21 ottobre 2015

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21 ottobre 2015
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21 ottobre 2015
DLgs 151/2015
Infortuni e mp, collocamento obbligatorio, dimissioni
volontarie
In questo numero:
Continuiamo nell’analisi degli aspetti previdenziali contenuti
nei decreti attuativi del JOBS Act, con un focus su alcuni
articoli, del decreto 151/2015 (semplificazioni per le imprese e
i cittadini), di un cento interesse per la nostra attività di tutela
ma anche di ampliamento dell’attività istituzionale dei
Patronati.
DLgs 151/2015: infortuni
e mp, collocamento
obbligatorio, dimissioni
volontarie
pag.1-2-3
Infortuni e MP, trasmissione telematica del certificato (art.21)
previsto l'obbligo, per tutti i medici che prestino la prima
assistenza a lavoratori infortunati o affetti da malattie
professionali, di invio telematico dei certificati di denuncia di
M.P. e di infortunio, utilizzando i servizi telematici messi a
disposizione dell'Istituto.
Tale modalità assorbe anche l'obbligo di segnalazione
all'autorità giudiziaria dei casi di cui all' art 54 del T.U. 1124-65,
per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30gg.
Lavoro accessorio e
prestazioni a sostegno
del reddito: circolare
INPS 170/2015
pag.3-4
Queste nuove disposizioni avranno efficacia a decorrere dal
180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi
dal 23-03-2016.
Invece, a decorrere dal 90 giorno dalla data di entrata in
vigore del decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro
infortuni.
Modificate le regole del collocamento obbligatorio,
assunzioni nominative per i disabili (Artt. da1a13)
Il decreto modifica la legge 68/1999 al fine di razionalizzare e
semplificare la normativa sul collocamento dei disabili e di
potenziare l’accompagnamento e il supporto della persona
con disabilità al fine di facilitarne l’inserimento lavorativo.
Segue a pag.2
Notizie in breve
pag.4
Il collocamento obbligatorio/mirato è esteso anche ai titolari
di Assegno Ordinario di Invalidità (art.1 legge 222/84)
Entro 180gg dalla data di entrata in vigore
del DLgs 151 (24 settembre 2015) il Ministero
del lavoro dovrà emanare uno o più decreti
per definire le linee guida in materia di
collocamento mirato delle persone con
disabilità sulla base di alcuni principi
elencati nell’articolo 1, tra questi citiamo la
lettera a e b:


Promozione di una rete integrata con i
servizi sociali, sanitari, educativi e
formativi del territorio, nonché con
l’INAIL, per l’accompagnamento e il
supporto delle persone disabili al fine di
favorirne l’inserimento lavorativo
Promozione di accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro, le cooperative
sociali, le associazioni delle persone
disabili, con le organizzazioni del terzo
settore, al fine di favorire l’inserimento
lavorativo delle persone disabili.
Ampliamento destinatari: la disciplina sul
collocamento mirato si applicherà anche
alle persone con capacità di lavoro ridotta
a meno di un terzo in modo permanente a
causa di infermità o di difetto fisico o
mentale, cioè ai titolari di Assegno
Ordinario di Invalidità (art.1 comma 1 della
legge 222/1984).
Quote di riserva: viene eliminato il regime di
gradualità a partire dal 1° gennaio 2017.
L’obbligo di assunzione dei disabili a carico
dei datori di lavoro, tra cui quelli privati che
occupano tra i 15 e i 35 dipendenti,
scatterà automaticamente senza dover
attendere una nuova assunzione.
Oggi, invece, l’assunzione di un lavoratore
disabile nelle aziende che raggiungono un
organico pari alle quindici unità scatta nel
caso di una nuova assunzione ( quindi i
dipendenti salgono a sedici) e il datore di
lavoro ha tempo dodici mesi dal momento
nel quale si è’ instaurato il nuovo rapporto,
per adempiere l’obbligo.
I lavoratori, già disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche
se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio, sono computati nella quota di
riserva (un lavoratore nelle aziende da quindici
a trentacinque dipendenti, due in quelle
comprese tra trentasei e cinquanta, il 7% in
quelle con un organico superiore), qualora
abbiano una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 60%, o con disabilità
intellettiva e psichica con riduzione
superiore al 45 per cento.
