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Tribunale di Milano - Sez. lavoro, 29 settembre 2016, n. 2535.
Difetto di giurisdizione - L’inadempimento del contratto di lavoro
sportivo - Fallimento e clausola compromissoria - Affiliazione: cenni.
Ai fini della opponibilità della clausola compromissoria nei confronti della curatela
fallimentare della società di calcio, a nulla rilevando il requisito dell’affiliazione, è sufficiente
che si tratti di situazioni giuridiche soggettive insorte dal contratto in capo al fallito, poiché
la necessità di devolvere le controversie nasce dal solo fatto di essere parti del contratto
individuale.
L’applicabilità della clausola compromissoria dopo il fallimento della
società di calcio
Sommario: 1. Premessa – 2. L’esecuzione del contratto di lavoro dell’atleta
professionista – 3. Fallimento e clausola compromissoria – 4. Osservazioni
conclusive.
1. Premessa
La sentenza in epigrafe è stata pronunciata in occasione dell’esame della
domanda risarcitoria avanzata dalla curatela del fallimento di una società
sportiva nei confronti di un calciatore associato, il quale, arrestato per la
commissione dei reati ex art. 416 c.p. e l. n. 401/1989 1, veniva imputato –
oltre che di condotte penalmente rilevanti, anche di inadempienze contrattuali
tali da aver leso l’immagine della società e provocatole danni di natura
patrimoniale2.
Della vicenda si erano già occupati gli organi della giustizia sportiva che
chiamavano il sodalizio sportivo a rispondere a titolo di responsabilità
1 Legge rubricata, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche. Supponiamo si trattasse di esercizio
abusivo di attività di gioco o scommessa ex art. 4 (cfr. art. 6 c.g.s.). Secondo PISA, Lo
scandalo calcio tra giustizia ordinaria e “giustizia sportiva”, in Diritto penale e processo, n. 07/2006,
797-798, si ricorre all’imputazione ex art. 416 c.p. nell’intento di dar peso alle indagini e di
legittimare l’utilizzo di determinati strumenti investigativi, lasciando poi cadere l’accusa.
2 Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dell’ente collettivo, Cass.,
Sez. III, civ., 04 giu. 2007, n. 12929. A questo si aggiungevano la perdita di molti partners
commerciali e l’esborso di denaro di valore pari alla retribuzione erogata al calciatore.
oggettiva3, condannandolo al pagamento di un’ammenda nonché ad una netta
decurtazione dei punti in classifica, mentre al calciatore veniva comminata,
oltre ad un’ammenda, una lunga squalifica..
In sede di giudizio ordinario, il calciatore eccepiva, preliminarmente, la
mancanza di giurisdizione statale, per avere le parti inserito una clausola
compromissoria all’interno dello Statuto FIGC e dei contratti stipulati con la
società4, la quale sanciva l’impegno a rivolgersi ad arbitri in presenza di
controversie inerenti il rapporto contrattuale nonché a rispettare tutte le
norme dell’ordinamento sportivo, con espresso riferimento allo Statuto e alla
clausola stessa5.
Difese venivano articolate anche nel merito, ed in particolare si
richiedeva la chiamata in causa di altri associati coinvolti nella vicenda, ma
come si avrà modo di analizzare.
La questione è stata risolta in limine.
2. L’esecuzione del contratto di lavoro dell’atleta professionista
Com’è noto, la disciplina normativa del contratto di lavoro subordinato,
che lega il calciatore professionista alla società, si rinviene innanzitutto
all’interno della legge n. 91/19816, la quale, a sua volta, affida alla
3 MAIETTA, Lineamenti di diritto dello sport, 2016, 225, osserva che il rilievo attribuito
alla responsabilità oggettiva delle società sportive consente sì una veloce riparazione del
danno, ma reca il rischio di un sistema risarcitorio limitativo della prova liberatoria.
Analogamente, PAGLIARA, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva, in Riv. Dir.
