scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in persona del Giudice Angelo Mambriani ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 45866/2011 R.G. promossa da:
UNIFINANCE S.r.l. (C.F. e P.IVA 04907200960), con il patrocinio dell’Avv. Armando Alberto
Maria Bosi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale San Michele del Carso n.2,
come da procura in calce al decreto ingiuntivo opposto
ATTORE
CONTRO
HARLEY & DIKKINSON S.r.l. (C.F. e P. IVA 03711540967), con il patrocinio dell’Avv. Antonio
R. Sodo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 54, come da
procura generale alle liti allegata al ricorso monitorio
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
ALESSANDRO PONTI (C.F. PNTLSN61T21F205R), con il patrocinio dell’Avv. Antonio R. Sodo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 54, come da procura a
margine dell’atto di intervento
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica alla
data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2011 Unifinance S.r.l. (di seguito: “Unifinance”)
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 12231/2011, emesso e depositato
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 9190/2015 pubbl. il 31/07/2015
RG n. 45866/2011
rispettivamente in data 01/03/2011 e 18/04/2011, a favore di Harley & Dikkinson S.r.l. (di seguito:
“H&D”) per la somma di € 100.000,00, oltre accessori.
H&D ha provato il credito azionato deducendo di avere ceduto, con atto in data 17 ottobre 2008, ad
Unifinance la quota di nominale € 5.000,00, pari al 50 % del capitale di Carrington & Cross S.r.l. (di
seguito: “C&C” o la “Società”) per un prezzo concordato di € 200.000,00, di cui € 50.000,00 versati
all’atto della sottoscrizione del contratto di cessione (di seguito: “Il Contratto”; doc. 2 monit.).
In particolare, il Contratto prevedeva che il pagamento della restante parte di prezzo (€ 150.000,00)
avvenisse mediante il versamento in tre rate, scadenti il 31 maggio 2009, il 30 novembre 2009 e il 31
maggio 2010, ciascuna di € 50.000,00.
In seguito all’inadempimento di Unifinance, le parti addivenivano alla stipula di un atto transattivo
concernente l’intero credito residuo, pari a € 150.000,00, contratto che si perfezionava in data 6 aprile
2010 (di seguito: “La Transazione”; doc. 5 monit.).
In data 10 agosto 2010 Unifinance corrispondeva la somma di € 50.000,00 oltre accessori (di seguito:
“Il Pagamento”; doc. 7 monit.), in parziale esecuzione della Transazione.
Pertanto, alla data del ricorso monitorio, H&D vantava un credito pari ad € 100.000,00 nei confronti di
Unifinance, ed otteneva quindi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l’intero importo.
* Parte convenuta H&D si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall’attrice
ed insistendo per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente Unifinance, formulando altresì istanza di sospensione della provvisoria esecuzione,
chiedeva revocarsi e privarsi di effetti il decreto ingiuntivo opposto e sollevava le seguenti domande ed
eccezioni:
-
In via riconvenzionale, risarcimento del danno pari ad € 188.973,00 derivante da dolo
incidente;
-
Eccezione di inadempimento ex art. 1481 c.c., con conseguente domanda, in via subordinata
riconvenzionale, di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale pari ad €
188.973,00.
Il Giudice, con ordinanza del 4/5.05.2012, ritenendo non sussistenti gravi motivi per sospendere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l’istanza di sospensione e concedeva i
termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
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Sentenza n. 9190/2015 pubbl. il 31/07/2015
RG n. 45866/2011
In concomitanza con l’avvio della fase istruttoria, in data 19 aprile 2013 si costituiva in giudizio il sig.
Alessandro Ponti (di seguito: “Ponti”) ai sensi dell’art. 111 c.p.c. in qualità di successore a titolo
particolare nel credito vantato da H&D nei confronti di Unifinance, facendo proprie le difese, richieste,
eccezioni, produzioni e deduzioni, sia nel merito che in via istruttoria, formulate dalla cedente.
