Corte di Appello di Genova, 27 ottobre 2016, n
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Corte di Appello di Genova, 27 ottobre 2016, n
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini Presidente relatore Dott. Massimo Caiazzo Consigliere Dott. Marcello Bruno Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 465/2012 R.G. promosso da: Sodimax Srl elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luigi Corrado Bregante che la rappresenta e difende Attrice in opposizione nei confronti di Visionmax Corporation elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fausta Pezzati che la rappresenta e difende unitamente agli av. Alberto Batini e Luca Valerio Fenati Convenuta in opposizione Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 CONCLUSIONI l’avvocato di parte opponente così ha concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, accertare la nullità della procura speciale alle liti di parte Visionmax per difetto dei requisiti formali e sostanziali dell'attestazione notarile ad essa allegata; - nel merito, accertare la nullità della clausola compromissoria che controparte asserisce essere stata convenuta tra le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. Il e V e. 1 lett. a) della Convenzione di New York e dell'art. 840 e. 3.1 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e privo di effetti ex art. 840 c.p.c. l'opposto decreto n. 264/2011 emesso da Codesta Ecc.ma Corte nella persona dell'lll.mo Presidente, Dott.ssa Maria Teresa Bonavia, nell'ambito del procedimento di Volontaria Giurisdizione R.G. n. 953/2011, che ha dichiarato l'efficacia in Italia del lodo arbitrale emesso a Londra in data 7.5.2010 dall'Arbitro unico Mr. dive H. Aston. Vinte le spese e le competenze del presente giudizio". l’avvocato di parte opposta così ha concluso: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in via preliminare e/o pregiudiziale, per la denegata ipotesi in cui non ritenesse valida la procura speciale per atti Notaio Sophie Jane Milburn autenticata in data 13 luglio 2011, munita di Apostille 15 luglio 2011, conferire a Viosionmax un termine ex art. 182 2 comma c.p.c. per la rinnovazione della medesima, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della medesima sin dal momento del deposito del ricorso ex art.839 c.p.c. in data 11.10.2011; nel merito, rigettare l'opposizione ex art. 840 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in parte motiva e per l'effetto confermare la delibazione del lodo straniero emesso da parte dell'arbitro sig. dive Aston in data 07 maggio 2010 (con il quale la Sodimax S.r.l. veniva Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 condannata a pagare alla VMC la suindicata somma più ulteriori £ 2.085,00 (pari a circa, al cambio attuale, €2.418,50) a titolo di costì sostenuti nella procedura arbitrale alla quale andavano aggiuntigli interessi al saldo fissati nella misura del4% annui avvenuta con provvedimento di questa Ecc.ma Corte d'Appello in data 27 dicembre 2011. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. " Ragioni in fatto e in diritto della decisione Sodimax Srl ha proposto opposizione al decreto n.264/2011 emesso dal Presidente della Corte d’Appello di Genova con cui, su ricorso di Visionmax Corporation, è stata conferita l’esecutorietà nel territorio italiano al lodo arbitrale emesso a Londra il 7/5/2010 dall’arbitro unico mr. Clive H. Aston. L’opponente ha instato per l’accertamento della nullità della procura speciale alle liti di Visionmax e, nel merito, per l’accertamento della nullità della clausola compromissoria e per la conseguente revoca o annullamento o dichiarazione di nullità o inefficacia dell’opposto decreto. Si è costituita parte opposta instando in via preliminare per la concessione del termine di cui all’art. 182 comma secondo cpc per l’ipotesi di ritenuta invalidità della procura alle liti e nel merito per il rigetto dell’opposizione. Osserva questa Corte in primo luogo che effettivamente, così come dedotto dall’opponente, deve ritenersi nulla la procura speciale alle liti rilasciata alla controparte per la proposizione del ricorso in base al quale è stato emesso il decreto opposto. Si premette che, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia 13 febbraio 2008 n. 3410, “per il disposto dell'art. 12 l. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all' estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore”. In senso conforme si richiama Cass. sez. un. 24 luglio 2007 n. 16296 secondo cui “Per il disposto dell'art. 12 l. