NOTA INFORMATIVA MiFID

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NOTA INFORMATIVA MiFID
Il/I sottoscritto/i
(NDC)
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(Nome)
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(Nome)
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Dichiara/Dichiariamo di aver ricevuto e di averne assimilato il contenuto dei seguenti documenti che
mi/ci avete consegnato:
- “Nota Informativa” conposta di n° 15 pagine, unite tra loro a mezzo di spillatura metallica, e costituito dalle seguenti parti:
Presente foglio che costituisce il frontespizio;
Nota Informativa in dettaglio;
Allegato A, Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse;
Allegato B, Informativa sulla strategia di trasmissione e/o di esecuzione ordini per conto dei clienti;
Allegato C Informativa sugli Incentivi percepiti dalla Banca.
In particolare, con riferimento al contenuto dell’allegato B, Informativa sulla strategia di trasmissione e/o di esecuzione ordini, presto/iamo
specifico consenso per l’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Luogo e data _____________________________
(firma) _____________________
(firma) _____________________
Adempimenti Direttiva 2004/39/CE, Direttiva 2006/73/CE e Regolamento Intermediari N° 16190
GRUPPOMONTEPASCHI
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NOTA INFORMATIVA
Il presente documento precontrattuale illustra le informazioni previste dagli articoli da 29 a 32 del Regolamento Intermediari che deve essere consegnato ai
clienti o ai potenziali clienti in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento e accessori.
Tali informazioni vengono fornite al cliente o al potenziale cliente affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e del tipo
specifico di strumenti finanziari e i rischi ad essi connessi e, conseguentemente, questo possa prendere le decisioni in materia di investimenti in modo
consapevole.
Il documento si articola nelle seguenti sezioni.
SEZIONE I
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI INVESTIMENTO E I SUOI SERVIZI
1)
Informazioni generali
Nome, sede legale e indirizzo degli intermediari e dei relativi recapiti :
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA., sede legale e Direzione Generale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena;
La lingua con cui il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni : italiano.
Dichiarazione che ogni intermediario (di seguito Banca) è stato autorizzato dall’autorità competente:
La Banca è autorizzata alla prestazione di tutti i servizi e le attività di investimento, nonché i servizi accessori, indicato all’art. 1 del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58.
Il GRUPPO MPS è iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia n. 1030
La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5274.
La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le seguenti ulteriori informazioni generali, ove siano pertinenti :
2)
a)
metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la Banca e il Cliente, per l’invio e la ricezione di ordini;
b)
quando la Banca opera tramite un agente collegato in conformità all’articolo 23 delle Direttiva 2004/39/CE, una dichiarazione in tal
senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;
c)
la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta, di cui agli articoli da 53 a
56 del Regolamento Intermediari Consob;
d)
ove la Banca detenga strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare
la loro tutela;
e)
il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione generale delle modalità di copertura
dello stesso.
Informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse
Le informazioni sintetiche sulla “Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse” sono contenute nell’allegato A del presente documento.
3)
Informazioni relative al Servizio di Gestione di Portafogli
La Banca adotta un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento
significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da
consentire al cliente la valutazione del servizio prestato.
Quando la Banca propone di fornire il servizio di gestione dei portafogli ad un cliente o ad un potenziale cliente, fornisce, in aggiunta alle informazioni di cui
al precedente comma, le informazioni seguenti, ove pertinenti :
a. informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
4)
b.
i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della delega;
c.
la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
d.
i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazione che possono essere realizzate su
tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
e.
gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche
restrizioni a tale discrezionalità.
Informazioni sulla strategia di trasmissione e/o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti
Nell’allegato B al presente documento precontrattuale sono contenute le informazioni sulla strategia ditrasmissione e/o di esecuzione degli ordini per conto
dei clienti adottata dalla Banca in conformità alla normativa vigente
5)
Informazioni sugli incentivi percepiti dalla Banca
Le informazioni sintetiche sugli “incentivi percepiti dalla Banca” sono contenute nell’allegato C del presente documento.
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SEZIONE II
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA
CLIENTELA
La Banca ove detenga strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti fornisce a tali clienti le informazioni di cui ai commi seguenti ove
pertinenti.
La Banca informa il cliente o potenziale cliente della eventuale possibilità, che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da
un terzo per conto dell’intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od
omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l’eventuale insolvenza di quest’ultimo determinerebbe per il cliente.
Quando gli strumenti finanziari del cliente o potenziale cliente possono essere detenuti in un “conto omnibus” da un terzo, gli intermediari informano il cliente
e gli forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un
ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale
cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.
La Banca informa il cliente circa l’esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la medesima, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli
strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.
La Banca prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, fornisce allo
stesso in tempo utile, su supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti
finanziari comporta per l’intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
SEZIONE III
DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
LE SEGUENTI INFORMAZIONI NON DESCRIVONO TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN
STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA, MA HANNO FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE
INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle
operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al
rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare
se l’investimento è adeguato o appropriato per l’investitore.
PARTE “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si
ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli
azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire.
L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi
previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è
maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in
caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che
comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i
detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico
(o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito
sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio
sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il
tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in
generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo
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punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere
da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle
medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le
prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale
prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente
tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso di interesse pagato da un titolo
si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il riferimento offerto dai titoli
di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di
mercato attraverso le variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al
momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di
smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del
suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito
(titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato.
Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo –
con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una
diminuzione del prezzo del 8,6%.
È dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi
potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5) L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo
l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio
limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi
di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità
versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo
sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero
portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle
caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo nei titoli emessi da società operanti in un
particolare settore o in titoli emessi da società aventi sedi in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo
luogo dallecaratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più
liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i
prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati
in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà
di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano,
al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e
la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli
in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4) Gli altri fattori fonte dei rischi generali
4.1) Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel
caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da
particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono
attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute
all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri
andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali,
potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare
che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono
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eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento
a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici od ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini
(order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti
possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente
o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a
porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su
mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o
risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi
medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe porsi anche in diretta
contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile
liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento
finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare
tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE “B”
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro
complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado
di esposizione al rischio che essa comporta.
L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la
negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario
devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed
all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) I futures
1.1) L’effetto “leva”
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei
contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto
proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato
inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i
movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la
propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può
essere liquidata in perdita e l’investitore resta debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari
condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni,
quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il
funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal
caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può
mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della
scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante.
Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni
concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato
fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che
l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio
ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il
prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di
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mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare
l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore
assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con
riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini o condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare
attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto
futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali
potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti
riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di
prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le
posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio,
un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del
sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relative a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere
condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli SWAPS
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche
porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o
impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni
comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela
minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme
applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1) I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.
Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere
possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è
sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di
riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato
dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante
che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà
essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve
informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato
con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE “C”
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli
strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni. L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel
corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla
variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti
entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e
devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate
dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro a limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli
da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di
gestione.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende
prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al
rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e
l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi
d’investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
1) La rischiosità di una linea di gestione
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L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può
essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di
gestione.
1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte
del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione
tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto
al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà
caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale degli investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità
complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
1.2) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale
o superiore all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non
influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto
del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.
L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.
L’intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo
differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in
relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un
valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto
più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del
patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il
patrimonio conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale
2.1) Richiamo
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall’intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi
opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento.
2.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo
delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione.
Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni
collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua operazioni non
necessarie.
PARTE “D”
TRADING ON LINE
Il servizio Home Banking consente di instaurare, con modalità Internet, un collegamento diretto con la Banca, utile per lo scambio di informazioni relative a
servizi diversi e consente, tra l’altro, il passaggio diretto degli ordini di borsa, con modalità di esecuzione “on line”. Su quest’ultimo aspetto si precisa che la
relativa rapidità e semplicità di gestione dello strumento, può indurre l’utilizzatore ad effettuare un elevato numero di operazioni nell’ambito della stessa
giornata operativa (intraday). Atteso anche l’ampio lasso di tempo in cui i mercati sono attivi, si richiama l’attenzione dell’utente sul fatto che un elevato
numero di operazioni “intraday”, facilmente raggiungibile per la “semplicità” del sistema, può far lievitare considerevolmente il rischio insito nella specifica
attività e comportare significativi costi commissionali, ancorché in presenza di condizioni agevolate rispetto a quelle praticate di norma dalla Banca.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
La Banca fornisce ai clienti e ai potenziali clienti informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i
seguenti elementi:
Il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le
competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’intermediario o, se non può
essere indicato un prezzo esatto, la base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla;
quando una parte qualsiasi del prezzo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale
valuta, nonchè dei tassi e delle spese di cambio applicabili;
l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo
strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’intermediario o imposti da esso;
le modalità per il pagamento.
Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente.
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ALLEGATO A
INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Politica del Gruppo MPS finalizzata a prevenire l’insorgere di conflitti d’interesse.
Il Gruppo MPS, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE, c.d. “MIFID” (acronimo di Markets in Financial Instruments Directive), e dalla
Direttiva 2006/73/CE, applica e mantiene un’efficace ed adeguata politica globale finalizzata a prevenire l’insorgere dei conflitti di interesse e, ove non
completamente possibile, attiva un’adeguata gestione degli stessi, in ambito della rete commerciale.
Al fine di individuare e gestire correttamente i conflitti di interesse, gli intermediari del Gruppo MPS:
 adottano e mantengono disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di “evitare che i conflitti di interessi (…) incidano
negativamente sugli interessi dei loro clienti ” (art. 13, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2004/39/CE);
 identificano i conflitti di interesse (art. 18, paragrafo 1, della Direttiva MIFID 2004/39/CE);
 ove le disposizioni organizzative o amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non fossero sufficienti per assicurare con ragionevole
certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura
generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse (art. 18, comma 2 della Direttiva MIFID 2004/39/CE). Le informazioni sono fornite su supporto
durevole e sufficientemente dettagliate al fine di consentire al cliente di assumere una “decisione informata ” (art. 22, paragrafo 4, della Direttiva
2006/73/CE – art. 3 della Direttiva 2006/73/CE);
 elaborano in un documento scritto, applicano e mantengono un’efficace ed adeguata politica globale di gestione dei conflitti di interesse. Tale
policy consente l’individuazione delle ipotesi di conflitti di interesse che possono ledere gravemente gli interessi dei clienti ed illustra le procedure
e le misure adottate per gestire tali conflitti (art. 22 della Direttiva 2006/73/CE);
 mantengono ed aggiornano un registro in cui sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un
conflitto di interesse pregiudizievole per i clienti (art. 23 della Direttiva 2006/73/CE).
Per prevenire i potenziali conflitti di interesse le Banche e le società del Gruppo MPS si impegnano a:
 impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti attraverso la separatezza organizzativa, gestionale e amministrativa
mediante la realizzazione di barriere informative (chinese walls);
 attuare una vigilanza disgiunta dei soggetti rilevanti mediante una direzione separata delle strutture che svolgono attività tra di loro conflittuali;
 eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti pertinenti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti
pertinenti che esercitano un’attività confliggente, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
 impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi
accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
 eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento o accessori, adottando misure volte a
garantire l’indipendenza:

