evento straordinario in mare

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evento straordinario in mare
La voce del diportista
EVENTO STRAORDINARIO
IN MARE
G
li eventi straordinari in
mare sono tutti quegli avvenimenti fuori della norma connessi con la navigazione.
Possono consistere in fatti gravi, i
cosiddetti sinistri marittimi, come
collisione, naufragio, incendio,
affondamento, fatti che abbiano
leso l’incolumità fisica di persone,
falla, incaglio. Ma lo sono anche
eventi meno rilevanti, come l’assistenza/rimorchio/soccorso ricevuto o prestato ad altri in mare, la
rottura del timone, l’avaria al motore o all’elica, l’avvistamento di
relitti pericolosi per la navigazione, l’urto di scogli affioranti ecc..
In caso di evento straordinario, il
Codice della Navigazione impone
al comandante della nave l’obbligo, al momento dell’arrivo in porto, di presentare all’Autorità Marittima o a quella consolare (se si
trova all’estero) la denuncia di
evento straordinario. Conseguono
accertamenti amministrativi (investigazioni sommarie) sui fatti
denunciati e sulle loro cause, qualora l’autorità che riceve la denuncia, li ritenga opportuni. Quindi,
l’Autorità Marittima ha la potestà
di vagliare la rilevanza di un fatto
straordinario accaduto in mare e
la conseguente opportunità di approfondimenti. Quando si tratta
di veri e propri sinistri marittimi,
l’autorità è tenuta a procedere ad
un’inchiesta sommaria sulle cause
e sulle circostanze e a redigere una
relazione da trasmettere alla Dire-
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zione Marittima. Quest’ultima
procederà ad ulteriore inchiesta
(c.d. inchiesta formale), qualora
risulti dagli atti che il fatto si sia
verificato per dolo (cioè intenzionalmente) o per colpa (cioè per
negligenza, imprudenza o imperizia) oppure qualora ne sia stata
fatta richiesta da parte degli interessati. All’inchiesta formale provvede apposita commissione e nel
caso esprima il parere che il sinistro è avvenuto per dolo o colpa
del responsabile, gli atti vengono
trasmessi all’Autorità Giudiziaria
per l’eventuale apertura di un procedimento penale.
Queste inchieste hanno natura
amministrativa, vale a dire che servono a predisporre materiale probatorio per eventuali processi civili
(ad es. controversie assicurative,
azioni di risarcimento dei danni,
richieste di compenso per soccorso
o rimorchio prestato etc.) o penali
(in caso di ipotesi di reato) derivanti dal sinistro verificatosi.
Per il settore della nautica da diporto, il Codice della Nautica da
Diporto prevede due norme di
semplificazione amministrativa.
Sussiste ugualmente in capo al comandante di qualsiasi unità da diporto, nel caso si verifichi in navigazione o durante la sosta in porto
un avvenimento straordinario relativo all’unità o alle persone a
bordo, l’obbligo di farne denuncia
all’Autorità Marittima o consolare
del posto, ma la procedura viene
novembre-dicembre 2014
semplificata. Innanzi tutto, l’obbligo non scatta al momento dell’arrivo in porto, bensì entro tre giorni
dall’arrivo (termine che si riduce a
24 ore se l’evento ha coinvolto
l’incolumità fisica di persone). In
secondo luogo, la denuncia non richiede la presenza fisica del comandante negli uffici dell’autorità,
perché può essere trasmessa via fax
insieme ad una copia del documento di identità oppure per via
telematica con sottoscrizione mediante firma digitale.
Quanto alle inchieste, è previsto
per la navigazione da diporto che
qualora l’unità da diporto coinvolta non sia adibita ad uso commerciale (locazione, noleggio, diving
o scuola nautica), si faccia luogo
soltanto ad inchiesta sommaria,
mentre l’inchiesta formale non è
necessaria a meno che non la richiedano gli interessati o non sia
aperto un procedimento penale.
La prima semplificazione descritta
consente al diportista di assolvere
comunque agli obblighi previsti
dalla legge per tutti i comandanti,
ma in termini temporali meno severi e soprattutto con forme di comunicazione più al passo coi tempi. La seconda, invece, permette risparmio di risorse e di tempo agli
uffici pubblici, che in passato erano invece comunque tenuti, anche
per lievi incidenti, ad attivare - in
caso di dolo o colpa - il secondo livello di inchiesta (quella formale).
Aniello Raiola