il nuovo lavoro accessorio con voucher, anche per lo
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il nuovo lavoro accessorio con voucher, anche per lo
Jobs Act 2016: il nuovo lavoro accessorio con voucher, anche per lo spettacolo Con il messaggio del 26 gennaio n.311 l’Inps ha fornito chiarimenti per gli adempimenti informativi per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nel messaggio dell’Istituto si ribadisce che le vigenti disposizioni in materia non contemplano limiti in ordine ai settori produttivi per i quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. L’innovazione giunge dal D.Lgs. 81/2015 (detto “Jobs Act”), con cui il Governo ha ridisegnato parte della disciplina del voucher. Si ritiene opportuno schematizzare i punti di novità: il limite economico è stato portato a € 7.000,00 (al netto di contributi INPS, INAIL e commissione INPS) massimi in voucher per lavoratore, considerati entro l’anno civile (cioè dall’1/1 al 31/12 di ogni anno); nell’ipotesi che il lavoratore è anche un soggetto percettore di cassa integrazione, NASPI, ecc., allora il limite è quello più basso di € 3.000,00 annui; la determinazione dei limiti economici è fondamentale perché ora, a determinare cosa sia lavoro “accessorio” e cosa no, si ha solo tale parametro, essendone possibile l’applicazione è estesa a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente se il rapporto sia occasionale o continuativo; Se il committente è un’impresa o un professionista con partita IVA: i voucher vanno acquistati solo con procedura telematica e si dovrà effettuare l’obbligatoria, preventiva comunicazione di inizio attività alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (solo online quando sarà attivata la relativa procedura informatica); Se il committente è un semplice privato; si potrà procedere alla comunicazione di inizio attività nonché all’acquisto dei buoni anche attraverso rivenditori autorizzati e tramite modulistica cartacea. Criticità; - non vi è alcuna copertura quanto a disoccupazione o maternità, a differenza di quanto avviene ad es. con un rapporto di lavoro subordinato o comunque di regolare assunzione; - i contributi versati tramite voucher (nella misura del 13% dell’ammontare lordo del buono) confluiscono esclusivamente nella Gestione Separata INPS; il che – oltre a costituire una frammentazione nel versamento (pensiamo ai contributi nel settore dello spettacolo, di spettanza obbligatoria altrimenti dell’INPS Polo dello spettacolo) – difficilmente porterà ad accumulare, nella sola Gestione Separata, contributi significativi (difatti il limite annuale di € 7.000 impedisce matematicamente di poter maturare un anno di contribuzione previdenziale in soli voucher presso la Gestione Separata), risultando utile al più per la totalizzazione (cioè per cumulare i vari contributi di varie gestioni nel calcolo dell’unica pensione finale e non per il calcolo dell’anzianità maturata per la pensione). Esclusione l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità; A fronte dell’esclusione dettata dal citato messaggio Inps è facilmente prevedibile una diatriba interpretativa nei rapporti tra Teatro/Organismo ospitante ed ospitato nella contrattualizzazione delle scritture artistiche. Saverio Catacchio 23/02/2016