Sportivo, 1989, 60.
4 Da non confondere queste clausole con il vincolo di giustizia espresso all’interno
di quelle di autodichia, che devolvono la composizione di eventuali conflitti ad apparati
interni all’ordinamento, escludendo il ricorso alla giustizia ordinaria. Per quest’ultimo
aspetto, MERONE, Il Tribunale Arbitrale dello sport, 2009, 9 ss.
5 Cass., Sez. Lav., 01 ago. 2003, n. 11751, in Nuovo diritto, 2004, 597, riconduce tale
efficacia all’adesione spontanea dei contraenti all’organizzazione sportiva, non all’attuazione
delle condizioni generali di contratto, così legittimando anche clausole compromissorie non
approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. In precedenza, Cass., Sez. I Civ., 09 apr. 993, n.
4351, in Giust. Civ. Mass., 1993, 652. In dottrina, PUNZI, voce: Arbitrato, in Enc. Giur. Treccani;
VIGORITI, Recenti sviluppi in tema di giustizia sportiva, in Contratto e Impresa, 2007, fasc. IV-V,
1044.
6 La legge n. 91 del 1981 qualifica il rapporto di lavoro dell'atleta professionista e
stabilisce in quali casi la prestazione a titolo oneroso costituisca oggetto di un contratto di
2
contrattazione collettiva la regolamentazione minima inderogabile del
rapporto di lavoro nonché la predisposizione della forma del contratto tipo
individuale7. Ad essa hanno fatto seguito l’Accordo collettivo stipulato tra
FIGC, LNP e AIC8 e le NOIF9, attualmente la più importante fonte
normativa regolamentare interna alla FIGC.
Questo insieme di fonti normative individua innanzitutto nel
tesseramento il presupposto logico-giuridico per la valida costituzione del
rapporto di lavoro nell’ordinamento sportivo.
Invero, sebbene tesseramento e contratto di lavoro siano entità a sé
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stanti , l’ingresso all’interno della Federazione determina per l’atleta la nascita
di un insieme di diritti ed obblighi nei confronti dei tesserati, della società e
della Federazione, nonché l’accettazione della normativa federale e, più in
generale, l’inevitabile sottoposizione alle regole prestabilite11.
Tra le obbligazioni che gravano sul calciatore un ruolo centrale è svolto,
ovviamente, dal dovere di corretta esecuzione della prestazione “pedatoria”,
nel rispetto delle istruzioni tecniche impartite; tuttavia, sono funzionali ad essa
tutte quelle norme organizzative, fonti di altrettante obbligazioni, il cui
mancato rispetto renderebbe la performance sportiva fine a sé stessa 12.
lavoro subordinato e quando, per altre figure di lavoratori sportivi (es. allenatori,
preparatori atletici), il vincolo di subordinazione debba essere accertato di volta in volta.
Cass., Sez. lav., 01 ago. 2011, n. 16849. In precedenza, Cass., 28 dic. 1996, n. 11540.
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8 L’ultima versione dell’accordo collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio
(F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l’Associazione Italiana
Calciatori (A.I.C.) ex art. 4 Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, è stato
sottoscritto il 5 settembre 2011, mentre quello con la Lega Nazionale Professionisti Serie B
(L.N.P. B) risulta concluso il 18 luglio 2014.
9 Le “Norme Organizzative Interne” della FIGC regolano l’attività e le funzioni di
tutti i soggetti dell’ordinamento federale.
10 DI MICHELE – GRECO, Contratto di lavoro del calciatore professionista, Diritto e pratica
del lavoro, VII, 2014, 418 ss.;
11 Sul punto, MINERVINI, Il trasferimento dei giocatori di calcio, in Rass. dir. civ., 1984,
1073. Ancora, MAZZOTTA, Il lavoro sportivo, AAVV., Una legge per lo sport?, in Foro It., 1981,
fasc. V, 297, che individua nel tesseramento l’anello di congiunzione fra ordinamento
sportivo e statale; sul rapporto fra tesseramento e contratto di lavoro, BARILE, La Corte di
giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti, in Giur. it., 1977, fasc. I, 1411.
