Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti

Transcript

Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti
11 Novembre 2016
Decreto fiscale: la definizione
carichi pendenti

La norma di favore
La definizione

Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
11 Novembre 2016
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
La norma di favore
A CHI SI RIVOLGE
 IMPRESE
Tutte le imprese
 PROFESSIONISTI
 PERSONE FISICHE
Tutti i professionisti
Tutte le persone fisiche
ABSTRACT
Il decreto fiscale prevede, tra le altre, anche la rottamazione dei
ruoli pendenti presso gli agenti della riscossione, concedendo un
beneficio economico importante ai debitori attraverso
l'eliminazione di sanzioni e interessi di mora.
COMMENTO
Il decreto legge n. 193 del 2016 , noto anche come decreto fiscale, all'articolo 6 , rubricato
“Definizione agevolata”, introduce una norma di carattere agevolativo volta a incentivare la
chiusura dei carichi pendenti con l'Agente della riscossione.
Più precisamente, entrando così nel merito della norma, viene disposto che i soggetti,
qualsiasi sia la natura giuridica rivestita, che risultano essere debitori nei confronti degli
agenti della riscossione, possano definire i debiti con alcune agevolazioni.
Prima, però, di entrare nel merito delle agevolazioni, è bene fin da subito far presente che per
quanto concerne l'ambito temporale di riferimento si deve trattare di debiti che scaturiscono
da “carichi inclusi in ruoli” che sono stati affidati all'agente della riscossione negli anni dal
2000 al 2015.
L'agevolazione consiste nella riduzione degli importi iscritti a ruolo dovuti da debitore: non
devono essere pagate, infatti, né le sanzioni né gli interessi di mora previsti dall'articolo 30,
primo comma, del DPR 602 del 1973 .
Art. 30, co. 1, DPR 602/73
Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25,
comma 2 , sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del
pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato
annualmente con decreto del Ministero delle finanze con
riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
1/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
11 Novembre 2016
Sul fronte di quella che è la modalità di estinzione del debito “pendente”, sempre il primo
comma dell'articolo 6 del decreto fiscale stabilisce che il pagamento integrale del debito, al
netto delle somme sopra indicate, può avvenire integralmente in un'unica soluzione ovvero in
modo dilazionare, ma “entro il limite massimo di quattro rate” sulle quali sono dovuti gli
interessi nella misura di cui all'articolo 21 , primo comma, del DPR 602/73.
Art. 21, DPR 602/73
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o
sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 , si applicano gli
interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la
prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso
unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui
redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la
rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi
previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.
La definizione dei carichi pendenti comporta:
a)
Il pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi
b)
Il pagamento di quelle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle
somme di cui al punto precedente e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle
spese di notifica della cartella di pagamento
2/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
11 Novembre 2016
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
La definizione
A CHI SI RIVOLGE

