AFFITTO TERRENO 2

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AFFITTO TERRENO 2
COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
Contratto di affitto per l’uso del terreno di proprietà comunale sito in
Bologna, Vicolo dei Prati n. 4
Tra il Comune di Bologna – C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal
Responsabile dell'U.O. Contratti Attivi e Passivi, Dott.ssa Barbara Bottino, nata
a …......... il ….......... C.F.: …................, domiciliata per la carica presso la sede
del Settore Edilizia e Patrimonio, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la
quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 del
18/08/2000, dell’art. 44 dello Statuto Comunale in virtù dell'Atto del Sindaco
P.G. n. 360655 del 27/10/2016 per dare attuazione alla Determinazione
Dirigenziale P.G. N. 5851/2017
e
la società agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S., con sede legale in
Granarolo dell'Emilia (Bo), Via Cadriano n. 69/2, C.F. 03369430370 e P.IVA
00615791209 rappresentata dal Sig. Cristiani Massimo nato a …........., il
….........., C.F. …................... e residente in …....................., ….............,
domiciliato agli effetti del presente contratto presso la sede legale della società.
Nella stipula del presente contratto, la società agricola Cristiani Franco e
Sorghini Luigia S.S. è assistita dall’Organizzazione Professionale C.I.A.
Confederazione Italiana Agricoltori.
Premesso
- che il Comune di Bologna è proprietario di un terreno sito in Bologna Vicolo
dei Prati n. 4 censito al C.T. del Comune di Bologna al foglio 223, particella 121
con superficie di Ha. 03.54.98;
- che il terreno appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Bologna;
- che il terreno di che trattasi, stante la strumentazione PSC-POC-RUE, si trova
prevalentemente in Territorio Urbano da strutturare -ambito per i nuovi
insediamenti misti n.147 San Vitale, salvo piccola porzione in Territorio rurale –
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Ambito agricolo di rilievo paesaggistico. Il terreno è interessato da tracciato
stradale (terzo lotto Asse Lungosavena) e, pertanto, non è soggetto alle norme
di cui alla L. 203/82 e alla L. 392/78.
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale “Locatore”,
concede in affitto alla società agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S., in
seguito per brevità indicata quale “Affittuario”, che accetta, il terreno sito in
Bologna Vicolo dei Prati n. 4, censito al C.T. del Comune di Bologna al foglio
223, particella 121 con superficie di circa Ha. 03.54.98 in seguito per brevità
indicato quale “Immobile”, il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Il terreno è concesso in affitto a corpo e non a misura e ogni eccesso o
difetto rispetto alla superficie indicata in circa Ha 03.54.98 non comporterà
alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto.
Articolo 3 (Durata)
1. La durata del contratto è stabilito in anni 2 (due), con decorrenza dal
11/11/2015 e scadenza al 10/11/2017. Alla scadenza si valuterà la possibilità di
procedere ad un eventuale nuovo contratto che potrà essere disposto solo con
atto espresso.
2. L'Affittuario ed il Locatore hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento
dal contratto con un preavviso di mesi 3 (tre) da comunicarsi per iscritto.
Articolo 4 (Conduzione dell'immobile)
1. L'immobile è concesso in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e
di cui l'Affittuario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e
passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere.
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L'Affittuario dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'immobile non è
affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso
stabilito.
2. L'Affittuario si obbliga a mantenere l'immobile, in buono stato di consistenza
e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai
necessari interventi e/o alle migliorie apportate.
3. L'Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno, a sua cura e
spese, nel rispetto delle norme della tecnica agraria. In particolare l'Affittuario
dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni
intervento di sistemazione per consentire un corretto incanalamento e deflusso
delle acque con ripristino dei fossi e dei canali di scolo e sua successiva
manutenzione. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria devono
essere preventivamente autorizzati dal Locatore.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo
all'Affittuario, determina la risoluzione di diritto del contratto impregiudicato,
altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in
conseguenza della risoluzione del contratto.
Articolo 5 (Canone)
1. Il canone annuale è stabilito in € 1.700,00 (millesettecento/00) da
corrispondersi in rate semestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle
fatture. Il canone è soggetto ad I.V.A. aliquota ordinaria, attualmente al 22%.
