2006 tassazione

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2006 tassazione
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
Procedura semplificata per contestare una ritenuta d’imposta
alla fonte eccessiva, anche dopo il 31 marzo dell’anno successivo
Sentenza del Tribunale federale, del 21 dicembre 2010,
numero 2C_601/2010, in:
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.12.2010_
2C_601/2010
[21.03.2011]
Articoli 137 e 138 LIFD – Contestazione sulla ritenuta
d’imposta, scadenza di fine marzo, restituzione degli
importi prelevati in eccesso dal datore di lavoro
Non essendo stata inoltrata entro il termine imperativo
previsto dalla legge, l’amministrazione respingeva la
domanda di rettifica. D’altra parte, non risultava adempiuto alcun motivo di revisione.
La contribuente interponeva allora ricorso al Tribunale
federale, chiedendo che la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale fosse annullata e che l’autorità
fiscale cantonale fosse obbligata a rettificare la sua
imposta per il 2006, applicando l’aliquota per persona
separata con figlio a carico.
Come ha già ricordato
l’avvocato Sharon Guggiari
Salari nel suo contributo in
questo stesso numero di
“Novità fiscali”, il Tribunale
federale ha recentemente
confermato, in un caso ginevrino, una propria sentenza di
principio, adottata nel febbraio
del 2009 al termine di una
procedura che coinvolgeva il
fisco ticinese.
Due coniugi, che lavoravano a Ginevra in virtù di un permesso annuale di dimora, ed erano come tali soggetti
all’imposta alla fonte, si erano separati nel 2006 ed erano
divorziati nel corso del 2009. Il marito, in particolare,
secondo l’attestato-ricevuta rilasciatogli dal datore di
lavoro al termine del periodo fiscale 2006, era stato
assoggettato ad una ritenuta d’imposta con l’aliquota
del 28.4%, prevista per “persona sola”. Il 21 maggio 2007,
il contribuente aveva trasmesso all’autorità fiscale del
Canton Ginevra la sentenza del 3 marzo 2007, con cui il
giudice civile aveva attribuito alla moglie il domicilio coniugale e la custodia della figlia, chiedendo di “attualizzare
la sua situazione”.
Considerando tale scritto come un reclamo contro l’imposta
alla fonte 2006, l’amministrazione lo aveva dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
La commissione di ricorso in materia di imposte, adita dal
contribuente e dalla ex moglie, dichiarava irricevibile il ricorso
di quest’ultima, in quanto tardivo, mentre stralciava dai ruoli
quello del marito, che lo aveva ritirato prima della decisione.
Seguendo la procedura cantonale, la moglie aveva allora
impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, che respingeva a sua volta
il ricorso. La ricorrente era allora tornata a rivolgersi all’autorità fiscale, chiedendo la rettifica della sua tassazione
2006, applicando l’aliquota adeguata e rimborsandole
l’eccedenza.
