La normativa fiscale comunitaria prevale sulla normativa fiscale
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La normativa fiscale comunitaria prevale sulla normativa fiscale
Rassegna di giurisprudenza di diritto dell’UE La normativa fiscale comunitaria prevale sulla normativa fiscale interna anche quando la prima è meno favorevole per il contribuente? imposte ha ritenuto che il domicilio fiscale di quest’ultima fosse sempre situato in Finlandia ai sensi dell’articolo 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato CE (di seguito Protocollo) e che essa, pertanto, fosse assoggettata integralmente all’imposta sul reddito, dato che non svolgeva una propria attività lucrativa in Lussemburgo. La signora Gistö ha quindi proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus. Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione), procedimento C-270/10, del 28 luglio 2011, in: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:62010J0270:IT:HTML [26.09.2011] Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Articolo 14, primo comma - Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’UE Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato 1. Causa principale Nella primavera del 2003, la signora Gistö, cittadina finlandese, si è stabilita in Lussemburgo con la sua famiglia, quando il marito ha iniziato una carriera come traduttore presso il Parlamento europeo. Da allora, il Lussemburgo è diventato il luogo di residenza dei coniugi Gistö. Nel 2007 la signora Gistö era in congedo parentale dal suo impiego di istitutrice di scuola materna a Turku (Finlandia) e non svolgeva una propria attività lucrativa in Lussemburgo. In Finlandia, è proprietaria di alcuni valori mobiliari e di vari beni immobiliari acquistati a titolo di investimento, che dà in locazione. Per determinare se, riguardo all’esercizio fiscale 2007, essa fosse sempre assoggettata integralmente all’imposta sul reddito in Finlandia, la signora Gistö ha adito la Commissione centrale delle imposte, organo dell’Amministrazione tributaria che, su richiesta di un contribuente, può emettere decisioni preliminari vincolanti in materia tributaria. Nella decisione preliminare emessa su richiesta della signora Gistö, la Commissione centrale delle 29 | n° 9 - Settembre 2011 | Tale giudice rileva che una soluzione della controversia conforme al Protocollo finirebbe con l’assoggettare l’interessata ad un trattamento fiscale sfavorevole a causa del suo trasferimento in Lussemburgo, poiché essa sarebbe sempre soggetta ad un obbligo fiscale illimitato in Finlandia, mentre, in applicazione della normativa nazionale, in particolare degli articoli 9, n. 1, e 11, n. 1, della Legge relativa all’imposta sul reddito del 30 dicembre 1992, essa potrebbe giovarsi di un obbligo fiscale limitato in detto Stato a partire dall’esercizio fiscale 2007. Infatti l’articolo 9, n. 1, della Legge relativa all’imposta sul reddito, assoggetta limitatamente alle imposte, ovvero unicamente per i redditi percepiti in Finlandia, ogni persona fisica che non abbia risieduto in Finlandia nel corso dell’esercizio fiscale considerato, mentre l’articolo 11, n. 1, della stessa legge, recita che “Una persona fisica è considerata domiciliata in Finlandia se vi ha la propria residenza reale o se vi soggiorna in modo continuativo per più di sei mesi, mentre un’assenza temporanea non impedisce di presumere che il soggiorno sia continuativo. Tuttavia, si ritiene che un cittadino finlandese sia domiciliato in Finlandia anche se non ha soggiornato in modo continuativo per più di sei mesi, qualora non siano passati tre anni dalla fine dell’anno durante il quale egli ha lasciato il paese, a meno che non dimostri di non avere un legame essenziale con la Finlandia durante l’esercizio fiscale considerato. Salvo prova contraria, egli non è più considerato residente in Finlandia oltre il periodo sopra citato.” In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito Corte) la seguente questione pregiudiziale: se l’articolo 14, primo comma, del Protocollo debba essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona, il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio dell’UE, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’UE, va considerato tuttora fiscalmente residente in quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria attività lucrativa. 2. Giudizio della Corte La Corte ha dapprima rilevato che gli articoli 13 e 14 del Protocollo determinano una ripartizione delle competenze tributarie fra l’UE e lo Stato membro in cui il funzionario o l’agente aveva il domicilio fiscale prima dell’entrata in servizio presso l’UE. A norma dell’articolo 13 del Protocollo, i funzionari e gli agenti dell’UE sono soggetti, a profitto di questa, ad un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati, e questi ultimi sono esenti da imposte nazionali. Conformemente all’articolo 14, primo comma, del Protocollo, ai fini dell’applicazione, in particolare, delle imposte sul reddito, i funzionari e gli altri agenti dell’UE che, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’UE, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato del domicilio fiscale che hanno al momento dell’entrata in servizio presso l’UE, sono considerati, sia nello Stato membro di residenza, sia nello Stato del domicilio fiscale, tuttora domiciliati in questo secondo Stato qualora quest’ultimo sia membro dell’UE. I giudici osservano poi che dalla giurisprudenza emerge che la ripartizione delle competenze stabilita dall’articolo 14 del Protocollo sarebbe messa in discussione se il funzionario o l’agente avesse la libera scelta di stabilire il proprio domicilio fiscale. Dato che, conformemente all’articolo 14, primo comma, seconda frase, del Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo in materia tributaria si applicano anche al coniuge del funzionario o dell’agente dell’UE nell’ipotesi in cui il coniuge non svolga una propria attività lucrativa, i giudici hanno rilevato che nemmeno la determinazione del domicilio fiscale di quest’ultimo può dipendere dalla volontà dell’interessato. (consid. 19) Essi hanno quindi constatato che, in una fattispecie come quella della causa principale, lo Stato membro in cui era situato il domicilio fiscale dell’interessata prima che il coniuge entrasse in servizio presso l’UE conserva la competenza a tassare tutti i redditi della stessa interessata diversi dagli stipendi, dai salari e dagli emolumenti versati dall’UE, nei limiti in cui essa non svolge una propria attività lucrativa. (consid. 20) Secondo la Corte tale interpretazione non contrasta con il principio di parità di trattamento, poiché, come emerge da una giurisprudenza consolidata, non si può ritenere che, dal punto di vista fiscale, i funzionari e gli agenti dell’UE, nonché i loro congiunti, purché questi ultimi non esercitino una propria attività lucrativa nello Stato membro ove il funzionario o l’agente svolge le proprie funzioni al servizio dell’UE, si trovino nella medesima situazione di un lavoratore migrante che si stabilisce in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine. (consid. 21) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha risolto la questione posta dichiarando che l’articolo 14, primo comma, del Protocollo deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio dell’UE, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’UE, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria attività lucrativa. Elenco delle fonti fotografiche: h t t p : // w w w . h s . f i / k u v a t / i s o _w e b k u v a / h o r i z o n tal/1135256789432.jpeg. [26.09.2011]