Strategia dei soldi puliti: da brutto anatroccolo a cigno

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Strategia dei soldi puliti: da brutto anatroccolo a cigno
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Politica fiscale
Strategia dei soldi puliti:
da brutto anatroccolo a cigno bianco?
Daniel Zuberbühler
Avvocato
Senior Financial Consultant presso KPMG Svizzera
Gli obblighi di diligenza delle banche in relazione alla
conformità fiscale dei clienti domiciliati all’estero non
richiedono uno “swiss finish” bensì la rinuncia alla cosiddetta “procedura del cliente” nello scambio internazionale di informazioni. Nei rapporti interni vi è invece più flessibilità
1.
Introduzione
Con il segreto bancario la piazza finanziaria svizzera ha goduto per anni di un indubbio vantaggio concorrenziale. La sottrazione fiscale operata da clienti privati domiciliati all’estero
nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale fu addirittura
puntellata dalla democrazia diretta nel 1984 con la pesante
bocciatura dell’iniziativa sulle banche proposta dal Partito socialista svizzero. La dottrina del segreto bancario non negoziabile in caso di sottrazione fiscale durò ufficialmente fino al
13 marzo 2009. Autorità e banche avevano comunque adottato tempestivamente delle misure fiancheggiatrici contro l’abuso del segreto bancario per altri fini, come il riciclaggio di
denaro, l’accettazione di soldi provenienti da dittature oppure
in caso di delitti di borsa. Per le banche, l’assistenza passiva alla
sottrazione fiscale, accettando dai propri clienti capitali non
dichiarati, è tuttavia oggi ancora formalmente non vietata anche se irresponsabile a causa dei rischi ivi connessi che sono
notevolmente aumentati. Per questo è ipocrita definire criminale la vecchia prassi adottata dalle banche oppure rinfacciare
all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito FINMA) di non aver vietato tempestivamente tale attività.
Gli unici rimproveri che possono essere mossi alla dirigenza
svizzera consistono nel fatto di avere sottovalutato i repentini cambiamenti intervenuti in ambito internazionale nonché
di avere reagito in modo titubante facendo così aumentare il
prezzo da pagare per tali concessioni.
2.
La strategia del Consiglio federale è fondamentalmente
corretta
Il documento interlocutorio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012 per una strategia del denaro pulito[1] parte dal
presupposto realistico che l’accettazione internazionale della nostra piazza finanziaria richieda che i clienti domiciliati
L’articolo originale in lingua tedesca è stato pubblicato
in “FINANZ und WIRTSCHAFT” del 26 maggio 2012.
Si ringrazia il signor Fernando Ghiringhelli, lic. oec. HSG,
per la traduzione dal tedesco all’italiano.
all’estero, gestiti dai nostri intermediari finanziari, rispettino
la legislazione fiscale dei loro Paesi di provenienza. Capitali non dichiarati al fisco vanno pertanto sottoposti a tassazione oppure rifiutati. D’altro canto va conservata la fiducia
dell’attuale clientela domiciliata all’estero, alla quale era stata
garantita per molto tempo una protezione nei confronti delle
richieste di informazioni provenienti dalle loro autorità fiscali.
Ciò giustifica degli sforzi accresciuti per aiutare questi clienti a
regolarizzare la loro situazione in modo ragionevole, sia con il
pagamento di un’imposta liberatoria mantenendo l’anonimato sia collaborando in caso di dichiarazione spontanea al fisco
estero degli averi sottratti.
La strategia del denaro pulito proposta dal Consiglio federale (si veda la Figura 1) merita pertanto di essere sostenuta.