In particolare, risulta che il Ponti è divenuto titolare del credito verso Unifinance in data 22 dicembre
2012 (cfr. docc. 1 e 2 int., contratto di cessione del credito) e ha provveduto a notificare al debitore
Unifinance il contratto di cessione in data 22/25.03.2013.
Dopo la cessione del credito al Ponti, H&D, in data 15 marzo 2013, è stata cancellata dal registro delle
imprese, come dichiarato all’udienza del 23 aprile 2013 peraltro non dal procuratore della stessa H&D,
bensì dal procuratore della controparte Unifinance (cfr. art. 300 comma 1 c.p.c.). Ne consegue che –
dovendosi applicare analogicamente alla cancellazione della società di capitali (art. 2495 c.c.), la
fattispecie della interruzione per morte della persona fisica (Cass., sez. un., n. 15295 del 2014; Cass., n.
23141 del 2014) –, poiché l’atto interruttivo non è stato dichiarato dal procuratore della parte che ne è
colpita – come previsto dall’art. 300 comma 1 c.p.c. -, bensì dal procuratore della controparte, il
processo non risulta interrotto nei confronti di parte convenuta opposta H&D (Cass., n. 17913 del
2009).
Tale situazione, inoltre, legittima pienamente il Ponti – quale interveniente ex art. 111 c.p.c. e
cessionario del credito - ad insistere nella domanda di conferma del decreto ingiuntivo opposto, come
espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (In termini: Cass., n. 15674 del 2007).
* Il Tribunale ritiene infondate le domande ed eccezioni formulate da parte attrice opponente e, per
l’effetto, rigetta l’opposizione.
In relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento per dolo incidente, parte opponente ha
dedotto che il prezzo di cessione delle quote sarebbe stato pattuito sulla base di un’ incompleta
rappresentazione, da parte di H&D, della situazione della società C&C al momento della cessione,
ossia alla data del 17 ottobre 2008.
Nello specifico il raggiro messo in atto da H&D sarebbe consistito nella mancata comunicazione delle
vicende afferenti il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti
della Società e del suo amministratore unico, Dott. Omar Scafuro (di seguito: “Scafuro”), in data
antecedente al perfezionamento della cessione delle quote sociali.
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Sentenza n. 9190/2015 pubbl. il 31/07/2015
RG n. 45866/2011
Il procedimento penale in questione – avente ad oggetto, tra l’altro, la cd. operazione So.re.sa, volta alla
ristrutturazione del debito sanitario della Regione Campania e svoltasi tra l’anno 2006 ed il marzo 2007
- risultava iscritto originariamente nei confronti dello Scafuro e di altro soggetto terzo e riguardava
fatti rilevanti ai sensi dell’art. 8 D. LVO 74/2000, asseritamente commessi dallo stesso Scafuro in
qualità di legale rappresentante della C&C, (cfr. p. 2-4 citaz.). A quest’operazione la Società aveva
partecipato assumendo il ruolo di servicer del pool di Banche aggiudicatarie della gara bandita dalla
società So.re.sa. s.p.A., per la predisposizione del predetto progetto di ristrutturazione del debito
sanitario.
Tale procedimento penale veniva portato a conoscenza di C&C in data 29 aprile 2008, mediante
notifica del decreto di perquisizione dei luoghi e sequestro della documentazione contabile ed extra
contabile relativa alla società C&C, e contestuale informazione di garanzia al Dott. Omar Scafuro (doc.
1 e 2 att.).
Orbene, secondo Unifinance, la mancata comunicazione di tali avvenimenti da parte di H&D, parte
cedente, l’avrebbe indotta ad accettare un prezzo di cessione delle quote di C&C pari a € 200.000,00=,
superiore a quello che avrebbe pattuito se non fosse stato posto in essere il comportamento decettivo da
parte della venditrice H&D. In particolare, Unifinance assume che, se avesse saputo dell’inchiesta a
carico di C&C, non avrebbe accettato di pagare un prezzo superiore ad € 11.027,00, corrispondente alla
frazione di patrimonio netto alla data di cessione.
Sulla base di tali argomenti parte opponente ha domandato la condanna di H&D al risarcimento del
danno pari ad € 188.973,00, corrispondente alla differenza tra il costo di partecipazione di € 200.000,00
e € 11.027,00.
