Nota informativa
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Nota informativa
www.scoccinistudio.it AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA CONTRO IL CARTELLO DEI PRODUTTORI DI COMPRESSORI DI REFRIGERAZIONE Le imprese che hanno acquistato compressori di refrigerazione nel periodo compreso tra il 13 aprile 2004 e il 9 ottobre 2007 hanno la possibilità di ottenere consistenti risarcimenti dai produttori ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic e Tecumseh per il cartello accertato dalla Commissione Europea. L’adesione all’azione collettiva è gratuita. Con la decisione COMP/39600 del 7 dicembre 2011, la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un cartello segreto tra 5 imprese produttrici di compressori di refrigerazione per uso domestico o commerciale durato dal 13 aprile 2004 al 9 ottobre 2007. In violazione delle norme a tutela della concorrenza i membri del cartello si sono accordati sulla necessità di aumentare i prezzi dei compressori in Europa per compensare l'aumento dei costi per i materiali. I membri del cartello hanno discusso degli aumenti nelle fasce di prezzo generali, hanno discusso i termini dei loro contratti con alcuni clienti europei e hanno convenuto di non sottoscrivere contratti a termine e/o di non compromettere i livelli di prezzo con la finalità di aumentare i volumi di vendita. Sanzioni per un totale di poco superiore a 161 milioni di euro sono state imposte dalla Commissione. In particolare, il cartello ha avuto a oggetto la produzione dei compressori di refrigerazione con una potenza massima di 1,5 CV. Tali compressori sono componenti essenziali di frigoriferi e congelatori, ma utilizzati anche nelle macchine per la produzione di gelati, nelle celle frigorifero, nei distributori automatici e nei banchi refrigerati per ristoranti, bar, supermercati e stazioni di servizio ecc. In Europa sono già state avviate una serie di azioni legali contro le imprese sanzionate. L’azienda svedese Electrolux ha ottenuto dalla sola Tecumseh, suo fornitore secondario, un risarcimento di 1,5 milioni di dollari in sede transattiva mentre nei confronti degli altri produttori prosegue il giudizio incardinato presso il Tribunale di Kiel. Altre richieste di risarcimento sono state iniziate da BSH Bosch und Siemens Hausgerate presso il Tribunale di Monaco di Baviera e dall’azienda slovena Gorenje presso la High Court of Justice di Londra. Possono agire per il risarcimento del danno gli acquirenti diretti e indiretti, dei compressori di refrigerazione prodotti dalle società elencate nella tabella in calce con riferimento al periodo indicato nella colonna a destra della tabella stessa. IL DANNO SUBITO Il danno risarcibile consiste tanto nel sovraprezzo causato dal cartello, quanto nella riduzione dei volumi delle vendite determinata dall’aumento dei costi per le imprese che utilizzano i prodotti oggetto del cartello come fattore di produzione. Le imprese autrici della violazione potranno ottenere una riduzione del danno se riuscissero a provare che le imprese acquirenti abbiano trasferito il sovraprezzo a valle. Tuttavia, la riduzione del Studio Legale Scoccini & Associati – 00196 Roma – Via Giambattista Vico, 31- Tel.: 06.32.42.958 – Fax: 06.36.11.082 [email protected] – 1000 Bruxelles - Rue Joseph II, 36-38 - Tel.: +322.23.07.440 - Fax: +322.23.07.219 danno da sopraprezzo per via del trasferimento del sovraprezzo è di norma bilanciata dall’incremento del danno per riduzione dei volumi di vendita dell’impresa acquirente. È, infine, possibile chiedere il risarcimento del maggior prezzo corrisposto per l’acquisto di compressori prodotti da imprese diverse da quelle partecipanti al cartello a causa dell’aumento generale dei prezzi determinato dall’alleggerimento della pressione competitiva provocato dal cartello (Corte di Giustizia Causa C-557/12, Kone e altri, non ancora pubblicata). Il danno deve essere maggiorato di rivalutazione e interessi a saldo. In base ai dati al momento disponibili, sembrerebbe verosimile che il danno si aggiri in diverse decine di punti percentuali sul totale degli importi corrisposti per l’acquisto dei prodotti oggetto del cartello nel corso dei 3 anni di durata dell’illecito anticoncorrenziale. Electrolux nella sua azione risarcitoria ha stimato il danno subito pari al 15% delle