dei gestori di portafoglio e degli altri soggetti che intervengono nel processo di asset allocation dei portafogli individuali di investimento
(in particolare, indipendenza da obiettivi di budget di società prodotto di gruppo e/o di terzi);

dei gestori del portafoglio di terzi da quelli che gestiscono il portafoglio di proprietà dell’impresa di investimento;

dei soggetti che intervengono nel processo di generazione ed erogazione delle raccomandazioni personalizzate che costituiscono
parte essenziale della prestazione del servizio di consulenza (in particolare, indipendenza da obiettivi di vendita/raccolta, budget, ecc.);

dei soggetti che producono o diffondono ricerche in materia di investimenti.
Al riguardo sono altresì attivati specifici controlli volti a garantire che non sussistano correlazioni confliggenti tra i soggetti del Gruppo MPS che partecipano
simultaneamente alla prestazione di servizi di investimento o accessori, per quanto attiene specificatamente il servizio di gestione individuale dei patrimoni.
Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse, le società del Gruppo MPS che svolgono tale servizio adottano le previsioni in materia di segregazione
amministrativa e contabile, provvedendo a separare il servizio di gestione di portafogli dagli altri servizi di investimento nonché dalle altre attività, fatto salvo il
servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
In particolare, al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse è previsto che:
 gli addetti al servizio di gestione operino in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali;
 non si verifichino scambi di informazioni tra gli altri settori aziendali e quello che presta il servizio di gestione di portafogli (ed eventualmente di
consulenza) ovvero con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi
accessori;
 il servizio di gestione non sia posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre
strutture aziendali, comprese quelle per l’esercizio degli altri servizi di investimento.
Identificazione e gestione dei conflitti di interesse
Fermo restando l’impegno del Gruppo MPS a definire ed applicare una politica finalizzata a prevenire l’insorgere di conflitti di interesse, sono state definite
specifiche regole e norme per l’ identificazione e la gestione dei conflitti di interesse, ancorché potenziali.
In coerenza con le previsioni emanate dagli Organi di Vigilanza, considerata la struttura polifunzionale del Gruppo MPS è previsto che:
 il verificarsi della situazione di conflitto per un emittente di una società del Gruppo MPS determina la situazione di conflitto di interessi per
quell’emittente da parte di tutte le società del Gruppo;
 il verificarsi della situazione di conflitto per un emittente determina in generale che ogni operazione relativa ad uno qualsiasi dei titoli emessi da
quell’emittente è in conflitto di interesse per le causali riconducibili all’emittente stesso;
 il conflitto, in talune circostanze, può essere solo a livello di singolo titolo;
 qualora sussista una situazione di conflitto di interesse per un emittente e/o per una singola emissione la segnalazione di conflitto di interessi
viene prodotta per tutti i servizi di investimento interessati;
 il verificarsi di una situazione di conflitto per un emittente facente parte di un Gruppo Economico determina l’applicazione della condizione di
conflitto a tutte le altre società dello stesso Gruppo.
 In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva MIFID, gli intermediari del Gruppo MPS elaborano ed applicano una specifica procedura di
gestione dei conflitti di interesse, aggiornandola regolarmente al variare delle fattispecie di conflitto di interesse ovvero di circostanze in grado di
inficiare l’efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.
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Di seguito si illustrano, per ciascun servizio/attività, le modalità di gestione adottate per presidiare le tipologie di conflitto individuate per gli intermediari del
Gruppo MPS, opportunamente monitorate che formano oggetto di aggiornamento dello specifico registro.
Fattispecie di conflitto di interesse: probabilità che la Banca realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a
spese del cliente
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Tipologia di servizi/attività
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Potenziali conflitti/effetti
distorsivi
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Modalità di presidio (Policy)
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
Disclosure e modalità di
comunicazione

Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi dalla Banca o da
soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da società del Gruppo.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari nel caso in cui siano emessi dalla Banca o da soggetti terzi
finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo/partecipante in misura rilevante al
capitale della Banca o della società che la controlla, nella fase di grey market, dalla data di lancio a quella di
regolamento del collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con
garanzia, sia da parte del negoziatore che da parte di società del Gruppo.
L’adesione, nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, a collocamenti di strumenti finanziari emessi da
società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Banca o da una società del gruppo, qualora il finanziamento
erogato dall’intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nell’ipotesi in cui
l’intermediario venda la propria partecipazione nell’ambito del collocamento.
L’investimento, nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, in strumenti finanziari oggetto di negoziazione
nella fase di grey-market.
La consulenza in materia di investimento su strumenti finanziari di cui alle ipotesi elencate ai precedenti alinea n. 1 e 2.
Le posizioni creditizie detenute dal soggetto emittente con società del Gruppo MPS, sulla base delle previsioni di
“Basilea 2” e con riferimento a valutazioni interne al Gruppo MPS, evidenzianti parametri caratteristici con alto livello di
attenzione (sconfinamenti persistenti, anomalie andamentali, crediti scaduti, ecc.).
La Banca svolge prestazione contemporanea di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti
finanziati/partecipati e di servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di
società del Gruppo.
La Banca che eroga il finanziamento, provvede al rimborso totale o parziale del proprio credito con i proventi del
collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati.
La Banca vende totalmente e/o parzialmente la propria partecipazione mediante il collocamento di strumenti finanziari
emessi dai soggetti partecipati.
Il Gestore aderisce al collocamento di strumenti finanziari, trasferendo sul cliente titoli provenienti dalla trasformazione
della partecipazione della Banca in strumenti finanziari emessi dai soggetti partecipati.
Separatezza organizzativa e contabile fra le varie strutture della Banca o delle società del Gruppo interessate alle attività
di acquisizione di partecipazioni, gestione delle politiche creditizie e del portafoglio crediti della Banca.
La normativa aziendale garantisce l’indipendenza dei Gestori di portafogli individuali e degli altri soggetti che svolgono
l’attività di asset allocation dei portafogli individuali di investimento da altre strutture della Banca.
Divieto di assegnare, ai Gestori di portafogli individuali, budget di investimento in prodotti del Gruppo e di terzi.
L’organizzazione e le procedure aziendali garantiscono la separatezza di funzioni e l’indipendenza tra i Gestori di
portafogli individuali ed i Gestori del proprietary trading.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla struttura di
gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché della tipologia e
dell’estensione degli stessi.
La procedura utilizzata per la compravendita degli strumenti finanziari segnala la presenza di conflitto di interesse nei
casi dettagliati, effettua sintetica comunicazione al cliente, con l’utilizzo delle causali appropriate.
Fattispecie di conflitto di interesse: La Banca ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per
conto di quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente
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Tipologie di servizi/attività
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Potenziali conflitti/effetti
distorsivi
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Il collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l’emittente
appartenga al medesimo Gruppo, ovvero sia un terzo.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti terzi
finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da società del Gruppo.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti
partecipanti in misura rilevante al capitale della Banca o della società che la controlla.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da società del
Gruppo.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, anche derivati, di propria emissione, ovvero conclusi fuori
mercato.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, anche derivati, emessi da società appartenenti al medesimo
Gruppo, ovvero conclusi fuori mercato.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante
dalla Banca o da una società del gruppo/partecipante in misura rilevante al capitale della Banca o della società che la
controlla nella fase di grey market, dalla data di lancio a quella di regolamento del collocamento, in caso di prestazione
contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società
del Gruppo.
La gestione di portafogli, che preveda l’investimento in strumenti finanziari nelle ipotesi elencate ai precedenti alinea.
La consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari nelle ipotesi elencate nei precedenti alinea.
La gestione di portafogli, che preveda l’utilizzo dei negoziatori di Gruppo.
La gestione di portafogli, che preveda l’investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali l’impresa di
investimento svolge contestualmente attività di consulenza (corporate finance).
I prezzi degli strumenti collocati/negoziati non riflettono il valore finanziario intrinseco dello strumento stesso.
Nel servizio di GPM la selezione degli strumenti finanziari non avviene sulla base di criteri oggettivi
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Modalità di presidio (Policy)
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Disclosure e modalità di
comunicazione
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Adozione di adeguate politiche di pricing, allineate con le best practices di mercato, che prevedono la confrontabilità con
strumenti finanziari similari.
Implementazione adeguate politiche di risk management per valutare coerentemente il rischio intrinseco dei prodotti.
Adozione di politiche d’informativa alla clientela che consentono alla stessa il raffronto con attività finanziarie di pari
duration e free risk al fine di consentire scelte consapevoli.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla struttura di
gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché della tipologia e
dell’estensione degli stessi.
Per quanto attiene le gestioni patrimoniali mobiliari individuali la scelta degli strumenti finanziari è effettuata sulla base
di analisi quanti/qualitative finalizzate ad ottimizzare il rischio/ rendimento.
Separatezza organizzativa e contabile fra le varie strutture della Banca o delle società del Gruppo interessate alle attività
di negoziazione in conto proprio e le funzioni commerciali e/o di strutturazione dello strumento finanziario.
La procedura controlla e segnala la presenza di conflitto di interesse nel caso di collocamento, sottoscrizione e
negoziazione di strumenti finanziari di società terze, qualora al soggetto emittente siano stati prestati da una società del
Gruppo servizi accessori di finanza aziendale.
Riguardo all’utilizzo dei negoziatori di gruppo da parte di Gestori di portafogli individuali, nel documento relativo
all’execution policy sono evidenziate le modalità operative tendenti a mitigare i conflitti di interesse.
Fattispecie di conflitto di interesse: la Banca ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un
altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato
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Tipologia di
servizi/attività


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Potenziali conflitti/effetti
distorsivi
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Modalità di presidio (Policy)
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Disclosure e modalità di
comunicazione
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Il collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi
a favore dei quali sono prestati, da parte di società del Gruppo, altri servizi/attività quali la consulenza in materia di
struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all’emissione e collocamento di
strumenti finanziari e, cioè, il servizio di stabilizzazione, il servizio di sponsor, listing partner, specialist, market maker.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti terzi
finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da Società del Gruppo.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti
partecipanti in misura rilevante al capitale della Banca o della Società che la controlla.
Il collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi
a favore dei quali, qualora siano state pubblicate research sul titolo o sul settore e/o espresse da parte di società del
gruppo raccomandazioni sul titolo (es.: buy, hold, sell).
La Banca creditrice svolge attività di ricerca ed esprime, per sostenere una società finanziata, giudizi favorevoli sugli
strumenti finanziari della stessa.
L’organizzazione, le procedure e la normativa aziendale garantiscono l’indipendenza dei soggetti che producono o
diffondono ricerche in materia di investimenti.
La normativa aziendale, con l’adozione del Codice di Autodisciplina vieta ai dipendenti l’abusivo utilizzo delle
informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni per il perseguimento di interessi personali o di terzi.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla struttura
di gestione del “Master Anagrafico”, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché della tipologia
e dell’estensione degli stessi.
La procedura controlla e segnala la presenza di conflitto di interesse nel caso di collocamento, sottoscrizione e
negoziazione di strumenti finanziari di società terze, qualora al soggetto emittente siano stati prestati da una società
del Gruppo attività di stabilizzazione, attività di sponsor o di listing partner.
La procedura controlla e segnala la presenza di conflitto di interesse nel caso di collocamento, sottoscrizione e
negoziazione di strumenti finanziari di società terze, qualora siano state pubblicate research sul soggetto emittente, sul
titolo o sul settore e/o siano state espresse da parte di società del gruppo raccomandazioni sul titolo (es.: buy, hold,
sell).
Fattispecie di conflitto di interesse: la Banca opera sui medesimi assets/strumenti finanziari del cliente
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Tipologia di servizi/attività
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Potenziali conflitti/effetti
distorsivi
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Modalità di presidio (Policy)
Disclosure e modalità di
comunicazione
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La prestazione del servizio di gestione di portafogli individuali e lo svolgimento di un’attività di proprietary trading
avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tal caso, infatti, gli interessi dell’intermediario connessi
con le posizioni di rischio assunte nell’ambito dell’attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di
investimento effettuate dall’intermediario stesso per conto dei clienti gestiti.
La consulenza prestata a clientela in materia di investimenti sugli stessi strumenti finanziari oggetto di contestuale
attività di proprietary trading.
L’attività svolta dalla Banca è confliggente con gli obiettivi perseguiti dal cliente.
Adozione di separatezza organizzativa e contabile fra le strutture della Banca.
Adozione di separatezza tra la struttura di trading proprietario e quella che cura la gestione dei patrimoni individuali dei
clienti.
E’ stato adottato il Codice interno di autodisciplina, che limita le possibili situazioni confliggenti.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla struttura
di gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché della tipologia e
dell’estensione degli stessi.
La procedura utilizzata per la compravendita degli strumenti finanziari segnala la presenza di conflitto di interesse nei
casi dettagliati, effettua sintetica comunicazione al cliente, con l’utilizzo delle causali appropriate
Fattispecie di conflitto di interesse: la Banca riceve o riceverà da un soggetto diverso dal cliente un incentivo, in relazione
con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze
normalmente percepite per tale servizio

