Corte di Appello di Genova, 27 ottobre 2016, n

Transcript

Corte di Appello di Genova, 27 ottobre 2016, n
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini
Presidente relatore
Dott. Massimo Caiazzo
Consigliere
Dott. Marcello Bruno
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 465/2012 R.G. promosso da:
Sodimax Srl elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luigi Corrado
Bregante che la rappresenta e difende
Attrice in opposizione
nei confronti di
Visionmax Corporation elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Fausta Pezzati che la rappresenta e difende unitamente agli av. Alberto Batini
e Luca Valerio Fenati
Convenuta in opposizione
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
CONCLUSIONI
l’avvocato di parte opponente così ha concluso:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis:
-
in via pregiudiziale, accertare la nullità della procura speciale alle liti di
parte
Visionmax per
difetto
dei
requisiti
formali
e
sostanziali
dell'attestazione notarile ad essa allegata;
-
nel merito, accertare la nullità della clausola compromissoria che
controparte asserisce essere stata convenuta tra le parti ai sensi del combinato
disposto degli artt. Il e V e. 1 lett. a) della Convenzione di New York e dell'art.
840 e. 3.1 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto, revocare,
annullare, dichiarare nullo e privo di effetti ex art. 840 c.p.c. l'opposto decreto
n. 264/2011 emesso da Codesta Ecc.ma Corte nella persona
dell'lll.mo
Presidente, Dott.ssa Maria Teresa Bonavia, nell'ambito del procedimento di
Volontaria Giurisdizione R.G. n. 953/2011, che ha dichiarato l'efficacia in
Italia del lodo arbitrale emesso a Londra in data 7.5.2010 dall'Arbitro unico
Mr. dive H. Aston. Vinte le spese e le competenze del presente giudizio".
l’avvocato di parte opposta così ha concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in via preliminare e/o
pregiudiziale, per la denegata ipotesi in cui non ritenesse valida la procura
speciale per atti Notaio Sophie Jane Milburn autenticata in data 13 luglio 2011,
munita di Apostille 15 luglio 2011, conferire a Viosionmax un termine ex art.
182 2 comma c.p.c. per la rinnovazione della medesima, facendo salvi gli
effetti sostanziali e processuali della medesima sin dal momento del deposito
del ricorso ex art.839 c.p.c. in data 11.10.2011;
nel merito, rigettare l'opposizione ex art. 840 c.p.c. in quanto infondata in fatto
e in diritto per le ragioni meglio esposte in parte motiva e per l'effetto
confermare la delibazione del lodo straniero emesso da parte dell'arbitro sig.
dive Aston in data 07 maggio 2010 (con il quale la Sodimax S.r.l. veniva
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
condannata a pagare alla VMC la suindicata somma più ulteriori £ 2.085,00
(pari a circa, al cambio attuale, €2.418,50) a titolo di costì sostenuti nella
procedura arbitrale alla quale andavano aggiuntigli interessi al saldo fissati
nella misura del4% annui avvenuta con provvedimento di questa Ecc.ma Corte
d'Appello in data 27 dicembre 2011.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. "
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sodimax Srl
ha proposto opposizione al decreto n.264/2011 emesso dal
Presidente della Corte d’Appello di Genova con cui, su ricorso di Visionmax
Corporation, è stata conferita l’esecutorietà nel territorio italiano al lodo
arbitrale emesso a Londra il 7/5/2010 dall’arbitro unico mr. Clive H. Aston.
L’opponente ha instato per l’accertamento della nullità della procura speciale
alle liti di Visionmax e, nel merito, per l’accertamento della nullità della
clausola compromissoria
e per la conseguente revoca o annullamento o
dichiarazione di nullità o inefficacia dell’opposto decreto.
Si è costituita parte opposta instando in via preliminare per la concessione del
termine di cui all’art. 182 comma secondo cpc per l’ipotesi di ritenuta
invalidità della procura alle liti e nel merito per il rigetto dell’opposizione.
Osserva questa Corte in primo luogo che effettivamente, così come dedotto
dall’opponente, deve ritenersi nulla la procura speciale alle liti rilasciata alla
controparte per la proposizione del ricorso in base al quale è stato emesso il
decreto opposto.
Si premette che, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella
pronuncia 13 febbraio 2008 n. 3410, “per il disposto dell'art. 12 l. 31 maggio
1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia,
anche se rilasciata all' estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la
quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o
di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma,
alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca,
quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le
linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che
consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico
ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo
accertamento dell'identità del sottoscrittore”.
