Responsabilità e risarcimento
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Responsabilità e risarcimento
Rassegna di giurisprudenza civile Responsabilità e risarcimento Monza 30-03-2010 Avv. Marco Bona Studio legale Ambrosio e Commodo, Torino Università di Torino RESPONSABILITA’ MEDICA Conferme e novità Cass. civ., Sez. III, 02.02.2010, n. 2354 Cass. civ., Sez. III, 09.02.2010, n. 2847 Cass. civ., Sez. III, 26.01.2010, n.1538 RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civ., Sez. III, 2626-0101-2010, n. 1538 Onere probatorio In tema di responsabilità responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civ., Sez. III, 2626-0101-2010, n. 1538 Onere probatorio e lacune cartella clinica (conferma) Le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, c. 2, c.c., sia come nesso eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria. RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civ., sez. III, 09.02.2010, n. 2847 Consenso informato Anche in caso di sola violazione del diritto all'autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può sussistere uno spazio risarcitorio (cfr. Cass., Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1511) RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civile, sez. III, 09.02.2010, n. 2847 Consenso informato: danno da lesione della salute la risarcibilità risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civ., sez. III, 09.02.2010, n. 2847 Consenso informato: danno da lesione della salute e prova Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, presunzioni, grava sul paziente: (a) perché perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della “vicinanza” vicinanza” al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità opportunità del medico costituisce un'eventualità un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civ., sez. III, 02.02.2010, n. 2354 nascita della figlia affetta da infezione prenatale da CMV con calcificazioni endonomiche ed endocraniche e microcefalia tesi attorea: violati i diritti della madre, che non avrebbe voluto un figlio malformato, di scelta e autodeterminazione, perché se correttamente informata avrebbe potuto ricorrere o all’art. 4 o all’art. 6 della legge n. 194 del 1978 RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. civ., sez. III, 02.02.2010, n. 2354 Il codice di deontologia medica, pur non vincolante per il giudice, giudice, deve permeare il giudizio di diligenza dell’ dell’adempimento essendo metro di valutazione del contratto. L’ L’art. 29 impone al sanitario di fornire al paziente ogni notizia, tenendo conto del suo livello di cultura, di emotività emotività e delle sue capacità capacità di discernimento e quindi anche nel caso di prognosi infausta l’l’informazione deve esser completa il paziente ha diritto all’ all’informazione dei rischi e complicanze anche meno frequenti che incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o sulla vita la difficoltà difficoltà di accertare un’ un’anomalia fetale non è di impedimento all’ all’I.V.G.; perciò il medico doveva informare la paziente che l’l’infezione poteva esser primaria o secondaria, e che vi erano esami, ancorch ancorché con rischi abortivi, per accertare se l’l’infezione si era trasmessa al feto, con conseguente rischio di malformazioni dal 7,60% all’ all’11,75% ATTIVITA’ PERICOLOSA E DANNO DA PRODOTTO Cass. civ., sez. III, 17.12.2009, n. 26516 Il caso delle “sigarette lights” Sentenza importante sul concetto di attività pericolosa ATTIVITA’ PERICOLOSA Cass. civ., sez. III, 17.12.2009, n. 26516 concetto classico Quanto al concetto di attività attività pericolosa per sua natura, è giurisprudenza costante … che debba intendersi non solo quell'attività quell'attività che espressamente è ritenuta tale dalla legge (segnatamente quella di P.S.), ma anche ogni altra attività attività, che pur non essendo legislativamente qualificata come tale, tuttavia abbia una pericolosità pericolosità intrinseca o relativa ai mezzi impiegati … La qualifica di pericolosità pericolosità di un'attività un'attività dipende, quindi, da una valutazione empirica: la quantità quantità di pericolo che la connota. Un primo indice rilevatore della pericolosità pericolosità così così intesa si ha quando dall'esercizio dell'attività dell'attività derivi un'elevata probabilità