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex locii, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore” (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Belgio che conteneva soltanto la certification de(s) la segnature(s) apposée par Monsier Eugène Deckers, administrateur de la S.S. Ecodec, la quale consiste in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione richiesta dall'ordinamento italiano, concretando essa la cosiddetta autentica minore alla quale in Italia si nega validità agli effetti dell'art. 83 c.p.c.) nonché Cass. 25 maggio 2007 n. 12309 secondo cui “ai fini di una valida autenticazione della procura alle liti conferita all'estero e da utilizzare in giudizio che si svolge in Italia è necessario che ne Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 risulti l'attestazione del pubblico ufficiale di avere accertato l'identità del conferente e di essere stato presente alla firma dell'atto: non merita pertanto censura la sentenza del giudice del merito, che abbia ritenuto priva di valida autenticazione la procura alle liti rilasciata in Svizzera, recante il solo visto («vu») del notaio per la legalizzazione.” Orbene, nella fattispecie il notaio ha rilasciato la seguente dichiarazione “i do certify the genuineness of the signature of Vadim Alperin at foot of the said annexed power of attorney in English and Italian as that of the person witnessing the affixing of the said ink stamp impression of the corporate seal, such signature being in each case of the own true and proper handwriting of the said Vadim Alperin, duly authorised attorney-in-fact under and by virtue of a power of attorney dated 15 June 2010 and whose identity I attest” ovverosia “io certifico la genuinità della firma di Vadim Alperin in calce alla allegata procura alle liti in inglese e in italiano come quella della persona che testimonia l’apposizione del predetto timbro della società, tale firma essendo in ogni caso del vero e proprio pugno di detto Vadimir Alperin debitamente autorizzato rappresentante legale in virtù della procura datata 15 giugno 2010 e la cui identità io attesto”. Trattasi di dichiarazione, redatta a Londra il 13/7/2011, con cui il notaio attesta che la sottoscrizione della procura è genuina e riferibile al legale rappresentante di Visionmax che ha altresì apposto il timbro sociale, ma che non attesta altresì che detta sottoscrizione è avvenuta in sua presenza (peraltro in atti risulta che la firma del legale rappresentante è avvenuta in Odessa il 7/7/2011). Parte opposta ha invocato la pronuncia delle Sezioni Unite 10312/2006 secondo cui “per il disposto dell'art. 12 l. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore”: nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, rilevando che quest'ultima era stata validamente conferita con atto redatto in conformità alla lex loci, nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e nell'efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale, essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica del rispetto del precetto della lex fori italiana, che dall'autenticazione notarile era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l'identità dei sottoscrittori, anche se poi era risultato - ma senza alcun incidenza sulla ritualità del rilascio della procura - che tale autenticazione non era stata redatta nello stesso giorno in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensì successivamente. Orbene, pur non rilevando, come affermato nella pronuncia ora menzionata, che l’attestazione del notaio circa l’apposizione della firma in sua presenza sia redatta contestualmente all’apposizione di detta firma ed anche a voler ammettere che tale attestazione notarile non richieda formule sacramentali occorre pur sempre (come affermato anche dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 10312/2006) che dall’autenticazione sia chiaramente desumibile la presenza del notaio all’atto della sottoscrizione ovverosia occorre comunque che il notaio attesti in modo inequivoco, anche se non con formule sacramentali, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 Nella fattispecie il notaio ha sì attestato la genuinità della firma di Vadimir Alperin in calce alla procura precisando che tale firma “è vera e di proprio pugno del detto Vadimir Alperin”, ma non ha affatto altresì attestato che la firma del legale rappresentante di Visionmax sia stata apposta in sua presenza, attestazione, quest’ultima che non può affatto desumersi dal mero utilizzo dell’espressione vera e di proprio pugno, che vuole solo indicare che la firma proviene, appunto, dal pugno del legale rappresentante della società ovverosia che si tratta della firma del legale rappresentante della società, ma non anche che è stata apposta alla presenza del notaio, anche considerato che nella fattispecie, risultando la procura, come accennato, rilasciata ad Odessa e non a Londra, occorreva un’asserzione inequivoca circa la presenza in Odessa del Notaio all’atto dell’apposizione della firma. Ancora si osserva che nella dichiarazione in questione il notaio neppure testimonia, come allegato dall’opposta, che il timbro sociale è stato apposto in sua presenza, dichiarando solo che la firma apposta in calce alla procura appartiene alla persona testimoniante - “the person wuitnessing” - l’apposizione del timbro della società. Ne consegue che il ricorso proposto ex art. 839 cpc e convenzione di New York del 10/6/58 risulta privo di valida procura con conseguente nullità del decreto opposto fondato su detto ricorso per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del rapporto processuale (vedi in tal senso Cass. n. 6031/2008, Cass. 21533/2015). In secondo luogo si rileva che non può essere accolta l’istanza proposta da Visionmax, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione