Vademecum informativo

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Vademecum informativo
CARTELLO AUTOCARRI
RIEPILOGO ED AGGIORNAMENTO DOMANDE FREQUENTI
GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI PER L’AZIONE COLLETTIVA
Il presente documento è una guida operativa per le Associazioni Territoriali CNA Fita che si stanno
occupando della raccolta delle adesioni all’azione collettiva gestita dalla società A.L.I. Antitrust
Litigation Investment S.r.l. (in seguito ALI) per far ottenere agli autotrasportatori il risarcimento dei
danni causati dal cartello dei produttori di camion.
Con la formula delle Domande&Risposte fornisce indicazioni utili sulla convenzione che ALI
propone alle Associazioni Territoriali per la promozione e la raccolta delle adesioni all’azione
collettiva. Il documento si divide in quattro sezioni:
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I. SEZIONE sulla convenzione che le Associazioni Territoriali CNA Fita possono attivare con
la società A.L.I. Antitrust litigation Investment S.r.l.;
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II. SEZIONE su chi può partecipare all’azione collettiva, in particolare vengono trattate le
possibili situazioni in cui potrebbero trovarsi gli autotrasportatori;
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III. SEZIONE sulla raccolta delle adesioni da parte delle Associazioni Territoriali, sui
documenti da richiedere agli autotrasportatori e a chi vanno inviati e sulla tempistica;
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IV. SEZIONE sul risarcimento del danno spettante agli autotrasportatori.
I.
SEZIONE
1. La convenzione attivabile con ALI
la CNA Fita nazionale ha lavorato per predisporre una specifica convezione che le singole
Associazioni Territoriali possono decidere di utilizzare o meno. Nel caso in cui
l’Associazione Territoriale optasse per dare corso alla convenzione, essa dovrà:
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Sottoscrivere la convenzione con la Società A.L.I. – Antitrust Litigation Investment
S.r.l.
Attivarsi autonomamente per diffondere l’iniziativa
Provvedere a far sottoscrivere la convezione tra le singole imprese di autotrasporto
e la Società A.L.I. – Antitrust Litigation Investment S.r.l.
Raccogliere il materiale richiesto ed inviarlo alla Società A.L.I. – Antitrust Litigation
Investment S.r.l..
Far fronte ad ogni ulteriore ed eventuale evenienza per la corretta predisposizione
della pratica.
Per l’attività svolta ciascuna Associazione Territoriale sarà remunerata con una percentuale
pari al 5% del risarcimento che sarà riconosciuto agli autotrasportatori di cui essa avrà
curato l’adesione.
Eventuali dubbi, chiarimenti e quant’altro possono essere rappresentati direttamente allo
studio legale Scoccini & associati al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
2. Entro quando va siglata la convenzione tra l’Associazione Territoriale e ALI? C’è un
termine entro il quale va sottoscritto?
Sarebbe preferibile che la convenzione tra ALI e l’Associazione Territoriale venisse
sottoscritta prima dell’inizio della raccolta delle adesioni degli autotrasportatori. Tuttavia,
se ciò non fosse possibile si chiede almeno che la convenzione venga sottoscritta e inviata
unitamente alla prima trasmissione delle adesioni raccolte. Questo anche nell’interesse
della Vostra Associazione, in modo che sia possibile per ALI tenere la corretta contabilità
delle adesioni raccolte da parte di ciascuna Associazione ai fini del riconoscimento del 5%.
3. Nel caso in cui un associato aderisca ad un’azione collettiva per il risarcimento del danno
causato dal cartello promossa da altro studio o da altra società o decida di agire
autonomamente, l’Associazione corre il rischio di dover pagare la penale per violazione
dell’obbligo di esclusiva?
L’Associazione non corre alcun rischio in tale senso. Nessuna responsabilità potrà essere
imputata all’Associazione nel caso in cui sia l’autotrasportatore a violare l’obbligo di
esclusiva. L’esclusione di qualsiasi responsabilità dell’Associazione Territoriale è stata
esplicitata nell’ultima versione della convenzione in cui si legge “Nessuna responsabilità è
imputabile all’Associazione nel caso in cui il singolo autotrasportatore promuova
autonomamente analoga azione risarcitoria con altre società o studi legali, anche se
successivamente alla sottoscrizione della convenzione con la Società.” La penale di € 30.000
è prevista solo nel caso in cui l’Associazione territoriale promuova, e quindi invii
comunicazioni ai propri associati, in merito ad azioni di altri studi legali o altre società
aventi anch’esse ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal cartello delle case
costruttrici di camion.
