Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti
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Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti
11 Novembre 2016 Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti La norma di favore La definizione Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 11 Novembre 2016 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO La norma di favore A CHI SI RIVOLGE IMPRESE Tutte le imprese PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche ABSTRACT Il decreto fiscale prevede, tra le altre, anche la rottamazione dei ruoli pendenti presso gli agenti della riscossione, concedendo un beneficio economico importante ai debitori attraverso l'eliminazione di sanzioni e interessi di mora. COMMENTO Il decreto legge n. 193 del 2016 , noto anche come decreto fiscale, all'articolo 6 , rubricato “Definizione agevolata”, introduce una norma di carattere agevolativo volta a incentivare la chiusura dei carichi pendenti con l'Agente della riscossione. Più precisamente, entrando così nel merito della norma, viene disposto che i soggetti, qualsiasi sia la natura giuridica rivestita, che risultano essere debitori nei confronti degli agenti della riscossione, possano definire i debiti con alcune agevolazioni. Prima, però, di entrare nel merito delle agevolazioni, è bene fin da subito far presente che per quanto concerne l'ambito temporale di riferimento si deve trattare di debiti che scaturiscono da “carichi inclusi in ruoli” che sono stati affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. L'agevolazione consiste nella riduzione degli importi iscritti a ruolo dovuti da debitore: non devono essere pagate, infatti, né le sanzioni né gli interessi di mora previsti dall'articolo 30, primo comma, del DPR 602 del 1973 . Art. 30, co. 1, DPR 602/73 Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2 , sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 1/5 Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 11 Novembre 2016 Sul fronte di quella che è la modalità di estinzione del debito “pendente”, sempre il primo comma dell'articolo 6 del decreto fiscale stabilisce che il pagamento integrale del debito, al netto delle somme sopra indicate, può avvenire integralmente in un'unica soluzione ovvero in modo dilazionare, ma “entro il limite massimo di quattro rate” sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21 , primo comma, del DPR 602/73. Art. 21, DPR 602/73 Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 , si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. La definizione dei carichi pendenti comporta: a) Il pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi b) Il pagamento di quelle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento 2/5 Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 11 Novembre 2016 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO La definizione A CHI SI RIVOLGE IMPRESE Tutte le imprese PROFESSIONISTI Tutti i professionisti PERSONE FISICHE Tutte le persone fisiche ABSTRACT Per accedere alla definizione dei ruoli è necessario presentare apposita dichiarazione all'agente della riscossione, creditore delle somme, nonché effettuare il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o in modo rateale, fino ad un massimo di 4 rate. COMMENTO Per definire i debiti con l'agente della riscossione, il contribuente debitore è tenuto a manifestare all'agente della riscossione stesso “la sua volontà” di avvalersi della norma agevolativa attraverso una apposita dichiarazione. Prescrive la norma che tale dichiarazione va resa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24.10.2016). All'interno della dichiarazione, che deve essere messa a disposizione da parte dell'agente della riscossione, andrà indicato anche il numero di rate di cui vuole beneficiare il debitore per il pagamento di quanto dovuto. La presentazione della dichiarazione di “adesione” alla definizione in oggetto sospende i termini di prescrizione e decadenza “per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”. Dovrà essere indicata l'eventuale presenza di giudizi pendenti, in quanto, sempre come disposto dalla norma in commento, il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi. Per quanto riguarda l'attività da porre in essere da parte dell'agente della riscossione, questi, nel termine di giorni 180 sempre dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale, dovrà comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione dei carichi pendenti, l'ammontare complessivo delle somme dovute per definire la posizione debitoria. Dovrà essere indicato anche l'ammontare delle singole rate, ove il debitore abbia optato per un pagamento frazionato, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Regole per il pagamento e la determinazione delle rate La prima e la seconda rata Ognuna deve essere pari ad un terzo delle somme dovute La terza e la quarta rata Ognuna deve essere pari ad un sesto delle somme dovute. 3/5 Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 11 Novembre 2016 La terza rata La scadenza non può superare il 15.12.2017 La quarta rata La scadenza non può superare il 15.03.2018 La norma prevede anche gli effetti di eventuali mancati o insufficienti pagamenti, da parte del debitore, una volta perfezionata la definizione dei carichi pendenti. Viene stabilito, infatti, che il mancato o insufficiente pagamento ovvero il tardivo pagamento, sia dell'unica rata che di una delle rate facenti parte del piano di dilazione, comporta la mancata definizione dei debiti pendenti con conseguente ripresa dei “termini dio prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione” rilasciata dal contribuente all'agente della riscossione. In questo caso i versamenti effettuati vengono acquisti dall'agente della riscossione a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto dal debitore. Le modalità di pagamento delle somme oggetto di definizione Domiciliazione Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore all’atto di compilazione della dichiarazione di definizione dei debiti Bollettini Mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione deve allegare alla comunicazione degli importi dovuti Sportelli Presso gli sportelli dell’agente della riscossione SI RICORDA CHE La “rottamazione” dei ruoli riguarda il periodo dal 2010 al 2015, ossia le iscrizioni a ruolo avvenute in tale periodo. Per poter usufruire della agevolazione in commento è necessario rispettare i termini di pagamento che verranno stabiliti dall'agente della riscossione che terrà conto della tipologia di pagamento scelta dal debitore (unica soluzione o rate, fino a 4). SCHEMI E TABELLE Decreto fiscale: la definizione carichi pendenti – i punti salienti La norma Il decreto legge n. 193 del 2016 , noto anche come decreto fiscale, all’articolo 6 , rubricato “Definizione agevolata”, introduce una norma di carattere agevolativo volta a incentivare la chiusura dei carichi pendenti con l’Agente della riscossione. Più precisamente, entrando così nel merito della norma, viene disposto che i soggetti, qualsiasi sia la natura giuridica rivestita, che risultano essere debitori nei confronti degli agenti della riscossione, possano definire i debiti con alcune agevolazioni L’agevolazione L’agevolazione consiste nella riduzione degli importi iscritti a ruolo dovuti da debitore: non devono essere pagate, infatti, né le sanzioni né gli interessi di mora previsti dall’articolo 30, primo comma, del DPR 602 del 1973 . 4/5 Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE La modalità di estinzione dei debiti La dichiarazione 11 Novembre 2016 Sul fronte di quella che è la modalità di estinzione del debito “pendente”, sempre il primo comma dell’articolo 6 del decreto fiscale stabilisce che il pagamento integrale del debito, al netto delle somme sopra indicate, può avvenire integralmente in un’unica soluzione ovvero in modo dilazionare, ma “entro il limite massimo di quattro rate” sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del DPR 602/73 . Per definire i debiti con l’agente della riscossione, il contribuente debitore è tenuto a manifestare all’agente della riscossione stesso “la sua volontà” di avvalersi della norma agevolativa attraverso una apposita dichiarazione. Prescrive la norma che tale dichiarazione va resa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24.10.2016). All’interno della dichiarazione, che deve essere messa a disposizione da parte dell’agente della riscossione, andrà indicato anche il numero di rate di cui vuole beneficiare il debitore per il pagamento di quanto dovuto. La presentazione della dichiarazione di “adesione” alla definizione in oggetto sospende i termini di prescrizione e decadenza “per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”. 5/5