Usucapione

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L’art. 1158 cc prevede la facoltà di acquistare la proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato
per venti anni.
Secondo l’opinione dominante, l’usucapiente acquista il diritto in maniera automatica per effetto della semplice
congiunzione del possesso e del decorso del tempo, possesso che non necessariamente dovrà essere
esercitato mediante un’assidua ingerenza sul bene, in quanto sarà necessaria semplicemente la possibilità di
esperire atti di signoria relativamente alla cosa, quando lo voglia (cfr. Cass. Civ. n. 1300/80).
Questi, dunque, gli elementi necessari: irrilevante sarà la presenza di animus usucapendi (cfr. Cass. Civ. n.
815/99), titolo o buona fede (cfr. Cass. Civ. nn. 18392/06; 2857/06; 10230/02).
Fermo restando l’interesse dell’usucapiente ad ottenere una sentenza di accertamento del suo diritto, la stessa
non è necessaria e l’usucapione può essere fatto valere non solo in via di azione, ma anche in forma di
eccezione.
L’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ha titolo originario, dunque, l’eventuale trascrizione non
svolge alcuna funzione sostanziale, né in relazione all’acquisto stesso, né a fini di opponibilità, dal momento
che tale modo di acquisto prescinde totalmente dal meccanismo pubblicitario. L’acquisto del diritto è quindi
perfettamente opponibile ai terzi anche in mancanza di trascrizione, in considerazione del fatto che
l’usucapiente non è tenuto a curare alcuna pubblicità né al fine dell’acquisto, né al fine della difesa del suo
diritto.
Nel caso in esame, l'occupante del bene esecutato ha proposto opposizione di terzo al fine di sentir accertare
e dichiarare l'intervenuto acquisto del bene stesso a titolo originario per usucapione.
Giurisprudenza costante ha sostenuto che in tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma
dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato
senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo
le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per
effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e
potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al
pignoramento medesimo (cfr. Cass. civ. n. 14693/2011; 27668/99; n. 12790/2010).
In ordine alla prova dell’avvenuta usucapione, che dovrà essere fornita nel corso del giudizio di merito,
vertendo su una situazione di fatto potrà essere fornita senza limiti, e quindi anche con testimoni, e dovrà
riguardare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva dunque, tra l'altro, non solo del
corpus, ma anche dell'animus (cfr. Cass. Civ. n. 975/2000); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere
desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto
dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicchè
allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita
dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass. Civ. n.
6944/99).

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