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| n° 3 - Marzo 2011 |
Il Tribunale federale ha osservato dapprima che il Tribunale
amministrativo cantonale aveva esaminato il ricorso solo
nella misura in cui concerneva l’imposizione del marito,
sicché la ricorrente lamentava sostanzialmente un diniego
di giustizia formale, sostenendo che la sua imposizione
per il periodo fiscale 2006 non era mai stata esaminata
dalle autorità cantonali. (consid. 1.3)
Ricordato che l’autorità che si rifiuta di decidere viola
l’articolo 29 capoverso 1 della Costituzione federale,
secondo cui, nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed
equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro
un termine ragionevole, l’Alta Corte ha rilevato che sia
l’autorità fiscale cantonale sia la commissione di ricorso
avevano considerato la lettera del marito della ricorrente
come un reclamo, dichiarandolo irricevibile per non essere
stato interposto entro il termine del 31 marzo dell’anno
che segue la scadenza della prestazione (articolo 137
capoverso 1 LIFD e corrispondente disposizione della legge
cantonale). Quanto al Tribunale amministrativo, aveva
considerato lo scritto della moglie come un’istanza di
revisione della tassazione del marito, negando tuttavia
che la sentenza civile sulla separazione contenesse dei
fatti nuovi. In tal modo, neppure tale autorità giudiziaria si
era pronunciata sulla tassazione della ricorrente, sebbene
quest’ultima avesse inoltrato il ricorso insieme al marito e
l’avesse espressamente mantenuto, dopo che l’ex coniuge
l’aveva ritirato. Per il fatto che il Tribunale cantonale aveva
completamente omesso di pronunciarsi sulla situazione
della ricorrente, non entrando nel merito della sua imposizione e non dichiarando neppure irricevibile il suo ricorso,
i giudici federali hanno riconosciuto che la Corte cantonale
era incorsa in un diniego di giustizia formale, anche se la
contribuente aveva interposto ricorso per la prima volta
davanti al Tribunale amministrativo. (consid. 2.1)
A questo punto, la sentenza del Tribunale federale diventa
estremamente severa nei confronti delle autorità del Canton
Ginevra. I giudici hanno infatti argomentato che l’assenza di
una presa di posizione sulle ritenute d’imposta per il 2006
della ricorrente è ancor più scioccante se si pensa che il
Tribunale federale ha recentemente precisato che in materia
di imposizione alla fonte una ritenuta eccessiva o insufficiente deve poter essere contestata senza formalismo, in
modo semplificato, sia da parte dell’autorità di tassazione
sia da parte del debitore della prestazione imponibile (cfr.
DTF 135 II 274). In tal caso, non appare adeguato parificare
l’autotassazione ad una decisione cresciuta in giudicato,
fatti salvi i casi in cui siano state formulate riserve. Da tale
premessa il Tribunale federale ha tratto la deduzione che gli
articoli 137 e 138 LIFD devono di conseguenza venir interpretati nel senso che dopo la scadenza del termine di fine
marzo non possono più venir sollevate contestazioni sul
principio dell’assoggettamento fiscale, ma deve per contro
rimanere possibile criticare l’ammontare della ritenuta d’imposta e ciò sia in favore del fisco sia in favore del contribuente.
L’articolo 138 LIFD va perciò considerato come lex specialis
per rapporto all’articolo 137 LIFD, limitato al problema
che si pone in caso di ritenuta eccessiva o insufficiente. Dal
momento che in base all’articolo 138 capoverso 1 LIFD il
fisco ha la facoltà di esigere in maniera agevolata, anche
dopo la scadenza del termine, il pagamento di imposte alla
fonte trattenute in misura insufficiente, occorre riconoscere
un’analoga facoltà anche in favore del contribuente, rispettivamente del debitore della prestazione imponibile, fondata
sull’articolo 138 capoverso 2 LIFD.
L’Alta Corte ha poi ricordato che tale interpretazione si
impone sia alla luce del titolo marginale dell’articolo 138
LIFD (“Pagamento degli arretrati e restituzione”) sia in
rapporto all’articolo 16 OIFo, che prevede espressamente
che se il debitore della prestazione imponibile ha operato
una trattenuta troppo elevata ed ha già consegnato i
conteggi all’autorità fiscale, quest’ultima può restituire la
somma eccedente direttamente al contribuente.
La restituzione dell’imposta secondo l’articolo 138 capoverso
2 LIFD deve in tal modo essere considerata come una
procedura speciale di revisione per la quale non sono richiesti
dei veri nova. Questa procedura semplificata si giustifica
anche alla luce del principio della certezza del diritto,
poiché il contribuente è coinvolto solo marginalmente nella
procedura d’imposizione alla fonte e questa sua “posizione
procedurale subalterna” non deve condurre a svantaggi
fiscali. (consid. 2.2)
In conclusione, l’Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti all’amministrazione fiscale ginevrina,
affinché, esaminata la situazione fiscale della contribuente
al 31 dicembre 2006, stabilisse se la sua tassazione doveva
essere adeguata per tener conto del fatto che a tale data
doveva essere imposta come persona sola con un figlio a
carico e procedesse all’eventuale restituzione degli importi
prelevati in eccesso dal datore di lavoro. (consid. 2.3)