Le modalità di assunzione subiscono una
sensibile modifica: in tutti i casi si potrà
assumere tramite richiesta nominativa o
convenzione, quindi l’azienda avrà
maggiore libertà nella scelta delle persone.
Aumentano le agevolazioni previste per i
datori di lavoro, per l’inserimento di disabili
gravi. A partire dal 1 gennaio 2016 non
saranno più le Regioni ad erogare i benefici
ma direttamente l’INPS mediante il sistema
del conguaglio contributivo.
L’incentivo previsto è pari:
 al 70% dell’imponibile previdenziale per
ogni disabile, assunto a tempo
indeterminato, con almeno l’80% di
riduzione della capacità lavorativa;
 al 70% dell’imponibile previdenziale per
disbili psichici con riduzione superiore al
45% per ogni disabile, assunto a tempo
indeterminato o a tempo determinato
della durata di almeno 12 mesi;
 al 35% dell’imponibile previdenziale per
ogni disabile, assunto a tempo
indeterminato con una riduzione
compresa tra il 69% ed il 79 per cento.
Gli incentivi si applicheranno alle assunzioni
effettuate dal 1° gennaio 2016 e avranno
una durata massima di 36 mesi (60 mesi per
l’assunzione di disabili psichici).
Centralinisti privi di vista: per semplificare il
procedimento del collocamento
obbligatorio dei centralinisti non vedenti,
viene soppresso l’albo professionale dei
centralinisti telefonici privi di vista.
segue a pag. 3
2
INCA INFormazione – N.91
Dimissioni volontarie e risoluzione
consensuale (art.26)
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono rese, a pena di
inefficacia, esclusivamente con modalità
telematiche, su appositi moduli resi
disponibili dal ministero del lavoro sul proprio
sito internet, trasmessi al datore di lavoro e
alla direzione territoriale del lavoro (DTL).
La finalità è quella di evitare il fenomeno
delle “dimissioni in bianco” fatte firmare al
momento dell’assunzione.
È possibile revocare, sempre in via
telematica, le dimissioni e la risoluzione
consensuale, entro 7 giorni dalla data di
trasmissione del modulo.
Il ruolo dei Patronati
L’invio telematico delle dimissioni e della
risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e l’eventuale relativa revoca, può
avvenire anche per il tramite dei Patronati
delle organizzazioni sindacali, e di altri
soggetti come gli Enti Bilaterali.
Il presente articolo troverà applicazione dal
60 giorno dalla data di pubblicazione di un
decreto del Ministero del lavoro che dovrà
essere emanato entro 90 giorni dal 24
settembre e che dovrà stabilire i dati di
identificazione del rapporto di lavoro da cui
si intende recedere, i dati di identificazione
del datore di lavoro e del lavoratore, le
modalità di trasmissione, gli standard tecnici
utili a definire la data certa di trasmissione.
Rimangono inalterate le modalità di
dimissioni entro l’anno di età del bambino
(art.55 legge 151/2001) che devono essere
convalidate dalla DTL.
annuo (anno civile) è di 3000 euro netti (art.
48).
INPS, con circolare 170/2015, interviene nel
merito con alcuni chiarimenti.
Lavoro accessorio: è tale l’attività lavorativa
che non dà luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a compensi
superiori a 7.000 € netti (limite annualmente
rivalutato) in un anno civile.
Il compenso massimo conseguibile da un
singolo committente, imprenditore o
professionista, non può essere superiore a
2.000 euro netti (limite annualmente
rivalutato).
Per lo svolgimento di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori e professionisti,
acquistano i buoni esclusivamente con
modalità telematica, mentre le altre
categorie di committenti possono
acquistare i voucher anche nelle agenzie
autorizzate ( tabaccai, uffici postali).
Decorrenza della compatibilità e
cumulabilità del lavoro accessorio con le
prestazioni a sostegno del reddito: alle
condizioni prima descritte, è compatibile il
lavoro accessorio con gli ammortizzatori
sociali già dal 1° gennaio 2015.
Questa interpretazione copre la carenza
legislativa relativa al periodo 1.1.2015- 24
giugno 2015, periodo precedente l’entrata
in vigore del decreto 81 (25 giugno 2015).
Lavoro accessorio e…
indennità di Mobilità: prevista la
cumulabilità totale per compensi fino a
3.000 €.
