La Francia si divide dinnanzi all`inutilizzabilità di dati di origine
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La Francia si divide dinnanzi all`inutilizzabilità di dati di origine
La Francia si divide dinnanzi all’inutilizzabilità di dati di origine illecita da parte dell’amministrazione fiscale Due sentenze diametralmente opposte della Corte di appello obbligano la Corte di cassazione a prendere una decisione definitiva è stata ottenuta esclusivamente con l’ausilio di dati rubati, di origine illecita, senza i quali l’autorizzazione non avrebbe mai potuto essere accordata. Soprattutto l’Amministrazione fiscale, in violazione del principio della buona fede, era a conoscenza della provenienza illecita dei documenti; infatti il nome del contribuente figurava sulla lista dei 3’000 evasori fiscali residenti in Francia, resa nota nel 2009 dall’allora Ministro del Tesoro Eric Woerth. Il Ministro ha poi ammesso pubblicamente che la lista proveniva dal furto dei dati presso la banca HSBC, ad opera di Falciani. 1. I fatti Una persona residente in Francia si presume essere titolare di più conti - non dichiarati all’autorità fiscale del proprio Paese - depositati presso la filiale ginevrina della banca HSBC. Sulla base dell’articolo L. 16 B del Libro delle procedure fiscali (di seguito “LPF”), al fine di ricercare le prove di un’infrazione della legislazione fiscale in materia di imposte sul reddito, il 17 giugno 2010 gli agenti della Divisione Nazionale delle Verifiche Fiscali hanno proceduto ad una perquisizione a sorpresa al luogo di domicilio del contribuente. Per l’ottenimento della relativa autorizzazione l’Amministrazione fiscale ha presentato una richiesta scritta al Giudice delle libertà e della detenzione (di seguito “GLD”) accompagnata da documenti di varia natura, tra i quali figuravano documenti rubati alla banca HSBC dall’allora suo dipendente Hervé Falciani. Il contribuente ha adito con ricorso la Corte di appello di Parigi contestando l’autorizzazione alla perquisizione domiciliare. L’8 febbraio 2011, la Corte di appello di Parigi ha dato ragione al contribuente, annullando l’ordinanza d’esecuzione della perquisizione, emessa dal GLD. La Corte di appello ha ribadito il principio già affermato da una precedente sentenza della Camera commerciale della Corte di cassazione, del 7 aprile 2010, secondo cui il GLD deve verificare che gli elementi d’informazione forniti dall’Amministrazione fiscale siano stati ottenuti lecitamente, in caso di contestazione da parte del contribuente. Nel contenzioso in questione la Corte ha dato ragione al contribuente poiché l’autorizzazione alla perquisizione 18 | n° 4 - Aprile 2011 | Si tratta della prima decisione giudiziaria sull’illegittimità dell’utilizzo di dati rubati da parte dell’Amministrazione fiscale, nel contesto di una domanda di autorizzazione ad una perquisizione domiciliare da parte dell’Amministrazione fiscale. In un altro caso simile, il 22 marzo 2011 la Corte di appello di Chambéry si è però espressa a favore dell’Amministrazione fiscale, respingendo il ricorso di un consulente finanziario contro le operazioni di perquisizione eseguite nei suoi confronti, tramite un’autorizzazione del GLD ottenuta dall’Amministrazione fiscale grazie ai citati dati sottratti alla banca HSBC. La Corte di appello ha stabilito che le informazioni, ammesso che appartengano ad un’istanza penale, sono state chiaramente fornite nel contesto regolare di una procedura legale di trasmissione e che non spetta al GLD giudicarle inutilizzabili. L’Amministrazione fiscale ha nel frattempo interposto ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Parigi dell’8 febbraio 2011. La Corte di cassazione si è già espressa in senso sfavorevole in una recente sentenza del 7 gennaio scorso, quando ha decretato irricevibile come prova una registrazione telefonica realizzata da un terzo all’insaputa del contribuente, in violazione del principio di buona fede e del diritto ad un processo equo stabilito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito “CEDU”). È in questa sede opportuno citare il comunicato stampa allegato alla pubblicazione della sentenza: “[…] En statuant ainsi, la plus haute formation de la Cour de cassation marque son attachement au principe de la loyauté, qui participe pleinement à la réalisation du droit fondamental de toute partie à un procès équitable et s’applique en tout domaine […]. Si les enjeux économiques ne doivent pas être ignorés du juge, ils ne peuvent cependant le détourner de l’obligation de statuer suivant les principes fondamentaux qui fondent la légitimité de son action […]” Visto che difficilmente la Corte di cassazione vorrà ridiscutere la propria, nonché recente, giurisprudenza, si può presumere che il ricorso dell’Amministrazione fiscale verrà respinto. 