2006 tassazione
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2006 tassazione
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero Procedura semplificata per contestare una ritenuta d’imposta alla fonte eccessiva, anche dopo il 31 marzo dell’anno successivo Sentenza del Tribunale federale, del 21 dicembre 2010, numero 2C_601/2010, in: http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.12.2010_ 2C_601/2010 [21.03.2011] Articoli 137 e 138 LIFD – Contestazione sulla ritenuta d’imposta, scadenza di fine marzo, restituzione degli importi prelevati in eccesso dal datore di lavoro Non essendo stata inoltrata entro il termine imperativo previsto dalla legge, l’amministrazione respingeva la domanda di rettifica. D’altra parte, non risultava adempiuto alcun motivo di revisione. La contribuente interponeva allora ricorso al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale fosse annullata e che l’autorità fiscale cantonale fosse obbligata a rettificare la sua imposta per il 2006, applicando l’aliquota per persona separata con figlio a carico. Come ha già ricordato l’avvocato Sharon Guggiari Salari nel suo contributo in questo stesso numero di “Novità fiscali”, il Tribunale federale ha recentemente confermato, in un caso ginevrino, una propria sentenza di principio, adottata nel febbraio del 2009 al termine di una procedura che coinvolgeva il fisco ticinese. Due coniugi, che lavoravano a Ginevra in virtù di un permesso annuale di dimora, ed erano come tali soggetti all’imposta alla fonte, si erano separati nel 2006 ed erano divorziati nel corso del 2009. Il marito, in particolare, secondo l’attestato-ricevuta rilasciatogli dal datore di lavoro al termine del periodo fiscale 2006, era stato assoggettato ad una ritenuta d’imposta con l’aliquota del 28.4%, prevista per “persona sola”. Il 21 maggio 2007, il contribuente aveva trasmesso all’autorità fiscale del Canton Ginevra la sentenza del 3 marzo 2007, con cui il giudice civile aveva attribuito alla moglie il domicilio coniugale e la custodia della figlia, chiedendo di “attualizzare la sua situazione”. Considerando tale scritto come un reclamo contro l’imposta alla fonte 2006, l’amministrazione lo aveva dichiarato irricevibile, in quanto tardivo. La commissione di ricorso in materia di imposte, adita dal contribuente e dalla ex moglie, dichiarava irricevibile il ricorso di quest’ultima, in quanto tardivo, mentre stralciava dai ruoli quello del marito, che lo aveva ritirato prima della decisione. Seguendo la procedura cantonale, la moglie aveva allora impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, che respingeva a sua volta il ricorso. La ricorrente era allora tornata a rivolgersi all’autorità fiscale, chiedendo la rettifica della sua tassazione 2006, applicando l’aliquota adeguata e rimborsandole l’eccedenza. 27 | n° 3 - Marzo 2011 | Il Tribunale federale ha osservato dapprima che il Tribunale amministrativo cantonale aveva esaminato il ricorso solo nella misura in cui concerneva l’imposizione del marito, sicché la ricorrente lamentava sostanzialmente un diniego di giustizia formale, sostenendo che la sua imposizione per il periodo fiscale 2006 non era mai stata esaminata dalle autorità cantonali. (consid. 1.3) Ricordato che l’autorità che si rifiuta di decidere viola l’articolo 29 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo cui, nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, l’Alta Corte ha rilevato che sia l’autorità fiscale cantonale sia la commissione di ricorso avevano considerato la lettera del marito della ricorrente come un reclamo, dichiarandolo irricevibile per non essere stato interposto entro il termine del 31 marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione (articolo 137 capoverso 1 LIFD e corrispondente disposizione della legge cantonale). Quanto al Tribunale amministrativo, aveva considerato lo scritto della moglie come un’istanza di revisione della tassazione del marito, negando tuttavia che la sentenza civile sulla separazione contenesse dei fatti nuovi. In tal modo, neppure tale autorità giudiziaria si era pronunciata sulla tassazione della ricorrente, sebbene quest’ultima avesse inoltrato il ricorso insieme al marito e l’avesse espressamente mantenuto, dopo che l’ex coniuge l’aveva ritirato. Per il fatto che il Tribunale cantonale aveva completamente omesso di pronunciarsi sulla situazione della ricorrente, non entrando nel merito della sua imposizione e non dichiarando neppure irricevibile il suo ricorso, i giudici federali hanno riconosciuto che la Corte cantonale era incorsa in un diniego di giustizia formale, anche se la contribuente aveva interposto ricorso per la prima volta davanti al Tribunale amministrativo. (consid. 2.1) A questo punto, la sentenza del Tribunale federale diventa estremamente severa nei confronti delle autorità del Canton Ginevra. I giudici hanno infatti argomentato che l’assenza di una presa di posizione sulle ritenute d’imposta per il 2006 della ricorrente è ancor più scioccante se si pensa che il Tribunale federale ha recentemente precisato che in materia di imposizione alla fonte una ritenuta eccessiva o insufficiente deve poter essere contestata senza formalismo, in modo semplificato, sia da parte dell’autorità di tassazione sia da parte del debitore della prestazione imponibile (cfr. DTF 135 II 274). In tal caso, non appare adeguato parificare l’autotassazione ad una decisione cresciuta in giudicato, fatti salvi i casi in cui siano state formulate riserve. Da tale premessa il Tribunale federale ha tratto la deduzione che gli articoli 137 e 138 LIFD devono di conseguenza venir interpretati nel senso che dopo la scadenza del termine di fine marzo non possono più venir sollevate contestazioni sul principio dell’assoggettamento fiscale, ma deve per contro rimanere possibile criticare l’ammontare della ritenuta d’imposta e ciò sia in favore del fisco sia in favore del contribuente. L’articolo 138 LIFD va perciò considerato come lex specialis per rapporto all’articolo 137 LIFD, limitato al problema che si pone in caso di ritenuta eccessiva o insufficiente. Dal momento che in base all’articolo 138 capoverso 1 LIFD il fisco ha la facoltà di esigere in maniera agevolata, anche dopo la scadenza del termine, il pagamento di imposte alla fonte trattenute in misura insufficiente, occorre riconoscere un’analoga facoltà anche in favore del contribuente, rispettivamente del debitore della prestazione imponibile, fondata sull’articolo 138 capoverso 2 LIFD. L’Alta Corte ha poi ricordato che tale interpretazione si impone sia alla luce del titolo marginale dell’articolo 138 LIFD (“Pagamento degli arretrati e restituzione”) sia in rapporto all’articolo 16 OIFo, che prevede espressamente che se il debitore della prestazione imponibile ha operato una trattenuta troppo elevata ed ha già consegnato i conteggi all’autorità fiscale, quest’ultima può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente. La restituzione dell’imposta secondo l’articolo 138 capoverso 2 LIFD deve in tal modo essere considerata come una procedura speciale di revisione per la quale non sono richiesti dei veri nova. Questa procedura semplificata si giustifica anche alla luce del principio della certezza del diritto, poiché il contribuente è coinvolto solo marginalmente nella procedura d’imposizione alla fonte e questa sua “posizione procedurale subalterna” non deve condurre a svantaggi fiscali. (consid. 2.2) In conclusione, l’Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti all’amministrazione fiscale ginevrina, affinché, esaminata la situazione fiscale della contribuente al 31 dicembre 2006, stabilisse se la sua tassazione doveva essere adeguata per tener conto del fatto che a tale data doveva essere imposta come persona sola con un figlio a carico e procedesse all’eventuale restituzione degli importi prelevati in eccesso dal datore di lavoro. (consid. 2.3)