contrattofitto agrario Sig. Pedaci

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contrattofitto agrario Sig. Pedaci
Rep.
614/2015
Reg. a Cosenza n° 80/14-05-201 5 Serie I°
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
PROVINCIA DI COSENZA
OGGETTO: “Contratto di locazione ad uso pascolo del soprassuolo in
località Pietra dell’Altare nel comune di Pedace.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno
TREDICI del mese di MAGGIO in
Castiglione Cosentino e nella Casa Comunale, avanti di me D.ssa Daniela
MUNGO Segretario Comunale Capo del predetto Comune autorizzato a
rogare gli atti in forma pubblico/amministrativa nell’interesse del Comune ai
sensi del D. Lgs. 267/00 si sono personalmente costituiti:
1) Geom. Giglio Anacleto nato a Castiglione Cosentino il 07-10-1954,
Responsabile
Castiglione
Ufficio
Cosentino
Tecnico
in
Urbanistico-Territorio
nome
e
per
conto
del
del
Comune
quale
di
agisce,
(C.F.:00391420783) ai sensi del D. Lgs. 267/00, in esecuzione del Decreto
Sindacale n° 19 del 02-01-2015, per la stipula del presente contratto di fitto
dei terreni ad uso pascolo stagionale del soprassuolo in località Pietra
dell’Altare nel comune di Pedace che nel contesto dell’atto verrà chiamato
per brevità anche “Ente proprietario”,
2)Il sig. Pedaci Luigi nato a Cariati il 09/02/1983 e residente in Longobucco
(CS) alla Via Nazionale n. 68, C.F.: PDC LGU 83B09B774E, il quale
interviene in quest’atto in qualità di “Affittuario”, iscritto nel Registro Imprese
Utente N0T001 del 15/05/2014 giusto Certificato CCIAA del 22/04/2015
Documento N. P V1312195, Ns. Prot. 3471 del 22/04/2015
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Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario
comunale rogante, sono personalmente certo.
PREMESSO
CHE Il Comune di Castiglione Cosentino (CS) è proprietario dei terreni siti in
Località Pietra dell’Altare nel Comune di Pedace , distinti al Catasto Terreni
in detto Comune così come segue:
Foglio di Mappa n° 21, con le Particelle n° 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 e 12
dell’estensione complessiva di Ha 52.73.60.
CHE, la parte da concedere per il pascolo si estende per circa Ha 30.00,00
facente parte della maggiore consistenza del terreno riportato in agro del
Comune di Pedace in Catasto Terreni al Foglio n. 21 con le particelle n. 8 – 9
– 11 – 12 e per come indicato nella planimetria allegata (all. A).
CHE con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Area
Urbanistica Ambiente e Territorio n. 24 del 25/03/2015, si è provveduto ad
indire avviso pubblico di locazione ad uso pascolo stagionale del soprassuolo
in località Pietra dell’Altare nel Comune di Pedace, per la durata di anni 5
(cinque).
CHE, con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Area
Urbanistica Ambiente e Territorio n.30 del 28/04/2015, si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva della locazione ad uso pascolo stagionale in
località Pietra dell’Altare nel Comune di Pedace, sopra meglio descritto, al
Sig. Pedaci Luigi con sede in Longobucco – Località Via A. Custode n. 22,
del terreno di proprietà comunale, da esercitarsi per la durata di anni 5
(cinque) con periodo stagionale dal 1° aprile al 30 novembre dell’anno
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solare.
CHE,
il
Responsabile
Unico
del
Procedimento,
Geom.
A.
Giglio
Responsabile UTC/Territorio – Urbanistica ha provveduto, con esito positivo,
alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale
Si precisa che per il 1° anno la durata della locaz ione decorrerà dalla data di
sottoscrizione del presente contratto di locazione.
VISTI gli atti d’Ufficio.
Ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
Art. 1) L’Amministrazione comunale di Castiglione Cosentino (CS), per come
rappresentata nella sua qualità di Ente proprietario, concede in fitto al sig.
Pedaci Luigi che accetta, porzione di terreno, esclusivamente per l’uso di
pascolo, di circa Ha 30.00.00 facente parte della maggiore consistenza del
terreno riportato in agro del Comune di Pedace (CS) alla località Pietra
dell’Altare in catasto Terreni al Foglio n. 21 con le particelle n. 8 – 9 – 11 –
12 e per come indicato nella planimetria allegata, di proprietà comunale,
avente destinazione prevalentemente agricola.
Art. 2)Il Sig. Pedaci Luigi nella sua qualità di affittuario dichiara di accettare
l’affitto del terreno prima descritto, alle condizioni pattuite nel presente
contratto, di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo per uso pascolo di
bestiame. Il pascolo si intende concesso a corpo secondo i confini asseverati
e riconosciuti di cui alla planimetria allegata.
Dichiara inoltre di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 45 della legge 203/82, sia agli artt. da 1 a 22 sulla durata dei
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contratti, ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui
agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di
cui agli artt. 43 e 50 della medesima, sia al diritto di eseguire qualsiasi
miglioramento ai sensi degli artt. 16 e seguenti, sempre della Legge 203/82,
fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni
diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge 203/82 e/o ad
ogni altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in
contrasto con le clausole di cui al presente contratto.
