Strategia dei soldi puliti: da brutto anatroccolo a cigno
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Strategia dei soldi puliti: da brutto anatroccolo a cigno
2 Politica fiscale Strategia dei soldi puliti: da brutto anatroccolo a cigno bianco? Daniel Zuberbühler Avvocato Senior Financial Consultant presso KPMG Svizzera Gli obblighi di diligenza delle banche in relazione alla conformità fiscale dei clienti domiciliati all’estero non richiedono uno “swiss finish” bensì la rinuncia alla cosiddetta “procedura del cliente” nello scambio internazionale di informazioni. Nei rapporti interni vi è invece più flessibilità 1. Introduzione Con il segreto bancario la piazza finanziaria svizzera ha goduto per anni di un indubbio vantaggio concorrenziale. La sottrazione fiscale operata da clienti privati domiciliati all’estero nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale fu addirittura puntellata dalla democrazia diretta nel 1984 con la pesante bocciatura dell’iniziativa sulle banche proposta dal Partito socialista svizzero. La dottrina del segreto bancario non negoziabile in caso di sottrazione fiscale durò ufficialmente fino al 13 marzo 2009. Autorità e banche avevano comunque adottato tempestivamente delle misure fiancheggiatrici contro l’abuso del segreto bancario per altri fini, come il riciclaggio di denaro, l’accettazione di soldi provenienti da dittature oppure in caso di delitti di borsa. Per le banche, l’assistenza passiva alla sottrazione fiscale, accettando dai propri clienti capitali non dichiarati, è tuttavia oggi ancora formalmente non vietata anche se irresponsabile a causa dei rischi ivi connessi che sono notevolmente aumentati. Per questo è ipocrita definire criminale la vecchia prassi adottata dalle banche oppure rinfacciare all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito FINMA) di non aver vietato tempestivamente tale attività. Gli unici rimproveri che possono essere mossi alla dirigenza svizzera consistono nel fatto di avere sottovalutato i repentini cambiamenti intervenuti in ambito internazionale nonché di avere reagito in modo titubante facendo così aumentare il prezzo da pagare per tali concessioni. 2. La strategia del Consiglio federale è fondamentalmente corretta Il documento interlocutorio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012 per una strategia del denaro pulito[1] parte dal presupposto realistico che l’accettazione internazionale della nostra piazza finanziaria richieda che i clienti domiciliati L’articolo originale in lingua tedesca è stato pubblicato in “FINANZ und WIRTSCHAFT” del 26 maggio 2012. Si ringrazia il signor Fernando Ghiringhelli, lic. oec. HSG, per la traduzione dal tedesco all’italiano. all’estero, gestiti dai nostri intermediari finanziari, rispettino la legislazione fiscale dei loro Paesi di provenienza. Capitali non dichiarati al fisco vanno pertanto sottoposti a tassazione oppure rifiutati. D’altro canto va conservata la fiducia dell’attuale clientela domiciliata all’estero, alla quale era stata garantita per molto tempo una protezione nei confronti delle richieste di informazioni provenienti dalle loro autorità fiscali. Ciò giustifica degli sforzi accresciuti per aiutare questi clienti a regolarizzare la loro situazione in modo ragionevole, sia con il pagamento di un’imposta liberatoria mantenendo l’anonimato sia collaborando in caso di dichiarazione spontanea al fisco estero degli averi sottratti. La strategia del denaro pulito proposta dal Consiglio federale (si veda la Figura 1) merita pertanto di essere sostenuta. Essa mira innanzitutto alla conclusione di accordi fiscali con i principali partners internazionali che regolino da un lato i problemi del passato e dall’altro la futura imposizione dei redditi e degli utili in capitale. Uno scambio automatico di informazioni, anche nel caso si dovesse imporre a lunga scadenza, ciò che risulterebbe finanziariamente vantaggioso per le banche, non raggiunge comunque l’obiettivo di sanare i problemi del passato. Esso non permette neppure il controllo di una successiva utilizzazione per scopi non fiscali dei dati trasmessi. In uno Stato di diritto ciò non sarebbe un problema, mentre vi potrebbero essere degli abusi altrove, ad esempio se funzionari corrotti venissero ricattati da criminali. Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 Figura 1: Strategia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e conforme dal profilo fiscale (Fonte: Dipartimento federale delle finanze, Strategia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e conforme dal profilo fiscale, Compendio, Febbraio 2012) Dato che l’introduzione di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio non sarebbe di sicuro possibile con tutti gli Stati oppure risulterebbe oltremodo gravosa, il Consiglio federale desidera di conseguenza migliorare l’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale – accanto agli accordi contro le doppie imposizioni – come pure adeguare la legislazione svizzera (legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale, legge federale sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) agli standards internazionali. Il Consiglio federale intende inoltre applicare le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali (GAFI) secondo cui i delitti fiscali gravi vengono considerati atti preparatori del riciclaggio di denaro. La definizione di delitto fiscale grave rimane di competenza nazionale, ma la Svizzera non potrà evitare di includervi anche le sottrazioni fiscali qualificate. Gli intermediari finanziari dovranno pertanto estendere l’obbligo di diligenza relativo al riciclaggio di denaro anche a tali reati fiscali rispettando inoltre l’obbligo di comunicare. 