Crediti insoluti per prestazioni professionali: recuperabilità e

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Crediti insoluti per prestazioni professionali: recuperabilità e
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Crediti insoluti per prestazioni professionali: recuperabilità e prescrizione.
Nel caso in cui un professionista – poniamo il caso di un Ragioniere – si rivolga ad un Avvocato
perché un proprio cliente non gli ha pagato le proprie competenze professionali, l’attività del legale
si sostanzia in una prima fase stragiudiziale in cui verrà inviata diffida ad adempiere al debitore, in
caso di cattivo esito del tentativo bonario non rimarrà altra strada che adire le vie legali per ottenere
dal Tribunale l’ingiunzione del debito pagamento.
Tuttavia, trattandosi di un credito derivante da prestazione professionale, per ottenere dal Tribunale
la concessione dell’ingiunzione di pagamento è necessario che la notula sia debitamente tassata
– nel caso di specie - dall’Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario del Tribunale.
E ancora.
Secondo quanto prevede l’art. 2956 c.c., si prescrive in via presuntiva in tre anni il diritto dei
professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative,
comprendendosi nella previsione normativa tutti coloro che svolgono un’attività intellettuale
(avvocati, ingegneri, geometri, medici, commercialisti, etc.): è molto importante, dunque, per il
professionista che non viene pagato dal proprio cliente “mantenere in vita” il proprio diritto di
credito con periodiche richieste al cliente debitore per raccomandata a/r onde non incorrere nella
prescrizione del proprio diritto che – una volta prescritto – è come se non fosse mai sorto.
Ipotizziamo che il credito del Ragioniere sia relativo a prestazioni professionali risalenti all’anno
2007 in relazione alle quali, l’ultimo sollecito Ragioniere-cliente sia del 15/10/07.
Ebbene oggi, essendo decorsi oltre tre anni dall’ultimo atto interruttivo (il sollecito del 15.10.2007),
il cliente debitore potrebbe eccepire l’avvenuta prescrizione del credito ed andare esente da obblighi
di pagamento verso il Ragioniere.
A tale proposito è bene chiarire che trattasi di prescrizione presuntiva, ovverosia di ipotesi in cui il
decorso del tempo determina la nascita, a favore del debitore, di una presunzione legale di avvenuto
pagamento del compenso, e, quindi, di estinzione dell’obbligazione.
Le ipotesi previste dalla legge sono varie, ma tutte accomunate dall’essere riferite a rapporti che,
nella vita di tutti i giorni, sorgono e si estinguono senza particolari formalità: il fondamento di
questa disciplina va, dunque, ricercato in un’esigenza di tutela del debitore.
Nelle ipotesi di compensi per attività professionali, laddove siano decorsi i tre anni senza che il
professionista abbia provveduto ad interrompere il decorrere della prescrizione, ove questa venga
eccepita dal debitore l’unico rimedio offerto al creditore consiste nella possibilità di deferire il
giuramento al debitore, ossia ad invitarlo a confermare, sotto giuramento, che l’obbligazione sia
estinta. Ove il debitore giuri in tal senso, il creditore più nulla potrà. Per il principio di
incontrovertibilità del giuramento, inoltre, il creditore non potrà, in sede civile, neanche provarne la
falsità, né potrà pretendere, ove questa sia stata dichiarata in sede penale con sentenza passata in
giudicato, la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 2 (potendo, in quest’ultimo caso, chiedere
soltanto il risarcimento del danno ex art. 2738 c.c.).
Ecco perché in ordine al computo del tempo delle proprie prestazioni si raccomanda la massima a
tutti i professionisti in caso di crediti insoluti.
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