Art. 3) L’Affittuario si impegna a custodire i beni oggetto del presente
contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
Si obbliga a curare il mantenimento della cotica erbosa del terreno secondo
le regole della buona tecnica agraria.
Art. 4) E’ fatto divieto all’Affittuario di costituire o far costituire servitù
passive, anche meramente di fatto o in via transitoria, di trasferire ad altri il
presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi, di attuare
addizioni o miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo
scritto tra le parti; in caso contrario, i miglioramenti restano a beneficio del
fondo, con l’espressa e dichiarata rinuncia dell’Affittuario ai diritti di legge in
materia.
Art. 5) L’Affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali
relativamente alla gestione del fondo dallo stesso preso in affitto; Dichiara,
inoltre, di assumersi i rischi del mancato uso per ragioni derivanti da
avversità atmosferiche e comunque da fatti indipendenti dalla volontà del
Concedente.
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Art. 6) Il canone di fitto viene stabilito, in deroga agli artt. 8 e seguenti della
Legge 203/82, complessivamente in Euro 1.000,00 (Euro mille/00) (annuali)
per la durata di anni 5 (cinque) con periodo stagionale dal 1° aprile al 30
novembre dell’anno solare e si precisa che per il 1° anno la durata della
locazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e
verrà corrisposto in un'unica rata anticipata, al momento della stipula del
Contratto per l’anno in corso ed entro il 15 marzo per gli anni successivi con
versamento sul ccp. 12859872 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di
Castiglione Cosentino, specificando nella causale “Contratto fitto terreno per
uso pascolo Anno……….”.
Art. 7) A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l’affittuario ha
effettuato il deposito cauzionale di €. 400,00, mediante versamento sul c/c
postale 12859872 intestato a Tesoreria comunale Comune Castiglione
Cosentino.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell’affitto ed a definizione
dei rapporti contrattuali.
Art.
8)
Alla
scadenza
del
contratto,
l’Affittuario
dovrà
rilasciare
improrogabilmente il terreno, oggetto del presente, libero da cose, animali e
persone, nella piena disponibilità dell’Ente Proprietario senza che
abbia
nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di fitto esistito. Nel caso di
ritardata consegna per qualsiasi motivo o pretesto, che l’Affittuario dovesse
avanzare, questi dovrà pagare all’Ente Proprietario, una penalità pari a Euro
50,00/giorno (Euro cinquanta/00)/giorno;
Art. 9) Il mancato rispetto di ogni clausola del presente contratto, in quanto
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ritenuta essenziale, costituisce motivo di risoluzione dello stesso. E’ fatto
salvo ogni diritto al risarcimento danni in capo al Comune Concedente.
Art. 10) In caso di mancato pagamento del canone si applicheranno le
disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 11) Sono a carico esclusivo dell’affittuario le imposte di bollo, i diritti di
segreteria e rogito e di registrazione del presente contratto e ogni quanto
altro fosse necessario.
Art. 12) Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si
rimanda alle vigenti normative in materia di patti agrari e del Codice Civile
che l’affittuario dichiara di accettare.
Art. 13) Nel caso dovessero sorgere controversie, le parti si obbligano a
tentare un componimento bonario alla presenza delle organizzazioni di
categoria. Rimane comunque competente il Foro di Cosenza.
Art. 14) L’Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai
sensi dell’art. 53, comma 16 ter del d. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti
del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
Art. 15) L’Affittuario si obbliga, nell’esecuzione del contratto di che trattasi, al
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
deliberazione di G.C. n. 138/2013, esecutiva ai sensi del D.P.R. n. 62/2013.
La
violazione
degli
obblighi
di
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comportamento
comporterà
per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L’Affittuario si
obbliga altresì al rispetto del Piano anticorruzione 2015/2017 approvato dal
Comune con deliberazione di G.C. n. 8/2015, esecutiva.
Art. 16) Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:
-
Qualora l’affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della
libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o spaccio
di sostanze stupefacenti;
-
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le
date ultime di scadenza;
-
Per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e
razionale utilizzo del bene affittato; La mutata destinazione dell’uso;
L’instaurazione di rapporti di subaffitto; L’inosservanza delle norme e
delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal bando di gara;
-
Per morte dell’affittuario, quando questi sia una persona fisica e non
sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
-
Per fallimento dell’affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;
-
Per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel bando,
E’ prevista altresì la facoltà dell’affittuario di rescindere anticipatamente il
contratto per:
-
Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di un
o dei suoi familiari comunicando all’Ente proprietario, tramite
raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima
dell’inizio della stagione, la propria intenzione, allegando ogni
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documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel
caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera,
l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto
stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell’anno
in corso;
-
Qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione
all’Ente proprietario, tramite raccomandata del servizio postale nei
termini sopradetti.
Art. 17) L’Ente proprietario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., informa
l’Affittuario
che
tratterà
i
dati
contenuti
nel
presente
contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 18) Il presente atto, scritto a mezzo programma informatico su personal
computer da persona di mia fiducia su fogli resi legali, di cui si occupano
facciate 8 per intero e righi 15 fin qui della ottava, viene letto alle parti che,
trovatolo conforme alla loro volontà, lo hanno per accettazione, con me
sottoscritto.Per l’Ente Proprietario F.to (Geom. Giglio Anacleto)
L’Affittuario
F.to (Pedaci Luigi)
Il Segretario Comunale F.to (D.ssa Daniela Mungo)
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