12 Secondo NATALI, Il lavoro del calciatore professionista, Diritto & pratica del lavoro, X,
2008, 629, la prassi dei rapporti calcistici mostrerebbe l’ampiezza dell’oggetto del contratto,
che non si esaurisce nella prestazione pedatoria, ma si traduce in un fascio di obbligazioni
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Il fascio di rapporti obbligatori che lega il professionista alla società
impone al primo di astenersi da qualsivoglia condotta lesiva dell’immagine di
quest’ultima, come manifestazione del più generale obbligo di fedeltà che
corre tra le parti13.
A questa posizione di subordinazione corrisponde il potere della società
di irrogare sanzioni ove il calciatore venga meno agli impegni assunti, tuttavia
l’esigenza di garantire tutela anche a quest’ultimo ha portato a prevedere, nelle
più gravi ipotesi sanzionatorie (es. risoluzione del contratto), l’intervento di un
soggetto terzo in funzione “super partes” e lo stesso accade in presenza di
contenziosi relativi all’esecuzione del contratto ovvero alle modalità di
attuazione del rapporto obbligatorio ovvero ancora all’osservanza degli
obblighi che da questo discendono in capo alle parti14.
A stabilirlo è stata la stessa fonte legislativa nella quale si rinviene la
disciplina del lavoro sportivo: la figura del collegio arbitrale, infatti, già
prevista in via facoltativa dall’art. 4 l. n. 91 del 1981, diventa obbligatoria ai
sensi dell’art. 21 del citato Accordo collettivo, che impone l’inserimento nel
contratto individuale di lavoro di una clausola compromissoria che affidi al
predetto collegio la risoluzione delle controversie 15 aventi ad oggetto, tra le
altre, l’esecuzione del contratto16, clausola la cui efficacia discende
fra il calciatore e la società. Invero, la diversa natura del rapporto di lavoro subordinato
rispetto a quello autonomo fa sì che, mentre quest’ultimo è impegnato esclusivamente al
raggiungimento del risultato finale, il primo chiama all’osservanza di una serie di
obbligazioni “collaterali”, che attribuiscono al risultato un ruolo marginale.
13 L’art. 10 Accordo collettivo FIGC, LNP, AIC obbliga ad adempiere la
prestazione ed osservare le prescrizioni impartite, così richiamando la diligenza ed
obbedienza ex art. 2104 c.c., ed impone, altresì, un dovere di fedeltà verso la società,
analogo all’art. 2105 c.c.. LIOTTA– SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, 2009, 107.
14 DI MICHELE – GRECO, Il contratto di lavoro delle società sportive, op. ult. cit., 425.
15 Sul ruolo e l’importanza del rimedio arbitrale nelle controversie di lavoro
sportivo, l’esperienza più radicata e risalente e senz’altro quella statunitense, su cui si veda
l’ampio saggio di PANZAROLA, Il «salary arbitration» nella Major League Baseball (MLB), tra
«final offer method» e «judicial notice of sorts», in Riv. arbitrato, 2011, 14 ss.
16 Controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto
ovvero comunque riconducibili al rapporto di lavoro. Tale sistema è considerato limitativo
del diritto di difesa da AMATO, Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari
per l’ordinamento statuale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del Tar Lazio, in Rivista di
diritto ed economia dello sport, 2006, Vol. II, fasc. III, 44. Sui limiti di queste clausole,
FUMAGALLI, La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di
composizione, in Riv. dir. spor., 1999; PUNZI, Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo, in
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direttamente dall’adesione spontanea di società e professionisti alla
federazione sportiva17, dunque dal tesseramento e dall’affiliazione18.
