scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott.ssa Paola Gandolfi
giud.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 25028l ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2012 vertente
TRA
ALLIANZ s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI, Marco MERGATI e Claudia SIGNORINI
che la rappresentano e difendono;
- attrice E
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
1 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
ASSIRISK s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
Giorgio PIVA;
Marco VENTURELLI;
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te
elett. dom.te in Milano, piazzetta Pattari 2, presso lo studio
dell’avv. Francesco De Sio, rappresentate e difese dall’avv. Mauro
ARBOSTI del foro di Brescia;
- convenute –
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per
l’Italia, in persona del legale rappr.te pro tempore;
ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro
tempore;
elett. dom.te in Milano, via dei Giardini 7, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Fabrizio AROSSA, Paolo BERTONI e Marco MONTESANO
che le rappresentano e difendono;
- convenute –
OGGETTO: concorrenza sleale e sottrazione informazioni riservate.
CONCLUSIONI
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
16.10.2013
i
procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “Nel merito:
-
previa ogni opportuna declaratoria del caso accertare e
dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili ai
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
2 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
pro tempore;
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
danni
dell’attrice,
per
i
fatti
descritti
in
atti
dall’esponente, di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per
aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato
informazioni segrete di Allianz, di violazione dei diritti
banche dati e per la commissione di atti di concorrenza
sleale per storno di clienti, appropriazione e uso di
informazioni
segrete,
scorrettezza
professionale,
atti
confusori, ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., o in
subordine ex art. 2043 c.c.;
-
conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra
loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di
tutte le voci di danni, patrimoniali e morali, nonché
all’immagine, provocati all’attrice, da liquidarsi ai sensi
degli artt. 125 CPI e 158 l.a. o in subordine ex artt. 2043
e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell’importo che si
indica in non meno di 3.000.000 € o nella maggiore somma
che
verrà
quantificata
interessi
e
convenuti
alla
ciascuno
di
alla
in
rivalutazione,
restituzione
essi,
corso
nella
degli
misura
di
causa,
oltre
condannando
utili
in
cui
agli
altresì
i
realizzati
da
eccedano
il
risarcimento;
-
inibire
ai
convenuti
la
reiterazione
degli
illeciti
accertati ai sensi degli artt. 124 CPI, 156 l.a. e 2599
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
3 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
dell’attrice, ex artt. 64-quinquies e 102-bis l.a., sulle
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
c.c., con fissazione di una somma di € 500 per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione e per ciascuna violazione o
inosservanza, ovvero di quegli altri importi ritenuti di
giustizia;
ordinare la distruzione, a cura dell’attrice e a spese dei
convenuti,
da
rimborsarsi
giustificativo
illecitamente
supporto
dietro
fiscale,
acquisite
(cartaceo,
di
e
esibizione
tutte
detenute,
informatico
e
le
di
idoneo
informazioni
su
qualsivoglia
quant’altro)
esse
si
trovino, ivi comprese le informazioni riservate di Allianz
già oggetto di descrizione;
-
ordinare
la
pubblicazione
del
dispositivo
dell’emananda
sentenza di condanna, a caratteri doppi del normale, per
due edizioni non consecutive, sui quotidiani Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Sole24Ore sui periodici Panorama,
L’Espresso e, a cura dell’attrice e a spese dei convenuti,
da
rimborsarsi
dietro
esibizione
dei
relativi
giustificativi fiscali;
-
emettere, anche ai sensi dell’art. 2599 c.c., ogni altro
provvedimento ritenuto di giustizia al fine di eliminare
gli effetti dell’attività illecita dei convenuti;
-
respingere tutte le domande e istanze avversarie perché
infondate in fatto e in diritto e, in particolare, quella
di pubblicazioni di una manifestazione di gratitudine nei
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
4 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
-
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
confronti
del
Sig.
Sandro
Piva
per
carenza
di
legittimazione attiva;
-
confermare l’ordinanza del 6 luglio 2012 emessa dal G. Des.
In via istruttoria:
-
occorrendo, confermare la già disposta acquisizione del
fascicolo della descrizione R.G. 9440/11;
-
disporre, ai sensi degli artt. 121 CPI, 156-bis l.a. e 210
c.p.c.,
l’esibizione
delle
scritture
contabili
dei
convenuti e di tutti gli altri documenti contabili (elenchi
clienti,
fatture,
ricevute,
estratti
conto
e
ricevute
bancarie e quant’altro occorra) dai quali risulti ovvero
sia possibile determinare il volume d’affari realizzato dai
convenuti stessi grazie agli illeciti commessi in danno
dell’attrice come meglio indicato nella memoria ex art.
183, co VI, n. 2 c.p.c. al par. 3.1;
-
ordinare ai convenuti, anche mediante interrogatorio dei
legali rappresentanti di Zurich Investments Life S.p.A.,
Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia,
Assirisk
S.r.l.
e
Assirisk
Piva
in
liquidazione
di
comunicare anche ai sensi degli artt. 121-bis, 156-bis e
156-ter l.a., i nomi e gli indirizzi dei clienti Allianz
che hanno stipulato polizze con Zurich Investments Life
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
5 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Dott. Marangoni.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
S.p.A., Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per
l’Italia, specificando il numero di polizze stipulate e
l’importo dettagliato e complessivo dei premi incassati da
tali
clienti,
nonché
l’importo
delle
corrispondenti
Sig.ri
Marco
Venturelli
e
Giorgio
Piva,
come
meglio
indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al
par. 3.2;
-
occorrendo, disporre CTU contabile al fine di determinare
il complessivo pregiudizio arrecato all’attrice come meglio
indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al
par. 3.3;
-
occorrendo, disporre CTU sulla documentazione elettronica e
cartacea
acquisita
in
sede
di
descrizione
al
fine
di
valutare la sua riferibilità ad Allianz e ai suoi sistemi
informativi;
-
ammettere l’interrogatorio dei legali rappresentanti delle
società
convenute
e
dei
Sig.ri
Giorgio
Piva
e
Marco
Venturelli sulle seguenti domande:
A.
dica i nomi e gli
indirizzi dei clienti di Allianz (come indicati nei tabulati
prodotti sub docc. 18 e 40) che hanno stipulato polizze con
Zurich;
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
6 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
provvigioni incassate da Assirisk Piva, Assirisk e dai
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
B.
dica
il
numero
delle predette polizze;
C.
dica
dettagliato
e
complessivo
dei
premi
relativi
l’importo
alle
predette
-
ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di
prova:
1.
Vero
che
l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia
“ASIA” descritto sub doc. 44, che si rammostra al
teste,
può
effettuare
estrazioni
cosiddette
preconfezionate (ad es. estrazioni di tipo contabileamministrativo, estrazioni volte ad approfondire la
conoscenza
agenzia,
della
composizione
estrazioni
del
finalizzate
a
portafoglio
di
monitorare
la
situazione dei sinistri dei clienti di agenzia) oppure
personalizzate (create dall'utente)?
2.
Vero
che
l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia
“ASIA” descritto sub doc. 44 che si rammostra al
teste, può ottenere la visione complessiva del carico
delle quietanze relative ad una determinata mensilità?
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
7 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
polizze e incassati da Zurich;
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Si indicano come testi sui capitoli di prova n. 1 e 2 l’Ing.
Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati
presso Allianz S.p.A., in Corso Italia, 23, 20122 Milano;
3.
Vero
che
le
rammostrano al teste, sono relative a parte dei costi
sostenuti da Allianz, nel corso degli anni 2010-20112012,
per
la
software,
per
gestione
la
dei
sistemi
manutenzione,
di
la
hardware
verifica
e
e
l’aggiornamento delle banche dati “ASIA”, “CLIRAS” e
per
la
sicurezza
dell’
apparato
informativo
della
Compagnia?
4.
Vero
anno
viene
stanziata
per
la
gestione
che
e
ogni
per
la
manutenzione dell’apparato informativo della Compagnia
in Italia di una somma complessiva pari a 120 milioni
di Euro?
5.
Vero
che
l’importo di 35 milioni di Euro è destinato a gestire
i sistemi hardware e software centrali (server) e
localizzati nelle agenzie necessari per conservare i
dati
già
esistenti
e
per
consentire
il
costante
aggiornamento della banca dati stessa?
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
8 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
fatture prodotte sub docc. 16 e 53, fatture che si
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
6.
Vero
che
l’importo di 50 milioni di Euro è destinato alla
ordinaria manutenzione i sistemi hardware e software
centrali
(server)
e
comprende
anche
il
costo
del
Si indica come teste sui capitoli di prova da n. 3 a 6 il Sig.
