21 ottobre 2015
Transcript
21 ottobre 2015
91 21 ottobre 2015 DLgs 151/2015 Infortuni e mp, collocamento obbligatorio, dimissioni volontarie In questo numero: Continuiamo nell’analisi degli aspetti previdenziali contenuti nei decreti attuativi del JOBS Act, con un focus su alcuni articoli, del decreto 151/2015 (semplificazioni per le imprese e i cittadini), di un cento interesse per la nostra attività di tutela ma anche di ampliamento dell’attività istituzionale dei Patronati. DLgs 151/2015: infortuni e mp, collocamento obbligatorio, dimissioni volontarie pag.1-2-3 Infortuni e MP, trasmissione telematica del certificato (art.21) previsto l'obbligo, per tutti i medici che prestino la prima assistenza a lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali, di invio telematico dei certificati di denuncia di M.P. e di infortunio, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Istituto. Tale modalità assorbe anche l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di cui all' art 54 del T.U. 1124-65, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30gg. Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito: circolare INPS 170/2015 pag.3-4 Queste nuove disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 23-03-2016. Invece, a decorrere dal 90 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Modificate le regole del collocamento obbligatorio, assunzioni nominative per i disabili (Artt. da1a13) Il decreto modifica la legge 68/1999 al fine di razionalizzare e semplificare la normativa sul collocamento dei disabili e di potenziare l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità al fine di facilitarne l’inserimento lavorativo. Segue a pag.2 Notizie in breve pag.4 Il collocamento obbligatorio/mirato è esteso anche ai titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (art.1 legge 222/84) Entro 180gg dalla data di entrata in vigore del DLgs 151 (24 settembre 2015) il Ministero del lavoro dovrà emanare uno o più decreti per definire le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base di alcuni principi elencati nell’articolo 1, tra questi citiamo la lettera a e b: Promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL, per l’accompagnamento e il supporto delle persone disabili al fine di favorirne l’inserimento lavorativo Promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le cooperative sociali, le associazioni delle persone disabili, con le organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili. Ampliamento destinatari: la disciplina sul collocamento mirato si applicherà anche alle persone con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, cioè ai titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (art.1 comma 1 della legge 222/1984). Quote di riserva: viene eliminato il regime di gradualità a partire dal 1° gennaio 2017. L’obbligo di assunzione dei disabili a carico dei datori di lavoro, tra cui quelli privati che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, scatterà automaticamente senza dover attendere una nuova assunzione. Oggi, invece, l’assunzione di un lavoratore disabile nelle aziende che raggiungono un organico pari alle quindici unità scatta nel caso di una nuova assunzione ( quindi i dipendenti salgono a sedici) e il datore di lavoro ha tempo dodici mesi dal momento nel quale si è’ instaurato il nuovo rapporto, per adempiere l’obbligo. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva (un lavoratore nelle aziende da quindici a trentacinque dipendenti, due in quelle comprese tra trentasei e cinquanta, il 7% in quelle con un organico superiore), qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45 per cento. Le modalità di assunzione subiscono una sensibile modifica: in tutti i casi si potrà assumere tramite richiesta nominativa o convenzione, quindi l’azienda avrà maggiore libertà nella scelta delle persone. Aumentano le agevolazioni previste per i datori di lavoro, per l’inserimento di disabili gravi. A partire dal 1 gennaio 2016 non saranno più le Regioni ad erogare i benefici ma direttamente l’INPS mediante il sistema del conguaglio contributivo. L’incentivo previsto è pari: al 70% dell’imponibile previdenziale per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato, con almeno l’80% di riduzione della capacità lavorativa; al 70% dell’imponibile previdenziale per disbili psichici con riduzione superiore al 45% per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi; al 35% dell’imponibile previdenziale per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato con una riduzione compresa tra il 69% ed il 79 per cento. Gli incentivi si applicheranno alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 e avranno una durata massima di 36 mesi (60 mesi per l’assunzione di disabili psichici). Centralinisti privi di vista: per semplificare il procedimento del collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, viene soppresso l’albo professionale dei centralinisti telefonici privi di vista. segue a pag. 3 2 INCA INFormazione – N.91 Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (art.26) Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli resi disponibili dal ministero del lavoro sul proprio sito internet, trasmessi al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro (DTL). La finalità è quella di evitare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” fatte firmare al momento dell’assunzione. È possibile revocare, sempre in via telematica, le dimissioni e la risoluzione consensuale, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo. Il ruolo dei Patronati L’invio telematico delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l’eventuale relativa revoca, può avvenire anche per il tramite dei Patronati delle