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La normativa La distribuzione dei fondi comuni d’investimento in base alle disposizioni della nuova disciplina Ucits Quattro i differenti canali: servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, attività di collocamento, vendita di Oicr propri o di terzi, prestazione del servizio di consulenza di Ubaldo Caracino e Federica Pavesi* La società Lo Studio legale Zitiello e Associati è uno studio legale boutique specializzato nel diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari. I professionisti dello Studio vantano una pluriennale esperienza anche internazionale nei settori di interesse dello Studio ed assistono continuativamente primari istituti ed intermediari finanziari sia nazionali che internazionali. L'alta qualità dei servizi prestati ed il rapporto personale con il cliente costituiscono gli elementi distintivi dello Studio e dei professionisti che collaborano con esso. I l tradizionale modello di distribuzione dei fondi comuni di investimento, incentrato sulla dicotomia gestore/collocatore, oggi non rappresenta più l’unico schema distributivo che può essere impiegato dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav per l’offerta dei propri prodotti. Ed invero, il Regolamento Consob n. 16190 del 19 ottobre 2007 (il Regolamento Intermediari) disegna un’architettura normativa in base alla quale il risparmiatore può accedere o essere orientato a un investimento in fondi attraverso quattro differenti canali: (i) lo svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini; (ii) l’attività di collocamento; (iii) la commercializzazione da parte di una società di gestione del risparmio o di una Sicav di Oicr propri o di terzi; (iv) la prestazione del servizio di consulenza. Nel contesto del sistema di distribuzione sopra descritto, si è peraltro assistito, nel corso degli anni, a una progressiva assimilazione, sotto il profilo della disciplina di riferimento, fra le fattispecie della ricezione e trasmissione di ordini e quella del collocamento. All’avvicinamento dei due predetti metodi distributivi dal punto di vista della regolamentazione si è altresì accompagnato un processo di despecializzazione della nozione di collocamento, che tende sempre più a confluire, dissolvendo in parte il proprio perimetro applicativo, in un’unitaria e maggiormente ampia figura di distribuzione che giunge a racchiudere la ricezione e trasmissione di ordini e le varie forme di commercializzazione. In tale scenario, si inserisce l’intervento normativo con cui è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2009/65/Ce in materia di Oicvm (Ucits IV), che ha offerto l’occasione per un ripensamento e una risistemazione della disciplina riguardante la distribuzione dei fondi comuni di investimento, secondo modelli operativi già sperimentati nella prassi dall’industria del risparmio gestito. Al riguardo, due sono le innovazioni più significative: in primo luogo, è stato oggetto di modifica l’art. 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Tuf), nel senso di chiarire la riconducibilità dell’attività di commercializzazione di Oicr propri alla nozione di gestione collettiva del risparmio, in armonia con le corrispondenti previsioni comunitarie (cioè l’art. 2, paragrafo 2 e l’Allegato II della Ucits IV). La riqualificazione della commercializzazione di Oicr propri come gestione collettiva del risparmio si pone, peraltro, in linea con il consolidato orientamento in base al quale la distribuzione di un prodotto proprio non configura la prestazione di un servizio di investimento che necessita di una specifica autorizzazione (segnatamente all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di collocamento), bensì costituisce completamento dell’abilitazione all’offerta di strumenti finanziari. La modifica in commento ha, inoltre, comportato la differenziazione della normativa secondaria relativa alla commercializzazione di Oicr propri ed alla commercializzazione di Oicr di terzi; intervento questo che si è reso necessario anche al fine di razionalizzare e ricalibrare con maggior puntualità il novero delle disposizioni in tema di collocamento applicabili mediante la tecnica del rinvio normativo per ciascuno dei due regimi di commercializzazione. La riorganizzazione del quadro regolamentare in materia si è quindi risolta, da un lato, nella limitazione dell’ambito applicativo dell’attuale art. 77 del Regolamento Intermediari alla commercializzazione di Oicr di terzi e, dall’altro, nell’inserimento di un apposito art. 76 bis specificamente dedicato alla commercializzazione di Oicr propri. Se il modello di riferimento per tracciare la disciplina della commercializzazione di Oicr propri è rimasto comunque ancorato alle disposizioni relative al collocamento, a conferma della distinzione ormai quasi meramente nominalistica tra le varie fattispecie distributive, l’introduzione di una previsione ad hoc per la suddetta modalità di distribuzione ha consentito un’oppor29 il primo e unico