apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 19390/010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.ssa Silvia Giani Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19390/2010 promossa da: SOS-- SPA, con il patrocinio dell’avv. TORNATO ALBERTO e dell’avv. COMOLA ROBERTA (CMLRRT70L61F205L) FORO BUONAPARTE, 53 20121 MILANO; MATTACE RASO LUCA (MTTLCU69H06H501H) VIA CARDUCCI, 22 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in FORO BONAPARTE, 53 20121 MILANO presso il difensore avv. TORNATO ALBERTO ATTORE contro COM---- INTERNATIONAL GMBH, con il patrocinio dell’avv. BEMBO PIETRO GIANBATTISTA elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. BEMBO PIETRO GIANBATTISTA pagina http://bit.ly/1uu19yg 1 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 PIETRO GIANBATTISTA elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. BEMBO PIETRO GIANBATTISTA CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2013 OGGETTO: domanda di accertamento per abuso di dipendenza economica, concorrenza sleale per sviamento di dipendenti e clientela, sottrazione di segreti industriali, secondario; inibitoria, responsabilità penale, precontrattuale, pubblicazione; domanda di boicottaggio condanna pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno. pagina http://bit.ly/1uu19yg al 2 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 COM---- ITALIA SRL (C.F. Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 03863350272), con Repert. il patrocinio dell’avv. BEMBO n. 2447/2014 del 03/03/2014 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 12.3.2010, SOS-- s.p.a. - società attiva da oltre 30 anni nel mercato italiano nel settore dei sistemi telefonici ed interfonici, dei sistemi di comunicazione segnalazione chiamate- ha convenuto in International GMBH e Com--- Italia s.r.l.. giudizio le e di società Com--- Parte attrice ha esposto di avere concluso in data 27.11.2010 con la società austriaca un contratto a tempo indeterminato di distribuzione in esclusiva in virtù del quale SOS-- era divenuta distributrice esclusiva dei prodotti Com--- per i territori contrattualmente pattuiti (Italia, San Marino e Stato del Vaticano). In data 28.11.2007, la società austriaca aveva comunicato il recesso, preannunciando l’imminente costituzione di una filiale italiana, con la quale ultima parte attrice avrebbe potuto proseguire la relazione commerciale, attraverso la distribuzione dei prodotti medicali Com---. Contemporaneamente tra le parti erano state avviate trattative per la cessione del ramo d’azienda di SOS--: ed in tale occasione la convenuta austriaca aveva sottoscritto un accordo di confidenzialità nel quale, tra avvicinare in alcun modo preventiva autorizzazione successivo 3.10.2008 l’altro, i dipendenti e tale di SOS-- a non senza la sulla cessione ed il venivano definitivamente concordati i termini collaborazione tra SOS-- e Com---. Nel frattempo, la alcuni ragione impegnata clienti trattative neo-costituita Com--- Italia poneva tuttavia storno era di quest’ultima sino al 21.4.2009. In data 5.6.2008 Com--- poneva fine alle per la futura si dipendenti instaurava un in essere chiave dell’attrice, la condotte quale per di procedimento cautelare urgente in data 6.3.2009 presso il Tribunale di Bergamo, rigettato per mancanza di prova dell’animus nocendi. Proseguivano nel frattempo le condotte illecite di storno di dipendenti, alle quali si aggiungeva la sottrazione di clientela, nonché l’incremento a danno di SOS-- del difficoltà di prezzo di fornitura dei prodotti e di riparazione. Con conseguente concordate dell’attrice gli ordini dei evadere clienti alle acquisiti condizioni economiche prima della scadenza del contratto del 2000. Infine in data 20.1.2010 Com--- Italia interrompeva unilateralmente il rapporto di fornitura. pagina http://bit.ly/1uu19yg 3 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 Ciò premesso, parte attrice ha in violazione dell’accordo del 21.4.2008; la responsabilità pre- contrattuale ed il recesso ingiustificato dalle trattative di cessione dell’azienda quale condotta prodromica dello storno, lo sviamento della clientela mediante l’indebito utilizzo di informazioni riservate ed aziendali ex artt. 98 e 99 c.p.i.; l’abuso di dipendenza economica in relazione al contratto concluso nel 2000 con la società austriaca. Ha oltre la quindi invocato di tali condotte l’inibitoria assistita da astreinte, che domanda di in questa la misura accessoria risarcimento del danno sede la sola della pubblicazione, riservando ad un separato giudizio, chiedendo liquidazione in via equitativa provvisionale nell’importo fino ad € 250.000,00. di una Si è costituita Com--- Italia, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione a contraddire in relazione a fatti antecedenti alla propria costituzione e contestando la sussistenza di una responsabilità solidale con la casa madre tedesca. Ha negato tutti gli illeciti addebitatigli e confermato di avere interrotto i rapporti di fornitura con controparte, ma