organizzazioni sindacali, e di altri soggetti come gli Enti Bilaterali. Il presente articolo troverà applicazione dal 60 giorno dalla data di pubblicazione di un decreto del Ministero del lavoro che dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 24 settembre e che dovrà stabilire i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione, gli standard tecnici utili a definire la data certa di trasmissione. Rimangono inalterate le modalità di dimissioni entro l’anno di età del bambino (art.55 legge 151/2001) che devono essere convalidate dalla DTL. annuo (anno civile) è di 3000 euro netti (art. 48). INPS, con circolare 170/2015, interviene nel merito con alcuni chiarimenti. Lavoro accessorio: è tale l’attività lavorativa che non dà luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 € netti (limite annualmente rivalutato) in un anno civile. Il compenso massimo conseguibile da un singolo committente, imprenditore o professionista, non può essere superiore a 2.000 euro netti (limite annualmente rivalutato). Per lo svolgimento di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti, acquistano i buoni esclusivamente con modalità telematica, mentre le altre categorie di committenti possono acquistare i voucher anche nelle agenzie autorizzate ( tabaccai, uffici postali). Decorrenza della compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito: alle condizioni prima descritte, è compatibile il lavoro accessorio con gli ammortizzatori sociali già dal 1° gennaio 2015. Questa interpretazione copre la carenza legislativa relativa al periodo 1.1.2015- 24 giugno 2015, periodo precedente l’entrata in vigore del decreto 81 (25 giugno 2015). Lavoro accessorio e… indennità di Mobilità: prevista la cumulabilità totale per compensi fino a 3.000 €. Compatibilità e cumulabilità con le prestazioni di sostegno al reddito Per compensi superiori (fino a 7 mila euro) la cumulabilità è possibile nella misura in cui sia utile a garantire al lavoratore la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilita (legge 223/1991, art.9 comma 9). Il decreto legislativo n°81/2015 (testo unico delle tipologie contrattuali), entrato in vigore il 25 giugno, ha reso strutturale la possibilità di svolgere lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, ai lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro, sia come lavoratori disoccupati. Il limite massimo Obbligatoria la comunicazione all’INPS, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, del reddito presunto nell’anno solare derivante da tale attività. Se l’attività era preesistente alla messa in mobilità, i 5 gg decorrono dalla data della domanda di mobilità. Lavoro accessorio segue a pag.4 3 INCA INFormazione – N.91 NASpI: confermata la precedente circolare INPS 142/2015 (vedi NL n°84 del 2 settembre 2015). Cumulabilità totale per compensi fino a 3.000 €. Per compensi da lavoro accessorio che superano il limite dei 3.000 € e fino a 7.000 €, la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso. Obbligo di comunicare ad INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accesorio, o se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso presuntivo derivante dall’attività lavorativa di tipo accessorioDisoccupazione agricola: cumulabilità totale garantita per compensi fino a 3.000 euro derivanti da lavoro accessorio svolto nell’anno di competenza della prestazione di DS agricola. Cassa integrazione guadagni: anche per la Cassa la cumulabilità totale è fino a 3.000 € e senza obbligo di comunicazione preventiva all’INPS. Comunicazione che diviene obbligatoria, preventivamente, quindi appena prima, che il compenso determini il superamento del limite di 3 mila euro, pena la decadenza dalle integrazioni salariali. Per i compensi eccedenti il limite e fino a 7 mila euro è prevista la cumulabilità parziale come previsto dall’art 8 comma 2 del DLgs 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro). Perciò “il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo … durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Per ulteriore approfondimento si veda anche la circolare INPS n°130/2010. Notizie in breve INPS messaggio n. 6260/2015 Con il messaggio citato, INPS, comunica l’invio dell’Estratto Conto Dipendenti Pubblici al secondo contingente di iscritti alla Cassa Dipendenti Enti Locali a completamento del primo Lotto. I lavoratori interessati sono circa 214.000. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni rimangono quelle adottate per l’invio del primo contingente ed illustrate con le circolari INPS n. 124/2015 e INCA n. 76/2015. INCA ha inviato alle strutture, con posta elettronica, l’elenco degli enti interessati al secondo invio. Super-ticket Regione Lombardia La Regione Lombardia ha abolito, a partire dal 15 ottobre 2015, il cosiddetto “superticket” o ticket aggiuntivo che gravava sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale fino ad un importo massimo di 30 euro (mentre a livello nazionale era fissato a 10 euro). L’esenzione dal pagamento del super ticket è valida per tutti i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore a 18mila euro. Il risparmio va da € 1,5 sulle ricette da 5 a 10 euro fino a 30 euro per le ricette superiori a 100 euro. Resta invece da pagare normalmente la quota di ticket antecedente l’introduzione, nel 2011, del super ticket. La decisione della Regione accoglie in parte le richieste delle Organizzazioni Sindacali che avevano chiesto di riformare il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria per renderlo più equo e proteggere meglio le fasce sociali più deboli. Per godere dell’esenzione basta presentare agli sportelli ASL l’autodichiarazione mod. E15. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.91