Luciano Di Modugno, domiciliato presso Allianz S.p.A., in Corso
Italia, 23, 20122 Milano;
-
l’attrice
si
oppone
all’ammissione
delle
istanze
istruttorie avversarie per le ragioni dedotte in atti; in
ogni
caso
istanze
nella
denegata
istruttorie
ipotesi
avversarie,
di
si
ammissione
richiede
di
delle
essere
ammessi a prova contraria, con i testi già indicati, nonché
si
chiede
siano
ammessi
i
seguenti
capitoli
a
prova
contraria:
In caso di ammissione dei capitoli di prova da LXXVIII a LXXXIV
dedotti
da
Assirisk,
si
formulano
i
seguenti
capitoli
a
prova
contraria:
A.
Vero che nei mesi
di febbraio e marzo 2010 Lei (Sig. Paolo Benvenuti) ha
svolto, insieme al Sig. Cardani, le operazioni di riconsegna
presso l’Agenzia Assirisk su incarico di Allianz come da
verbale (cfr. verbale di riconsegna allegato al verbale di
descrizione sub doc. 7) che si rammostra al teste?
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
9 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
personale specificamente addetto a tale attività?
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
B.
Vero
procedura
di
riconsegna
di
agenzia
adottata
che
da
la
Allianz
prevede la restituzione da parte dell’agente di tutta la
documentazione
cartacea
ed
elettronica
relativa
alla
esemplificativo,
sottoscritte
dai
elenco
dei
clienti,
clienti,
con-tratti,
copie
delle
schedari,
polizze
stampati,
corrispondenza?
C.
Vero
occasione
delle
operazioni
di
riconsegna
che,
svolte
in
presso
l’agenzia Assirisk nei mesi di febbraio e marzo 2010, il Sig.
Paolo Benvenuti ha richiesto agli agenti Sig.ri Giorgio Piva
e Marco Venturelli
di procedere alla restituzione della
documentazione di cui al capitolo che precede, ossia elenco
dei clienti, copie delle polizze sottoscritte dai clienti,
contratti, schedari, stampati, corrispondenza?
D.
Vero
che
nella
riconsegna di cui al capitolo che precede gli agenti non
richiesero
che
le
operazioni
di
consegna
avvenissero
“analiticamente” e si procedette alla consegna complessiva di
tutti i beni e i documenti di pertinenza di Allianz?
Si indicano come testi sui capitoli di prova lett. A, B, C, D che
precedono i Sig.ri Paolo Benvenuti, Gianluigi Cardani, domiciliati
presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
10 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
clientela intermediata per conto di Allianz, quale, a titolo
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
E.
Vera
la
firma
(Alessio Frate) apposta in calce alla dichiarazione prodotta
sub. doc. 30 (fascicolo descrizione), la quale dichiarazione
si rammostra. Veri i fatti e le circostanze ivi dedotte?
Vero
che,
nel
mese di giugno 2010, ha seguito i lavori di carico e scarico
del materiale di titolarità di Allianz presso l’ex agenzia
Assirisk S.r.l. di Asola?
G.
Vero
che
in
occasione delle operazioni di cui al capitolo che precede Le
è stato confermato, nel corso dell’ultimo sopralluogo in
agenzia,
dalla
madre
dell’ex
delegato
assicurativo
Sig.
Giorgio Piva che erano stati consegnati tutti i beni e i
documenti di titolarità di Allianz e ad essa riferibili?
Si indica come teste sui capitoli di prova lett. E, F, G che
precedono il Sig. Alessio Frate, domiciliato presso Allianz S.p.A.,
Corso Italia 23, 20122 Milano.
H.
Vera
la
dichiarazione prodotta sub. doc. 30 (fascicolo descrizione),
la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le
circostanze ivi dedotte?
Si indica come teste sul capitolo di prova che precede lett. H il
Sig. Gianluigi Cardani, domiciliato presso Allianz S.p.A., Corso
Italia, 23, 20122 Milano.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
11 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
F.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
-
si chiede, occorrendo, l’ammissione dei seguenti capitoli
di
prova
subordinati
alla
richiesta
di
CTU
tecnica
avversaria:
I.
Vero
che
il
fascicolo
merito,
che
si
rammostra
al
teste,
consente
all’agente di effettuare estrazioni di dati in formato Excel?
L.
Vero
che
l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia “ASIA”
descritto sub doc. 44, fascicolo merito, che si rammostra al
teste,
può
relativi
vedere
al
ed
estrarre
portafoglio
in
(attivo
formato
e
non)
Excel
dei
i
dati
clienti
intermediati per conto di Allianz?
Si indicano come testi sui capitoli di prova
che precedono l’Ing.
Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati
presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano.
M.
Vero che il doc.
18, che si rammostra al teste, è stato ottenuto tramite
un’estrazione dalla banche dati Allianz dei dati relativi al
portafoglio danni?
N.
Vero che i dati
estratti dalla banca dati Allianz e riportati nel doc. 18 di
cui al capitolo che precede erano aggiornati al mese di
dicembre 2010?
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
12 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44,
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
O.
Vero
che
nel
doc. 18 di Allianz, che si rammostra al teste, è contenuto
l’elenco delle polizze danni c.d. “vive” e “ morte”, ossia
delle polizze ancora in essere e di quelle disdettate e non
P.
Vero che l’elenco
delle polizze “vive” di cui al doc. 18, che si rammostra al
teste, furono poi trasferite da Allianz, cessato il rapporto
di agenzia con Assirisk, a favore dell’agenzia di Mantova
Borsa cod. 5531?
Q.
Vero che l’elenco
delle polizze morte di cui al doc 18 è costituito dall’elenco
delle
disdette
registrate
dal
1
febbraio
2010
(data
di
cessazione del rapporto di agenzia con Assirisk) fino al 31
dicembre 2010 in riferimento all’ex agenzia Assirisk?
R.
Vero
che
il
tabulato contenuto nel doc. 40, che si rammostra al teste,
rappresenta il portafoglio relativo al ramo vita riferibile
all’ex agenzia Assirisk al 30 novembre 2010?
Si indicano come testi sui capitoli di prova
che precedono il Dott.
Fulvio Ravera e il Dott. Fabrizio Biccocca, entrambi domiciliati
presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
13 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
più in vigore al mese di dicembre 2010?
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Si formula, infine, ogni più ampia riserva istruttoria anche in
ragione
delle
domande
e
delle
istanze
istruttorie
che
saranno
formulate ex adverso.
In ogni caso:
forfettario delle spese, come per legge.”
Per le parti convenute Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in
liquidazione, Giorgio Piva e Marco Venturelli: “In via preliminare:
a) autorizzarsi la chiamata in giudizio della CHARTIS EUROPE S.A.
c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona
del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano,
Via della Chiusa 2 e della MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, c.f.
00957670151,
in
persona
del
proprio
legale
rappresentante
pro
tempore, con sede in Milano, Via Senigallia 18/2, ex artt. 106 e 269
c.p.c., differendo all’uopo la fissanda prima udienza di comparizione
delle parti, allo scopo di consentire la citazione dei terzi come
univocamente individuati nel rispetto dei termini previsti dall’art.
163 bis c.p.c.;
b) per i motivi tutti di cui in premessa, dichiararsi l’incompetenza
per materia o funzionale della sezione specializzata adita, in favore
del Tribunale Ordinario di Brescia;
in
via
principale:
sempre
per
quanto
illustrato
in
narrativa,
rigettare le domande tutte come formulate dalla Allianz s.p.a., in
persona
del
legale
rappresentante
nei
confronti
dei
convenuti
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
14 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Assirisk s.r.l., Assirisk
Piva s.r.l. in Liquidazione, nonché Piva
Giorgio e Venturelli Marco, in quanto infondate in fatto oltre che in
diritto;
via
subordinata:
formulate
nella
dall’avversario
accoglimento,
mantenere
la
denegata
dovessero
Assirisk
ipotesi
in
trovare
s.r.l.,
il
cui
anche
le
domande
parziale
Presidente
ed
i
Consiglieri, indenni da ogni e qualsiasi pretesa, condannando la
CHARTIS EUROPE S.A. c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per
l’Italia, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
per la quota del 70%, e la MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, in
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per la residua
quota del 30% al risarcimento del danno patito dalla società attrice,
debitamente decurtato in ragione di quanto provato ex art. 2697 c.c.
e decurtato ex art. 1227 c.c.
in via riconvenzionale:
- per le ragioni illustrate anche al capo III.f. della comparsa di
costituzione e risposta, i.e. accertata la sussistenza delle ipotesi
di cui all’art. 96 comma I, II per quanto attiene al procedimento
cautelare, nonchè III c.p.c., oltre che l’evidente animus vexandi con
cui la controparte ha agito nei confronti dei convenuti, condannare
parte attrice al risarcimento dei danni patiti e, comunque, al
pagamento di una somma equitativamente ritenuta di giustizia in
favore
degli stessi.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
15 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
in
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
- si chiede che la pubblicazione di un estratto della sentenza,
ovvero la pubblicazione sempre in ragione della condanna ex art. 96
c.p.c., a cura di parte attrice, ove si evidenzi una manifestazione
di gratitudine nei confronti del capostipite e fondatore, sig. Piva
della propria vita ed attività lavorativa alla assicuratrice Allianz,
in una o più testate giornalistiche dal Giudice designate, anche ex
art. 120 c.p.c..
