scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott.ssa Paola Gandolfi giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25028l ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA ALLIANZ s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio dei procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI, Marco MERGATI e Claudia SIGNORINI che la rappresentano e difendono; - attrice E pagina http://bit.ly/1B7MiuS 1 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 ASSIRISK s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; Giorgio PIVA; Marco VENTURELLI; ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te elett. dom.te in Milano, piazzetta Pattari 2, presso lo studio dell’avv. Francesco De Sio, rappresentate e difese dall’avv. Mauro ARBOSTI del foro di Brescia; - convenute – ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappr.te pro tempore; ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.te in Milano, via dei Giardini 7, presso lo studio dei procuratori avv.ti Fabrizio AROSSA, Paolo BERTONI e Marco MONTESANO che le rappresentano e difendono; - convenute – OGGETTO: concorrenza sleale e sottrazione informazioni riservate. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2013 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: “Nel merito: - previa ogni opportuna declaratoria del caso accertare e dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili ai pagina http://bit.ly/1B7MiuS 2 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a pro tempore; Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 danni dell’attrice, per i fatti descritti in atti dall’esponente, di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato informazioni segrete di Allianz, di violazione dei diritti banche dati e per la commissione di atti di concorrenza sleale per storno di clienti, appropriazione e uso di informazioni segrete, scorrettezza professionale, atti confusori, ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c.; - conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di tutte le voci di danni, patrimoniali e morali, nonché all’immagine, provocati all’attrice, da liquidarsi ai sensi degli artt. 125 CPI e 158 l.a. o in subordine ex artt. 2043 e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell’importo che si indica in non meno di 3.000.000 € o nella maggiore somma che verrà quantificata interessi e convenuti alla ciascuno di alla in rivalutazione, restituzione essi, corso nella degli misura di causa, oltre condannando utili in cui agli altresì i realizzati da eccedano il risarcimento; - inibire ai convenuti la reiterazione degli illeciti accertati ai sensi degli artt. 124 CPI, 156 l.a. e 2599 pagina http://bit.ly/1B7MiuS 3 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell’attrice, ex artt. 64-quinquies e 102-bis l.a., sulle Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 c.c., con fissazione di una somma di € 500 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione e per ciascuna violazione o inosservanza, ovvero di quegli altri importi ritenuti di giustizia; ordinare la distruzione, a cura dell’attrice e a spese dei convenuti, da rimborsarsi giustificativo illecitamente supporto dietro fiscale, acquisite (cartaceo, di e esibizione tutte detenute, informatico e le di idoneo informazioni su qualsivoglia quant’altro) esse si trovino, ivi comprese le informazioni riservate di Allianz già oggetto di descrizione; - ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza di condanna, a caratteri doppi del normale, per due edizioni non consecutive, sui quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole24Ore sui periodici Panorama, L’Espresso e, a cura dell’attrice e a spese dei convenuti, da rimborsarsi dietro esibizione dei relativi giustificativi fiscali; - emettere, anche ai sensi dell’art. 2599 c.c., ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia al fine di eliminare gli effetti dell’attività illecita dei convenuti; - respingere tutte le domande e istanze avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in particolare, quella di pubblicazioni di una manifestazione di gratitudine nei pagina http://bit.ly/1B7MiuS 4 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 confronti del Sig. Sandro Piva per carenza di legittimazione attiva; - confermare l’ordinanza del 6 luglio 2012 emessa dal G. Des. In via istruttoria: - occorrendo, confermare la già disposta acquisizione del fascicolo della descrizione R.G. 9440/11; - disporre, ai sensi degli artt. 121 CPI, 156-bis l.a. e 210 c.p.c., l’esibizione delle scritture contabili dei convenuti e di tutti gli altri documenti contabili (elenchi clienti, fatture, ricevute, estratti conto e ricevute bancarie e quant’altro occorra) dai quali risulti ovvero sia possibile determinare il volume d’affari realizzato dai convenuti stessi grazie agli illeciti commessi in danno dell’attrice come meglio indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al par. 3.1; - ordinare ai convenuti, anche mediante interrogatorio dei legali rappresentanti di Zurich Investments Life S.p.A., Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia, Assirisk S.r.l. e Assirisk Piva in liquidazione di comunicare anche ai sensi degli artt. 121-bis, 156-bis e 156-ter l.a., i nomi e gli indirizzi dei clienti Allianz che hanno stipulato polizze con Zurich Investments Life pagina http://bit.ly/1B7MiuS 5 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Dott. Marangoni. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 S.p.A., Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia, specificando il numero di polizze stipulate e l’importo dettagliato e complessivo dei premi incassati da tali clienti, nonché l’importo delle corrispondenti Sig.ri Marco Venturelli e Giorgio Piva, come meglio indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al par. 3.2; - occorrendo, disporre CTU contabile al fine di determinare il complessivo pregiudizio arrecato all’attrice come meglio indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al par. 3.3; - occorrendo, disporre CTU sulla documentazione elettronica e cartacea acquisita in sede di descrizione al fine di valutare la sua riferibilità ad Allianz e ai suoi sistemi informativi; - ammettere l’interrogatorio dei legali rappresentanti delle società convenute e dei Sig.ri Giorgio Piva e Marco Venturelli sulle seguenti domande: A. dica i nomi e gli indirizzi dei clienti di Allianz (come indicati nei tabulati prodotti sub docc. 18 e 40) che hanno stipulato polizze con Zurich; pagina http://bit.ly/1B7MiuS 6 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a provvigioni incassate da Assirisk Piva, Assirisk e dai Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 B. dica il numero delle predette polizze; C. dica dettagliato e complessivo dei premi relativi l’importo alle predette - ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. Vero che l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44, che si rammostra al teste, può effettuare estrazioni cosiddette preconfezionate (ad es. estrazioni di tipo contabileamministrativo, estrazioni volte ad approfondire la conoscenza agenzia, della composizione estrazioni del finalizzate a portafoglio di monitorare la situazione dei sinistri dei clienti di agenzia) oppure personalizzate (create dall'utente)? 2. Vero che l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44 che si rammostra al teste, può ottenere la visione complessiva del carico delle quietanze relative ad una determinata mensilità? pagina http://bit.ly/1B7MiuS 7 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a polizze e incassati da Zurich; Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Si indicano come testi sui capitoli di prova n. 1 e 2 l’Ing. Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati presso Allianz S.p.A., in Corso Italia, 23, 20122 Milano; 3. Vero che le rammostrano al teste, sono relative a parte dei costi sostenuti da Allianz, nel corso degli anni 2010-20112012, per la software, per gestione la dei sistemi manutenzione, di la hardware verifica e e l’aggiornamento delle banche dati “ASIA”, “CLIRAS” e per la sicurezza dell’ apparato informativo della Compagnia? 4. Vero anno viene stanziata per la gestione che e ogni per la manutenzione dell’apparato informativo della Compagnia in Italia di una somma complessiva pari a 120 milioni di Euro? 5. Vero che l’importo di 35 milioni di Euro è destinato a gestire i sistemi hardware e software centrali (server) e localizzati nelle agenzie necessari per conservare i dati già esistenti e per consentire il costante aggiornamento della banca dati stessa? pagina http://bit.ly/1B7MiuS 8 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a fatture prodotte sub docc. 16 e 53, fatture che si Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 6. Vero che l’importo di 50 milioni di Euro è destinato alla ordinaria manutenzione i sistemi hardware e software centrali (server) e comprende anche il costo del Si indica come teste sui capitoli di prova da n. 3 a 6 il Sig. Luciano Di Modugno, domiciliato presso Allianz S.p.A., in Corso Italia, 23, 20122 Milano; - l’attrice si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni dedotte in atti; in ogni caso istanze nella denegata istruttorie ipotesi avversarie, di si ammissione richiede di delle essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati, nonché si chiede siano ammessi i seguenti capitoli a prova contraria: In caso di ammissione dei capitoli di prova da LXXVIII a LXXXIV dedotti da Assirisk, si formulano i seguenti capitoli a prova contraria: A. Vero che nei mesi di febbraio e marzo 2010 Lei (Sig. Paolo Benvenuti) ha svolto, insieme al Sig. Cardani, le operazioni di riconsegna presso l’Agenzia Assirisk su incarico di Allianz come da verbale (cfr. verbale di riconsegna allegato al verbale di descrizione sub doc. 7) che si rammostra al teste? pagina http://bit.ly/1B7MiuS 9 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a personale specificamente addetto a tale attività? Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 B. Vero procedura di riconsegna di agenzia adottata che da la Allianz prevede la restituzione da parte dell’agente di tutta la documentazione cartacea ed elettronica relativa alla esemplificativo, sottoscritte dai elenco dei clienti, clienti, con-tratti, copie delle schedari, polizze stampati, corrispondenza? C. Vero occasione delle operazioni di riconsegna che, svolte in presso l’agenzia Assirisk nei mesi di febbraio e marzo 2010, il Sig. Paolo Benvenuti ha richiesto agli agenti Sig.ri Giorgio Piva e Marco Venturelli di procedere alla restituzione della documentazione di cui al capitolo che precede, ossia elenco dei clienti, copie delle polizze sottoscritte dai clienti, contratti, schedari, stampati, corrispondenza? D. Vero che nella riconsegna di cui al capitolo che precede gli agenti non richiesero che le operazioni di consegna avvenissero “analiticamente” e si procedette alla consegna complessiva di tutti i beni e i documenti di pertinenza di Allianz? Si indicano come testi sui capitoli di prova lett. A, B, C, D che precedono i Sig.ri Paolo Benvenuti, Gianluigi Cardani, domiciliati presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano pagina http://bit.ly/1B7MiuS 10 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a clientela intermediata per conto di Allianz, quale, a titolo Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 E. Vera la firma (Alessio Frate) apposta in calce alla dichiarazione prodotta sub. doc. 30 (fascicolo descrizione), la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le circostanze ivi dedotte? Vero che, nel mese di giugno 2010, ha seguito i lavori di carico e scarico del materiale di titolarità di Allianz presso l’ex agenzia Assirisk S.r.l. di Asola? G. Vero che in occasione delle operazioni di cui al capitolo che precede Le è stato confermato, nel corso dell’ultimo sopralluogo in agenzia, dalla madre dell’ex delegato assicurativo Sig. Giorgio Piva che erano stati consegnati tutti i beni e i documenti di titolarità di Allianz e ad essa riferibili? Si indica come teste sui capitoli di prova lett. E, F, G che precedono il Sig. Alessio Frate, domiciliato presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano. H. Vera la dichiarazione prodotta sub. doc. 30 (fascicolo descrizione), la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le circostanze ivi dedotte? Si indica come teste sul capitolo di prova che precede lett. H il Sig. Gianluigi Cardani, domiciliato presso Allianz S.p.A., Corso Italia, 23, 20122 Milano. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 11 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a F. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 - si chiede, occorrendo, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova subordinati alla richiesta di CTU tecnica avversaria: I. Vero che il fascicolo merito, che si rammostra al teste, consente all’agente di effettuare estrazioni di dati in formato Excel? L. Vero che l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44, fascicolo merito, che si rammostra al teste, può relativi vedere al ed estrarre portafoglio in (attivo formato e non) Excel dei i dati clienti intermediati per conto di Allianz? Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono l’Ing. Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano. M. Vero che il doc. 18, che si rammostra al teste, è stato ottenuto tramite un’estrazione dalla banche dati Allianz dei dati relativi al portafoglio danni? N. Vero che i dati estratti dalla banca dati Allianz e riportati nel doc. 18 di cui al capitolo che precede erano aggiornati al mese di dicembre 2010? pagina http://bit.ly/1B7MiuS 12 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44, Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 O. Vero che nel doc. 18 di Allianz, che si rammostra al teste, è contenuto l’elenco delle polizze danni c.d. “vive” e “ morte”, ossia delle polizze ancora in essere e di quelle disdettate e non P. Vero che l’elenco delle polizze “vive” di cui al doc. 18, che si rammostra al teste, furono poi trasferite da Allianz, cessato il rapporto di agenzia con Assirisk, a favore dell’agenzia di Mantova Borsa cod. 5531? Q. Vero che l’elenco delle polizze morte di cui al doc 18 è costituito dall’elenco delle disdette registrate dal 1 febbraio 2010 (data di cessazione del rapporto di agenzia con Assirisk) fino al 31 dicembre 2010 in riferimento all’ex agenzia Assirisk? R. Vero che il tabulato contenuto nel doc. 40, che si rammostra al teste, rappresenta il portafoglio relativo al ramo vita riferibile all’ex agenzia Assirisk al 30 novembre 2010? Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono il Dott. Fulvio Ravera e il Dott. Fabrizio Biccocca, entrambi domiciliati presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 13 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a più in vigore al mese di dicembre 2010? Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Si formula, infine, ogni più ampia riserva istruttoria anche in ragione delle domande e delle istanze istruttorie che saranno formulate ex adverso. In ogni caso: forfettario delle spese, come per legge.” Per le parti convenute Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in liquidazione, Giorgio Piva e Marco Venturelli: “In via preliminare: a) autorizzarsi la chiamata in giudizio della CHARTIS EUROPE S.A. c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via della Chiusa 2 e della MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, c.f. 00957670151, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Senigallia 18/2, ex artt. 106 e 269 c.p.c., differendo all’uopo la fissanda prima udienza di comparizione delle parti, allo scopo di consentire la citazione dei terzi come univocamente individuati nel rispetto dei termini previsti dall’art. 163 bis c.p.c.; b) per i motivi tutti di cui in premessa, dichiararsi l’incompetenza per materia o funzionale della sezione specializzata adita, in favore del Tribunale Ordinario di Brescia; in via principale: sempre per quanto illustrato in narrativa, rigettare le domande tutte come formulate dalla Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante nei confronti dei convenuti pagina http://bit.ly/1B7MiuS 14 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in Liquidazione, nonché Piva Giorgio e Venturelli Marco, in quanto infondate in fatto oltre che in diritto; via subordinata: formulate nella dall’avversario accoglimento, mantenere la denegata dovessero Assirisk ipotesi in trovare s.r.l., il cui anche le domande parziale Presidente ed i Consiglieri, indenni da ogni e qualsiasi pretesa, condannando la CHARTIS EUROPE S.A. c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per la quota del 70%, e la MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per la residua quota del 30% al risarcimento del danno patito dalla società attrice, debitamente decurtato in ragione di quanto provato ex art. 2697 c.c. e decurtato ex art. 1227 c.c. in via riconvenzionale: - per le ragioni illustrate anche al capo III.f. della comparsa di costituzione e risposta, i.e. accertata la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 96 comma I, II per quanto attiene al procedimento cautelare, nonchè III c.p.c., oltre che l’evidente animus vexandi con cui la controparte ha agito nei confronti dei convenuti, condannare parte attrice al risarcimento dei danni patiti e, comunque, al pagamento di una somma equitativamente ritenuta di giustizia in favore degli stessi. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 15 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a in Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 - si chiede che la pubblicazione di un estratto della sentenza, ovvero la pubblicazione sempre in ragione della condanna ex art. 96 c.p.c., a cura di parte attrice, ove si evidenzi una manifestazione di gratitudine nei confronti del capostipite e fondatore, sig. Piva della propria vita ed attività lavorativa alla assicuratrice Allianz, in una o più testate giornalistiche dal Giudice designate, anche ex art. 120 c.p.c.. Con conferma del provvedimento di rigetto della misura cautelare nei confronti delle convenute e vittoria di spese per entrambe le fasi del giudizio ex art. 91 c.p.c.. In via istruttoria: si reiterano anche in questa sede la richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come dedotte nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2) e n. 3) depositate nell’interesse dei convenuti.