apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 19390/010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Claudio Marangoni
Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice
estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19390/2010 promossa da:
SOS-- SPA, con il patrocinio dell’avv. TORNATO ALBERTO e dell’avv. COMOLA
ROBERTA (CMLRRT70L61F205L) FORO BUONAPARTE, 53 20121 MILANO; MATTACE RASO
LUCA
(MTTLCU69H06H501H)
VIA
CARDUCCI,
22
20123
MILANO,
elettivamente
domiciliato in FORO BONAPARTE, 53 20121 MILANO presso il difensore avv.
TORNATO ALBERTO
ATTORE
contro
COM----
INTERNATIONAL
GMBH,
con
il
patrocinio
dell’avv.
BEMBO
PIETRO
GIANBATTISTA elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122
MILANO presso il difensore avv. BEMBO PIETRO GIANBATTISTA
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014
PIETRO GIANBATTISTA elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17
20122 MILANO presso il difensore avv. BEMBO PIETRO GIANBATTISTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni del 5.11.2013
OGGETTO:
domanda
di
accertamento
per
abuso
di
dipendenza
economica,
concorrenza sleale per sviamento di dipendenti e clientela, sottrazione di
segreti
industriali,
secondario;
inibitoria,
responsabilità
penale,
precontrattuale,
pubblicazione;
domanda
di
boicottaggio
condanna
pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno.
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al
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
COM---- ITALIA SRL (C.F.
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
03863350272), con Repert.
il patrocinio
dell’avv.
BEMBO
n. 2447/2014
del 03/03/2014
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 12.3.2010, SOS-- s.p.a. -
società attiva da oltre 30 anni nel mercato italiano nel settore dei
sistemi telefonici ed interfonici, dei sistemi di comunicazione
segnalazione
chiamate-
ha
convenuto
in
International GMBH e Com--- Italia s.r.l..
giudizio
le
e di
società
Com---
Parte attrice ha esposto di avere concluso in data 27.11.2010 con la
società austriaca un contratto a tempo indeterminato di distribuzione in
esclusiva in virtù del quale SOS-- era divenuta distributrice esclusiva
dei prodotti Com--- per i territori contrattualmente pattuiti (Italia,
San Marino e Stato del Vaticano).
In data 28.11.2007, la società austriaca aveva comunicato il recesso,
preannunciando l’imminente costituzione di una filiale italiana, con la
quale
ultima
parte
attrice
avrebbe
potuto
proseguire
la
relazione commerciale, attraverso la distribuzione dei prodotti
medicali Com---. Contemporaneamente tra le parti erano state avviate
trattative per la cessione del ramo d’azienda di SOS--: ed in tale
occasione la convenuta austriaca aveva sottoscritto un accordo di
confidenzialità nel quale, tra
avvicinare
in
alcun
modo
preventiva
autorizzazione
successivo
3.10.2008
l’altro,
i dipendenti
e
tale
di
SOS--
a
non
senza
la
sulla
cessione
ed
il
venivano definitivamente concordati i termini
collaborazione tra SOS-- e Com---. Nel frattempo, la
alcuni
ragione
impegnata
clienti
trattative
neo-costituita Com--- Italia poneva tuttavia
storno
era
di quest’ultima sino al 21.4.2009. In data
5.6.2008 Com--- poneva fine alle
per la futura
si
dipendenti
instaurava
un
in
essere
chiave dell’attrice,
la
condotte
quale
per
di
procedimento cautelare urgente in data
6.3.2009 presso il Tribunale di Bergamo, rigettato per mancanza di
prova dell’animus nocendi. Proseguivano nel frattempo le condotte
illecite di storno di dipendenti, alle quali si aggiungeva la
sottrazione di clientela,
nonché l’incremento a danno di SOS-- del
difficoltà
di
prezzo di fornitura dei prodotti e di riparazione. Con conseguente
concordate
dell’attrice
gli
ordini
dei
evadere
clienti
alle
acquisiti
condizioni economiche
prima
della scadenza
del contratto del 2000. Infine in data 20.1.2010 Com--- Italia
interrompeva unilateralmente il rapporto di fornitura.
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Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014
Ciò premesso, parte attrice ha
in
violazione
dell’accordo
del
21.4.2008;
la
responsabilità
pre-
contrattuale ed il recesso ingiustificato dalle trattative di cessione
dell’azienda quale condotta prodromica dello storno, lo sviamento della
clientela
mediante
l’indebito
utilizzo
di
informazioni
riservate ed
aziendali ex artt. 98 e 99 c.p.i.; l’abuso di dipendenza economica in
relazione al contratto concluso nel 2000 con la società austriaca.
Ha
oltre
la
quindi invocato di tali condotte l’inibitoria assistita da astreinte,
che
domanda di
in
questa
la
misura
accessoria
risarcimento del danno
sede
la
sola
della
pubblicazione,
riservando
ad un separato giudizio, chiedendo
liquidazione
in
via
equitativa
provvisionale nell’importo fino ad € 250.000,00.
di
una
Si è costituita Com--- Italia, eccependo preliminarmente il proprio
difetto di legittimazione a contraddire in relazione a fatti antecedenti
alla
propria
costituzione
e
contestando
la
sussistenza
di
una
responsabilità solidale con la casa madre tedesca. Ha negato tutti gli
illeciti addebitatigli e confermato di avere interrotto i rapporti
di fornitura con controparte, ma a cagione dei comportamenti illeciti
di SOS-- che si era presentata al mercato
in veste di distributrice
quelli concordati:
invocato
in esclusiva di Com--- ed offrendo prodotti a prezzi inferiori a
di
tali
condotte
ha
in
via
riconvenzionale l’inibitoria, il risarcimento del danno e la
pubblicazione.
Com--- International, a sua volta, ha eccepito in via preliminare la
nullità
dell’atto
di
citazione
per
difetto
di
traduzione
idonea
asseverata; il proprio difetto di legittimazione a contraddire sulla
sottrazione
di
informazioni
riservate,
di
storno
di
dipendenti
e
clientela; ha eccepito, quanto all’abuso di dipendenza economica, il
difetto di giurisdizione italiana a favore dell’autorità
giudiziaria austriaca in virtù di specifica clausola negoziale. Quanto
alla pretesa violazione dell’accordo di confidenzialità del 21.4.2008,
ha negato la competenza
di
quello
territoriale
del
Tribunale
adito
a
favore
di Bergamo, in virtù di espresso accordo tra le parti;
nel merito, ha sostenuto che l’impegno di non contattare clienti
SOS--- aveva quale implicita
delle
scadenza
il
momento
di
interruzione
trattative, intervenute sin dal 6.6.2008; ha inoltre eccepito
la sussistenza di un “giudicato cautelare” in relazione all’exceptio
doli generalis a seguito del provvedimento reso dal Tribunale pagina
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Bergamo. Ha negato l’abuso di
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Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
lamentato lo
storno
di dipendenti
anche
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
economica
precisando
trattative per l’acquisto del ramo d’azienda a cagione dell’incongruità
del prezzo di vendita
costituzione
di
proposto da controparte. Ha sostenuto la lecità
una
propria
distributrice
italiana
e
negato
gli
ulteriori illeciti di storno di dipendenti, di boicottaggio commerciale,
di storno di clientela e sottrazione i informazioni riservate.