Con conferma del provvedimento di rigetto della misura cautelare nei
confronti delle convenute e vittoria di spese per entrambe le fasi
del giudizio ex art. 91 c.p.c..
In via istruttoria: si reiterano anche in questa sede la richiesta di
accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come dedotte nelle
memorie
ex
art.
183
VI
co.
c.p.c.
n.
2)
e
n.
3)
depositate
nell’interesse dei convenuti.“
Per le parti convenute Zurich Insurance Public Limited Company e
Zurich Investments Life s.p.a.: “1.
preliminare
nel
merito,
accertare
in
il
difetto
di
via
legittimazione
passiva di ZIP e ZIL nel presente giudizio;
2.
nel
merito,
respingere tutte le domande proposta da Allianz in quanto del tutto
infondate in fatto e diritto;
3.
in
via
riconvenzionale, condannare Allianz al risarcimento dei danni in
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
16 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Sandro, nelle sue citate qualità, per aver dedicato cinquant’anni
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
favore di ZIP e ZIL ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, primo
comma, c.p.c., e, comunque, quando l’Ill.mo Tribunale si pronuncerà
sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannare Allianz ex art.
96,
terzo
comma,
c.p.c.
a
risarcire
a
ZIP
e
ZIL
un
importo
costi
non
ripetibili,
tutti
provocati
dalla
proposizione
in
via
dell’iniziativa processuale avversaria;
4.
subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
promosse da Allianz con il presente giudizio, accertare e dichiarare
la responsabilità esclusiva o concorrente dei convenuti Assirisk,
Assirisk Piva S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco
Venturelli per i fatti da essi commessi e dedotti in giudizio e, per
gli effetti, rigettare le domande formulate da Allianz nei confronti
di ZIP e ZIL;
5.
in
via
ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi fosse accertata una
responsabilità
(anche
indiretta)
di
ZIP
e/o
di
ZIL,
condannare
Assirisk a manlevare e tenere indenni ZIP e ZIL dai danni derivati
alle
compagnie
esponenti
per
fatti
illeciti
dolosi
e/o
colposi
commessi da Assirisk o da suoi collaboratori o da persone di cui si
sia avvalsa nei confronti di Allianz;
6.
in
estremo
subordine e, condizionatamente all’ipotetica (accertata) esistenza di
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
17 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
forfettario ed equitativo anche a titolo di tutti i disagi e dei
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
un vincolo di solidarietà passiva dei soggetti convenuti in giudizio
da Allianz, (a) accertare e dichiarare la gravità delle colpe dei
convenuti e la diseguale efficienza causale di essi in relazione al
verificarsi del fatto dannoso anche in funzione della ripartizione
di
responsabilità
del
peso
del
risarcimento
tra
i
responsabili, e, per gli effetti, e (b) previo accertamento del
diritto di regresso di ZIP e ZIL verso gli altri coobligati ex art.
2055 c.c. e valutato il concorso di colpa di Allianz ai sensi
dell’art. 1227 e/o 2056 c.c., condannare Assirisk, Assirisk Piva
S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco Venturelli a
rimborsare integralmente, o nella misura che verrà ritenuta dal
Tribunale, le somme eventualmente corrisposte a controparte da ZIP e
ZIL;
7.
in
via
istruttoria,
- rigettare tutte le istanze e le richieste di Allianz in quanto
generiche e/o, comunque, inammissibili;
- ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui capitoli
di prova 1)-8) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., co. VI n. 2 datata 19 novembre 2012 e, ove occorra a prova
contraria, ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui
capitoli 9)-15) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., co. VI n. 3 datata 10 dicembre 2012;
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
18 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
interna
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
- in subordine, nel caso di accoglimento dell’istanza Allianz di
sia
informatica
che
contabile,
quest’ultima
venga
CTU
limitata
all’accertamento degli eventuali illeciti commessi da Assirisk e,
pertanto, la relativa esecuzione venga circoscritta unicamente ad
reperibili presso ZIP e/o ZIL);
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui siano accolte una o più
delle istanze istruttorie di Allianz,
adottare tutte le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate di natura
commerciale di ZIP e/o ZIL, nonché disporre, che tutte le parti
coinvolte in giudizio abbiano pieno e libero accesso ai documenti
prodotti (ivi incluso il doc. 40 di Allianz prodotto ex adverso in
via segretata) a garanzia del contraddittorio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA rifuse.”
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di provvedimento di descrizione eseguito ante causam
ALLIANZ s.p.a. ha instaurato la presente causa al fine di ottenere
l’accertamento
dell’indebita
sottrazione
da
parte
dei
soggetti
convenuti in giudizio di informazioni commerciali segrete da essi
utilizzate al fine di sviare in loro favore la clientela della
società attrice.
In particolare ASSIRISK s.r.l. – già agente ALLIANZ s.p.a. dal 2008
fino al 1.2.2010, in continuazione del rapporto già esistente con
ASSIRISK
PIVA
s.r.l.
in
liquidazione
–
nell’ambito
della
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
quale
19 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Assirisk (senza rivelazione di informazioni commerciali e di dati
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
operavano quali delegati assicurativi i convenuti Giorgio PIVA e
Marco VENTURELLI avrebbe provveduto ad intermediare il portafoglio
clienti riferibile ad ALLIANZ s.p.a. in favore dell’altra mandataria
ZURICH, così come sarebbe emerso dalle numerose disdette ricevute
in
nell’agosto
2008,
tempi
ristretti
complessivamente
(sostanzialmente
1200
tra
il
concentrate
1.2.2010
ed
il
31.12.2010) ed alla prima scadenza utile, individuata nel momento
della fusione tra la società attrice ed altra impresa assicuratrice
che in base alla normativa vigente aveva consentito agli assicurati
di recedere dai contratti senza dover corrispondere penali.
Secondo informazioni ricevute dall’attrice, presso ASSIRISK s.r.l.
venivano sistematicamente predisposte delle buste vuote recanti quali
mittente il nominativo dell’assicurato e spedite all’agenzia circa
sessanta giorni prima della scadenza delle polizze; quindi il Piva ed
i suoi collaboratori provvedevano a contattare detti clienti per
proporre
nuovi
contratti
con
altre
imprese
assicuratrici
–
assicurando ad essi anche sconti sui premi - e facendo ad essi
sottoscrivere un modulo già predisposto di disdetta.
Ciò era possibile in quanto ASSIRISK s.r.l. aveva organizzato un
archivio
polizze
parallelo
che
riproduceva
polizze
e
dati
dei
rapporti assicurativi facenti capo ad ALLIANZ s.p.a., come di fatto
risultava confermato dal fatto che i clienti continuavano a ricevere
dalla società convenuta comunicazioni – recanti anche i marchi ZURICH
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
20 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
dall’attrice
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
–
relative
alle
scadenze
delle
polizze
ALLIANZ
s.p.a.
per
il
procedimento
di
pagamento dei relativi premi.
La
società
attrice
ha
richiamato
l’esito
del
descrizione – anche nella prospettiva della violazione dei diritti
dati ai sensi degli artt. 64 quinquies e 102 bis L.A. – che aveva
avuto quali destinatari anche ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
– Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE
s.p.a. (oltre ad Axa Assicurazioni s.p.a. ed Axa Life Europe Limited,
non
convenute
nella
presente
causa)
in
qualità
di
concorrenti
nell’illecito concorrenziale ipotizzato, e ne evidenziava le positive
risultanze
quanto
al
rinvenimento
di
numerosa
documentazione
proveniente da ALLIANZ s.p.a. o riferibile a rapporti contrattuali
della stessa con i suoi clienti.
Sulla base del quadro emergente dall’eseguita descrizione la società
attrice ha dunque in primo luogo confermato la contestazione di
indebito sfruttamento delle informazioni presenti presso il database
Allianz – informazioni rispetto alle quali sussisterebbero tutti i
presupposti necessari ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui
agli artt. 98 e 99 c.p.i. – né avrebbe rilevanza alcuna la tesi
secondo la quale ASSIRISK s.r.l. avrebbe legittimamente utilizzato
informazioni presenti nel suo archivio informatico, posto che per un
verso
essa
avrebbe
dovuto
restituire
alla
sua
ex-mandante
ogni
documento relativo a detti rapporti e che in ogni caso essa avrebbe
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
21 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
previsti dalla legge sul diritto d’autore in relazione alla banca
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
continuato
ad
attingere
ai
dati
riservati
dell’attrice
anche
successivamente al recesso.
