apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Claudio Marangoni ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 55908 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA OKcom s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta presso lo studio del procuratore avv. Domenico CONDELLO del foro di Roma che la rappresenta e difende; - attrice E TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via San Paolo 7, presso lo studio del procuratore avv. Carlo SANTORO che la rappresenta e difende pagina http://bit.ly/1TEaT5v 1 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 unitamente agli avv.ti Mario SIRAGUSA, Marco D’OSTUNI e Arturo LEONE del foro di Roma; - convenuta – OGGETTO: abuso di posizione dominante. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: “1) accertare e dichiarare che le condotte tutte poste in essere da Telecom Italia s.p.a. illustrate nell’atto di citazione notificato alla convenuta, poi riproposte nella comparsa di risposta in riassunzione, come meglio specificate nel corso dell’udienza del 8.1.2013 e della presente memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., costituiscono abuso di posizione dominante detenuta dalla convenuta, in violazione degli artt. 81 e 82 del trattato CE e/o art. 3 della Legge n. 289/90, e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 c.c.; 2) condannare Telecom Italia s.p.a. al risarcimento in favore di OKcom di tutti i danni, patrimoniali – danno emergente e lucro cessante – e non patrimoniali, dalla stessa a qualsiasi titolo subiti e subendi in conseguenza della perpetrazione da parte di Telecom Italia delle condotte abusive di cui alla narrativa dell’atto di citazione, poi riproposte nella comparsa in riassunzione, e di tutte quelle ulteriori che saranno accertate all’esito del presente giudizio, il tutto nella misura indicata in narrativa ovvero nella pagina http://bit.ly/1TEaT5v 2 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a CONCLUSIONI Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 diversa misura che verrà quantificata e provata in corso di causa ovvero, occorrendo, che sarà liquidata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge; 3) inibire a Telecom Italia s.p.a. la continuazione e/o ripetizione presente giudizio e, per l’effetto, fissare una somma dovuta dalla convenuta a titolo di penale per ogni violazione o inosservanza ai provvedimenti adottati dal giudice con sentenza; 4) condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio. (dal verbale udienza 12.3.2014)… insistendo per l’ammissione dei mezzi di prova già dedotti e per il rigetto della domanda riconvenzionale.” Per la convenuta: “(i) in via pregiudiziale di rito, dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex artt. 163, comma 3, n. 4), e 164, comma 4, cp.c.; (ii) nel merito, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fato ed erronee in diritto; (iii) in via riconvenzionale: (a) accertare e dichiarare che le condotte poste in essere da OKcom s.p.a. sono illegittime, in quanto concretanti un abuso di posizione dominante ex artt. 3 legge 10.10.1990, n. 287 e/o 102 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; pagina http://bit.ly/1TEaT5v 3 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a delle condotte che risulteranno accertate come abusive all’esito del Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 (b) per l’effetto, condannare OKcom s.p.a., anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Telecom Italia s.p.a. come emersi in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.“ 1. OKcom s.p.a. ha provveduto alla riassunzione dinanzi a questo Tribunale della causa originariamente proposta dinanzi alla Corte d’appello di Milano nei confronti della convenuta TELECOM ITALIA s.p.a. a seguito della sentenza n. 2078 del 12.6.2012 con la quale era stata pronunciata l’incompetenza della corte adita in merito alla decisione sulle domande svolte dalle parti. Ha affermato nella sua comparsa di riassunzione di essere impresa autorizzata ad offrire servizi di telecomunicazione al pubblico in virtù di licenza ad essa rilasciata dal Ministero delle comunicazioni nel novembre 1997 e di essere in particolare concorrente di TELECOM ITALIA s.p.a. nel mercato del servizio di telefonia fissa, settore in cui la convenuta detiene una posizione di quasi-monopolio dell’inesistenza di capillarità renderle da infrastrutture alternative sostituibili rispetto di rete a in ragione di quella tale della convenuta. TELECOM ITALIA s.p.a. detiene inoltre quote di mercato molto elevate (circa l’80%) sia del mercato residenziale (famiglie) che di quello non-residenziale (professionisti). Tra le reti telefoniche delle parti vi è interconnessione – cioè sono collegate