2. Il pagamento del canone non può essere sospeso, né essere ritardato o
frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale dell’immobile
oggetto del presente contratto.
3. Il mancato o parziale pagamento del canone entro giorni 30 (trenta) dalla
scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo
all'automatica costituzione in mora dell'Affittuario per ogni conseguente effetto
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di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al
periodo di ritardo, senza necessità di ulteriore diffida.
Articolo 6 (Destinazione d’uso e divieti)
1. Il terreno deve essere destinato esclusivamente a colture di ciclo stagionale
stante la precarietà delle previsioni urbanistiche vigenti. L'Affittuario dovrà
provvedere alla conduzione del terreno senza mutarne la destinazione
economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria.
2. L'Affittuario ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto
di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione
dell'Immobile all'uso stabilito, tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa
al riguardo.
3.
È
fatto
divieto
all'Affittuario
di
subaffittare
l’Immobile,
anche
temporaneamente, sia parzialmente che totalmente.
4. E' fatto, altresì, divieto all'Affittuario di consentire a terzi l'utilizzo, totale o
parziale, oneroso o gratuito, del terreno.
5. E' fatto divieto all'affittuario di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a
carattere provvisorio.
6. La violazione di quanto disposto al presente articolo determina la risoluzione
di diritto del contratto con danni e spese a carico dell'Affittuario.
Articolo 7 (Responsabilità)
1. L'Affittuario assume la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051
del Codice Civile, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi
pretesa al riguardo.
2. L'Affittuario assume ogni responsabilità in relazione all’Immobile, durante
tutto il periodo del contratto, per danni alle persone o alle cose cagionati da
fatto od omissione dell'Affittuario medesimo o per molestia giudiziaria.
Articolo 8 (Riconsegna)
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1. L'Affittuario assume l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto ed
in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'Immobile in buono stato di
consistenza e conservazione, secondo la diligenza del buon padre di famiglia,
libero e vuoto da persone e cose, senza che all'Affittuario sia dovuto alcun
indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsivoglia titolo. Al momento
della riconsegna del terreno, il Locatore ha facoltà di chiedere, a cura e spese
dell'Affittuario, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento di
eventuale materiale inquinante.
Articolo 9 (Garanzia)
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Conduttore ha
versato
un
deposito
cauzionale
infruttifero
pari
ad
€
425,00
(quattrocentoventicinque/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato
con bolletta n. 7795 del 04/05/2015.
2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto
canoni e/o spese.
Articolo 10 (Spese)
1. Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico
dell'Affittuario. L'imposta di registro è a carico dell'Affittuario e del Locatore in
parti uguali.
2. La registrazione del contratto avverrà a cura del Locatore.
Articolo 11 (Controversie)
1. Eventuali controversie derivanti dall’attuazione dal presente contratto
soggette alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso
devolute alla competenza del Foro di Bologna.
Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché alla comunicazione
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a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto
contrattuale.
Articolo 13 (Leggi e regolamenti)
Al presente contratto non si applicano le norme di cui alla L. 203/82 e alla L.
392/78 e s.m.i.. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto, si
rinvia al C.C. ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti.
Articolo 14 (Domicilio legale)
1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso:
- il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10;
- l'Affittuario in Granarolo dell'Emilia, Via Cadriano 69/2.
Bologna, lì _____________
IL LOCATORE
L'AFFITTUARIO
COMUNE di BOLOGNA
Società Agricola Cristiani F. e Sorghini L.
Il Direttore di Settore
Il rappresentante
Ing. Raffaela Bruni
Sig. Massimo Cristiani
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A mente dell’art. 1341, comma 2, C.C., l'Affittuario specificamente approva le
premesse del presente contratto nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3
(Durata), 4 (Conduzione dell'immobile), 5 (Canone), 6 (Destinazione d’uso e
divieti), 7 (Responsabilità), 9 (Garanzia), 10 (Spese).
L'AFFITTUARIO
Società Agricola Cristiani F. e Sorghini L.
Il Rappresentante
Cristiani Massimo
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L’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA
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