a cagione dei comportamenti illeciti di SOS-- che si era presentata al mercato in veste di distributrice quelli concordati: invocato in esclusiva di Com--- ed offrendo prodotti a prezzi inferiori a di tali condotte ha in via riconvenzionale l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione. Com--- International, a sua volta, ha eccepito in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per difetto di traduzione idonea asseverata; il proprio difetto di legittimazione a contraddire sulla sottrazione di informazioni riservate, di storno di dipendenti e clientela; ha eccepito, quanto all’abuso di dipendenza economica, il difetto di giurisdizione italiana a favore dell’autorità giudiziaria austriaca in virtù di specifica clausola negoziale. Quanto alla pretesa violazione dell’accordo di confidenzialità del 21.4.2008, ha negato la competenza di quello territoriale del Tribunale adito a favore di Bergamo, in virtù di espresso accordo tra le parti; nel merito, ha sostenuto che l’impegno di non contattare clienti SOS--- aveva quale implicita delle scadenza il momento di interruzione trattative, intervenute sin dal 6.6.2008; ha inoltre eccepito la sussistenza di un “giudicato cautelare” in relazione all’exceptio doli generalis a seguito del provvedimento reso dal Tribunale pagina di 4 di 27 Bergamo. Ha negato l’abuso di http://bit.ly/1uu19yg Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 lamentato lo storno di dipendenti anche Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 economica precisando trattative per l’acquisto del ramo d’azienda a cagione dell’incongruità del prezzo di vendita costituzione di proposto da controparte. Ha sostenuto la lecità una propria distributrice italiana e negato gli ulteriori illeciti di storno di dipendenti, di boicottaggio commerciale, di storno di clientela e sottrazione i informazioni riservate. In via riconvenzionale, ha invocato l’accertamento di condotte confusorie poste in essere da controparte dopo la cessione del contratto di distribuzione, delle quali ha chiesto il ristoro: tali domande sono poi state rinunciate, analogamente a quelle della convenuta italiana in sede di precisazione delle conclusioni. Nel corso del giudizio, assunte le prove orali richieste dalle parti ed ammesse dal giudice, sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate in data 5.11.2013 assegnazione dei la difensivi finali. causa termini è di stata legge rimessa per il in decisione, deposito degli previa scritti Infine la causa è stata discussa oralmente innanzi al Collegio ex art. 275, comma 2, c.p.c. all’udienza del 6.2.2014. 2.L’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle convenute. 2.1.Ciascuna delle convenute ha eccepito di non essere legittimata passivamente in relazione ciascuna ad una parte delle doglianze svolte dall’attrice. Va premesso che la legittimazione attiva e passiva va accertata in base alla prospettazione della domanda a prescindere dalla sua fondatezza del merito, concretandosi nella coincidenza tra chi agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto sostanziale fatto valere. Sul punto, la società italiana lamenta di non essere legittimata in relazione a condotte poste in essere prima della sua costituzione, avvenuta in data 15.9.2008 (doc. 25 di parte attrice): la doglianza è fondata, né del resto controparte sul punto ha sollevato contestazioni. 2.2.Quanto invece alla simmetrica eccezione svolta dalla difesa della società austriaca per le condotte direttamente poste in essere da governano la Com--- Italia –sviamento di dipendenti, di clientela e sottrazione di In informazioni riservate- tale censura è generale va considerato che infondata. -secondo i criteri che responsabilità civile e anche la materia della concorrenza sleale- il pagina http://bit.ly/1uu19yg 5 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 dipendenza Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 di avere lecitamente interrotto le Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 di più soggetti contributo ideativo, purchè siano riscontrati tutti i requisiti di cui all’art. 2043 c.c., predicabili in capo a ciascuno dei concorrenti anche sotto il profilo del contributo causale all’evento dannoso. In particolare, qui può essere predicata un’ipotesi di controllo o di collegamento societario tra le due convenute, ipotesi in relazione alla quale gli oneri probatori per l’estensione della responsabilità da una all’altra società appaiono meno stringenti rispetto ai criteri generali sopra citati. Per quel che qui rileva, mutuando i principi elaborati dalla giurisprudenza anche comunitaria in materia antitrust, osserva il Collegio che può essere ritenuta responsabile oltre che la controllante della controllata anche una società consorella, che pur non detenendo quote nel capitale sociale di quella che ha posto in essere l’illecito, eserciti comunque un’influenza determinante sulla consorella in virtù di vincoli economici e giuridici. Il presupposto per predicare tale