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Frequent Asked Questions
1.
Chi può partecipare all’azione collettiva contro il cartello dei produttori di camion? .............................. 2
2.
Perché può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion usato? ......................................... 2
3.
Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion? ...................................................... 2
4. Qual’ è la documentazione necessaria per l’istruzione della causa che le Associazione territoriali Fita
devono raccogliere? ........................................................................................................................................... 3
5. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante l’acquisto/leasing del camion e/o
quella relativa la sua vendita/permuta/rottamazione, quale documentazione l’autotrasportatore deve fornire
per poter aderire all’azione collettiva? .............................................................................................................. 3
6.
Perché è necessario indicare anche i camion acquistati fino al 2013?....................................................... 3
7.
Come verrà quantificato il danno causato dal cartello? ............................................................................. 4
8. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una procedura per il rimborso diretto
dei danni agli acquirenti di camion, senza la necessità per gli autotrasportatori di adire le vie legali? ............ 4
9.
Quanto costa partecipare all’azione collettiva? ......................................................................................... 5
10. Quale è il termine ultimo per aderire all’azione collettiva?....................................................................... 5
11. Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno? .......................................................... 5
12. Possono partecipare all’azione collettiva imprese che nel frattempo abbiano cessato l’attività, siano
fallite, siano in liquidazione, abbiano subito trasformazioni? In caso di risposta affermativa, chi dovrà
firmare la convenzione per l’adesione all’azione collettiva e quale ulteriore documentazione (es. visure
storiche, etc) dovrà essere fornita? .................................................................................................................... 6
13. È possibile già richiedere il risarcimento per i veicoli Scania? Quando si concluderà il procedimento nei
suoi confronti? ................................................................................................................................................... 7
14. Nei casi di cessione di azienda e/o ramo di azienda chi può partecipare all’azione collettiva? E nei casi
di conferimento di azienda?............................................................................................................................... 7
15. In caso di decesso del proprietario del camion, si potrà richiedere il risarcimento danni? Come? ........... 7
16. In caso di donazione d’azienda chi potrà richiedere il risarcimento danni? E nel caso in cui invece
venisse donato il singolo camion? ..................................................................................................................... 8
17. E’ possibile richiedere il risarcimento sul prezzo dei semirimorchi? ........................................................ 8
18. Nell’Allegato A è richiesto il costo dell’allestimento, ma cosa si deve indicare quando non si è in
possesso di alcun documento di allestimento ed inoltre sulla fattura di acquisto è presente il prezzo
omnicomprensivo del veicolo e dell’allestimento? ........................................................................................... 8
19. Possono partecipare all’azione collettiva anche le imprese che hanno acquistato i camion oggetto del
cartello per uso “conto proprio”?....................................................................................................................... 9
20. In caso di ditta individuale cessata, è necessario produrre la visura camerale? ........................................ 9
21. E’ possibile richiedere il risarcimento danni per veicoli che sono stati rubati?......................................... 9
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22. E’ possibile richiedere il risarcimento per i veicoli usati acquistati nel periodo oggetto del cartello (1997
– 2011) ma con prima immatricolazione precedente al 1997? .......................................................................... 9
23. Si può richiedere il risarcimento danni per un veicolo preso in leasing con contratto sottoscritto nel
periodo 1997 – 2011 e riscattato successivamente? .......................................................................................... 9
24. Quando sarà inviato il mandato alle liti che gli autotrasportatori dovranno sottoscrivere? ..................... 10
1. Chi può partecipare all’azione collettiva contro il cartello dei produttori di
camion?
Possono partecipare all’azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato camion di medie (da
6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle marche DAF,
Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania immatricolati dal
1997 al 2011.
Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale (Cass. civ. n. 2305/2007), da
quella dell’Unione (Corte Giust. Ue Caso C-295/04) ed oggi anche dalla Direttiva 2014/104/Ue sia
agli acquirenti diretti che a quelli indiretti. Possono, pertanto, agire per il risarcimento del danno
chi ha acquistato, anche attraverso leasing, i camion sia nuovi sia usati, che siano stati
immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011.
