Reverse Charge Hi Tech

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Reverse Charge Hi Tech
Tax and Company Department
FISCAL FOCUS: 06/2016
REVERSE CHARGE HI-TECH
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 del D.Lgs. n. 24/2016 è stata data attuazione alle
direttive comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE introducendo temporaneamente il reverse charge per
alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode.
La
a nuova normativa va ad integrare il D.p.r. 633/1972 modificando la lettera c) del comma 6 dell’art. 17 e
prevedendo l’estensione del meccanismo di inversione contabile IVA, cd. reverse charg
charge, anche alle seguenti
categorie di prodotti:
•
Pc portatili, laptop;
•
Tablet;
•
Console da gioco;
•
Componenti di personal computer: ossia, dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità
centrali di elaborazione, prima della loro istallazione in prodotti da destinare ai consumatori finali.
L’applicazione del reverse charge 2016 hi-tech,
hi
, fa si che il destinatario della cessione, qualora sia
soggetto passivo IVA in Italia, sia obbligato ad assolvere l’IVA al posto del cedente, ciò in deroga al principio
che prevede che il debitore IVA nei confronti dell’Erario
dell’Erario sia il soggetto che effettua la vendita di be
beni o la
prestazione di servizi.
La norma si applica a prescindere dallo stadio di commercializzazione del bene, salvo future diverse
interpretazioni da parte dell’Amministrazione
Amministrazione Finanziaria come di fatto è avvenuto nel caso della telefonia
mobile.
Il regime dell’inversione contabile introdotto ex novo per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop si
applica alle operazioni effettuate a partire dal giorno 2 maggio 2016 e resterà in vigore fino al 31
dicembre 2018.
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