estensione di responsabilità è quella per la quale le due società consorelle facciano parte di un “unica entità economica” mentre non è sufficiente che il loro capitale sociale sia detenuto dai medesimi soggetti. L’unicità dell’entità economica si può ricavare da indici quali: la sussistenza di vincoli contrattuali, l’esistenza di flussi informativi tra le due società, l’interferenza su decisioni definizione strategiche di della programmi e controllata, strategie quali quelle aziendali, la relative politica alla degli investimenti e quella delle risorse umane, che anche se non riguardano direttamente la gestione commerciale. Si tratta cioè di tutte quelle scelte che possono comunque avere ripercussioni sul comportamento di mercato della società controllata di fatto (cfr. sulla materia C. giust. UE, 1° luglio 2010, causa C-407/08 P, Knauf Gips KG c. Commissione europea, in Racc. 2010, p. I-6375, C. giust. UE, 20 gennaio 2011, causa C-90/09, General Química e 38; SA e altri c. Commissione europea, in Racc. 2011, p. I-1, punti 37 C. giust. UE, 19 luglio 2012, cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco c. Commissione e Commissione c. Alliance One International e altri, “Alliance”, . Trib. CE, 27 settembre 2006, causa T-314/01, Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA c. Commissione delle Comunità europee, in Racc. 2006, p. II-385). La conseguenza sul piano della responsabilità è dunque che l’illecito si pagina http://bit.ly/1uu19yg 6 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 concorso Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 nell’illecito può concretarsi anche un Repert. n. 2447/2014 delin 03/03/2014 secondo i principi generali (art. 2043 c.c., 2598 c.c.) che vi sia stato o sia stato in concreto un concorso, ma perché la condotta è riferibile ad entrambe in quanto unico soggetto economico. E, nel caso in cui non sia possibile individuare una società cui imputare la responsabilità dell’infrazione in qualità di controllante e/o di responsabile del coordinamento dell’azione dell’“impresa”, possono essere ritenute entità. Ciò responsabili premesso, osserva in solido il le Collegio singole che le società convenute componenti sono due questa società giuridicamente autonome, ma appartenenti ad un’unica realtà economica, facendo parte entrambe del gruppo Com---: la società italiana è detenuta al 100& dalla Holding Com---. Sebbene tra Com--- International e Com--- Italia non sia provato rapporto di partecipazione azionaria quale è quello tra controllata e controllante (non risulta agli atti la prova dell’assetto azionario di Com--- International e di Com--- Holding), tuttavia sussiste a giudizio del Collegio un controllo economico tra la prima e la seconda giacchè: a)la società italiana è distributrice in esclusiva di quella austriaca: sotto il profilo economico è evidente una forte dipendenza delle attività economiche della prima rispetto alla seconda; b)tra la casa austriaca e Com--- Italia sussiste un flusso di informazioni di natura commerciale, anche riservata: è la stessa società austriaca che ammette di avere trasmesso all’italiana tutte le conoscenze dei prezzi dei prodotti praticati alla clientela nazionale e tutte le informazioni dei propri partners internazionali; c)la costituzione della società italiana è stata presentata all’esterno come scelta manifestato imprenditoriale l’intenzione di della creare società lei austriaca: stessa Com--- quest’ultima Italia, ha quale diramazione (pur giuridicamente autonoma) sul territorio italiano per la distribuzione dei propri prodotti, prima affidati all’attrice (“ Com--Internazional creerà una “Com--- Italia” cfr. doc. 14 di parte attrice); d)la società tedesca ha garantito condotte negoziali della futura Com--- Italia, laddove ha promesso il prezzo della fornitura di beni da parte di SOS--- presso Com--- Italia (“i migliori prezzi che avranno il maggior sconto possibile in Italia”, cfr. doc. 14 di parte attrice). pagina http://bit.ly/1uu19yg 7 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 può addebitarsi in capo a ciascuna Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 delle società perché siadelprovato Repert.non n. 2447/2014 03/03/2014 scelte commerciali e strategiche di Com--- Italia, ne ha scelto i partners e ne ha determinato le politiche aziendali: può dunque predicarsi qui un’ipotesi di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.. Con la conseguenza che, nel caso in esame, il difetto di legittimazione passiva svolta da Com--- International va rigettata, salva la verifica nel merito, per ogni profilo censurato, di quali comportamenti possano essere addebitati di volta in volta ad entrambe le convenute ovvero ad una soltanto di esse. 3.La domanda di abuso di dipendenza economica Parte attrice ha chiesto che il Tribunale accerti l’abuso di dipendenza economica posto in essere dalla società austriaca in relazione al contratto di distribuzione in esclusiva sottoscritto tra le parti in data 27.11.2000. Sul punto