2. Perché può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion
usato?
Anche chi ha acquistato i camion usati può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno,
in quanto anche il prezzo dell’usato, di cui un fattore importante è il prezzo del nuovo, ha subito le
conseguenze negative del cartello. Poiché la responsabilità per la violazione delle norme a tutela
della concorrenza è di natura extracontrattuale le case costruttrici partecipanti al cartello sono tenute
a risarcire tutte le conseguenze negative causate dal cartello, compreso l’aumento dei prezzi dei
camion usati.
A titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui il sovraprezzo causato dal cartello fosse del 20%
del costo di un camion nuovo pari a € 100.000, è evidente che se dopo 6 mesi lo stesso camion
viene venduto a € 90.000 il nuovo acquirente paga un prezzo più alto per l’usato di quello che
avrebbe corrisposto in assenza del cartello, considerato che lo stesso camion sarebbe costato nuovo
€ 80.000.
3. Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion?
Anche il prezzo del noleggio risente del prezzo di acquisto del camion. Teoricamente, quindi, anche
chi noleggia i camion può agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, la partecipazione all’’azione
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legale è conveniente solo se il valore della pretesa risarcitoria sia economicamente rilevante. Alla
luce dell’esiguità dei casi di noleggio riscontrati ad oggi, è stato deciso di escludere dall’azione
risarcitoria i casi di noleggio.
4. Qual’ è la documentazione necessaria per l’istruzione della causa che le
Associazione territoriali Fita devono raccogliere?
a. la documentazione comprovante l'acquisto/leasing dei camion,
b. eventuale riscatto del leasing,
c. l'eventuale documentazione riguardante la vendita/permuta/rottamazione dei camion,
d. Eventuale documentazione dell’allestimento del veicolo.
e.
copia di un documento d'identità del legale rappresentante della ditta di
autotrasporto,
f. una visura della società o della ditta individuale,
g.
la procura alle liti,
h. Convenzione sottoscritta dal soggetto partecipante all’azione collettiva,
i.
Allegato A completato e sottoscritto.
5. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante
l’acquisto/leasing del camion e/o quella relativa la sua
vendita/permuta/rottamazione,
quale
documentazione
l’autotrasportatore deve fornire per poter aderire all’azione collettiva?
Nel caso in cui manchino parte o tutti i documenti attestanti la vita dei mezzi, l’impresa dovrà
fornire l’estratto cronologico del camion del PRA, da cui risulti anche il prezzo di acquisto del
mezzo, nonché dell’eventuale vendita.
6. Perché è necessario indicare anche i camion acquistati fino al 2013?
Secondo la letteratura economica dopo la fine del cartello i prezzi non tornano immediatamente ad
un livello competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni. Pertanto, appare probabile che chi
ha acquistato camion immatricolati anche nel 2012 e nel 2013 possa agire per il risarcimento del
danno, in quanto il loro prezzo potrebbe aver risentito dell’effetto del cartello.
Per tale motivo è utile fornire anche le informazioni dei camion immatricolati fino a tutto il 2013.
La decisione se agire per il risarcimento anche per il prezzo corrisposto per i camion immatricolati
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nel 2012 e 2013 sarà presa dopo aver verificato quante imprese siano interessate da tale fattispecie e
studiato l’andamento dei prezzi post-cartello.
7. Come verrà quantificato il danno causato dal cartello?
Il danno causato dal cartello viene quantificato nel giudizio civile normalmente tramite una
consulenza tecnica d’ufficio. ALI ha incaricato lo studio economico LEAR, i cui economisti sono
tra i più esperti e rinomati in Italia per le questioni antitrust, per quantificare il danno ed assistere le
imprese in giudizio in qualità di consulente tecnico di parte.
Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo dei camion in assenza del cartello e il
conseguente danno. Nel caso in cui la quantificazione del danno si rivelasse troppo difficoltosa il
giudice potrà procedere alla sua liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. A mero
titolo indicativo si fa presente che il sovraprezzo medio registrato dalla Commissione nei casi di
cartello è del 20%.
Nel caso in cui lo stesso camion sia stato acquistato e compravenduto più volte il danno sarà
distribuito tra i vari proprietari. Indicativamente se il primo proprietario ha acquistato e poi
rivenduto il camion il risarcimento ammonterà ad una percentuale della differenza tra il prezzo di
acquisto e quello di vendita.
8. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una
procedura per il rimborso diretto dei danni agli acquirenti di camion,
senza la necessità per gli autotrasportatori di adire le vie legali?
È molto improbabile che le case costruttrici autonomamente e volontariamente predispongano una
procedura per il rimborso diretto del sovraprezzo pagato dagli autotrasportatori, per i seguenti
motivi:
j. se offrissero a tutti gli acquirenti un serio rimborso incontrerebbero gravi difficoltà
economiche.
k. Al contrario nei casi di violazioni delle norme a tutela della concorrenza le imprese
responsabili dell’illecito confidano nell’inerzia delle vittime per incamerare i profitti
illecitamente conseguiti da utilizzare, ove il cartello venisse scoperto, per il
pagamento delle sanzioni amministrative.
l. Essendo, inoltre, coinvolte nel cartello tutte le maggiori case costruttrici, nessuna ha
necessità di riparare al danno di immagine rispetto alle dirette concorrenti. Nello
scandalo Volkswagen dei test sulle emissioni nocive truccati, uno dei motivi che ha
spinto la compagnia automobilistica tedesca a procedere al richiamo delle
autovetture diesel è stata la necessità di difendere la propria reputazione nei confronti
degli altri costruttori.
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m. Infine la predisposizione di una procedura volontaria di rimborso sarebbe molto
complessa, in quanto le case costruttrici si dovrebbero accordare sulla quota di
responsabilità di ciascuna di essa. Inoltre, le modalità di ripartizione del risarcimento
tra gli acquirenti di prima e seconda mano potrebbe essere impugnata innanzi al
giudice, con il rischio per le case costruttrici di dover pagare lo stesso danno due
volte.
9. Quanto costa partecipare all’azione collettiva?
Per gli associati FITA, tutti i costi dell’azione collettiva saranno anticipati dalla società A.L.I.
Antitrust litigation Investment S.r.l. che avrà la gestione dell’azione e a far fronte a tutte le spese
necessarie per ottenere il risarcimento dei danni. Come corrispettivo, in caso di successo ALI
riceverà una quota dei proventi dell’azione legale, pari al 35% + iva di quanto effettivamente
incasserà l’autotrasportatore.
A titolo esemplificativo: un autotrasportatore che ha acquistato camion per un valore totale di €
300.000 e ottiene come risarcimento il 10% del prezzo di acquisto pari, quindi, a € 30.000 dovrà
corrispondere ad ALI € 10.500 + iva, solo dopo aver incassato il risarcimento.
In caso di insuccesso, tutto il rischio è a carico di ALI, nulla sarà dovuto dall’autotrasportatore.
10.
Quale è il termine ultimo per aderire all’azione collettiva?
Nell’interesse di tutti gli autotrasportatori ad ottenere nel più breve tempo possibile il risarcimento
dei danni causati dal cartello dei camion, il termine ultimo per aderire all’azione collettiva è il 31
gennaio 2017. Il termine originariamente fissato al 30 novembre 2016 è stato prorogato a seguito
della richiesta della CNA Fita nazionale. Per conto di chi avrà aderito per quella data lo Studio
legale Scoccini & Associati procederà ad inviare una richiesta risarcitoria alle case costruttrici e
successivamente, in caso di esito negativo della richiesta ad istruire la causa.