Compatibilità e cumulabilità con le
prestazioni di sostegno al reddito
Per compensi superiori (fino a 7 mila euro) la
cumulabilità è possibile nella misura in cui
sia utile a garantire al lavoratore la
percezione di un reddito pari alla
retribuzione spettante al momento della
messa in mobilita (legge 223/1991, art.9
comma 9).
Il decreto legislativo n°81/2015 (testo unico
delle tipologie contrattuali), entrato in
vigore il 25 giugno, ha reso strutturale la
possibilità di svolgere lavoro accessorio, in
tutti i settori produttivi, ai lavoratori che
percepiscono ammortizzatori sociali sia in
costanza di rapporto di lavoro, sia come
lavoratori disoccupati. Il limite massimo
Obbligatoria la comunicazione all’INPS,
entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro
accessorio, del reddito presunto nell’anno
solare derivante da tale attività. Se l’attività
era preesistente alla messa in mobilità, i 5
gg decorrono dalla data della domanda di
mobilità.
Lavoro accessorio
segue a pag.4
3
INCA INFormazione – N.91
NASpI: confermata la precedente circolare
INPS 142/2015 (vedi NL n°84 del 2 settembre
2015). Cumulabilità totale per compensi fino
a 3.000 €.
Per compensi da lavoro accessorio che
superano il limite dei 3.000 € e fino a 7.000 €,
la NASpI sarà ridotta di un importo pari
all’80% del compenso.
Obbligo di comunicare ad INPS, entro un
mese dall’inizio dell’attività di lavoro
accesorio, o se questa era preesistente,
dalla data di presentazione della domanda
di NASpI, il compenso presuntivo derivante
dall’attività lavorativa di tipo accessorioDisoccupazione agricola: cumulabilità
totale garantita per compensi fino a 3.000
euro derivanti da lavoro accessorio svolto
nell’anno di competenza della prestazione
di DS agricola.
Cassa integrazione guadagni: anche per la
Cassa la cumulabilità totale è fino a 3.000 €
e senza obbligo di comunicazione
preventiva all’INPS. Comunicazione che
diviene obbligatoria, preventivamente,
quindi appena prima, che il compenso
determini il superamento del limite di 3 mila
euro, pena la decadenza dalle integrazioni
salariali.
Per i compensi eccedenti il limite e fino a 7
mila euro è prevista la cumulabilità parziale
come previsto dall’art 8 comma 2 del DLgs
148/2015 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro).
Perciò “il lavoratore che svolga attività di
lavoro autonomo … durante il periodo di
integrazione salariale non ha diritto al
trattamento per le giornate di lavoro
effettuate”.
Per ulteriore approfondimento si veda
anche la circolare INPS n°130/2010.
Notizie in breve
INPS messaggio n. 6260/2015
Con il messaggio citato, INPS, comunica
l’invio dell’Estratto Conto Dipendenti
Pubblici al secondo contingente di iscritti
alla Cassa Dipendenti Enti Locali a
completamento del primo Lotto. I lavoratori
interessati sono circa 214.000.
Le modalità di trasmissione delle
comunicazioni rimangono quelle adottate
per l’invio del primo contingente ed
illustrate con le circolari INPS n. 124/2015 e
INCA n. 76/2015.
INCA ha inviato alle strutture, con posta
elettronica, l’elenco degli enti interessati al
secondo invio.
Super-ticket Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha abolito, a partire
dal 15 ottobre 2015, il cosiddetto “superticket” o ticket aggiuntivo che gravava sulle
prestazioni sanitarie di specialistica
ambulatoriale fino ad un importo massimo di
30 euro (mentre a livello nazionale era fissato
a 10 euro).
L’esenzione dal pagamento del super ticket è
valida per tutti i cittadini e i loro familiari a
carico con un reddito familiare fiscale
annuale non superiore a 18mila euro. Il
risparmio va da € 1,5 sulle ricette da 5 a 10
euro fino a 30 euro per le ricette superiori a
100 euro. Resta invece da pagare
normalmente la quota di ticket antecedente
l’introduzione, nel 2011, del super ticket.
La decisione della Regione accoglie in parte
le richieste delle Organizzazioni Sindacali che
avevano chiesto di riformare il sistema di
compartecipazione alla spesa sanitaria per
renderlo più equo e proteggere meglio le
fasce sociali più deboli.
Per godere dell’esenzione basta presentare
agli sportelli ASL l’autodichiarazione mod. E15.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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