Da ciò deriva che, gli arbitri a cui sarà devoluta la lite risulteranno
muniti di una competenza esclusiva ed inderogabile 19, in forza della clausola
compromissoria e nei limiti in cui la controversia rientri tra quelle
concretamente arbitrabili alla luce della situazione soggettiva lesa e del
carattere disponibile del diritto20.
Fermo restando l’evidente quanto necessario carattere negoziale e
disponibile dei diritti di cui si discorre21, una riflessione più attenta merita la
Riv. dir. spor., 1987, 237 ss;.
17 Cass., Sez. Lavoro, 01 ago. 2003, n. 11751, in Nuovo diritto, 2004, 597, per tali
ragioni, legittima anche clausole compromissorie non approvate per iscritto ex art. 1341 c.c.
In precedenza, Cass., Sez. I Civ., 09 apr. 1993, n. 4351, in Giust. Civ. Mass., 1993, 652. In
dottrina, PUNZI, voce: Arbitrato, Enc. Giur. Treccani; VIGORITI, Recenti sviluppi in tema di
giustizia sportiva, in Contratto e Impresa, 2007, fasc. IV-V, 1044.
18 Trib. Milano, Sez. Lav. 07 lug. 2011. In dottrina, VIDIRI - VIGORITI, Nota a Cass.
civ. Sez. I, 27-09-2006, n. 21005, in Corr. Giur, 2007, fasc. VIII, 1008, che rinviene nello
Statuto FIGC una clausola per arbitrato irrituale ed un divieto di adire gli organi della
giustizia statale: vincolo di natura volontaria, che ripete la propria legittimità da una fonte
legislativa (l. n. 280/2003), che prevede di adire gli organi della giustizia sportiva nelle
materie di competenza di tale ordinamento.
19 Tribunale di Bari, 12 mag. 2009. Ex multis, Cass., Sez. I civ., 28 set. 2005, n.
18919, in Dir. & Form. 2005, 1583. Meno recente, Cass., Sez. I civ., 09 apr. 1993, n. 4351,
in Rivista di diritto sportivo, 1993, 4884. In senso contrario, Cass., Sez. Lav., 01 ago. 2003, n.
11751, in Nuovo diritto, 2004, 597, che attribuisce natura alternativa all’arbitrato rispetto alla
giurisdizione ordinaria, escluso che possa parlarsi di rinuncia alla medesima.
20 La domanda di tutela di una situazione soggettiva lesa, salvo rientri nella
giurisdizione esclusiva, integra una questione di merito, pertanto il quesito circa la
compromettibilità andrà risolto in base al carattere disponibile o meno della medesima.
L’arbitrato opera solo nell’ambito tecnico-sportivo o dei diritti disponibili, non in presenza
di interessi legittimi. Corte Cost., 11 feb. 2011, n. 49; Cass., Sez. Un., 16 nov. 1998, n.
11547; Cons. St., 20 sett. 1995, n. 1050. In dottrina, PERSICHELLI, Le materie arbitrabili
all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in Riv. Dir. Sport., 1996, 702 ss.
21 Osserva FIATA, Giustizia sportiva e ordinamento statale, Argomenti Dir. Lav., 2002, III,
889, che il ricorso all’arbitrato per la composizione di queste controversie si spiega in virtù
dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Analogamente, BASILE, Note a Cass. Civ. Sez. Un.,
1.10.2003, n. 14666; Cons. Stato, VI Sez., 9.7.2004, n. 5025 – La Giurisdizione sulle controversie
con le Federazioni sportive, in Nuova Giur. Civ., 2005, II, 10263. In giurisprudenza, da ultimo,
Tar Lazio, Sez. I ter, 23 gen. 2017, n. 1163, ha assunto una posizione opposta, avendo
escluso che la domanda di risarcimento del danno avanzata da una società nei confronti del
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riconducibilità alla (mancata) esecuzione del contratto dalla condotta
penalmente rilevante del calciatore, qualificata dalla società come
inadempimento a cui ricondurre i danni cagionati alla società.