è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa Com---. La controversia introdotta sul punto da SOS--- afferisce alla materia contrattuale (Cass. S. U. Ordinanza n.24906/2011 proprio per un caso di proroga della giurisdizione). Invero l’abuso di dipendenza economica è un profilo patologico che attiene ai contratti di durata -e non solo ai rapporti di fornitura- che conferiscono veste giuridica ad operazioni economiche specifici caratterizzate da investimenti difficilmente riconvertibili, indebolendo una parte che viene così privata di alternative soddisfacenti sul mercato. Lo scopo del legislatore è quello infatti di garantire la stabilità nel tempo della redditività dell'investimento di uno dei contraenti, ove la controparte tenti - ad esempio sciogliendo il rapporto negoziale - di sottrarre le c.d. quasi rendite dell'altra, ossia i guadagni investimenti già effettuati scadenza del contratto. e percepibili derivanti non convertibili nell'imminenza della da Trattandosi dunque di materia contrattuale, come tale è oggetto di valida proroga della giurisdizione: nel caso in esame negozio di distribuzione prevedeva invero la deroga della giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria austriaca, ed in particolare del Tribunale di Salisburgo per tutte le controversie relative al contratto. Poiché quest’ultimo è la fonte del preteso abuso di dipendenza lamentato dalle parti, ne conseguenza che per tale questione, non sussumibile alla diversa materia degli illeciti (S.U. ord. 24906/011, citata), sussiste la giurisdizione dell’autorità pagina http://bit.ly/1uu19yg 8 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Dunque nel periodo qui rilevante era Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 la società austriaca che operava le Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 austriaca,con eccezione. 4.Il conseguente ambito della giurisdizione italiana Con la conseguenza che nel caso in esame tutte le relazioni nate dal contratto di distribuzione in esclusiva e gli eventuali profili di responsabilità derivanti dall’esecuzione dello stesso contratto restano attratti nella giurisdizione dell’autorità tedesca. I profili di responsabilità relativi invece a condotte estranee anche alla fase esecutiva di dell’autorità italiana. tale negozio appartengono alla giurisdizione 5.La domanda di responsabilità precontrattuale Parte attrice lamenta l’ingiustificato recesso dalle trattative negoziali che erano state avviate dalla società austriaca per l’acquisto da parte di quest’ultima del ramo d’azienda di SOS---. Dagli atti e dalla difese delle parti è emerso che la trattativa venne interrotta da Com--- International per mancanza di accordo sul prezzo di cessione. Il Tribunale non ravvede qui alcuna condotta illecita, giacchè trattasi questo evidentemente di un elemento essenziale per valutare la convenienza dell’affare e sul quale le parti non avevano raggiunto nessun accordo,neppure di massima. Tale circostanza era tuttavia imprescindibile perché potesse sorgere l’affidamento giuridicamente protetto da parte di SOS--- nella conclusione dell’accordo di cessione e nella corrispondente International. responsabilità ex art.1337 c.c. a carico di Com--- La doglianza va disattesa. 6.La violazione dell’accordo di confidenzialità del 21.4.2008. 6.1.l’eccezione di incompetenza territoriale Parte attrice ha lamentato la violazione dell’accordo di confidenzialità stipulato in data 21.4.2008 tra SOS--- stessa e la società austriaca. La società austriaca ha eccepito sul punto l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Bergamo, attesa la clausola convenzionale di proroga della competenza ivi prevista. La censura è infondata: la lettura complessiva dell’accordo evidenza che lo stesso aveva ad oggetto anche materie comunque interferenti la proprietà industriale- ed in particolare informazioni riservate con pagina 9 di 27 commerciali astrattamente riconducili alla disciplina di cui all’art.98 c.p.i.. Si tratta Tribunale delle di materia che funzionalmente appartenente al http://bit.ly/1uu19yg Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 giurisdizionale Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 conseguente Repert. accoglimento della del relativa n. 2447/2014 03/03/2014 ed industriale), per la quale non trova applicazione l’art. 28 c.p.c., espressamente previsto solo per la deroga della competenza territoriale. Quindi, laddove poiché allo la proroga spostamento della del competenza foro non può territoriale essere consentita corrisponda anche l’individuazione di un Ufficio, incompetente funzionalmente per materia (il Tribunale di Bergamo non individuato tra quelli presso i quali ex lege sono state istituite le Sezione Specializzate),la relativa clausola, ex art. 1419 c.c., va ritenuta nulla. E, dunque, è infondata ratione temporis (essendo stata la presente causa incardinata il 12.3.2010, dunque prima della costituzione ex lege della corrispondente Sezione Specializzata presso il Tribunale di