apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015
RG n. 30749/2013
N. R.G. 30749/2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Guido Vannicelli
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30749/2013 promossa da:
PAOLO TOMEI (C.F.TMOPLA41T28E625F), con il patrocinio dell’avv. FAGIOLI GIOVANNA e
dell’avv. FRANCINI GIACOMO (FRNGCM68L02G843L) CORSO RE UMBERTO 44 TORINO; ,
elettivamente domiciliat in VIA LAMARMORA, 36 20122 MILANO
attore
contro
ART SRL (C.F. 02979410541), con il patrocinio dell’avv. TOFFOLETTO FRANCO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliat in VIA ROVELLO 12 20100 MILANO
convenuto
pagina
http://bit.ly/1AbXQD3
1 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015
RG n. 30749/2013
Paolo Tomei ha citato in giudizio la ART srl, società avente ad oggetto la produzione ed il commercio
di articoli ed accessori di abbigliamento, domandando l’accertamento e la dichiarazione
dell’illegittimità della revoca, per assenza di giusta causa, dall’incarico di amministratore delegato e
consigliere della società, contenuta nelle delibere del CdA del 17.12.2012 e dell’assemblea dei soci del
17.01.2013 con conseguente condanna della società al risarcimento del danno.
A fondamento da domanda ha dedotto che:
a) gli addebiti mossi nei suoi confronti - di aver tratto "indebiti profitti personali" sarebbero del
tutto generici e infondati;
b) l’operazione contestata (di vendita di capi di abbigliamento ad un prezzo incongruo verso
ricezione indebita di una somma di denaro pari a circa 14.500) avrebbe corrisposto a direttive
impartite dalla società, intenzionata a smaltire tutte le giacenza di magazzino ( Tomei
avrebbe, dunque, concordato con la società di diritto finlandese Vestire Italiano di Silvia
Cante OY la cessione dei capi d’abbigliamento in tessuto a marchio Longhi ad una cifra di
euro 42,00 a pezzo, prezzo ritenuto congruo, in quanto si sarebbe trattato di capi di
campionario, prototipi ed abiti appartenenti a vecchie collezioni, quindi difficilmente
commerciabili e già oggetto di reso da parte di un esercizio commerciale).
c) in ragione della disciplina di cui all’art. 2383, c 3 cc estensibile analogicamente anche agli
amministratori di s.r.l. e del disposto dell’art 1725 cc, il risarcimento per l’illegittima revoca
dovrebbe riguardare l’aspettativa disattesa di permanere nella carica di amministratore
delegato fino alla scadenza fisiologica danno da liquidarsi in ragione del compenso che
l’attore avrebbe percepito per tutto il periodo di durata della carica;
d) inoltre poiché la notizia della revoca dell’attore dalla carica di amministratore sarebbe stata
diffusa non solo tra gli operatori del settore, ma anche a mezzo stampa nazionale, ha chiesto il
risarcimento anche del pregiudizio arrecato dalla convenuta alla sua reputazione personale e
professionale.
Parte convenuta si è costituita eccependo in via preliminare:
 l’incompetenza del giudice adito, stante la clausola compromissoria ex art.33 dello statuto
societario che prevede la devoluzione delle controversie ad un arbitro unico
 l’intervenuta decadenza del sig. Paolo Tomei dall’azione di impugnazione della delibera del CDA
del 17.12.2012 stante il decorso del termine di 90 gg ai sensi dell’ art 2388 cc
nel merito:
 l’infondatezza delle domande attoree stante la sussistenza di una giusta causa di revoca
dall’incarico di amministratore, e l’indeterminatezza della richiesta di risarcimento.
