il nuovo lavoro accessorio con voucher, anche per lo

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il nuovo lavoro accessorio con voucher, anche per lo
Jobs Act 2016: il nuovo lavoro accessorio con
voucher, anche per lo spettacolo
Con il messaggio del 26 gennaio n.311 l’Inps ha fornito chiarimenti per gli
adempimenti informativi per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro
accessorio da parte di lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo. Nel messaggio dell’Istituto si ribadisce che le vigenti disposizioni in
materia non contemplano limiti in ordine ai settori produttivi per i quali è
ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.
L’innovazione giunge dal D.Lgs. 81/2015 (detto “Jobs Act”), con cui il
Governo ha ridisegnato parte della disciplina del voucher.
Si ritiene opportuno schematizzare i punti di novità:
 il limite economico è stato portato a € 7.000,00 (al netto di contributi
INPS, INAIL e commissione INPS) massimi in voucher per lavoratore,
considerati entro l’anno civile (cioè dall’1/1 al 31/12 di ogni anno);
 nell’ipotesi che il lavoratore è anche un soggetto percettore di cassa
integrazione, NASPI, ecc., allora il limite è quello più basso di € 3.000,00
annui;
 la determinazione dei limiti economici è fondamentale perché ora, a
determinare cosa sia lavoro “accessorio” e cosa no, si ha solo tale
parametro, essendone possibile

l’applicazione
è
estesa
a
qualsiasi
settore
lavorativo,
indipendentemente se il rapporto sia occasionale o continuativo;

Se il committente è un’impresa o un professionista con partita IVA:
i voucher vanno acquistati solo con procedura telematica e si dovrà
effettuare l’obbligatoria, preventiva comunicazione di inizio attività alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente (solo online quando sarà
attivata la relativa procedura informatica);

Se il committente è un semplice privato;
si potrà procedere alla comunicazione di inizio attività nonché all’acquisto
dei buoni anche attraverso rivenditori autorizzati e tramite
modulistica cartacea.

Criticità;
- non vi è alcuna copertura quanto a disoccupazione o maternità, a
differenza di quanto avviene ad es. con un rapporto di lavoro subordinato
o comunque di regolare assunzione;
- i contributi versati tramite voucher (nella misura del 13% dell’ammontare
lordo del buono) confluiscono esclusivamente nella Gestione
Separata INPS; il che – oltre a costituire una frammentazione nel
versamento (pensiamo ai contributi nel settore dello spettacolo, di
spettanza obbligatoria altrimenti dell’INPS Polo dello spettacolo) –
difficilmente porterà ad accumulare, nella sola Gestione Separata,
contributi significativi (difatti il limite annuale di € 7.000 impedisce
matematicamente di poter maturare un anno di contribuzione
previdenziale in soli voucher presso la Gestione Separata), risultando
utile al più per la totalizzazione (cioè per cumulare i vari contributi di varie
gestioni nel calcolo dell’unica pensione finale e non per il calcolo
dell’anzianità maturata per la pensione).

Esclusione l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità;
A fronte dell’esclusione dettata dal citato messaggio Inps è facilmente
prevedibile una diatriba interpretativa nei rapporti tra Teatro/Organismo
ospitante ed ospitato nella contrattualizzazione delle scritture artistiche.
Saverio Catacchio
23/02/2016