Chi aderirà tardivamente, dopo il 31 gennaio 2017, dovrà attendere che si formi un secondo gruppo
di autotrasportatori il cui danno sia di un valore sufficiente a giustificare l’instaurazione di una
seconda azione legale. Per tale motivo è importante aderire all’azione il prima possibile, l’adesione
tardiva non garantisce la partecipazione all’azione collettiva.
11.
Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno?
Le cause di risarcimento per i danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza sono
molto complesse in quanto, sebbene l’esistenza del comportamento illecito sia provato dalla stessa
decisione della Commissione, esse richiedono l’intervento degli economisti per la quantificazione
del danno. La conclusione del giudizio di primo grado può essere, quindi, prevista in 4 anni dal suo
inizio. Tuttavia è frequente, specialmente dopo che il consulente del giudice abbia provveduto alla
quantificazione del danno, che le imprese partecipanti al cartello siano disponibili ad una soluzione
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transattiva, anche per evitare una sentenza di condanna che potrebbe essere un pericoloso
precedente nei loro confronti. La soluzione transattiva abbrevia in maniera consistente i tempi per
ottenere il risarcimento ed in tali ipotesi è possibile ottenere il risarcimento anche nel giro di un paio
di anni.
12.
Possono partecipare all’azione collettiva imprese che nel frattempo
abbiano cessato l’attività, siano fallite, siano in liquidazione, abbiano
subito trasformazioni? In caso di risposta affermativa, chi dovrà firmare la
convenzione per l’adesione all’azione collettiva e quale ulteriore
documentazione (es. visure storiche, etc) dovrà essere fornita?

Possono partecipare tutte le società che risultino ancora iscritte al registro delle
imprese anche se in fase di liquidazione. La convenzione tra autotrasportatore e Ali dovrà
pertanto essere firmata dal legale rappresentante della società o nel caso dal liquidatore.

Nel caso di società che hanno subito trasformazioni, ai sensi dell’art. 2498 c.c. sarà
titolare del diritto al risarcimento e potrà agire in giudizio la società risultante dalla
trasformazione. Dell’avvenuta trasformazione occorrerà dare evidenza attraverso una
visura storica da cui risulti che la società che ha acquistato/preso in leasing i camion è la
stessa società oggi trasformata. La convenzione tra autotrasportatore e Ali dovrà pertanto
essere firmata dal legale rappresentante della società trasformata.

Nel caso di società fallite, potrà agire per il risarcimento del danno il fallimento nella
persona del curatore, che dovrà firmare la convenzione dopo aver ottenuto le necessarie
autorizzazione dal giudice.

Nel caso in cui una ditta individuale/impresa individuale abbia cessato l’attività, il
diritto al risarcimento spetta alla persona fisica che era titolare della ditta individuale
anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale e la conseguente cancellazione dal
registro delle imprese, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si
identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale. Pertanto, potrà
aderire all’azione collettiva, sottoscrivendo la convezione, la persona fisica che era titolare
dell’impresa individuale cessata.

Nel caso in cui la società (di persone o di capitali) sia estinta a seguito di liquidazione e
quindi cancellata dal registro delle imprese, la questione è più incerta. Secondo la
giurisprudenza i diritti di credito controversi che non siano stati indicati nel bilancio di
liquidazione si intendono rinunciati e quindi estinti. Tuttavia, poiché l’esistenza del cartello
e il relativo diritto al risarcimento sono diventati conoscibili solo a seguito della decisione
della Commissione europea, il diritto al risarcimento del danno causato dal cartello potrebbe
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essere considerato una sopravvenienza attiva sorta dopo la cancellazione che spetterebbe
agli ex soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Pertanto, stante l’incertezza
circa la possibilità di poter richiedere il risarcimento danni alle società cessate e quindi
cancellate dal registro delle imprese, riteniamo chiusa la possibilità di partecipare
all’azione collettiva.
13.
È possibile già richiedere il risarcimento per i veicoli Scania? Quando
si concluderà il procedimento nei suoi confronti?