somme totali spese per l’acquisto dei compressori. La precisa quantificazione dei danni sarà possibile per i soggetti danneggiati richiedendo nelle opportune sedi accesso al fascicolo della Commissione. L’AZIONE COLLETTIVA EX ART. 103 C.P.C. L’azione collettiva verrà instaurata ai sensi dell’art. 103 c.p.c. e avrà a oggetto il risarcimento di tutti i danni causati alle imprese italiane dal cartello dei produttori di compressori di refrigerazione accertato alla Commissione europea. L’azione collettiva si articolerà in due fasi: la prima in via stragiudiziale consisterà nell’invio della diffida alle imprese sanzionate a provvedere al risarcimento dei danni subiti dalle aziende acquirenti. La diffida avrà lo scopo di interrompere il decorso della prescrizione, in quanto, ove non si provveda, in data 7 dicembre 2016, trascorsi cinque anni dalla data della decisione della Commissione Europea si prescriverà il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti.. La fase stragiudiziale servirà anche per esplorare la possibilità di raggiungere una soluzione transattiva con le imprese coinvolte nel cartello. la seconda fase, eventuale, consisterà nell’azione in giudizio contro le imprese produttrici, che avverrà dopo aver verificato la documentazione fornita dai soggetti aderenti attestante le quantità di prodotti oggetto del cartello acquistati durante il periodo d’infrazione e il valore totale delle richieste risarcitorie. L’adesione all’azione collettiva è gratuita. L’ADESIONE ALL’AZIONE COLLETTIVA Possono partecipare all’azione collettiva tutte le imprese che abbiano acquistato nel periodo tra il 2004 e il 2007 compressori di refrigerazione con una potenza massima di 1,5 CV dalle aziende indicate nella tabella in calce. L’adesione all’azione collettiva è gratuita. I soggetti che vogliono aderire all’azione collettiva dovranno: 1. conferire mandato allo Studio Legale Scoccini & Associati in Roma, che in nome e per conto delle imprese aderenti provvederà ad inviare la diffida alle imprese sanzionate; 2. fornire allo studio Legale Scoccini & Associati i dati e le documentazioni relative a tutti gli acquisti di compressori di refrigerazione effettuati tra l’aprile 2004 e l’ottobre 2007. Studio Legale Scoccini & Associati – 00196 Roma – Via Giambattista Vico, 31- Tel.: 06.32.42.958 – Fax: 06.36.11.082 [email protected] – 1000 Bruxelles - Rue Joseph II, 36-38 - Tel.: +322.23.07.440 - Fax: +322.23.07.219 Per ulteriori informazioni sull’adesione all’azione collettiva e per ottenere il modello della lettera di richiesta di informazioni alla propria banca è possibile contattare lo Studio Legale Scoccini ai seguenti recapiti. Studio Legale Scoccini & Associati – 00196 Roma – Via Giambattista Vico, 31- Tel.: 06.32.42.958 – Fax: 06.36.11.082 [email protected] Professionisti di riferimento Avv. Giovanni Scoccini LLM Dott. Francesco Bruno LLM Email: [email protected] Email: [email protected] LO STUDIO LEGALE SCOCCINI & ASSOCIATI Lo Studio Legale Scoccini & Associati è specializzato nell’assistenza dei soggetti danneggiati dalle violazioni del diritto della concorrenza accertate dall’AGCM o dalla Commissione Europea. Collaboriamo a tal fine con il più importante studio anglo-americano specializzato nelle azioni di risarcimento danni antitrust, che già assiste importanti imprese in azioni volte al risarcimento dei danni causati da illeciti anticoncorrenziali. Insieme offriamo alle imprese italiane i più efficaci strumenti giuridici per la difesa dei loro diritti. Persone giuridiche responsabili dell’illecito raggruppate per gruppo di appartenenza Periodo di responsabilità 1. a) Appliances Components Companies S.p.A. (Italy) b) Elettromeccanica S.p.A. (Italy) dal 13.4.2004 al 9.10.2007 2. a) Danfoss A/S (Denmark) b) Danfoss Flensburg GmbH (Germany) dal 13.4.2004 al 9.10.2007 3. a) Embraco Europe S.r.l. (Italy) b) Whirlpool S.A.(Brazil) dal 13.4.2004 al 9.10.2007 4. Panasonic Corporation (Japan) dal 13.4.2004 al 15.11.2006 5. dal 13.4.2004 al 9.10.2007 a) Tecumseh Products Company Inc. (USA) b) Tecumseh do Brasil Ltda. (Brazil) c) Tecumseh Europe S.A. (France) Studio Legale Scoccini & Associati – 00196 Roma – Via Giambattista Vico, 31- Tel.: 06.32.42.958 – Fax: 06.36.11.082 [email protected] – 1000 Bruxelles - Rue Joseph II, 36-38 - Tel.: +322.23.07.440 - Fax: +322.23.07.219