Nota su legge di Stabilità 2015 e sblocco contrattazione integrativa

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Nota su legge di Stabilità 2015 e sblocco contrattazione integrativa
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CONTRATTI DECENTRATI E LEGGE DI STABILITÀ
SBLOCCO EFFETTI ECONOMICI PROGRESSIONI ORIZZONTALI
RIDOTTI I VINCOLI AI FONDI PER I SALARI ACCESSORI
Premesso che:
l’articolo 9, comma 1, del Dl n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) ha stabilito
che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di
funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto
periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte
all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall’ articolo 8, comma 14”.
l’articolo 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) ha
stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.”;
Il comma 456 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147(legge di stabilità per
l’anno 2014), ha modificato l’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010: “All'articolo 9, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre
2014». Al medesimo comma è aggiunto, inoltre, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio
2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».” Ciò, pertanto, porta a
ritenere che, strutturandone gli effetti prodotti, la disposizione della legge di stabilità intenda
acquisire, a regime, la riduzione economica che si è venuta a determinare, a valere sui
fondi, ai sensi “del precedente periodo”, a titolo di riduzione strutturale dell’entità degli
stessi. A partire dall’anno 2015, il fondo del salario accessorio di riferimento non sarà più il
2010, ma il 2014;
la legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015):
Proroga il blocco:
del rinnovo della Contrattazione Nazionale (comma 254),
dell’aumento delle indennità di vacanza contrattuale (comma 255),
Non proroga:
l’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del Dl n. 78/2010 – (tetto trattamento economico
individuale e tetto del fondo per la contrattazione integrativa – obbligo di
restare nel tetto del fondo 2010 – vincolo alla riduzione del fondo 2010 in
misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio)
l’ art. 9 comma 21, ultimo periodo del DL 78/2010 (comma 256) – (Sbocco
Progressioni orizzontali)
Tutto ciò premesso,
dalla lettura comparata delle norme, si desume lo sblocco delle risorse del trattamento
accessorio, sia a livello individuale che collettivo e delle progressioni comunque
denominate a partire dal 1 gennaio 2015.
In conclusione, dal 1° gennaio 2015:
Resta vigente il limite della spesa per il personale.
le progressioni economiche tornano a d avere una valenza economica e non solo
giuridica e possono essere disposte, incrementando l’ammontare delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, alle condizioni
previste dall’attuale contrattazione nazionale;
il fondo di riferimento per il salario accessorio non è più rappresentato da quello del
2010, ma da quello del 2014 (parte stabile) che rappresenta la base per le risorse
decentrate di parte stabile. In contrattazione decentrata si apre la possibilità,
usando correttamente gli istituti contrattuali, di aumentare tale importo.
È strutturale l’entità della riduzione economica, in parte stabile, che si è venuta a
determinare, sul fondo del salario accessorio fino al 31.12.2014.
Non si applica più:
il tetto, individuale, cioè l’ammontare complessivo del salario accessorio
percepito (fino al 31.12.2014 era bloccato tranne nel caso di cambio di
mansioni). Salta quindi anche il divieto di aumentare l’indennità di posizione
in assenza della attribuzione di nuovi compiti e l’indennità per particolari
responsabilità, qualora inferiori al limite previsto nel contratto collettivo
nazionale.
il tetto collettivo con riferimento al 2010;
il vincolo della riduzione del fondo in maniera proporzionale alla diminuzione
del personale in servizio.
Il fondo può essere incrementato attraverso:
gli aumenti derivanti dalla R.I.A. e dagli assegni ad personam del personale
che cesserà il servizio a partire dall’1.1.2015
dalle risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione
del personale;
mediante le c.d. risorse aggiuntive variabili: es.: art. 15, commi 2 e 5, CCNL
1.4.99. In merito un esempio, per poter incrementare le risorse, è dato
dall’attivazione di nuovi servizi o dall’incremento di quelli esistenti che, a
questo punto, sono esclusi da qualsiasi vincolo, piani che naturalmente
dovranno rispettare tutti i criteri più volte riportati nelle numerose ispezioni
operate dalla Corte dei Conti e dal MEF, in modo da rendere realmente
fruibili le risorse stanziate.
mediante l’applicazione del comma 4, dell’art. 16, del D.L. 98/2011: “entro il 31
marzo di ogni anno le Amministrazioni possono adottare piani triennali di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione
e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli
appalti di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso
persone giuridiche.” In merito è opportuno precisare che l’articolo in questione è,
nei fatti, applicabile quasi esclusivamente in pochissimi grossi enti, dove a
volte è ancora possibile operare dei risparmi, mentre nei piccoli e medi enti
non c’è, spesso, più nulla su cui risparmiare.
Naturalmente, nonostante lo sblocco della contrattazione decentrata, resta il pesantissimo
problema del reperimento delle risorse in considerazione dei pesanti tagli operati, nel
corso degli ultimi anni, dalle leggi finanziarie a tutto il sistema delle autonomie Locali.
Gardella Mavì - Segretario FP CGIL Lombardia