
senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale
manutenzione
possa
cagionare
qualsivoglia
danno
alla
struttura o pregiudicare l’incolumità delle persone.
Ricorrendo
tali
presupposti,
il
rimborso
delle
spese
sostenute dall’Affittuario avviene sulla base dei documenti
giustificativi
da
lui
prodotti.
Ove
possibile,
qualora
l’urgenza non lo impedisca, l’Affittuario deve presentare al
Concedente i relativi preventivi, pena il mancato successivo
rimborso.
14
Il rimborso riconosciuto deve essere detratto dall’affitto
con
modalità,
tempi
e
limiti
massimi
stabiliti
dal
Concedente.
Gli interventi posti in essere dall’Affittuario devono sempre
essere utili, opportuni e improrogabili.
Le scadenze dei termini e le eventuali dilazioni dei singoli
rimborsi sono per ogni singolo caso, di volta in volta
stabiliti dal Concedente.
9.5
Il Concedente si riserva di effettuare in ogni momento
i lavori che ritiene opportuni senza che il gestore possa
nulla eccepire.
9.6
L’Affittuario deve segnalare al Concedente eventuali
migliorie e modifiche che ritiene di dover apportare alle
infrastrutture,
finalizzate
al
miglioramento
tecnico
ed
economico della struttura; possono essere segnalate per
iscritto eventuali carenze di mobili, ovvero di attrezzature.
9.7
L’Affittuario
è
custode
dei
beni
affidati
e
ne
risponderà in caso di perdita o deterioramento. Egli deve
inoltre provvedere a sue spese a tutte le riparazioni
ordinarie, nonché a quelle straordinarie, qualora dipendenti
da cause a lui imputabili.
9.8
L’Affittuario si impegna a riparare tutti i danni
causati all’Unità di Vendita dalla rimozione dei propri beni,
15
indipendentemente dal fatto che la rimozione avvenga su
richiesta del Concedente.
9.9
L’Affittuario si impegna a mantenere puliti i bagni
comuni di proprietà della Società Monterosa S.p.A.
9.10
L’Affittuario si impegna ad effettuare a propria cura
e spese la spalatura neve dal terrazzo dell’immobile.
Articolo 10
Arredamenti, attrezzature, pubblicità.
10.1 L’Affittuario
si
impegna
a
prendere
in
consegna
l’intera struttura comprensiva di attrezzature e beni nello
stato di diritto e di fatto in cui si trova, rinunciando a
ogni azione o eccezione nei confronti del Concedente.
10.2 Gli arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati
al Concedente allo scadere del Contratto in perfetto stato di
manutenzione.
Nel caso di eventuali danni agli stessi l’Affittuario è
tenuto alla loro immediata sostituzione con beni identici e
nuovi.
10.3 Le eventuali attrezzature acquisite dall’Affittuario,
allo scadere del Contratto resteranno di proprietà dello
stesso. Il Concedente tuttavia, su sua espressa richiesta,
previa apposita perizia di stima, può acquistare detti beni.
Le migliorie apportate alla struttura sono invece acquisite
16
al patrimonio del Concedente senza alcuna pretesa da parte
del gestore.
10.4 L’Affittuario
è
custode
dei
beni
affidati
e
ne
risponderà in caso di perdita o deterioramento, salvo per il
naturale deperimento dovuto all’uso o alla vetustà degli
stessi.
Articolo 11
Dipendenti
11.1 Il ramo d’azienda è stato consegnato all’Affittuario
senza dipendenti.
11.2 L’Affittuario si impegna ad avvalersi di un numero di
lavoratori sufficiente a consentire il corretto funzionamento
del ramo d’azienda e a rispettare il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile, le leggi ed i regolamenti in
vigore in materia di lavoro, assicurazione, previdenza e
assistenza sociale, sicurezza, salute, igiene riguardanti il
personale. L’Affittuario si impegna a tenere manlevato ed
indenne
il
Concedente
da
qualsivoglia
conseguenza
economicamente pregiudizievole (ivi comprese le spese legali)
dovesse derivare da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata
da lavoratori o terzi contro il Concedente, in relazione
all’esecuzione e/o alla cessazione del rapporto di lavoro di
uno o più dei lavoratori addetti al ramo d’azienda ed alla
disciplina applicata.
17
11.3 Alla scadenza naturale del Contratto l’Affittuario si
impegna a restituire al Concedente il ramo d’azienda privo di
lavoratori in forza. Qualora l’Affittuario non adempia a tale
impegno ovvero uno o più di tali lavoratori avanzi diritti o
pretese in ordine alla propria reintegrazione o riassunzione
presso
il
Concedente,
l’Affittuario
terrà
manlevato
ed
indenne il Concedente da qualsiasi onere, spesa (comprese
quelle legali) o conseguenza comunque pregiudizievole.