Infine, Unifinance ha allegato le vicende successive all’acquisto della partecipazione nella Società,
(avvenuto il 17 ottobre 2008, come si è detto), quali:
I.
In data 17 febbraio 2009 l’ulteriore perquisizione avvenuta, sempre nell’ambito delle indagini
avviate dalla Procura napoletana, presso la sede della C&C con acquisizione di ulteriore
documentazione contabile della società (doc. 5 att.);
II.
In data 5 novembre 2009 l’esecuzione del sequestro preventivo, per l’importo di €
1.500.000,00, sul c/c intestato alla C&C presso la Banca di Legnano (conto che, peraltro,
presentava un saldo negativo di € 4.402,33, come si evince dal doc. 3 att.), sequestro di cui
Unifinance asserisce di non aver ricevuto alcuna notizia;
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RG n. 45866/2011
III.
In data 29 aprile 2010 l’esecuzione di un ulteriore sequestro (doc. 3 att.) della somma di €
4.900,00 transitata sul conto corrente già oggetto della misura cautelare, di cui Unifinance
afferma di aver avuto contezza solo in via indiretta in data 17 maggio 2010 (ovvero al più tardi
in via diretta tramite l’allora amministratore di C&C Scafuro in data 23 agosto 2010, ovvero in
data 2 settembre 2010 come risulta da missiva di C&C al legale di Unifinance; cfr.
conclusionale att. pagine 8-9-10 e doc. 4 att.).
IV.
In data 13 agosto 2010 le dimissioni dello Scafuro dalla carica di amministratore unico di C&C
e, in data 18 agosto 2010 la cessione delle sue quote in C&C a favore di Marco Porrati e di
Unifinance (docc. 10 e 11 att.), il quale era socio maggioritario nonché amministratore unico di
Unifinance (nominato con atto del 30 settembre 2008, dunque prima della cessione dell’ottobre
2008, cfr. visura doc. 9 H&D).
Secondo parte attrice, dalla mancata conoscenza certa e tempestiva degli avvenimenti di cui ai punti I.,
II. e III., oltre che della perquisizione in data 29 aprile 2008 - ignoranza imputabile, a detta dell’attrice,
alla condotta occultatrice dell’allora amministratore Scafuro il quale avrebbe taciuto ogni circostanza in
merito alle vicende del procedimento penale a suo carico sino alle sue dimissioni - sarebbe derivata la
sua decisione prima di stipulare il Contratto e poi di stipulare la Transazione e quindi di effettuare il
Pagamento ad H&D (rispettivamente in data 6 marzo 2010 e 10 agosto 2010).
Inoltre, dall’esecuzione del sequestro si sarebbe resa evidente la sproporzione del prezzo pagato da
Unifinance rispetto al reale valore di C&C, che, per effetto di tale misura cautelare reale, si sarebbe
trovata di fatto “paralizzata” nella sua attività (1).
* In via di premessa di merito, osserva il Tribunale che l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in
capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti
della controparte, anche nella forma della menzogna o della semplice reticenza qualificata, tali che
1
) Da ultimo parte attrice ha allegato e provato che, a seguito di una più approfondita indagine da parte della Guardia di
Finanza, è stato notificato a C&C processo verbale di contestazione redatto in data 24 giugno 2013 (doc. depositato con nota
in data 13.02.2014) cui sono seguiti avviso di accertamento relativo agli anni 2007 e 2008 notificati dall’Agenzia delle
Entrate in data 17 dicembre 2014 (docc. depositati in uno alla comparsa conclusionale).
Da tali avvisi di accertamento risulterebbero maggiori imposte non dichiarate per gli anni 2007 e 2008 pari a circa €
2.000.000,00.
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senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni diverse da quelle pattuite
(Cass. n. 2479 del 2007; Cass., n. 2104 del 2003; Cass., n. 9523 del 1999; Cass., n. 10718 del 1993).