Ha contestato inoltre ALLIANZ s.p.a anche la violazione dei propri
diritti quale autore e quale costitutore della sua banca dati (artt.
sostanziale di detto archivio per i dati già riferibili al rapporto
di mandato in essere fino al 1.2.2010 e tutte le predette violazioni
sarebbero state strumentali e finalizzate all’attività di sistematica
sottrazione della clientela già di ALLIANZ s.p.a.
Tali condotte – secondo parte attrice – sarebbero imputabili, oltre
che ad ASSIRISK s.r.l., anche a tutte le altre parti convenute, per
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione in quanto attività già poste in
essere
a
partire
dal
2008
sotto
l’attività
diretta
ed
il
coordinamento dei convenuti Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, mentre
per le altre convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –
Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.
in ragione del vantaggio da esse acquisito nella stipulazione dei
nuovi rapporti contrattuali con i clienti indebitamente stornati e
comunque in relazione alla responsabilità ex art. 2049 c.c.
Alla domanda di accertamento dunque di tutti gli illeciti dedotti
parte attrice ha unito la richiesta di inibitoria all’ulteriore
prosecuzione degli stessi e di risarcimento di tutti i conseguenti
danni.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
22 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
64 quinquies e 102 bis L.A.) in ragione della sottrazione di parte
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Si sono costituite con memoria comune le parti convenute ASSIRISK
s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco
VENTURELLI, deducendo in primo luogo sia l’inopponibilità di quanto
acquisito in sede di descrizione nei confronti di ASSIRISK PIVA
svoltosi
ante
causam
–
sia
l’estraneità
della
stessa
alle
contestazioni svolte, in quanto le vicende per cui è causa sarebbero
intervenute in epoca successiva alla cessazione del rapporto con
ALLIANZ s.p.a. in relazione alla sua messa in liquidazione (2008).
Hanno inoltre eccepito l’incompetenza della Sezione specializzata per
la
proprietà
industriale
ed
intellettuale
–
oggi
Sezione
specializzata in materia di impresa – in favore del Tribunale di
Brescia in quanto la fattispecie concreta sarebbe estranea alle
ipotesi previste dall’art. 134 c.p.i.
Premessa
la
ricostruzione
del
lungo
rapporto
intercorso
tra
la
società attrice e la famiglia Piva nonché il profondo radicamento di
quest’ultima nel suo ambito locale di operatività, hanno contestato
all’attrice l’ingiustificato clima di sospetto da essa sollevato a
partire dal dicembre 2008 quanto alla gestione svolta da ASSIRISK
s.r.l. e le gravi conseguenze determinate dalla stessa attrice con la
diffusione negli ultimi mesi del 2010 presso la clientela della
notizia dell’imminente fusione di essa con altra impresa assicurativa
e della possibilità per la clientela di riscattare la posizione
maturata senza alcuna penalizzazione.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
23 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
s.r.l. in liquidazione – non coinvolta direttamente nel procedimento
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Tale ultima iniziativa avrebbe determinato la richiesta di moltissime
famiglie di approfittare di tale possibilità di riscatto in tempi
necessariamente
circoscritti,
sicchè
le
numerose
richieste
di
disdetta sarebbero in realtà imputabili all’imprudente condotta della
dipendenti provvedessero a trascrivere la volontà dell’assicurato ed
a spedire le relative raccomandate di disdetta.
Inoltre i legami della clientela con la famiglia Piva si erano
altresì oggettivamente rafforzati in conseguenza del fatto che la
nuova agente di ALLIANZ s.p.a. aveva poi trasferito la sua sede da
Asola – dove operava ASSIRISK s.r.l. - a Mantova.
Hanno contestato – anche ai fini dell’improprio radicamento della
competenza
industriale
dinanzi
ed
alla
Sezione
intellettuale
–
specializzata
la
sussistenza
per
la
dei
proprietà
presupposti
relativi alla segretezza delle informazioni in relazione agli artt.
98
e
99
c.p.i.,
perché
dette
informazioni
erano
liberamente
accessibili per gli agenti e non avevano dunque valore economico né
in quanto segrete (perché raccolte mediante software di gestione dati
sostanzialmente comune a tutte le imprese assicuratrici) né per se
stesse (poiché raccoglibili anche attraverso elenchi pubblici ed in
quanto soggette a pubblica conoscenza per effetto dell’apertura del
mercato assicurativo); in ogni caso esse sarebbero state raccolte in
maniera
indipendente
dall’agente
mediante
il
proprio
sistema
informatico al fine di svolgere la sua attività sia in favore di
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
24 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
stessa attrice mentre peraltro nulla vietava che l’agente e le sue
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
ALLIANZ s.p.a. che per le altre imprese assicuratrici di cui era
mandataria.
Quanto al richiamo al diritto d’autore in relazione ai diritti sulle
banche dati, rilevava che la struttura della banca dati di ALLIANZ
elaborazione
frutto di
mentre
alcuna idea creativa quanto alla
nessuna
prova
vi
era
circa
il
fatto
sua
che
effettivamente alcuna delle parti convenute dopo la cessazione del
mandato avesse compiuto accessi in tale banca dati, accessi che – ove
effettivamente avvenuti - sarebbero stati debitamente registrati e
tracciati dal sistema stesso.
Richiamavano la necessità che l’ambito di tutela dei diritti di
proprietà industriale e della concorrenza fosse connaturato alla
concreta
realtà
delle
varie
situazioni
eliminando
posizioni
di
monopolio o di oligopolio, ottica nella quale la condotta delle
convenute
non
poteva
ritenersi
illecita
ma
anzi
espressione
di
libertà concorrenziale.
Hanno dunque chiesto in via preliminare la chiamata in giudizio dei
terzi Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione Nuova MAA
in
relazione
professionale
ai
rapporti
intercorrenti
assicurativi
con
ASSIRISK
per
la
responsabilità
s.r.l.,
l’accertamento
dell’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito e nel
merito il rigetto delle domande svolte da ALLIANZ s.p.a., salvo in
caso di accoglimento delle stesse la manleva nei confronti dei
soggetti a tal fine chiamati in causa. In via riconvenzionale hanno
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
25 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
s.p.a. non era
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c. con
pubblicazione della relativa sentenza.
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per
l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. hanno confermato di aver
ad
ASSIRISK
s.r.l.
rispettivamente
la
prima
nel
2008
mandato agenziale per il ramo danni e la seconda nel 2010 per il ramo
vita, circostanze che dovevano ritenersi note ad ALLIANZ s.p.a. sia
per le comunicazioni ad essa trasmesse da ASSIRISK s.r.l. che per
quanto rilevabile dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi
(R.U.I.).
Hanno sostenuto la loro estraneità sia alle circostanze che avevano
determinato
agenziale
la
nei
revoca
da
confronti
parte
di
di
ASSIRISK
ALLIANZ
s.r.l.
s.p.a.
sia
del
mandato
alle
vicende
successive, tenuto altresì conto delle argomentazioni svolte dalle
altre convenute quanto alle motivazioni che avrebbero in realtà
determinato il massiccio allontanamento della clientela da ALLIANZ
s.p.a. nel corso del 2010 e del fatto obbiettivo che nel corso della
descrizione non era stato acquisito alcun documento che dimostrasse
il possesso da parte di Zurich di alcuna informazione circa la
clientela di ALLIANZ s.p.a., avendo il CTU esplicitamente affermato
che nei pc riconducibili ad esse convenute presenti nella sede di
ASSIRISK s.r.l. e da esso esaminati non erano stati rinvenuti files
pertinenti all’oggetto della descrizione stessa.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
26 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
conferito
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Contestavano altresì ogni ipotesi di presunta responsabilità ex art.
2049 c.c. per condotte eventualmente riferibili alla mandataria,
operante in piena autonomia giuridica ed organizzativa, né potendosi
gli eventuali illeciti e il
rapporto tra ASSIRISK s.r.l. e
le
convenute,
che
di
rilevando
altresì
nessuna
effettiva
ipotesi
corresponsabilità avrebbe potuto sostenere nei loro confronti anche
la contestazione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in difetto di
qualsiasi prova circa il loro effettivo coinvolgimento fattivo nei
presunti illeciti.
Quanto
al
merito
l’infondatezza
delle
svolgendo
condotte
contestate,
argomentazioni
simili
ne
a
deducevano
quelle
già
richiamate nelle difese delle altre convenute ed in particolare
sostenendo che le informazioni utilizzate da ASSIRISK s.r.l. non
provenivano da ALLIANZ s.p.a. ma costituivano elementi di conoscenza
autonomamente sviluppati in maniera indipendente da ASSIRISK s.r.l.
Hanno
concluso
dunque
per
l’accertamento
del
difetto
di
legittimazione passiva di esse convenute e comunque per il rigetto
delle domande svolte dall’attrice e, in via riconvenzionale, per la
condanna della stessa per responsabilità ex art. 96 c.p.c. In via
subordinata – in caso di accoglimento delle domande svolte da ALLIANZ
s.p.a.