In senso conforme si richiama Cass. sez. un. 24 luglio 2007 n. 16296 secondo
cui “Per il disposto dell'art. 12 l. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti
utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è
disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui
consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata
autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del
mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex locii,
occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti
e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo
caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura
privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento
è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del
sottoscrittore” (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio,
hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della
procura speciale rilasciata in Belgio che conteneva soltanto la certification
de(s) la segnature(s) apposée par Monsier Eugène Deckers, administrateur de
la S.S. Ecodec, la quale consiste in una certificazione diversa, per natura ed
efficacia, dalla vera e propria autenticazione richiesta dall'ordinamento italiano,
concretando essa la cosiddetta autentica minore alla quale in Italia si nega
validità agli effetti dell'art. 83 c.p.c.) nonché Cass. 25 maggio 2007 n. 12309
secondo cui “ai fini di una valida autenticazione della procura alle liti conferita
all'estero e da utilizzare in giudizio che si svolge in Italia è necessario che ne
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
risulti l'attestazione del pubblico ufficiale di avere accertato l'identità del
conferente e di essere stato presente alla firma dell'atto: non merita pertanto
censura la sentenza del giudice del merito, che abbia ritenuto priva di valida
autenticazione la procura alle liti rilasciata in Svizzera, recante il solo visto
(«vu») del notaio per la legalizzazione.”
Orbene, nella fattispecie il notaio ha rilasciato la seguente dichiarazione “i do
certify the genuineness of the signature of Vadim Alperin at foot of the said
annexed power of attorney in English
and Italian as that of the person
witnessing the affixing of the said ink stamp impression of the corporate seal,
such signature being in each case of the own true and proper handwriting of the
said Vadim Alperin, duly authorised attorney-in-fact under and by virtue of a
power of attorney dated 15 June 2010 and whose identity I attest” ovverosia
“io certifico la genuinità della firma di Vadim Alperin in calce alla allegata
procura alle liti in inglese e in italiano come quella della persona che
testimonia l’apposizione del predetto timbro della società, tale firma essendo in
ogni caso del vero e proprio pugno di detto Vadimir Alperin debitamente
autorizzato rappresentante legale in virtù della procura datata 15 giugno 2010 e
la cui identità io attesto”.
Trattasi di dichiarazione, redatta a Londra il 13/7/2011, con cui il notaio attesta
che la sottoscrizione della procura è genuina e riferibile al legale
rappresentante di Visionmax che ha altresì apposto il timbro sociale, ma che
non attesta altresì che detta sottoscrizione è avvenuta in sua presenza (peraltro
in atti risulta che la firma del legale rappresentante è avvenuta in Odessa il
7/7/2011).
Parte opposta ha invocato la pronuncia
delle Sezioni Unite 10312/2006
secondo cui “per il disposto dell'art. 12 l. 31 maggio 1995 n. 218, la procura
alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata
all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella
parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del
mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci,
occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti
e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo
caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura
privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento
è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del
sottoscrittore”: nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno
rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura,
rilevando che quest'ultima era stata validamente conferita con atto redatto in
conformità alla lex loci, nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti,
nella forma e nell'efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto
processuale, essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica
del rispetto del precetto della lex fori italiana, che dall'autenticazione notarile
era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta
alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l'identità dei sottoscrittori,
anche se poi era risultato - ma senza alcun incidenza sulla ritualità del rilascio
della procura - che tale autenticazione non era stata redatta nello stesso giorno
in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensì successivamente.
Orbene, pur non rilevando, come affermato nella pronuncia ora menzionata,
che l’attestazione del notaio circa l’apposizione della firma in sua presenza sia
redatta contestualmente all’apposizione di detta firma ed anche a voler
ammettere che tale attestazione notarile non richieda formule sacramentali
occorre pur sempre (come affermato anche dalla citata pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione 10312/2006) che dall’autenticazione sia chiaramente
desumibile la presenza del notaio all’atto della sottoscrizione ovverosia occorre
comunque che il notaio attesti in modo inequivoco, anche se non con formule
sacramentali, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
Nella fattispecie il notaio ha sì attestato la genuinità della firma di Vadimir
Alperin in calce alla procura precisando che tale firma “è vera e di proprio
pugno del detto Vadimir Alperin”, ma non ha affatto altresì attestato che la
firma del legale rappresentante di Visionmax sia stata apposta in sua presenza,
attestazione, quest’ultima che non può affatto desumersi dal mero utilizzo
dell’espressione vera e di proprio pugno, che vuole solo indicare che la firma
proviene, appunto, dal pugno del legale rappresentante della società ovverosia
che si tratta della firma del legale rappresentante della società, ma non anche
che è stata apposta alla presenza del notaio, anche considerato che nella
fattispecie, risultando la procura, come accennato, rilasciata ad Odessa e non a
Londra, occorreva un’asserzione inequivoca circa la presenza in Odessa del
Notaio all’atto dell’apposizione della firma.
Ancora si osserva che nella
dichiarazione in questione il notaio neppure
testimonia, come allegato
dall’opposta, che il timbro sociale è stato apposto in sua presenza, dichiarando
solo
che la firma apposta in calce alla procura appartiene alla persona
testimoniante - “the person wuitnessing” - l’apposizione del timbro della
società.
Ne consegue che il ricorso proposto ex art. 839 cpc e convenzione di New
York del 10/6/58 risulta privo di valida procura con conseguente nullità del
decreto opposto fondato su detto ricorso
per carenza di un presupposto
necessario ai fini della valida costituzione del rapporto processuale (vedi in tal
senso Cass. n. 6031/2008, Cass. 21533/2015).