Orbene, in adesione all’opinione secondo la quale la prestazione
dell’atleta non attiene esclusivamente alla “performance sportiva”, ma
comprende anche una serie di obblighi ulteriori, necessari per la corretta
esecuzione del contratto, deve accogliersi la sussunzione della controversia
sotto la fattispecie dell’inadempimento, essendo tale anche la condotta lesiva
dell’immagine della società, in conseguenza dell’inosservanza dei canoni di
lealtà e diligenza (professionale)22.
Nello specifico, gli illeciti sportivi legati al calcio-scommesse, in cui il
calciatore partecipa, in illecita associazione, ad attività finalizzate, tra l’altro, ad
alterare il risultato delle partite di calcio, integrano senz’altro l’evento lesivo
rilevante per l’immagine della società, da cui consegue il diritto al risarcimento
del danno23.
3. Fallimento e clausola compromissoria
La pronuncia in epigrafe offre lo spunto per soffermarsi su un tema
ulteriore, quale quello riguardante l’individuazione delle conseguenze del
fallimento della società sulle clausole compromissorie da questa stipulate 24.
In linea generale, non sarebbe corretto ricostruire il rapporto tra
fallimento e clausola compromissoria in termini di incompatibilità.
tesserato fosse riservata agli organi di giustizia sportiva.
22 Secondo NATALI, Il lavoro del calciatore professionista, op. ult. cit., 628, tutto quanto
si rifletta sulla prestazione pedatoria e sui vari obblighi ad essa accessori (per i quali art. 4, l.
n. 91/1981) legittima l’azione finalizzata al risarcimento; MAUCERI, Frode sportiva e danni civili,
in Nuova Giur. Civ., 2016, 11, 1552, osserva che, affinché il danno all’immagine sia
risarcibile, la federazione dovrà provare le specifiche spese sostenute a seguito dell’illecito,
facendo valere un interesse economico diverso rispetto a quello alla lealtà sportiva, già
sanzionato con l’ammenda.
23 Trib. Ascoli Piceno, 25 gen. 2013.
24 La giurisprudenza in materia è vastissima. Sull’assoggettabilità della società
sportiva a fallimento, Trib. Bologna, 06 mag. 1999, in Giur. comm., 2001, fasc. I, pt. II, 135;
Trib. Genova, 07 giu. 2001, in Diritto Fall., 2002, II, 180; Cass., Sez. I civ., 20 giu.2000, n.
8374, in Dir. Penale. Soc. 2000, fasc. XX, 50.
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Invero, il fallimento non si pone di per sé come un limite all’operatività
del procedimento arbitrale: gli unici limiti in proposito hanno carattere
generale e sono costituiti dall'impossibilità di evolvere ad arbitri cause aventi
ad oggetto diritti indisponibili25 e dall'esclusività ed inderogabilità del
procedimento di accertamento dello stato passivo26.
Il tema ha destato l’interesse della giurisprudenza, in particolar modo in
seguito alla riforma della Legge Fallimentare intervenuta nel 2006 27, che ha
offerto “il là” per ribadire la propria posizione in materia, principalmente a
tacere i dubbi interpretativi e le perplessità levatesi in seguito alla predetta
riforma.
Innanzitutto, non sembra essere stato sottoposto a revisione il principio
giurisprudenziale, formatosi in tema di arbitrato nel vigore della precedente
disciplina, secondo il quale, in caso di convenzione (rectius: clausola
compromissoria) stipulata prima del fallimento di una delle parti, il mandato
conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento 28, poiché
tale compromesso è negozio riconducibile all'istituto del mandato collettivo
conferito anche nell'interesse di terzi, cioè delle altre parti richiedenti
l’arbitrato29.
