apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014 RG n. 50442/2013 N. R.G. 50442/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Marianna Galioto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50442/2013 promossa da: ROBERTO BIANUCCI (C.F.BNCRRT40L29L522Z), con il patrocinio dell’avv. MAFRICI MARIA ROSARIA (MFRMRS77H50F112X) VIA EDINBURGO, 11 50126 FIRENZE; attore VALENTINA MICHI (C.F.MCHVNT63M70F205I), con il patrocinio dell’avv. MAFRICI MARIA ROSARIA (MFRMRS77H50F112X) VIA EDINBURGO, 11 50126 FIRENZE; attore BIANCA MARIA MICHI (C.F.MCHBCM62P53F205G), con il patrocinio dell’avv MAFRICI MARIA ROSARIA (MFRMRS77H50F112X) VIA EDINBURGO, 11 50126 FIRENZE attore LA TAVERNELLA SRL IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE (C.F.), con il patrocinio dell’avv. MOSSO LORENZO elettivamente domiciliata in VIA COSIMO DEL FANTE 16 20122 MILANO attore contro pagina http://bit.ly/1H7R1Sd 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014 RG n. 50442/2013 RENATO TORSELLO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. VALNEGRI ENRICO MARIA elettivamente domiciliato in VIA AMATORE SCIESA, 6/A MILANO convenuto Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo. pagina http://bit.ly/1H7R1Sd 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce CONCLUSIONI Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014 RG n. 50442/2013 Gli attori Roberto Bianucci, Valentina Michi e Bianca Maria Michi, quali soci di minoranza della società La Tavernella Srl, hanno convenuto in giudizio il sig. Renato Torsello chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso per atti di mala gestio compiuti nella sua qualità di amministratore della società, e di condannarlo a risarcire i danni causati con tale condotta alla società e agli attori stessi. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate. Previa ordinanza del giudice, che alla prima udienza ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio ex articolo 102 c.p.c., nei confronti della società liticonsorte necessaria, si è costituita in causa anche La Tavernella s.r.l. in persona del curatore speciale nominato ex articolo 78 c.p.c. Alla prima udienza di comparizione Valentina Michi e Bianca Maria Michi, hanno dichiarato di rinunciare agli atti, e le altre parti hanno dichiarato di accettare la rinuncia, onde il Giudice ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale tra Valentina Michi, Bianca Maria Michi, Renato Torsello e la società La Tavernella Srl. La difesa della società ha, inoltre, prodotto sempre alla prima udienza, visura aggiornata della Camera di Commercio dalla quale risultava che le Signore Michi avevano ceduto le loro quote ad altri soci i quali, pertanto, venendo a detenere il 91% del capitale sociale, avevano chiesto all'amministratore in carica di provvedere alla convocazione di un'assemblea per deliberare sulla rinuncia all'azione di responsabilità promossa con questo giudizio, poiché l'unico socio che intendeva proseguire nello stesso non deteneva una quota di capitale sufficiente ad opporsi alla rinuncia ai sensi dell'articolo 2476 c.c. Su richiesta delle parti il Giudice ha, quindi, differito la trattazione della causa all'esito dell'assemblea. Alla successiva udienza di trattazione la Società ha prodotto il verbale dell’Assemblea del 22.7.2014 che attesta la decisione della società di rinunciare all’azione di responsabilità oggetto del presente giudizio, e il difensore della stessa ha di conseguenza dichiarato di rinunciare agli atti ; l’avv. Valnegri, difensore del convenuto, munito dei relativi poteri, ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo al Giudice di pronunciarsi sulle spese ponendole a carico della società rinunciante. Il socio Bianucci, nulla ha obiettato circa la validità della rinuncia deliberata con i quorum di legge, ma ha chiesto che le spese di lite siano sopportate esclusivamente dalla società, ed ha dichiarato, altresì di rinunciare alla domanda svolta nei confronti del convenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni a lui asseritamente causati. La difesa della società si è rimessa alle determinazioni del Tribunale quanto alla ripartizione dell'onere delle spese, osservando tuttavia che il Tribunale potrebbe, a detti effetti, valutare la fondatezza dell’azione per porre eventualmente in capo al socio che ha agito le spese di lite. Ha chiesto comunque che siano liquidate dal Tribunale le spese del curatore speciale. Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo le parti rinunciato ai termini per le difese conclusionali. Ciò premesso si osserva: pagina http://bit.ly/1H7R1Sd 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione stante la validità della rinuncia agli atti in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2476 quinto comma c.c. e la regolare accettazione della rinuncia effettuata dal difensore del convenuto munito dei relativi poteri, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. ai sensi della norma predetta il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo, onde la società La Tavernella Srl deve essere condannata a rifondere le spese di lite sopportate dal convenuto nonché quelle sopportate dal socio che ha agito quale sostituto processuale nell'interesse della società; né, stante il chiaro disposto normativo di cui all’art. 306 c.p.c., deve farsi luogo ad alcuna delibazione della domanda agli effetti di individuare la soccombenza virtuale poiché la valutazione compiuta dalla società attraverso l'organo assembleare agli effetti della rinuncia assorbe ogni altra valutazione sulla fondatezza dell'azione, che è una sola ed è l'azione sociale, che il socio di un srl è legittimato ad esercitare in via straordinaria in virtù di una sostituzione processuale prevista dalla legge (articolo 2476 c.c.). avendo l’attore rinunciato alla domanda svolta nei confronti del convenuto per i danni direttamente causati al suo patrimonio va dichiarato estinto anche detto rapporto preocessuale e con dichiarazione di compensazione delle spese stante la minima attività difensiva svolta su un’allegazione peraltro del tutto generica; non può infine essere accolta la domanda della società volta ottenere dal Tribunale la liquidazione del compenso del curatore speciale, poiché il compenso del curatore speciale attiene al rapporto di mandato instauratosi per effetto della nomina del Presidente del Tribunale tra la società e il curatore speciale stesso, la cui regolamentazione negoziale sul piano economico spetta alla società e al suo organo gestorio. le spese di lite si liquidano, quindi, in considerazione del valore della controversia, del tariffario e dell’impegno difensivo in concreto profuso, quanto al socio e in euro 4000,00 per onorari, oltre euro 687,60 per spese documentate, 15% su onorari per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge; quanto al convenuto in euro in euro 4000,00 per onorari, oltre 15% su onorari per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia idi impresa- B così decide: definitivamente pronunciando, a) dichiara l’estinzione del giudizio con riguardo a tutti i rapporti processuali ; b) condanna la società La Tavernella s.r.l. a rifondere in favore Renato Torsello le spese della lite liquidate in euro 4000,00 oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. c) condanna la società La Tavernella s.r.l. a rifondere in favore di Roberto Bianucci le spese della lite liquidate in complessivi euro 4687,60 oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e IVA come per legge; d) dichiara compensate le spese di lite tra l’attore Roberto Bianucci e il convenuto Renato Torsello Milano così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2014 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessandra Dal Moro dott. Elena Maria Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1H7R1Sd 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014 RG n. 50442/2013