Tipologia di servizi/attività
L’identificazione delle fattispecie riconducibili a tale tipologia di conflitto di interesse costituisce un criterio “residuale”
nell’ambito degli incentivi ricevuti (o pagati) alle (o dalle) imprese di investimento da (ovvero a) terzi: in base a quanto
stabilito da detta previsione, infatti, rilevano ai fini della disciplina del conflitto di interesse solo gli incentivi diversi da
quelli standard, per tali intendendosi quelli normalmente previsti come tipologia (e non già come ammontare) dalla
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Potenziali conflitti/effetti
distorsivi
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Modalità di presidio (Policy)
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Disclosure e modalità di
comunicazione
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prassi di mercato a fronte di determinate attività (es.: le retrocessioni di commissioni).
Le commissioni retrocesse alla Banca che svolge il servizio di gestione di portafogli investiti in OICR, dalle società di
gestione degli stessi.
Le commissioni retrocesse ai collocatori degli strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) dalle
relative società di gestione/istituzione.
Aumento delle retrocessioni in funzione dei volumi raggiunti.
I contributi di marketing e gli accordi di “soft commission”.
Il Gestore di relazione consiglia gli strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) in base alle
retrocessioni.
Il Gestore di relazione propone, fra gli OICR disponibili, classi “Retail” con commissioni più elevate.
La Rete, pur avendo a disposizione un'ampia gamma di OICR, può limitare la proposizione commerciale ad un set più
ristretto di prodotti in funzione delle caratteristiche della clientela di riferimento.
I contributi percepiti dalle società di gestione degli OICR o dalle Compagnie di Assicurazione vengono utilizzati in toto
o in parte per forme di incentivazione al personale addetto alla vendita.
La struttura delle Gestioni patrimoniali è separata organizzativamente dalla struttura che gestisce i rapporti economici
con gli OICR e valuta la qualità degli OICR in offerta. Anche per quest’ultima Area è garantita la separatezza
amministrativa/contabile ed organizzativa dalle Aree Commerciali.
A seguito della normativa MiFID non vengono stipulati accordi che contemplano l’aumento delle retrocessioni in base
ai volumi collocati.
I prodotti da inserire a catalogo (Sicav, polizze, bond, certificates, ecc.) sono scelti da una struttura organizzativamente
separata dalle Aree Commerciali, sulla base di analisi rischio/rendimento.
Le campagne commerciali rispettano un protocollo normativo a livello di Gruppo e non prevedono incentivi economici
relativamente ad obiettivi di budget da raggiungere su singolo prodotto o su singola casa di investimento.
Le forme di incentivazione alle Reti, collegate al collocamento di singoli strumenti finanziari, sono state abolite.
Le politiche retributive dei Gestori di portafogli individuali sono state svincolate dal raggiungimento di obbiettivi
commissionali e collegate alle performance dei portafogli vs benchmark.
Nelle gestioni patrimoniali di fondi il processo di selezione è strutturato in base a criteri oggettivi definiti, che tengono
conto, anche in questo caso, del rendimento rettificato dal rischio per l’individuazione degli OICR e dei singoli
fondi/comparti su cui investire.
Le rebates ove percepite nell’ambito del Servizio GP (Gestioni individuali di Portafoglio), sono restituite al cliente
mediante l’incremento del patrimonio in gestione.
Il Gestore della Relazione, al fine di permettere al cliente o potenziale cliente una scelta consapevole, illustra le
informazioni relative a tutti i prodotti similari presenti nel catalogo d’offerta della Banca.
Le politiche di incentivazione dei dipendenti e dei Promotori Finanziari sono disciplinate in una specifica Policy di
Gruppo.
L’ampiezza della gamma di OICR offerta proattivamente è differente per segmento di clientela in funzione della
potenzialità economica e della capacità di comprensione di valore e rischi connessi. Per alcuni segmenti di clientela,
fermo restando il supporto amministrativo/consulenziale e di post vendita nonché la possibilità di accedere alla gamma
prodotti completa, l’azione proattiva è limitata ad un set più ristretto di prodotti tali da comprendere più agevolmente le
caratteristiche ed i rischi connessi.
Qualsiasi iniziativa finanziata tramite contributi di marketing di società terze è di natura meramente
formativa/informativa e, quindi, tesa a migliorare il servizio al cliente.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla struttura
di gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché della tipologia e
dell’estensione degli stessi.
Predisposizione di apposito documento contrattuale da consegnare al cliente al momento della sottoscrizione degli
strumenti finanziari. Tale documento riporta le informazioni sugli inducement e gli specifici obblighi/vantaggi cui tali
incentivi sono collegati.
Rappresentazione dei servizi aggiuntivi e dei vantaggi per il cliente che giustificano la presenza di inducement.
Nella contrattualistica è esplicitato al cliente con il dettaglio delle commissioni implicite e di quelle esplicite.
Disclosure nei confronti della clientela sui conflitti di interesse
Al fine di informare compiutamente i clienti sulla presenza di conflitti di interesse, ancorché potenziali, con l’obiettivo di agevolare scelte consapevoli, il
Gruppo MPS attiva gli opportuni flussi informativi.
In base a quanto previsto dall’art. 30 della Dir. 2006/73 CE, la policy di sintesi sui conflitti di interesse è consegnata ai clienti al dettaglio prima della