Tra le modifiche intervenute, il nuovo articolo 83-bis ha chiarito la
sorte del procedimento arbitrale pendente al momento di scioglimento del
contratto contenente la clausola compromissoria: ove il curatore scelga di non
subentrarvi, l’arbitrato pendente non potrà essere proseguito.
Ora, sebbene questa disposizione si riferisca ad un’ipotesi specifica ed
affermi in quel caso la natura accessoria della clausola compromissoria rispetto
al contratto, in verità essa reca un principio di carattere generale, valido anche
25 MERONE, Il Tribunale Arbitrale dello sport, op. ult. cit., 93 ss.
26 Trib. Bologna, 12 feb. 2010. In dottrina, LIUZZI, Manuale di diritto fallimentare e
delle procedure concorsuali, 2011, 182; BOZZA, Arbitrato e fallimento, nota a Cass., 14 ott. 1992, n.
11216, in Fallimento, 1993, 475 ss.
27 D. lgs. n. 5/2006 e e d. lgs. n. 169/2007.
28 Con specifico riferimento allo scioglimento del mandato ex art. 78 della Legge
Fallimentare, PRESTI, Sub art. 78, in Il nuovo diritto fallimentare. Commento al r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d. lgs. 5/2006), JORIO (diretto da), 2006, 1237.
29 Cass., 08 set. 2006, n. 19298; Cass., 17 apr. 2003, n. 6165; Cass., 18 ago. 1998, n.
8145; Cass., 20 ago. 1993, n. 8806.
7
nel caso di arbitrato non ancora instaurato, in virtù del quale, ove il curatore
accetti di subentrare nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto
contenente la clausola compromissoria, questa conserva piena efficacia anche
nei confronti del curatore30.
Invero, la giurisprudenza considera principio di sistema il fatto che il
subentro nelle situazioni regolate dal contratto 31 non consenta al curatore di
scindere le previsioni contrattuali e scegliere di quali chiedere l’attuazione,
magari sulla base del criterio della convenienza: la lealtà contrattuale impone
di conservare l’efficacia della clausola arbitrale ogniqualvolta il curatore
intenda esercitare un diritto nascente da quel contratto32.
Ed effettivamente il curatore che agisca per l’adempimento di
un’obbligazione o per il risarcimento del danno nei confronti di chi abbia
stipulato un contratto con il soggetto successivamente fallito, società o meno
che sia, non opera in veste di terzo, ma esercita piuttosto un’azione già
presente nel patrimonio del primo a tutela di un interesse al medesimo
riconducibile, nella stessa posizione sostanziale e processuale quale sarebbe
stata anche in assenza di fallimento: si tratta di azioni delle quali il fallito, ove
in bonis, avrebbe potuto validamente chiedere l’adempimento33.
30 Cass., Sez. Un., ord. 26 mag. 2015, n. 10800. In dottrina, FRADEANI, Eccezione
d'arbitrato e fallimento, tra vecchi e nuovi problemi interpretativi, in Giur. It., 2012, 2, il quale,
argomentando a contrario, osserva che, se lo scioglimento del contratto travolge l’arbitrato
pendente, al di fuori di tale ipotesi vige il criterio opposto ex art. 83 bis l.f.
31 Se la curatela non subentra nel contratto, la clausola non sarà applicabile. In caso
contrario, subentrerà per l’intero. Trib. Bologna, Ord., 21 giu. 2013. In dottrina, PANETTA,
Gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla clausola arbitrale, Nuova Giur. Civ., 2011, 10, 10975,
secondo il quale dall’art. 83 bis si trae conferma della compatibilità fra arbitrato e
fallimento, confortata anche rispetto ad un arbitrato già pendente.
32 Trib. Bologna, 29 gen. 2016; Trib. Udine, 23 ago. 2013, n. 1085.
33 Cass., 22 mar. 2013, n. 7263; Cass., 27 ott. 2011, n. 1879; Cass., 17 nov. 2008, n.
27510; Cass., 08 set. 2004, n. 18059; Cass., 18 ago 1998, n. 8143. In dottrina, BONSIGNORI,
Arbitrato e fallimento, 2000, 59.