“ Per le parti convenute Zurich Insurance Public Limited Company e Zurich Investments Life s.p.a.: “1. preliminare nel merito, accertare in il difetto di via legittimazione passiva di ZIP e ZIL nel presente giudizio; 2. nel merito, respingere tutte le domande proposta da Allianz in quanto del tutto infondate in fatto e diritto; 3. in via riconvenzionale, condannare Allianz al risarcimento dei danni in pagina http://bit.ly/1B7MiuS 16 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Sandro, nelle sue citate qualità, per aver dedicato cinquant’anni Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 favore di ZIP e ZIL ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, primo comma, c.p.c., e, comunque, quando l’Ill.mo Tribunale si pronuncerà sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannare Allianz ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a risarcire a ZIP e ZIL un importo costi non ripetibili, tutti provocati dalla proposizione in via dell’iniziativa processuale avversaria; 4. subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande promosse da Allianz con il presente giudizio, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente dei convenuti Assirisk, Assirisk Piva S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco Venturelli per i fatti da essi commessi e dedotti in giudizio e, per gli effetti, rigettare le domande formulate da Allianz nei confronti di ZIP e ZIL; 5. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi fosse accertata una responsabilità (anche indiretta) di ZIP e/o di ZIL, condannare Assirisk a manlevare e tenere indenni ZIP e ZIL dai danni derivati alle compagnie esponenti per fatti illeciti dolosi e/o colposi commessi da Assirisk o da suoi collaboratori o da persone di cui si sia avvalsa nei confronti di Allianz; 6. in estremo subordine e, condizionatamente all’ipotetica (accertata) esistenza di pagina http://bit.ly/1B7MiuS 17 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a forfettario ed equitativo anche a titolo di tutti i disagi e dei Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 un vincolo di solidarietà passiva dei soggetti convenuti in giudizio da Allianz, (a) accertare e dichiarare la gravità delle colpe dei convenuti e la diseguale efficienza causale di essi in relazione al verificarsi del fatto dannoso anche in funzione della ripartizione di responsabilità del peso del risarcimento tra i responsabili, e, per gli effetti, e (b) previo accertamento del diritto di regresso di ZIP e ZIL verso gli altri coobligati ex art. 2055 c.c. e valutato il concorso di colpa di Allianz ai sensi dell’art. 1227 e/o 2056 c.c., condannare Assirisk, Assirisk Piva S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco Venturelli a rimborsare integralmente, o nella misura che verrà ritenuta dal Tribunale, le somme eventualmente corrisposte a controparte da ZIP e ZIL; 7. in via istruttoria, - rigettare tutte le istanze e le richieste di Allianz in quanto generiche e/o, comunque, inammissibili; - ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui capitoli di prova 1)-8) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., co. VI n. 2 datata 19 novembre 2012 e, ove occorra a prova contraria, ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui capitoli 9)-15) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., co. VI n. 3 datata 10 dicembre 2012; pagina http://bit.ly/1B7MiuS 18 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a interna Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 - in subordine, nel caso di accoglimento dell’istanza Allianz di sia informatica che contabile, quest’ultima venga CTU limitata all’accertamento degli eventuali illeciti commessi da Assirisk e, pertanto, la relativa esecuzione venga circoscritta unicamente ad reperibili presso ZIP e/o ZIL); - in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui siano accolte una o più delle istanze istruttorie di Allianz, adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate di natura commerciale di ZIP e/o ZIL, nonché disporre, che tutte le parti coinvolte in giudizio abbiano pieno e libero accesso ai documenti prodotti (ivi incluso il doc. 40 di Allianz prodotto ex adverso in via segretata) a garanzia del contraddittorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA rifuse.” FATTO E DIRITTO 1. A seguito di provvedimento di descrizione eseguito ante causam ALLIANZ s.p.a. ha instaurato la presente causa al fine di ottenere l’accertamento dell’indebita sottrazione da parte dei soggetti convenuti in giudizio di informazioni commerciali segrete da essi utilizzate al fine di sviare in loro favore la clientela della società attrice. In particolare ASSIRISK s.r.l. – già agente ALLIANZ s.p.a. dal 2008 fino al 1.2.2010, in continuazione del rapporto già esistente con ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione – nell’ambito della pagina http://bit.ly/1B7MiuS quale 19 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Assirisk (senza rivelazione di informazioni commerciali e di dati Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 operavano quali delegati assicurativi i convenuti Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI avrebbe provveduto ad intermediare il portafoglio clienti riferibile ad ALLIANZ s.p.a. in favore dell’altra mandataria ZURICH, così come sarebbe emerso dalle numerose disdette ricevute in nell’agosto 2008, tempi ristretti complessivamente (sostanzialmente 1200 tra il concentrate 1.2.2010 ed il 31.12.2010) ed alla prima scadenza utile, individuata nel momento della fusione tra la società attrice ed altra impresa assicuratrice che in base alla normativa vigente aveva consentito agli assicurati di recedere dai contratti senza dover corrispondere penali. Secondo informazioni ricevute dall’attrice, presso ASSIRISK s.r.l. venivano sistematicamente predisposte delle buste vuote recanti quali mittente il nominativo dell’assicurato e spedite all’agenzia circa sessanta giorni prima della scadenza delle polizze; quindi il Piva ed i suoi collaboratori provvedevano a contattare detti clienti per proporre nuovi contratti con altre imprese assicuratrici – assicurando ad essi anche sconti sui premi - e facendo ad essi sottoscrivere un modulo già predisposto di disdetta. Ciò era possibile in quanto ASSIRISK s.r.l. aveva organizzato un archivio polizze parallelo che riproduceva polizze e dati dei rapporti assicurativi facenti capo ad ALLIANZ s.p.a., come di fatto risultava confermato dal fatto che i clienti continuavano a ricevere dalla società convenuta comunicazioni – recanti anche i marchi ZURICH pagina http://bit.ly/1B7MiuS 20 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dall’attrice Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 – relative alle scadenze delle polizze ALLIANZ s.p.a. per il procedimento di pagamento dei relativi premi. La società attrice ha richiamato l’esito del descrizione – anche nella prospettiva della violazione dei diritti dati ai sensi degli artt. 64 quinquies e 102 bis L.A. – che aveva avuto quali destinatari anche ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. (oltre ad Axa Assicurazioni s.p.a. ed Axa Life Europe Limited, non convenute nella presente causa) in qualità di concorrenti nell’illecito concorrenziale ipotizzato, e ne evidenziava le positive risultanze quanto al rinvenimento di numerosa documentazione proveniente da ALLIANZ s.p.a. o riferibile a rapporti contrattuali della stessa con i suoi clienti. Sulla base del quadro emergente dall’eseguita descrizione la società attrice ha dunque in primo luogo confermato la contestazione di indebito sfruttamento delle informazioni presenti presso il database Allianz – informazioni rispetto alle quali sussisterebbero tutti i presupposti necessari ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. – né avrebbe rilevanza alcuna la tesi secondo la quale ASSIRISK s.r.l. avrebbe legittimamente utilizzato informazioni presenti nel suo archivio informatico, posto che per un verso essa avrebbe dovuto restituire alla sua ex-mandante ogni documento relativo a detti rapporti e che in ogni caso essa avrebbe pagina http://bit.ly/1B7MiuS 21 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a previsti dalla legge sul diritto d’autore in relazione alla banca Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 continuato ad attingere ai dati riservati dell’attrice anche successivamente al recesso. Ha contestato inoltre ALLIANZ s.p.a anche la violazione dei propri diritti quale autore e quale costitutore della sua banca dati (artt. sostanziale di detto archivio per i dati già riferibili al rapporto di mandato in essere fino al 1.2.2010 e tutte le predette violazioni sarebbero state strumentali e finalizzate all’attività di sistematica sottrazione della clientela già di ALLIANZ s.p.a. Tali condotte – secondo parte attrice – sarebbero imputabili, oltre che ad ASSIRISK s.r.l., anche a tutte le altre parti convenute, per ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione in quanto attività già poste in essere a partire dal 2008 sotto l’attività diretta ed il coordinamento dei convenuti Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, mentre per le altre convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. in ragione del vantaggio da esse acquisito nella stipulazione dei nuovi rapporti contrattuali con i clienti indebitamente stornati e comunque in relazione alla responsabilità ex art. 2049 c.c. Alla domanda di accertamento dunque di tutti gli illeciti dedotti parte attrice ha unito la richiesta di inibitoria all’ulteriore prosecuzione degli stessi e di risarcimento di tutti i conseguenti danni. