Responsabilità e risarcimento

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Responsabilità e risarcimento
Rassegna
di giurisprudenza civile
Responsabilità e risarcimento
Monza 30-03-2010
Avv. Marco Bona
Studio legale Ambrosio e Commodo, Torino
Università di Torino
RESPONSABILITA’ MEDICA
Conferme e novità
Cass. civ., Sez. III, 02.02.2010, n. 2354
Cass. civ., Sez. III, 09.02.2010, n. 2847
Cass. civ., Sez. III, 26.01.2010, n.1538
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civ., Sez. III, 2626-0101-2010, n. 1538
Onere probatorio
In tema di responsabilità
responsabilità professionale da contratto o
contatto sociale del medico, al fine del riparto dell'onere
probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a
provare il contratto (o contatto sociale) e l'aggravamento
della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civ., Sez. III, 2626-0101-2010, n. 1538
Onere probatorio e lacune cartella clinica
(conferma)
Le omissioni imputabili al medico nella redazione della
cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di
inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in
relazione alla previsione generale contenuta nell'art.
1176, c. 2, c.c., sia come nesso eziologico presunto,
posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può,
in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti
un diritto in relazione alla prestazione sanitaria.
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civ., sez. III, 09.02.2010, n. 2847
Consenso informato
Anche in caso di sola violazione del
diritto all'autodeterminazione, pur
senza correlativa lesione del diritto alla
salute ricollegabile a quella violazione per
essere stato l'intervento terapeutico
necessario e correttamente eseguito, può
sussistere uno spazio risarcitorio (cfr.
Cass., Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1511)
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civile, sez. III, 09.02.2010, n. 2847
Consenso informato: danno da lesione della salute
la risarcibilità
risarcibilità del danno da lesione della salute che si
verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto
terapeutico necessario e correttamente eseguito
secundum leges artis, ma tuttavia effettuato senza la
preventiva informazione del paziente circa i suoi
possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un
consenso consapevolmente prestato, necessariamente
presuppone l'accertamento
l'accertamento che il paziente quel
determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse
stato adeguatamente informato
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civ., sez. III, 09.02.2010, n. 2847
Consenso informato: danno da lesione della salute e prova
Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche
mediante presunzioni,
presunzioni, grava sul paziente:
(a) perché
perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno
comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e
pretenda per questo il risarcimento;
(b) perché
perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato
opposto dal paziente al medico;
(c) perché
perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe
orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché
sicché anche il criterio di
distribuzione dell'onere probatorio in funzione della “vicinanza”
vicinanza” al
fatto da provare induce alla medesima conclusione;
(d) perché
perché il discostamento della scelta del paziente dalla
valutazione di opportunità
opportunità del medico costituisce un'eventualità
un'eventualità che
non corrisponde all'id quod plerumque accidit
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civ., sez. III, 02.02.2010, n. 2354
nascita della figlia affetta da infezione prenatale
da CMV con calcificazioni endonomiche ed
endocraniche e microcefalia
tesi attorea: violati i diritti della madre, che non
avrebbe voluto un figlio malformato, di scelta e
autodeterminazione, perché se correttamente
informata avrebbe potuto ricorrere o all’art. 4 o
all’art. 6 della legge n. 194 del 1978
RESPONSABILITA’ MEDICA
Cass. civ., sez. III, 02.02.2010, n. 2354
Il codice di deontologia medica, pur non vincolante per il giudice,
giudice, deve
permeare il giudizio di diligenza dell’
dell’adempimento essendo metro di
valutazione del contratto. L’
L’art. 29 impone al sanitario di fornire al
paziente ogni notizia, tenendo conto del suo livello di cultura, di
emotività
emotività e delle sue capacità
capacità di discernimento e quindi anche nel caso di
prognosi infausta l’l’informazione deve esser completa
il paziente ha diritto all’
all’informazione dei rischi e complicanze anche meno
frequenti che incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o sulla vita
la difficoltà
difficoltà di accertare un’
un’anomalia fetale non è di impedimento
all’
all’I.V.G.; perciò il medico doveva informare la paziente che l’l’infezione
poteva esser primaria o secondaria, e che vi erano esami, ancorch
ancorché con
rischi abortivi, per accertare se l’l’infezione si era trasmessa al feto, con
conseguente rischio di malformazioni dal 7,60% all’
all’11,75%
ATTIVITA’ PERICOLOSA E
DANNO DA PRODOTTO
Cass. civ., sez. III, 17.12.2009, n.