La domanda in questione è infondata e non merita accoglimento perché parte attrice non ha provato i
raggiri o la mala fede di H&D sub specie di omissione di informazione determinante sulla qualità della
partecipazione in C&C, in particolare circa il coinvolgimento della Società nel procedimento penale
sopra indicato.
Al contrario, parte convenuta opposta e Ponti hanno dimostrato la pressoché certa conoscenza in capo
ad Unifinance, al momento della stipula, della vicenda in questione.
A tal fine è necessario e sufficiente, riconsiderare i fatti, documentalmente provati, antecedenti alla
stipula del Contratto, i quali provano la conoscenza a quel momento, da parte di Unifinance,
dell’avvio delle indagini nel procedimento penale a carico dello Scafuro per vicende correlate alla sua
attività di amministratore unico di C&C.
Tali fatti sono:
1. 29 aprile 2008: notifica, presso gli uffici della C&C del decreto di perquisizione e sequestro nr.
3966/08 R.G. emesso dalla Procura di Napoli, mediante consegna di copia conforme
all’originale dello stesso nelle mani di “Porrati Mario, nato a Milano il 16.07.1969 e residente
in …., identificato a mezzo carta di identità … nella sua qualità di collaboratore della
sopraindicata società avente contratto di collaborazione a progetto” (doc. 1 att.).
2. 23 luglio 2008: assemblea ordinaria di C&C (doc. 12 memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. att.).
In particolare, all’assemblea in questione partecipavano: l’amministratore unico della società
nonché socio al 50% Scafuro tramite il delegato Avv. Armando Bosi; H&D socia al 50% (per
delega rilasciata all’Avv. Salvatore Marceca); lo Scafuro in videoconferenza via Skype; Mario
Porrati (di seguito: “Porrati”) che, nominato dal Presidente, svolgeva funzioni di segretario.
In tale occasione lo Scafuro ebbe ad informare i partecipanti in modo esauriente in ordine
all’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Napoli, nella quale risultava coinvolta
C&C (2).
2
) Come si legge nel verbale, chiedeva immediatamente la parola lo Scafuro, il quale dichiarava, anzitutto: “Peraltro, la
successiva ispezione effettuata a fine aprile (leggi punto successivo) dalla Guardia di Finanza negli uffici operativi di
Milano – Via Gustavo Fara 35 ha reso ulteriormente difficile la ricostruzione delle registrazioni contabili afferenti
all’esercizio 2007 in quanto parte della documentazione contabile e fiscale ad esso afferente è stato oggetto di sequestro.”
Più precisamente sulla vicenda, dichiarava al punto successivo: “nel mese di aprile 2008 la Guardia di Finanza, nell’ambito
di un’inchiesta aperta dal Tribunale di Napoli, ha effettuato un’ispezione presso la sede operativa di Milano – Via Gustavo
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3. 30 settembre 2008: nomina ad amministratore di Unifinance di Porrati, già socio della stessa al
60%.
4. 17 ottobre 2008: stipula del Contratto H&D-Unifinance.
Orbene, per comprendere appieno lo stato soggettivo di Unifinance al momento della stipula del
Contratto occorre considerare il rapporto intercorrente tra la medesima e il Porrati.
Costui, nella fase precedente alla stipula del Contratto, era al contempo socio di maggioranza di
Unifinance (doc. 9 H&D) e collaboratore della C&C, come da lui steso dichiarato agli ufficiali di
polizia giudiziaria in sede di notifica del decreto di perquisizione e sequestro in data 29 aprile 2008
(doc. 1 att.). In particolare egli risulta essere stato addetto alla contabilità di C&C, come ha precisato
Scafuro, sentito in qualità di testimone all’udienza del 4 giugno 2013 (3).
Ma soprattutto, e ciò è dirimente, il Porrati risulta avere assunto la qualità di amministratore unico di
Unifinance il 30 settembre 2008, cioè in data antecedente alla stipula del Contratto (doc.9 H&D).
Orbene non si può ritenere che i fatti appresi direttamente dal Porrati mentre lo stesso, già socio, non
era tuttavia ancora rappresentante legale di Unifinance siano stati mentalmente eliminati dallo stesso al
momento di assunzione della carica e, quindi, all’ atto della stipula del Contratto, del quale, quindi, ha
assunto per intero la responsabilità.