al fine di consentire lo scambio reciproco delle chiamate – pagina http://bit.ly/1TEaT5v 4 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a FATTO E DIRITTO Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 per cui ciascuna di esse può procedere alla terminazione di una chiamata proveniente da altro operatore verso un proprio utente così come, viceversa, inviare ad altro operatore il proprio traffico per consentire la terminazione del medesimo su utenze di tale operatore. tariffari comprendenti Autoricarica e OK un’opzione ADSL di Autoricarica), autoricarica che dovevano (OK VOIP rispondere all’iniziativa commerciale lanciata dalla controparte che consentiva chiamate illimitate a tutte le numerazioni nazionali a fronte di un prezzo mensile fisso (tariffe cd. flat illimitate). In base al contratto di interconnessione esistente tra l’attrice e TELECOM ITALIA s.p.a. ogni minuto di traffico generato da rete Telecom e destinato alla terminazione presso utenti OKcom – aumentati dal marzo 2010 per effetto dell’adesione alle menzionate offerte – dava luogo alla corresponsione in favore di quest’ultima di una tariffa di terminazione predeterminata, ma con comunicazione del 26.5.2010 TELECOM ITALIA s.p.a. aveva rifiutato il pagamento della somma di € 212.000,00 che costituiva parte della fatturazione da parte dell’attrice del servizio di terminazione relativo al traffico proveniente dalla rete Telecom nel mese di marzo 2010. Tale rifiuto era stato giustificato da TELECOM ITALIA s.p.a. con generico riferimento ad un traffico anomalo e abusivo, richiamando a tale proposito il contenuto della delibera 71/10/CONS di AGCom. pagina http://bit.ly/1TEaT5v 5 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Nel gennaio 2010 OKcom s.p.a. aveva lanciato due nuovi profili Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 In realtà tale delibera atteneva ad un servizio diverso (“Ascolta-eguadagna”) in ordine al quale pendeva un contenzioso in sede arbitrale tra le medesime parti e che nulla aveva a che fare con i profili tariffari di autoricarica forniti da OKcom s.p.a. anzidetta per ragioni diverse da quelle attinenti allo specifico servizio oggetto delle comunicazioni contestate costituiva – secondo parte attrice – condotta abusiva, così come ulteriore abuso la stessa TELECOM ITALIA s.p.a. aveva commesso provvedendo alla trasmissione di denuncia-querela contro ignoti al fine esclusivo di trattenere illegittimamente importi regolarmente maturati a favore di operatori concorrenti, così come già affermato in analoghe occasioni sia dalla stessa Corte d’appello milanese che dall’AGCom (delibera 30/07/CIR; delibera 77/08/CIR; delibera 42/09/CIR), tenuto conto che il TAR del Lazio aveva ritenuto inammissibile che la sospensione dei pagamenti potesse avvenire sulla base della sola valutazione unilaterale dell’operatore in posizione dominante in presenza di meri sospetti di traffico telefonico illecito. Ha chiesto dunque parte attrice che venisse accertato l’abuso di posizione dominante posto in essere da TELECOM ITALIA s.p.a. con la sospensione dei predetti pagamenti, con condanna della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Si è costituita nella presente causa la convenuta TELECOM ITALIA s.p.a. e ha fornito alcune precisazioni in relazione al servizio di pagina http://bit.ly/1TEaT5v 6 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a La pretesa di controparte di rifiutare il pagamento della somma Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 terminazione nell’ambito dei rapporti di interconnessione tra operatori, nel caso specifico denominato servizio di interconnessione inversa in quanto vede la cessione a Telecom dei servizi di terminazione offerti da altri operatori. assoluto per la terminazione delle chiamate sulla propria rete, essendo l’operatore dell’utente di altro operatore obbligato a consegnare al diverso operatore del chiamato la comunicazione ed a usufruire dunque del servizio in questione, e che l’AGCom ha disciplinato in dettaglio la prestazione di tali servizi prevedendo tra l’altro che esso presuppone un uso normale delle linee che in media consiste in circa 18 minuti al giorno. Ha ripercorso le vicende relative alle offerte “Ascolta-e-guadagna” – che avevano costretto TELECOM ITALIA s.p.a. ed altri operatori che offrivano tariffe flat ad acquistare abnormi quantità di servizi di terminazione da OKcom s.p.a. – affermando che il lancio da parte dell’attrice nel gennaio 2010 dei nuovi profili tariffari OK VOIP Autoricarica e OK ADSL Autoricarica costituiva il mero perfezionamento della medesima condotta. Tali offerte prevedevano l’assegnazione gratuita a clienti Telecom e di altri operatori aventi tariffe flat di numeri telefonici VOIP