In
via
riconvenzionale,
ha
invocato
l’accertamento
di
condotte
confusorie poste in essere da controparte dopo la cessione del contratto
di distribuzione, delle quali ha chiesto il ristoro: tali domande sono
poi state rinunciate, analogamente a quelle della convenuta italiana in
sede di precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio, assunte le prove orali richieste dalle parti ed
ammesse dal giudice, sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate in
data
5.11.2013
assegnazione
dei
la
difensivi finali.
causa
termini
è
di
stata
legge
rimessa
per
il
in
decisione,
deposito
degli
previa
scritti
Infine la causa è stata discussa oralmente innanzi al Collegio ex art.
275, comma 2, c.p.c. all’udienza del 6.2.2014.
2.L’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle convenute.
2.1.Ciascuna
delle
convenute
ha
eccepito
di
non
essere
legittimata
passivamente in relazione ciascuna ad una parte delle doglianze svolte
dall’attrice.
Va premesso che la legittimazione attiva e passiva va accertata in base
alla prospettazione della domanda a prescindere dalla sua fondatezza del
merito, concretandosi nella coincidenza tra chi agisce in giudizio e
colui che nella domanda è affermato titolare del diritto sostanziale
fatto valere.
Sul punto, la società italiana lamenta di non essere legittimata in
relazione a condotte poste in essere prima della sua costituzione,
avvenuta in data 15.9.2008 (doc. 25 di parte attrice): la doglianza è
fondata, né del resto controparte sul punto ha sollevato contestazioni.
2.2.Quanto invece alla simmetrica eccezione svolta dalla difesa della
società
austriaca
per
le
condotte
direttamente
poste
in
essere
da
governano
la
Com--- Italia –sviamento di dipendenti, di clientela e sottrazione di
In
informazioni riservate- tale censura è
generale
va
considerato
che
infondata.
-secondo
i
criteri
che
responsabilità civile e anche la materia della concorrenza sleale- il
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dipendenza
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
di avere
lecitamente
interrotto
le
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
di
più
soggetti
contributo ideativo, purchè siano riscontrati tutti i requisiti di cui
all’art. 2043 c.c., predicabili in capo a ciascuno dei concorrenti anche
sotto il profilo del contributo causale all’evento dannoso.
In particolare, qui può essere predicata un’ipotesi di controllo o di
collegamento societario tra le due convenute, ipotesi in relazione alla
quale gli oneri probatori per l’estensione della responsabilità da una
all’altra società appaiono meno stringenti rispetto ai criteri generali
sopra citati.
Per quel che qui rileva, mutuando i principi elaborati dalla giurisprudenza
anche comunitaria in materia antitrust, osserva il Collegio che può essere
ritenuta responsabile oltre che la controllante della controllata anche una
società consorella, che pur non detenendo quote nel capitale sociale di
quella che ha posto in essere l’illecito, eserciti comunque un’influenza
determinante sulla consorella in virtù di vincoli economici e giuridici. Il
presupposto per predicare tale estensione di responsabilità è quella per la
quale
le
due
società
consorelle
facciano
parte
di
un
“unica
entità
economica” mentre non è sufficiente che il loro capitale sociale sia
detenuto dai medesimi soggetti. L’unicità dell’entità economica si può
ricavare
da
indici
quali:
la
sussistenza
di
vincoli
contrattuali,
l’esistenza di flussi informativi tra le due società, l’interferenza su
decisioni
definizione
strategiche
di
della
programmi
e
controllata,
strategie
quali
quelle
aziendali,
la
relative
politica
alla
degli
investimenti e quella delle risorse umane, che anche se non riguardano
direttamente la gestione commerciale. Si tratta cioè di tutte quelle scelte
che possono comunque avere ripercussioni sul comportamento di mercato della
società controllata di fatto (cfr. sulla materia
C. giust. UE, 1° luglio
2010, causa C-407/08 P, Knauf Gips KG c. Commissione europea, in Racc.
2010, p. I-6375, C. giust. UE, 20 gennaio 2011, causa C-90/09, General
Química
e 38;
SA e altri c. Commissione europea, in Racc. 2011, p. I-1, punti 37
C. giust. UE, 19 luglio 2012, cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P,
Alliance One International e Standard Commercial Tobacco c. Commissione e
Commissione c. Alliance One International e altri, “Alliance”, . Trib. CE,
27
settembre
2006,
causa
T-314/01,
Coöperatieve
Verkoop-
en
Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA c. Commissione
delle
Comunità
europee,
in
Racc.
2006,
p.
II-385).
La conseguenza sul piano della responsabilità è dunque che l’illecito si
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concorso
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
nell’illecito può
concretarsi
anche
un
Repert.
n. 2447/2014
delin
03/03/2014
secondo i principi generali (art. 2043 c.c., 2598 c.c.) che vi sia stato o
sia stato in concreto un concorso, ma perché la condotta è riferibile ad
entrambe in quanto unico soggetto economico.
E, nel caso in cui non sia possibile individuare una società cui imputare
la
responsabilità
dell’infrazione
in
qualità
di
controllante
e/o
di
responsabile del coordinamento dell’azione dell’“impresa”, possono essere
ritenute
entità.
Ciò
responsabili
premesso,
osserva
in
solido
il
le
Collegio
singole
che
le
società
convenute
componenti
sono
due
questa
società
giuridicamente autonome, ma appartenenti ad un’unica realtà economica,
facendo parte entrambe del gruppo Com---: la società italiana è detenuta
al 100& dalla Holding Com---. Sebbene tra Com--- International e Com---
Italia non sia provato rapporto di partecipazione azionaria quale è
quello tra controllata e controllante (non risulta agli atti la prova
dell’assetto azionario di Com--- International e di Com--- Holding),
tuttavia sussiste a giudizio del Collegio un controllo economico tra la
prima e la seconda giacchè:
a)la società italiana è distributrice in esclusiva di quella austriaca:
sotto il profilo economico è evidente una forte dipendenza delle attività
economiche della prima rispetto alla seconda;
b)tra la casa austriaca e Com--- Italia sussiste un flusso di informazioni
di natura commerciale, anche riservata: è la stessa società austriaca
che ammette di avere trasmesso all’italiana tutte le conoscenze dei prezzi
dei prodotti praticati alla clientela nazionale e tutte le informazioni
dei propri partners internazionali;
c)la costituzione della società italiana è stata presentata all’esterno
come
scelta
manifestato
imprenditoriale
l’intenzione
di
della
creare
società
lei
austriaca:
stessa
Com---
quest’ultima
Italia,
ha
quale
diramazione (pur giuridicamente autonoma) sul territorio italiano per la
distribuzione dei propri prodotti, prima affidati all’attrice (“ Com--Internazional creerà una “Com--- Italia” cfr. doc. 14 di parte attrice);
d)la società tedesca ha garantito condotte negoziali della futura Com---
Italia, laddove ha promesso il prezzo della fornitura di beni da parte di
SOS--- presso Com--- Italia (“i migliori prezzi che avranno il maggior
sconto possibile in Italia”, cfr. doc. 14 di parte attrice).
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può addebitarsi in capo a ciascuna
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
delle società
perché siadelprovato
Repert.non
n. 2447/2014
03/03/2014
scelte commerciali e strategiche di Com--- Italia, ne ha scelto i partners
e ne ha determinato le politiche aziendali: può dunque predicarsi
qui un’ipotesi di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 3 c.c..