Brescia) l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata. 6.2. La violazione dell’accordo del 24.1.2008 da parte di Com--- International attraverso lo storno Parte attrice si duole dello storno di un gruppo di dipendenti che avrebbero consentito alla concorrente italiana di presentarsi sul mercato senza affrontare i costi di formazione e, in virtù delle conoscenze dirette e delle relazioni già acquisite degli stornati, determinare una massiccia e rapida sottrazione della clientela. Ciò avrebbe consentito a Com--- Italia di entrare nel mercato nazionale con prospettive di fatturato che altrimenti avrebbero richiesto una lunga opera di costruzione, anche laddove la consociata locale faccia parte di un gruppo leader nel settore in campo internazionale. In particolare, lo storno di dipendenti a danno di SOS--- ed a vantaggio di Com--- viene qui predicato sotto una duplice natura: -contrattuale nei confronti della società austriaca, in virtù dell’accordo di confidenzialità del 21.4.2008; -extracontrattuale nei confronti della convenuta italiana. Quanto al primo profilo, superata l’eccezione di incompetenza territoriale, in effetti ritiene il Collegio provato che fino al 30.4.2009 Com--- International –attraverso Com--- Italia- abbia avuto contatto con tre dipendenti, Claudio Rizzi, Camillo Majer e Gianni Carrara: i primi due sono stati assunti dalla convenuta italiana prima del 21.4.2009 mentre l’ultimo, pur assunto formalmente solo il successivo ottobre 2009, scaduto cioè l’obbligo contrattuale, lo stesso per ammissione di Com--- quando ancora iniziava a svolgere un ruolo di era impiegato presso SOS--pagina http://bit.ly/1uu19yg 10 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Imprese (allora Sezione Specializzata Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 di materia di proprietà intellettuale Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 traduttore a vantaggio delle dall’ufficio del Registro delle Imprese. La violazione non è invece riscontrata per la signora Beretta, la quale è stata assunta presso Com--- successivamente al 21.4.2009, ossia in data 1.8.2009 (doc. 7 di Com--- Italia), quando l’impegno contrattuale era venuto meno. la convenuta svolge due eccezione: a) La prima afferente all’estinzione dell’obbligazione in data antecedente a quella espressamente indicata nel contratto (ovvero il 21.4.2009, allo spirare cioè di un anno dalla stipulazione): secondo Com--- la volontà implicita delle parti era nel senso che le obbligazioni ivi assunte sarebbe venute meno ove le trattative per l’acquisto si fossero in ipotesi interrotte prima di tale data. Dunque, poiché il 6.6.2008 le trattative vennero interrotte, venuti meno gli obblighi assunti con l’accordo del 24.1.2008 le assunzioni intervenute successivamente non rientrerebbero nel divieto negoziale. La censura è priva di riscontro, sia ricorrendo all’interpretazione letterale (giacchè è stata espressamente prevista la durata di un anno dell’impegno senza alcuna deroga) sia avuto riguardo alla natura del negozio. Quest’ultimo era infatti finalizzato ad evitare un utilizzo indebito delle informazioni e una fuoriuscita del personale dall’organico SOS--- sia nell’ipotesi di buon esito della trattativa della cessione sia, a maggior ragione, in caso negativo; b) Lo storno non sarebbe riconducibile alla società austriaca ma alla controllata italiana, che ha proceduto all’assunzione dei dipendenti. Anche questa eccezione non merita accoglimento, tenuto conto in generale delle considerazioni svolte al punto sub. 2, e del controllo esercitato dalla società austriaca su della creazione della struttura quella italiana. E nella fase organizzativa della diramazione italiana del gruppo Com---, Il Collegio ritiene che abbia quindi concorso con un contributo autonomo, di coordinamento, società austriaca, operato anche attraverso anche la l’indicazione dei dipendenti ritenuti chiave per la neo-costituita Com--- Italia. Ciò si deduce dal ruolo preminente svolto nella genesi della società italiana da parte dell’austriaca, operata anche durante la selezione del personale, fase coordinata quantomeno livello ideologico pagina http://bit.ly/1uu19yg da 11 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 convenute per tutte le comunicazioni trasmesse Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 Com--- International: né è soggetti stornati, della cui importanza la società austriaca era ben consapevole (doc. 14 di parte attrice). Attraverso un soggetto terzo- Com--- Italia- Com--- International ha dunque violato gli obblighi contrattuali assunti. Ciò premesso, trattandosi di violazione di obbligo contrattuale, tale condotta è illecita, a prescindere dal riscontro degli indici individuati dalla giurisprudenza per inferirne l’illecito sotto il profilo extra-contrattuale. Evidentemente infatti lo scopo della pattuizione negoziale era quella di cautelare SOS--- attraverso una forma di responsabilità contrattuale più estesa rispetto a quella già prevista ex lege dall’art. 2598 