II.
SEZIONE
4. Chi può partecipare all’azione collettiva gestita dalla società A.L.I. Antitrust litigation
Investment S.r.l. contro il cartello dei produttori di camion?
Possono partecipare all’azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato camion di
medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle marche DAF,
Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania immatricolati
dal 1997 al 2011.
Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale (Cass. civ. n.
2305/2007), da quella dell’Unione (Corte Giust. Ue Caso C-295/04) ed oggi anche dalla
Direttiva 2014/104/Ue sia agli acquirenti diretti che a quelli indiretti. Possono, pertanto,
agire per il risarcimento del danno chi ha acquistato, anche attraverso leasing, i camion
sia nuovi sia usati, che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011.
5. Gli autotrasportatori non associati alla CNA Fita possono aderire all’azione collettiva?
Anche gli autotrasportatori non associati alla CNA Fita possono aderire all’azione collettiva,
tuttavia non potranno godere delle particolari condizioni di favore concordate per i nostri
associati. Chi, infatti, non è associato alla CNA Fita, per aderire all’azione collettiva, dovrà
corrispondere alla società ALI un contributo che potrà variare da € 1.000 a € 3.000 a
seconda della dimensione dell’impresa e del valore della pretesa risarcitoria. Tale
contributo non sarà dovuto nel caso in cui l’autotrasportatore decida di diventare
associato.
6. Perchè può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion usato?
Anche chi ha acquistato i camion usati può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del
danno, in quanto anche il prezzo dell’usato, di cui un fattore importante è il prezzo del
nuovo, ha subito le conseguenze negative del cartello. Poiché la responsabilità per la
violazione delle norme a tutela della concorrenza è di natura extracontrattuale le case
costruttrici partecipanti al cartello sono tenute a risarcire tutte le conseguenze negative
causate dal cartello, compreso l’aumento dei prezzi dei camion usati.
A titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui il sovraprezzo causato dal cartello fosse
del 20% del costo di un camion nuovo pari a € 100.000, è evidente che se dopo 6 mesi lo
stesso camion viene venduto a € 90.000 il nuovo acquirente paga un prezzo più alto per
l’usato di quello che avrebbe corrisposto in assenza del cartello, considerato che lo stesso
camion sarebbe costato nuovo € 80.000.
7. Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion?
Anche il prezzo del noleggio risente del prezzo di acquisto del camion. Teoricamente,
quindi, anche chi noleggia i camion può agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, la
partecipazione all’’azione legale è conveniente solo se il valore della pretesa risarcitoria sia
economicamente rilevante. Per tale motivo l’adesione all’azione risarcitoria di chi ha
noleggiato il cambio è condizionata alla previa verifica degli importi corrisposti a titolo di
canone e al numero complessivo degli autotrasportatori interessati da questa fattispecie.
8. Possono partecipare all’azione collettiva imprese che nel frattempo abbiano cessato
l’attività, siano fallite, siano in liquidazione, abbiano subito trasformazioni? In caso di
risposta affermativa, chi dovrà firmare la convenzione per l’adesione all’azione collettiva
e quale ulteriore documentazione (es. visure storiche, etc) dovrà essere fornita?
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Possono partecipare tutte le società che risultino ancora iscritte al registro delle
imprese anche se in fase di liquidazione. La convenzione tra autotrasportatore e Ali
dovrà pertanto essere firmata dal legale rappresentante della società o nel caso dal
liquidatore.
Nel caso di società che hanno subito trasformazioni, ai sensi dell’art. 2498 c.c. sarà
titolare del diritto al risarcimento e potrà agire in giudizio la società risultante dalla
trasformazione. Dell’avvenuta trasformazione occorrerà dare evidenza attraverso una
visura storica da cui risulti che la società che ha acquistato/preso in leasing/ noleggiato
a lungo termine i camion è la stessa società oggi trasformata. La convenzione tra
autotrasportatore e Ali dovrà pertanto essere firmata dal legale rappresentante della
società trasformata.
Nel caso di società fallite, potrà agire per il risarcimento del danno il fallimento nella
persona del curatore, che dovrà firmare la convenzione dopo aver ottenuto le
necessarie autorizzazione dal giudice.
