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 CARTELLO AUTOCARRI
RIEPILOGO ED AGGIORNAMENTO DOMANDE FREQUENTI GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI PER L’AZIONE COLLETTIVA I. SEZIONE ....................................................................................................................................................... 2 1. Chi può partecipare all’azione collettiva gestita dalla società A.L.I. Antitrust litigation Investment S.r.l. contro il cartello dei produttori di camion? ................................................................................................ 2 2. Perché può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion usato? .......................................... 2 3. Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion? ......................................................... 2 4. Possono partecipare all’azione collettiva imprese che nel frattempo abbiano cessato l’attività, siano fallite, siano in liquidazione, abbiano subito trasformazioni? In caso di risposta affermativa, chi dovrà firmare la convenzione per l’adesione all’azione collettiva e quale ulteriore documentazione (es. visure storiche, etc) dovrà essere fornita? ..................................................................................................................... 3 5. È possibile già richiedere il risarcimento per i veicoli Scania? Quando si concluderà il procedimento nei suoi confronti? ....................................................................................................................... 4 II. SEZIONE ....................................................................................................................................................... 5 6. Quanto costa aderire all’azione collettiva? ................................................................................................ 5 7. Quale è il termine ultimo per aderire all’azione collettiva? ........................................................................ 5 8. Quale è la documentazione necessaria per l’istruzione della causa che le Associazione territoriali Fita devono raccogliere? ............................................................................................................................................ 5 9. Quando sarà inviato la procura alle liti o l’atto di cessione del diritto al risarcimento che gli autotrasportatori dovranno sottoscrivere? ......................................................................................................... 6 10. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante l’acquisto/leasing del camion e/o quella relativa la sua vendita/permuta/rottamazione, quale documentazione l’impresa deve fornire per poter aderire all’azione collettiva? ...................................................................................................................... 6 11. La documentazione va mandata allo studio Scoccini o ad Ali s.r.l.? ......................................................... 6 12. Perché nella scheda allegata alla convenzione che sottoscrivono gli autotrasportatori è chiesto di indicare anche i camion acquistati fino al 2013 e fornire l’eventuale documentazione?................................... 7 III. SEZIONE ................................................................................................................................................... 8 13. Il diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza è già previsto nel nostro ordinamento? Cosa prevede la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014? Quando sarò recepita? ................................................................................................. 8 14. Come verrà quantificato il danno causato dal cartello? ........................................................................... 8 15. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una procedura per il rimborso diretto dei danni agli acquirenti di camion, senza la necessità per gli autotrasportatori di adire le vie legali? .. 8 16. Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno? ....................................................... 9 I.
SEZIONE 1. Chi può partecipare all’azione collettiva gestita dalla società A.L.I. Antitrust litigation Investment S.r.l. contro il cartello dei produttori di camion? Possono partecipare all’azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle marche DAF, Daimler/Mercedes‐Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania immatricolati dal 1997 al 2011. Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale (Cass. civ. n. 2305/2007), da quella dell’Unione (Corte Giust. Ue Caso C‐295/04) ed oggi anche dalla Direttiva 2014/104/Ue sia agli acquirenti diretti che a quelli indiretti. Possono, pertanto, agire per il risarcimento del danno chi ha acquistato, anche attraverso leasing, i camion sia nuovi sia usati, che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011. 2. Perché può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion usato? Anche chi ha acquistato i camion usati può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, in quanto anche il prezzo dell’usato, di cui un fattore importante è il prezzo del nuovo, ha subito le conseguenze negative del cartello. Poiché la responsabilità per la violazione delle norme a tutela della concorrenza è di natura extracontrattuale le case costruttrici partecipanti al cartello sono tenute a risarcire tutte le conseguenze negative causate dal cartello, compreso l’aumento dei prezzi dei camion usati. A titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui il sovraprezzo causato dal cartello fosse del 20% del costo di un camion nuovo pari a € 100.000, è evidente che se dopo 6 mesi lo stesso camion viene venduto a € 90.000 il nuovo acquirente paga un prezzo più alto per l’usato di quello che avrebbe corrisposto in assenza del cartello, considerato che lo stesso camion sarebbe costato nuovo € 80.000. 3. Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion? Anche il prezzo del noleggio risente del prezzo di acquisto del camion. Teoricamente, quindi, anche chi noleggia i camion può agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, la partecipazione all’’azione legale è conveniente solo se il valore della pretesa risarcitoria sia
economicamente rilevante. Per tale motivo l’adesione all’azione risarcitoria di chi ha noleggiato il cambio è condizionata alla previa verifica degli importi corrisposti a titolo di canone e al numero complessivo degli autotrasportatori interessati da questa fattispecie. 4. Possono partecipare all’azione collettiva imprese che nel frattempo abbiano cessato l’attività, siano fallite, siano in liquidazione, abbiano subito trasformazioni? In caso di risposta affermativa, chi dovrà firmare la convenzione per l’adesione all’azione collettiva e quale ulteriore documentazione (es. visure storiche, etc) dovrà essere fornita? 