c.c., convertendosi in caso contrario in una disposizione superflua. Com--- International si era impegnata ad un non facere a condotta libera, condotta quindi estesa a qualunque tentativo di spostamento o impiego delle forze umane di SOS---. Dunque la violazione dell’obbligo attiene modalità anche a Gianni Carrara, coinvolto con di collaborazione dianzi citate prima del 21.4.2009. le La violazione non è invece riscontrata per la signora Beretta, la quale è stata assunta presso Com--- successivamente al 21.4.2009, ossia in data 1.8.2009 (doc. 7 di Com--- Italia), quando l’impegno contrattuale era venuto meno. 6.3.La violazione dell’accordo del 21.4.2008 da parte di Com--International attraverso il contatto dei clienti SOS--Con l’accordo del 21.4.2008 Com--- International si era obbligata anche a “non prendere contatto in qualunque modo” con i clienti SOS--- fino al 21.4.2009. Richiamate tutte le considerazioni espresse ai punti sub. a) e b), va osservato che la difesa delle convenute non ha negato che Com--- Italia abbia avuto contatti con parte della clientela SOS---, ma ha contestato l’illiceità, precisando che per lo più si trattava di filiali nazionali di società straniere, già in stretti le quali avevano di rapporti con la casa madre, loro iniziativa contattato Com--- Italia. Nondimeno, agli atti sono versati comunicazioni dalle quali risultano contatti con alcuni dei clienti di SOS--- prima del 21.4.2009 in violazione dell’accordo. ed in particolare: pagina http://bit.ly/1uu19yg 12 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 chiaro indice la coincidenza di del tre03/03/2014 dei Repert. n. 2447/2014 Italia in data commerciale a Parkeon –cliente SOS---- attraverso la sua Direzione Commerciale nella persona di Camillo Mayer (doc. 41 bis di Com--Italia); - Tra Com--- Italia e Skidata s.r.l.- altra cliente SOS---- dal 27.3.2009 sono intercorse comunicazioni commerciali: è vero che apparentemente è la cliente che contatta la convenuta, ma le modalità lasciano intendere precedenti rapporti, essendo già a conoscenza della presenza del Rizzi nella compagine della convenuta: (al quale la comunicazione email è altresì inviata (cfr. doc. 42 bis di Com--- Italia). Per gli altri clienti invece non vi è prova di un contatto diretto attivato da parte di Com--- prima del 21.4.2009. Com--- International, attraverso un soggetto terzo estraneo al negozio –Com--- Italia- ha violato dunque in questi due casi l’impegno negoziale. Per gli altri clienti invece non vi è prova di un contatto diretto attivato da parte di Com--- prima del 21.4.2009. 8.Lo storno quale condotta illecita extracontrattuale da parte di Com--- Italia Anche il profilo autonomo di responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta italiana è riscontrato. Lo storno di dipendenti qui censurato a giudizio del Collegio esorbita comunque dalla normale fisiologia del mercato. 8.1.Il caso in esame: lo storno di gruppo Parte attrice si duole dello storno di quattro dipendenti che da anni si occupavano dei prodotti interfonici e che costituivano una sorta di staff. Tale figura costituisce serio indice proprio dell'idoneità della condotta a produrre un effetto disgregante, destrutturare l'organizzazione aziendale della concorrente. capace di Lo sviamento avrebbe consentito alla concorrente di costituire ex novo una divisione analoga a quella propria -contemporaneamente destrutturata- giovandosi delle conoscenze degli stornati sia mediante l'acquisizione di informazioni riservate sia mediante la prosecuzione di relazioni con la clientela del concorrente leale. Nel caso in esame è provato: pagina http://bit.ly/1uu19yg 13 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 - Com--- Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 11.3.2009 ha n. formulato Repert. 2447/2014un’offerta del 03/03/2014 provenienza e, dunque, la destrutturazione dalla ricorrente: la forza lavoro presso l’attrice era di 12 unità, di cui cinque nell’area tecnica e logistica e 6 addetti invece all’area commerciale. Di essi tre dipendenti hanno iniziato ad operare presso Com--- Italia (ed in particolare: Gianni Carrara, Claudio Rizzi, Camillo Majer; per Maria Cristina Beretta come a breve non si può invece predicare lo storno illecito); b)il ruolo strategico ricoperto dai dipendenti stornati: Gianni Carrara era direttore tecnico dell’area tecnica e logistica, mentre gli altri stornati operavano per l’area commerciale (il dott. Claudio Rizzi era addetto all’ufficio vendita di SOS---, Camillo Majer).La posizione chiave ricoperta da tali dipendenti emerge del resto dalle trattative intercorse per l’acquisto d’azienda tra l’attrice e la casa tedesca che quest’ultima aveva manifestato il proprio interesse ad acquisire tra i soggetti operanti presso la costituenda Com--- Italia proprio i dott. Gianni Carrara, Claudio Rizzi e Camillo Majer (doc. 18 di parte attrice); c)la significativa concentrazione temporale degli episodi di storno: il passaggio dei dipendenti si è concentrato in un breve arco