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Per queste ragioni, atteso che la competenza del Tribunale fallimentare
non si estende alle azioni preesistenti nel patrimonio del fallito34, in presenza di
una clausola compromissoria la lite sarà devoluta al collegio arbitrale.
Assicurare l’efficacia di quest’ultima anche nei confronti del curatore
subentrato è necessario per preservare l’adempimento della funzione propria
della clausola di regolare situazioni insorte dal quel contratto 35, purché sussista
una continuità nel funzionamento del meccanismo negoziale presidiato, tale
da giustificare l’esercizio dell’azione da parte di un soggetto diverso
dall’originario contraente36.
4. Osservazioni conclusive
La breve ricostruzione che precede esprime una posizione ampiamente
condivisa rispetto al tema dell’opponibilità della clausola compromissoria nei
confronti del curatore del fallimento, che risulta senz’altro convincente 37.
Al contrario, non univoca è l’opinione, rilevante per le nostre
considerazioni, relativa alle conseguenze della cessata affiliazione
sull’operatività delle predette clausole.
La sentenza in commento rappresenta una sorta di manifesto di questo
stato di cose: mentre per il primo aspetto essa ha espressamente condiviso la
34 Cass., Sez. Un., ord. 26 mag. 2015, n. 10800, cit.; Trib. Torino, 10 feb. 2016. Si
aggiunga che, fermo restando quanto detto pocanzi in relazione all’inesistenza di limiti
diversi da quelli generali, l’operatività della clausola in caso di fallimento incontra, tuttavia,
un limite, definito in giurisprudenza “di sistema”, in relazione alla posizione soggettiva
assunta dal curatore nel corso del processo: la compromettibilità della lite è esclusa tutte le
volte in cui il curatore assuma la posizione di soggetto passivo dal quale si pretende
l’adempimento della prestazione. Al contrario, nessun problema suscita l’ipotesi in cui sia la
curatela a farsi “attrice”. In tal senso, Trib. Bologna, 29 gen. 2016.
35 In dottrina si è osservato che nessuna regola stabilisce che l’estinzione del
contratto travolge anche l’efficacia della clausola: ciò porterebbe ad escludere la scelta
arbitrale circa i rapporti tra fallito e contraente sopravvissuti all’estinzione del contratto.
FONSECA, Ancora su arbitrato rituale e fallimento, in Riv. dell’arbitrato, 2014, fasc. I, 6.
36 Cass. Sez. I civ., 23 gen. 2013, n. 1543.
37 Tar Lazio, Sez. III, 31 mag. 2005, n. 4284 e 7 apr. 2005, n. 2571 osservano
entrambe come “le norme dell'ordinamento sportivo che impongono il ricorso al
procedimento arbitrale risultano applicabili anche al fallimento”.
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posizione delle Sezioni Unite38, che interpretano in maniera assorbente il
subentro del curatore nelle situazione giuridiche attive regolate dal contratto,
per la seconda questione, invece, la scelta sulla posizione da assumere
sembrava essere più ampia.
Invero, una volta affermata l’esperibilità del procedimento arbitrale
da/nei confronti del curatore, per i motivi di cui sopra, il Tribunale di Milano
ha ritenuto vano interrogarsi sulla rilevanza del venir meno dell’affiliazione in
conseguenza del fallimento39, non essendo necessario ai fini della operatività e
vincolatività della clausola.
In verità, soprattutto in dottrina, si registrano, da un lato, opinioni
secondo le quali l’efficacia temporale delle clausole andrebbe circoscritta alla
persistenza dell’affiliazione40, mentre, dall’altro, vi è chi obietta che in tal modo
basterebbe recedere dall'associazione per sottrarsi all’operatività del
procedimento arbitrale e, sulla base di questo, ammette il ricorso all'arbitrato
anche in un momento successivo alla cessazione del legame con la
Federazione, purché il giudizio verta su fatti accaduti ovvero su atti posti in
essere in costanza di rapporto41.