Articolo 12
Gestione del servizio e divieto del subaffitto
12.1 L’affittuario non può in alcun modo modificare la
destinazione
dell’immobile
attrezzato
ed
è
obbligato
a
condurre l’esercizio con la massima diligenza e mantenerne il
buon nome e la buona gestione.
12.2 È assolutamente vietato il cambio di destinazione anche
parziale dell’attività oggetto del Contratto.
12.3 È fatto assoluto divieto di cedere o subaffittare in
tutto o in parte il servizio affidato, pena l’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale e l’escussione, totale
o
parziale,
della
cauzione.
In
tutti
i
casi
l’unico
responsabile verso il Concedente e verso i terzi resta sempre
l’Affittuario.
Articolo 13
Penalità e clausola risolutiva espressa
18
13.1 Qualora le deficienze, rilevate e contestate, siano
superiori a tre, il Concedente, a seconda della gravità delle
infrazioni, può recedere in ogni tempo dal Contratto.
Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il
rapporto
contrattuale
ed
escutere,
parzialmente
o
interamente, la polizza fideiussoria, qualora non siano stati
osservati
gli
obblighi
contrattuali
in
dipendenza
di
inconvenienti rilevati nell’esecuzione del contratto.
Rifusione,
spese
e
pagamento
danni
verranno
applicati
mediante ritenuta sulla cauzione, la quale deve poi essere
reintegrata come da art. 6 del presente Contratto.
13.2 Il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile con effetto dalla data della
comunicazione scritta da parte del Concedente della propria
intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva
espressa,
previa
contestazione
delle
manchevolezze
dell’Affittuario ed assegnazione di un congruo termine per
porvi rimedio, nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del canone di locazione secondo
quanto previsto all’articolo 5 e mancato pagamento
degli
oneri
accessori
dovuti
dall’Affittuario
al
Concedente secondo quanto disposto ai paragrafi 5.2 e
5.3;
19
b) l’Affittuario
violi
quanto
previsto
nell’articolo
articolo 11 e 12 e 9.9.
13.3 Le
clausole
di
cui
al
precedente
paragrafo
sono
corrispettive e correlative, pertanto l’inosservanza di una
sola di esse da parte dell’Affittuario darà il diritto al
Concedente di ottenere l’immediata risoluzione del presente
Contratto.
In ogni altro caso di inadempimento dell’Affittuario resta
fermo il diritto del Concedente di risolvere il presente
Contratto ai sensi degli articoli 1453-1455 Codice Civile.
13.4 In caso di risoluzione del Contratto nessuna indennità
o rimborso a nessun titolo è dovuto dalla Società Monterosa
S.p.A. all’Affittuario, che ha diritto di asportare dal ramo
di azienda tutto quanto conferito a mezzi propri.
Per lo svincolo della polizza fideiussoria si procede secondo
quanto previsto al precedente articolo 6.
Articolo 14
Forza maggiore
14.1 Le Parti sono sollevate da ogni responsabilità nei casi
di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni
previste nel presente Contratto dovute a causa di forza
maggiore. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono
considerate causa di forza maggiore: atti dell’Autorità,
scioperi nazionali di categorie, mancanza assoluta di mezzi
20
di trasporto, incendio, inondazioni, catastrofi naturali o
qualsiasi
altro
evento
imprevedibile
che
esuli
dalla
ragionevole sfera di controllo o di disponibilità delle Parti
e che impedisca il pieno e completo adempimento del presente
Contratto.
14.2 Durante i periodi di chiusura causa forza maggiore
l’Affittuario è comunque responsabile dei locali, degli
impianti e dell’area locata.
14.3 In caso di chiusura forzata dell’esercizio dipendente
da qualunque causa, il Concedente è sollevato da ogni
responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni.
Articolo 15
Vigilanza
15.1 Il Concedente si riserva la facoltà di esercitare la
più
ampia
sorveglianza
sul
tipo
di
organizzazione
del
servizio e sulle operazioni di pubblico esercizio.
Articolo 16
Comunicazioni
16.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto
dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno e inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto al Concedente:
Monterosa S.p.A.
21
Route
Ramey
69,
Champoluc
11020
AYAS
(AO),
telefono
0125303158.
- quanto all’Affittuario:
_______
16.2 Tali indirizzi potranno essere modificati mediante
apposita comunicazione scritta da inviarsi nella forma sopra
indicata.
Articolo 17
Modificazioni
17.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto od ai loro
allegati deve essere effettuata per iscritto mediante atto
sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 18
Imposte e spese
18.1 Le imposte e le spese notarili relative al presente
contratto saranno a carico dell’Affittuario.
18.2 L’Affittuario
manterrà
a
proprio
carico
qualsiasi
tassa, imposta, costo, onere esistente o futuro che possa
gravare sul ramo d’azienda.
Articolo 19
Controversie
19.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere
in relazione al presente Contratto, è competente il Foro di
Aosta.
22
Articolo 20
Privacy
20.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti
danno altresì atto di essere state informate circa le
finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, nonché dei diritti sanciti
dall’art. 7 dello stesso decreto.
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