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Possono partecipare tutte le società che risultino ancora iscritte al registro delle imprese anche se in fase di liquidazione. La convenzione tra impresa e Ali dovrà pertanto essere firmata dal legale rappresentante della società o nel caso dal liquidatore. Nel caso di società che hanno subito trasformazioni, ai sensi dell’art. 2498 c.c. sarà titolare del diritto al risarcimento e potrà agire in giudizio la società risultante dalla trasformazione. Dell’avvenuta trasformazione occorrerà dare evidenza attraverso una visura storica da cui risulti che la società che ha acquistato/preso in leasing/ noleggiato a lungo termine i camion è la stessa società oggi trasformata. La convenzione tra impresa e Ali dovrà pertanto essere firmata dal legale rappresentante della società trasformata. Nel caso di società fallite, potrà agire per il risarcimento del danno il fallimento nella persona del curatore, che dovrà firmare la convenzione dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazione dal giudice. Nel caso in cui una ditta individuale/impresa individuale abbia cessato l’attività, il diritto al risarcimento spetta alla persona fisica che era titolare della ditta individuale anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale. Pertanto, potrà aderire all’azione collettiva, sottoscrivendo la convezione, la persona fisica che era titolare dell’impresa individuale cessata. Nel caso in cui la società (di persone o di capitali) sia estinta e quindi cancellata dal registro delle imprese, la questione è più incerta. Secondo la giurisprudenza i diritti di credito controversi che non siano stati indicati nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati e quindi estinti. Tuttavia, poiché l’esistenza del cartello e il relativo diritto al risarcimento sono diventati conoscibili solo a seguito della decisione della Commissione europea, il diritto al risarcimento del danno causato dal cartello potrebbe essere considerato una sopravvenienza attiva sorta dopo la cancellazione che spetta agli ex soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Pertanto, la convenzione dovrà essere firmata da tutti quelli che erano soci al momento in cui la società è stata cancellata dal registro delle imprese sarà necessario che consegnino copia del bilancio di liquidazione. La questione sarà oggetto di ulteriori approfondimento, pertanto sarà opportuno avvisare gli ex‐soci delle società cessata che la loro adesione all’azione collettiva viene accettata con riserva. 5. È possibile già richiedere il risarcimento per i veicoli Scania? Quando si concluderà il procedimento nei suoi confronti? Scania ha rifiutato di patteggiare e pertanto il procedimento nei suoi confronti si concluderà molto probabilmente con un provvedimento di accertamento dell’infrazione. Alla luce delle confessioni rese dalle altre case costruttrici è praticamente certo che anche Scania sarà sanzionata pesantemente per il cartello. Considerati i tempi della Commissione, il provvedimento finale arriverà nell’arco di 6 mesi. Pertanto, all’azione collettiva potranno partecipare sin da subito gli acquirenti di camion Scania, in quanto il provvedimento di accertamento arriverà molto probabilmente quando staremo redigendo l’atto di citazione. II.