Quest’ultima tesi è stata salutata con favore anche dalla sentenza in
epigrafe, ad avviso della quale, quando le obbligazioni oggetto del giudizio
trovano fonte all’interno del contratto e si collocano temporalmente nel
periodo di vigenza del medesimo, è ammessa l’applicabilità della clausola
compromissoria che a quel negozio accede.
D’altra parte, però, se è vero che l’affiliazione alla FIGC comporta per
la società l’acquisizione dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo e la
38 Cass., Sez. Un., ord. 26 mag. 2015, n. 10800, cit., si veda nota 31.
39 Cfr. artt. 16 e 52 NOIC e 104 L. Fall. In giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. I
civ., 20 giu. 2000, n.8374, in Dir. Penale. Soc. 2000, XX, 50; Trib. Genova, 07 giu. 2001, in
Diritto Fall., 2002, II, 180; Tar Lazio Sez. III, 21 nov. 2000, n. 981. In dottrina, APICE –
MANCINELLI, Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, 2012, 419; GHIA,
PICCININNI, SEVERINI, Trattato delle procedure concorsuali, I, 2011, 157, secondo i quali la ratio è
data dall’intento di escludere dal contesto federale quelle società prive dei requisiti necessari
per assicurarne la permanenza e l’adempimento delle obbligazioni nei confronti della
Federazione e dei terzi.
40 FRASCAROLI, voce: Sport, in Digesto, 1999, XIV, 532; LUISO, La giustizia sportiva, in
Digesto, 1993, IX, 330.
41 PUNZI, Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1987,
241; FIATA, Giustizia sportiva e ordinamento statale, op. ult. cit., 889.
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revoca ne determina l’espulsione42, ciò induce anche a domandarsi in virtù di
quale vincolo, venuta meno l’affiliazione, sarà da ritenersi operante la clausola
compromissoria contenuta negli statuti della Federazione, atteso che la sua
efficacia discende da un ordinamento ad appartenenza volontaria 43.
Evidentemente, il venir meno del rilievo dell’affiliazione è spiegato dalla
circostanza per la quale, ammessa l’opponibilità della clausola compromissoria
alla curatela fallimentare, la controversia sarebbe stata comunque attratta da
quest’ultima e sottratta alla giurisdizione statale.
Invero, la soluzione opposta, nell’ottica di un giudice ordinario,
avrebbe potuto provocare un’illegittima ingerenza nell’ordinamento sportivo,
in contrasto con l’autonomia definitivamente riconosciuta in capo a
quest’ultimo e taciuta ogni contestazione circa il fondamento costituzionale 44.
Michela Morgese
Dottoressa in Giurisprudenza
42 Cons. Stato, Sez. IV, 30 set. 1995, n. 1050.
43 Ad avviso di BLANDO, Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità
risarcitoria, in Danno e responsabilità, n. 10/2011, 919 ss., l’essere o meno affiliato o tesserato
ad una Federazione sportiva non è circostanza irrilevante per l’ordinamento generale. Tra
l’altro, come osserva IZAR, Obbligo di lealtà sportiva e inadempimento contrattuale: rapporti tra
giustizia sportiva e giustizia dello Stato, in I Contratti, n. 10/2005, 881, le controversie di
carattere economico sono rilevanti anche per l’ordinamento statale e possono essere
devolute alla giurisdizione ordinaria in alternativa ai procedimenti arbitrali previsti dalla
giustizia sportiva.
44 Cass. Sez. I civ., 27 set. 2006, n. 21005 e 28 set. 2005, n. 18919. In dottrina,
SANDULLI - SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo, 2015, pt. III, 138.
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