apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014
RG n. 50442/2013
N. R.G. 50442/2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Marianna Galioto
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50442/2013 promossa da:
ROBERTO BIANUCCI (C.F.BNCRRT40L29L522Z), con il patrocinio dell’avv. MAFRICI MARIA
ROSARIA (MFRMRS77H50F112X) VIA EDINBURGO, 11 50126 FIRENZE;
attore
VALENTINA MICHI (C.F.MCHVNT63M70F205I), con il patrocinio dell’avv. MAFRICI MARIA
ROSARIA (MFRMRS77H50F112X) VIA EDINBURGO, 11 50126 FIRENZE;
attore
BIANCA MARIA MICHI (C.F.MCHBCM62P53F205G), con il patrocinio dell’avv MAFRICI
MARIA ROSARIA (MFRMRS77H50F112X) VIA EDINBURGO, 11 50126 FIRENZE
attore
LA TAVERNELLA SRL IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE (C.F.), con il patrocinio
dell’avv. MOSSO LORENZO elettivamente domiciliata in VIA COSIMO DEL FANTE 16 20122
MILANO
attore
contro
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014
RG n. 50442/2013
RENATO TORSELLO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. VALNEGRI ENRICO MARIA
elettivamente domiciliato in VIA AMATORE SCIESA, 6/A MILANO
convenuto
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
CONCLUSIONI
Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014
RG n. 50442/2013
Gli attori Roberto Bianucci, Valentina Michi e Bianca Maria Michi, quali soci di minoranza della
società La Tavernella Srl, hanno convenuto in giudizio il sig. Renato Torsello chiedendo di accertare e
dichiarare la responsabilità dello stesso per atti di mala gestio compiuti nella sua qualità di
amministratore della società, e di condannarlo a risarcire i danni causati con tale condotta alla società e
agli attori stessi.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate.
Previa ordinanza del giudice, che alla prima udienza ha rilevato la necessità di integrare il
contraddittorio ex articolo 102 c.p.c., nei confronti della società liticonsorte necessaria, si è costituita
in causa anche La Tavernella s.r.l. in persona del curatore speciale nominato ex articolo 78 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione Valentina Michi e Bianca Maria Michi, hanno dichiarato di
rinunciare agli atti, e le altre parti hanno dichiarato di accettare la rinuncia, onde il Giudice ha
dichiarato l'estinzione del rapporto processuale tra Valentina Michi, Bianca Maria Michi, Renato
Torsello e la società La Tavernella Srl.
La difesa della società ha, inoltre, prodotto sempre alla prima udienza, visura aggiornata della Camera
di Commercio dalla quale risultava che le Signore Michi avevano ceduto le loro quote ad altri soci i
quali, pertanto, venendo a detenere il 91% del capitale sociale, avevano chiesto all'amministratore in
carica di provvedere alla convocazione di un'assemblea per deliberare sulla rinuncia all'azione di
responsabilità promossa con questo giudizio, poiché l'unico socio che intendeva proseguire nello
stesso non deteneva una quota di capitale sufficiente ad opporsi alla rinuncia ai sensi dell'articolo
2476 c.c.
Su richiesta delle parti il Giudice ha, quindi, differito la trattazione della causa all'esito dell'assemblea.
Alla successiva udienza di trattazione la Società ha prodotto il verbale dell’Assemblea del 22.7.2014
che attesta la decisione della società di rinunciare all’azione di responsabilità oggetto del presente
giudizio, e il difensore della stessa ha di conseguenza dichiarato di rinunciare agli atti ; l’avv. Valnegri,
difensore del convenuto, munito dei relativi poteri, ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo
al Giudice di pronunciarsi sulle spese ponendole a carico della società rinunciante.
Il socio Bianucci, nulla ha obiettato circa la validità della rinuncia deliberata con i quorum di legge,
ma ha chiesto che le spese di lite siano sopportate esclusivamente dalla società, ed ha dichiarato,
altresì di rinunciare alla domanda svolta nei confronti del convenuto volta ad ottenere il risarcimento
dei danni a lui asseritamente causati.
La difesa della società si è rimessa alle determinazioni del Tribunale quanto alla ripartizione dell'onere
delle spese, osservando tuttavia che il Tribunale potrebbe, a detti effetti, valutare la fondatezza
dell’azione per porre eventualmente in capo al socio che ha agito le spese di lite.
Ha chiesto comunque che siano liquidate dal Tribunale le spese del curatore speciale.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo le parti rinunciato ai termini
per le difese conclusionali.
Ciò premesso si osserva:
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
 stante la validità della rinuncia agli atti in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea ai
sensi dell'articolo 2476 quinto comma c.c. e la regolare accettazione della rinuncia effettuata
dal difensore del convenuto munito dei relativi poteri, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai
sensi dell'articolo 306 c.p.c.
 ai sensi della norma predetta il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso
accordo, onde la società La Tavernella Srl deve essere condannata a rifondere le spese di lite
sopportate dal convenuto nonché quelle sopportate dal socio che ha agito quale sostituto
processuale nell'interesse della società;
 né, stante il chiaro disposto normativo di cui all’art. 306 c.p.c., deve farsi luogo ad alcuna
delibazione della domanda agli effetti di individuare la soccombenza virtuale poiché la
valutazione compiuta dalla società attraverso l'organo assembleare agli effetti della rinuncia
assorbe ogni altra valutazione sulla fondatezza dell'azione, che è una sola ed è l'azione sociale,
che il socio di un srl è legittimato ad esercitare in via straordinaria in virtù di una sostituzione
processuale prevista dalla legge (articolo 2476 c.c.).
 avendo l’attore rinunciato alla domanda svolta nei confronti del convenuto per i danni
direttamente causati al suo patrimonio va dichiarato estinto anche detto rapporto preocessuale e
con dichiarazione di compensazione delle spese stante la minima attività difensiva svolta su
un’allegazione peraltro del tutto generica;
 non può infine essere accolta la domanda della società volta ottenere dal Tribunale la
liquidazione del compenso del curatore speciale, poiché il compenso del curatore speciale
attiene al rapporto di mandato instauratosi per effetto della nomina del Presidente del Tribunale
tra la società e il curatore speciale stesso, la cui regolamentazione negoziale sul piano
economico spetta alla società e al suo organo gestorio.
 le spese di lite si liquidano, quindi, in considerazione del valore della controversia, del
tariffario e dell’impegno difensivo in concreto profuso, quanto al socio e in euro 4000,00 per
onorari, oltre euro 687,60 per spese documentate, 15% su onorari per spese forfettarie, CPA e
IVA come per legge; quanto al convenuto in euro in euro 4000,00 per onorari, oltre 15% su
onorari per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia idi impresa- B
così decide:
definitivamente pronunciando,
a) dichiara l’estinzione del giudizio con riguardo a tutti i rapporti processuali ;
b) condanna la società La Tavernella s.r.l. a rifondere in favore Renato Torsello le spese della lite
liquidate in euro 4000,00 oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.
c) condanna la società La Tavernella s.r.l. a rifondere in favore di Roberto Bianucci le spese
della lite liquidate in complessivi euro 4687,60 oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e
IVA come per legge;
d) dichiara compensate le spese di lite tra l’attore Roberto Bianucci e il convenuto Renato Torsello
Milano così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2014
Il Giudice Relatore
Il Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
dott. Elena Maria Riva Crugnola
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
Sentenza n. 14950/2014 pubbl. il 15/12/2014
RG n. 50442/2013