–
hanno
chiesto
che
venisse
affermato
nei
confronti
di
ASSIRISK s.r.l. l’obbligo di manleva o, accertata l’effettiva misura
della gravità delle colpe tra i convenuti, che fossero condannate in
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
27 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
ritenere sussistente alcun rapporto di occasionalità necessaria tra
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
via di regresso le altre parti convenute a rimborsare integralmente o
nella misura accertata le somme che ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED
COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS
LIFE s.p.a. avrebbero dovuto corrispondere ad ALLIANZ s.p.a. per
2. In via preliminare deve essere confermata la decisione del giudice
istruttore di non consentire la chiamata in causa delle società
assicuratrici Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione
Nuova MAA, che avevano stipulato con ASSIRISK s.r.l. polizza per
responsabilità
professionale
coinvolgere
causa
in
a
accoglimento delle domande
fini
e
che
di
tale
manleva
convenuta
in
caso
intendeva
di
eventuale
svolte nei suoi confronti dalla società
attrice.
Come è noto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario
di
cui
all'art.
102
c.p.c.,
il
provvedimento
del
giudice
di
fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo
ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ha natura discrezionale, sicchè il
giudice
può
rifiutare
di
accogliere
detta
istanza
motivando
la
propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di
ragionevole durata del processo (Cass. S.U.4309/10).
In effetti la richiesta svolta da ASSIRISK s.r.l. ad una valutazione
sommaria e preliminare della tutela assicurativa dedotta (v. docc. 3
fasc. Assirisk) poneva concreti dubbi in ordine all’estensione della
stessa anche in relazione alle condotte contestate in questa sede da
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
28 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
effetto della pronuncia di condanna solidale.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
ALLIANZ s.p.a., incentrate sulla violazione (dolosa) della normativa
in tema di diritto d’autore quanto alla tutela delle banche dati,
sulla violazione delle norme del Codice della proprietà industriale
quanto alle informazioni aziendali segrete e sulla illiceità dello
clientela ai sensi dell’art. 2598 c.c., illeciti cui sembra estraneo
il profilo di responsabilità professionale di natura colposa proprio
dell’ambito dei rischi oggetto di copertura assicurativa né essendo
convenuti in giudizio dipendenti della stessa ASSIRISK s.r.l. per
comportamenti di natura dolosa.
Deve dunque convenirsi che l’estensione del contraddittorio anche nei
confronti
delle
comportato
un
società
indebito
indicate
allungamento
da
dei
ASSIRISK
tempi
s.r.l.
del
avrebbe
processo
per
effetto del presumibile ulteriore contenzioso interno attinente alla
fondatezza di tali chiamate in causa, tenuto altresì nel debito conto
anche la complessità della controversia e dei molteplici profili di
fatto e di diritto già facenti parte dell’ampio contraddittorio
sviluppatosi tra le parti costituite.
3. Quanto alla contestata competenza della Sezione specializzata per
la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di
Milano – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – le parti
convenute ASSIRISK s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione,
Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI hanno affermato l’insussistenza dei
presupposti propri della tutela delle informazioni segrete dedotta da
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
29 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
sfruttamento di tali informazioni a fini di indebito storno della
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
parte attrice che avrebbe fondato lo spostamento della competenza
rispetto a quella propria del Tribunale di Brescia in relazione
all’art. 134 c.p.i., ritiene il Collegio che essa debba essere invece
confermata in favore di questa sezione specializzata, al momento
compreso nella Corte d’appello di Brescia.
Invero la prospettazione di parte attrice contenuta in atto di
citazione
coinvolge
esplicitamente
l’illecito
utilizzo
di
informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – indicate
come
quelle
afferenti
sia
alla
lista
clienti
Allianz
che
alle
informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte
(scadenze,
tipologia
suscettibile
di
di
polizza,
determinare
premi
l’inclusione
ecc.)
–
della
che
appare
controversia
nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art.
134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di illecito concorrenziale dedotto
nell’ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett.
a) della medesima disposizione di legge.
Su diverso piano – non direttamente incidente sulla determinazione
della competenza del giudice adito – deve essere valutato invece il
fatto che a parere delle convenute non sussistano tutti gli elementi
necessari
per
accertare
l’effettiva
integrazione
dei
presupposti
previsti dall’art. 98 c.p.i. per l’accesso a tale specifica tutela
(così come gli ulteriori profili di violazione della legge sul
diritto d’autore), posto che tale aspetto attiene più propriamente
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
30 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
dell’instaurazione della causa competente anche per il territorio
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
all’ambito delle valutazioni di merito – da verificarsi all’esito del
contraddittorio tra le parti, anche sulla base di eventuale specifica
attività istruttoria e delle possibili integrazioni anche documentali
da eseguirsi nei termini di legge – che avrebbero dovuto confermare o
Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla
parte, nel caso di specie appare positivamente valutabile allo stato
degli atti proprio della fase introduttiva della causa l’allegazione
della
vasta
documentazione
acquisita
all’esito
della
descrizione
giudiziale eseguita ante causam menzionata dall’attrice nel suo atto
di citazione che di per sé sembra poter supportare la non artificiosa
ipotesi di illecito utilizzo non già di un mero elenco clienti –
peraltro in sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali
riservate, posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti
privati non sarebbe noto o facilmente accessibile ad operatori non
facenti
parte
commerciali
della
ulteriori
rete
e
Allianz
rilevanti
–
ma
sotto
anche
il
di
profilo
informazioni
della
loro
intrinseca riservatezza (tipologie di polizze, scadenze contrattuali
ecc.).
4. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che il
complesso di informazioni personali e commerciali costituito in forma
organizzata nel sistema informatico generale di ALLIANZ s.p.a. possa
ritenersi tale da essere ricompreso nell’ambito dell’art. 98 c.p.i.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
31 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
meno l’applicabilità della disciplina in questione.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Non sembra possa invero dubitarsi che tale rilevante complesso di
informazioni aziendali di natura commerciale ed inerente ai contratti
in essere con gli assicurati non possa essere sia nei singoli dati in
esso compresi che nel suo complesso generalmente noto o facilmente
rilevante pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale
dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun
singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute ecc.)
connessi ad informazioni di carattere più propriamente commerciale
(natura
degli
investimenti
assicurativi,
tipologie
di
polizze,
scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi
ecc.) così come rilevabile dalla produzione documentale offerta da
parte attrice che ne evidenzia anche le possibilità di organizzazione
ed estrazione secondo modalità diverse (v. docc. 33, 43, 44 fasc.
attr.).
Il patrimonio di tali informazioni è il risultato di un’attività
imprenditoriale sviluppatasi per anni e rispetto alla quale ingenti
sono
le
risorse
economiche
investite
nel
tempo
e
la
loro
disponibilità ed utilizzazione a fini aziendali appare riservata –
per ciò che attiene agli esterni all’azienda - ai soli soggetti che
operano nell’ambito di un rapporto di agenzia con ALLIANZ s.p.a. e
per
i
fini
strettamente
strumentali
allo
svolgimento
di
tale
pagina
32 di 51
rapporto.
http://bit.ly/1B7MiuS
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
accessibile agli operatori del settore, costituendo la somma di una
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
Indubbio
è
anche
informazioni
il
valore
nell’ambito
economico
dell’attività
di
di
tale
impresa
complesso
della
di
società
attrice, sicchè esse posseggono un carattere di segretezza che ne
determina anche la possibilità di utilizzo volta a tutelare ed
la
capacità
di
tali
informazioni
di
consentire
l’espansione ed il miglior sfruttamento delle capacità dell’azienda
sia
nel
proporre
ed
ideare
nuove
soluzioni
assicurative
alla
clientela che nell’incremento di qualità ed efficienza delle sue
potenzialità operative.
Quanto alle misure predisposte da ALLIANZ s.p.a. per conservare e
tutelare la segretezza di tali dati, se per un verso può ritenersi
del
tutto
nota
assicuratrici
–
l’importanza
così
come
delle
risorse
istituti
che
grandi
compagnie
bancari,
grandi
soggetti
imprenditoriali ecc. – investono nella costruzione e sviluppo di un
sistema informatico efficiente e di notevole complessità strutturale
e per la tutela di esso da intrusioni esterne, in ogni caso parte
attrice ha prodotto documentazione rilevante al fine di dare conto
delle cautele e delle misure di protezione applicate alla gestione di
tale banca dati.
A tal fine appare sufficiente menzionare quanto previsto da ALLIANZ
s.p.a. nell’ambito specifico dei rapporti agenziali, in particolare
le istruzioni impartite agli agenti quanto all’uso di tali dati
(riservatezza dei dati personali trattati, strumentalità del loro uso
in via esclusiva alla gestione del mandato agenziale, obblighi di
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
33 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
incrementare
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
cancellazione dati e divieto di conservazione di essi in caso di
cessazione del rapporto di agenzia ecc.: v. doc. 3 fasc. attr.) e le
specifiche misure tecniche che regolano l’accesso al data base (docc.