In secondo luogo si rileva che non può essere accolta l’istanza proposta da
Visionmax, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione sempre in virtù
della procura speciale alle liti di cui si è detto, diretta ad ottenere il termine per
la sanatoria di cui al secondo comma dell’attuale testo dell’art. 182 cpc.
Infatti tale norma prevede che l’effetto sanante non possa retroagire a data
anteriore alla prima notifica e, quindi, nella fattispecie, non
potrebbe
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
comunque verificarsi la sanatoria della fase presidenziale di cui all’art. 839
c.p.c..
Invero, pur volendo ritenere che la sanatoria in questione si applichi anche ai
procedimenti instaurati con ricorso (vedi sull’applicabilità dell’attuale testo
dell’art. 182 cpc ai procedimenti
instaurati con ricorso, Cass. sez un
28337/2011; vedi, tuttavia, la recente sentenza della Cassazione 19663/2016
che non si è pronunciata per un’applicazione generalizzata dell’attuale testo
dell’art. 182 comma secondo cpc ed ha ritenuto necessario esaminare la
compatibilità della norma in questione con le norme sul procedimento di
appello) e che gli effetti della sanatoria decorrano, nonostante l’espresso
riferimento del legislatore alla “prima notificazione”, dall’instaurazione del
procedimento, deve comunque ritenersi che la decorrenza operi con riferimento
all’instaurazione di un procedimento nel pieno contraddittorio che contempli
un’udienza nella quale il giudice è tenuto a verificare la costituzione delle parti
e ad esercitare i poteri-doveri di cui all’art. 182 cpc.
Deve quindi escludersi che il ricorso all’art. 182 c.p.c. che, come affermato da
Cass. 19663/2016 già citata, è “una norma dettata nell'ambito della disciplina
del procedimento di primo grado davanti al tribunale”, possa esplicare effetti
sananti relativamente alla fase presidenziale “unilaterale” (ovverosia senza
contraddittorio) ex art. 839 c.p.c. precedente l’instaurazione del
giudizio
(peraltro solo eventuale) di opposizione al decreto che ha concesso o rifiutato
l’exequatur (instaurazione che si verifica con la notifica dell’atto di citazione in
opposizione) e che ha la natura di un ordinario giudizio di cognizione di primo
grado (seppur svolgentesi davanti alla corte d’appello) soggetto agli artt. 645 e
ss cpc in quanto “applicabili”.
Né potrebbe rilevare una sanatoria limitata al presente giudizio di opposizione
considerato che la fase presidenziale di cui all’art. 839 c.p.c. ha carattere
necessario (a differenza di quanto accade in ordine alla fase senza
contraddittorio della procedura monitoria potendo la pretesa di cui al ricorso
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
per decreto ingiuntivo esser fatta valere anche in un ordinario giudizio di
cognizione) non altrimenti surrogabile per altra via (come emerge anche dalle
pronunce della Cassazione – Cass. 6164/2003 e Cass. 8163/2000 – che hanno
escluso l'ammissibilità "in negativo" dell'azione ex art. 840 c.p.c. ovverosia di
un'azione di accertamento negativo volta a far accertare la non riconoscibilità
del lodo estero in Italia in quanto, ove ammessa, consentirebbe di precludere
alla controparte l'utilizzo dello specifico strumento processuale previsto
dall’art. 839 c.p.c.).
Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della presente decisione,
anche della
giurisprudenza richiamata da parte opposta secondo cui la nullità del decreto
ingiuntivo per essere stato il ricorso sprovvisto di valida procura non è di
ostacolo al giudizio di merito instaurato con l’opposizione (e infatti le norme
sul decreto ingiuntivo e relativa opposizione sono richiamate dall’art. 840 c.p.c.
non già nella loro totalità - essendo il richiamo limitato agli artt. 645 e ss.
c.p.c. - e comunque solo “in quanto applicabili”).
Pertanto in accoglimento dell’opposizione va dichiarata la nullità del decreto
opposto (pronuncia che peraltro non preclude la riproponibilità dell’istanza di
exequatur).
Parte opposta in quanto soccombente si condanna alla rifusione delle spese di
lite sostenute dalla controparte liquidate, in conformità al DM 55/2014 e
relativo allegato con applicazione della tabella
attinente ai procedimenti
pendenti davanti alla Corte d’Appello, in complessivi euro 8.367,50 per
compensi (di cui euro 2835,00 per la fase di studio, euro 1820,00 per la fase
introduttiva, euro 2060,00 per la fase di trattazione, euro 1652,50 per la fase
decisoria) e in euro 660,00 per esborsi oltre oneri tariffari, previdenziali e
fiscali di legge.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, in accoglimento dell’opposizione proposta da Sodimax Srl dichiara
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453
Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016
RG n. 465/2012
Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016
nullo il decreto presidenziale opposto n.464/2011 che ha dichiarato l’efficacia
in Italia del lodo arbitrale emesso a Londra il 7/5/2010 dall’Arbitro unico Mr.
Clive H. Aston.; condanna l’opposta alla rifusione in favore della controparte
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 8.367,50 per compensi e in
euro 660,00 per esborsi oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Genova 5/10/2016
Il Presidente est.