sottoscrizione del contratto di intermediazione mobiliare ed attiene alle situazioni di conflitto ipotetiche connesse in modo strutturale all’attività del Gruppo,
che non è stato possibile prevenire completamente.
Al riguardo la Banca, avendo cura di fornire le informazioni con modalità e contenuti adeguati, rende noto ai clienti i capisaldi della propria politica di
gestione dei conflitti, aggiornata tempestivamente, tramite:
 la consegna del suddetto documento sintetico a tutti i clienti – analogo documento è consultabile sul sito internet aziendale - che descrive la
natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse;
 l’inserimento del documento nell’applicativo di home banking utilizzato per lo svolgimento dei servizi di investimento;
 la messa a disposizione di un documento di maggior dettaglio ai clienti che ne facciano apposita richiesta; analogo documento è disponibile
anche sul sito internet aziendale.
Oltre a ciò, in occasione di ciascuna operazione di compravendita sui dossier titoli amministrati (collocamento, raccolta ordini, negoziazione), della
prestazione del servizio di consulenza, della sottoscrizione del contratto di gestione patrimoni mobiliari, della fornitura di raccomandazioni, dello svolgimento
dei servizi accessori, la Banca provvede a comunicare preventivamente al cliente, l’esistenza del conflitto di interesse, mediante appositi disclaimer sui
connessi moduli d’ordine o informativi.
La Banca, avendo cura di controllare regolarmente l’efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse corregge eventuali carenze e comunica al
cliente ogni modifica rilevante apportata.
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ALLEGATO B
INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
1. Introduzione
Il Regolamento “Intermediari” n°16190 della Consob, emanato ai sensi della Direttiva europea 2004/39 (“MIFID”), impone agli intermediari che prestano i
servizi di esecuzione/ricezione e trasmissione degli ordini l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti ragionevolmente possibili per offrire una qualità di
esecuzione ottimale alla propria clientela.
In conformità con la citata normativa, la presente Strategia descrive in maniera sintetica le misure, i meccanismi e le procedure adottati dalla Banca al fine di
offrire alla propria clientela al dettaglio e professionale una qualità di esecuzione ottimale (best execution) degli ordini relativi alla compravendita di strumenti
finanziari.
Il processo realizzato è in grado di ottenere la best execution per la generalità degli ordini trattati, fermo restando che in relazione a singoli ordini il risultato
finale dell’esecuzione può essere negativamente influenzato da cause e circostanze esterne alla Banca.
La presente Strategia si applica agli ordini ricevuti dalla clientela, indipendentemente dal mezzo (lettera, internet, telefono) utilizzato dal cliente per la
trasmissione.
2. Condizioni Generali per la Gestione degli Ordini dei Clienti
Nella trattazione degli ordini, la Banca applica misure che assicurano una trasmissione rapida, equa, corretta ed efficiente rispetto ad altri ordini di clienti e
agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
La Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine e le condizioni di mercato prevalenti
lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.
In caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini la Banca informa il cliente non appena viene a conoscenza di tali
difficoltà.
3. Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Al fine di migliorare il livello dei servizi offerti alla propria clientela, la Banca trasmette gli ordini di compravendita ricevuti ad intermediari specializzati
(Intermediari Esecutori), selezionati in funzione della capacità, verificata dalla Banca stessa, di ottenere in maniera duratura la best execution, avendo
riguardo ai seguenti fattori:
prezzo;
costi;
rapidità;
probabilità di esecuzione e regolamento;
dimensione dell’ordine;
natura dell’ordine;
ogni altro fattore rilevante.
Per stabilire l’importanza relativa dei suddetti fattori gli Intermediari Esecutori selezionati dalla Banca tengono conto dei seguenti criteri:
caratteristiche del cliente della Banca, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale;
caratteristiche dell’ordine e degli strumenti finanziari;
caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
In particolare, laddove l’ordine da eseguire riguardi un cliente classificato al dettaglio dalla Banca, l’Intermediario Esecutore determinerà il miglior risultato
possibile in ragione del cosiddetto “corrispettivo totale”, rappresentato dal prezzo degli strumenti finanziari e dai costi connessi all’esecuzione.
Con riferimento a tale tipologia di clientela, infatti, la normativa prevede che i fattori diversi da prezzo e costi possono essere presi in considerazione soltanto
a condizione che essi risultino strumentali ad un migliore risultato in termini di corrispettivo totale (ad esempio, per un ordine dall’importo consistente su un
titolo relativamente liquido).
Per quanto riguarda i clienti classificati come professionali, nonostante la normativa non imponga di indirizzare l’esecuzione degli ordini in ragione del
corrispettivo totale, la Banca ritiene che tale parametro sia comunque rilevante poiché, nell’ottica generale di aumentare l’efficienza del mercato ed
assicurare protezione alla clientela, prezzo e costi assumono un’importanza relativa elevata, sebbene in specifiche circostanze, tenuto conto della specificità
di particolari ordini, altri fattori potranno essere ritenuti primari.
