La normativa fiscale comunitaria prevale sulla normativa fiscale

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La normativa fiscale comunitaria prevale sulla normativa fiscale
Rassegna di giurisprudenza di diritto dell’UE
La normativa fiscale comunitaria prevale
sulla normativa fiscale interna anche quando la prima
è meno favorevole per il contribuente?
imposte ha ritenuto che il domicilio fiscale di quest’ultima
fosse sempre situato in Finlandia ai sensi dell’articolo 14
del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee, allegato al Trattato CE (di seguito Protocollo) e
che essa, pertanto, fosse assoggettata integralmente
all’imposta sul reddito, dato che non svolgeva una propria
attività lucrativa in Lussemburgo.
La signora Gistö ha quindi proposto ricorso contro tale
decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus.
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(Quinta Sezione), procedimento C-270/10, del 28 luglio
2011, in:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:62010J0270:IT:HTML
[26.09.2011]
Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee - Articolo 14, primo comma - Determinazione del
domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’UE Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui
l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è
più considerato come residente nello Stato e quindi non è più
assoggettato all’obbligo fiscale illimitato
1. Causa principale
Nella primavera del 2003, la signora Gistö, cittadina
finlandese, si è stabilita in Lussemburgo con la sua famiglia,
quando il marito ha iniziato una carriera come traduttore
presso il Parlamento europeo. Da allora, il Lussemburgo è
diventato il luogo di residenza dei coniugi Gistö.
Nel 2007 la signora Gistö era in congedo parentale dal
suo impiego di istitutrice di scuola materna a Turku
(Finlandia) e non svolgeva una propria attività lucrativa in
Lussemburgo. In Finlandia, è proprietaria di alcuni valori
mobiliari e di vari beni immobiliari acquistati a titolo di
investimento, che dà in locazione.
Per determinare se, riguardo all’esercizio fiscale
2007, essa fosse sempre assoggettata integralmente
all’imposta sul reddito in Finlandia, la signora Gistö ha
adito la Commissione centrale delle imposte, organo
dell’Amministrazione tributaria che, su richiesta di un
contribuente, può emettere decisioni preliminari vincolanti
in materia tributaria. Nella decisione preliminare emessa su
richiesta della signora Gistö, la Commissione centrale delle
29 | n° 9 - Settembre 2011 |
Tale giudice rileva che una soluzione della controversia
conforme al Protocollo finirebbe con l’assoggettare
l’interessata ad un trattamento fiscale sfavorevole a
causa del suo trasferimento in Lussemburgo, poiché essa
sarebbe sempre soggetta ad un obbligo fiscale illimitato
in Finlandia, mentre, in applicazione della normativa
nazionale, in particolare degli articoli 9, n. 1, e 11, n. 1, della
Legge relativa all’imposta sul reddito del 30 dicembre 1992,
essa potrebbe giovarsi di un obbligo fiscale limitato in detto
Stato a partire dall’esercizio fiscale 2007. Infatti l’articolo 9,
n. 1, della Legge relativa all’imposta sul reddito, assoggetta
limitatamente alle imposte, ovvero unicamente per i
redditi percepiti in Finlandia, ogni persona fisica che non
abbia risieduto in Finlandia nel corso dell’esercizio fiscale
considerato, mentre l’articolo 11, n. 1, della stessa legge,
recita che “Una persona fisica è considerata domiciliata in
Finlandia se vi ha la propria residenza reale o se vi soggiorna
in modo continuativo per più di sei mesi, mentre un’assenza
temporanea non impedisce di presumere che il soggiorno sia
continuativo. Tuttavia, si ritiene che un cittadino finlandese sia
domiciliato in Finlandia anche se non ha soggiornato in modo
continuativo per più di sei mesi, qualora non siano passati tre
anni dalla fine dell’anno durante il quale egli ha lasciato il paese,
a meno che non dimostri di non avere un legame essenziale con
la Finlandia durante l’esercizio fiscale considerato. Salvo prova
contraria, egli non è più considerato residente in Finlandia oltre il
periodo sopra citato.”