26516
Il caso delle “sigarette lights”
Sentenza importante sul concetto di
attività pericolosa
ATTIVITA’ PERICOLOSA
Cass. civ., sez. III, 17.12.2009, n. 26516
concetto classico
Quanto al concetto di attività
attività pericolosa per sua natura, è giurisprudenza
costante … che debba intendersi non solo quell'attività
quell'attività che
espressamente è ritenuta tale dalla legge (segnatamente quella di P.S.),
ma anche ogni altra attività
attività, che pur non essendo legislativamente
qualificata come tale, tuttavia abbia una pericolosità
pericolosità intrinseca o
relativa ai mezzi impiegati … La qualifica di pericolosità
pericolosità di un'attività
un'attività
dipende, quindi, da una valutazione empirica: la quantità
quantità di pericolo che
la connota. Un primo indice rilevatore della pericolosità
pericolosità così
così intesa si ha
quando dall'esercizio dell'attività
dell'attività derivi un'elevata probabilità
probabilità o una
notevole potenzialità
potenzialità dannosa, considerate in relazione al criterio della
normalità
normalità media e rilevate attraverso dati statistici ed elementi tecnici e
di comune esperienza
ATTIVITA’ PERICOLOSA
Cass. civ., sez. III, 17.12.2009, n. 26516
questione:
tale forma di responsabilità si limita solo
al momento produttivo?
risposta della Cassazione:
“Non vi è base normativa per limitare tale
forma di responsabilità solo al momento
produttivo”
ATTIVITA’ PERICOLOSA
NUOVI SCENARI
Corte di Appello Brescia, 22.12.2009, n. 514
condannato l’Inail a corrispondere la rendita per
malattia professionale ad un dirigente affetto da
grave patologia connessa con l’uso prolungato del
cellulare per motivi di lavoro, considerando
evidentemente integrato il requisito di elevata
probabilità che integra il nesso causale richiesto
dalla normativa nei casi di malattia professionale
non tabellata, come anche in quello di malattia ad
eziologia multifattoriale
DANNO NON PATRIMONIALE
LE REAZIONI ALLE SEZIONI UNITE
DI SAN MARTINO 2008
REAZIONI POST 11.11.08
1.
riaffermazione
della distinzione fra DB e DM
Cass., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191
Cass. , Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479
Cass., Sez. III, 20 maggio 2009, n. 11701
i “danni morali consequenziali” “restano estranei alla definizione complessa del
danno biologico” (2% di I.P.)
Cass., Sez. III, 11 giugno 2009, n. 13530
“un obbligo giuridico di completa ed analitica motivazione giuridica
giuridica per la
ponderazione delle voci di danno giuridicamente rilevanti, tanto più
più quando
vengono in esame varie e contestuali lesioni di diritti umani”
Cass. , Sez. III, 15 luglio 2009, n. 16448
la liquidazione equitativa del danno morale “può essere legittimamente effettuata dal
giudice sulla base delle stesse “tabelle”
tabelle” utilizzate per la liquidazione del danno
biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno
danno morale in
misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiale a titolo
titolo di danno
biologico …”
MODELLI POST 11.11.08
INAIL
Trib. Torino, Sez. IV, 17 marzo 2010,
n. 1848
La “componente psicologica del
1.
danno non patrimoniale (con
particolare riferimento al dolore
fisico e morale)” non rientra nel
danno biologico INAIL
MODELLI POST 11.11.08
2.
riaffermazione
della valenza descrittiva del DE
es.:
Cass., Sez. III, 31 marzo 2009, n. 7875:
7875: ha reso definitiva
la condanna, nei confronti del proprietario di un bar in cui
si fumava troppo, a risarcire i vicini i “danni esistenziali
determinati da immissioni moleste di fumo di
sigarette”, 10 mila euro, prendendo atto che "la Corte
territoriale ha fatto leva sulla considerazione fattuale che
(…) fossero costretti a subire gli effetti molesti, fastidiosi e
insalubri del fumo passivo e a tenere chiuse le finestre
anche in piena estate per tutelare la propria salute"
MODELLI POST 11.11.08
2.
riaffermazione
della valenza descrittiva del DE
es.:
Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 2009, n. 21223
danno non patrimoniale da demansionamento
richiamato testualmente il sistema risarcitorio
tripartito del danno non patrimoniale delineato
dal precedente Cass., SS.UU., 24 marzo 2006,
n. 6572
(cfr. altresì Cass., Sez. lavoro, 10.02.2010, n. 3023,
illegittimo comportamento di cassa previdenziale)
MODELLI POST 11.11.08
2.
riaffermazione
della valenza descrittiva del DE
es.:
Trib. Venezia, 18 maggio 2009,
2009, g.u. Spaccasassi
a titolo di danno esistenziale € 16.000,00 alla conduttrice di un
immobile sito nel centro di Venezia, costretta a sopportare
le polveri e i rumori prodotte da un’
un’officina confinante con
la propria abitazione, “Quanto al risarcimento del danno
esistenziale,
esistenziale, va rilevato che l’l’accertata intollerabilità
intollerabilità
dell’
dell’immissione non può non aver comportato un danno…
danno…
in termini di ansia, preoccupazione, con un vissuto
quotidiano e casalingo disturbato da forti rumori”.