Con la conseguenza che, nel caso in esame, il difetto di
legittimazione passiva svolta da Com--- International va rigettata, salva
la verifica nel merito, per ogni profilo censurato, di quali
comportamenti possano essere addebitati di volta in volta ad entrambe
le convenute ovvero ad una soltanto di esse.
3.La domanda di abuso di dipendenza economica
Parte attrice ha chiesto che il Tribunale accerti l’abuso di dipendenza
economica posto in essere dalla società austriaca in relazione al contratto
di distribuzione in esclusiva sottoscritto tra le parti in data 27.11.2000.
Sul punto è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
dalla difesa Com---.
La controversia introdotta sul punto da SOS--- afferisce alla
materia contrattuale (Cass. S. U. Ordinanza n.24906/2011 proprio per un
caso di proroga della giurisdizione). Invero l’abuso di dipendenza
economica è un profilo patologico che attiene ai contratti di durata
-e non solo ai rapporti di fornitura- che conferiscono veste
giuridica ad operazioni economiche
specifici
caratterizzate
da
investimenti
difficilmente riconvertibili, indebolendo una parte che viene
così privata di alternative soddisfacenti sul mercato. Lo scopo del
legislatore è quello infatti di garantire la stabilità nel tempo della
redditività dell'investimento di uno dei contraenti, ove la controparte
tenti - ad esempio sciogliendo il rapporto negoziale - di sottrarre le
c.d. quasi rendite dell'altra, ossia i guadagni
investimenti
già
effettuati
scadenza del contratto.
e
percepibili
derivanti
non convertibili nell'imminenza della
da
Trattandosi dunque di materia contrattuale, come tale è oggetto di valida
proroga della giurisdizione: nel caso in esame negozio di
distribuzione prevedeva invero la deroga della giurisdizione a favore
dell’autorità giudiziaria austriaca, ed in particolare del Tribunale di
Salisburgo per tutte le controversie relative al contratto. Poiché
quest’ultimo è la fonte del preteso abuso di dipendenza lamentato dalle
parti, ne conseguenza che per tale questione, non sussumibile alla
diversa materia degli illeciti (S.U. ord. 24906/011, citata), sussiste
la giurisdizione dell’autorità
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Dunque nel periodo qui rilevante era
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
la società
austriaca
che operava
le
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
austriaca,con
eccezione.
4.Il conseguente ambito della giurisdizione italiana
Con la conseguenza che nel caso in esame tutte le relazioni nate dal
contratto
di
distribuzione
in
esclusiva
e
gli
eventuali
profili
di
responsabilità derivanti dall’esecuzione dello stesso contratto restano
attratti nella giurisdizione dell’autorità tedesca.
I profili di responsabilità relativi invece a condotte estranee anche alla
fase
esecutiva
di
dell’autorità italiana.
tale
negozio
appartengono
alla
giurisdizione
5.La domanda di responsabilità precontrattuale
Parte attrice lamenta l’ingiustificato recesso dalle trattative negoziali
che erano state avviate dalla società austriaca per l’acquisto da parte
di quest’ultima del ramo d’azienda di SOS---.
Dagli atti
e dalla difese delle parti è emerso che la trattativa
venne interrotta da Com--- International per mancanza di accordo sul
prezzo di cessione.
Il Tribunale non ravvede qui alcuna condotta illecita, giacchè trattasi
questo evidentemente di un elemento essenziale per valutare la convenienza
dell’affare
e
sul
quale
le
parti
non
avevano
raggiunto
nessun
accordo,neppure di massima. Tale circostanza era tuttavia imprescindibile
perché potesse sorgere l’affidamento giuridicamente protetto da parte
di SOS--- nella conclusione dell’accordo di cessione e nella
corrispondente
International.
responsabilità ex art.1337 c.c. a carico di Com---
La doglianza va disattesa.
6.La violazione dell’accordo di confidenzialità del 21.4.2008.
6.1.l’eccezione di incompetenza territoriale
Parte attrice ha lamentato la violazione dell’accordo di
confidenzialità stipulato in data 21.4.2008 tra SOS--- stessa e la società
austriaca.
La società austriaca ha eccepito sul punto l’incompetenza territoriale
del Tribunale di Milano a favore di quello di Bergamo, attesa la
clausola convenzionale di proroga della competenza ivi prevista.
La censura è infondata: la lettura complessiva dell’accordo evidenza che
lo stesso
aveva
ad
oggetto
anche
materie
comunque
interferenti
la proprietà industriale- ed in particolare informazioni riservate
con
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commerciali astrattamente riconducili alla disciplina di cui all’art.98
c.p.i.. Si tratta
Tribunale
delle
di
materia
che
funzionalmente
appartenente
al
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giurisdizionale
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
conseguente Repert.
accoglimento
della del
relativa
n. 2447/2014
03/03/2014
ed industriale), per la quale non trova applicazione l’art. 28 c.p.c.,
espressamente previsto solo per la deroga della competenza territoriale.
Quindi,
laddove
poiché
allo
la
proroga
spostamento
della
del
competenza
foro
non
può
territoriale
essere
consentita
corrisponda
anche
l’individuazione di un Ufficio, incompetente funzionalmente per materia (il
Tribunale di Bergamo non individuato tra quelli presso i quali ex lege sono
state istituite le Sezione Specializzate),la relativa clausola, ex art.
1419 c.c., va ritenuta nulla. E, dunque, è infondata ratione temporis
(essendo stata la presente causa incardinata il 12.3.2010, dunque prima
della
costituzione
ex
lege
della
corrispondente
Sezione
Specializzata
presso il Tribunale di Brescia) l’eccezione di incompetenza per territorio
del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata.
6.2.
La
violazione
dell’accordo
del
24.1.2008
da
parte
di
Com---
International attraverso lo storno
Parte
attrice
si
duole
dello
storno
di
un
gruppo
di
dipendenti
che
avrebbero consentito alla concorrente italiana di presentarsi sul mercato
senza affrontare i costi di formazione e, in virtù delle conoscenze dirette
e delle relazioni già acquisite degli stornati, determinare una massiccia e
rapida sottrazione della clientela.
Ciò avrebbe consentito a Com--- Italia di entrare nel mercato nazionale
con prospettive di fatturato che altrimenti avrebbero richiesto una
lunga opera di costruzione, anche laddove la consociata locale faccia
parte di un gruppo leader nel settore in campo internazionale.
In particolare, lo storno di dipendenti a danno di SOS--- ed a vantaggio
di Com--- viene qui predicato sotto una duplice natura:
-contrattuale nei confronti della società austriaca, in virtù dell’accordo
di confidenzialità del 21.4.2008;
-extracontrattuale nei confronti della convenuta italiana.
Quanto al primo profilo, superata l’eccezione di incompetenza
territoriale, in effetti ritiene il Collegio provato che fino al
30.4.2009 Com--- International –attraverso Com--- Italia- abbia avuto
contatto con tre dipendenti, Claudio Rizzi,
Camillo Majer e Gianni
Carrara: i primi due sono stati assunti dalla convenuta italiana prima
del 21.4.2009 mentre l’ultimo, pur assunto formalmente solo il successivo
ottobre 2009, scaduto cioè l’obbligo contrattuale, lo stesso per
ammissione di Com--- quando ancora
iniziava
a
svolgere
un
ruolo
di
era
impiegato
presso
SOS--pagina
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Imprese (allora Sezione Specializzata
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
di materia
di proprietà
intellettuale
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
traduttore a vantaggio delle
dall’ufficio del Registro delle Imprese.