Essa mira innanzitutto alla conclusione di accordi fiscali con i
principali partners internazionali che regolino da un lato i problemi del passato e dall’altro la futura imposizione dei redditi
e degli utili in capitale. Uno scambio automatico di informazioni, anche nel caso si dovesse imporre a lunga scadenza, ciò
che risulterebbe finanziariamente vantaggioso per le banche,
non raggiunge comunque l’obiettivo di sanare i problemi del
passato. Esso non permette neppure il controllo di una successiva utilizzazione per scopi non fiscali dei dati trasmessi. In
uno Stato di diritto ciò non sarebbe un problema, mentre vi
potrebbero essere degli abusi altrove, ad esempio se funzionari corrotti venissero ricattati da criminali.
Novità fiscali / n.07 / luglio 2012
Figura 1: Strategia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e conforme dal profilo fiscale (Fonte: Dipartimento federale delle finanze, Strategia per
una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e conforme dal profilo fiscale, Compendio, Febbraio 2012)
Dato che l’introduzione di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio non sarebbe di sicuro possibile con tutti gli Stati oppure risulterebbe oltremodo gravosa, il Consiglio federale desidera di conseguenza migliorare l’assistenza amministrativa e
giudiziaria internazionale – accanto agli accordi contro le doppie imposizioni – come pure adeguare la legislazione svizzera
(legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale,
legge federale sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) agli standards internazionali. Il Consiglio federale
intende inoltre applicare le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali
(GAFI) secondo cui i delitti fiscali gravi vengono considerati atti
preparatori del riciclaggio di denaro. La definizione di delitto
fiscale grave rimane di competenza nazionale, ma la Svizzera
non potrà evitare di includervi anche le sottrazioni fiscali qualificate. Gli intermediari finanziari dovranno pertanto estendere
l’obbligo di diligenza relativo al riciclaggio di denaro anche a tali
reati fiscali rispettando inoltre l’obbligo di comunicare.
3.
Assistenza amministrativa e giudiziaria più snella al posto
dello “swiss finish” negli obblighi di diligenza
Un obbligo di diligenza rafforzato da parte degli intermediari
finanziari al fine di identificare eventuali valori patrimoniali
non tassati applicando criteri indiziari, come pure gli obblighi di chiarimento e l’autodichiarazione del cliente in merito all’adempimento dei suoi doveri fiscali fanno sicuramente
parte della nuova strategia nell’ambito dei reati fiscali gravi
secondo la nuova definizione del riciclaggio di denaro. Si stanno tuttavia delineando sia una tendenza verso delle aspettative esagerate sia uno “swiss finish” [2] eccessivo rispetto alle
piazze finanziarie concorrenti quale compensazione della
reputazione di essere un paradiso fiscale. La conformità dal
profilo fiscale è in effetti molto più difficile da chiarire rispetto
alla provenienza criminale, dato che in futuro i clienti saranno
meno schietti nel dichiarare la loro situazione fiscale sapendo
di rischiare la chiusura della relazione d’affari se non addirittura la denuncia. Ne risulterebbe quindi un grosso dispendio
amministrativo con le banche che ne uscirebbero comunque
a mani vuote.
Quale alternativa a degli obblighi di diligenza inapplicabili, si
potrebbe ipotizzare l’abolizione della cosiddetta “procedura del cliente” [3] , inusuale a livello internazionale, nell’ambito
dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. La difesa eccessiva
messa a disposizione del cliente con i diritti di parte in un procedimento accessorio ad un procedimento principale condotto all’estero, è inutile in considerazione di quel poco che rimane del segreto bancario e ci espone – così come nel mercato
finanziario – a sempre maggiori critiche in merito alla volontà
di cooperazione ed alla nostra efficienza.