sempre in virtù della procura speciale alle liti di cui si è detto, diretta ad ottenere il termine per la sanatoria di cui al secondo comma dell’attuale testo dell’art. 182 cpc. Infatti tale norma prevede che l’effetto sanante non possa retroagire a data anteriore alla prima notifica e, quindi, nella fattispecie, non potrebbe Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 comunque verificarsi la sanatoria della fase presidenziale di cui all’art. 839 c.p.c.. Invero, pur volendo ritenere che la sanatoria in questione si applichi anche ai procedimenti instaurati con ricorso (vedi sull’applicabilità dell’attuale testo dell’art. 182 cpc ai procedimenti instaurati con ricorso, Cass. sez un 28337/2011; vedi, tuttavia, la recente sentenza della Cassazione 19663/2016 che non si è pronunciata per un’applicazione generalizzata dell’attuale testo dell’art. 182 comma secondo cpc ed ha ritenuto necessario esaminare la compatibilità della norma in questione con le norme sul procedimento di appello) e che gli effetti della sanatoria decorrano, nonostante l’espresso riferimento del legislatore alla “prima notificazione”, dall’instaurazione del procedimento, deve comunque ritenersi che la decorrenza operi con riferimento all’instaurazione di un procedimento nel pieno contraddittorio che contempli un’udienza nella quale il giudice è tenuto a verificare la costituzione delle parti e ad esercitare i poteri-doveri di cui all’art. 182 cpc. Deve quindi escludersi che il ricorso all’art. 182 c.p.c. che, come affermato da Cass. 19663/2016 già citata, è “una norma dettata nell'ambito della disciplina del procedimento di primo grado davanti al tribunale”, possa esplicare effetti sananti relativamente alla fase presidenziale “unilaterale” (ovverosia senza contraddittorio) ex art. 839 c.p.c. precedente l’instaurazione del giudizio (peraltro solo eventuale) di opposizione al decreto che ha concesso o rifiutato l’exequatur (instaurazione che si verifica con la notifica dell’atto di citazione in opposizione) e che ha la natura di un ordinario giudizio di cognizione di primo grado (seppur svolgentesi davanti alla corte d’appello) soggetto agli artt. 645 e ss cpc in quanto “applicabili”. Né potrebbe rilevare una sanatoria limitata al presente giudizio di opposizione considerato che la fase presidenziale di cui all’art. 839 c.p.c. ha carattere necessario (a differenza di quanto accade in ordine alla fase senza contraddittorio della procedura monitoria potendo la pretesa di cui al ricorso Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 per decreto ingiuntivo esser fatta valere anche in un ordinario giudizio di cognizione) non altrimenti surrogabile per altra via (come emerge anche dalle pronunce della Cassazione – Cass. 6164/2003 e Cass. 8163/2000 – che hanno escluso l'ammissibilità "in negativo" dell'azione ex art. 840 c.p.c. ovverosia di un'azione di accertamento negativo volta a far accertare la non riconoscibilità del lodo estero in Italia in quanto, ove ammessa, consentirebbe di precludere alla controparte l'utilizzo dello specifico strumento processuale previsto dall’art. 839 c.p.c.). Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della presente decisione, anche della giurisprudenza richiamata da parte opposta secondo cui la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato il ricorso sprovvisto di valida procura non è di ostacolo al giudizio di merito instaurato con l’opposizione (e infatti le norme sul decreto ingiuntivo e relativa opposizione sono richiamate dall’art. 840 c.p.c. non già nella loro totalità - essendo il richiamo limitato agli artt. 645 e ss. c.p.c. - e comunque solo “in quanto applicabili”). Pertanto in accoglimento dell’opposizione va dichiarata la nullità del decreto opposto (pronuncia che peraltro non preclude la riproponibilità dell’istanza di exequatur). Parte opposta in quanto soccombente si condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte liquidate, in conformità al DM 55/2014 e relativo allegato con applicazione della tabella attinente ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d’Appello, in complessivi euro 8.367,50 per compensi (di cui euro 2835,00 per la fase di studio, euro 1820,00 per la fase introduttiva, euro 2060,00 per la fase di trattazione, euro 1652,50 per la fase decisoria) e in euro 660,00 per esborsi oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge. P.Q.M. La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell’opposizione proposta da Sodimax Srl dichiara Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ZUCCOLINI MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c57c24973a5282f56f2112d8cfc453 Sentenza n. 1100/2016 pubbl. il 27/10/2016 RG n. 465/2012 Repert. n. 1164/2016 del 27/10/2016 nullo il decreto presidenziale opposto n.464/2011 che ha dichiarato l’efficacia in Italia del lodo arbitrale emesso a Londra il 7/5/2010 dall’Arbitro unico Mr. Clive H. Aston.; condanna l’opposta alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in complessivi euro 8.367,50 per compensi e in euro 660,00 per esborsi oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge. Genova 5/10/2016 Il Presidente est.