probabilità o una notevole potenzialità potenzialità dannosa, considerate in relazione al criterio della normalità normalità media e rilevate attraverso dati statistici ed elementi tecnici e di comune esperienza ATTIVITA’ PERICOLOSA Cass. civ., sez. III, 17.12.2009, n. 26516 questione: tale forma di responsabilità si limita solo al momento produttivo? risposta della Cassazione: “Non vi è base normativa per limitare tale forma di responsabilità solo al momento produttivo” ATTIVITA’ PERICOLOSA NUOVI SCENARI Corte di Appello Brescia, 22.12.2009, n. 514 condannato l’Inail a corrispondere la rendita per malattia professionale ad un dirigente affetto da grave patologia connessa con l’uso prolungato del cellulare per motivi di lavoro, considerando evidentemente integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa nei casi di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale DANNO NON PATRIMONIALE LE REAZIONI ALLE SEZIONI UNITE DI SAN MARTINO 2008 REAZIONI POST 11.11.08 1. riaffermazione della distinzione fra DB e DM Cass., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191 Cass. , Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479 Cass., Sez. III, 20 maggio 2009, n. 11701 i “danni morali consequenziali” “restano estranei alla definizione complessa del danno biologico” (2% di I.P.) Cass., Sez. III, 11 giugno 2009, n. 13530 “un obbligo giuridico di completa ed analitica motivazione giuridica giuridica per la ponderazione delle voci di danno giuridicamente rilevanti, tanto più più quando vengono in esame varie e contestuali lesioni di diritti umani” Cass. , Sez. III, 15 luglio 2009, n. 16448 la liquidazione equitativa del danno morale “può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse “tabelle” tabelle” utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiale a titolo titolo di danno biologico …” MODELLI POST 11.11.08 INAIL Trib. Torino, Sez. IV, 17 marzo 2010, n. 1848 La “componente psicologica del 1. danno non patrimoniale (con particolare riferimento al dolore fisico e morale)” non rientra nel danno biologico INAIL MODELLI POST 11.11.08 2. riaffermazione della valenza descrittiva del DE es.: Cass., Sez. III, 31 marzo 2009, n. 7875: 7875: ha reso definitiva la condanna, nei confronti del proprietario di un bar in cui si fumava troppo, a risarcire i vicini i “danni esistenziali determinati da immissioni moleste di fumo di sigarette”, 10 mila euro, prendendo atto che "la Corte territoriale ha fatto leva sulla considerazione fattuale che (…) fossero costretti a subire gli effetti molesti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo e a tenere chiuse le finestre anche in piena estate per tutelare la propria salute" MODELLI POST 11.11.08 2. riaffermazione della valenza descrittiva del DE es.: Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 2009, n. 21223 danno non patrimoniale da demansionamento richiamato testualmente il sistema risarcitorio tripartito del danno non patrimoniale delineato dal precedente Cass., SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6572 (cfr. altresì Cass., Sez. lavoro, 10.02.2010, n. 3023, illegittimo comportamento di cassa previdenziale) MODELLI POST 11.11.08 2. riaffermazione della valenza descrittiva del DE es.: Trib. Venezia, 18 maggio 2009, 2009, g.u. Spaccasassi a titolo di danno esistenziale € 16.000,00 alla conduttrice di un immobile sito nel centro di Venezia, costretta a sopportare le polveri e i rumori prodotte da un’ un’officina confinante con la propria abitazione, “Quanto al risarcimento del danno esistenziale, esistenziale, va rilevato che l’l’accertata intollerabilità intollerabilità dell’ dell’immissione non può non aver comportato un danno… danno… in termini di ansia, preoccupazione, con un vissuto quotidiano e casalingo disturbato da forti rumori”. MODELLI POST 11.11.08 2. riaffermazione della valenza descrittiva del DE es.: Trib. Roma, 13 luglio 2009, 2009, g.u. Thellung de Courtelary banchetto di nozze mal riuscito, per colpa del gestore del ristorante, ristorante, il quale aveva coinvolto per l’l’evento troppo pochi camerieri, alcuni dei quali sgarbati e sarcastici, e risparmiato sul cibo e sulle bevande, cosicch éi cosicché circa 150 invitati avevano dovuto aspettare per ore, litigare ogni ogni tanto col personale e molti di essi erano rimasti quasi a bocca