Nella scelta delle sedi di esecuzione gli Intermediari Esecutori sono liberi di decidere se negoziare al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione, anche in contropartita diretta o con altri negoziatori in conto proprio, a condizione che l’esecuzione secondo tali modalità
consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, tenuto conto non solo dei prezzi ottenibili, ma anche dei costi connessi alle varie sedi di
esecuzione.
4. Gli Intermediari Esecutori
Al fine di consentire in maniera più efficace l’ottenimento della Best Execution, la Banca ha deciso di concentrare l’esecuzione degli ordini su alcuni
Intermediari Esecutori altamente qualificati, selezionati in ragione della politica di esecuzione degli ordini da essi riportata nella propria strategia di
esecuzione nonché della stabilità patrimoniale e delle competenze sviluppate da ciascuno con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari trattati.
La scelta dei suddetti intermediari, elencati in dettaglio nell’Annex 1 al presente documento, è operata dalla Banca anche nell’ottica di salvaguardare misure,
meccanismi, sistemi e dispositivi di trasmissione già accentrati e consolidati a livello di gruppo, capaci pertanto di garantire la continuità operativa
dell’esecuzione a vantaggio della clientela.
Nell’interesse della clientela, la Banca può decidere senza preavviso, in determinate circostanze di mercato o, in ogni caso, fatte le opportune valutazioni, al
fine di assicurare meglio il perseguimento della Best execution, di sostituire o affiancare gli Intermediari Esecutori sopra indicati con altri intermediari, che
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presentino analoghi requisiti in termini di competenze e stabilità patrimoniale e la cui politica di esecuzione sia coerente con quanto previsto dalla presente
Strategia.
Eventuali variazioni che dovessero essere apportate alla lista degli Intermediari Esecutori saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet della Banca e
saranno oggetto di specifica comunicazione a tutta la clientela in occasione della prima revisione successiva della Strategia.
5. Istruzioni specifiche del cliente
Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche sulle modalità con le quali il suo ordine deve essere eseguito o trasmesso, la Banca trasmette l’ordine agli
Intermediari Esecutori chiedendo di rispettare nell’esecuzione le istruzioni ricevute.
In tal caso la Banca e gli Intermediari Esecutori soddisfano i rispettivi obblighi di Best Execution semplicemente attenendosi alle istruzioni del cliente, non
essendo ad essi imputabile l’eventuale mancato perseguimento del miglior risultato possibile.
Tuttavia, il fatto che il cliente abbia impartito istruzioni specifiche riguardanti una parte o un aspetto soltanto dell’ordine non solleva la Banca e gli Intermediari
Esecutori dai loro obblighi di trasmissione/esecuzione per quanto riguarda le eventuali altre parti o aspetti dell’ordine non interessati da tali istruzioni
specifiche.
6. Inapplicabilità della Best Execution
Gli obblighi e le regole di condotta concernenti la disciplina della Best Execution non si applicano ai clienti che rientrano nella categoria delle “Controparti
Qualificate”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 3, del Regolamento Intermediari.
Nel caso in cui si verifichino interruzioni nella normale operatività del mercato oppure i sistemi esterni o interni utilizzati per realizzare la Strategia siano
inutilizzabili per guasti e malfunzionamenti imprevisti, cause di forza maggiore non imputabili alla Banca, la Strategia può non essere rispettata per ordini che
comportano come fattore primario la rapidità di esecuzione.
7. Verifica della qualita dell’esecuzione ed aggiornamento della Strategia.
La Banca verifica tempo per tempo la qualità dell’esecuzione realizzata dagli Intermediari Esecutori, in modo da identificare e, se del caso, correggere
eventuali carenze nella Strategia di trasmissione adottata.
La qualità dell’esecuzione viene verificata raffrontando i risultati ottenuti dagli Intermediari Esecutori sugli ordini eseguiti con i risultati che sarebbe stato
possibile ottenere sulla stessa sede di esecuzione o su altre sedi, con la dovuta diligenza, tenuto conto dei fattori di esecuzione sopra menzionati.
La Banca, inoltre, verifica che nel tempo la politica di esecuzione degli ordini riportata dagli Intermediari Esecutori nella propria Strategia di esecuzione si
mantenga coerente con quanto previsto dalla presente Strategia di trasmissione.
La Banca riesamina le misure adottate e la Strategia con periodicità almeno annuale nonché ogni qualvolta ciò sia reso necessario dal verificarsi di
circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini della clientela. La
Banca comunica alla clientela eventuali modifiche (diverse da quelle riguardanti la lista degli Intermediari Esecutori) apportate alla Strategia di trasmissione e
provvede ad aggiornare il proprio sito web al fine di assicurare che la Strategia ivi pubblicata corrisponda sempre all’ultima versione tempo per tempo in
vigore.
8. Aggregazione degli ordini
Nell’interesse della clientela, normalmente la Banca non procede all’aggregazione degli ordini ricevuti.
Tuttavia, la Banca si riserva la possibilità di aggregare gli ordini qualora ciò risulti vantaggioso per i clienti, evitando che l’aggregazione vada a discapito di
uno qualsiasi dei clienti stessi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.
In ogni caso, prima di procedere all’assegnazione, la Banca ripartisce correttamente gli ordini aggregati e le operazioni, con particolare riguardo alle modalità
con cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
Annex 1