magazine italiano sugli investimenti alternativi La normativa tuna selezione delle norme a cui far rinvio in relazione alla commercializzazione di Oicr propri. In particolare, il nuovo art. 76 bis del Regolamento Intermediari omette di richiamare: - gli artt. 53 e 57 del Regolamento Intermediari aventi a oggetto rispettivamente i rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli e la registrazione degli ordini telefonici ed elettronici, in quanto specifici obblighi di rendicontazione periodica e di registrazione degli ordini sono già stabiliti dalle disposizioni che regolano la gestione collettiva del risparmio (precisamente dagli artt. 75 e 76 del Regolamento Intermediari); - l’art. 37 del Regolamento Intermediari che, per la prestazione di servizi di investimento, impone la conclusione con il cliente di un contratto scritto. La documentazione d’offerta pubblicata dalla società di gestione del risparmio o dalla Sicav può, infatti, ritenersi sufficiente a veicolare all’investitore gli elementi informativi necessari per l’assunzione di una decisione di investimento consapevole. Un’ulteriore novità, riguardante entrambe le tipologie di commercializzazione di Oicr, è la previsione della facoltà di operare in modalità di mera esecuzione o ricezione di ordini (la cosiddetta modalità “execution only” di cui agli artt. 43 e 44 del Regolamento Intermediari), che di norma accede per l’appunto ai servizi di investimento di esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini. Nella formulazione originaria dell’art. 77 del Regolamento Intermediari le previsioni riguardanti l’execution only non erano state richiamate e questo al fine di circoscrivere il novero delle disposizioni applicabili alla commercializzazione di Oicr propri e di terzi alle sole norme relative al servizio di collocamento. Con i nuovi artt. 76 bis e 77 del Regolamento Intermediari, che rinviano espressamente agli artt. 43 e 44 del Regolamento Intermediari, la disciplina dell’execution only è stata estesa anche alla commercializzazione degli Oicr, sia propri che di terzi. L’introduzione della possibilità di operare in execution only nello svolgimento dell’attività di commercializzazione di Oicr, per un verso, si conforma a quanto emerso sul tema in sede comunitaria, dove l’Esma, nel “Cesr’s technical advice to the European Commission on the level 2 measures related to the Ucits management company passport” (cfr. Cesr/09-963, pag. 67, Section II, lett. C., Box 4, par. 8, 28 ottobre 2009), aveva già raccomandato la 30 luglio 2012 MondoAlternative previsione di tale facoltà. Per altro verso, la ratio sottesa alla scelta legislativa in commento è individuabile sia nel progressivo avvicinamento tra collocamento e ricezione e trasmissione di ordini, sia nell’intento di parificare la posizione di Sgr e Sicav, in un’ottica di level playing field, a quella degli altri intermediari, abilitati all’esecuzione o alla trasmissione di ordini per conto terzi. Nondimeno, come sottolineato anche dall’Autorità di vigilanza in sede di consultazione sulla nuova disciplina Ucits IV, le Sgr e le Sicav che intenderanno avvalersi di tale canale operativo dovranno dotarsi degli opportuni presidi organizzativi e procedurali idonei ad assicurare il rispetto della normativa, anche per quanto riguarda la verifica a posteriori della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 43 e 44 del Regolamento Intermediari per la disapplicazione del regime di tutela più intenso per l’investitore. In particolare, gli intermediari interessati dovranno sviluppare una specifica procedura di valutazione volta a verificare tra l’altro che gli Oicr oggetto di commercializzazione soddisfino i criteri per essere ricompresi effettivamente nella categoria degli strumenti finanziari oggetto di execution only, anche alla luce del dibattito europeo sorto proprio intorno alla riconducibilità in automatico dei fondi armonizzati alla categoria degli strumenti finanziari non complessi. In base all’attuale scenario Mifid gli Oicr si considerano, infatti, per definizione, come investimenti non complessi ai fini dell’esclusione del test di appropriatezza; tuttavia, in sede di proposta di revisione della summenzionata Direttiva, sia l’Esma che la Commissione Europea hanno sollecitato una maggiore considerazione delle caratteristiche strutturali dei fondi comuni di investimento ai fini della loro classificazione, soprattutto con riferimento all’impiego di metodologie e tecniche di gestione (come nell’ipotesi di fondi strutturati) che possono rendere più difficoltoso per gli investitori percepire i reali rischi dell’investimento. Resta, peraltro, fermo il caposaldo per cui, nel caso dell’offerta transfrontaliera, a prescindere dai canali di distribuzione prescelti dal gestore, l’intero apparato distributivo dovrà essere ricondotto a unità al fine di assicurare il rispetto delle norme imperative poste a tutela degli investitori nell’ordinamento di destinazione. *Socio e Associate dello Studio legale Zitiello e Associati