tribunale bari, sez. iii, 24/10/2013
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TRIBUNALE BARI, SEZ. III, 24/10/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Agnino, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 21 SEXIES CPC nella causa civile iscritta al n. 12963/2009 R.G.A.C. vertente TRA A.S., elettivamente domiciliata in Bari alla via della Resistenza n. 188 presso lo studio dell’Avv. De Cristofaro ma rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Padarra, giusta procura in calce all’atto di citazione; -ATTRICEE Assicurazioni Generali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via A. n. 50 presso, presso lo studio dell’avv. Attilio Spagnolo ma rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Alberto Brudaglio giusta procura in calce all’atto di citazione notificato -CONVENUTANonché Ferrovie dello Stato Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via A. n. 50 presso, presso lo studio dell’avv. Attilio Spagnolo ma rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Alberto Brudaglio giusta procura in calce all’atto di citazione notificato -CONVENUTAOggetto: responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c. Conclusioni delle parti: all’udienza del 24 ottobre 2013 le parti precisavano le conclusioni ex art. 281 sexies cpc come da allegato di udienza. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, A.S. evocava in giudizio le Assicurazioni Generali Spa e le Ferrovie dello Stato Spa, esponendo che: in data 4 febbraio 2008 era a bordo del treno regionale n. 12457 con destinazione Bari; giunta alla stazione ferroviaria di Bari, mentre scendeva le scale interne del treno per accedere al vagone sottostante, a causa di una situazione di insidia delle scale interne, inciampava rovinando in terra; a seguito della caduta era condotta presso il Pronto Soccorso ove le era diagnosticato trauma distorsivo caviglia sinistra; a seguito di ulteriori accertamenti era poi accertata la frattura a più rime del malleolo peroneale (v. certificazione sanitaria in atti); a seguito della caduta subiva altresì interruzione spontanea di gravidanza. Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere alle Ferrovie dello Stato Spa, la quale avrebbe omesso la dovuta manutenzione delle scale interne al treno, parte attrice evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale l’odierna convenuta, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, unitamente alla compagnia di assicurazioni. Si costituivano le convenute che eccepivano il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto, e nel merito chiedevano il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Alla udienza del 24 ottobre la causa era decisa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc. La domanda attorea è infondata e deve essere quindi rigettata. Com’è noto, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796). Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell’azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda - come appunto avvenuto nella fattispecie in esame - di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Ebbene, con l. n. 210/1985 si è realizzata la successione dall’Azienda Autonoma all’Ente Ferrovie dello Stato; successivamente con deliberazione del Cipe del 12 agosto 1992 (a norma del d.l. n. 333/1992, art. 18, poi convertito nella legge n. 359/1992) si è realizzata la trasformazione dell’ente nella omonima società per azioni, nuova denominazione della società (RFI); e, infine, il trasferimento di ramo a Trenitalia s.p.a. (nella sua qualità di gestore del pubblico servizio ferroviario per il trasporto di passeggeri). Pertanto, erroneamente parte attrice ha evocato in giudizio le Ferrovie dello Stato Spa alla quale competono gli indirizzi strategici del gruppo Ferrovie dello Stato, all’interno della quale, appunto, opera con completa autonomia gestionale Trenitalia Spa che si occupa specificatamente della gestione delle attività di trasporto dei passeggeri. Quanto alla compagnia assicurativa citata direttamente da parte attrice si osserva quanto appresso. Nel caso di specie trova applicazione un principio consolidato di legittimità secondo cui nell’assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore (v., in tal senso v., ex multis, Cass., 5 dicembre 2008, n. 28834; Cass. 8 marzo 2007, n. 5306; Cass. 9 agosto 2003, n. 12049). Da ciò discende che: a) l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è distinta e autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato (Cass. 27 luglio 1993, n. 8382; Cass. 20 luglio 1971, n. 2332; Cass. 4 luglio 1969, n. 2465; Cass. 17 luglio 1967, n. 1814; Cass., sez. un., 31 luglio 1965, n. 1856); b) l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell’assicurato, e non verso i danneggiati (Cass. 8 gennaio 1999, n. 103). Questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio l’assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l’assicurato (Cass. 20 aprile 2007, n. 