Ne consegue che, tale successione cronologica di eventi e la partecipazione in tali episodi del Porrati in
persona, non solo valgono ad escludere ogni pretesa reticenza di H&D, invocata da parte attrice
opponente a sostegno delle proprie domande, ma, al contrario, valgono a provare che, al momento della
stipula dell’atto di cessione delle quote di C&C ad Unifinance, questa, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Porrati, era perfettamente a conoscenza delle vicende afferenti il
procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di C&C.
Fara 35 , dove l’azienda aveva da poco trasferito la contabilità. La Guardia di Finanza ha sequestrato materiale afferente
alle attività svolte dall’azienda in Campania nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di crediti sanitari vantati dai
fornitori di beni e servizi delle Aziende Sanitaire campane a tutto il dicembre 2005 (ribattezzata operazione “So.re.sa”).
Ovviamente il personale dell’azienda ha cooperato fattivamente affinché la Guardia di Finanza raccogliesse tutte le
informazioni documentali richieste.”
3
) In particolare Scafuro, sulla gestione della contabilità dal 26/7/2005- giorno in cui assunse la carica di amministratore in
C&C- al 13/08/2010, data delle sue dimissioni, ha dichiarato “Fino alla metà del 2007 la contabilità era tenuta dal dott.
Porrati Mario e da Maria Grazia Bevilacqua con l’ausilio dello studio Ghezzi, il quale si occupava degli adempimenti
fiscali; dopo il 2007, al posto dello studio Ghezzi c’era la signora Laura Visintin più Marco Sottilotta per la parte fiscale, i
signori Mario Porrati e Maria Grazia Bevilacqua si occupavano della parte contabile e amministrativa”.
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Conseguentemente, risulta assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa l’erronea determinazione
del danno da parte di parte attrice opponente, la quale peraltro omette di considerare di non aver
corrisposto l’intero ammontare del prezzo di cessione.
Inoltre il difetto del dolo incidente risulta inequivocabilmente comprovato dal complessivo
svolgimento della vicenda che ha ingenerato la presente controversia, dalla quale emerge non solo la
conoscenza da parte di Unifinance del procedimento penale pendente nei confronti di C&C al momento
della stipula del Contratto, ma anche l’assenza di qualsivoglia incidenza causale di tale circostanza
sulla decisione di parte attrice opponente di corrispondere parte del prezzo di cessione.
Invero, anzitutto, occorre notare che, dopo la cessione delle quote di C&C ad Unifinance, H&D era
rimasta del tutto estranea alla Società e non era in grado di conoscere alcunché in ordine alle vicende di
questa.
Per converso, Unifinance, amministrata da Porrati, era già socia al 50% di C&C, allorquando, in data
17 febbraio 2009, avveniva la seconda perquisizione presso la sede di C&C, alla presenza dell’altra
socia di Unifinance Claudia Grandini (cfr. doc. 5 att. e doc. 9 conv.), nonché quando, in data 5
novembre 2009, veniva sottoposto a sequestro, per ordine della Procura di Napoli, il conto corrente di
cui la Società era intestataria presso la Banca di Legnano. Questa a sua volta, provvedeva a mettere a
conoscenza C&C del “secondo sequestro” avvenuto in data 29 aprile 2010 (v. supra; doc. 3 att.),
mediante formale comunicazione, in data 17 maggio 2010 (doc. 8 att.).
Ciò posto é ragionevole ritenere che Unifinance - amministrata da Porrati che tutto sapeva
dell’indagine in cui C&C era coinvolta sin da prima della stipula del Contratto, nonché in qualità di
socia qualificata di C&C già dal 17 ottobre 2008 - fosse ben consapevole del predetto sequestro
eseguito nei confronti di C&C.
Ebbene, pur a seguito a tale sequenza di eventi, Unifinance, lungi dal procedere a qualsivoglia
contestazione o eccezione nei confronti della venditrice H&D, dapprima stipulava con H&D la
Transazione del 25/03/2010-6/04/2010 e poi, in data 10 agosto 2010, effettuava a favore di H&D il
Pagamento di € 50.000,00.