14, 15 fasc. attr.).
c.p.i. quanto alla natura ed alla segretezza delle informazioni
contenute nel database di ALLIANZ s.p.a., ritiene altresì il Collegio
che la raccolta di tali dati eseguita dall’agente nel corso del suo
rapporto con la mandante non possa integrare i presupposti della
raccolta svolta in maniera indipendente da tale soggetto che in tale
ipotesi – secondo l’ultimo periodo dell’art. 99 c.p.i. – potrebbe
sfuggire ai divieti di utilizzazione di tali informazioni.
Invero appare evidente che tale raccolta di dati ed informazioni non
può
ritenersi
svolta
in
maniera
effettivamente
indipendente
dall’agente, il quale invece ha operato in favore della sua mandante
nell’ambito
del
rapporto
di
agenzia
che
lo
legava
all’impresa
assicuratrice e che anche per tale specifica funzione era remunerato
dalla mandante.
Se appare d’altro canto del tutto verosimile che lo svolgimento
pluriennale di un’attività di agenzia in un determinato territorio
possa determinare il crearsi di rapporti di conoscenza personale e di
fiducia tra l’agente ed il cliente, tuttavia lo stabilirsi di tale
tipologia di relazione non implica che per l’agente sia lecito
utilizzare dati commerciali e contrattuali propri di un determinato
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
34 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Se dunque risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 98
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
cliente nei suoi rapporti con l’impresa assicurativa con la quale
egli ha stipulato contratti anche successivamente alla cessazione del
mandato agenziale con detta impresa.
Gli obblighi di cessazione dell’utilizzo di qualsiasi informazione
mandato di agenzia sono connaturati a tale tipologia di rapporto,
così come la restituzione di ogni documento afferente ai rapporti
contrattuali tra la clientela e la mandante e la cancellazione di
qualsiasi
informazione
ad
essi
connessa
risultano
obblighi
espressamente previsti sia dagli accordi generali intercorsi tra le
imprese
e
gli
agenti
(v.
in
particolare
art.
23
dell’Accordo
Nazionale Agenti del 2003, integrato nel 2009) che nella specifica
regolamentazione contrattuale predisposta da ALLIANZ s.p.a. (doc. 3
fasc. attr.).
5. Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta da parte
attrice e quanto acquisito all’esito della descrizione eseguita ante
causam
consentano
di
ritenere
fondate
le
contestazioni
svolte
sull’abusivo possesso ed illecita utilizzazione delle informazioni
riservate di pertinenza di ALLIANZ s.p.a. da parte delle parti
convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI.
Appare opportuno procedere in primo luogo ad evidenziare in tale
prospettiva quanto prelevato dal CTU in sede di descrizione presso la
sede di Asola di ASSIRISK s.r.l. e da esso poi esaminato e valutato
quanto alla pertinenza di tale raccolta rispetto alle indagini ad
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
35 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
commerciale e personale dei clienti al momento della cessazione del
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
esso delegate (v. relazione peritale ing. Bongiovanni depositata in
data 15.11.2011).
Tra gli elementi pertinenti – che assumono specifica rilevanza ai
fini di causa - sono stati evidenziati (v. pagg. da 9 a della
a) file Disdette Allianz.doc: costituito da 2.428 pagine, ciascuna
costituente
una
documento
come
–
lettera
di
affermato
disdetta
dal
CTU
di
–
polizze
appare
il
Allianz:
frutto
tale
di
una
procedura di “stampa-unione”, che associa automaticamente i dati
inseriti nel documento (in particolare ciascuna lettera associa ad un
nominativo di un cliente e le polizze di cui è titolare, indicate
ciascuna di esse per numero per descrizione e per scadenza, formando
una lettera di disdetta);
b) file Cartel1.xls: contiene 12 nominativi clienti Allianz con dati
di polizza;
file Cartell2.xls: contiene 98 nominativi clienti Allianz con dati di
polizza;
c) 10 files excel contenenti complessivamente 28 nominativi clienti
Allianz con numeri di polizza;
d) file Elenco disdette Allianz.xls: presenta 1.364 records relativi
a numeri di polizza che, confrontati con il doc. 18 di Allianz, ha
mostrato 813 risultati positivi in relazione ai nomi per cliente e
1.246 risultati positivi se confrontati i numeri di polizza;
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
36 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
reazione ing. Bongiovanni):
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
e) file Elenco Diana 1.xls: contiene 579 records relativi a numeri di
polizza e il confronto con l doc. 18 di Allianz ha dimostrato la
coincidenza con 177 nominativi ivi presenti e contiene riferimenti
espliciti a Zurich (colonna “compagnia new”) e ad Allianz (colonna
f) file Avvisi giugno2.xls: contiene 618 records relativi a numeri di
polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250 nominativi
presenti nel doc. 18 Allianz;
g) file Avvisi agosto.csv: contiene 370 records relativi a numeri di
polizza, di cui 44 coincidenti con polizze Allianz e 110 nominativi
presenti nel doc. 18 Allianz;
h) file Avvisi destinatar1.csv: contiene 619 records relativi a
numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e
251nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
i) file avvisi destinatari aprile: contiene 601 records relativi a
numeri di polizza, di cui 164 coincidenti con polizze Allianz e 243
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
l)
file
Avvisi
destinatari
febbraio.csv:
contiene
394
records
relativi a numeri di polizza, di cui 12 coincidenti con polizze
Allianz e 158 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
m) file Avvisi destinatari marzo.csv: contiene 487 records relativi a
numeri di polizza, di cui 14 coincidenti con polizze Allianz e 200
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
37 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
“compagnia old”);
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
n) file Avvisi destinatari gennaio.csv: contiene 545 records relativi
a numeri di polizza, di cui 133 coincidenti con polizze Allianz e 198
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
o) file Avvisi destinatari giugno.csv: contiene 618 records relativi
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
p) file Avvisi destinatari ott.csv: contiene 609 records relativi a
numeri di polizza, di cui 78 coincidenti con polizze Allianz e 193
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
q) file Avvisi destinatari1 nov.csv: contiene 496 records relativi a
numeri di polizza, di cui 66 coincidenti con polizze Allianz e 182
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz.
Il confronto generale tra i documenti informatici innanzi menzionati
e il doc. 18 Allianz – che presenta l’elenco dei nominativi e delle
polizze già in carico ad ASSIRISK s.r.l. prima della cessazione del
mandato - ha consentito al CTU di rilevare che rispetto al confronto
complessivo tra nominativi (1.532 nel documento Allianz e 1.273
rinvenuti
nei
files
acquisiti
presso
ASSIRISK
s.r.l.
)
vi
è
coincidenza nella misura dell’83,09%, mentre il medesimo confronto
eseguito tra polizze (2.114 nel documento Allianz e 1.883 nei files
ASSIRISK s.r.l.) ha mostrato coincidenza pari all’89,12%.
Nell’ambito dell’ampia ed accurata analisi tecnica appare opportuno
segnalare che il CTU ha provveduto a verificare anche le date di
“ultima modifica” dei files esaminati e – sia pure con le cautele
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
38 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
a numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
espresse dallo stesso CTU quanto all’attendibilità di tale analisi
(v. pagg. 69 e 70 rel.) – tale indagine ha consentito di rilevare che
tutti i files innanzi menzionati dalla lett. f) alla lett. q) sono
stati effettivamente aperti ed utilizzati dopo la cessazione del
1.2.2010.
A tali rilievi deve essere altresì associato il fatto che nel corso
delle operazioni di descrizione sono stati rinvenuti anche documenti
cartacei riferibili ad ALLIANZ s.p.a. e la cui presenza nei locali
dell’agenzia
di
ASSIRISK
s.r.l.
non
poteva
trovare
effettiva
giustificazione dopo la cessazione del mandato agenziale.
Si tratta di un archivio di 57 fascicoli originali di Polizze danni
Allianz ed un ulteriore archivio di 327 fascicoli originali di
Polizze vita Allianz, oltre ad ulteriori documenti Allianz reperiti
dopo una ricerca a campione quali fotocopie di polizze RC Auto, di
polizze
indennitarie
e
di
un
elenco
di
quietanze
e
polizze
coincidenti con le polizze di cui al doc. 18 Allianz.
6. Da quanto obbiettivamente risulta dalle acquisizioni derivate dal
procedimento di descrizione – in unione alla documentazione prodotta
dalla parte attrice, in particolare le quasi 1.300 disdette ricevute
da clienti già riferibili all’agenzia di ASSIRISK s.r.l. – ritiene il
Collegio che il quadro complessivo che emerge dall’esame di tali
documenti
articolati
confermi
senza
ragionamenti
ombra
di
l’effettiva
dubbio
e
senza
sussistenza
necessità
di
dell’ipotesi
di
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
39 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
mandato agenziale di ASSIRISK s.r.l., e cioè in epoca successiva al
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. per lo storno di
clientela posto in essere utilizzando modalità illecite quali la
violazione
dei
diritti
dell’attrice
sulle
proprie
informazioni
segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. in ragione dell’indebito
da
parte
di
ASSIRISK
s.r.l.
di
dati
ed
informazioni
attinenti alla sua cessata qualità di agente di ALLIANZ s.p.a.
e
della loro utilizzazione per il sistematico contatto della clientela
avente in corso rapporti contrattuali con l’attrice al fine di
determinarne l’interruzione.