Azioni e titoli assimilabili il cui mercato di riferimento primario è in Italia (rientrano in tale categoria i diritti di sottoscrizione, i
certificates, i warrant e i covered warrant, i derivati quotati, i fondi chiusi quotati, gli ETF);
Intermonte S.i.m.

Azioni e titoli assimilabili il cui mercato di riferimento primario non è l’Italia (rientrano in tale categoria i diritti di sottoscrizione, i
certificates, i warrant e i covered warrant, i derivati quotati, i fondi chiusi quotati, gli ETF);
Goldman Sachs

Obbligazioni, quotate e non quotate.
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
La data di riferimento e di aggiornamento della presente strategia è il 30 giugno 2009
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ALLEGATO C
INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI PERCEPITI DALLA BANCA
Premessa
L’art. 52 del Regolamento Consob n. 16190 , così come aggiornato e modificato dalla recente normativa comunitaria, ha introdotto, a maggior tutela di
correttezza e trasparenza nei confronti del Cliente, il divieto per gli intermediari, e quindi per la Banca, di ricevere (e offrire) pagamenti o altri benefici,
genericamente “incentivi”, in connessione alla prestazione di servizi e attività di investimento.
In particolare, di seguito ci riferiamo alla fattispecie nella quale la Banca riceve o riceverà da un soggetto diverso dal Cliente, un incentivo, in relazione al
servizio prestato al Cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Tali incentivi sono giustificati dalla normativa nel caso in cui, pur provenienti da soggetti terzi, sono comunicati al Cliente, sono volti ad accrescere il servizio
fornito al Cliente e non ostacolano l’obbligo dell’intermediario di servire al meglio gli interessi dello stesso.
Di seguito perciò si fornisce l’informativa sintetica sugli incentivi ricevuti dalla Banca in conformità all’art. 52 suindicato, illustrando i vantaggi, diretti e indiretti,
che al Cliente ne possono derivare.
Servizio di gestione di portafogli
Nel caso in cui la linea prescelta dal Cliente sottoscrittore del servizio di gestione di portafogli prevede contrattualmente investimenti in quote e/o azioni di
OICR, la Banca potrebbe ricevere, a seguito di tali investimenti, utilità da società che hanno istituito i medesimi.
Infatti, sulla base di specifici accordi contrattuali con le varie società emittenti quote e/o azioni di OICR, appartenenti o non al Gruppo MPS, a fronte di ogni
investimento per conto del Cliente nei suddetti strumenti, la Banca potrebbe percepire una percentuale delle commissioni di gestione relative al comparto in
cui il patrimonio del Cliente è investito.
Tale percentuale, variabile in funzione della società prodotto e della categoria del comparto, assume valori compresi da un minimo di 0% ad un massimo di
80 %. Nel caso in cui la Banca percepisca tali utilità, relativamente ai contratti stipulati successivamente al 1° novembre 2007, l'importo sarà interamente
riaccreditato al conto di gestione di competenza con periodicità trimestrale. Tali incentivi concorreranno perciò ad incrementare direttamente il portafoglio
affidato in gestione.
Servizio di collocamento
Collocamento di OICR
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti
collocati.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e il soggetto emittente/distributore e, generalmente, consiste in una
retrocessione del:

100% delle commissioni di sottoscrizione (ove previste) pagate dal Cliente

100% delle commissioni di distribuzione (ove previste) pagate dal Cliente

percentuale variabile da 31% a 80% di retrocessione delle commissioni di gestione pagate dal Cliente.
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo comparto, è disponibile presso ogni filiale della Banca.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente
l’opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente in
grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi
offerti e mette a disposizione dello stesso strumenti di analisi quantitativa e indicatori oggettivi.
La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti
che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, illustrano le opportunità di investimento,
curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.
Si segnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing finalizzati ad aumentare
il livello di professionalità della rete commerciale o a aumentare l’informazione al Cliente attraverso l’organizzazione di eventi e convegni.
Collocamento di certificates e obbligazioni strutturate
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti
collocati.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e il soggetto emittente/responsabile del collocamento e,
generalmente, consiste in una retrocessione del:

100% delle commissioni di collocamento/distribuzione (ove previste) pagate dal Cliente

percentuale variabile da 30% a 80% di retrocessione delle commissioni di gestione pagate dal Cliente.
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo prodotto, è comunque indicato nelle condizioni definitive di
ogni singolo certificato/obbligazione ed è disponibile presso ogni filiale della Banca. In ogni modo ove vi siano indicazioni nelle condizioni definitive del
certificato/obbligazione che differiscono dalle percentuali indicate precedentemente, fa fede quanto indicato nelle condizioni definitive.
Qualora lo strumento finanziario investa in quote e/o azioni di OICR, la Banca potrebbe ricevere, a seguito di tali investimenti, utilità dalla società
emittente/responsabile del collocamento dello strumento finanziario. L'entità e la modalità di trattamento di tali utilità è indicata per ogni prodotto nel
prospetto e nelle condizioni definitive.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente
l’opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente in
grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi
offerti e cura la materiale trasmissione delle disposizioni.
La retrocessione delle commissioni di gestione o le altre utilità sopraindicate è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente
attraverso i suoi dipendenti che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, illustrano le
opportunità di investimento, curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.
Si segnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing finalizzati ad aumentare
il livello di professionalità della rete commerciale o ad aumentare l’informazione al Cliente attraverso l’organizzazione di eventi e convegni.
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Collocamento di polizze assicurative
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti
collocati.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e la compagnia assicuratrice e, generalmente, consiste in una
retrocessione del:

Index linked
percentuale variabile da 20% al 60% del caricamento

Unit Linked
percentuale variabile da 20% al 60% del caricamento sul premio
percentuale variabile dal 24% al 60% delle commissioni di gestione pagate dal Cliente

Ramo V°
percentuale variabile dallo 0% al 60% del caricamento sul premio
percentuale variabile dal 34% al 60% del rendimento trattenuto dalla Compagnia
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo prodotto, è disponibile presso ogni filiale della Banca.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente
l’opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente in
grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi
offerti e cura la materiale trasmissione delle disposizioni.
La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti
che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, illustrano le opportunità di investimento,
curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.
Si segnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing finalizzati ad aumentare
il livello di professionalità della rete commerciale o ad aumentare l’informazione al Cliente attraverso l’organizzazione di eventi e convegni.
Adempimenti Direttiva 2004/39/CE, Direttiva 2006/73/CE e Regolamento Intermediari N° 16190
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