Ordinanza del 25 novembre 1992 concernente l`inchiesta

Transcript

Ordinanza del 25 novembre 1992 concernente l`inchiesta
Ordinanza
concernente l'inchiesta svizzera
sulla formazione permanente
431.411.3
del 25 novembre 1992
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 1 della legge federale del 23 luglio 1870 1) concernente l'assumere dati
statistici officiali nella Svizzera; visto l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale
del 27 giugno 19732) concernente l'esecuzione di una statistica scolastica,
ordina:
Art. 1 Scopo dell'inchiesta
L'inchiesta svizzera sulla formazione permanente si prefigge di fornire dati rappresentativi sul comportamento nell'ambito della formazione permanente generale e
professionale della popolazione residente in Svizzera, tenendo conto della formazione iniziale e dell'attività professionale.
2 Essa serve a orientare meglio e valutare le politiche di formazione.
1
Art. 2 Oggetto e data dell'inchiesta
L'inchiesta svizzera sulla formazione permanente comprende domande particolareggiate concernenti:
a. la situazione socio-demografica delle persone;
b. la formazione di base;
c. la percezione e la valutazione soggettiva dell'offerta di formazione permanente;
d. la partecipazione alla formazione permanente;
e. il contenuto della formazione permanente seguita;
f. i motivi della mancata partecipazione alla formazione permanente;
g. la professione esercitata, la carriera professionale e l'impiego.
2 L'inchiesta è effettuata nel 1993.
1
Art. 3 Metodo
L'inchiesta si basa su un campione di almeno 8000 economie domestiche. Le domande sono rivolte a una persona per economia domestica, generalmente per telefono.
RU 1992 2484
1) RS 431.01
2) RS 431.411.1
1
431.411.3
Statistica
Art. 4 Partecipazione delle persone
1 Le persone prescelte sono invitate a rispondere alle domande dell'inchiesta; la
partecipazione è facoltativa.
2 Esse sono informate sul genere e sugli scopi dell'inchiesta, sull'utilizzazione e sulla
protezione dei dati.
Art. 5 Esecuzione
L'Ufficio federale di statistica (Ufficio) è competente per la preparazione, la coordinazione e la realizzazione dell'inchiesta. Elabora i documenti d'inchiesta, analizza i
risultati e li pubblica.
2 L'Ufficio collabora con gli altri servizi federali interessati.
1
Art. 6 Collaborazione d'istituti di sondaggio e di organismi privati
L'Ufficio può chiedere a istituti di sondaggio e a organismi privati di collaborare
all'esecuzione dell'inchiesta.
2 I diritti e gli obblighi di questi istituti e organismi sono definiti da contratti speciali.
L'Ufficio impone loro in particolare di:
a. utilizzare i dati comunicati loro o rilevati nell'ambito del mandato solo ai fini
dell'esecuzione di quest'ultimo;
b. non abbinare l'inchiesta effettuata per conto dell'Ufficio ad altre inchieste;
c. consegnargli tutti i dati al termine del mandato.
1
Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni
Gli uffici cantonali e comunali interessati possono partecipare all'inchiesta, previo
accordo con l'Ufficio.
2 Le inchieste supplementari si svolgono secondo le istruzioni dell'Ufficio.
1
Art. 8 Obbligo del segreto e dovere di diligenza
Tutte le persone e tutti i servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione dell'inchiesta sono tenute a mantenere il segreto sui dati rilevati.
2 Essi vigilano affinché i dati siano conservati in luogo sicuro.
3 L'obbligo del segreto e il dovere di diligenza degli istituti e organismi privati sono
disciplinati per contratto.
1
Art. 9 Utilizzazione dei dati
I dati dell'inchiesta possono essere utilizzati solo a fini statistici.
Art. 10 Comunicazione di singoli dati
Per determinati lavori statistici, l'Ufficio può comunicare i dati dell'inchiesta a servizi
federali, cantonali o comunali, come pure a organismi privati al servizio della ricerca.
2 La comunicazione è ammessa solo se:
a. i dati non contengono più elementi d'identificazione;
1
2
Inchiesta svizzera sulla formazione permanente
b.
c.
431.411.3
i destinatari si impegnano a non comunicarli a terzi e a restituirli all'Ufficio o a
distruggerli a lavori ultimati;
sono prese le necessarie misure di sicurezza.
Art. 11 Pubblicazione dei risultati
I risultati dell'inchiesta svizzera sulla formazione permanente sono pubblicati in una
forma che escluda ogni identificazione delle persone o delle economie domestiche
interrogate.
Art. 12 Distruzione dei documenti d'inchiesta e degli indirizzi
L'Ufficio distrugge gli elementi d'identificazione e i documenti d'inchiesta quando
non sono più necessari per il rilevamento, il completamento e il controllo dei dati.
Art. 13 Ripartizione dei costi
1 La Confederazione assume i costi per l'esecuzione dell'inchiesta, la valutazione dei
dati e la pubblicazione dei risultati.
2 I Cantoni e i Comuni assumono i costi supplementari derivanti dalla loro partecipazione all'inchiesta.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.
3
431.411.3
4
Statistica