AFFITTO TERRENO 2
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AFFITTO TERRENO 2
COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO Contratto di affitto per l’uso del terreno di proprietà comunale sito in Bologna, Vicolo dei Prati n. 4 Tra il Comune di Bologna – C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Responsabile dell'U.O. Contratti Attivi e Passivi, Dott.ssa Barbara Bottino, nata a …......... il ….......... C.F.: …................, domiciliata per la carica presso la sede del Settore Edilizia e Patrimonio, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 44 dello Statuto Comunale in virtù dell'Atto del Sindaco P.G. n. 360655 del 27/10/2016 per dare attuazione alla Determinazione Dirigenziale P.G. N. 5851/2017 e la società agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S., con sede legale in Granarolo dell'Emilia (Bo), Via Cadriano n. 69/2, C.F. 03369430370 e P.IVA 00615791209 rappresentata dal Sig. Cristiani Massimo nato a …........., il ….........., C.F. …................... e residente in …....................., …............., domiciliato agli effetti del presente contratto presso la sede legale della società. Nella stipula del presente contratto, la società agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S. è assistita dall’Organizzazione Professionale C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori. Premesso - che il Comune di Bologna è proprietario di un terreno sito in Bologna Vicolo dei Prati n. 4 censito al C.T. del Comune di Bologna al foglio 223, particella 121 con superficie di Ha. 03.54.98; - che il terreno appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Bologna; - che il terreno di che trattasi, stante la strumentazione PSC-POC-RUE, si trova prevalentemente in Territorio Urbano da strutturare -ambito per i nuovi insediamenti misti n.147 San Vitale, salvo piccola porzione in Territorio rurale – 1 Ambito agricolo di rilievo paesaggistico. Il terreno è interessato da tracciato stradale (terzo lotto Asse Lungosavena) e, pertanto, non è soggetto alle norme di cui alla L. 203/82 e alla L. 392/78. Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Articolo 2 (Oggetto) 1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale “Locatore”, concede in affitto alla società agricola Cristiani Franco e Sorghini Luigia S.S., in seguito per brevità indicata quale “Affittuario”, che accetta, il terreno sito in Bologna Vicolo dei Prati n. 4, censito al C.T. del Comune di Bologna al foglio 223, particella 121 con superficie di circa Ha. 03.54.98 in seguito per brevità indicato quale “Immobile”, il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. 2. Il terreno è concesso in affitto a corpo e non a misura e ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata in circa Ha 03.54.98 non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto. Articolo 3 (Durata) 1. La durata del contratto è stabilito in anni 2 (due), con decorrenza dal 11/11/2015 e scadenza al 10/11/2017. Alla scadenza si valuterà la possibilità di procedere ad un eventuale nuovo contratto che potrà essere disposto solo con atto espresso. 2. L'Affittuario ed il Locatore hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di mesi 3 (tre) da comunicarsi per iscritto. Articolo 4 (Conduzione dell'immobile) 1. L'immobile è concesso in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Affittuario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. 2 L'Affittuario dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso stabilito. 2. L'Affittuario si obbliga a mantenere l'immobile, in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai necessari interventi e/o alle migliorie apportate. 3. L'Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno, a sua cura e spese, nel rispetto delle norme della tecnica agraria. In particolare l'Affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento di sistemazione per consentire un corretto incanalamento e deflusso delle acque con ripristino dei fossi e dei canali di scolo e sua successiva manutenzione. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dal Locatore. 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo all'Affittuario, determina la risoluzione di diritto del contratto impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione del contratto. Articolo 5 (Canone) 1. Il canone annuale è stabilito in € 1.700,00 (millesettecento/00) da corrispondersi in rate semestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. Il canone è soggetto ad I.V.A. aliquota ordinaria, attualmente al 22%. 2. Il pagamento del canone non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale dell’immobile oggetto del presente contratto. 3. Il mancato o parziale pagamento del canone entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora dell'Affittuario per ogni conseguente effetto 3 di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di ulteriore diffida. Articolo 6 (Destinazione d’uso e divieti) 1. Il terreno deve essere destinato esclusivamente a colture di ciclo stagionale stante la precarietà delle previsioni urbanistiche vigenti. L'Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. 2. L'Affittuario ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione dell'Immobile all'uso stabilito, tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 3. È fatto divieto all'Affittuario di subaffittare l’Immobile, anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente. 4. E' fatto, altresì, divieto all'Affittuario di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno. 5. E' fatto divieto all'affittuario di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio. 6. La violazione di quanto disposto al presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto con danni e spese a carico dell'Affittuario. Articolo 7 (Responsabilità) 1. L'Affittuario assume la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 2. L'Affittuario assume ogni responsabilità in relazione all’Immobile, durante tutto il periodo del contratto, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'Affittuario medesimo o per molestia giudiziaria. Articolo 8 (Riconsegna) 4 1. L'Affittuario assume l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose, senza che all'Affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsivoglia titolo. Al momento della riconsegna del terreno, il Locatore ha facoltà di chiedere, a cura e spese dell'Affittuario, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento di eventuale materiale inquinante. Articolo 9 (Garanzia) 1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Conduttore ha versato un deposito cauzionale infruttifero pari ad € 425,00 (quattrocentoventicinque/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n. 7795 del 04/05/2015. 2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese. Articolo 10 (Spese) 1. Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Affittuario. L'imposta di registro è a carico dell'Affittuario e del Locatore in parti uguali. 2. La registrazione del contratto avverrà a cura del Locatore. Articolo 11 (Controversie) 1. Eventuali controversie derivanti dall’attuazione dal presente contratto soggette alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna. Articolo 12 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché alla comunicazione 5 a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto contrattuale. Articolo 13 (Leggi e regolamenti) Al presente contratto non si applicano le norme di cui alla L. 203/82 e alla L. 392/78 e s.m.i.. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto, si rinvia al C.C. ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti. Articolo 14 (Domicilio legale) 1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso: - il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10; - l'Affittuario in Granarolo dell'Emilia, Via Cadriano 69/2. Bologna, lì _____________ IL LOCATORE L'AFFITTUARIO COMUNE di BOLOGNA Società Agricola Cristiani F. e Sorghini L. Il Direttore di Settore Il rappresentante Ing. Raffaela Bruni Sig. Massimo Cristiani __________________ _____________________ A mente dell’art. 1341, comma 2, C.C., l'Affittuario specificamente approva le premesse del presente contratto nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata), 4 (Conduzione dell'immobile), 5 (Canone), 6 (Destinazione d’uso e divieti), 7 (Responsabilità), 9 (Garanzia), 10 (Spese). L'AFFITTUARIO Società Agricola Cristiani F. e Sorghini L. Il Rappresentante Cristiani Massimo ___________________ 6 L’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA ____________________________________________ 7