Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

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COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 15 febbraio u.s. (Rubricata “Chiarimenti
interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata”), in risposta ad un quesito sulla
applicabilità della procedura di sospensione delle cartelle di pagamento e degli altri atti dell’agente
della riscossione introdotta dalla legge di stabilità anche agli accertamenti esecutivi, ha precisato che
“…. la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all’art. 1, comma 537, ha previsto
che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, gli enti e le società incaricate per la riscossione
dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla
riscossione dei tributi, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente
alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del successivo
comma 538. In base al tenore letterale della norma, l’Agente della riscossione è tenuto, quindi, a
sospendere l’attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di
un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo
di pagamento. Ovviamente, il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un accertamento
esecutivo potrà richiedere la sospensione di cui trattasi solo dopo l’affidamento del carico
all’agente della riscossione”.
Con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo l, commi da 537 a 544, della Legge di
stabilità preme precisare che:
•
a far data dallo scorso 1 gennaio 2013, i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere
immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo nei casi
in cui il debitore sia in grado di dimostrare l’erroneità della pretesa erariale;
•
la sospensione dell’attività del concessionario è subordinata alla presentazione, anche
telematicamente, da parte del contribuente interessato, di apposita dichiarazione entro il termine
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massimo di 90 giorni dalla data di notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della
procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario;
•
l’istanza deve documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del
ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data
antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in
parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per
la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla
formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
•
A seguito di presentazione della dichiarazione del contribuente il concessionario trasmette, entro
il termine di 10 giorni, all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la
documentazione allegata per avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere,
in caso affermativo, la trasmissione della sospensione o dello sgravio.
•
Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione
inviata al debitore a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, a notificare
al contribuente il provvedimento di sgravio (qualora abbia riconosciuto validità alla
documentazione prodotta) o, alternativamente, il diniego della richiesta di sospensione della
attività di riscossione1.
Preme segnalare, a tal riguardo, che, ai sensi del successivo comma 540, in caso di mancato
invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione e dei conseguenti flussi informativi al
concessionario della riscossione nel termine di 220 giorni dalla data di presentazione della
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In questo caso comunicherà l’esito della propria attività anche al Concessionario della Riscossione affinchè siano
riprese le attività di recupero del credito.
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dichiarazione del debitore, i debiti iscritti a ruolo vengono annullati di diritto ed il
Concessionario è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Meritevoli di attenzione sono, a parere di chi scrive, anche le disposizioni contenute nei successivi
commi ai sensi dei quali:
•
ferma restando la responsabilità penale, trova applicazione una sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'ammontare dovuto (con un importo minimo di 258) nelle ipotesi di
produzione di documentazione falsa (comma 541);
•
le disposizioni in commento si applicano anche alle dichiarazioni presentate prima del 1 gennaio
2013 e, in tal caso l’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di legge
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge. Trascorso inutilmente il termine di 220
giorni le partite sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato
automaticamente discaricato dei relativi ruoli (comma 543);
•
in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti inferiori a mille euro intrapresa successivamente al
1 gennaio 2013, fatto salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la
comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta, non si procede alle azioni cautelari
ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione contenente
il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (comma 544).
Normativa e prassi di riferimento
1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), articolo 1, commi da 537 a 546;
2. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013.
A cura di: Dott. Simone Maria d’Arcangelo
Ufficio Affari economici Agis
Tel. 06 88473380
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