Nello scambio di informazioni fra autorità indigene non vi è
alcuna partecipazione del cliente. Le autorità amministrative e giudiziarie svizzere dovrebbero esaminare i presupposti
usuali, quali il sospetto iniziale, il rispetto dei diritti dell’uomo
e di quelli procedurali nello Stato richiedente, anche senza la
procedura relativa ai clienti, che possono difendersi nel procedimento principale condotto all’estero. La procedura relativa
ai clienti dovrebbe per contro essere mantenuta in caso di richieste di assistenza amministrativa per gruppi di contribuenti, mentre in altri casi dubbi l’audizione del cliente dovrebbe
essere lasciata all’apprezzamento delle autorità. L’abolizione della procedura del cliente potrebbe avvenire attraverso
l’autodisciplina nell’ambito dell’autorizzazione preventiva del
cliente (cosiddetto “Waiver”), così come applicata da Singapore nella sorveglianza dei mercati finanziari ed anche dalla
Svizzera prima dell’introduzione della norma penale sui reati
insider nell’ambito delle richieste di assistenza giudiziaria da
parte dell’autorità di sorveglianza sulle borse degli Stati Uniti
d’America (cfr. la Convenzione XVI dell’Associazione svizzera
dei banchieri).
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Novità fiscali / n.07 / luglio 2012
Una modifica delle leggi svizzere relative all’assistenza amministrativa e giudiziaria sarebbe invece incontestabile dal
profilo giuridico e democraticamente legittima, se del caso
con un trattamento particolare per gli indigeni, raramente
coinvolti. L’obiezione usuale secondo cui verrebbero soppressi
dei diritti procedurali elementari del cittadino non vale nelle relazioni esterne. Meglio sacrificare oggi, con la procedura
del cliente, una vacca sacra oltretutto assai dimagrita che introdurre nuovi obblighi di diligenza che non potrebbero realisticamente essere rispettati e che non gravano sui nostri
concorrenti esteri.
Si potrebbe immaginare l’abolizione del segreto bancario in
caso di fondato sospetto di una sottrazione fiscale senza necessariamente inasprire le sanzioni previste per tale infrazione.
L’ordinamento sanzionatorio previsto per la sottrazione fiscale
e per la frode fiscale potrebbe quindi essere mantenuto. Casi
di sottrazione fiscale aggravata (grossi importi, lunga durata) potrebbero per contro essere sanzionati con la detenzione.
Saremmo comunque sempre ancora molto lontani dall’onnipotenza statale con la trasmissione automatica di informazioni bancarie al fisco e con pene draconiane per casi bagatella.
E se già aiutiamo gli evasori fiscali domiciliati all’estero nell’ottenimento di una regolarizzazione ragionevole dei loro valori
patrimoniali non tassati attraverso degli accordi fiscali liberatori, sarebbe auspicabile attenuare il cambiamento di regime
in Svizzera con l’introduzione di un’amnistia fiscale.
Elenco delle fonti fotografiche:
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4.
Procedura più flessibile con contribuenti indigeni
Nelle relazioni con i nostri contribuenti che non interessano
l’estero, rimaniamo per contro sovrani fintanto che manteniamo il controllo delle nostre finanze pubbliche. I Direttori cantonali delle finanze criticano a ragione la discrepanza esistente
fra gli ampi diritti concessi alle autorità estere in relazione allo
scambio di informazioni e l’immutato segreto bancario vigente in Svizzera a livello fiscale. Anche se la priorità va riservata
ai problemi con l’estero, alla fine sarà inevitabile effettuare un
certo adeguamento anche nelle relazioni interne per motivi di
giustizia fiscale.
[1] Dipartimento federale delle finanze, Strategia per la piazza finanziaria: il Consiglio federale
ne conferma l’indirizzo, Comunicato stampa del
22 febbraio 2012, in: http://www.news.admin.
ch/message/index.html?lang=it&msg-id=43511
[04.07.2012]
[2] Viene definito “swiss finish” l’adeguamento al
contesto svizzero delle norme internazionali con
delle esigenze più severe e delle disposizioni speciali rispetto agli standards minimi richiesti a livello
internazionale.
[3] La cosiddetta “procedura del cliente” conferisce alla persona interessata da una domanda di
assistenza amministrativa tutti i diritti di cui dispongono le parti, come quello di consultare gli
atti e di essere sentiti.