2. Il recepimento del principio di inutilizzabilità delle prove ottenute in modo illecito in Svizzera e in alcuni Stati membri dell’UE In Svizzera, l’autorità fiscale ha il potere di emanare una sanzione nei confronti del contribuente, quindi il contenzioso fiscale rientra nel campo di applicazione dell’articolo 6 CEDU (diritto ad un processo equo). L’articolo in questione non disciplina però l’utilizzo delle prove ottenute in modo illecito, rimandando di fatto l’interpretazione e l’applicazione o meno del principio alle singole legislazioni nazionali. Nel diritto interno svizzero il divieto di utilizzazione di prove illecite in ambito penale è stabilito dall’articolo 141 del Codice di procedura penale (di seguito “CPP”) del tenore seguente: 1. 2. 3. 4. 5. Le prove raccolte in violazione dell’articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d’ordine possono essere utilizzate. Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2 non possono essere utilizzate. I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. L’applicazione di questa norma nel campo del diritto penale fiscale è però ancora controversa. In una sentenza del 2 ottobre 2007 (cfr. decisione 2C_514/2007), precedente l’entrata in vigore del citato articolo 141 CPP, il Tribunale federale ha negato che le informazioni e i mezzi di prova utilizzati dall’Amministrazione fiscale del Canton Berna dovevano essere sottoposti ad un divieto di utilizzazione. L’autorità fiscale bernese fondava infatti la tassazione del contribuente su dati che erano stati illecitamente sottratti ad un fiduciario residente nel Liechtenstein e riguardanti una fondazione di famiglia del contribuente. I dati erano poi finiti in mano all’Amministrazione fiscale tedesca che a sua volta li aveva trasmessi alle Autorità fiscali elvetiche, segnatamente l’Amministrazione federale delle contribuzioni, che a sua volta li aveva trasmessi 19 | n° 4 - Aprile 2011 | all’Amministrazione fiscale del Canton Berna. Secondo il ragionamento del Tribunale federale, le informazioni potevano essere richieste dall’autorità fiscale direttamente al fiduciario, in quanto non vincolato dal segreto professionale. Le informazioni quindi, anche se di fatto erano state rubate, non erano di origine illegale e per questo non dovevano essere sottoposte al divieto di utilizzazione delle prove ottenute in modo illegale. Di fatto, quindi, il Tribunale federale ha deciso di non decidere sull’inutilizzabilità o meno delle prove ottenute in modo illegale. In generale l’Alta Corte sembrerebbe comunque subordinare il divieto di utilizzazione ad una valutazione del bilancio degli interessi in gioco; più il reato è grave e diventa quindi essenziale la ricerca della verità, più il divieto verrà negato. La sottrazione d’imposta non dovrebbe quindi rientrare nella definizione di reato grave tale da tollerare atti delittuosi quali il furto di dati o la corruzione. Il caso è stato nuovamente oggetto di discussione quando, nel febbraio 2010 il Governo tedesco ha annunciato pubblicamente di essere interessato all’acquisto di un cd contenente i nominativi di 1’500 contribuenti residenti in Germania e titolari in Svizzera di conti non dichiarati. L’annuncio ha ovviamente suscitato l’indignazione delle Autorità elvetiche ma, a giusta ragione, qualcuno si è ricordato della citata sentenza del Tribunale federale dell’ottobre 2007, osservando che le Autorità fiscali elvetiche allora non si sono fatte scrupoli nell’utilizzare a proprio vantaggio i dati rubati per la tassazione dei presunti evasori fiscali residenti in Svizzera. Per quanto riguarda il diritto interno italiano, l’inutilizzabilità delle informazioni ottenute in modo illecito può aver luogo solo se l’acquisizione illegale è avvenuta ad opera del Pubblico ministero e non invece di terzi, e solo a determinate condizioni (ad esempio non se si tratta di scoprire gravi reati contro l’integrità della persona). Inoltre, contrariamente al diritto svizzero, il divieto non si estende alle prove ottenute indirettamente, cioè ottenute grazie a prove di natura illecita. L’articolo di riferimento è il 191 del Codice di procedura penale italiano. Nel caso concreto, anche l’Italia è entrata in possesso dei dati rubati alla banca HSBC e, sulla base di tali informazioni, sono già giunte a quota 1’100 le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, che fino alla prova dei fatti davanti ai giudici tributari proseguirà la sua attività di indagine, sicura della legittimità delle informazioni, acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese, nel