sulla rete OKcom, così da consentire a detti soggetti di chiamarsi da soli e mantenere la linea occupata il più a lungo possibile per ottenere i medesimi premi già prima conseguibili mediante il servizio “Ascolta-e-guadagna”. pagina http://bit.ly/1TEaT5v 7 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ha in particolare rilevato che ogni operatore detiene un monopolio Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 Ciò aveva determinato un abnorme traffico sulle linee Telecom/OKcom e fenomeni di congestione della rete e TELECOM ITALIA s.p.a. dal marzo 2010 aveva compenso rifiutato di di corrispondere terminazione riconducibile all’attrice a tale la anomalo parte del uso del Ha richiamato tutti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi che avevano coinvolto il servizio “Ascolta-e-guadagna”, affermando di aver interessato sia la Procura della Repubblica di Napoli che l’AGCom delle ragioni che sostenevano la sua autotutela anche in relazione ai profili tariffari di Autoricarica di controparte. Premessa la nullità dell’atto di citazione per mancata esposizione dei fatti posti a fondamento delle ragioni della domanda (quanto agli elementi che dovrebbero individuare il mercato rilevante e la posizione dominante attribuita a TELECOM ITALIA s.p.a. nonché gli elementi descrittivi della fattispecie di abuso allegata), parte convenuta ha richiamato ex art. 1460 c.c. il suo diritto alla parziale sospensione dei pagamenti del servizio di terminazione per l’abuso e l’inadempimento del contratto di interconnessione posto in essere dall’attrice per effetto dell’esistenza di chiamate irragionevolmente lunghe e dolosamente preordinate ad abusare del contratto. Tali comportamenti, secondo la convenuta, trovavano il loro fondamento nella condotta di OKcom s.p.a. e costituivano abuso di posizione dominante e illecito concorrenziale nonché determinavano pagina http://bit.ly/1TEaT5v 8 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a servizio telefonico. Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 grave rottura del sinallagma contrattuale in violazione dei principi di buona fede imposti ai contraenti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Ha ripercorso i vari provvedimenti sia dell’autorità giudiziaria espressi s.p.a. nel senso nonché i dell’illegittimità dati di traffico delle che iniziative di OKcom dimostrerebbero le gravi anomalie connesse alle comunicazioni dirette verso numerazioni di parte attrice. Ha evidenziato gli aspetti dei profili di autoricarica adottati dall’attrice che risultavano di fatto del tutto coincidenti negli effetti a quelli del precedente servizio “Ascolta-e-guadagna”. Ha rilevato altresì che parte attrice non aveva individuato quale fosse il mercato rilevante al fine di sostenere la posizione dominante attribuita a TELECOM ITALIA s.p.a. né argomentato circa la capacità del presunto inadempimento ad essa contestato di determinare in suo danno un effetto di estromissione dal mercato, tenuto conto del fatto che il mercato evidentemente registrava al presenza di altri operatori obbligati ad usufruire del servizio di terminazione sulle numerazioni OKcom così come altri operatori offrivano ai loro clienti tariffe flat, in tal modo risultando obbiettivamente inidonea la condotta contestata a determinare effetti escludenti o comunque anticompetitivi sul mercato. Affermava che, in ogni caso, la condotta di TELECOM ITALIA s.p.a. – in quanto rivolta a contestare solo tale specifica modalità di traffico - doveva ritenersi fondata su di una giustificazione pagina http://bit.ly/1TEaT5v 9 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a ordinaria che dell’autorità regolatrice del settore che si erano Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 obbiettiva che escludeva di per sé la configurabilità di un abuso di posizione dominante e che comunque trattavasi di forma di autotutela contrattuale fondata sull’esercizio delle facoltà previste dall’art. 1460 c.c. sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice per l’abuso di posizione dominante connesso alla sua posizione di monopolio detenuta in ordine al servizio di terminazione delle chiamate sulla sua rete per la predisposizione di un escamotage volto a conseguire incassi da tale specifico servizio non equi, irragionevoli e a prescindere dall’applicazione di tariffe soggette al controllo dell’autorità di settore con condanna al risarcimento di tutti i conseguenti danni. 