La violazione non è invece riscontrata per la signora Beretta, la quale
è stata assunta presso Com--- successivamente al 21.4.2009, ossia in
data 1.8.2009 (doc. 7 di Com--- Italia), quando l’impegno contrattuale
era venuto meno.
la convenuta svolge due eccezione:
a) La
prima
afferente
all’estinzione
dell’obbligazione
in
data
antecedente a quella espressamente indicata nel contratto (ovvero il
21.4.2009, allo spirare cioè di un anno dalla stipulazione): secondo
Com---
la
volontà
implicita
delle
parti
era
nel
senso
che
le
obbligazioni ivi assunte sarebbe venute meno ove le trattative per
l’acquisto si fossero in ipotesi interrotte prima di tale data.
Dunque, poiché il 6.6.2008 le trattative vennero interrotte, venuti
meno gli obblighi assunti con l’accordo del 24.1.2008 le assunzioni
intervenute successivamente non rientrerebbero nel divieto negoziale.
La censura è priva di riscontro, sia ricorrendo all’interpretazione
letterale (giacchè è stata espressamente prevista la durata di un anno
dell’impegno senza alcuna deroga) sia avuto riguardo alla natura del
negozio. Quest’ultimo era infatti finalizzato ad evitare un utilizzo
indebito
delle
informazioni
e
una
fuoriuscita
del
personale
dall’organico SOS--- sia nell’ipotesi di buon esito della trattativa
della cessione sia, a maggior ragione, in caso negativo;
b) Lo storno non sarebbe riconducibile alla società austriaca ma alla
controllata italiana, che ha proceduto all’assunzione dei dipendenti.
Anche
questa
eccezione
non
merita
accoglimento,
tenuto
conto
in
generale delle considerazioni svolte al punto sub. 2, e del controllo
esercitato dalla società austriaca su
della
creazione
della
struttura
quella italiana. E nella fase
organizzativa
della
diramazione
italiana del gruppo Com---, Il Collegio ritiene che abbia quindi
concorso con un contributo autonomo, di coordinamento,
società
austriaca,
operato
anche
attraverso
anche la
l’indicazione
dei
dipendenti ritenuti chiave per la neo-costituita Com--- Italia. Ciò
si deduce dal ruolo preminente svolto nella genesi della società
italiana da parte dell’austriaca, operata anche durante la selezione
del
personale,
fase
coordinata
quantomeno
livello
ideologico
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da
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
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RG n. 19390/2010
convenute per tutte
le comunicazioni
trasmesse
Repert.
n. 2447/2014 del
03/03/2014
Com--- International: né è
soggetti stornati, della cui importanza la società austriaca era ben
consapevole (doc. 14 di parte attrice).
Attraverso un soggetto terzo- Com--- Italia- Com--- International ha
dunque violato gli obblighi contrattuali assunti.
Ciò premesso, trattandosi di violazione di obbligo contrattuale, tale
condotta
è
illecita,
a
prescindere
dal
riscontro
degli
indici
individuati dalla giurisprudenza per inferirne l’illecito sotto il
profilo
extra-contrattuale.
Evidentemente
infatti
lo
scopo
della
pattuizione negoziale era quella di cautelare SOS--- attraverso una
forma di responsabilità contrattuale più estesa rispetto a quella
già prevista ex lege dall’art. 2598 c.c., convertendosi in caso
contrario in una disposizione superflua.
Com--- International si era impegnata ad un non facere a condotta
libera, condotta quindi estesa a qualunque tentativo di spostamento
o impiego delle forze umane di SOS---. Dunque la violazione
dell’obbligo attiene
modalità
anche
a
Gianni
Carrara,
coinvolto
con
di collaborazione dianzi citate prima del 21.4.2009.
le
La violazione non è invece riscontrata per la signora Beretta,
la quale è stata assunta presso Com--- successivamente al
21.4.2009, ossia in data 1.8.2009 (doc. 7 di Com--- Italia), quando
l’impegno contrattuale era venuto meno.
6.3.La violazione dell’accordo del 21.4.2008 da parte di Com--International attraverso il contatto dei clienti SOS--Con l’accordo del 21.4.2008 Com--- International si era obbligata
anche a “non prendere contatto in qualunque modo”
con i
clienti SOS--- fino al 21.4.2009. Richiamate tutte le considerazioni
espresse ai punti sub. a) e b), va osservato che la difesa delle
convenute non ha negato che Com--- Italia abbia avuto contatti
con parte della clientela SOS---, ma ha contestato l’illiceità,
precisando che per lo più si trattava di filiali nazionali di
società straniere, già in stretti
le
quali
avevano
di
rapporti
con
la
casa
madre,
loro iniziativa contattato Com--- Italia.
Nondimeno, agli atti sono versati comunicazioni dalle quali risultano
contatti con alcuni dei clienti di SOS--- prima del 21.4.2009 in
violazione dell’accordo. ed in particolare:
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
chiaro indice
la coincidenza
di del
tre03/03/2014
dei
Repert.
n. 2447/2014
Italia
in
data
commerciale a Parkeon –cliente SOS---- attraverso la sua Direzione
Commerciale nella persona di Camillo Mayer (doc. 41 bis di Com--Italia);
- Tra Com--- Italia e Skidata s.r.l.- altra cliente SOS----
dal
27.3.2009 sono intercorse comunicazioni commerciali: è vero che
apparentemente è la cliente che contatta la convenuta, ma le
modalità lasciano intendere precedenti rapporti, essendo già a
conoscenza
della
presenza
del
Rizzi
nella
compagine
della
convenuta: (al quale la comunicazione email è altresì inviata (cfr.
doc. 42 bis di Com--- Italia).
Per gli altri clienti invece non vi è prova di un contatto
diretto attivato da parte di Com--- prima del 21.4.2009.
Com--- International, attraverso un soggetto terzo estraneo al
negozio –Com--- Italia- ha violato dunque in questi due casi
l’impegno negoziale.
Per gli altri clienti invece non vi è prova di un contatto
diretto attivato da parte di Com--- prima del 21.4.2009.
8.Lo storno quale condotta illecita extracontrattuale da parte
di Com--- Italia
Anche il profilo autonomo di responsabilità extracontrattuale in capo
alla convenuta italiana
è riscontrato.
Lo storno di dipendenti qui censurato a giudizio del Collegio esorbita
comunque dalla normale fisiologia del mercato.
8.1.Il caso in esame: lo storno di gruppo
Parte attrice si duole dello storno di quattro dipendenti che da anni
si occupavano dei prodotti interfonici e che costituivano una sorta di
staff. Tale figura costituisce serio indice proprio dell'idoneità
della
condotta
a
produrre
un
effetto
disgregante,
destrutturare l'organizzazione aziendale della concorrente.
capace
di
Lo sviamento avrebbe consentito alla concorrente di costituire ex novo
una
divisione
analoga
a
quella
propria
-contemporaneamente
destrutturata- giovandosi delle conoscenze degli stornati sia mediante
l'acquisizione di informazioni riservate sia mediante la prosecuzione
di relazioni con la clientela del concorrente leale.
Nel caso in esame è provato:
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- Com---
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
11.3.2009
ha n.
formulato
Repert.