temporale, elemento che aumenta l'intensità della condotta lesiva. Benchè il tempo nel quale si consuma l'illecito svolga in sè un ruolo probatorio neutro, esso assume invece un autonomo rilievo indiziario ove messo in relazione alla struttura aziendale ed alla qualificazione tecnico-commerciale dei dipendenti stornati rispetto a quelli rimasti. Sotto questo profilo sono significative le dimissioni di Gianni Carrara, risalenti a 20.10.2008 e di Claudio Rizzi e Camillo Mayer, avvenute il successivo mese di novembre dello stesso anno. In poco più di un mese parte attrice aveva consapevolezza di avere perduto tre dei suoi più importanti collaboratori nel settore degli interfonici; d)l’estrema difficoltà nella loro sostituzione, evidente dall’ alta qualificazione nel segmento degli interfonici proprio a marchio Com---, avvenuta grazie anche alla costante attività di formazione e di aggiornamento ricevuta mentre operavano presso l’attrice (docc. 53 -68 parte di SOS---). Tali elementi indiziari consentono quindi di ritenere sufficientemente riscontrata una precisa condotta, c.d."cherry picking", consistente pagina http://bit.ly/1uu19yg 14 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 a)il rilievo numerico dei Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 soggetti stornati, rapportato al comparto di Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 collaboratori competenza in quanto provenienti da uno specifico settore e con ruolo di fatto chiave in tale comparto. 8.3.Lo storno tout court aziendale Alla luce del numero complessivo della forza lavoro presso l’attrice, si può infine ritenere anche la sussistenza di uno sviamento tout court aziendale. E ciò tenuto conto del numero di soggetti complessivamente passati al concorrente, qui nella misura di tre (a fronte della complessiva forza lavoro di 12 dipendenti di cui si componeva l'azienda attorea) e, dunque, della potenzialità distruttiva dello storno. E’ vero che International, preoccupazione l’imminente se da modifica rendeva parte del della dei tutto forza rapporti fisiologico lavoro indotta con Com--- a ricercare una certa soluzioni alternative presso una nuova realtà aziendale (che avrebbe avuto lo stesso core -business di cui si occupava l’attrice) restavano comunque fermi gli oneri a carico delle imprese concorrenti in ordine alla lealtà delle rispettive condotte. 8.2. l’eccezione sull’animus nocendi Com--- Italia allega che i dipendenti si sarebbero spontaneamente proposti anche per un diffuso malcontento maturato presso SOS---, negando quindi l’animus nocendi. Va premesso che la pretesa sussistenza di una sorta di giudicato cautelare sulla mancanza di animus nocendi seguito del procedimento d’urgenza presso il Tribunale di Bergamo non trova riscontro normativo (la possibile stabilizzazione per scelta delle parti di una statuizione cautelare ben può essere sempre modificata attraverso la successiva instaurazione del giudizio di merito). Inoltre, il requisito dell’animus nocendi richiama quella penalistica del dolo specifico, quale volontà di recare danno, annientare o distruggere il concorrente. Si tratta, tuttavia, di un requisito ambiguo, oggetto di serrate critiche attenta, giacchè dell'illecito, afferente benchè in alla generale da parte della dottrina più sfera si soggettiva prescinda dal dell'autore requisito soggettivo della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva ed inibitoria e non anche a quella risarcitoria. Lo sforzo pagina http://bit.ly/1uu19yg 15 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 nell'assumere Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 della concorrente con una del specifica Repert. n. 2447/2014 03/03/2014 allora quello di tentare ancorandolo a requisiti, per così dire, oggettivi. In effetti, l'obiettivo di ridurre il perimetro dello storno sanzionabile con la tutela inibitoria ben può essere raggiunto senza cioè attingere a spuri elementi soggettivi, ma solo all'elemento oggettivo, da sindacare ancorando il giudizio in base all'intensità dell'offesa all'integrità aziendale. E ciò in coerenza con tutto l'impianto della tutela inibitoria per concorrenza sleale, che prescinde dal riscontro positivo dell'animus nocendi. Quest'ultimo diventa -solo- uno degli indizi (unitamente agli altri quali: il numero dei dipendenti stornati, la frazione temporale nella quale si è integrato l'illecito, la particolare qualifica dei dipendenti interessati allo storno, la loro non facile sostituibilità) da cui inferire l'unico fatto costitutivo da provare, ossia l'idoneità della condotta a disgregare l'azienda. Tutti tali elementi sono riscontrati nel caso in esame, ove si ravvisa un’ipotesi di c.d. storno parassitario; invero, pur mancando una precisa volontà distruttiva, nondimeno la condotta ha raggiunto la soglia rilevante ex art. 2598 c.c.. E ciò in quanto in questa prospettiva il discrimen tra la natura fisiologica e lecita dello storno di dipendente e condotta -sleale- va individuata nella intensità lesiva della