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 22 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 64 quinquies e 102 bis L.A.) in ragione della sottrazione di parte Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Si sono costituite con memoria comune le parti convenute ASSIRISK s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, deducendo in primo luogo sia l’inopponibilità di quanto acquisito in sede di descrizione nei confronti di ASSIRISK PIVA svoltosi ante causam – sia l’estraneità della stessa alle contestazioni svolte, in quanto le vicende per cui è causa sarebbero intervenute in epoca successiva alla cessazione del rapporto con ALLIANZ s.p.a. in relazione alla sua messa in liquidazione (2008). Hanno inoltre eccepito l’incompetenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – in favore del Tribunale di Brescia in quanto la fattispecie concreta sarebbe estranea alle ipotesi previste dall’art. 134 c.p.i. Premessa la ricostruzione del lungo rapporto intercorso tra la società attrice e la famiglia Piva nonché il profondo radicamento di quest’ultima nel suo ambito locale di operatività, hanno contestato all’attrice l’ingiustificato clima di sospetto da essa sollevato a partire dal dicembre 2008 quanto alla gestione svolta da ASSIRISK s.r.l. e le gravi conseguenze determinate dalla stessa attrice con la diffusione negli ultimi mesi del 2010 presso la clientela della notizia dell’imminente fusione di essa con altra impresa assicurativa e della possibilità per la clientela di riscattare la posizione maturata senza alcuna penalizzazione. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 23 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a s.r.l. in liquidazione – non coinvolta direttamente nel procedimento Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Tale ultima iniziativa avrebbe determinato la richiesta di moltissime famiglie di approfittare di tale possibilità di riscatto in tempi necessariamente circoscritti, sicchè le numerose richieste di disdetta sarebbero in realtà imputabili all’imprudente condotta della dipendenti provvedessero a trascrivere la volontà dell’assicurato ed a spedire le relative raccomandate di disdetta. Inoltre i legami della clientela con la famiglia Piva si erano altresì oggettivamente rafforzati in conseguenza del fatto che la nuova agente di ALLIANZ s.p.a. aveva poi trasferito la sua sede da Asola – dove operava ASSIRISK s.r.l. - a Mantova. Hanno contestato – anche ai fini dell’improprio radicamento della competenza industriale dinanzi ed alla Sezione intellettuale – specializzata la sussistenza per la dei proprietà presupposti relativi alla segretezza delle informazioni in relazione agli artt. 98 e 99 c.p.i., perché dette informazioni erano liberamente accessibili per gli agenti e non avevano dunque valore economico né in quanto segrete (perché raccolte mediante software di gestione dati sostanzialmente comune a tutte le imprese assicuratrici) né per se stesse (poiché raccoglibili anche attraverso elenchi pubblici ed in quanto soggette a pubblica conoscenza per effetto dell’apertura del mercato assicurativo); in ogni caso esse sarebbero state raccolte in maniera indipendente dall’agente mediante il proprio sistema informatico al fine di svolgere la sua attività sia in favore di pagina http://bit.ly/1B7MiuS 24 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a stessa attrice mentre peraltro nulla vietava che l’agente e le sue Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 ALLIANZ s.p.a. che per le altre imprese assicuratrici di cui era mandataria. Quanto al richiamo al diritto d’autore in relazione ai diritti sulle banche dati, rilevava che la struttura della banca dati di ALLIANZ elaborazione frutto di mentre alcuna idea creativa quanto alla nessuna prova vi era circa il fatto sua che effettivamente alcuna delle parti convenute dopo la cessazione del mandato avesse compiuto accessi in tale banca dati, accessi che – ove effettivamente avvenuti - sarebbero stati debitamente registrati e tracciati dal sistema stesso. Richiamavano la necessità che l’ambito di tutela dei diritti di proprietà industriale e della concorrenza fosse connaturato alla concreta realtà delle varie situazioni eliminando posizioni di monopolio o di oligopolio, ottica nella quale la condotta delle convenute non poteva ritenersi illecita ma anzi espressione di libertà concorrenziale. Hanno dunque chiesto in via preliminare la chiamata in giudizio dei terzi Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione Nuova MAA in relazione professionale ai rapporti intercorrenti assicurativi con ASSIRISK per la responsabilità s.r.l., l’accertamento dell’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito e nel merito il rigetto delle domande svolte da ALLIANZ s.p.a., salvo in caso di accoglimento delle stesse la manleva nei confronti dei soggetti a tal fine chiamati in causa. In via riconvenzionale hanno pagina http://bit.ly/1B7MiuS 25 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a s.p.a. non era Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c. con pubblicazione della relativa sentenza. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. hanno confermato di aver ad ASSIRISK s.r.l. rispettivamente la prima nel 2008 mandato agenziale per il ramo danni e la seconda nel 2010 per il ramo vita, circostanze che dovevano ritenersi note ad ALLIANZ s.p.a. sia per le comunicazioni ad essa trasmesse da ASSIRISK s.r.l. che per quanto rilevabile dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi (R.U.I.). Hanno sostenuto la loro estraneità sia alle circostanze che avevano determinato agenziale la nei revoca da confronti parte di di ASSIRISK ALLIANZ s.r.l. s.p.a. sia del mandato alle vicende successive, tenuto altresì conto delle argomentazioni svolte dalle altre convenute quanto alle motivazioni che avrebbero in realtà determinato il massiccio allontanamento della clientela da ALLIANZ s.p.a. nel corso del 2010 e del fatto obbiettivo che nel corso della descrizione non era stato acquisito alcun documento che dimostrasse il possesso da parte di Zurich di alcuna informazione circa la clientela di ALLIANZ s.p.a., avendo il CTU esplicitamente affermato che nei pc riconducibili ad esse convenute presenti nella sede di ASSIRISK s.r.l. e da esso esaminati non erano stati rinvenuti files pertinenti all’oggetto della descrizione stessa. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 26 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a conferito Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Contestavano altresì ogni ipotesi di presunta responsabilità ex art. 2049 c.c. per condotte eventualmente riferibili alla mandataria, operante in piena autonomia giuridica ed organizzativa, né potendosi gli eventuali illeciti e il rapporto tra ASSIRISK s.r.l. e le convenute, che di rilevando altresì nessuna effettiva ipotesi corresponsabilità avrebbe potuto sostenere nei loro confronti anche la contestazione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in difetto di qualsiasi prova circa il loro effettivo coinvolgimento fattivo nei presunti illeciti. Quanto al merito l’infondatezza delle svolgendo condotte contestate, argomentazioni simili ne a deducevano quelle già richiamate nelle difese delle altre convenute ed in particolare sostenendo che le informazioni utilizzate da ASSIRISK s.r.l. non provenivano da ALLIANZ s.p.a. ma costituivano elementi di conoscenza autonomamente sviluppati in maniera indipendente da ASSIRISK s.r.l. Hanno concluso dunque per l’accertamento del difetto di legittimazione passiva di esse convenute e comunque per il rigetto delle domande svolte dall’attrice e, in via riconvenzionale, per la condanna della stessa per responsabilità ex art. 96 c.p.c. In via subordinata – in caso di accoglimento delle domande svolte da ALLIANZ s.p.a. – hanno chiesto che venisse affermato nei confronti di ASSIRISK s.r.l. l’obbligo di manleva o, accertata l’effettiva misura della gravità delle colpe tra i convenuti, che fossero condannate in pagina http://bit.ly/1B7MiuS 27 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a ritenere sussistente alcun rapporto di occasionalità necessaria tra Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 via di regresso le altre parti convenute a rimborsare integralmente o nella misura accertata le somme che ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. avrebbero dovuto corrispondere ad ALLIANZ s.p.a. per 2. In via preliminare deve essere confermata la decisione del giudice istruttore di non consentire la chiamata in causa delle società assicuratrici Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione Nuova MAA, che avevano stipulato con ASSIRISK s.r.l. polizza per responsabilità professionale coinvolgere causa in a accoglimento delle domande fini e che di tale manleva convenuta in caso intendeva di eventuale svolte nei suoi confronti dalla società attrice. Come è noto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ha natura discrezionale, sicchè il giudice può rifiutare di accogliere detta istanza motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. S.U.4309/10). In effetti la richiesta svolta da ASSIRISK s.r.l. ad una valutazione sommaria e preliminare della tutela assicurativa dedotta (v. docc. 3 fasc. Assirisk) poneva concreti dubbi in ordine all’estensione della stessa anche in relazione alle condotte contestate in questa sede da pagina http://bit.ly/1B7MiuS 28 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a effetto della pronuncia di condanna solidale. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 ALLIANZ s.p.a., incentrate sulla violazione (dolosa) della normativa in tema di diritto d’autore quanto alla tutela delle banche dati, sulla violazione delle norme del Codice della proprietà industriale quanto alle informazioni aziendali segrete e sulla illiceità dello clientela ai sensi dell’art. 2598 c.c., illeciti cui sembra estraneo il profilo di responsabilità professionale di natura colposa proprio dell’ambito dei rischi oggetto di copertura assicurativa né essendo convenuti in giudizio dipendenti della stessa ASSIRISK s.r.l. per comportamenti di natura dolosa. Deve dunque convenirsi che l’estensione del contraddittorio anche nei confronti delle comportato un società indebito indicate allungamento da dei ASSIRISK tempi s.r.l. del avrebbe processo per effetto del presumibile ulteriore contenzioso interno attinente alla fondatezza di tali chiamate in causa, tenuto altresì nel debito conto anche la complessità della controversia e dei molteplici profili di fatto e di diritto già facenti parte dell’ampio contraddittorio sviluppatosi tra le parti costituite. 3. Quanto alla contestata competenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Milano – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – le parti convenute ASSIRISK s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI hanno affermato l’insussistenza dei presupposti propri della tutela delle informazioni segrete dedotta da pagina http://bit.ly/1B7MiuS 29 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sfruttamento di tali informazioni a fini di indebito storno della Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 parte attrice che avrebbe fondato lo spostamento della competenza rispetto a quella propria del Tribunale di Brescia in relazione all’art. 134 c.p.i., ritiene il Collegio che essa debba essere invece confermata in favore di questa sezione specializzata, al momento compreso nella Corte d’appello di Brescia. Invero la prospettazione di parte attrice contenuta in atto di citazione coinvolge esplicitamente l’illecito utilizzo di informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – indicate come quelle afferenti sia alla lista clienti Allianz che alle informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte (scadenze, tipologia suscettibile di di polizza, determinare premi l’inclusione ecc.) – della che appare controversia nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di illecito concorrenziale dedotto nell’ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett. a) della medesima disposizione di legge. Su diverso piano – non direttamente incidente sulla determinazione della competenza del giudice adito – deve essere valutato invece il fatto che a parere delle convenute non sussistano tutti gli elementi necessari per accertare l’effettiva integrazione dei presupposti previsti dall’art. 98 c.p.i. per l’accesso a tale specifica tutela (così come gli ulteriori profili di violazione della legge sul diritto d’autore), posto che tale aspetto attiene più propriamente pagina http://bit.ly/1B7MiuS 30 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell’instaurazione della causa competente anche per il territorio Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 all’ambito delle valutazioni di merito – da verificarsi all’esito del contraddittorio tra le parti, anche sulla base di eventuale specifica attività istruttoria e delle possibili integrazioni anche documentali da eseguirsi nei termini di legge – che avrebbero dovuto confermare o Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla parte, nel caso di specie appare positivamente valutabile allo stato degli atti proprio della fase introduttiva della causa l’allegazione della vasta documentazione acquisita all’esito della descrizione giudiziale eseguita ante causam menzionata dall’attrice nel suo atto di citazione che di per sé sembra poter supportare la non artificiosa ipotesi di illecito utilizzo non già di un mero elenco clienti – peraltro in sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali riservate, posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti privati non sarebbe noto o facilmente accessibile ad operatori non facenti parte commerciali della ulteriori rete e Allianz rilevanti – ma sotto anche il di profilo informazioni della loro intrinseca riservatezza (tipologie di polizze, scadenze contrattuali ecc.). 4. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che il complesso di informazioni personali e commerciali costituito in forma organizzata nel sistema informatico generale di ALLIANZ s.p.a. possa ritenersi tale da essere ricompreso nell’ambito dell’art. 98 c.p.i. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 31 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a meno l’applicabilità della disciplina in questione. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Non sembra possa invero dubitarsi che tale rilevante complesso di informazioni aziendali di natura commerciale ed inerente ai contratti in essere con gli assicurati non possa essere sia nei singoli dati in esso compresi che nel suo complesso generalmente noto o facilmente rilevante pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute ecc.) connessi ad informazioni di carattere più propriamente commerciale (natura degli investimenti assicurativi, tipologie di polizze, scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi ecc.) così come rilevabile dalla produzione documentale offerta da parte attrice che ne evidenzia anche le possibilità di organizzazione ed estrazione secondo modalità diverse (v. docc. 33, 43, 44 fasc. attr.). Il patrimonio di tali informazioni è il risultato di un’attività imprenditoriale sviluppatasi per anni e rispetto alla quale ingenti sono le risorse economiche investite nel tempo e la loro disponibilità ed utilizzazione a fini aziendali appare riservata – per ciò che attiene agli esterni all’azienda - ai soli soggetti che operano nell’ambito di un rapporto di agenzia con ALLIANZ s.p.a. e per i fini strettamente strumentali allo svolgimento di tale pagina 32 di 51 rapporto. http://bit.ly/1B7MiuS Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a accessibile agli operatori del settore, costituendo la somma di una Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 Indubbio è anche informazioni il valore nell’ambito economico dell’attività di di tale impresa complesso della di società attrice, sicchè esse posseggono un carattere di segretezza che ne determina anche la possibilità di utilizzo volta a tutelare ed la capacità di tali informazioni di consentire l’espansione ed il miglior sfruttamento delle capacità dell’azienda sia nel proporre ed ideare nuove soluzioni assicurative alla clientela che nell’incremento di qualità ed efficienza delle sue potenzialità operative. Quanto alle misure predisposte da ALLIANZ s.p.a. per conservare e tutelare la segretezza di tali dati, se per un verso può ritenersi del tutto nota assicuratrici – l’importanza così come delle risorse istituti che grandi compagnie bancari, grandi soggetti imprenditoriali ecc. – investono nella costruzione e sviluppo di un sistema informatico efficiente e di notevole complessità strutturale e per la tutela di esso da intrusioni esterne, in ogni caso parte attrice ha prodotto documentazione rilevante al fine di dare conto delle cautele e delle misure di protezione applicate alla gestione di tale banca dati. A tal fine appare sufficiente menzionare quanto previsto da ALLIANZ s.p.a. nell’ambito specifico dei rapporti agenziali, in particolare le istruzioni impartite agli agenti quanto all’uso di tali dati (riservatezza dei dati personali trattati, strumentalità del loro uso in via esclusiva alla gestione del mandato agenziale, obblighi di pagina http://bit.ly/1B7MiuS 33 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a incrementare Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 cancellazione dati e divieto di conservazione di essi in caso di cessazione del rapporto di agenzia ecc.: v. doc. 3 fasc. attr.) e le specifiche misure tecniche che regolano l’accesso al data base (docc. 14, 15 fasc. attr.). c.p.i. quanto alla natura ed alla segretezza delle informazioni contenute nel database di ALLIANZ s.p.a., ritiene altresì il Collegio che la raccolta di tali dati eseguita dall’agente nel corso del suo rapporto con la mandante non possa integrare