2. A fronte dei rilievi svolti dalla società convenuta quanto all’effettiva individuazione del mercato di riferimento rilevante al fine di dare conto della sussistenza di una posizione dominante propria di TELECOM ITALIA s.p.a., la società attrice ha specificato che in relazione alla presente controversia esso debba essere individuato nel mercato del servizio di accesso alla rete telefonica fissa nei termini in cui esso è stato considerato dall’autorità regolatoria nazionale nelle delibere 33/06/CONS, 314/09/CONS e 731/09/CONS. pagina http://bit.ly/1TEaT5v 10 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ha dunque concluso per il rigetto delle avverse domande, avanzando a Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 Il complesso di tali determinazioni convergevano nell’attribuire a TELECOM ITALIA s.p.a. la qualità di operatore avente significativo potere nei mercati dell’accesso alla rete fissa. Ciò sarebbe dunque idoneo fondamento alle contestazioni di parte abusato della sua posizione dominante in detti mercati mediante l’applicazione di indebite trattenute di ingenti corrispettivi economici in danno di OKcom s.p.a., condotta che avrebbe di fatto determinato abbandono l’uscita del di profilo quest’ultima tariffario dal mercato. Autoricarica Il – forzato rivelatosi estremamente remunerativo per OKcom s.p.a. in ragione dell’aumento dei corrispettivi dovuti dalla convenuta per il servizio di terminazione prestato dall’attrice – avrebbe negato all’attrice la possibilità di sviluppare compiutamente il suo disegno concorrenziale. Dunque la condotta abusiva attribuita a TELECOM ITALIA s.p.a. posta in essere nel mercato del servizio di accesso alla rete telefonica fissa avrebbe esplicato, secondo l’attrice, il suo effetto anticoncorrenziale nel collegato mercato dei servizi di telefonia di rete fissa, così rendendosi concreta nel caso di specie la possibilità di consentire l’applicazione dell’art. 102 TFUE ad un comportamento accertato sul mercato collegato, non soggetto a dominio da parte del soggetto agente, ma produttivo di effetti sul mercato in cui invece tale dominio sussiste (v. in tal senso la pronuncia pagina http://bit.ly/1TEaT5v 11 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a attrice in relazione al fatto che la società convenuta avrebbe Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 richiamata dalla società attrice Corte Giustizia UE, causa C-52/09, sent. del 17.2.2011). Ritiene tuttavia il giudicante che l’eccezione svolta dalla convenuta sia fondata. dei più ampi servizi di interconnessione tra le reti dei vari operatori e che essi non attengano all’ambito dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa, infrastruttura di rete gestita da TELECOM ITALIA s.p.a. Tale distinzione di autonomi mercati appare già chiaramente delineata nella Raccomandazione della Commissione 2007/879/CE del 17.12.2007 (v. allegato in doc. 34 fasc. conv.) e l’autorità regolatoria nazionale ha ritenuto che ciascuna rete fissa identifica un distinto mercato per i servizi di terminazione in postazione fissa ed ha concluso che ciascun operatore, essendo l’unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene una quota pari al 100% di tale specifico mercato (in tal senso v. delibera AGCom 417/06/CONS, in doc. 35 fasc. conv.). In tale contesto la stessa autorità ha individuato anche l’attrice OKcom s.p.a. tra gli operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla sua rete telefonica pubblica in postazione fissa (v. art. 1 delibera AGCom 407/08/CONS del 17.7.2008, in doc. 36 fasc. conv.). pagina http://bit.ly/1TEaT5v 12 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Invero appare pacifico che i servizi di terminazione facciano parte Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 Ferma tale separazione tra detti mercati e rammentato che la controversia poggia sul rifiuto opposto da TELECOM ITALIA s.p.a. al pagamento di quegli importi relativi ai servizi di terminazione da ritenuti integrerebbe connessi la ad un condotta traffico abusiva anomalo addebitata - rifiuto dall’attrice che alla convenuta – parte attrice, in ossequio alla stessa giurisprudenza comunitaria da essa richiamata a sostegno delle proprie tesi, avrebbe dovuto sostenere in maniera adeguata e concludente la particolare ipotesi in cui il comportamento tenuto da un’impresa che abbia una posizione dominante in determinato mercato possa rispondere dell’ipotesi di abuso di tale posizione per comportamenti mantenuti su di un mercato diverso in cui non rivesta analoga posizione. In particolare, avrebbe dovuto sostenere detta tesi dimostrando che i comportamenti contestati alla controparte risulterebbero privi di qualsiasi giustificazione economica obbiettiva e che dunque essi non potrebbero essere spiegati se non con l’intenzione dell’impresa dominante di impedire lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle o comunque collegato per rafforzare la sua posizione o conquistare specificamente anche detto ulteriore mercato. 