apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015 RG n. 30749/2013 N. R.G. 30749/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30749/2013 promossa da: PAOLO TOMEI (C.F.TMOPLA41T28E625F), con il patrocinio dell’avv. FAGIOLI GIOVANNA e dell’avv. FRANCINI GIACOMO (FRNGCM68L02G843L) CORSO RE UMBERTO 44 TORINO; , elettivamente domiciliat in VIA LAMARMORA, 36 20122 MILANO attore contro ART SRL (C.F. 02979410541), con il patrocinio dell’avv. TOFFOLETTO FRANCO e dell’avv. , elettivamente domiciliat in VIA ROVELLO 12 20100 MILANO convenuto pagina http://bit.ly/1AbXQD3 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015 RG n. 30749/2013 Paolo Tomei ha citato in giudizio la ART srl, società avente ad oggetto la produzione ed il commercio di articoli ed accessori di abbigliamento, domandando l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità della revoca, per assenza di giusta causa, dall’incarico di amministratore delegato e consigliere della società, contenuta nelle delibere del CdA del 17.12.2012 e dell’assemblea dei soci del 17.01.2013 con conseguente condanna della società al risarcimento del danno. A fondamento da domanda ha dedotto che: a) gli addebiti mossi nei suoi confronti - di aver tratto "indebiti profitti personali" sarebbero del tutto generici e infondati; b) l’operazione contestata (di vendita di capi di abbigliamento ad un prezzo incongruo verso ricezione indebita di una somma di denaro pari a circa 14.500) avrebbe corrisposto a direttive impartite dalla società, intenzionata a smaltire tutte le giacenza di magazzino ( Tomei avrebbe, dunque, concordato con la società di diritto finlandese Vestire Italiano di Silvia Cante OY la cessione dei capi d’abbigliamento in tessuto a marchio Longhi ad una cifra di euro 42,00 a pezzo, prezzo ritenuto congruo, in quanto si sarebbe trattato di capi di campionario, prototipi ed abiti appartenenti a vecchie collezioni, quindi difficilmente commerciabili e già oggetto di reso da parte di un esercizio commerciale). c) in ragione della disciplina di cui all’art. 2383, c 3 cc estensibile analogicamente anche agli amministratori di s.r.l. e del disposto dell’art 1725 cc, il risarcimento per l’illegittima revoca dovrebbe riguardare l’aspettativa disattesa di permanere nella carica di amministratore delegato fino alla scadenza fisiologica danno da liquidarsi in ragione del compenso che l’attore avrebbe percepito per tutto il periodo di durata della carica; d) inoltre poiché la notizia della revoca dell’attore dalla carica di amministratore sarebbe stata diffusa non solo tra gli operatori del settore, ma anche a mezzo stampa nazionale, ha chiesto il risarcimento anche del pregiudizio arrecato dalla convenuta alla sua reputazione personale e professionale. Parte convenuta si è costituita eccependo in via preliminare: l’incompetenza del giudice adito, stante la clausola compromissoria ex art.33 dello statuto societario che prevede la devoluzione delle controversie ad un arbitro unico l’intervenuta decadenza del sig. Paolo Tomei dall’azione di impugnazione della delibera del CDA del 17.12.2012 stante il decorso del termine di 90 gg ai sensi dell’ art 2388 cc nel merito: l’infondatezza delle domande attoree stante la sussistenza di una giusta causa di revoca dall’incarico di amministratore, e l’indeterminatezza della richiesta di risarcimento. * Ciò premesso si osserva che la domanda deve essere respinta stante la fondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta: parte attrice ha osservato che l’eccezione di incompetenza, sollevata da parte convenuta, sarebbe contraria al tenore letterale dell’articolo 33 dello statuto della società, in forza del quale sarebbero devolute ad arbitri le sole controversie che sorgessero ‘tra soci o tra i soci e la società’; conseguentemente l’estensione anche alle controversie tra amministratori e società sarebbe un’interpretazione oltre il dettato statutario; inoltre che l’interpretazione estensiva della norma trascurerebbe la posizione di terzo assunta, a seguito alla revoca, del signor Tomei, pagina http://bit.ly/1AbXQD3 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione estendendo ad un terzo clausole negoziali dallo stesso non sottoscritte o accettate; infine ha dedotto che l’ambiguità della clausola statutaria la renderebbe oscura al punto tale da risultare nulla o “quantomeno inefficace”; il Collegio, reputa invece condivisibili le considerazioni difensive di parte convenuta: o la clausola di cui all'articolo 33 dello Statuto della società, anzitutto, è opponibile certamente al sig. Tomei che agisce facendo valere il rapporto contrattuale che aveva con la società e che sarebbe stato interrotto illegittimamente (cfr.art.34,quarto comma dlgs n. 5/2003); o è infondata l’eccezione di parte attrice secondo cui la clausola compromissoria sarebbe invalida/inefficace per la sua ambiguità, poiché la clausola va interpretata, come tutti gli atti negoziali, alla luce dei principi ermeneutici previsti dalla legge per i quali : (i) si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole - art. 1362 c.c. (ii) quando in un contratto si espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione può estendersi lo stesso patto -art. 1365c.c. (iii) nel dubbio il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - art.1367 c.c.; o dal tenore letterale dell’intera clausola (che devolve all’arbitro ‘le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società’) si evince l’intenzione negoziale di includere nel campo di sua applicazione anche le controversie promosse da o nei confronti degli organi sociali, o invero, benchè la lettera della clausola sia ambigua per un difetto della sua formulazione, appare chiaro che la parte di essa che individua le controversie sottoposte ad arbitrato (“controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società”) non e’ esaustiva, poiché in tal caso a) l’ indicazione “anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, se nominati” sarebbe stata, da un lato, superflua essendo ovvio che le controversie in cui è parte attrice la società sono promosse dagli amministratori, dall'altro incongruente poiché rispetto alle controversie tra i soci o tra soci e la società nulla hanno a che vedere sindaci o revisore; b) la locuzione ovvero nei loro confronti riferita agli organi sociali (amministratori sindaci revisore) non avrebbe alcun senso poiché tra le controversie contro gli organi della società (ossia quelle promosse .. nei loro confronti) non possono certo considerarsi controversie “ fra i soci o fra i soci e la società”; o l’interpretazione non restrittiva della clausola in discorso, quindi, consente di dare alla medesima un senso compiuto, logico e plausibile, dovendosi ritenere le controversie espressamente elencate come elementi di una lista più ampia cui sono riconducibili anche le controversie insorti tra la società e i suoi organi; o ciò, del resto, in conformità al disposto dell’art. 808-quater c.p.c. sull’interpretazione della convenzione d'arbitrato, per la quale, in caso di dubbio, la clausola si interpreta nel pagina http://bit.ly/1AbXQD3 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015 RG n. 30749/2013 Sentenza n. 802/2015 pubbl. il 21/01/2015 RG n. 30749/2013 senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. Quanto alle spese reputa il Tribunale, stante la non felice formulazione della clausola statutaria imputabile alla società convenuta, che le stesse vadano dichiarate interamente compensate tra le parti. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -B, in composizione collegiale così decide: accogliendo dell'eccezione svolta da parte convenuta 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano adito stante la clausola compromissoria contenuta lo statuto della società Art. s.r.l.; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Milano, così deciso nella camera di consiglio del 15.1.2015 Il Giudice Estensore dott.ssa Alessandra Dal Moro Il Presidente dott.ssa Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1AbXQD3 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce P.Q.M.