Scania ha rifiutato di patteggiare e pertanto il procedimento nei suoi confronti si concluderà molto
probabilmente con un provvedimento di accertamento dell’infrazione. Alla luce delle confessioni
rese dalle altre case costruttrici è praticamente certo che anche Scania sarà sanzionata pesantemente
per il cartello. Considerati i tempi della Commissione, il provvedimento finale arriverà nell’arco di
6 mesi. Inoltre, anche nel caso in cui Scania dimostrasse la propria estreneità al cartello, gli
acquirenti di autocarri Scania potranno chiedere comunque il risarcimento, in quanto Scania ha
potuto applicare prezzi più alti per via della minore pressione concorrenziale dovuta dalle presenza
del Cartello. La Corte di Giustizia ha affermato, che le imprese partecipanti ad un’intesa rispondono
civilmente dei danni risultanti dai prezzi che un’impresa terza abbia fissato, in considerazione
dell’operato dell’intesa, ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato applicato in
assenza dell’intesa medesima.
Pertanto, all’azione collettiva potranno partecipare sin da subito gli acquirenti di camion
Scania, in quanto il provvedimento di accertamento arriverà molto probabilmente quando staremo
redigendo l’atto di citazione.
14.
Nei casi di cessione di azienda e/o ramo di azienda chi può
partecipare all’azione collettiva? E nei casi di conferimento di azienda?
In tali casi l’importante è controllare che nell’atto non siano stati espressamente esclusi tutti i crediti
e debiti non riportati nella situazione patrimoniale. Nel caso ciò fosse avvenuto, il diritto al
risarcimento è rimasto in capo al cedente. In tale ipotesi suggeriamo di effettuare una cessione del
diritto al risarcimento del danno tramite una scrittura privata al fine di permettere al cessionario, o
alla società conferitaria, di poter richiedere il risarcimento danni su tutta la vita del camion e quindi
dal suo originario prezzo di acquisto. Nel caso non si volesse esperire questa soluzione, si sottolinea
che il diritto di poter richiedere il risarcimento danni spetterà rispettivamente ad ogni società in
proporzione al prezzo pagato per il camion.
15.
In caso di decesso del proprietario del camion, si potrà richiedere il
risarcimento danni? Come?
Si, nei casi di decesso il diritto al risarcimento danni ricade in capo a tutti gli eredi. Ai fini della
partecipazione all’Azione Collettiva, dopo aver prodotto la dichiarazione di successione, sarà
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necessario che tutti gli eredi sottoscrivano la convenzione per l’adesione all’azione collettiva e
conferiscano mandato allo Studio Legale. In alternativa suggeriamo che gli eredi conferiscano ad
uno di essi una procura speciale per agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati
dal cartello dei costruttori di camion con tutti i poteri a tal fine necessari. Ove richiesto, lo Studio
Legale sarà a disposizione per fornire i modelli di scrittura per la cessione e acquisizione del diritto
al risarcimento.
16.
In caso di donazione d’azienda chi potrà richiedere il risarcimento
danni? E nel caso in cui invece venisse donato il singolo camion?
-
In caso di donazione d’azienda, è necessario verificare che nell’atto non siano stati
espressamente esclusi tutti i crediti e i debiti non riportati nella situazione patrimoniale. Nel
caso fosse presente questa esclusione, il diritto al risarcimento spetterà esclusivamente al
donante. Se, al contrario, questa esclusione non fosse stata prevista nell’atto, il diritto al
risarcimento spetterà esclusivamente al donatario su tutta la vita del camion, e quindi a
partire dal suo originario prezzo di acquisto.
-
Nel caso in cui venisse donato il camion (non l’azienda), il diritto al risarcimento spetterà
esclusivamente al donante. Il donatario non avrà alcuna possibilità di richiedere il
risarcimento non avendo subito in alcun modo il danno da sovrapprezzo presente in capo al
prezzo di acquisto originario del camion.
17.
E’ possibile richiedere il risarcimento sul prezzo dei semirimorchi?