3. L’analisi dei profili tariffari di Autoricarica a suo tempo offerti sul mercato da OKcom s.p.a. OKcom s.p.a. (OK VOIP Autoricarica e OK ADSL Autoricarica) a parere di questo giudice consente di verificare positivamente l’assoluta anomalia che è derivata quanto alla regolarità del traffico telefonico soggetto alla pagina http://bit.ly/1TEaT5v 13 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a essa Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 terminazione sulla rete di OKcom s.p.a. e dunque la sussistenza di una giustificazione economica oggettiva che ha indotto TELECOM ITALIA s.p.a. ad iniziative di contestazione di tali anomalie. Tale contesto dunque comportamento la della possibilità medesima effettiva come rivolto di al ricostruire fine esclusivo il di impedire il corretto sviluppo della concorrenza in settori diversi, ancorchè in astratto collegati, a quello del servizio di accesso alla rete telefonica fissa in cui parte convenuta risulterebbe in posizione dominante. A tale proposito va evidenziato che i profili di Autoricarica forniti al pubblico da OKcom s.p.a. a partire dal gennaio 2010 prevedevano l’assegnazione gratuita a soggetti di altri operatori telefonici di uno o più numeri telefonici VOIP attestati sulla rete OKcom, aggiuntivi rispetto al numero geografico già posseduto dal medesimo cliente presso altri operatori. In tal modo l’aderente al profilo di Autoricarica che riusciva ad indirizzare verso la numerazione OKcom del traffico telefonico poteva guadagnare premi connessi al raggiungimento di determinate soglie di traffico in entrata su dette linee, quali ricariche telefoniche, buoni carburante ecc. Ha rilevato parte convenuta che tale tipologia di offerta – che prevedeva dunque che un utente mantenesse presso lo stesso domicilio sia la linea di un altro operatore che quella di OKcom – era logicamente rivolta a quei clienti di altri operatori che avessero un contratto con tariffa flat e che quindi avessero la possibilità e pagina http://bit.ly/1TEaT5v 14 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a esclude Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 dunque l’interesse a chiamarsi da soli, mantenendo occupata per un tempo indefinito la linea chiamata (evidentemente quella di OKcom) al fine di conseguire i premi connessi allo sfruttamento di essa. In effetti la destinazione di tali offerte doveva ritenersi con tariffe flat, sia per motivi di logica economica – non potendosi avere evidentemente operazione ove la alcun linea vantaggio chiamante economico fosse dalla soggetta medesima alla normale modalità di pagamento del consumo del traffico in funzione del tempo di utilizzo – sia perché la stessa attrice nell’atto introduttivo del presente giudizio ha affermato esplicitamente che l’introduzione di tale tipologia di tariffa era stata la sua reazione al successo delle tariffe flat illimitate introdotte da TELECOM ITALIA s.p.a. TELECOM ITALIA s.p.a. ha poi fornito prova documentale degli effetti di abnorme aumento del traffico di terminazione da essa proveniente veicolato su linee OKcom di cui è stata vittima. In primo luogo essa ha documentato l’anomalo incremento del traffico su terminazione OKcom che si è registrato solo nei mesi in cui dette offerte sono state attive, nonché come detto traffico in realtà non abbia generato alcun cd. ritorno di traffico verso gli altri operatori lontanamente paragonabile a quello ricevuto da OKcom, così confermandosi il carattere abnorme ed artificioso di tale fenomeno che risulta di fatto estraneo all’ambito della fisiologia di un pagina http://bit.ly/1TEaT5v 15 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a pacificamente rivolta ai titolari di altri operatori aventi contratti Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 normale traffico telefonico e cioè tendente alla bidirezionalità (doc. 60 fasc. Telecom). In particolare è documentato l’ingentissimo traffico generato da alcune decine di utenze destinato a linee di OKcom aventi i predetti D’altra parte il presupposto di tale anomalia era insito nel fatto stesso che l’offerta OKcom s.p.a. prevedeva l’assegnazione all’aderente di una numerazione principale e di quattro aggiuntive con limite per il raggiungimento del bonus stabilito a 10.000 minuti al mese per ciascuna di tali numerazioni (doc. 45 fasc. OKcom) – che consentiva dunque di svolgere traffico telefonico su dette numerazioni per un ammontare complessivo giornaliero di 27,5 ore – e cioè di livelli di traffico elevatissimi ed impensabili per un normale traffico telefonico. E di fatto è corrisposto a tale offerta, a conferma dell’artificiosità della sua natura rispetto ad una logica di normale sviluppo di un traffico in entrata ed in uscita, un pressochè nullo ritorno di traffico in favore di TELECOM ITALIA s.p.a. (v. docc. 66 Telecom in relazione ai dati forniti dai docc. 29 e 30 fasc. OKcom). A ciò si può aggiungere che le offerte relative ai profili tariffari Autoricarica consentivano l’accumulo del bonus solo in relazione a chiamate in partenza da operatori telefonici diversi da OKcom s.p.a. (v. doc. 20 e 21 fasc. OKcom) e che la comunicazione promozionale capillarmente diffusa a sostegno di tale iniziativa dall’odierna pagina http://bit.ly/1TEaT5v 16 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a profili tariffari (v. docc. da 40 a 42 nonché docc. 59 e 61 Telecom). Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 attrice invitava ad aderire all’offerta segnalando che gli aderenti ad essa, al fine di raggiungere i premi connessi al raggiungimento del bonus, avrebbero potuto chiamare il numero che sarebbe stato loro assegnato “da tutte le utenze mobili, vostre o di parenti e amici” 27 fasc. Telecom), in tal modo rivelando il carattere artificioso del meccanismo proposto e la sua sostanziale finalità di sviluppare ingenti quantità di traffico telefonico in terminazione su linee di OKcom s.p.a. non pertinente a normali conversazioni tra utenti. Da ultimo non può non essere rilevato che tale capillare forma di promozione di tali profili tariffari era palesemente collegata alla precedente iniziativa di OKcom s.p.a. e cioè al servizio “Ascolta-eguadagna” che aveva sollevato le critiche della stessa TELECOM ITALIA s.p.a. – con analoghe decisioni di autosospensione del pagamento del dovuto per l’utilizzazione di servizi connessi ad OKcom s.p.a. – come dimostra il fatto che le comunicazioni diffuse erano specificamente indirizzate proprio al “Caro utente di ascoltaeguadagna…” (v. doc. 27 fasc. Telecom) e che i profili tariffari di Autoricarica di fatto erano presentati come sostitutivi del cessato servizio “Ascolta-eguadagna” e dunque in particolare per consentire agli aderenti al precedente servizio di continuare a beneficiare – sotto altre forme – dei medesimi vantaggi quanto al conseguimento di premi. 4. Non pare poi inutile richiamare – quanto all’obbiettiva anomalia del traffico telefonico generato dalle tariffe Autoricarica pagina http://bit.ly/1TEaT5v 17 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a (doc. Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 introdotte da parte attrice – anche quanto espresso dal rappresentante dell’autorità regolatoria nel corso dell’udienza del 29.10.2010 svoltasi dinanzi alle parti della presente causa in relazione alla ricorso presentato da OKcom s.p.a. per opporsi al corrispettivi previsti per i servizi di terminazione sulla rete OKcom nel complessivo periodo febbraio/agosto 2010. In tale occasione – ed a premessa e sostegno della proposta transattiva formulata in tale sede – detto rappresentante affermava che “i dati di traffico acquisiti nel corso del procedimento confermano tassi di utilizzo del servizio di terminazione su rete di OKcom abbondantemente al di fuori dalle normali statistiche. Appare quindi che il sistema della autoricarica messo su da OKcom, facendo la stessa configurare ai propri clienti sue numerazioni su accessi a banda larga di altri Operatori in logica VoIP, ha incentivato tale utilizzo del servizio di terminazione. I dati di traffico complessivi confermano un utilizzo fortemente sbilanciato (asimmetrico) del servizio di chiamata telefonica da numeri di altri operatori verso i numeri di OKcom” (v. doc. 15 fasc. Telecom). 5. Quanto precede – a parere del giudicante – rende evidente l’insussistenza dell’ipotesi di abuso di posizione dominante con effetto escludente contestata da OKcom s.p.a. a carico di TELECOM ITALIA s.p.a., posto che la decisione di sospendere i pagamenti relativi al solo traffico in terminazione ritenuto anomalo trovava pagina http://bit.ly/1TEaT5v 18 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a mancato parziale versamento da parte di TELECOM ITALIA s.p.a. dei Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 obbiettiva giustificazione nel quadro delle evidenti distorsioni che le offerte tariffarie lanciate sul mercato da OKcom s.p.a. avevano provocato rispetto al contesto dei rapporti contrattuali esistenti tra le parti quanto ai servizi di interconnessione tra reti. di interconnessione tra diversi operatori è obbligata al fine di consentire la possibilità di garantire agli utenti un servizio di comunicazione che possa raggiungere qualsiasi altri utente (v. art. 41 D.Lgsvo 259/03, dir. 2002/19/CE) e che in particolare il servizio di terminazione dell’utente che chiamato svolge – ed l’operatore al quale titolare necessariamente della il rete diverso operatore dell’utente chiamante deve affidarsi per il positivo esito della chiamata – è obbligatorio, mentre la stessa autorità regolatoria del mercato della comunicazione attua un controllo dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa applicati da ciascuno degli operatori, assoggettati sotto tale profilo ad obblighi di trasparenza (v. del. AGCom 407/08/CONS; del. 179/10/CONS). Non pare dubitabile che la negoziazione di detti contratti abbia fatto riferimento a parametri medi di durata delle conversazioni tra utenti e che anche su tale dato le parti contrattuali abbiano affidato la determinazione di un prezzo equo per la remunerazione del servizio di terminazione su rete fissa, sicchè la registrazione di un elevatissimo traffico artificiosamente indotto appare fenomeno idoneo – oltre che a porre le premesse per un eccesso di occupazione delle pagina http://bit.ly/1TEaT5v 19 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Appare invero sufficiente rammentare che la stipulazione di contratti Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 linee e dunque di rischi di congestione della rete – ad alterare le condizioni economiche cui un operatore poteva ragionevolmente confidare per la determinazione di un prezzo equo ed a condizioni di effettiva e sostanziale trasparenza rispetto al servizio di Al di là dunque dell’esito del procedimento arbitrale intercorso tra le parti – attinente evidentemente al solo piano contrattuale della debenza delle somme maturate per il servizio di terminazione svolto da OKcom s.p.a. sulla base degli elementi di fatto e di diritto ivi riversati dalle parti (doc. 13 fasc. OKcom) – in questa sede appare invece rilevante il diverso contesto delineato dall’art. 102 TFUE, posto che le rispettive domande delle parti si fondano sulla valutazione del rispetto o meno da parte dell’impresa che detiene una posizione dominante incombente di della non responsabilità pregiudicare, con il particolare suo su di essa comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (v., in tal senso, Corte Giustizia UE, sentenza 2 aprile 2009, causa C-202/07 P, France Télécom/Commissione). Deve dunque escludersi – al di là della legittimità o meno sul piano contrattuale del rifiuto di pagamento utilizzato da TELECOM ITALIA s.p.a., questione già oggetto di decisione arbitrale – che i comportamenti posti in essere dalla parte convenuta possano essere giustificati dalla mera intenzione dell’impresa dominante nel mercato del servizio di accesso alla rete telefonica fissa rispetto al pagina http://bit.ly/1TEaT5v 20 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a terminazione in questione. Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 collegato mercato dei servizi di telefonia da rete fissa di impedire lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle e di rafforzare la propria posizione, o anche di conquistare una posizione dominante su quest’ultimo con mezzi diversi dai propri meriti. profili di concorrenza sleale o di illecito aquiliano evocati da OKcom s.p.a. rispetto ad una tematica che ha trovato soluzione sull’esclusivo piano contrattuale in sede di arbitrato. 6. Ritiene peraltro questo giudice che al rigetto delle domande svolte dalla parte attrice debba accompagnarsi l’accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta TELECOM ITALIA s.p.a. tesa ad accertare l’illegittimità del lancio sul mercato delle tariffe OK VOIP Autoricarica e OK ADSL Autoricarica da parte di OKcom s.p.a. in quanto concretanti fattispecie di abuso di posizione dominante. A tale proposito appare sufficiente richiamare tutti i rilievi finora svolti circa la natura e le effettive finalità di tali tariffe, nonché la loro idoneità ad alterare il quadro di una corretta logica concorrenziale tra gli operatori. Invero OKcom s.p.a. risulta aver sfruttato indebitamente la sua posizione assolutamente dominante sul mercato della terminazione verso la propria rete predisponendo i profili tariffari innanzi menzionati al fine di alterare artificiosamente le condizioni in cui detto mercato si trovava in condizioni di normale funzionamento e pagina http://bit.ly/1TEaT5v 21 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Né per gli stessi motivi possono ritenersi sussistenti gli ulteriori Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 sulle quali ciascun operatore diverso – e dunque anche TELECOM ITALIA s.p.a. – poteva confidare quanto alla predisposizione dei propri piani tariffari ed all’equilibrio economico complessivo della propria attività. un’impresa dominante imponga direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque. Premessa la non tassatività delle ipotesi previste nell’art. 102 TFUE, ritiene questo giudice che costituisca abuso di posizione dominante anche la strumentalizzazione di rapporti contrattuali – in