pieno rispetto delle procedure di collaborazione internazionale, in particolare dell’articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, stipulata il 5 ottobre 1989. In Germania la Corte costituzionale federale si è già da tempo espressa a favore dell’utilizzabilità delle informazioni di dubbia provenienza acquistate dai servizi segreti per tassare evasori tedeschi con conti segreti nel Liechtenstein, stabilendo che le informazioni non possono essere sottoposte ad un divieto anche perché in Germania non esiste una norma di divieto assoluto in questo senso. Anche la Corte di giustizia olandese sembrerebbe non contemplare tale divieto in quanto, nel marzo 2008, ha respinto il ricorso di due contribuenti olandesi volto ad applicare il principio di inutilizzabilità sulle informazioni ottenute dall’amministrazione fiscale tramite le Autorità fiscali belghe, poiché si trattava di informazioni sottratte illecitamente alla filiale lussemburghese della banca belga Kredietbank con sede a Bruxelles, alla quale i contribuenti avevano affidato il proprio patrimonio. 3. Per maggiori informazioni: Avamprogetto della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF); in: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02256/index.html?lang=it [26.04.2011] Bellinazzo Marco/Mobili Marco; Dalla lista Falciani 300 milioni, Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2011, in: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-04-01/ dalla-lista-falciani-milioni-221801.shtml?uuid=AaT3oSLD [26.04.2011] Bernasconi Paolo; Berlin vs. Vaduz. ARGOMENTARIO (FAQ), in: http://www.csbancari.ch/Istituti/Compliance/ARGOMENTARIO.pdf [26.04.2011] Conclusioni Il dibattito su questo tema rimane apertissimo, soprattutto a livello etico, politico e morale, dove gli interessi in gioco da una parte e dall’altra sono elevati. Il problema si pone anche nel contesto dell’assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale concessa dalla Svizzera e in particolare alla luce della futura Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito “LAAF”) il cui articolo 7 lettera c obbliga le Autorità fiscali svizzere a respingere una domanda di assistenza in caso di violazione del principio della buona fede o se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Nelle relazioni internazionali, le convenzioni pattuite dalla Svizzera non contemplano però una norma sull’inutilizzabilità dei dati rubati; è quindi lecito chiedersi se la LAAF, che è una legge di diritto interno svizzero - gerarchicamente inferiore al diritto internazionale, sia effettivamente applicabile in presenza di una convenzione. Comunicato stampa della Corte di cassazione - Assemblea plenaria; 7 gennaio 2011, in: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arret_no_18657.html [26.04.2011] Corte di appello di Parigi, Ordinanza dell’8 febbraio 2011, in: http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/00/2283864894.pdf [26.04.2011] La Revue fiduciaire; Listing des comptes bancaires suisses: analyse divergente des cours d’appel, 29 marzo 2011, in: http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/plus_de_ depeches.php?id_domaine=1&start=4 [26.04.2011] Pilet François; Les fichiers volés à HSBC sont inutilisables, Le Temps, 17 marzo 2011, in: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c5d106b8-501311e0-93ec-7b0ac0b11c86 [26.04.2011] Ravon Delphine/Marsaudon Alain; La justice civile sonne le glas de l’aventure des fichiers volés HSBC, in: Sabina Rigozzi Assistente SUPSI http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/00/3092895785.pdf [26.04.2011] Rossi Tuto; Anche gli Svizzeri comprano indirizzi rubati. Perchè si lamentano dei tedeschi?, 5 febbraio 2010, in: http://tutorossi.wordpress.com/2010/02/05/anche-glisvizzeri-utilizzano-i-dati-ribati-perche-allora-si-scandalizzano-dei-tedeschi [26.04.2011] Sentenza della Corte di appello di Chambéry, 22 marzo 2011, n. 10/00088, non pubblicata Sentenza della Corte di appello di Parigi, 8 febbraio 2011, n. 10/14507, non pubblicata Sentenza della Corte di cassazione – Assemblea plenaria, 7 gennaio 2011, n. 587, in: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/587_7_18654.html [26.04.2011] Sentenza della Corte di cassazione – Camera commerciale, 7 aprile 2010, n. 09-15122, in: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActio n=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022086521&fastR eqId=2112968775&fastPos=1 [26.04.2011] Ticinonline; Il Tribunale federale: “Acquistare dati rubati su evasori fiscali è legittimo”, 3 febbraio 2010, in: http://ticinonline.ch/aa_pagine_comuni/articolo_print. asp?idarticolo=527638&idsezio [26.04.2011]