i presupposti della raccolta svolta in maniera indipendente da tale soggetto che in tale ipotesi – secondo l’ultimo periodo dell’art. 99 c.p.i. – potrebbe sfuggire ai divieti di utilizzazione di tali informazioni. Invero appare evidente che tale raccolta di dati ed informazioni non può ritenersi svolta in maniera effettivamente indipendente dall’agente, il quale invece ha operato in favore della sua mandante nell’ambito del rapporto di agenzia che lo legava all’impresa assicuratrice e che anche per tale specifica funzione era remunerato dalla mandante. Se appare d’altro canto del tutto verosimile che lo svolgimento pluriennale di un’attività di agenzia in un determinato territorio possa determinare il crearsi di rapporti di conoscenza personale e di fiducia tra l’agente ed il cliente, tuttavia lo stabilirsi di tale tipologia di relazione non implica che per l’agente sia lecito utilizzare dati commerciali e contrattuali propri di un determinato pagina http://bit.ly/1B7MiuS 34 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Se dunque risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 98 Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 cliente nei suoi rapporti con l’impresa assicurativa con la quale egli ha stipulato contratti anche successivamente alla cessazione del mandato agenziale con detta impresa. Gli obblighi di cessazione dell’utilizzo di qualsiasi informazione mandato di agenzia sono connaturati a tale tipologia di rapporto, così come la restituzione di ogni documento afferente ai rapporti contrattuali tra la clientela e la mandante e la cancellazione di qualsiasi informazione ad essi connessa risultano obblighi espressamente previsti sia dagli accordi generali intercorsi tra le imprese e gli agenti (v. in particolare art. 23 dell’Accordo Nazionale Agenti del 2003, integrato nel 2009) che nella specifica regolamentazione contrattuale predisposta da ALLIANZ s.p.a. (doc. 3 fasc. attr.). 5. Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta da parte attrice e quanto acquisito all’esito della descrizione eseguita ante causam consentano di ritenere fondate le contestazioni svolte sull’abusivo possesso ed illecita utilizzazione delle informazioni riservate di pertinenza di ALLIANZ s.p.a. da parte delle parti convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI. Appare opportuno procedere in primo luogo ad evidenziare in tale prospettiva quanto prelevato dal CTU in sede di descrizione presso la sede di Asola di ASSIRISK s.r.l. e da esso poi esaminato e valutato quanto alla pertinenza di tale raccolta rispetto alle indagini ad pagina http://bit.ly/1B7MiuS 35 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a commerciale e personale dei clienti al momento della cessazione del Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 esso delegate (v. relazione peritale ing. Bongiovanni depositata in data 15.11.2011). Tra gli elementi pertinenti – che assumono specifica rilevanza ai fini di causa - sono stati evidenziati (v. pagg. da 9 a della a) file Disdette Allianz.doc: costituito da 2.428 pagine, ciascuna costituente una documento come – lettera di affermato disdetta dal CTU di – polizze appare il Allianz: frutto tale di una procedura di “stampa-unione”, che associa automaticamente i dati inseriti nel documento (in particolare ciascuna lettera associa ad un nominativo di un cliente e le polizze di cui è titolare, indicate ciascuna di esse per numero per descrizione e per scadenza, formando una lettera di disdetta); b) file Cartel1.xls: contiene 12 nominativi clienti Allianz con dati di polizza; file Cartell2.xls: contiene 98 nominativi clienti Allianz con dati di polizza; c) 10 files excel contenenti complessivamente 28 nominativi clienti Allianz con numeri di polizza; d) file Elenco disdette Allianz.xls: presenta 1.364 records relativi a numeri di polizza che, confrontati con il doc. 18 di Allianz, ha mostrato 813 risultati positivi in relazione ai nomi per cliente e 1.246 risultati positivi se confrontati i numeri di polizza; pagina http://bit.ly/1B7MiuS 36 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a reazione ing. Bongiovanni): Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 e) file Elenco Diana 1.xls: contiene 579 records relativi a numeri di polizza e il confronto con l doc. 18 di Allianz ha dimostrato la coincidenza con 177 nominativi ivi presenti e contiene riferimenti espliciti a Zurich (colonna “compagnia new”) e ad Allianz (colonna f) file Avvisi giugno2.xls: contiene 618 records relativi a numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; g) file Avvisi agosto.csv: contiene 370 records relativi a numeri di polizza, di cui 44 coincidenti con polizze Allianz e 110 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; h) file Avvisi destinatar1.csv: contiene 619 records relativi a numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 251nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; i) file avvisi destinatari aprile: contiene 601 records relativi a numeri di polizza, di cui 164 coincidenti con polizze Allianz e 243 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; l) file Avvisi destinatari febbraio.csv: contiene 394 records relativi a numeri di polizza, di cui 12 coincidenti con polizze Allianz e 158 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; m) file Avvisi destinatari marzo.csv: contiene 487 records relativi a numeri di polizza, di cui 14 coincidenti con polizze Allianz e 200 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; pagina http://bit.ly/1B7MiuS 37 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a “compagnia old”); Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 n) file Avvisi destinatari gennaio.csv: contiene 545 records relativi a numeri di polizza, di cui 133 coincidenti con polizze Allianz e 198 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; o) file Avvisi destinatari giugno.csv: contiene 618 records relativi nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; p) file Avvisi destinatari ott.csv: contiene 609 records relativi a numeri di polizza, di cui 78 coincidenti con polizze Allianz e 193 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz; q) file Avvisi destinatari1 nov.csv: contiene 496 records relativi a numeri di polizza, di cui 66 coincidenti con polizze Allianz e 182 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz. Il confronto generale tra i documenti informatici innanzi menzionati e il doc. 18 Allianz – che presenta l’elenco dei nominativi e delle polizze già in carico ad ASSIRISK s.r.l. prima della cessazione del mandato - ha consentito al CTU di rilevare che rispetto al confronto complessivo tra nominativi (1.532 nel documento Allianz e 1.273 rinvenuti nei files acquisiti presso ASSIRISK s.r.l. ) vi è coincidenza nella misura dell’83,09%, mentre il medesimo confronto eseguito tra polizze (2.114 nel documento Allianz e 1.883 nei files ASSIRISK s.r.l.) ha mostrato coincidenza pari all’89,12%. Nell’ambito dell’ampia ed accurata analisi tecnica appare opportuno segnalare che il CTU ha provveduto a verificare anche le date di “ultima modifica” dei files esaminati e – sia pure con le cautele pagina http://bit.ly/1B7MiuS 38 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a a numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250 Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 espresse dallo stesso CTU quanto all’attendibilità di tale analisi (v. pagg. 69 e 70 rel.) – tale indagine ha consentito di rilevare che tutti i files innanzi menzionati dalla lett. f) alla lett. q) sono stati effettivamente aperti ed utilizzati dopo la cessazione del 1.2.2010. A tali rilievi deve essere altresì associato il fatto che nel corso delle operazioni di descrizione sono stati rinvenuti anche documenti cartacei riferibili ad ALLIANZ s.p.a. e la cui presenza nei locali dell’agenzia di ASSIRISK s.r.l. non poteva trovare effettiva giustificazione dopo la cessazione del mandato agenziale. Si tratta di un archivio di 57 fascicoli originali di Polizze danni Allianz ed un ulteriore archivio di 327 fascicoli originali di Polizze vita Allianz, oltre ad ulteriori documenti Allianz reperiti dopo una ricerca a campione quali fotocopie di polizze RC Auto, di polizze indennitarie e di un elenco di quietanze e polizze coincidenti con le polizze di cui al doc. 18 Allianz. 