2447/2014un’offerta
del 03/03/2014
provenienza e, dunque, la destrutturazione dalla ricorrente: la forza
lavoro presso l’attrice era di 12 unità, di cui cinque nell’area
tecnica e logistica e 6 addetti invece all’area commerciale. Di essi
tre dipendenti hanno iniziato ad operare presso Com--- Italia (ed in
particolare: Gianni Carrara, Claudio Rizzi, Camillo Majer; per
Maria
Cristina Beretta come a breve non si può invece predicare lo storno
illecito);
b)il
ruolo
strategico
ricoperto
dai
dipendenti
stornati:
Gianni
Carrara era direttore tecnico dell’area tecnica e logistica, mentre
gli altri stornati operavano per l’area commerciale (il dott.
Claudio Rizzi era addetto all’ufficio vendita di SOS---, Camillo
Majer).La posizione chiave ricoperta da tali dipendenti emerge del
resto dalle trattative intercorse per l’acquisto d’azienda tra
l’attrice e la casa tedesca che quest’ultima aveva manifestato il
proprio interesse ad acquisire tra i soggetti operanti presso la
costituenda Com--- Italia proprio i dott. Gianni Carrara, Claudio
Rizzi e Camillo Majer (doc. 18 di parte attrice);
c)la significativa concentrazione temporale degli episodi di storno:
il
passaggio
dei
dipendenti
si
è
concentrato
in
un
breve
arco
temporale, elemento che aumenta l'intensità della condotta lesiva.
Benchè il tempo nel quale si consuma l'illecito svolga in sè un ruolo
probatorio neutro, esso assume invece un autonomo rilievo indiziario
ove messo in relazione alla struttura aziendale ed alla qualificazione
tecnico-commerciale dei dipendenti stornati rispetto a quelli rimasti.
Sotto
questo
profilo
sono
significative
le
dimissioni
di
Gianni
Carrara, risalenti a 20.10.2008 e di Claudio Rizzi e Camillo Mayer,
avvenute il successivo mese di novembre dello stesso anno. In poco più
di un mese parte attrice aveva consapevolezza di avere perduto tre dei
suoi più importanti collaboratori nel settore degli interfonici;
d)l’estrema difficoltà nella loro sostituzione, evidente dall’ alta
qualificazione
nel
segmento
degli
interfonici
proprio
a
marchio
Com---, avvenuta grazie anche alla costante attività di formazione e
di aggiornamento ricevuta mentre operavano presso l’attrice (docc.
53 -68 parte di SOS---).
Tali elementi indiziari consentono quindi di ritenere sufficientemente
riscontrata una precisa condotta, c.d."cherry picking", consistente
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a)il rilievo numerico dei
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
soggetti stornati,
rapportato
al comparto
di
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
collaboratori
competenza in quanto provenienti da uno specifico settore e con ruolo
di fatto chiave in tale comparto.
8.3.Lo storno tout court aziendale
Alla luce del numero complessivo della forza lavoro presso l’attrice,
si può infine ritenere anche la sussistenza di uno sviamento tout
court aziendale.
E ciò tenuto conto del numero di soggetti complessivamente passati al
concorrente, qui nella misura di tre (a fronte della complessiva forza
lavoro di 12 dipendenti di cui si componeva l'azienda attorea) e,
dunque, della potenzialità distruttiva dello storno.
E’
vero
che
International,
preoccupazione
l’imminente
se
da
modifica
rendeva
parte
del
della
dei
tutto
forza
rapporti
fisiologico
lavoro
indotta
con
Com---
a
ricercare
una
certa
soluzioni alternative presso una nuova realtà aziendale (che avrebbe
avuto lo stesso core -business di cui si occupava l’attrice) restavano
comunque fermi gli oneri a carico delle imprese concorrenti in ordine
alla lealtà delle rispettive condotte.
8.2. l’eccezione sull’animus nocendi
Com--- Italia allega che i dipendenti si sarebbero spontaneamente
proposti anche per un diffuso malcontento maturato presso
SOS---, negando quindi l’animus nocendi.
Va premesso che la pretesa sussistenza di una sorta di giudicato
cautelare sulla mancanza di animus nocendi seguito del procedimento
d’urgenza presso il Tribunale di Bergamo non trova riscontro normativo
(la
possibile
stabilizzazione
per
scelta
delle
parti
di
una
statuizione cautelare ben può essere sempre modificata attraverso la
successiva instaurazione del giudizio di merito).
Inoltre, il requisito dell’animus nocendi richiama quella penalistica
del dolo specifico, quale volontà di recare danno, annientare o
distruggere il concorrente. Si tratta, tuttavia, di un requisito
ambiguo, oggetto di serrate critiche
attenta,
giacchè
dell'illecito,
afferente
benchè
in
alla
generale
da parte della dottrina più
sfera
si
soggettiva
prescinda
dal
dell'autore
requisito
soggettivo della condotta quando si tratta di accedere alla tutela
preventiva ed inibitoria e non anche a quella risarcitoria. Lo sforzo
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nell'assumere
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
della concorrente
con una del
specifica
Repert. n. 2447/2014
03/03/2014
allora
quello
di
tentare
ancorandolo a requisiti, per così dire, oggettivi.
In
effetti,
l'obiettivo
di
ridurre
il
perimetro
dello
storno
sanzionabile con la tutela inibitoria ben può essere raggiunto senza
cioè attingere a spuri elementi soggettivi, ma
solo
all'elemento
oggettivo,
da
sindacare
ancorando il giudizio
in
base
all'intensità
dell'offesa all'integrità aziendale. E ciò in coerenza con tutto
l'impianto
della
tutela
inibitoria
per
concorrenza
sleale,
che
prescinde dal riscontro positivo dell'animus nocendi. Quest'ultimo
diventa -solo- uno degli indizi (unitamente agli altri quali: il
numero dei dipendenti stornati, la frazione temporale nella quale si è
integrato
l'illecito,
la
particolare
qualifica
dei
dipendenti
interessati allo storno, la loro non facile sostituibilità) da cui
inferire l'unico fatto costitutivo da provare, ossia l'idoneità della
condotta a disgregare l'azienda. Tutti tali elementi sono riscontrati
nel
caso
in
esame,
ove
si
ravvisa
un’ipotesi
di
c.d.
storno
parassitario; invero, pur mancando una precisa volontà distruttiva,
nondimeno la condotta ha raggiunto la soglia rilevante ex art. 2598
c.c.. E ciò in quanto in questa prospettiva il discrimen tra la natura
fisiologica e lecita dello storno di dipendente e condotta -sleale- va
individuata
nella
intensità
lesiva
della
condotta,
essendosi
appropriato il concorrente sleale di risorse del concorrente con
modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale
dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provochino
alterazioni
che
superano
ragionevolmente previsto.
la
soglia
di
quanto
possa
essere
In ogni caso, anche ove si voglia accedere alla necessità di acquisire
autonoma prova dell’animus nocendi, la mancanza di "prova liquida"
assunta in sede di assunzione di prove orale di un primo contatto dei
dipendenti
attivato
l’acquisizione
di
da
Com---
elementi
Italia
probatori
di
o
International
segno
contrario
sufficiente a predicare la mancanza dell’animus nocendi.