Nel caso in cui una ditta individuale/impresa individuale abbia cessato l’attività, il
diritto al risarcimento spetta alla persona fisica che era titolare della ditta individuale
anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale e la conseguente cancellazione
dal registro delle imprese, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si
identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale. Pertanto, potrà
aderire all’azione collettiva, sottoscrivendo la convezione, la persona fisica che era
titolare dell’impresa individuale cessata.
Nel caso in cui la società (di persone o di capitali) sia estinta e quindi cancellata dal
registro delle imprese, la questione è più incerta. Secondo la giurisprudenza i diritti di
credito controversi che non siano stati indicati nel bilancio di liquidazione si intendono
rinunciati e quindi estinti. Tuttavia, poiché l’esistenza del cartello e il relativo diritto al
risarcimento sono diventati conoscibili solo a seguito della decisione della
Commissione europea, il diritto al risarcimento del danno causato dal cartello
potrebbe essere considerato una sopravvenienza attiva sorta dopo la cancellazione
che spetta agli ex soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Pertanto, la
convenzione dovrà essere firmata da tutti quelli che erano soci al momento in cui la
società è stata cancellata dal registro delle imprese sarà necessario che consegnino
copia del bilancio di liquidazione. La questione sarà oggetto di ulteriori
approfondimento, pertanto sarà opportuno avvisare gli ex-soci delle società cessata
che la loro adesione all’azione collettiva viene accettata con riserva.
9. È possibile già richiedere il risarcimento per i veicoli Scania? Quando si concluderà il
procedimento nei suoi confronti?
Scania ha rifiutato di patteggiare e pertanto il procedimento nei suoi confronti si
concluderà molto probabilmente con un provvedimento di accertamento dell’infrazione.
Alla luce delle confessioni rese dalle altre case costruttrici è praticamente certo che anche
Scania sarà sanzionata pesantemente per il cartello. Considerati i tempi della Commissione,
il provvedimento finale arriverà nell’arco di 6 mesi. Pertanto, all’azione collettiva potranno
partecipare sin da subito gli acquirenti di camion Scania, in quanto il provvedimento di
accertamento arriverà molto probabilmente quando staremo redigendo l’atto di citazione.
III.
SEZIONE
10. Quanto costa aderire all’azione collettiva?
Per gli associati FITA, tutti i costi dell’azione collettiva saranno anticipati dalla società A.L.I.
Antitrust litigation Investment S.r.l. che avrà la gestione dell’azione e a far fronte a tutte le
spese necessarie per ottenere il risarcimento dei danni. Come corrispettivo, in caso di
successo ALI riceverà una quota dei proventi dell’azione legale, pari al 35% di quanto
effettivamente incasserà l’autotrasportatore.
A titolo esemplificativo: un autotrasportatore che ha acquistato camion per un valore
totale di € 300.000 e ottiene come risarcimento il 10% del prezzo di acquisto pari, quindi, a
€ 30.000 dovrà corrispondere ad ALI € 10.500, solo dopo aver incassato il risarcimento.
In caso di insuccesso, tutto il rischio è a carico di ALI, nulla sarà dovuto
dall’autotrasportatore.
11. Quale è il termine ultimo per aderire all’azione collettiva?
Nell’interesse di tutti gli autotrasportatori ad ottenere nel più breve tempo possibile il
risarcimento dei danni causati dal cartello dei camion, il termine ultimo per aderire
all’azione collettiva è il 1° novembre 2016. Per conto di chi avrà aderito per quella data lo
Studio legale Scoccini & Associati procederà ad inviare una richiesta risarcitoria alle case
costruttrici e successivamente, in caso di esito negativo della richiesta ad istruire la causa.
Chi aderirà tardivamente, dopo il 1° novembre 2016, dovrà attendere che si formi un
secondo gruppo di autotrasportatori il cui danno sia di un valore sufficiente a giustificare
l’instaurazione di una seconda azione legale. Per tale motivo è importante aderire
all’azione il prima possibile, l’adesione tardiva non garantisce la partecipazione all’azione
collettiva.