A tal fine appare sufficiente richiamare il perdurante possesso da
parte di ASSIRISK s.r.l. di dati commerciali (in particolare dati di
polizza e nominativi dei clienti facenti capo ad ASSIRISK s.r.l.) di
pertinenza esclusiva della ex-mandante, la sistematica utilizzazione
di tali dati in epoca successiva alla cessazione di tale mandato e
per tutto il 2010, la rilevantissima entità delle disdette ricevute
da ALLIANZ s.p.a. per rapporti contrattuali facenti capo all’exagente dopo la cessazione del mandato e la loro predisposizione ed
invio da parte di ASSIRISK s.r.l., la loro concentrazione in un
determinato e ristretto lasso di tempo.
Tale
è
il
istruttorie
quadro
che
che
sostiene
emerge
dalle
efficacemente
risultanze
le
documentali
contestazioni
ed
svolte
dall’attrice.
Se l’ulteriore rilievo riferibile al possesso ed utilizzazione della
banca dati della società attrice connessa al disposto dell’art. 64
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
40 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
possesso
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
quinquies L.A. non può essere confermata per la mancata prova della
presenza di un’attività creativa nella predisposizione di un’autonoma
ed originale modalità di scelta, disposizione o riorganizzazione dei
materiali
ivi
raccolti,
tuttavia
la
medesima
condotta
appare
parte sostanziale del contenuto del database della società attrice ed
abusivamente
trattenuto
da
ASSIRISK
s.r.l.
abbia
effettivamente
violato i diritti del costitutore della banca dati in relazione a
quanto stabilito dall’art. 102 bis L.A.
Non vi è dubbio, invero, che ALLIANZ s.p.a. abbia impiegato rilevanti
investimenti
per
la
costituzione
di
tale
banca
dati
e
che
la
riproduzione dei dati personali e commerciali relativi ai clienti
della società attrice facenti parte dell’agenzia di Asolo di ASSIRISK
s.r.l.
possa
ritenersi
quale
trasferimento
permanente
di
parte
sostanziale – in quanto riferibile all’attività di un’intera agenzia
– del suo contenuto.
7. Le tesi difensive sostenute dalle parti convenute ASSIRISK s.r.l.,
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI
possono essere accolte esclusivamente in relazione alla posizione di
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, soggetto che non risulta aver
posto in essere le condotte innanzi ritenute lesive dei diritti
dell’attrice ed avendo cessato la propria attività di agente Allianz
sin dal 2008.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
41 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
rilevante al fine di ritenere che quantomeno l’estrazione di una
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
In effetti non vi è prova effettiva e sufficiente che l’entità dei
recessi sollecitati dalle parti convenute abbia raggiunto prima della
data di cessazione del mandato da parte di ASSIRISK s.r.l. un livello
di effettivo allarme e di significativa dimostrazione dell’esistenza
Per ciò che attiene alle altre parti convenute ASSIRISK s.r.l., PIVA
e VENTURELLI innanzi menzionate deve rilevarsi che esse non hanno
depositato la loro comparsa conclusionale,
procedendo tuttavia al
deposito di comparsa di replica alla conclusionale depositata da
ALLIANZ s.p.a.
Tale condotta ha introdotto di fatto un effettivo squilibrio nelle
posizioni
delle
parti,
privando
di
replicare
alle
possibilità
convenute
e
dunque
in
sostanzialmente
argomentazioni
potenziale
l’attrice
conclusive
violazione
del
della
di
tali
diritto
al
contraddittorio.
Di tale memoria di replica pertanto il Collegio non può tener conto,
se non nei limiti delle allegazioni e contestazioni già svolte negli
atti precedentemente depositati da tali parti e sui quali pertanto il
contraddittorio può dirsi effettivamente sviluppato.
Tali contestazioni non possono comunque pregiudicare il quadro di
palese indebito possesso ed utilizzazione di dati riservati della
società
attrice
innanzi
descritto
e
le
conseguenti
violazioni
ritenute sussistenti.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
42 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
di un comportamento illecito già a tale epoca operante e definito.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
In buona sostanza dette convenute hanno eccepito – non contestando di
fatto
di
aver
effettivamente
provveduto
alla
predisposizione
e
trasmissione delle oltre mille disdette dei clienti Allianz – che i
numerosi recessi dedotti da controparte sarebbero conseguenza della
riguardanti l’operazione di fusione e comunicato la possibilità di
recedere dai contratti in essere senza penalità e che il duraturo
rapporto di fiducia stabilitosi nel tempo tra la famiglia Piva e la
clientela
avrebbe
indotto
quest’ultima
a
“seguire”
in
massa
le
diverse scelte dell’agenzia locale.
Tali
argomentazioni
non
possono
essere
ritenute
effettivamente
rilevanti al fine di escludere la responsabilità di ASSIRISK s.r.l. e
dei delegati assicurativi PIVA e VENTURELLI che in essa operavano.
Si è già detto in via generale che è innegabile che possa stabilirsi
un rapporto di fiducia personale tra agente e clientela locale, cui
può conseguire anche il fatto che in una certa misura si verifichi
una “trasmigrazione” di clienti in connessione con la cessazione di
un
mandato
agenziale
in
relazione
ad
un’impresa
assicurativa
e
l’assunzione di analogo rapporto con altra impresa.
Tuttavia
tale
fenomeno
non
può
essere
riconosciuto
nella
sua
rilevanza quantitativa al di là di un limite fisiologico, che nel
caso di specie è stato senza dubbio ampiamente oltrepassato e che si
è anche accompagnato ad una sistematica attività di contatto e di
sollecitazione
–
certamente
illecita
-
svolta
all’evidente
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
(e
43 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
stessa condotta di ALLIANZ s.p.a., che avrebbe diffuso comunicazioni
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
raggiunto) fine di spostare la sostanziale totalità della clientela
dell’agenzia da ALLIANZ s.p.a. ad altre imprese concorrenti.
Né la diffusione della notizia della fusione appare suscettibile di
aver provocato di per se stessa una reazione della clientela di tale
di massa dai prodotti assicurativi proposti da ALLIANZ s.p.a.
Tale prospettazione non è stata invero sostenuta da alcuna effettiva
emergenza probatoria, risultando tutte le articolazioni istruttorie
dedotte dalle convenute in questione a sostegno dell’allegazione di
tale fenomeno di massa del tutto insufficienti a tal fine per gli
argomenti sinteticamente ma chiaramente esposti nell’ordinanza di
ammissione delle istanze istruttorie delle parti dell’11.2.2013 e che
in questa sede devono ritenersi integralmente richiamati.
Va peraltro osservato che le parti convenute interessate omettendo di
depositare la loro comparsa conclusionale non hanno in alcun modo
sostenuto
e
motivato
la
reiterazione
della
loro
richiesta
di
ammissione delle medesime istanze istruttorie formulata in sede di
precisazione delle conclusioni.
Così è rimasta anche sostanzialmente indimostrata la circostanza
dedotta dalle parti convenute a pretesa giustificazione di tale
massiccio esodo secondo la quale i prodotti assicurativi proposti da
ALLIANZ s.p.a. fossero di minor convenienza ed appetibilità per la
clientela.
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
44 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
allarme da indurre – come sostenuto da detti convenuti – ad una fuga
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
In effetti se per un verso tale pretesa scarsa competitività dei
prodotti Allianz non è stata sostenuta da alcun effettivo e rilevante
elemento probatorio – quanto, ad esempio, alle affermate migliori
condizioni
contrattuali
offerte
da
altre
compagnie
per
prodotti
singolare che tale affermata maggiore onerosità di premi assicurativi
sia stata percepita pressochè contemporaneamente da una moltitudine
di contraenti tutti facenti capo alla medesima agenzia assicurativa,
i quali poi si sarebbero spontaneamente indotti a sottoscrivere
ulteriori contratti assicurativi presso altre compagnie – sostitutivi
di quelli già sottoscritti con ALLIANZ s.p.a. – proprio mediante la
stessa agenzia che fino a pochi mesi prima aveva offerto e promosso
quei prodotti Allianz di cui avrebbero accertato la non convenienza.
Deve dunque concludersi che non vi siano argomenti convincenti – sia
in punto di fatto che secondo logica – che possano giustificare tale
massiccia interruzione di rapporti con ALLIANZ s.p.a. al di fuori
della dolosa attivazione delle parti convenute ASSIRISK s.r.l. e dei
suoi
delegati
assicurativi
Giorgio
PIVA
e
Marco
VENTURELLI
per
ottenere, evidentemente anche con promessa di sconti sui premi, il
passaggio di tale clientela su compagnie assicurative diverse.