Militano
infatti
come accennato
il
in
senso
contrario
riconosciuto
alcuni
ruolo
elementi,
chiave
da
-e
anzi
-non
è
quali
parte
di
Com--- International di alcuni dipendenti SOS--- per consentire a
Com--- Italia di operare sul mercato (“Com--- Italia non sarà
inizialmente pronta a gestire alcuni lavori amministrativi e saremo
quindi lieti di
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è
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
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di oggettivizzare
tale del
elemento,
Repert. n. 2447/2014
03/03/2014
futura “Com--- Italia” proverrà da SOS--, assicureremo che tutte le
loro
conoscenze
relative
ad
altre
attività
SOS---
di
verranno trasferite ad altro personale di SOS---, come da voi
richiesto”, cfr. doc. 14 di parte attrice).
Ciò induce a ritenere che Com--- Italia, ben consapevole
attraverso
Com--- International dell’importanza nella fase di start-up di alcuni
dipendenti SOS---, li abbia acquisiti, pur consapevole di nuocere
alla concorrente con modalità superiori alle normali dinamiche del
mercato del lavoro.
Tali conclusioni non sono sovvertite dalla considerazione che:
a) i dipendenti Claudio Rizzi e Camillo Majer da tempo stessero da
tempo cercando soluzioni lavorative alternative (docc. 23 e 24
parte convenuta International) e che Gianni Carrara sin dal 2006
avesse
manifestato
l’intento
di
pensionarsi.
A
fronte
dell’
intendimento manifestatosi da tempo (sin dal 2006), ciò che rileva
è simultaneità della concreta realizzazione delle dimissioni
da
parte di tutti e tre dipendenti, tutte a vantaggio di un unico
operatore di mercato;
b) Gianni Carrara non sia passato direttamente da SOS--- a Com---
Italia, essendo assunto presso quest’ultimo solo da ottobre 2009:
è stato già osservato che in realtà il medesimo ha ricoperto il
ruolo di traduttore a vantaggio di Com--- addirittura quando
ancora era alle dipendenze di SOS---.
Manca invece effettivamente la prova dello sviamento illecito di
Cristina Beretta la cui assunzione presso un terzo soggetto prima
divenire dipendente Com--- Italia pare recidere il nesso causale
tra le lamentate condotte a carico delle convenute e le sue
dimissioni da SOS---.
In
conclusione,
comprovante,
l'elemento
il
attraverso
costitutivo
quadro
indizi
probatorio
gravi,
dell'illecito
appare
precisi
storno
da
e
univocamente
concordanti,
parte
di
Com---
Italia con il concorso di Com--- International per tre dei quattro
dipendenti di cui si discute, potenzialmente idoneo a destrutturare
un
comparto
dell’attrice,
non
in
grado
in
un
ordinario di poter continuare a relazionarsi con la
arco
temporale
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acquistarli come servizi da
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
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SOS---” poiché
parte
del personale
della
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
clientela
con
i
professionali garantiti prima dello storno.
9.La sottrazione di informazioni segrete o riservate.
9.1. Quanto alla pretesa sottrazione di informazioni segrete
o riservate, qui SOS--- lamenta l'indebito utilizzo di dati
(elenco dei clienti, delle condizioni economiche praticate)
tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i..
La
censura
prospettazione
riscontri
va
disattesa,
attorea
documentali
non
per
tenuto
emergono
inferire
conto
che
sufficienti
la
dalla
stessa
allegazioni
sussistenza
di
tutti
o
i
presupposti previsti sul punto dalle disposizioni dianzi citate,
quale ad esempio, quali siano le misure adottate per garantire la
loro protezione.
La censura va dunque disattesa.
la fattispecie di cui all’art. 2598 comma 3 c.c.
Nel caso in esame non ricorrono neppure i requisiti meno stringenti (e
simmetricamente
tutele
meno
penetranti)
per
predicare
l’illecita
sottrazione di informazioni riservate ex art. 2598, comma 3, c.c.
Non può essere negata la natura riservata di alcune delle informazioni
litigiose: ad esempio, l’elenco di tutti i clienti, delle condizioni
praticate
austriaca
alle
poteva
clientela
conoscere
e
sotto
solo
lo
questo
sconto
profilo
massimo
la
fornitrice
praticato
al
cliente. E l'eccezione di Com--- International, secondo la quale si
tratterebbe in questo caso di dati a volte pubblicizzati o comunque
facilmente
accessibili
alla
casa-madre
austriaca
grazie
ai
suoi
rapporti commerciali intrattenuti a livello internazionale con le
stesse società o comunque appartenenti allo stesso gruppo, non appare
dirimente.
A parte la considerazione che tale circostanza conferma la conclusione
che le due società operavano come un’unica realtà economica e che,
dunque, sussistesse un controllo di fatto tra le due convenute (di cui
uno degli indici è proprio, come accennato, il flusso di informazioni)
non vi è stata sufficiente allegazione o prova in concreto di quali
fossero le informazioni sottratte ed indebitamente utilizzate che non
rientrassero nel bagaglio di conoscenze professionali che gli stornati
potevano legittimamente spendere presso un nuovo datore di lavoro.
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propria
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
medesimi
standards
qualitativi
e
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
utilizzo di tali informazioni:
-sia diretta (non essendovi stato alcun vaglio probatorio ad esempio
su
supporti
informatici
che
consentano
di
verificare
transizione di file o documenti informatici attraverso
dipendenti infedeli);
l'illecita
i –ritenuti-
-sia indiretta, attraverso indizi dotati dei requisiti di cui all'art.
2729 c.c., caratterizzati in particolare dai requisiti di gravità
(inteso come rilevante grado di continuità logica tra il fatto noto e
quello ignoto) e concordanza (intesa come univocità della serie di
elementi indiziari raccolti che consenta di inferire la prova del
fatto controverso seppure non in termini di assoluta certezza ma come
conseguenza ragionevolmente possibile o probabile, secondo regole di
esperienza (Cass. nn. 16993/2007, 13546/2006, 12802/2006 ed altre). Ed
in particolare:
a)la clientela nel settore di riferimento per sua stessa natura (si
tratta infatti di società che partecipano a gare d’appalto per la
realizzazione di grandi opere edilizie, ospedali, parcheggi, scuole,
metropolitane,
che quindi debbono poi fornire al committente finale i
sistemi interfonici, ed alcuni dei clienti indicativa da SOS--- sono
proprio enti pubblici o a partecipati) non sembra potere garantire un
alto grado di fidelizzazione rispetto al solo profilo soggettivo
dell’operatore di mercato prescelto come fornitore né tantomeno del
referente
pubblici
interno
o
dell’azienda
partecipazione
fornitrice.Ove
pubblica,
infatti,
si
tratti
regole
di
di
Enti
evidenza
pubblicistica presidiano la scelta in virtù di parametri oggettivi
quali i prezzi praticati;
b) i rapporti con la clientela perduta da SOS--- non si modulano
attraverso rapporti negoziali a tempo indeterminato. In effetti, con i
clienti dei quali ha lamentato lo storno parte attrice non aveva in
corso negozi dai quali tali terzi contraenti siano
immotivatamente receduti, per poi stringere relazioni con
controparte. SOS--- aveva solo intavolato trattative, poi non
concretizzatisi, verosimilmente non già per il passaggio di
informazioni censurato da controparte ma, come a breve, per prezzi
più favorevoli offerti alla clientela.