12. Quale è la documentazione necessaria per l’istruzione della causa che le Associazione
territoriali Fita devono raccogliere?
a. La convenzione di adesione all’azione collettiva debitamente compilata e
sottoscritta dall’autotrasportatore,
b. la documentazione comprovante l'acquisto/leasing dei camion,
c. copia di un documento d'identità del legale rappresentante della ditta di
autotrasporto,
d. una visura della società se l’attività di autotrasporto è esercitata in forma
societaria,
e. l'eventuale documentazione riguardante la vendita/permuta/rottamazione
dell’autocarro,
f. nel caso in cui l’autocarro o gli autocarri siano ancora di proprietà
dell’autotrasportatore una visura alla banca dati del Pubblico Registro
Automobilistico che attesti ciò, effettuabile telematicamente al costo di euro 8,83
sul sito https://servizi.aci.it/VisureInternet/welcome.do;
g. In un secondo momento, a richiesta dello studio legale la procura alle liti o in
alternativa l'atto di cessione del diritto al risarcimento.
13. Quando sarà inviato la procura alle liti o l’atto di cessione del diritto al risarcimento che
gli autotrasportatori dovranno sottoscrivere?
Il mandato alle liti o in alternativa l’atto di cessione del diritto al risarcimento saranno
redatti e trasmessi dallo studio appena la decisione della Commissione sarà pubblicata.
Dobbiamo attendere la sua pubblicazione per individuare esattamente quali società dei
gruppi delle case costruttrici, DAF, Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen,
Volvo/Renault e Scania, sono state sanzionate. Ad oggi sono stati pubblicati dalla
Commissione solo i comunicati stampa, in cui si dà atto in maniera generica che sono state
sanzionate le case costruttrici, ma non precisamente quali società.
14. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante l’acquisto/leasing
del camion e/o quella relativa la sua vendita/permuta/rottamazione, quale
documentazione l’autotrasportatore deve fornire per poter aderire all’azione collettiva?
Nel caso in cui manchino i documenti di cui alle lettere b) ed e) del punto precedente
l’autotrasportatore dovrà fornire l’estratto cronologico del camion del PRA, da cui risulti
anche il prezzo di acquisto del mezzo, nonché dell’eventuale vendita, effettuabile
telematicamente al costo di euro 27,83 sul sito https://servizi.aci.it/crononet/ .
15. La documentazione va mandata allo studio Scoccini o ad Ali s.r.l.?
lo Studio Legale Scoccini & Associati svolge funzione di segreteria organizzativa della
società A.L.I. Antitrust Litigation Investment srl per il caso di cartello dei camion. Pertanto,
tutta la documentazione va inviata allo Studio legale Scoccini & Associati, anticipata
dapprima via email e poi spedita tramite posta raccomandata. I recapiti dello studio dello
studio sono
Studio Legale Scoccini & Associati
Via Giambattista Vico, 31 00196 - Roma
tel. 06.32.42.958 - fax 06.36.11.082
Per la trasmissione dei documenti via email lo Studio Scoccini oltre all’indirizzo
[email protected] ha attivato anche un indirizzo mail dedicato all’azione collettiva
contro il cartello dei camion [email protected] da usare preferibilmente
16. Perché nella scheda allegata alla convenzione che sottoscrivono gli autotrasportatori è
chiesto di indicare anche i camion acquistati fino al 2013 e fornire l’eventuale
documentazione?
Secondo la letteratura economica dopo la fine del cartello i prezzi non tornano
immediatamente ad un livello competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni.
Pertanto, appare probabile che chi ha acquistato camion immatricolati anche nel 2012 e
nel 2013 possa agire per il risarcimento del danno, in quanto il loro prezzo potrebbe aver
risentito dell’effetto del cartello.
Per tale motivo è utile fornire anche le informazioni dei camion immatricolati fino a tutto il
2013. La decisione se agire per il risarcimento anche per il prezzo corrisposto per i camion
immatricolati nel 2012 e 2013 sarà presa dopo aver verificato quanti autotrasportai siano
interessati da tale fattispecie segmento e studiato l’andamento dei prezzi post-cartello.
IV.
SEZIONE
17. Il diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza è già
previsto nel nostro ordinamento? Cosa prevede la direttiva 2014/104/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014? Quando sarò recepita?