9516; Cass. 8 marzo 2007, n. 5306; Cass. 3 ottobre 1996, n. 8650; Cass. 1° marzo 1990, n. 1572; Cass. 19 giugno 1987, n. 5376; Cass. 28 febbraio, 1972 n. 602; Cass. 24 aprile 1969, n. 1341; Cass. 25 febbraio 1969, n. 618; Cass. 27 aprile 1968, n. 1337; c) se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l’assicuratore del responsabile, la domanda andrà dichiarata inammissibile, e il giudice non dovrà procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante (Cass. 18 aprile 2007, n. 9225); d) ove vi sia stata chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato convenuto dal danneggiato, quest’ultimo non ha interesse ad impugnare il capo di sentenza relativo alla domanda di garanzia proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore (Cass. 15 luglio 2005, n. 15039). Sebbene il terzo danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, vi sono tuttavia almeno tre ipotesi in cui egli può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo. La prima ipotesi è quella dell’esperimento, da parte del terzo, della medesima azione (contrattuale) spettante all’assicurato, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., ove ne ricorrano i presupposti di legge, cioè l’inerzia del debitore ed pericolo di vanificazione del credito (Cass. 23 agosto 1985, n. 4518; Cass. 29 dicembre 1962, n. 3438). Può costituire "inerzia" ai sensi dell’art. 1900 c.c., anche il fatto che l’assicurato abbia omesso di avvalersi della facoltà di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c. (Cass. 25 ottobre 1974, n. 3129; App. Milano 25 gennaio 1985), a meno che l’assicurato abbia posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all’indennizzo verso l’assicuratore (Cass. 8 giugno 2007, n. 13391; Cass. 9 gennaio 1991, n. 155). La seconda ipotesi è quella in cui l’assicuratore decida di offrire al danneggiato una determinata somma a titolo di risarcimento: tale offerta (ritenuta implicita nell’invito a definire transattivamente l’entità del danno), costituisce una proposta negoziale che, se accettata, dà vita a un contratto di espromissione in favore dell’assicurato, ex art. 1272 c.c., disciplinato non più dalle clausole del contratto di assicurazione, ma dai patti e dalle norme ad esso inerenti, e del quale il danneggiato può quindi pretendere giudizialmente l’adempimento (Cass. 5 aprile 2001, n. 5076; Cass. 28 ottobre 1977, n. 4646; Cass. 2 luglio 1977, n. 2894). La terza ipotesi è quella in cui l’assicuratore concluda, previo consenso dell’assicurato, una transazione direttamente col terzo danneggiato. In questo caso dal contratto di transazione (art. 1965 c.c.) sorge un diritto di credito che il danneggiato può azionare direttamente nei confronti dell’assicuratore. Ebbene, nel caso di specie nessuna delle ipotesi appena descritte si è verificata, di modo che la domanda di parte attrice proposta direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni deve essere dichiarata inammissibile ex art. 1917 c.c. Né può essere accolta la richiesta di parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti di Trenitalia Spa perché tardiva. Come è noto, l’attore è libero di citare ab imis i soggetti da lui ritenuti legittimati passivi rispetto alla pretesa azionata o a cui ritiene comunque comune la causa; laddove invece l’interesse a chiamare in causa il terzo sia insorto successivamente, ossia per effetto delle difese articolate dal convenuto nella sua comparsa di risposta, egli può formulare specifica istanza per la chiamata del terzo, a pena di decadenza, nella prima udienza (v. art. 269 co. 3 c.p.c.). Nel caso di specie, le convenute - nel costituirsi tempestivamente - avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nidiandolo in favore di Trenitalia Spa, di modo che la richiesta di chiamata del terzo avrebbe dovuto essere formulata alla prima udienza dell’11 marzo 2010 e non invece nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 depositata il 9 aprile 2010. Infine, non sussistono i presupposti di cui all’art. 89 cpc invocato dalla compagnia di assicurazioni (comportamento dolosamente omissivo), giacché la tale frase è comunque espressione di una rapporto dialettico processuale consono, sebbene dotata di vis polemica. P.Q.M. Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, Rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di Ferrovie dello Stato Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore; Dichiara inammissibile la domanda proposta dall’attrice nei confronti di Generali Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore; Condanna A.S. alla refusione in favore di Ferrovie dello Stato Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di giudizio che liquida in euro 1660,00, oltre iva e cpa come per legge; Condanna A.S. alla refusione in favore delle Generali Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di giudizio che liquida in euro 1660,00, oltre iva e cpa come per legge Bari, 24 ottobre 2013 Il Giudice Dott. Francesco Agnino