particolare per ciò che attiene ai servizi di terminazione delle chiamate – nell’ambito dei quali gli altri operatori sono obbligati a usufruire dei attraverso la incrementare in servizi prestati predisposizione maniera di da OKcom profili artificiosa la s.p.a., tariffari redditività soggetto destinati del che a proprio servizio di terminazione in danno dei concorrenti ha determinato sostanziali alterazioni del contesto concorrenziale in questione. L’assoggettamento dei concorrenti a oneri di pagamento non conformi ad una normale utilizzazione del traffico telefonico in entrata su utenti OKcom come prevedibile sulla base dei normali parametri a disposizione degli operatori del mercato ha di fatto determinato un effetto perturbatore di tale specifico mercato, direttamente connesso alla posizione di dominanza sulla propria rete di cui OKcom s.p.a. godeva e che è stata indebitamente sfruttata non già per ottenere un pagina http://bit.ly/1TEaT5v 22 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a L’art. 102, secondo comma, lett. a), TFUE vieta espressamente che Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 prezzo del servizio di terminazione in sé più alto di quanto determinabile in assenza di tali condotte bensì per sollecitare e convogliare traffico anomalo in quantità abnormi e non prevedibili ex ante dagli altri operatori, con conseguente effetto distorsivo del In tale contesto la posizione di dominanza sul mercato della terminazione delle chiamate in arrivo sulla propria rete risulta indebitamente sfruttata da OKcom s.p.a. mediante il lancio delle menzionate tariffe sovracompetitivi a Autoricarica discapito al degli fine di operatori conseguire profitti concorrenti e in particolare di TELECOM ITALIA s.p.a. Né appare possibile dubitare dell’intenzionalità di tale condotta, tenuto conto degli elementi a tal fine innanzi evidenziati quanto alle modalità di presentazione di tali offerte tariffarie al pubblico degli utenti. 7. All’affermazione dell’abusività della condotta di OKcom s.p.a. non può tuttavia associarsi anche la condanna della stessa al risarcimento del danno richiesta da TELECOM ITALIA s.p.a. Nella sua comparsa di costituzione e risposta la convenuta aveva infatti allegato a tale proposito le spese da essa sostenute per dispendiose attività di verifica rese necessarie dall’analisi dei traffici in terminazione sulla rete OKcom oltre a danni conseguenti alla congestione della sua rete. pagina http://bit.ly/1TEaT5v 23 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a mercato. Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 Tuttavia rispetto a dette voci di danno la stessa convenuta non ha poi formulato alcuna pertinente istanza istruttoria, né ha depositato documentazione a sostegno della sussistenza e dell’entità delle stesse. elementi di riferimento per l’accertamento della sussistenza e della presumibile entità di tali danni non possa procedersi ad alcuna liquidazione degli stessi, insufficiente risultando il mero richiamo ad una valutazione equitativa dello stesso svolta da TELECOM ITALIA s.p.a. nella sua domanda. Anche il ricorso ad un criterio equitativo presuppone invero che la parte interessata offra al giudicante concreti elementi sia di riscontro della stessa esistenza del danno, sia utili a consentire in qualche maniera una razionale e verificabile quantificazione dello stesso ancorchè in via approssimativa e forfettaria. 8. La sostanziale soccombenza di OKcom s.p.a. determina l’accollo in capo alla stessa delle spese del giudizio, liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) respinge le domande avanzate da OKcom s.p.a. nei confronti di TELECOM ITALIA s.p.a. con comparsa di riassunzione del 25.7.2012; pagina http://bit.ly/1TEaT5v 24 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ritiene questo giudice che in tale completa assenza di concreti Sentenza n. 12240/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 55908/2012 Repert. n. 10426/2014 del 17/10/2014 2) in parziale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da TELECOM ITALIA s.p.a., accerta che la proposta dei profili tariffari OK VOIP Autoricarica e OK ADSL Autoricarica da parte di OKcom s.p.a. ha integrato abuso di posizione dominante ai 3) rigetta le ulteriori domande svolte in via riconvenzionale da TELECOM ITALIA s.p.a.; 4) condanna OKcom s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio in favore di TELECOM ITALIA s.p.a., liquidate nella misura di € 25.000,00 per compensi oltre contributo spese 15% ex art. 2, comma 2 DM 55/14 ed oneri di legge. Milano, 17 ottobre 2014 Il Giudice dott. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/1TEaT5v 25 di 25 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sensi dell’art. 102 TFUE;