Ordinanza del 25 novembre 1992 concernente l`inchiesta
Transcript
Ordinanza del 25 novembre 1992 concernente l`inchiesta
Ordinanza concernente l'inchiesta svizzera sulla formazione permanente 431.411.3 del 25 novembre 1992 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 della legge federale del 23 luglio 1870 1) concernente l'assumere dati statistici officiali nella Svizzera; visto l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 27 giugno 19732) concernente l'esecuzione di una statistica scolastica, ordina: Art. 1 Scopo dell'inchiesta L'inchiesta svizzera sulla formazione permanente si prefigge di fornire dati rappresentativi sul comportamento nell'ambito della formazione permanente generale e professionale della popolazione residente in Svizzera, tenendo conto della formazione iniziale e dell'attività professionale. 2 Essa serve a orientare meglio e valutare le politiche di formazione. 1 Art. 2 Oggetto e data dell'inchiesta L'inchiesta svizzera sulla formazione permanente comprende domande particolareggiate concernenti: a. la situazione socio-demografica delle persone; b. la formazione di base; c. la percezione e la valutazione soggettiva dell'offerta di formazione permanente; d. la partecipazione alla formazione permanente; e. il contenuto della formazione permanente seguita; f. i motivi della mancata partecipazione alla formazione permanente; g. la professione esercitata, la carriera professionale e l'impiego. 2 L'inchiesta è effettuata nel 1993. 1 Art. 3 Metodo L'inchiesta si basa su un campione di almeno 8000 economie domestiche. Le domande sono rivolte a una persona per economia domestica, generalmente per telefono. RU 1992 2484 1) RS 431.01 2) RS 431.411.1 1 431.411.3 Statistica Art. 4 Partecipazione delle persone 1 Le persone prescelte sono invitate a rispondere alle domande dell'inchiesta; la partecipazione è facoltativa. 2 Esse sono informate sul genere e sugli scopi dell'inchiesta, sull'utilizzazione e sulla protezione dei dati. Art. 5 Esecuzione L'Ufficio federale di statistica (Ufficio) è competente per la preparazione, la coordinazione e la realizzazione dell'inchiesta. Elabora i documenti d'inchiesta, analizza i risultati e li pubblica. 2 L'Ufficio collabora con gli altri servizi federali interessati. 1 Art. 6 Collaborazione d'istituti di sondaggio e di organismi privati L'Ufficio può chiedere a istituti di sondaggio e a organismi privati di collaborare all'esecuzione dell'inchiesta. 2 I diritti e gli obblighi di questi istituti e organismi sono definiti da contratti speciali. L'Ufficio impone loro in particolare di: a. utilizzare i dati comunicati loro o rilevati nell'ambito del mandato solo ai fini dell'esecuzione di quest'ultimo; b. non abbinare l'inchiesta effettuata per conto dell'Ufficio ad altre inchieste; c. consegnargli tutti i dati al termine del mandato. 1 Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni Gli uffici cantonali e comunali interessati possono partecipare all'inchiesta, previo accordo con l'Ufficio. 2 Le inchieste supplementari si svolgono secondo le istruzioni dell'Ufficio. 1 Art. 8 Obbligo del segreto e dovere di diligenza Tutte le persone e tutti i servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione dell'inchiesta sono tenute a mantenere il segreto sui dati rilevati. 2 Essi vigilano affinché i dati siano conservati in luogo sicuro. 3 L'obbligo del segreto e il dovere di diligenza degli istituti e organismi privati sono disciplinati per contratto. 1 Art. 9 Utilizzazione dei dati I dati dell'inchiesta possono essere utilizzati solo a fini statistici. Art. 10 Comunicazione di singoli dati Per determinati lavori statistici, l'Ufficio può comunicare i dati dell'inchiesta a servizi federali, cantonali o comunali, come pure a organismi privati al servizio della ricerca. 2 La comunicazione è ammessa solo se: a. i dati non contengono più elementi d'identificazione; 1 2 Inchiesta svizzera sulla formazione permanente b. c. 431.411.3 i destinatari si impegnano a non comunicarli a terzi e a restituirli all'Ufficio o a distruggerli a lavori ultimati; sono prese le necessarie misure di sicurezza. Art. 11 Pubblicazione dei risultati I risultati dell'inchiesta svizzera sulla formazione permanente sono pubblicati in una forma che escluda ogni identificazione delle persone o delle economie domestiche interrogate. Art. 12 Distruzione dei documenti d'inchiesta e degli indirizzi L'Ufficio distrugge gli elementi d'identificazione e i documenti d'inchiesta quando non sono più necessari per il rilevamento, il completamento e il controllo dei dati. Art. 13 Ripartizione dei costi 1 La Confederazione assume i costi per l'esecuzione dell'inchiesta, la valutazione dei dati e la pubblicazione dei risultati. 2 I Cantoni e i Comuni assumono i costi supplementari derivanti dalla loro partecipazione all'inchiesta. Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993. 3 431.411.3 4 Statistica