In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia
delle Comunità europee (di seguito Corte) la seguente
questione pregiudiziale: se l’articolo 14, primo comma,
del Protocollo debba essere interpretato nel senso che
il coniuge di una persona, il quale, per il solo motivo che
quest’ultima entra al servizio dell’UE, stabilisca la propria
residenza nel territorio di uno Stato membro diverso
dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva
nel momento in cui detta persona è entrata al servizio
dell’UE, va considerato tuttora fiscalmente residente in
quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria
attività lucrativa.
2.
Giudizio della Corte
La Corte ha dapprima rilevato che gli articoli 13 e 14 del
Protocollo determinano una ripartizione delle competenze
tributarie fra l’UE e lo Stato membro in cui il funzionario
o l’agente aveva il domicilio fiscale prima dell’entrata in
servizio presso l’UE.
A norma dell’articolo 13 del Protocollo, i funzionari e
gli agenti dell’UE sono soggetti, a profitto di questa, ad
un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa
versati, e questi ultimi sono esenti da imposte nazionali.
Conformemente all’articolo 14, primo comma, del
Protocollo, ai fini dell’applicazione, in particolare, delle
imposte sul reddito, i funzionari e gli altri agenti dell’UE
che, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro
funzioni al servizio dell’UE, stabiliscono la loro residenza
nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato
del domicilio fiscale che hanno al momento dell’entrata
in servizio presso l’UE, sono considerati, sia nello Stato
membro di residenza, sia nello Stato del domicilio fiscale,
tuttora domiciliati in questo secondo Stato qualora
quest’ultimo sia membro dell’UE.
I giudici osservano poi che dalla giurisprudenza emerge
che la ripartizione delle competenze stabilita dall’articolo
14 del Protocollo sarebbe messa in discussione se il
funzionario o l’agente avesse la libera scelta di stabilire il
proprio domicilio fiscale.
Dato che, conformemente all’articolo 14, primo comma,
seconda frase, del Protocollo, le disposizioni di detto
Protocollo in materia tributaria si applicano anche al
coniuge del funzionario o dell’agente dell’UE nell’ipotesi
in cui il coniuge non svolga una propria attività lucrativa,
i giudici hanno rilevato che nemmeno la determinazione
del domicilio fiscale di quest’ultimo può dipendere dalla
volontà dell’interessato. (consid. 19)
Essi hanno quindi constatato che, in una fattispecie
come quella della causa principale, lo Stato membro in
cui era situato il domicilio fiscale dell’interessata prima
che il coniuge entrasse in servizio presso l’UE conserva la
competenza a tassare tutti i redditi della stessa interessata
diversi dagli stipendi, dai salari e dagli emolumenti versati
dall’UE, nei limiti in cui essa non svolge una propria attività
lucrativa. (consid. 20)
Secondo la Corte tale interpretazione non contrasta con il
principio di parità di trattamento, poiché, come emerge da
una giurisprudenza consolidata, non si può ritenere che,
dal punto di vista fiscale, i funzionari e gli agenti dell’UE,
nonché i loro congiunti, purché questi ultimi non esercitino
una propria attività lucrativa nello Stato membro ove
il funzionario o l’agente svolge le proprie funzioni al
servizio dell’UE, si trovino nella medesima situazione di un
lavoratore migrante che si stabilisce in uno Stato membro
diverso dal suo Stato di origine. (consid. 21)
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha
risolto la questione posta dichiarando che l’articolo 14,
primo comma, del Protocollo deve essere interpretato
nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo
motivo che quest’ultima entra al servizio dell’UE, stabilisca
la propria residenza nel territorio di uno Stato membro
diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che
possedeva nel momento in cui detta persona è entrata
al servizio dell’UE, va considerato tuttora fiscalmente
domiciliato in quest’ultimo Stato membro se non esercita
una propria attività lucrativa.
Elenco delle fonti fotografiche:
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[26.09.2011]