6. Da quanto obbiettivamente risulta dalle acquisizioni derivate dal procedimento di descrizione – in unione alla documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare le quasi 1.300 disdette ricevute da clienti già riferibili all’agenzia di ASSIRISK s.r.l. – ritiene il Collegio che il quadro complessivo che emerge dall’esame di tali documenti articolati confermi senza ragionamenti ombra di l’effettiva dubbio e senza sussistenza necessità di dell’ipotesi di pagina http://bit.ly/1B7MiuS 39 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a mandato agenziale di ASSIRISK s.r.l., e cioè in epoca successiva al Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. per lo storno di clientela posto in essere utilizzando modalità illecite quali la violazione dei diritti dell’attrice sulle proprie informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. in ragione dell’indebito da parte di ASSIRISK s.r.l. di dati ed informazioni attinenti alla sua cessata qualità di agente di ALLIANZ s.p.a. e della loro utilizzazione per il sistematico contatto della clientela avente in corso rapporti contrattuali con l’attrice al fine di determinarne l’interruzione. A tal fine appare sufficiente richiamare il perdurante possesso da parte di ASSIRISK s.r.l. di dati commerciali (in particolare dati di polizza e nominativi dei clienti facenti capo ad ASSIRISK s.r.l.) di pertinenza esclusiva della ex-mandante, la sistematica utilizzazione di tali dati in epoca successiva alla cessazione di tale mandato e per tutto il 2010, la rilevantissima entità delle disdette ricevute da ALLIANZ s.p.a. per rapporti contrattuali facenti capo all’exagente dopo la cessazione del mandato e la loro predisposizione ed invio da parte di ASSIRISK s.r.l., la loro concentrazione in un determinato e ristretto lasso di tempo. Tale è il istruttorie quadro che che sostiene emerge dalle efficacemente risultanze le documentali contestazioni ed svolte dall’attrice. Se l’ulteriore rilievo riferibile al possesso ed utilizzazione della banca dati della società attrice connessa al disposto dell’art. 64 pagina http://bit.ly/1B7MiuS 40 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a possesso Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 quinquies L.A. non può essere confermata per la mancata prova della presenza di un’attività creativa nella predisposizione di un’autonoma ed originale modalità di scelta, disposizione o riorganizzazione dei materiali ivi raccolti, tuttavia la medesima condotta appare parte sostanziale del contenuto del database della società attrice ed abusivamente trattenuto da ASSIRISK s.r.l. abbia effettivamente violato i diritti del costitutore della banca dati in relazione a quanto stabilito dall’art. 102 bis L.A. Non vi è dubbio, invero, che ALLIANZ s.p.a. abbia impiegato rilevanti investimenti per la costituzione di tale banca dati e che la riproduzione dei dati personali e commerciali relativi ai clienti della società attrice facenti parte dell’agenzia di Asolo di ASSIRISK s.r.l. possa ritenersi quale trasferimento permanente di parte sostanziale – in quanto riferibile all’attività di un’intera agenzia – del suo contenuto. 7. Le tesi difensive sostenute dalle parti convenute ASSIRISK s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI possono essere accolte esclusivamente in relazione alla posizione di ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, soggetto che non risulta aver posto in essere le condotte innanzi ritenute lesive dei diritti dell’attrice ed avendo cessato la propria attività di agente Allianz sin dal 2008. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 41 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a rilevante al fine di ritenere che quantomeno l’estrazione di una Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 In effetti non vi è prova effettiva e sufficiente che l’entità dei recessi sollecitati dalle parti convenute abbia raggiunto prima della data di cessazione del mandato da parte di ASSIRISK s.r.l. un livello di effettivo allarme e di significativa dimostrazione dell’esistenza Per ciò che attiene alle altre parti convenute ASSIRISK s.r.l., PIVA e VENTURELLI innanzi menzionate deve rilevarsi che esse non hanno depositato la loro comparsa conclusionale, procedendo tuttavia al deposito di comparsa di replica alla conclusionale depositata da ALLIANZ s.p.a. Tale condotta ha introdotto di fatto un effettivo squilibrio nelle posizioni delle parti, privando di replicare alle possibilità convenute e dunque in sostanzialmente argomentazioni potenziale l’attrice conclusive violazione del della di tali diritto al contraddittorio. Di tale memoria di replica pertanto il Collegio non può tener conto, se non nei limiti delle allegazioni e contestazioni già svolte negli atti precedentemente depositati da tali parti e sui quali pertanto il contraddittorio può dirsi effettivamente sviluppato. Tali contestazioni non possono comunque pregiudicare il quadro di palese indebito possesso ed utilizzazione di dati riservati della società attrice innanzi descritto e le conseguenti violazioni ritenute sussistenti. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 42 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di un comportamento illecito già a tale epoca operante e definito. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 In buona sostanza dette convenute hanno eccepito – non contestando di fatto di aver effettivamente provveduto alla predisposizione e trasmissione delle oltre mille disdette dei clienti Allianz – che i numerosi recessi dedotti da controparte sarebbero conseguenza della riguardanti l’operazione di fusione e comunicato la possibilità di recedere dai contratti in essere senza penalità e che il duraturo rapporto di fiducia stabilitosi nel tempo tra la famiglia Piva e la clientela avrebbe indotto quest’ultima a “seguire” in massa le diverse scelte dell’agenzia locale. Tali argomentazioni non possono essere ritenute effettivamente rilevanti al fine di escludere la responsabilità di ASSIRISK s.r.l. e dei delegati assicurativi PIVA e VENTURELLI che in essa operavano. Si è già detto in via generale che è innegabile che possa stabilirsi un rapporto di fiducia personale tra agente e clientela locale, cui può conseguire anche il fatto che in una certa misura si verifichi una “trasmigrazione” di clienti in connessione con la cessazione di un mandato agenziale in relazione ad un’impresa assicurativa e l’assunzione di analogo rapporto con altra impresa. Tuttavia tale fenomeno non può essere riconosciuto nella sua rilevanza quantitativa al di là di un limite fisiologico, che nel caso di specie è stato senza dubbio ampiamente oltrepassato e che si è anche accompagnato ad una sistematica attività di contatto e di sollecitazione – certamente illecita - svolta all’evidente pagina http://bit.ly/1B7MiuS (e 43 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a stessa condotta di ALLIANZ s.p.a., che avrebbe diffuso comunicazioni Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 raggiunto) fine di spostare la sostanziale totalità della clientela dell’agenzia da ALLIANZ s.p.a. ad altre imprese concorrenti. Né la diffusione della notizia della fusione appare suscettibile di aver provocato di per se stessa una reazione della clientela di tale di massa dai prodotti assicurativi proposti da ALLIANZ s.p.a. Tale prospettazione non è stata invero sostenuta da alcuna effettiva emergenza probatoria, risultando tutte le articolazioni istruttorie dedotte dalle convenute in questione a sostegno dell’allegazione di tale fenomeno di massa del tutto insufficienti a tal fine per gli argomenti sinteticamente ma chiaramente esposti nell’ordinanza di ammissione delle istanze istruttorie delle parti dell’11.2.2013 e che in questa sede devono ritenersi integralmente richiamati. Va peraltro osservato che le parti convenute interessate omettendo di depositare la loro comparsa conclusionale non hanno in alcun modo sostenuto e motivato la reiterazione della loro richiesta di ammissione delle medesime istanze istruttorie formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Così è rimasta anche sostanzialmente indimostrata la circostanza dedotta dalle parti convenute a pretesa giustificazione di tale massiccio esodo secondo la quale i prodotti assicurativi proposti da ALLIANZ s.p.a. fossero di minor convenienza ed appetibilità per la clientela. pagina http://bit.ly/1B7MiuS 44 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a allarme da indurre – come sostenuto da detti convenuti – ad una fuga Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 In effetti se per un verso tale pretesa scarsa competitività dei prodotti Allianz non è stata sostenuta da alcun effettivo e rilevante elemento probatorio – quanto, ad esempio, alle affermate migliori condizioni contrattuali offerte da altre compagnie per prodotti singolare che tale affermata maggiore onerosità di premi assicurativi sia stata percepita pressochè contemporaneamente da una moltitudine di contraenti tutti facenti capo alla medesima agenzia assicurativa, i quali poi si sarebbero spontaneamente indotti a sottoscrivere ulteriori contratti assicurativi presso altre compagnie – sostitutivi di quelli già sottoscritti con ALLIANZ s.p.a. – proprio mediante la stessa agenzia che fino a pochi mesi prima aveva offerto e promosso quei prodotti Allianz di cui avrebbero accertato la non convenienza. Deve dunque concludersi che non vi siano argomenti convincenti – sia in punto di fatto che secondo logica – che possano giustificare tale massiccia interruzione di rapporti con ALLIANZ s.p.a. al di fuori della dolosa attivazione delle parti convenute ASSIRISK s.r.l. e dei suoi delegati assicurativi Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI per ottenere, evidentemente anche con promessa di sconti sui premi, il passaggio di tale clientela su compagnie assicurative diverse. 