3. Assistenza amministrativa e giudiziaria più snella al posto dello “swiss finish” negli obblighi di diligenza Un obbligo di diligenza rafforzato da parte degli intermediari finanziari al fine di identificare eventuali valori patrimoniali non tassati applicando criteri indiziari, come pure gli obblighi di chiarimento e l’autodichiarazione del cliente in merito all’adempimento dei suoi doveri fiscali fanno sicuramente parte della nuova strategia nell’ambito dei reati fiscali gravi secondo la nuova definizione del riciclaggio di denaro. Si stanno tuttavia delineando sia una tendenza verso delle aspettative esagerate sia uno “swiss finish” [2] eccessivo rispetto alle piazze finanziarie concorrenti quale compensazione della reputazione di essere un paradiso fiscale. La conformità dal profilo fiscale è in effetti molto più difficile da chiarire rispetto alla provenienza criminale, dato che in futuro i clienti saranno meno schietti nel dichiarare la loro situazione fiscale sapendo di rischiare la chiusura della relazione d’affari se non addirittura la denuncia. Ne risulterebbe quindi un grosso dispendio amministrativo con le banche che ne uscirebbero comunque a mani vuote. Quale alternativa a degli obblighi di diligenza inapplicabili, si potrebbe ipotizzare l’abolizione della cosiddetta “procedura del cliente” [3] , inusuale a livello internazionale, nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. La difesa eccessiva messa a disposizione del cliente con i diritti di parte in un procedimento accessorio ad un procedimento principale condotto all’estero, è inutile in considerazione di quel poco che rimane del segreto bancario e ci espone – così come nel mercato finanziario – a sempre maggiori critiche in merito alla volontà di cooperazione ed alla nostra efficienza. Nello scambio di informazioni fra autorità indigene non vi è alcuna partecipazione del cliente. Le autorità amministrative e giudiziarie svizzere dovrebbero esaminare i presupposti usuali, quali il sospetto iniziale, il rispetto dei diritti dell’uomo e di quelli procedurali nello Stato richiedente, anche senza la procedura relativa ai clienti, che possono difendersi nel procedimento principale condotto all’estero. La procedura relativa ai clienti dovrebbe per contro essere mantenuta in caso di richieste di assistenza amministrativa per gruppi di contribuenti, mentre in altri casi dubbi l’audizione del cliente dovrebbe essere lasciata all’apprezzamento delle autorità. L’abolizione della procedura del cliente potrebbe avvenire attraverso l’autodisciplina nell’ambito dell’autorizzazione preventiva del cliente (cosiddetto “Waiver”), così come applicata da Singapore nella sorveglianza dei mercati finanziari ed anche dalla Svizzera prima dell’introduzione della norma penale sui reati insider nell’ambito delle richieste di assistenza giudiziaria da parte dell’autorità di sorveglianza sulle borse degli Stati Uniti d’America (cfr. la Convenzione XVI dell’Associazione svizzera dei banchieri). 3 4 Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 Una modifica delle leggi svizzere relative all’assistenza amministrativa e giudiziaria sarebbe invece incontestabile dal profilo giuridico e democraticamente legittima, se del caso con un trattamento particolare per gli indigeni, raramente coinvolti. L’obiezione usuale secondo cui verrebbero soppressi dei diritti procedurali elementari del cittadino non vale nelle relazioni esterne. Meglio sacrificare oggi, con la procedura del cliente, una vacca sacra oltretutto assai dimagrita che introdurre nuovi obblighi di diligenza che non potrebbero realisticamente essere rispettati e che non gravano sui nostri concorrenti esteri. Si potrebbe immaginare l’abolizione del segreto bancario in caso di fondato sospetto di una sottrazione fiscale senza necessariamente inasprire le sanzioni previste per tale infrazione. L’ordinamento sanzionatorio previsto per la sottrazione fiscale e per la frode fiscale potrebbe quindi essere mantenuto. Casi di sottrazione fiscale aggravata (grossi importi, lunga durata) potrebbero per contro essere sanzionati con la detenzione. Saremmo comunque sempre ancora molto lontani dall’onnipotenza statale con la trasmissione automatica di informazioni bancarie al fisco e con pene draconiane per casi bagatella. E se già aiutiamo gli evasori fiscali domiciliati all’estero nell’ottenimento di una regolarizzazione ragionevole dei loro valori patrimoniali non tassati attraverso degli accordi fiscali liberatori, sarebbe auspicabile attenuare il cambiamento di regime in Svizzera con l’introduzione di un’amnistia fiscale. Elenco delle fonti fotografiche: h t t p ://m o d u l e s . d r s . c h /d a t a /p i c t u r e s /d r s 4 /s c h w e iz/2012/02-2012/115321.120206_schwarzgeld-576.jpg [04.07.2012] h t t p://m e d i a 3. n ew s . c h/n ew s/6 8 0/29 9 610 -8 b a5215084d6ed207840cb6c828c8675.jpg [04.07.2012] 4. Procedura più flessibile con contribuenti indigeni Nelle relazioni con i nostri contribuenti che non interessano l’estero, rimaniamo per contro sovrani fintanto che manteniamo il controllo delle nostre finanze pubbliche. I Direttori cantonali delle finanze criticano a ragione la discrepanza esistente fra gli ampi diritti concessi alle autorità estere in relazione allo scambio di informazioni e l’immutato segreto bancario vigente in Svizzera a livello fiscale. Anche se la priorità va riservata ai problemi con l’estero, alla fine sarà inevitabile effettuare un certo adeguamento anche nelle relazioni interne per motivi di giustizia fiscale. [1] Dipartimento federale delle finanze, Strategia per la piazza finanziaria: il Consiglio federale ne conferma l’indirizzo, Comunicato stampa del 22 febbraio 2012, in: http://www.news.admin. ch/message/index.html?lang=it&msg-id=43511 [04.07.2012] [2] Viene definito “swiss finish” l’adeguamento al contesto svizzero delle norme internazionali con delle esigenze più severe e delle disposizioni speciali rispetto agli standards minimi richiesti a livello internazionale. [3] La cosiddetta “procedura del cliente” conferisce alla persona interessata da una domanda di assistenza amministrativa tutti i diritti di cui dispongono le parti, come quello di consultare gli atti e di essere sentiti.