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Come l’impresa di autotrasporto può chiedere di essere risarcita dal cartello dei costruttori di veicoli industriali Le case costruttrici coinvolte nel cartello COS’E’ UN ACCORDO ANTICONCORRENZIALE? Le imprese possono falsare la concorrenza mettendosi d'accordo con i concorrenti per fissare i prezzi o ripartirsi il mercato. Gli accordi anticoncorrenziali possono essere palesi o segreti (come nel caso dei cartelli). Le imprese che fanno parte di cartelli che controllano i prezzi o ripartiscono i mercati non sono stimolate a lanciare nuovi prodotti, migliorare la qualità e mantenere bassi i prezzi. I consumatori finiscono per pagare di più per una qualità inferiore. SMASCHERARE I CARTELLI • I cartelli sono vietati dal diritto della concorrenza che interviene nel far rispettare delle regole per assicurare che le imprese si comportino lealmente. Con decisione del 19 luglio 2016, la Commissione europea ha accertato l’esistenza nello spazio economico europeo di un cartello segreto tra le case costruttrici di camion iniziato nel 1997 e durato fino al 2011. Sono state comminate sanzioni per un totale di 2,93 miliardi di euro, la multa più alta mai imposta dalla Commissione europea. LE CONDOTTE ILLECITE ACCERTATE In violazione delle norme a tutela della concorrenza, i membri del cartello hanno: • Fissato i prezzi del «listino all’ingrosso» che costituisce la base per la fissazione dei prezzi nell'industria degli autocarri; • Regolato la tempistica di introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni per autocarri medi e pesanti; • Trasferito ai clienti i costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni necessarie per conformarsi alle sempre più rigorose norme europee sulle emissioni (da Euro III fino a Euro VI attualmente in vigore). IL PERIODO DEL CARTELLO • La durata del cartello accertata dalla Commissione è di 14 anni, dal 1997 al 17 settembre 2011. • Dopo la fine del cartello i prezzi non sono tornati immediatamente ad un livello competitivo. • L’interesse delle case costruttrici è continuare a realizzare extra profitti, mantenendo i prezzi più alti stabiliti dal cartello anche dopo la sua fine. • Le responsabili del cartello saranno tenute a risarcire i danni causati dal sovraprezzo applicato nel periodo post-cartello di ritorno al livello competitivo – in media 2/3 anni. SANZIONI COMMINATE ALLE RESPONSABILI DEL CARTELLO I VEICOLI INDUSTRIALI DEL CARTELLO Superiori alle 6 Tonnellate In particolare, il cartello ha avuto ad oggetto i camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle case costruttrici riportate nella tabella, prodotti nello Spazio Economico europeo (Italia inclusa) dal 1997 al 2011. CHI PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO Chiunque avesse acquistato i camion oggetto del cartello è un soggetto danneggiato. Quindi, possono chiedere il risarcimento non solo le imprese di autotrasporti, ma anche chi ha acquistato i camion per il trasporto conto proprio. Il diritto al risarcimento del danno spetta, pertanto, a chi ha acquistato, anche attraverso leasing, i camion sia nuovi sia usati, che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011. IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO «Chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo e, quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subìto, di chiedere il risarcimento di tale danno» (Corte Gius. UE sent. 13 luglio 2006, caso Manfredi C195298/04 e Cass. Sez. Un. n.2207/2005). Il 26 Novembre 2014 è stata approvata la Direttiva 2014/104/UE per eliminare gli ostacoli che impediscono alle vittime degli illeciti anticoncorrenziali di ottenere il risarcimento dei danni. LA DIRETTIVA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO - ANTITRUST • Il recepimento della Direttiva è previsto entro il 27 dicembre 2016. • Il 27 ottobre 2016 è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione. • Possibile agire per il risarcimento dei danni prima del recepimento, in quanto diritto già riconosciuto da tempo nel nostro ordinamento. • I principi fondamentali della Direttiva sono già applicati dai nostri giudici nazionali (Cass. civ. n. 11564/2015) • OBBLIGO PER I GIUDICI di applicare quanto accertato dalla Commissione • Art. 16 Regolamento (CE) n. 1/2003: Le giurisdizioni nazionali non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. La decisione della Commissione è prova legale dell’illecito e presunzione del danno subito: Il danno subito dal singolo acquirente è presunto una volta dimostrato l’illecito antitrust (Cass., I, 22.05.2013 n. 12551). Art. 17, comma 2, Direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno antitrust: «Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L'autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione». LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA • La decisione è divenuta definitiva nei confronti di DAF, Daimler, Iveco, MAN e Volvo/Renault le quali hanno ammesso la propria responsabilità in cambio di uno sconto della sanzione. • Tutti i costruttori citati hanno riconosciuto gli addebiti e hanno convenuto di regolare la controversia. La Scania ha rifiutato di patteggiare ed il procedimento nei suoi confronti è