*
Ciò premesso si osserva che la domanda deve essere respinta stante la fondatezza dell’eccezione di
incompetenza sollevata da parte convenuta:
 parte attrice ha osservato che l’eccezione di incompetenza, sollevata da parte convenuta,
sarebbe contraria al tenore letterale dell’articolo 33 dello statuto della società, in forza del quale
sarebbero devolute ad arbitri le sole controversie che sorgessero ‘tra soci o tra i soci e la
società’; conseguentemente l’estensione anche alle controversie tra amministratori e società
sarebbe un’interpretazione oltre il dettato statutario; inoltre che l’interpretazione estensiva della
norma trascurerebbe la posizione di terzo assunta, a seguito alla revoca, del signor Tomei,
pagina
http://bit.ly/1AbXQD3
2 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
estendendo ad un terzo clausole negoziali dallo stesso non sottoscritte o accettate; infine ha
dedotto che l’ambiguità della clausola statutaria la renderebbe oscura al punto tale da risultare
nulla o “quantomeno inefficace”;
 il Collegio, reputa invece condivisibili le considerazioni difensive di parte convenuta:
o la clausola di cui all'articolo 33 dello Statuto della società, anzitutto, è opponibile
certamente al sig. Tomei che agisce facendo valere il rapporto contrattuale che aveva
con la società e che sarebbe stato interrotto illegittimamente (cfr.art.34,quarto comma
dlgs n. 5/2003);
o è infondata l’eccezione di parte attrice secondo cui la clausola compromissoria sarebbe
invalida/inefficace per la sua ambiguità, poiché la clausola va interpretata, come tutti gli
atti negoziali, alla luce dei principi ermeneutici previsti dalla legge per i quali :
(i) si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al
senso letterale delle parole - art. 1362 c.c.
(ii) quando in un contratto si espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si
presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione può estendersi lo
stesso patto -art. 1365c.c.
(iii) nel dubbio il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui
possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero
alcuno - art.1367 c.c.;
o dal tenore letterale dell’intera clausola (che devolve all’arbitro ‘le eventuali
controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da
amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti e che
abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un
arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente
dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società’) si evince
l’intenzione negoziale di includere nel campo di sua applicazione anche le controversie
promosse da o nei confronti degli organi sociali,
o invero, benchè la lettera della clausola sia ambigua per un difetto della sua
formulazione, appare chiaro che la parte di essa che individua le controversie sottoposte
ad arbitrato (“controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società”) non e’
esaustiva, poiché in tal caso
a) l’ indicazione “anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, se
nominati” sarebbe stata, da un lato, superflua essendo ovvio che le controversie in
cui è parte attrice la società sono promosse dagli amministratori, dall'altro
incongruente poiché rispetto alle controversie tra i soci o tra soci e la società nulla
hanno a che vedere sindaci o revisore;
b) la locuzione ovvero nei loro confronti riferita agli organi sociali (amministratori
sindaci revisore) non avrebbe alcun senso poiché tra le controversie contro gli
organi della società (ossia quelle promosse .. nei loro confronti) non possono certo
considerarsi controversie “ fra i soci o fra i soci e la società”;
o l’interpretazione non restrittiva della clausola in discorso, quindi, consente di dare alla
medesima un senso compiuto, logico e plausibile, dovendosi ritenere le controversie
espressamente elencate come elementi di una lista più ampia cui sono riconducibili
anche le controversie insorti tra la società e i suoi organi;
o ciò, del resto, in conformità al disposto dell’art. 808-quater c.p.c. sull’interpretazione
della convenzione d'arbitrato, per la quale, in caso di dubbio, la clausola si interpreta nel
pagina
http://bit.ly/1AbXQD3
3 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015
RG n. 30749/2013
Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015
RG n. 30749/2013
senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal
contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Quanto alle spese reputa il Tribunale, stante la non felice formulazione della clausola
statutaria imputabile alla società convenuta, che le stesse vadano dichiarate interamente
compensate tra le parti.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -B, in composizione collegiale così
decide: accogliendo dell'eccezione svolta da parte convenuta
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano adito stante la clausola compromissoria
contenuta lo statuto della società Art. s.r.l.;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 15.1.2015
Il Giudice Estensore
dott.ssa Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott.ssa Elena Riva Crugnola
pagina
http://bit.ly/1AbXQD3
4 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
P.Q.M.