Il risarcimento danni potrà essere richiesto esclusivamente sul sovrapprezzo dei camion, e non su
quello dei rimorchi, semirimorchi o eventuali altri allestimenti presenti sul camion. Anche per il
caso delle motrici (veicolo con cassone/allestimento) il risarcimento sarà richiesto esclusivamente
per il prezzo del “carro”, quindi il prezzo dell’allestimento presente dovrà essere estrapolato nel
caso il prezzo del camion fosse omnicomprensivo.
18.
Nell’Allegato A è richiesto il costo dell’allestimento, ma cosa si deve
indicare quando non si è in possesso di alcun documento di allestimento
ed inoltre sulla fattura di acquisto è presente il prezzo omnicomprensivo
del veicolo e dell’allestimento?
Siamo consapevoli di questa difficoltà, pertanto, qualora non fosse disponibile alcun documento
sull'allestimento, chiediamo di inserire nel portale, oltre la tipologia dello stesso, un’eventuale stima
del prezzo dell’allestimento, oppure, ove ciò non fosse possibile, si può inserire il numero “0.00”
alla voce “costo allestimento”. Sul portale, non inserendo alcun documento sull’allestimento, si
evidenzierà in giallo l’icona del veicolo con scritto “doc. incompleta”. Ciò non deve assolutamente
preoccupare in quanto questa segnalazione servirà all’economista per individuare facilmente i
veicoli che necessiteranno di un maggior approfondimento dovuto dall’indispensabile
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estrapolazione del dato inerente all’allestimento da quello del veicolo per il quale si chiederà il
risarcimento.
19.
Possono partecipare all’azione collettiva anche le imprese che hanno
acquistato i camion oggetto del cartello per uso “conto proprio”?
L'Azione Collettiva prescinde dalla tipologia di attività svolta. Per assurdo l'aver acquistato un
camion semplicemente per tenerlo in giardino, dà comunque la possibilità di richiedere il
risarcimento danni.
Ovviamente, in tali casi, nella convenzione si potrà sostituire la dizione "Autotrasportatore" con
quella più confacente di impresa.
20.
In caso di ditta individuale cessata, è necessario produrre la visura
camerale?
No, per l’impresa individuale cessata può bastare il documento d’identità del titolare.
21.
E’ possibile richiedere il risarcimento danni per veicoli che sono stati
rubati?
Si, anche per i veicoli rubati è possibile richiedere il risarcimento danni. Nel caso in cui si fosse
ricevuto da parte dell’assicurazione il pagamento dell’indennizzo, per il calcolo della richiesta di
risarcimento tale somma andrà sottratta dal prezzo di acquisto alla stregua di una vendita.
22.
E’ possibile richiedere il risarcimento per i veicoli usati acquistati nel
periodo oggetto del cartello (1997 – 2011) ma con prima
immatricolazione precedente al 1997?
Ai fini della partecipazione all’Azione Collettiva, non è importante la data di acquisto del camion
usato ma la data della sua prima immatricolazione, che deve rientrare nel periodo interessato dal
cartello.
23.
Si può richiedere il risarcimento danni per un veicolo preso in
leasing con contratto sottoscritto nel periodo 1997 – 2011 e riscattato
successivamente?
Si, dalla sottoscrizione del leasing l’autotrasportatore ha iniziato a pagare i canoni di locazione e
conseguentemente a subire il danno dovuto dal cartello.
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24.
Quando sarà inviato il mandato alle liti che gli autotrasportatori
dovranno sottoscrivere?
Il mandato alle liti sarà redatto e trasmesso dallo studio appena la decisione della Commissione sarà
pubblicata. Dobbiamo attendere la sua pubblicazione per individuare esattamente quali società dei
gruppi delle case costruttrici, DAF, Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen,
Volvo/Renault e Scania, sono state sanzionate. Ad oggi sono stati pubblicati dalla Commissione
solo i comunicati stampa, in cui si da atto in maniera generica che sono state sanzionate le case
costruttrici, ma non precisamente quali società.
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