Inoltre, in data 18 agosto 2010, il Porrati acquistava in proprio l’1% e, quale legale rappresentante di
Unifinance, il 49% delle rimanenti quote di C&C dallo Scafuro.
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Tali condotte di parte attrice opponente si pongono in evidente assoluta contraddizione rispetto
all’asserita sussistenza del dolo incidente addebitato a parte convenuta opposta e priva la domanda
attorea di ogni fondamento.
Vale appena il caso di sottolineare che le ulteriori allegazioni di parte attrice in merito ad un’asserita
condotta accentratrice dello Scafuro nella gestione di C&C, la quale non avrebbe consentito alla socia
Unifinance di avere contezza del procedimento che lo vedeva indagato, sono irrilevanti nel presente
processo, sia in considerazione del fatto che l’addebito qui rilevante è rivolto ad H&D quale cedente le
quote di C&C e non all’ammistratore della società le cui quote sono oggetto di cessione, sia soprattutto
a fronte dell’acquisita prova positiva della conoscenza, in capo ad Unifinance, del fatto – la pendenza
dell’indagine penale – che falsamente asserisce occultato da H&D.
Infine, con riferimento all’affermata paralisi dell’attività societaria di C&C, che sarebbe stata generata
dal sequestro del conto corrente della Banca di Legnano, essa risulta smentita dalla produzione, da
parte di UniCredit Spa, della copia degli estratti conti da ottobre 2008 a gennaio 2014 relativi al conto
corrente n. 11148734 intestato a C&C, da cui si evince che attraverso lo stesso la Società ha potuto
agevolmente operare.
Per le superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale di parte attrice deve essere rigettata.
* In merito all’eccezione di inadempimento ex art. 1481 c.c., parte attrice opponente ha affermato che
la sospensione del pagamento del prezzo di cessione in relazione alla rata scaduta nel maggio 2009 era
giustificata dal ragionevole timore che le quote sociali oggetto di cessione fossero possibile oggetto di
azione revocatoria, dovendosi ritenere prevedibile il fallimento di Carrington & Cross.
L’eccezione è infondata in quanto priva di sostegno probatorio dal momento che parte attrice
opponente non ha fornito prova alcuna in ordine al ragionevole timore circa l’esistenza di un pericolo
di rivendica, limitandosi ad una mera allegazione in fatto.
In ogni caso, il supposto timore di rivendica sarebbe successivamente venuto meno, come emergerebbe
dal comportamento dell’attrice successivo alla pretesa “sospensione” del pagamento della prima rata di
data 31 maggio 2009. In effetti, meno di un anno dopo, l’attrice addiveniva alla nota composizione
transattiva della vicenda con H&D, dandovi esecuzione, come si è detto, nell’agosto 2010 attraverso il
Pagamento di € 50.000,00 nonostante avesse già ricevuto la missiva della Banca di Legnano in data 17
maggio 2010 che la informava dell’esecuzione del sequestro sul conto corrente.
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http://bit.ly/1J2TOtW
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 9190/2015 pubbl. il 31/07/2015
RG n. 45866/2011
* Alla stregua delle superiori considerazioni risulta l’infondatezza dell’opposizione, che deve pertanto
essere rigettata.
* Il regime delle spese segue il principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., sicché parte attrice
deve essere condannata a pagare in favore di parte convenuta HARLEY & DIKKINSON S.r.l. e di
parte intervenuta Ponti Alessandro, in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano – in
considerazione della particolare complessità in fatto ed in diritto della presente controversia - in euro
20.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto.
2. CONDANNA parte attrice UNIFINANCE S.r.l. a pagare a parte convenuta HARLEY &
DIKKINSON S.r.l. e a parte intervenuta ALESSANDRO PONTI, in solido tra loro, le spese di
lite che si liquidano in € 20,000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come
per legge.
Milano, 30 luglio 2015
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 9190/2015 pubbl. il 31/07/2015
RG n. 45866/2011