asciutta; asciutta; a ciascuno dei due sposi attori sono stati risarciti 3.000 euro per per DM (“rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, … imbarazzo nei confronti degli invitati” invitati”) e 7000 euro per DE (“ (“la cattiva impressione suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all’ all’ambito lavorativo degli sposi, certamente più più che plausibile, non può che essere rimasta nel loro ricordo”) MODELLI POST 11.11.08 3. riconquista di spazi risarcitori: danno contrattuale non patrimoniale Trib. Roma, 13 luglio 2009 Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c. MODELLI POST 11.11.08 3. riconquista di spazi risarcitori: danno contrattuale non patrimoniale Trib. Roma, 13 luglio 2009 Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c. R.C.A. procedura di risarcimento diretto: Corte cost. n. 180/2009 Corte Cost. n. 180/2009 la Consulta era già intervenuta sul tema con l’ordinanza 23 dicembre 2008 n. 441 tuttavia lungi dall’essere soddisfacente, essendosi limitata ad affermare un principio assolutamente scontato, ossia che il Codice delle Assicurazioni Private non è per certo tale da precludere l’azione risarcitoria esperibile contro il responsabile civile ex art. 2054, 2° comma, c.c. Corte Cost. n. 180/2009 Con questa sentenza la Corte costituzionale ha finalmente preso posizione, accogliendo, in considerazione dei limiti discendenti dalla legge delega e dal diritto comunitario, la tesi a sostegno dell’ammissibilità, accanto alla procedura di cui agli artt. 149 e 150 Cod. Ass. Priv. (ridimensionata ad “ulteriore rimedio”), della tradizionale azione contro il responsabile civile e la sua impresa assicuratrice Corte Cost. n. 180/2009 la Consulta, in ragione di un’“interpretazione costituzionalmente orientata” (cioè illuminata dalla legge delega), ha sancito che, “accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore”, rimangono esperibili sia l’“azione ex art. 2054 c.c.” contro il responsabile civile e sia l’“azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile” Corte Cost. n. 180/2009 dunque per la Corte costituzionale lo schema generale, di cui all’art. 144 Cod. Ass. Priv. (norma che riprende il modello di cui alla legge n. 990/1969), opera anche ai casi suscettibili di essere ricondotti alla fattispecie di cui agli artt. 149 e 150 Cod. Ass. Priv., ciò evidentemente a scelta del danneggiato Corte Cost. n. 180/2009 Nell’affermare il “carattere alternativo” della procedura di risarcimento diretto e che, pertanto, il danneggiato può sempre scegliere di agire nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest’ultimo, la Corte costituzionale ha pure sanato il contrasto ravvisabile tra questa procedura ed il diritto comunitario (richiamato dalla stessa sentenza n. 180/2009) Corte Cost. n. 180/2009 Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Consiglio, 16 maggio 2000, 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli per i casi di sinistri transfrontalieri Articolo 3 Azione diretta Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all'articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità responsabilità civile del responsabile. 4. Corte Cost. n. 180/2009 Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 maggio 2005, che ha modificato le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli entrata in vigore in data 11 giugno 2005 4. Corte Cost. n. 180/2009 La Quinta Direttiva ha esteso la previsione dell’azione diretta anche ai casi non transfrontalieri, andando dunque a toccare direttamente gli assetti nazionali per tutte le tipologie di sinistri stradali 4. Corte Cost. n. 180/2009 il legislatore comunitario ha operato l’l’anzidetto passaggio all’ all’Articolo 4, paragrafo 4, 4, della Direttiva 2005/14/CE, 2005/14/CE, che, modificando la Direttiva 90/232/CEE, 90/232/CEE, ha inserito in quest’ quest’ultima la seguente disposizione: Articolo 4 quinquies Gli Stati membri provvedono affinché affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’ dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’ dell’impresa che assicura contro la responsabilità responsabilità civile la persona responsabile del sinistro Corte Cost. n. 180/2009 In definitiva, la sentenza della Corte costituzionale è apprezzabile sia sul piano dell’art. 76 Cost. e sia in ragione del diritto comunitario