La
considerazione
che
alcuni
ex
dipendenti
seguano
presso
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un concorrente un cliente in precedenza conosciuto pressopagina
l'ex
datore
http://bit.ly/1uu19yg
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Manca del resto la deduzione
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
e la prova
effettivo
Repert.dell'indebito
n. 2447/2014 del
03/03/2014
(fatto noto) non dimostra -in
logica- che la presenza del dipendente transitato abbia avuto un ruolo
attivo nell'acquisizione del cliente stesso (fatto ignoto). E ciò
attraverso soprattutto l'utilizzo di informazioni riservate e che ciò,
dunque, abbia compiuto un disequilibrio del mercato.
Il quadro probatorio non appare univocamente comprovante l'assunto
sul quale fonda la sua domanda di tutela, ovvero che Com---
Italia –attraverso i nuovi dipendenti- abbia illecitamente conseguito
i propri segreti aziendali.
11.Lo sviamento di
clientela
Le considerazioni sopra esposte consentono di escludere
l’illecito sviamento di clientela a danno di SOS---.
Neppure dai documenti di causa non emerge che lo spostamento dei
clienti, non negato come a breve dalla difese delle convenute, non fu
determinato dunque dal passaggio di informazioni illecite attraverso i
dipendenti stornati, ma da prezzi di maggior favore praticati da
quella che ormai era, legittimamente, l’unica distributrice ufficiale
della casa madre.
L’eccezione delle convenute della mancanza di prova del nesso causale
tra
lo
spostamento
dei
clienti,
quello
utilizzo di informazioni riservate, è fondata
di
dipendenti,
mediante
Sotto questo profilo dunque la domanda di SOS--- va rigettata.
12. Il boicottaggio secondario
Com’è noto, il boicottaggio costituisce atto di concorrenza sleale
solo
ove
la
concorrente,
condotta,
sia
priva
diretta
di
all’esclusione
qualsiasi
del
giustificazione
natura commerciale (Trib. Napoli, 23.7.2003).
mercato
obiettiva
del
di
Nel caso in esame, tale presupposto non è stato riscontrato.
La doglianza di parte attrice di avere subito un aumento del
prezzo dei beni forniti da Com--- e dei costi di riparazione e,
comunque, di non aver più potuto collocare sul mercato i prodotti
interfonici in questione
italiana
dopo
alle
stesse
tuttavia
della
filiale
la scadenza del contratto di distribuzione in
esclusiva non è contestato dalla
stato
condizioni
motivato
difesa
delle
convenute.
Esso
e giustificato dalla diversa relazione
commerciale
casa
madre intrattenuta
tedesca da dalla
un lato
con
la
consorella
è
italiana
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Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
via univoca
e con n.
sufficiente
Repert.
2447/2014contiguità
del 03/03/2014
convenute
hanno
documentato
come
i
prezzi
praticati
a
favore
dell’attrice e gli sconti consentiti fossero omogenei ed in linea con
quelli
accordati
a
tutti
rivenditori
europei
e
che
l’incremento lamentato era stato applicato a tutte le società
partners di Com--- (docc. 56, 57 58 e 59 di Com--- Italia.).
La difesa Com--- ha sostenuto che in realtà non erano aumentati i
prezzi (circostanza in effetti riscontrabile da un raffronto tra il
listino prezzi per l’anno 2008-2009 depositato al documento n. 114
e quello per l’anno ad esempio 2010 depositato da Com--- Italia,
doc.
60) ma che non erano più stati praticati gli sconti sino allora
accordati a SOS---, giustificato sempre dal diverso rapporto con la
“consorella”.
Sotto il profilo concorrenziale tale censura delle convenute coglie nel
segno, essendo lecita una politica di differenziazione dei prezzi di
fornitura,
in
modulazioni
dei
un
regime
rapporti
non
di
monopolio,
negoziali
in
essere
motivato
tra
da
diversi
diverse
partners
commerciali come quelli tra Com--- International/Com--- Italia da un
lato e Com--- International/SOS--- dall’altro.
12.la responsabilità precontrattuale per il rapporto di fornitura
L’elemento
illecito
secondo
il
Collegio
va
rinvenuto
invece
nella garanzia che Com--- International aveva fornito all’attrice di
poter ancora acquistare da “Com--- Italia” ai migliori prezzi che
avranno il maggiore
dal
sconto
possibile
in
Italia,
volume d’acquisto di SOS--- da Com--- Italia”
indipendentemente
(doc. 14 di parte
attrice).Sul presupposto di tale promessa,SOS-- aveva distribuito
offerte sul
mercato
nel
corso
approvigionamento
applicategli.
fino
del
ad
tutto
aprile
simili
2009,
a
confidando
quelle
fino
a
in
prezzi
quel
di
momento
Salvo poi trovarsi nel 2009 in difficoltà con clienti per mantenere le
condizioni economiche offerte, essendo aumentati a partire da 1.5.2009 i
costi di fornitura, giacchè da quel momento Com--- Italia iniziava a
praticare a SOS--- il 30% di sconto sul listino, comportando un aumento
quantificato dall’attrice nella frazione del 224% rispetto a quello
praticato in precedenza da Com--- (cfr. docc. 112 e 116 parte attrice).
Del
resto,
l’effettivo
incremento
dei
prezzi
di
contestato nell’an dalla difesa Com--- International.
fornitura
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non
è
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(distributrice in esclusiva)
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
e, dall’altro,
SOS---. Inoltre
le
Repert.con
n. 2447/2014
del 03/03/2014
Tale pregiudizio, che
SOS--- ebbe contezza dei nuovi prezzi praticati (ossia dal
30.4.2009, cfr. doc. 116 di parte attrice) va causalmente addebitato
alla sola Com--- International la quale aveva promesso il fatto del
terzo (e non già a Com--- Italia estranea all’illecito), giacchè il
suo impegno aveva
negoziale
poi
fatto
confidare
SOS---
non confermata.
di
una
condizione
E per tale pregiudizio economico, parametrato alla luce delle offerte
già formulate ai propri clienti fino al 29.4.2009
-non seguite da
dal perfezionamento del contratto concluso invece con Com--- Italiaparte attrice va risarcita.
13.La
domanda
di
condanna
dalle
convenute
al
pagamento
di
una
provvisionale
Parte attrice ha precisato di intendere chiedere il risarcimento del
danno patito in un separato giudizio, invocando in questa sede la
liquidazione di una provvisionale, quantificata nell’atto di citazione
in € 250.000,00 e lievitata poi a
€ 500.000,00.
Va rammentato che i soli profili illeciti qui accertati attengono allo
sviamento di tre dipendenti sia di natura extracontrattuale, a carico di
entrambe le convenute, sia di natura contrattuale a carico della società
austriaca; a tale condotta illecita s aggiunge, solo a carico di Com---
International,
dell’accordo
il
del
contatto
21.4.2008
di
interfonici per il 2009 a
precedentemente praticati.
e
due
clienti
la
promessa
SOS--di
in
fornire
violazione
prodotti
prezzi di favore in linea con quelli
Nel presente giudizio solo sotto il primo profilo dello sviamento di
dipendenti, ove il pregiudizio è unico, sia esso di fonte contrattuale o
negoziale,
liquida,
ritiene
attraverso
il
risarcibile.
il
Collegio
ricorso
di
poter
avere
all’equità,
del
raggiunto
quantum
la
del
prova
danno
Come già osservato da questo Tribunale (Sentenza n. 15.3.2009) “il
capitale
umano”
è
considerato
dotato
di
un
valore
economicamente
apprezzabile, in una prospettiva organizzativa (si veda sul punto la
letteratura nordamericana sulle “human resource perpective”):esso è una
risorsa
detenute
dell’impresa
dal
composta
personale
dalle
(abilità,
conoscenze
formazione,
e
dalle
esperienza
competenze
e
valore
personale) tanto più apprezzabile quanto già è organizzata ed abituata
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Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
temporalmente va Repert.
arrestato
al momentodelin03/03/2014
cui
n. 2447/2014
valutazione
basate
retribuzione
annua
su
costi
(relativi
all’acquisizione
ed
alla
formazione del personale, normalmente parametrati tra 1/3 e 2,5 della
lorda)
o,
in
alternativa,
economico-reddituali (cfr. Trib. Milano, cit.).