IMPRESE
Tutte le imprese

PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti
PERSONE FISICHE
Tutte le persone fisiche
ABSTRACT
Per accedere alla definizione dei ruoli è necessario presentare
apposita dichiarazione all'agente della riscossione, creditore delle
somme, nonché effettuare il versamento di quanto dovuto in
un'unica soluzione o in modo rateale, fino ad un massimo di 4 rate.
COMMENTO
Per definire i debiti con l'agente della riscossione, il contribuente debitore è tenuto a
manifestare all'agente della riscossione stesso “la sua volontà” di avvalersi della norma
agevolativa attraverso una apposita dichiarazione. Prescrive la norma che tale dichiarazione
va resa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24.10.2016).
All'interno della dichiarazione, che deve essere messa a disposizione da parte dell'agente della
riscossione, andrà indicato anche il numero di rate di cui vuole beneficiare il debitore per il
pagamento di quanto dovuto. La presentazione della dichiarazione di “adesione” alla
definizione in oggetto sospende i termini di prescrizione e decadenza “per il recupero dei
carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”.
Dovrà essere indicata l'eventuale presenza di giudizi pendenti, in quanto, sempre come
disposto dalla norma in commento, il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai
giudizi stessi.
Per quanto riguarda l'attività da porre in essere da parte dell'agente della riscossione, questi,
nel termine di giorni 180 sempre dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale, dovrà
comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione dei carichi
pendenti, l'ammontare complessivo delle somme dovute per definire la posizione debitoria.
Dovrà essere indicato anche l'ammontare delle singole rate, ove il debitore abbia optato per
un pagamento frazionato, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Regole per il pagamento e la determinazione delle rate
La prima e la seconda rata
Ognuna deve essere pari ad un terzo delle somme dovute
La terza e la quarta rata
Ognuna deve essere pari ad un sesto delle somme dovute.
3/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
11 Novembre 2016
La terza rata
La scadenza non può superare il 15.12.2017
La quarta rata
La scadenza non può superare il 15.03.2018
La norma prevede anche gli effetti di eventuali mancati o insufficienti pagamenti, da parte del
debitore, una volta perfezionata la definizione dei carichi pendenti. Viene stabilito, infatti, che
il mancato o insufficiente pagamento ovvero il tardivo pagamento, sia dell'unica rata che di
una delle rate facenti parte del piano di dilazione, comporta la mancata definizione dei debiti
pendenti con conseguente ripresa dei “termini dio prescrizione e decadenza per il recupero
dei carichi oggetto della dichiarazione” rilasciata dal contribuente all'agente della riscossione.
In questo caso i versamenti effettuati vengono acquisti dall'agente della riscossione a titolo di
acconto sull'importo complessivamente dovuto dal debitore.
Le modalità di pagamento delle somme oggetto di definizione
Domiciliazione
Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore
all’atto di compilazione della dichiarazione di definizione dei debiti
Bollettini
Mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione deve allegare alla
comunicazione degli importi dovuti
Sportelli
Presso gli sportelli dell’agente della riscossione
SI RICORDA CHE
La “rottamazione” dei ruoli riguarda il periodo dal 2010 al 2015, ossia le iscrizioni a ruolo
avvenute in tale periodo.
Per poter usufruire della agevolazione in commento è necessario rispettare i termini di
pagamento che verranno stabiliti dall'agente della riscossione che terrà conto della
tipologia di pagamento scelta dal debitore (unica soluzione o rate, fino a 4).
SCHEMI E TABELLE
Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti – i punti salienti
La norma
Il decreto legge n. 193 del 2016 , noto anche come decreto fiscale, all’articolo 6 , rubricato
“Definizione agevolata”, introduce una norma di carattere agevolativo volta a incentivare
la chiusura dei carichi pendenti con l’Agente della riscossione. Più precisamente,
entrando così nel merito della norma, viene disposto che i soggetti, qualsiasi sia la
natura giuridica rivestita, che risultano essere debitori nei confronti degli agenti della
riscossione, possano definire i debiti con alcune agevolazioni
L’agevolazione
L’agevolazione consiste nella riduzione degli importi iscritti a ruolo dovuti da debitore:
non devono essere pagate, infatti, né le sanzioni né gli interessi di mora previsti
dall’articolo 30, primo comma, del DPR 602 del 1973 .
4/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
La modalità di
estinzione dei debiti
La dichiarazione
11 Novembre 2016
Sul fronte di quella che è la modalità di estinzione del debito “pendente”, sempre il
primo comma dell’articolo 6 del decreto fiscale stabilisce che il pagamento integrale del
debito, al netto delle somme sopra indicate, può avvenire integralmente in un’unica
soluzione ovvero in modo dilazionare, ma “entro il limite massimo di quattro rate” sulle
quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del DPR
602/73 .
Per definire i debiti con l’agente della riscossione, il contribuente debitore è tenuto a
manifestare all’agente della riscossione stesso “la sua volontà” di avvalersi della norma
agevolativa attraverso una apposita dichiarazione. Prescrive la norma che tale
dichiarazione va resa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
fiscale (24.10.2016). All’interno della dichiarazione, che deve essere messa a disposizione
da parte dell’agente della riscossione, andrà indicato anche il numero di rate di cui vuole
beneficiare il debitore per il pagamento di quanto dovuto. La presentazione della
dichiarazione di “adesione” alla definizione in oggetto sospende i termini di prescrizione
e decadenza “per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”.
5/5