SEZIONE 6. Quanto costa aderire all’azione collettiva? Per gli associati FITA, tutti i costi dell’azione collettiva saranno anticipati dalla società A.L.I. Antitrust litigation Investment S.r.l. che avrà la gestione dell’azione e a far fronte a tutte le spese necessarie per ottenere il risarcimento dei danni. Come corrispettivo, in caso di successo ALI riceverà una quota dei proventi dell’azione legale, pari al 35% di quanto effettivamente incasserà l’impresa. A titolo esemplificativo: un’ impresa che ha acquistato camion per un valore totale di € 300.000 e ottiene come risarcimento il 10% del prezzo di acquisto pari, quindi, a € 30.000 dovrà corrispondere ad ALI € 10.500, solo dopo aver incassato il risarcimento. In caso di insuccesso, tutto il rischio è a carico di ALI, nulla sarà dovuto dall’impresa. 7. Quale è il termine ultimo per aderire all’azione collettiva? Nell’interesse di tutte le imprese di autotrasporto ad ottenere nel più breve tempo possibile il risarcimento dei danni causati dal cartello dei camion, il termine ultimo per aderire all’azione collettiva è il 1° novembre 2016. Per conto di chi avrà aderito per quella data lo Studio legale Scoccini & Associati procederà ad inviare una richiesta risarcitoria alle case costruttrici e successivamente, in caso di esito negativo della richiesta ad istruire la causa. Chi aderirà tardivamente, dopo il 1° novembre 2016, dovrà attendere che si formi un secondo gruppo di imprese di autotrasporto il cui danno sia di un valore sufficiente a giustificare l’instaurazione di una seconda azione legale. Per tale motivo è importante aderire all’azione il prima possibile, l’adesione tardiva non garantisce la partecipazione all’azione collettiva. 8. Quale è la documentazione necessaria per l’istruzione della causa che le Associazione territoriali Fita devono raccogliere? a. La convenzione di adesione all’azione collettiva debitamente compilata e sottoscritta dall’impresa, b. la documentazione comprovante l'acquisto/leasing dei camion, c. copia di un documento d'identità del legale rappresentante della ditta di autotrasporto, d. una visura della società se l’attività di autotrasporto è esercitata in forma societaria, e. l'eventuale documentazione riguardante la vendita/permuta/rottamazione dell’autocarro, f. n
el caso in cu i l’au t ocarro o gli aut ocarri sian o ancor a d i p rop riet à d ell’a ut ot rasp ort at or e una visura alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico che attesti ciò, effettuabile telematicamente al costo di euro 8,83 sul sito https://servizi.aci.it/VisureInternet/welcome.do; g. In un secondo momento, a richiesta dello studio legale la procura alle liti o in alternativa l'atto di cessione del diritto al risarcimento. 9. Quando sarà inviato la procura alle liti o l’atto di cessione del diritto al risarcimento che gli autotrasportatori dovranno sottoscrivere? Il mandato alle liti o in alternativa l’atto di cessione del diritto al risarcimento saranno redatti e trasmessi dallo studio appena la decisione della Commissione sarà pubblicata. Dobbiamo attendere la sua pubblicazione per individuare esattamente quali società dei gruppi delle case costruttrici, DAF, Daimler/Mercedes‐Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania, sono state sanzionate. Ad oggi sono stati pubblicati dalla Commissione solo i comunicati stampa, in cui si dà atto in maniera generica che sono state sanzionate le case costruttrici, ma non precisamente quali società. 10. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante l’acquisto/leasing del camion e/o quella relativa la sua vendita/permuta/rottamazione, quale documentazione l’impresa deve fornire per poter aderire all’azione collettiva? Nel caso in cui manchino i documenti di cui alle lettere b) ed e) del punto 8 l’impresa dovrà fornire l’estratto cronologico del camion del PRA, da cui risulti anche il prezzo di acquisto del mezzo, nonché dell’eventuale vendita, effettuabile telematicamente al costo di euro 27,83 sul sito https://servizi.aci.it/crononet/ . 11. La documentazione va mandata allo studio Scoccini o ad Ali s.r.l.? lo Studio Legale Scoccini & Associati svolge funzione di segreteria organizzativa della società A.L.I. Antitrust Litigation Investment srl per il caso di cartello dei camion. Pertanto, tutta la documentazione va inviata allo Studio legale Scoccini & Associati, anticipata dapprima via email e poi spedita tramite posta raccomandata. I recapiti dello studio dello studio sono Studio Legale Scoccini & Associati Via Giambattista Vico, 31 00196 ‐ Roma tel. 06.32.42.958 ‐ fax 06.36.11.082 Per la trasmissione dei documenti via email lo Studio Scoccini oltre all’indirizzo [email protected] ha attivato anche un indirizzo mail dedicato all’azione collettiva contro il cartello dei camion [email protected] da usare preferibilmente 12. Perché nella scheda allegata alla convenzione che sottoscrivono gli autotrasportatori è chiesto di indicare anche i camion acquistati fino al 2013 e fornire l’eventuale documentazione? Secondo la letteratura economica dopo la fine del cartello i prezzi non tornano immediatamente ad un livello competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni. Pertanto, appare probabile che chi ha acquistato camion immatricolati anche nel 2012 e nel 2013 possa agire per il risarcimento del danno, in quanto il loro prezzo potrebbe aver risentito dell’effetto del cartello. Per tale motivo è utile fornire anche le informazioni dei camion immatricolati fino a tutto il 2013. La decisione se agire per il risarcimento anche per il prezzo corrisposto per i camion immatricolati nel 2012 e 2013 sarà presa dopo aver verificato quanti autotrasportai siano interessati da tale fattispecie segmento e studiato l’andamento dei prezzi post‐cartello. III.