Tali
criteri
possono
tuttavia
fornire
solo
sulle
un
potenzialità
parametro
della
valutazione ma non fornire elementi definitivi: il Tribunale ritiene
dunque di dovere fare ricorso al criterio dell’equità ed alle nozioni di
comune esperienza per poter integrare le risultanze probatorie.
La quantificazione del pregiudizio assumendo come base di calcolo i
costi necessari all’azienda per poter formare dipendenti di analogo
profilo professionale a quello in capo ai dipendenti stornati.
Tenuto conto del numero dei soggetti stornati (pari a tre), della loro
funzione
e
liquidato
del
a
tale
ruolo
ricoperto
titolo
di
in
azienda
provvisionale,
dai
dipendenti,
essendo
in
tali
viene
limiti
raggiunta la prova, per ciascun dipendente l’importo di € 25.000,00 e
così per
complessivi € 75.000,00, mentre va riservata ad altro giudizio
la quantificazione dell’ulteriore profilo illecito.
14.Il comando giudiziale
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda
di
abuso
di
dipendenza
economica,
e
dichiarato
il
difetto
di legittimazione passiva di Com--- Italia s.p.a a contraddire su tutte
le condotte poste in essere prima della sua costituzione; vanno
rigettate la
austriaca
trattative
domanda
svolta
di responsabilità
nei
soli
confronti
precontrattuale
per l’acquisto del ramo d’azienda,
per
della
convenuta
recesso
dalle
e le domande svolte
nei confronti di entrambe le convenute di violazione dei segreti ex
artt. 98 e 99 c.p.i. ed informazioni riservate, di boicottaggio
secondario e di sviamento di clientela; vanno invece accolte quelle di
sviamento di tre dipendenti a carico
quella
di
di
entrambe
le
convenute,
responsabilità precontrattuale a carico della sola
convenuta austriaca per la promessa, poi disattesa per l’anno 2009,
di fornire i prodotti interfonici a prezzi
effettivamente
International
praticati;
dell’obbligo
contattare la clientela
accertati.
quella
migliori
di violazione
assunto
in
di
di
quelli
Com---
poi
data 21.4.2008 di non
ed i dipendenti di SOS---, nei limiti sopra
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ad operare nel team. Sono in
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
proposito state
elaborate
metodologie
di
Repert.
n. 2447/2014
del 03/03/2014
provvisionale pari ad € 75.000,00 per il pregiudizio cagionato dallo
sviamento di dipendenti, mentre va pronunciata condanna generica solo a
carico
della
società
austriaca
per
gli
illeciti
contrattuali
ed
extracontrattuali accertati a suo carico, da liquidarsi in separato
giudizio.
Non
appare
opportuno
al
Collegio
procedere
alla
pubblicazione,
considerato il perimetro circoscritto entro il quale è stata accertata
la condotta illecita delle convenute.
Va invece concessa la misura accessoria dell’inibitoria al compimento di
ulteriori
condotte
di
storno
di
dipendenti,
assistita
da
penale
in
parte,
quantificata nella misura di € 20.000,00 per ogni ulteriore dipendente
eventualmente stornato.
Tenuto
conto
che
le
domande
attoree
sono
accolte
solo
sussistono giuste ragioni per la compensazione di 1/3 delle spese di
lite, mentre i residui 2/3 vanno liquidati a favore dell’attrice ed in
solido a carico delle convenute Le convenute vanno condannate in solido
alle spese di lite.
Il
Tribunale
di
Milano,
Impresa, definitivamente
SOS---
P.Q.M.
Sezione
specializzata
pronunciando
sulle
in
domande
materia
di
formulate
da
s.p.a. contro Com--- Italia s.p.a. e Com--- International CMBH
con atto di citazione notificato in data 12.3.2010, ogni altra domanda
ed eccezione disattesa e rigettata così provvede:
1)dichiara
il
difetto
di
giurisdizione
del
giudice
italiano
da
SOS---
s.p.a.
a
dell’autorità giurisdizionale austriaca in relazione alla domanda di
abuso di
dipendenza
economica
Com--- Internazional CMBH;
svolta
favore
contro
2)dichiara il difetto di legittimazione passiva di Com--- Italia s.p.a a
contraddire
costituzione;
su
tutte
le
condotte
poste
in
essere
prima
della
sua
3)rigetta le domande svolte da SOS--- s.p.a. nei confronti delle convenute
di boicottaggio secondario, di sottrazione di segreti, di sottrazione
di informazioni riservate e
cui in narrativa;
di sviamento di clientela per le ragioni di
4) rigetta la domanda svolta da SOS--- s.p.a. nei confronti di Commend
International CMBH di responsabilità precontrattuale per ingiustificato
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Le convenute in solido vanno
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
altresì condannate
pagamentodeldi03/03/2014
una
Repert. n.al2447/2014
di cui in narrativa;
5)accerta e dichiara che Com--- Italia s.p.a. e Com--- International CMBH
si sono rese responsabili dell’illecito sviamento di tre dipendenti a
danno dell’attrice, per le ragioni espresse in narrativa;
6)inibisce alle convenute la prosecuzione delle condotte indicate al punto
sub. 5), fissando a titolo di penale l’importo di € 20.000,00 per ogni
ulteriore dipendente stornato;
7)accerta
e
dichiara
la
responsabilità
precontrattuale
di
Com---
International CMBH per avere promesso a SOS--- la fornitura di prodotti
interfonici a partire dal 1.1.2009 a condizioni più favorevoli di quelle
poi applicate dal 1.5.2009;
8)accerta e dichiara l’inadempimento di Com--- International all’obbligo
contrattuale di non contattare la clientela
21.4.2009 nei limiti indicati in narrativa;
e dipendenti di SOS--- fino al
9)condanna Com--- Italia s.p.a. e Com--- International CMBH in solido al
risarcimento dei danni per le condotte indicate al punto sub. 5, liquidando
a titolo di provvisionale l’importo di € 75.000,00 per i danni cagionati
a SOS--- s.p.a.;
10)condanna Com--- International CMBH al risarcimento dei danni a favore
di SOS--- di cui ai punti sub. 7) e
separato giudizio;
8), danno da liquidarsi in
11) compensate nella frazione di un terzo le spese di lite, condanna le
convenute in solido alla rifusione a favore dell’attrice per la frazione di
2/3, liquidata nell’importo di € 7000,00 di cui € 500,00 a titolo di spese
ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2014
Il presidente
Dott. Claudio Marangoni
Il giudice estensore
Dott.ssa Alima Zana
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recesso dalle trattative per
Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
l’acquisto del Repert.
ramo d’azienda
per ledel
ragioni
n. 2447/2014
03/03/2014
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Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014
RG n. 19390/2010
Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014
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Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014