Il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali
è riconosciuto oramai da tempo sia dalla giurisprudenza nazionale che da quella
dell’Unione Europea. Sono già numerose le sentenze che hanno concesso risarcimenti alle
vittime di illeciti antitrust. Recentemente è stata, inoltre, adottata la direttiva 2014/104/UE
per facilitare le azioni dirette a far valere in giudizio tale diritto. In estrema sintesi la
Direttiva facilita l’attore nella raccolta delle prove, stabilisce che le decisioni dell’Autorità
garante della concorrenza che hanno accertato un illecito anticoncorrenziale vincolano il
giudice civile, pospone il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione, prevede il
trasferimento del sovraprezzo e conferma la responsabilità in solido delle imprese che
hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza. Il recepimento della Direttiva è
previsto entro il 27 dicembre 2016. Lo Stato Italiano ancora non ha provveduto, ma questo
non pregiudica la possibilità di agire in giudizio già oggi per ottenere il risarcimento dei
danni, in quanto come già detto, si tratta di un diritto già riconosciuto da tempo nel nostro
ordinamento. A seguito del recepimento della direttiva, da un punto di vista pratico non vi
saranno rilevanti cambiamenti nella disciplina dell’azioni risarcitorie in quanto molti
principi in essa stabiliti sono già adesso applicati dai giudici nazionali, che sono tenuti a
rendere effettiva la tutela dei privati che oggigiorno agiscono in sede giurisdizionale in
presenza di violazioni del diritto della concorrenza. Le norme di natura processuale che
verranno introdotte potranno essere applicate ai giudizi incardinati successivamente al 26
dicembre 2016.
18. Come verrà quantificato il danno causato dal cartello?
Il danno causato dal cartello viene quantificato nel giudizio civile normalmente tramite una
consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo
dei camion in assenza del cartello e il conseguente danno. Nel caso in cui la quantificazione
del danno si rivelasse troppo difficoltosa il giudice potrà procedere alla sua liquidazione in
via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. A mero titolo indicativo si fa presente che il
sovraprezzo medio registrato dalla Commissione nei casi di cartello è del 20%.
Nel caso in cui lo stesso camion sia stato acquistato e compravenduto più volte il danno
sarà distribuito tra i vari proprietari. Indicativamente se il primo proprietario ha acquistato
e poi rivenduto il camion il risarcimento ammonterà ad una percentuale della differenza tra
il prezzo di acquisto e quello di vendita.
19. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una procedura per il
rimborso diretto dei danni agli acquirenti di camion, senza la necessità per gli
autotrasportatori di adire le vie legali?
È molto improbabile che le case costruttrici autonomamente e volontariamente
predispongano una procedura per il rimborso diretto del sovraprezzo pagato dagli
autotrasportatori, per i seguenti motivi:
a. se offrissero a tutti gli acquirenti un serio rimborso incontrerebbero gravi difficoltà
economiche.
b. Al contrario nei casi di violazioni delle norme a tutela della concorrenza le imprese
responsabili dell’illecito confidano nell’inerzia delle vittime per incamerare i profitti
illecitamente conseguiti da utilizzare, ove il cartello venisse scoperto, per il
pagamento delle sanzioni amministrative.
c. Essendo, inoltre, coinvolte nel cartello tutte le maggiori case costruttrici, nessuna
ha necessità di riparare al danno di immagine rispetto alle dirette concorrenti. Nello
scandalo Volkswagen dei test sulle emissioni nocive truccati, uno dei motivi che ha
spinto la compagnia automobilistica tedesca a procedere al richiamo delle
autovetture diesel è stata la necessità di difendere la propria reputazione nei
confronti degli altri costruttori.
d. Infine la predisposizione di una procedura volontaria di rimborso sarebbe molto
complessa, in quanto le case costruttrici si dovrebbero accordare sulla quota di
responsabilità di ciascuna di essa. Inoltre, le modalità di ripartizione del
risarcimento tra gli acquirenti di prima e seconda mano potrebbe essere impugnata
innanzi al giudice, con il rischio per le case costruttrici di dover pagare lo stesso
danno due volte.
20. Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno?
Le cause di risarcimento per i danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza
sono molto complesse in quanto, sebbene l’esistenza del comportamento illecito sia
provato dalla stessa decisione della Commissione, esse richiedono l’intervento degli
economisti per la quantificazione del danno. La conclusione del giudizio di primo grado può
essere, quindi, prevista in 4 anni dal suo inizio. Tuttavia è frequente, specialmente dopo
che il consulente del giudice abbia provveduto alla quantificazione del danno, che le
imprese partecipanti al cartello siano disponibili ad una soluzione transattiva, anche per
evitare una sentenza di condanna che potrebbe essere un pericoloso precedente nei loro
confronti. La soluzione transattiva abbrevia in maniera consistente i tempi per ottenere il
risarcimento ed in tali ipotesi è possibile ottenere il risarcimento anche nel giro di un paio
di anni.