MODELLI POST 11.11.08
2.
riaffermazione
della valenza descrittiva del DE
es.:
Trib. Roma, 13 luglio 2009,
2009, g.u. Thellung de Courtelary
banchetto di nozze mal riuscito, per colpa del gestore del ristorante,
ristorante, il quale
aveva coinvolto per l’l’evento troppo pochi camerieri, alcuni dei quali
sgarbati e sarcastici, e risparmiato sul cibo e sulle bevande, cosicch
éi
cosicché
circa 150 invitati avevano dovuto aspettare per ore, litigare ogni
ogni tanto
col personale e molti di essi erano rimasti quasi a bocca asciutta;
asciutta; a
ciascuno dei due sposi attori sono stati risarciti 3.000 euro per
per DM
(“rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, … imbarazzo nei
confronti degli invitati”
invitati”) e 7000 euro per DE (“
(“la cattiva impressione
suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all’
all’ambito lavorativo
degli sposi, certamente più
più che plausibile, non può che essere rimasta
nel loro ricordo”)
MODELLI POST 11.11.08
3.
riconquista di spazi risarcitori:
danno contrattuale non patrimoniale
Trib. Roma, 13 luglio 2009
Il danno non patrimoniale da inadempimento
contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla
sussistenza della lesione di un interesse inviolabile
coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano
i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt.
1218 ss. c.c.
MODELLI POST 11.11.08
3.
riconquista di spazi risarcitori:
danno contrattuale non patrimoniale
Trib. Roma, 13 luglio 2009
Il danno non patrimoniale da inadempimento
contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla
sussistenza della lesione di un interesse inviolabile
coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano
i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt.
1218 ss. c.c.
R.C.A.
procedura di risarcimento diretto:
Corte cost. n. 180/2009
Corte Cost. n. 180/2009
la Consulta era già intervenuta sul tema con
l’ordinanza 23 dicembre 2008 n. 441
tuttavia lungi dall’essere soddisfacente,
essendosi limitata ad affermare un
principio assolutamente scontato, ossia
che il Codice delle Assicurazioni Private
non è per certo tale da precludere l’azione
risarcitoria esperibile contro il responsabile
civile ex art. 2054, 2° comma, c.c.
Corte Cost. n. 180/2009
Con questa sentenza la Corte costituzionale
ha finalmente preso posizione,
accogliendo, in considerazione dei limiti
discendenti dalla legge delega e dal diritto
comunitario, la tesi a sostegno
dell’ammissibilità, accanto alla procedura
di cui agli artt. 149 e 150 Cod. Ass. Priv.
(ridimensionata ad “ulteriore rimedio”),
della tradizionale azione contro il
responsabile civile e la sua impresa
assicuratrice
Corte Cost. n. 180/2009
la Consulta, in ragione di
un’“interpretazione
costituzionalmente orientata” (cioè
illuminata dalla legge delega), ha sancito
che, “accanto alla nuova azione
diretta contro il proprio
assicuratore”, rimangono esperibili sia
l’“azione ex art. 2054 c.c.” contro il
responsabile civile e sia l’“azione diretta
contro l’assicuratore del responsabile
civile”
Corte Cost. n. 180/2009
dunque per la Corte costituzionale lo
schema generale, di cui all’art. 144 Cod.
Ass. Priv. (norma che riprende il modello
di cui alla legge n. 990/1969), opera
anche ai casi suscettibili di essere
ricondotti alla fattispecie di cui agli artt.
149 e 150 Cod. Ass. Priv., ciò
evidentemente a scelta del
danneggiato
Corte Cost. n. 180/2009
Nell’affermare il “carattere alternativo” della
procedura di risarcimento diretto e che,
pertanto, il danneggiato può sempre
scegliere di agire nei confronti del
responsabile civile e della compagnia
assicuratrice di quest’ultimo, la Corte
costituzionale ha pure sanato il
contrasto ravvisabile tra questa
procedura ed il diritto comunitario
(richiamato dalla stessa sentenza n.
180/2009)
Corte Cost. n. 180/2009
Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
Consiglio, 16 maggio 2000,
2000, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità
responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli
per i casi di sinistri transfrontalieri
Articolo 3
Azione diretta
Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui
all'articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione
dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità
responsabilità
civile del responsabile.
4. Corte Cost. n. 180/2009
Direttiva 2005/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, 11 maggio
2005, che ha modificato le direttive del
Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli
entrata in vigore in data 11 giugno
2005
4. Corte Cost. n. 180/2009
La Quinta Direttiva ha esteso la previsione
dell’azione diretta anche ai casi non
transfrontalieri, andando dunque a
toccare direttamente gli assetti nazionali
per tutte le tipologie di sinistri stradali
4. Corte Cost. n. 180/2009
il legislatore comunitario ha operato l’l’anzidetto passaggio
all’
all’Articolo 4, paragrafo 4,
4, della Direttiva
2005/14/CE,
2005/14/CE, che, modificando la Direttiva
90/232/CEE,
90/232/CEE, ha inserito in quest’
quest’ultima la seguente
disposizione:
Articolo 4 quinquies
Gli Stati membri provvedono affinché
affinché le persone
lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo
assicurato ai sensi dell’
dell’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di
un diritto di azione diretta nei confronti
dell’
dell’impresa che assicura contro la responsabilità
responsabilità
civile la persona responsabile del sinistro
Corte Cost. n. 180/2009
In definitiva, la sentenza della Corte
costituzionale è apprezzabile sia sul piano
dell’art. 76 Cost. e sia in ragione del diritto
comunitario