8. Per ciò che attiene invece alla posizione delle altre società
convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza
Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. – che secondo
la prospettazione attorea avrebbero consapevolmente beneficiato di
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
45 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
assicurativi analoghi – può altresì rilevarsi come risulti del tutto
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
tale passaggio di clientela, in quanto “dirottata” sui prodotti
assicurativi da esse rispettivamente offerti – ritiene il Collegio
che
non
vi
siano
corresponsabilità
con
elementi
sufficienti
le
parti
altre
per
convenute
dichiararne
ASSIRISK
la
s.r.l.,
Al di là del fatto che anche nel procedimento per descrizione non
sono stati rinvenuti elementi documentali o di altra natura che
confortino tale consapevole concorso – il pc appartenente a tali
compagnia esaminato presso l’agenzia di Asolo dal CTU non conteneva
alcun dato rilevante – e che in effetti ASSIRISK s.r.l. era agente
anche di altre compagnie assicurative, non può non rilevarsi che
anche l’eventuale accertamento che un numero consistente di polizze
offerte da tali soggetti sia stato effettivamente sottoscritto da exclienti
di
ALLIANZ
s.p.a.
presso
l’agenzia
ASSIRISK
s.r.l.
non
costituirebbe elemento di per sé sufficiente a dare conto anche della
sussistenza
di
un
atteggiamento
consapevole
concorso
nelle
da
condotte
parte
di
illecite
tali
di
convenute
di
sfruttamento
di
informazioni riservate e nella concorrenza sleale innanzi accertate.
Anche il file Elenco Diana 1.xls acquisito dal server di ASSIRISK
s.r.l. – nel quale era rilevabile un raffronto tra polizze di Allianz
(old) e di Zurich (new) – non pare di per sé rilevante, sia per il
relativamente ristretto numero di coincidenze di nominativi rispetto
a clienti Allianz (177 unità)
sia per la
mancanza di analoghe
coincidenze per ciò che attiene alle polizze riportate nella colonna
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
46 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
riferita ad Allianz rispetto a quelle presenti nel doc. 18 depositato
dall’attrice (contenente i numeri di polizza stipulate da clienti
tramite ASSIRISK s.r.l.), ma soprattutto per il fatto che il CTU ha
attestato che l’ultimo salvataggio di detto file risaliva alla data
tra ALLIANZ s.p.a. ed ASSIRISK s.r.l.
In effetti la circostanza che i soggetti cui gli illeciti sono stati
imputati non fossero meri dipendenti o incaricati delle compagnie
assicuratrici
ZURICH
INSURANCE
PUBLIC
LIMITED
COMPANY
–
Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.
bensì autonomi soggetti giuridici che operavano nel perseguimento di
un loro specifico interesse – ancorchè legati da un rapporto di
mandato (anche) con le compagnie Zurich – avrebbe richiesto la
sussistenza
di
specifici
elementi
di
prova
atti
a
dimostrare
quantomeno la consapevolezza di tali mandanti dell’illiceità dei
comportamenti della mandataria al fine di individuare l’esistenza di
un atteggiamento attivo di concertazione o addirittura di istigazione
al porre in essere le condotte illecite.
Né
peraltro
sufficiente
la
mera
esistenza
a
rinvenire
del
nell’art.
rapporto
2049
di
c.c.
mandato
la
sembra
fonte
di
corresponsabilità delle stesse convenute nell’attività illecita della
mandataria, tenuto conto del fatto che ASSIRISK s.r.l. è agente
plurimandatario e in tale veste egli agiva anche in relazione al
perseguimento di interessi propri non necessariamente coincidenti con
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
47 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
del 20.5.2009 e cioè in epoca antecedente alla cessazione del mandato
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
quelli
di
ciascuna
delle
sue
mandanti
i
cui
prodotti
doveva
confrontare e presentare al cliente secondo le specifiche esigenze di
questi.
D’altra parte la stessa natura ed estensione dell’attività illecita
dell’agenzia di mantenere a sé legata la sua clientela di riferimento
locale, non tanto per far conseguire all’una o all’altra delle sue
mandanti specifici vantaggi, quanto piuttosto per mantenere intatta
la sua capacità di gestione di una specifica parte del territorio di
sua pertinenza anche nel caso in cui vengano a mutare nel tempo i
suoi rapporti di mandato.
In tale prospettiva deve essere anche adeguatamente valutato il
rapporto
di
occasionalità
necessaria
che
costituisce
uno
dei
presupposti della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., posto che la
stessa
esistenza
di
più
soggetti
mandanti
obbiettivamente
contribuisce a rendere non univoco tale riferimento alle società
assicuratrici convenute in questa sede mentre la stessa attrice ha
ritenuto di non convenire nel giudizio di merito anche le altre
società assicuratrici nei confronti delle quali era stato instaurato
il
procedimento
di
descrizione
eseguito
ante
causam
(società
appartenenti al gruppo Axa).
9.
Devono
convenute
dunque
ASSIRISK
essere
pronunciate
s.r.l.,
Giorgio
nei
PIVA
confronti
e
Marco
delle
parti
VENTURELLI
l’inibitoria alla prosecuzione dell’utilizzazione delle informazioni
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
48 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
innanzi rilevata sembra più propriamente essere connessa alla volontà
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
riservate relativi ai soggetti aventi polizze in essere con ALLIANZ
s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con detti
clienti
al
fine
di
promuovere
la
risoluzione
dei
rapporti
contrattuali ancora in essere con la società attrice con imposizione
La causa dovrà proseguire nei confronti di tali parti convenute per
le attività necessarie al fine di quantificazione del risarcimento
del danno conseguente agli illeciti accertati, come indicato in
separata ordinanza.
Devono invece essere respinte le domande svolte dalla parte attrice
nei confronti di ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, di ZURICH
INSURANCE
PUBLIC
LIMITED
COMPANY
–
Rappresentanza
Generale
per
l’Italia e di ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., così come devono essere
ritenute infondate le domande svolte in via riconvenzionale dalle
parti convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI in
quanto incompatibili con l’accertata illiceità delle condotte delle
stesse nonché quelle proposte dalle altre parti convenute e fondate
sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Invero a tale
proposito non può non rilevarsi che la condotta
dell’attrice
non
poteva
all’arbitraria
persecuzione
ritenersi
dei
soggetti
colpevolmente
rispetto
ai
rivolta
quali
–
all’esito della causa – il Collegio ha ritenuto non sufficientemente
fondato
il
prospettato
concorso
con
le
condotte
illecite
delle
convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, tenuto
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
49 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
di penale per eventuale violazione di detta inibitoria.
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
conto della complessità dell’illecito e della difficoltà obbiettiva
della sua preventiva individuazione quanto alle specifiche posizioni
di tutti i soggetti comunque coinvolti.
Tali considerazioni, oltre a fondare il rigetto della riconvenzionale
giustificazione anche della decisione del Collegio di procedere alla
compensazione integrale delle spese del giudizio e della preventiva
fase di descrizione tra ALLIANZ s.p.a. e le convenute ASSIRISK PIVA
s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –
Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.
Le spese del giudizio rispetto alle parti soccombenti saranno invece
regolate all’esito della sentenza che provvederà sulle altre domande
ancora pendenti tra dette parti e l’attrice.
P.Q.M.
il Tribunale:
1)
in
parziale
accoglimento
delle
domande
avanzate
dall’attrice
ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle parti convenute ASSIRISK s.r.l.,
Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI con atto di citazione del 19.3.2012,
accertato che le parti convenute hanno posto in essere violazioni ed
indebito sfruttamento di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i.
nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno
della società attrice, inibisce a dette parti convenute l’ulteriore
utilizzazione in qualsiasi forma di tutte le informazioni riservate
relative
ai
soggetti
aventi
polizze
assicurative
in
essere
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
con
50 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
di responsabilità ex art. 96 c.p.c., risultano idonee altresì a dare
Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014
RG n. 25028/2012
ALLIANZ s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con
detti clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti
contrattuali ancora in essere con la società attrice;
2) fissa a
carico delle parti
convenute in
caso di violazione
di € 500,00 per ogni cliente oggetto di indebito storno eseguito con
le modalità illecite accertate;
3) respinge le domande svolte da ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle
convenute ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE
PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e
ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. nonché le domande svolte in via
riconvenzionale da tutte le parti convenute;
4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio e del
procedimento di descrizione tra parte attrice e le convenute ASSIRISK
PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
– Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE
s.p.a. e dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del
presente giudizio rispetto alle altre convenute.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
pagina
http://bit.ly/1B7MiuS
51 di 51
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
dell’inibitoria di cui al capo 1) del presente dispositivo la somma