ancora in corso. L’«EFFETTO OMBRELLO» quantificazione del danno e il caso Scania La quantificazione del danno deve comunque tenere conto del c.d. «effetto ombrello» Il cartello, infatti, alza i prezzi di vendita per tutto il mercato rilevante. Le imprese partecipanti ad un’intesa rispondono civilmente dei danni risultanti dai prezzi che un’impresa terza abbia fissato, in considerazione dell’operato dell’intesa, ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato applicato in assenza dell’intesa medesima. (Corte Gius. UE, caso Kone) IN COSA CONSISTE IL DANNO SUBITO DAL CARTELLO • Nel maggior prezzo pagato, c.d. «danno da sovrapprezzo» • nel minor fatturato dell’impresa acquirente determinato dall’impossibilità di acquistare ulteriori camion a causa del maggior costo di questi. COME SI QUANTIFICA IL DANNO • Per la quantificazione del sovraprezzo si utilizzano metodi di comparazione con altri prodotti o di analisi dei costi di produzione. • Uno studio effettuato per la Commissione europea ha rilevato che il sovrapprezzo medio nei cartelli si attesta attorno al 20%. DANNO AUMENTATO DI INTERESSI e rivalutazione monetaria • Devono, inoltre, essere riconosciuti alla parte danneggiata gli interessi che tengano anche conto della svalutazione monetaria eventualmente occorsa (Corte di Giustizia Causa C-271/91, Marshall, Racc. 1993, pag. I-4367, punto 31). • Esempio: 20 mila euro di danni subiti nell’anno 2003, oggi ammonterebbero a circa 30 mila euro. POSSIBILE DIFESA DEI CONVENUTI • Eccezione di passing-on: il danno da sovraprezzo deve essere ridotto della parte che l’impresa acquirente abbia trasferito sui propri clienti. • L’onere della prova è a carico del convenuto che eccepisce il trasferimento del sovraprezzo. • Spetterà alle case costruttrici provare che gli autotrasportatori hanno maggiorato le proprie tariffe per recuperare il sovraprezzo pagato per i camion TRASFERIMENTO DEL SOVRAPREZZO A VALLE Trasferimento improbabile per gli acquirenti di camion in quanto • lo stesso rappresenta un costo fisso; • Autotrasporto in competizione con altri trasporti modali che non hanno sofferto dei danni causati dal cartello. COME SI PUO' RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI • Tramite un’azione individuale, ogni soggetto danneggiato può far valere i propri diritti; o • Tramite un’azione collettiva ex art. 103 c.p.c. L’AZIONE COLLETTIVA • L’azione collettiva non è una Class action, strumento disponibile solo per i consumatori; • Sara instaurata ai sensi dell’art. 103 c.p.c. che prevede che più parti possano agire nello stesso processo quando le cause che si propongono hanno a fondamento la medesima causa petendi, nel caso di specie la violazione del diritto della concorrenza commessa dalle case costruttrici di camion. • Tribunali competenti:Tribunale delle imprese di Torino e dei luoghi in cui sono stati acquistati i camion, a seguito del recepimento (Milano, Roma o Napoli). PERCHÈ CONVIENE L’AZIONE COLLETTIVA – Economie di scala - costi dell’azione legale – Evitare comportamenti ritorsivi da parte del fornitore; – Maggiore potere nelle negoziazioni; – Maggiore risonanza mediatica e attenzione dei giudici; – Intervento di società di gestione e finanziamento di contenziosi. AZIONI RISARCITORIE IN PREPARAZIONE IN EUROPA • In Inghilterra la Road Haulage Association, i cui associati hanno 80.000 mezzi pesanti, ha annunciato che rappresenterà gli autotrasportatori nelle richieste di risarcimento; • La spagnola Fenadismer, che conta 60.000 mezzi sta promuovendo un azione collettiva analoga; L’AZIONE COLLETTIVA DI TRASPORTOUNITO • Il Consorzio Politecnico T.U.= si impegnerà a sostenere tutte le spese del procedimento in cambio di una percentuale del risarcimento che si otterrà. • Le imprese NON hanno costi di nessun tipo neanche in caso di mancato ottenimento del risarcimento. • Gli Autotrasportatori= si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria, ad accettare eventuali transazioni ed a non abbandonare l’azione. CHI PUO' PARTECIPARE ALL'AZIONE COLLETTIVA • Chi ha acquistato/preso in leasing camion di medi e grandi dimensioni anche usati immatricolati dal 1997 al 2011, inclusi: – Tutte le società ancora iscritte al registro delle imprese, incluse in liquidazione, fallimenti e società trasformate( ad es. a seguito di fusioni); – Titolari di imprese individuali anche se hanno cessato l’attività e cancellate dal registro; – NON POSSONO PARTECIPARE: società di persone o di capitali estinte e quindi cancellate dal registro delle imprese. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE 1. La documentazione sarà raccolta tramite il portale online di Trasportounito che sarà presto attivo; 2. Per qualsiasi informazione sull’azione scrivere a [email protected] ; 3. Successivamente lo studio invierà procure alle liti ed eventualmente lettere per la negoziazione assistita da sottoporre alla firma degli autotrasportatori; 4. Il Consorzio raccoglierà le procure e le trasmetterà agli studi legali; 5. L’autotrasportatore non invia nessun documento via posta allo studio legale. TEMPISTICA DELL’AZIONE COLLETTIVA Prima fase: Raccolta delle adesioni e chiusura del primo gruppo Seconda fase: Diffida e tentativo di transazione Terza fase: Azione in Giudizio