SEZIONE 13. Il diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza è già previsto nel nostro ordinamento? Cosa prevede la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014? Quando sarò recepita? Il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali è riconosciuto oramai da tempo sia dalla giurisprudenza nazionale che da quella dell’Unione Europea. Sono già numerose le sentenze che hanno concesso risarcimenti alle vittime di illeciti antitrust. Recentemente è stata, inoltre, adottata la direttiva 2014/104/UE per facilitare le azioni dirette a far valere in giudizio tale diritto. In estrema sintesi la Direttiva facilita l’attore nella raccolta delle prove, stabilisce che le decisioni dell’Autorità garante della concorrenza che hanno accertato un illecito anticoncorrenziale vincolano il giudice civile, pospone il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione, prevede il trasferimento del sovraprezzo e conferma la responsabilità in solido delle imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza. Il recepimento della Direttiva è previsto entro il 27 dicembre 2016. Lo Stato Italiano ancora non ha provveduto, ma questo non pregiudica la possibilità di agire in giudizio già oggi per ottenere il risarcimento dei danni, in quanto come già detto, si tratta di un diritto già riconosciuto da tempo nel nostro ordinamento. A seguito del recepimento della direttiva, da un punto di vista pratico non vi saranno rilevanti cambiamenti nella disciplina dell’azioni risarcitorie in quanto molti principi in essa stabiliti sono già adesso applicati dai giudici nazionali, che sono tenuti a rendere effettiva la tutela dei privati che oggigiorno agiscono in sede giurisdizionale in presenza di violazioni del diritto della concorrenza. Le norme di natura processuale che verranno introdotte potranno essere applicate ai giudizi incardinati successivamente al 26 dicembre 2016. 14. Come verrà quantificato il danno causato dal cartello? Il danno causato dal cartello viene quantificato nel giudizio civile normalmente tramite una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo dei camion in assenza del cartello e il conseguente danno. Nel caso in cui la quantificazione del danno si rivelasse troppo difficoltosa il giudice potrà procedere alla sua liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. A mero titolo indicativo si fa presente che il sovraprezzo medio registrato dalla Commissione nei casi di cartello è del 20%. Nel caso in cui lo stesso camion sia stato acquistato e compravenduto più volte il danno sarà distribuito tra i vari proprietari. Indicativamente se il primo proprietario ha acquistato e poi rivenduto il camion il risarcimento ammonterà ad una percentuale della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. 15. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una procedura per il rimborso diretto dei danni agli acquirenti di camion, senza la necessità per gli autotrasportatori di adire le vie legali? È molto improbabile che le case costruttrici autonomamente e volontariamente predispongano una procedura per il rimborso diretto del sovraprezzo pagato dagli autotrasportatori, per i seguenti motivi: a. se offrissero a tutti gli acquirenti un serio rimborso incontrerebbero gravi difficoltà economiche. b. Al contrario nei casi di violazioni delle norme a tutela della concorrenza le imprese responsabili dell’illecito confidano nell’inerzia delle vittime per incamerare i profitti illecitamente conseguiti da utilizzare, ove il cartello venisse scoperto, per il pagamento delle sanzioni amministrative. c. Essendo, inoltre, coinvolte nel cartello tutte le maggiori case costruttrici, nessuna ha necessità di riparare al danno di immagine rispetto alle dirette concorrenti. Nello scandalo Volkswagen dei test sulle emissioni nocive truccati, uno dei motivi che ha spinto la compagnia automobilistica tedesca a procedere al richiamo delle autovetture diesel è stata la necessità di difendere la propria reputazione nei confronti degli altri costruttori. d. Infine la predisposizione di una procedura volontaria di rimborso sarebbe molto complessa, in quanto le case costruttrici si dovrebbero accordare sulla quota di responsabilità di ciascuna di essa. Inoltre, le modalità di ripartizione del risarcimento tra gli acquirenti di prima e seconda mano potrebbe essere impugnata innanzi al giudice, con il rischio per le case costruttrici di dover pagare lo stesso danno due volte. 16. Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno? Le cause di risarcimento per i danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza sono molto complesse in quanto, sebbene l’esistenza del comportamento illecito sia provato dalla stessa decisione della Commissione, esse richiedono l’intervento degli economisti per la quantificazione del danno. La conclusione del giudizio di primo grado può essere, quindi, prevista in 4 anni dal suo inizio. Tuttavia è frequente, specialmente dopo che il consulente del giudice abbia provveduto alla quantificazione del danno, che le imprese partecipanti al cartello siano disponibili ad una soluzione transattiva, anche per evitare una sentenza di condanna che potrebbe essere un pericoloso precedente nei loro confronti. La soluzione transattiva abbrevia in maniera consistente i tempi per ottenere il risarcimento ed in tali ipotesi è possibile ottenere il risarcimento anche nel giro di un paio di anni.