Il Lavoro accessorio
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Il Lavoro accessorio
Il Lavoro accessorio Il lavoro accessorio copre le prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il lavoro accessorio è regolato dal D.Lgs. 276/2003 modificato dal DL 112/2008 e dal DL 5/2009. Vi sono diverse circolari INPS a cui si rimanda per la regolamentazione delle procedure nell’utilizzo dei voucher connessi all’utilizzo del lavoro accessorio. Il lavoro accessorio è destinato a particolari categorie fra le quali anche gli studenti universitari (regolamente iscritti) fino a 25 anni che svolgono attività agricole di carattere stagionale nonché nel settore del commercio, turismo e servizi, fino ad un max di 5000 euro di reddito annuo da parte di ciascun datore di lavoro. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), mentre è riconosciuto ai fini dell'anzianità contributiva e del diritto alla pensione e dà luogo all’accredito di contributi utili al diritto e al calcolo della pensione. Il compenso derivante da lavoro accessorio è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Per ulteriori informazioni: • • pagina informativa dell'INPS http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=19 pagina informativa del centro per l’impiego di Udine http://www.provincia.udine.it/italiano/Ente/Uffici/Area-Funzi4/Servizio-L/LavColl/Lavoro-acc/index.aspx