8. Per ciò che attiene invece alla posizione delle altre società convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. – che secondo la prospettazione attorea avrebbero consapevolmente beneficiato di pagina http://bit.ly/1B7MiuS 45 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a assicurativi analoghi – può altresì rilevarsi come risulti del tutto Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 tale passaggio di clientela, in quanto “dirottata” sui prodotti assicurativi da esse rispettivamente offerti – ritiene il Collegio che non vi siano corresponsabilità con elementi sufficienti le parti altre per convenute dichiararne ASSIRISK la s.r.l., Al di là del fatto che anche nel procedimento per descrizione non sono stati rinvenuti elementi documentali o di altra natura che confortino tale consapevole concorso – il pc appartenente a tali compagnia esaminato presso l’agenzia di Asolo dal CTU non conteneva alcun dato rilevante – e che in effetti ASSIRISK s.r.l. era agente anche di altre compagnie assicurative, non può non rilevarsi che anche l’eventuale accertamento che un numero consistente di polizze offerte da tali soggetti sia stato effettivamente sottoscritto da exclienti di ALLIANZ s.p.a. presso l’agenzia ASSIRISK s.r.l. non costituirebbe elemento di per sé sufficiente a dare conto anche della sussistenza di un atteggiamento consapevole concorso nelle da condotte parte di illecite tali di convenute di sfruttamento di informazioni riservate e nella concorrenza sleale innanzi accertate. Anche il file Elenco Diana 1.xls acquisito dal server di ASSIRISK s.r.l. – nel quale era rilevabile un raffronto tra polizze di Allianz (old) e di Zurich (new) – non pare di per sé rilevante, sia per il relativamente ristretto numero di coincidenze di nominativi rispetto a clienti Allianz (177 unità) sia per la mancanza di analoghe coincidenze per ciò che attiene alle polizze riportate nella colonna pagina http://bit.ly/1B7MiuS 46 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 riferita ad Allianz rispetto a quelle presenti nel doc. 18 depositato dall’attrice (contenente i numeri di polizza stipulate da clienti tramite ASSIRISK s.r.l.), ma soprattutto per il fatto che il CTU ha attestato che l’ultimo salvataggio di detto file risaliva alla data tra ALLIANZ s.p.a. ed ASSIRISK s.r.l. In effetti la circostanza che i soggetti cui gli illeciti sono stati imputati non fossero meri dipendenti o incaricati delle compagnie assicuratrici ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. bensì autonomi soggetti giuridici che operavano nel perseguimento di un loro specifico interesse – ancorchè legati da un rapporto di mandato (anche) con le compagnie Zurich – avrebbe richiesto la sussistenza di specifici elementi di prova atti a dimostrare quantomeno la consapevolezza di tali mandanti dell’illiceità dei comportamenti della mandataria al fine di individuare l’esistenza di un atteggiamento attivo di concertazione o addirittura di istigazione al porre in essere le condotte illecite. Né peraltro sufficiente la mera esistenza a rinvenire del nell’art. rapporto 2049 di c.c. mandato la sembra fonte di corresponsabilità delle stesse convenute nell’attività illecita della mandataria, tenuto conto del fatto che ASSIRISK s.r.l. è agente plurimandatario e in tale veste egli agiva anche in relazione al perseguimento di interessi propri non necessariamente coincidenti con pagina http://bit.ly/1B7MiuS 47 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a del 20.5.2009 e cioè in epoca antecedente alla cessazione del mandato Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 quelli di ciascuna delle sue mandanti i cui prodotti doveva confrontare e presentare al cliente secondo le specifiche esigenze di questi. D’altra parte la stessa natura ed estensione dell’attività illecita dell’agenzia di mantenere a sé legata la sua clientela di riferimento locale, non tanto per far conseguire all’una o all’altra delle sue mandanti specifici vantaggi, quanto piuttosto per mantenere intatta la sua capacità di gestione di una specifica parte del territorio di sua pertinenza anche nel caso in cui vengano a mutare nel tempo i suoi rapporti di mandato. In tale prospettiva deve essere anche adeguatamente valutato il rapporto di occasionalità necessaria che costituisce uno dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., posto che la stessa esistenza di più soggetti mandanti obbiettivamente contribuisce a rendere non univoco tale riferimento alle società assicuratrici convenute in questa sede mentre la stessa attrice ha ritenuto di non convenire nel giudizio di merito anche le altre società assicuratrici nei confronti delle quali era stato instaurato il procedimento di descrizione eseguito ante causam (società appartenenti al gruppo Axa). 9. Devono convenute dunque ASSIRISK essere pronunciate s.r.l., Giorgio nei PIVA confronti e Marco delle parti VENTURELLI l’inibitoria alla prosecuzione dell’utilizzazione delle informazioni pagina http://bit.ly/1B7MiuS 48 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a innanzi rilevata sembra più propriamente essere connessa alla volontà Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 riservate relativi ai soggetti aventi polizze in essere con ALLIANZ s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con detti clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti contrattuali ancora in essere con la società attrice con imposizione La causa dovrà proseguire nei confronti di tali parti convenute per le attività necessarie al fine di quantificazione del risarcimento del danno conseguente agli illeciti accertati, come indicato in separata ordinanza. Devono invece essere respinte le domande svolte dalla parte attrice nei confronti di ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, di ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e di ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., così come devono essere ritenute infondate le domande svolte in via riconvenzionale dalle parti convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI in quanto incompatibili con l’accertata illiceità delle condotte delle stesse nonché quelle proposte dalle altre parti convenute e fondate sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c. Invero a tale proposito non può non rilevarsi che la condotta dell’attrice non poteva all’arbitraria persecuzione ritenersi dei soggetti colpevolmente rispetto ai rivolta quali – all’esito della causa – il Collegio ha ritenuto non sufficientemente fondato il prospettato concorso con le condotte illecite delle convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, tenuto pagina http://bit.ly/1B7MiuS 49 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di penale per eventuale violazione di detta inibitoria. Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 conto della complessità dell’illecito e della difficoltà obbiettiva della sua preventiva individuazione quanto alle specifiche posizioni di tutti i soggetti comunque coinvolti. Tali considerazioni, oltre a fondare il rigetto della riconvenzionale giustificazione anche della decisione del Collegio di procedere alla compensazione integrale delle spese del giudizio e della preventiva fase di descrizione tra ALLIANZ s.p.a. e le convenute ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. Le spese del giudizio rispetto alle parti soccombenti saranno invece regolate all’esito della sentenza che provvederà sulle altre domande ancora pendenti tra dette parti e l’attrice. P.Q.M. il Tribunale: 1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dall’attrice ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle parti convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI con atto di citazione del 19.3.2012, accertato che le parti convenute hanno posto in essere violazioni ed indebito sfruttamento di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i. nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno della società attrice, inibisce a dette parti convenute l’ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma di tutte le informazioni riservate relative ai soggetti aventi polizze assicurative in essere pagina http://bit.ly/1B7MiuS con 50 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di responsabilità ex art. 96 c.p.c., risultano idonee altresì a dare Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 ALLIANZ s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con detti clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti contrattuali ancora in essere con la società attrice; 2) fissa a carico delle parti convenute in caso di violazione di € 500,00 per ogni cliente oggetto di indebito storno eseguito con le modalità illecite accertate; 3) respinge le domande svolte da ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle convenute ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. nonché le domande svolte in via riconvenzionale da tutte le parti convenute; 4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio e del procedimento di descrizione tra parte attrice e le convenute ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. e dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del presente giudizio rispetto alle altre convenute. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1B7MiuS 51 di 51 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell’inibitoria di cui al capo 1) del presente dispositivo la somma