contrattofitto agrario Sig. Pedaci
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contrattofitto agrario Sig. Pedaci
Rep. 614/2015 Reg. a Cosenza n° 80/14-05-201 5 Serie I° COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO PROVINCIA DI COSENZA OGGETTO: “Contratto di locazione ad uso pascolo del soprassuolo in località Pietra dell’Altare nel comune di Pedace. REPUBBLICA ITALIANA L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TREDICI del mese di MAGGIO in Castiglione Cosentino e nella Casa Comunale, avanti di me D.ssa Daniela MUNGO Segretario Comunale Capo del predetto Comune autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico/amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi del D. Lgs. 267/00 si sono personalmente costituiti: 1) Geom. Giglio Anacleto nato a Castiglione Cosentino il 07-10-1954, Responsabile Castiglione Ufficio Cosentino Tecnico in Urbanistico-Territorio nome e per conto del del Comune quale di agisce, (C.F.:00391420783) ai sensi del D. Lgs. 267/00, in esecuzione del Decreto Sindacale n° 19 del 02-01-2015, per la stipula del presente contratto di fitto dei terreni ad uso pascolo stagionale del soprassuolo in località Pietra dell’Altare nel comune di Pedace che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Ente proprietario”, 2)Il sig. Pedaci Luigi nato a Cariati il 09/02/1983 e residente in Longobucco (CS) alla Via Nazionale n. 68, C.F.: PDC LGU 83B09B774E, il quale interviene in quest’atto in qualità di “Affittuario”, iscritto nel Registro Imprese Utente N0T001 del 15/05/2014 giusto Certificato CCIAA del 22/04/2015 Documento N. P V1312195, Ns. Prot. 3471 del 22/04/2015 1 Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario comunale rogante, sono personalmente certo. PREMESSO CHE Il Comune di Castiglione Cosentino (CS) è proprietario dei terreni siti in Località Pietra dell’Altare nel Comune di Pedace , distinti al Catasto Terreni in detto Comune così come segue: Foglio di Mappa n° 21, con le Particelle n° 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 e 12 dell’estensione complessiva di Ha 52.73.60. CHE, la parte da concedere per il pascolo si estende per circa Ha 30.00,00 facente parte della maggiore consistenza del terreno riportato in agro del Comune di Pedace in Catasto Terreni al Foglio n. 21 con le particelle n. 8 – 9 – 11 – 12 e per come indicato nella planimetria allegata (all. A). CHE con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica Ambiente e Territorio n. 24 del 25/03/2015, si è provveduto ad indire avviso pubblico di locazione ad uso pascolo stagionale del soprassuolo in località Pietra dell’Altare nel Comune di Pedace, per la durata di anni 5 (cinque). CHE, con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica Ambiente e Territorio n.30 del 28/04/2015, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della locazione ad uso pascolo stagionale in località Pietra dell’Altare nel Comune di Pedace, sopra meglio descritto, al Sig. Pedaci Luigi con sede in Longobucco – Località Via A. Custode n. 22, del terreno di proprietà comunale, da esercitarsi per la durata di anni 5 (cinque) con periodo stagionale dal 1° aprile al 30 novembre dell’anno 2 solare. CHE, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. A. Giglio Responsabile UTC/Territorio – Urbanistica ha provveduto, con esito positivo, alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale Si precisa che per il 1° anno la durata della locaz ione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto di locazione. VISTI gli atti d’Ufficio. Ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1) L’Amministrazione comunale di Castiglione Cosentino (CS), per come rappresentata nella sua qualità di Ente proprietario, concede in fitto al sig. Pedaci Luigi che accetta, porzione di terreno, esclusivamente per l’uso di pascolo, di circa Ha 30.00.00 facente parte della maggiore consistenza del terreno riportato in agro del Comune di Pedace (CS) alla località Pietra dell’Altare in catasto Terreni al Foglio n. 21 con le particelle n. 8 – 9 – 11 – 12 e per come indicato nella planimetria allegata, di proprietà comunale, avente destinazione prevalentemente agricola. Art. 2)Il Sig. Pedaci Luigi nella sua qualità di affittuario dichiara di accettare l’affitto del terreno prima descritto, alle condizioni pattuite nel presente contratto, di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo per uso pascolo di bestiame. Il pascolo si intende concesso a corpo secondo i confini asseverati e riconosciuti di cui alla planimetria allegata. Dichiara inoltre di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 della legge 203/82, sia agli artt. da 1 a 22 sulla durata dei 3 contratti, ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della medesima, sia al diritto di eseguire qualsiasi miglioramento ai sensi degli artt. 16 e seguenti, sempre della Legge 203/82, fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge 203/82 e/o ad ogni altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto. Art. 3) L’Affittuario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. Si obbliga a curare il mantenimento della cotica erbosa del terreno secondo le regole della buona tecnica agraria. Art. 4) E’ fatto divieto all’Affittuario di costituire o far costituire servitù passive, anche meramente di fatto o in via transitoria, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi, di attuare addizioni o miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo scritto tra le parti; in caso contrario, i miglioramenti restano a beneficio del fondo, con l’espressa e dichiarata rinuncia dell’Affittuario ai diritti di legge in materia. Art. 5) L’Affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relativamente alla gestione del fondo dallo stesso preso in affitto; Dichiara, inoltre, di assumersi i rischi del mancato uso per ragioni derivanti da avversità atmosferiche e comunque da fatti indipendenti dalla volontà del Concedente. 4 Art. 6) Il canone di fitto viene stabilito, in deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge 203/82, complessivamente in Euro 1.000,00 (Euro mille/00) (annuali) per la durata di anni 5 (cinque) con periodo stagionale dal 1° aprile al 30 novembre dell’anno solare e si precisa che per il 1° anno la durata della locazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e verrà corrisposto in un'unica rata anticipata, al momento della stipula del Contratto per l’anno in corso ed entro il 15 marzo per gli anni successivi con versamento sul ccp. 12859872 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Castiglione Cosentino, specificando nella causale “Contratto fitto terreno per uso pascolo Anno……….”. Art. 7) A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l’affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di €. 400,00, mediante versamento sul c/c postale 12859872 intestato a Tesoreria comunale Comune Castiglione Cosentino. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell’affitto ed a definizione dei rapporti contrattuali. Art. 8) Alla scadenza del contratto, l’Affittuario dovrà rilasciare improrogabilmente il terreno, oggetto del presente, libero da cose, animali e persone, nella piena disponibilità dell’Ente Proprietario senza che abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di fitto esistito. Nel caso di ritardata consegna per qualsiasi motivo o pretesto, che l’Affittuario dovesse avanzare, questi dovrà pagare all’Ente Proprietario, una penalità pari a Euro 50,00/giorno (Euro cinquanta/00)/giorno; Art. 9) Il mancato rispetto di ogni clausola del presente contratto, in quanto 5 ritenuta essenziale, costituisce motivo di risoluzione dello stesso. E’ fatto salvo ogni diritto al risarcimento danni in capo al Comune Concedente. Art. 10) In caso di mancato pagamento del canone si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 11) Sono a carico esclusivo dell’affittuario le imposte di bollo, i diritti di segreteria e rogito e di registrazione del presente contratto e ogni quanto altro fosse necessario. Art. 12) Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rimanda alle vigenti normative in materia di patti agrari e del Codice Civile che l’affittuario dichiara di accettare. Art. 13) Nel caso dovessero sorgere controversie, le parti si obbligano a tentare un componimento bonario alla presenza delle organizzazioni di categoria. Rimane comunque competente il Foro di Cosenza. Art. 14) L’Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del d. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Art. 15) L’Affittuario si obbliga, nell’esecuzione del contratto di che trattasi, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione di G.C. n. 138/2013, esecutiva ai sensi del D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di 6 comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L’Affittuario si obbliga altresì al rispetto del Piano anticorruzione 2015/2017 approvato dal Comune con deliberazione di G.C. n. 8/2015, esecutiva. Art. 16) Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi: - Qualora l’affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o spaccio di sostanze stupefacenti; - Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza; - Per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo del bene affittato; La mutata destinazione dell’uso; L’instaurazione di rapporti di subaffitto; L’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal bando di gara; - Per morte dell’affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi; - Per fallimento dell’affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica; - Per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel bando, E’ prevista altresì la facoltà dell’affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per: - Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di un o dei suoi familiari comunicando all’Ente proprietario, tramite raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima dell’inizio della stagione, la propria intenzione, allegando ogni 7 documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell’anno in corso; - Qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione all’Ente proprietario, tramite raccomandata del servizio postale nei termini sopradetti. Art. 17) L’Ente proprietario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., informa l’Affittuario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Art. 18) Il presente atto, scritto a mezzo programma informatico su personal computer da persona di mia fiducia su fogli resi legali, di cui si occupano facciate 8 per intero e righi 15 fin qui della ottava, viene letto alle parti che, trovatolo conforme alla loro volontà, lo hanno per accettazione, con me sottoscritto.Per l’Ente Proprietario F.to (Geom. Giglio Anacleto) L’Affittuario F.to (Pedaci Luigi) Il Segretario Comunale F.to (D.ssa Daniela Mungo) 8