condotta, essendosi appropriato il concorrente sleale di risorse del concorrente con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provochino alterazioni che superano ragionevolmente previsto. la soglia di quanto possa essere In ogni caso, anche ove si voglia accedere alla necessità di acquisire autonoma prova dell’animus nocendi, la mancanza di "prova liquida" assunta in sede di assunzione di prove orale di un primo contatto dei dipendenti attivato l’acquisizione di da Com--- elementi Italia probatori di o International segno contrario sufficiente a predicare la mancanza dell’animus nocendi. Militano infatti come accennato il in senso contrario riconosciuto alcuni ruolo elementi, chiave da -e anzi -non è quali parte di Com--- International di alcuni dipendenti SOS--- per consentire a Com--- Italia di operare sul mercato (“Com--- Italia non sarà inizialmente pronta a gestire alcuni lavori amministrativi e saremo quindi lieti di pagina http://bit.ly/1uu19yg 16 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 è Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 di oggettivizzare tale del elemento, Repert. n. 2447/2014 03/03/2014 futura “Com--- Italia” proverrà da SOS--, assicureremo che tutte le loro conoscenze relative ad altre attività SOS--- di verranno trasferite ad altro personale di SOS---, come da voi richiesto”, cfr. doc. 14 di parte attrice). Ciò induce a ritenere che Com--- Italia, ben consapevole attraverso Com--- International dell’importanza nella fase di start-up di alcuni dipendenti SOS---, li abbia acquisiti, pur consapevole di nuocere alla concorrente con modalità superiori alle normali dinamiche del mercato del lavoro. Tali conclusioni non sono sovvertite dalla considerazione che: a) i dipendenti Claudio Rizzi e Camillo Majer da tempo stessero da tempo cercando soluzioni lavorative alternative (docc. 23 e 24 parte convenuta International) e che Gianni Carrara sin dal 2006 avesse manifestato l’intento di pensionarsi. A fronte dell’ intendimento manifestatosi da tempo (sin dal 2006), ciò che rileva è simultaneità della concreta realizzazione delle dimissioni da parte di tutti e tre dipendenti, tutte a vantaggio di un unico operatore di mercato; b) Gianni Carrara non sia passato direttamente da SOS--- a Com--- Italia, essendo assunto presso quest’ultimo solo da ottobre 2009: è stato già osservato che in realtà il medesimo ha ricoperto il ruolo di traduttore a vantaggio di Com--- addirittura quando ancora era alle dipendenze di SOS---. Manca invece effettivamente la prova dello sviamento illecito di Cristina Beretta la cui assunzione presso un terzo soggetto prima divenire dipendente Com--- Italia pare recidere il nesso causale tra le lamentate condotte a carico delle convenute e le sue dimissioni da SOS---. In conclusione, comprovante, l'elemento il attraverso costitutivo quadro indizi probatorio gravi, dell'illecito appare precisi storno da e univocamente concordanti, parte di Com--- Italia con il concorso di Com--- International per tre dei quattro dipendenti di cui si discute, potenzialmente idoneo a destrutturare un comparto dell’attrice, non in grado in un ordinario di poter continuare a relazionarsi con la arco temporale pagina http://bit.ly/1uu19yg 17 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 acquistarli come servizi da Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 SOS---” poiché parte del personale della Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 clientela con i professionali garantiti prima dello storno. 9.La sottrazione di informazioni segrete o riservate. 9.1. Quanto alla pretesa sottrazione di informazioni segrete o riservate, qui SOS--- lamenta l'indebito utilizzo di dati (elenco dei clienti, delle condizioni economiche praticate) tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i.. La censura prospettazione riscontri va disattesa, attorea documentali non per tenuto emergono inferire conto che sufficienti la dalla stessa allegazioni sussistenza di tutti o i presupposti previsti sul punto dalle disposizioni dianzi citate, quale ad esempio, quali siano le misure adottate per garantire la loro protezione. La censura va dunque disattesa. la fattispecie di cui all’art. 2598 comma 3 c.c. Nel caso in esame non ricorrono neppure i requisiti meno stringenti (e simmetricamente tutele meno penetranti) per predicare l’illecita sottrazione di informazioni riservate ex art. 2598, comma 3, c.c. Non può essere negata la natura riservata di alcune delle informazioni litigiose: ad esempio, l’elenco di tutti i clienti, delle condizioni praticate austriaca alle poteva clientela conoscere e sotto solo lo questo sconto profilo massimo la fornitrice praticato al cliente. E l'eccezione di Com--- International, secondo la quale si tratterebbe in questo caso di dati a volte pubblicizzati o comunque facilmente accessibili alla casa-madre austriaca grazie ai suoi rapporti commerciali intrattenuti a livello internazionale con le stesse società o comunque appartenenti allo stesso gruppo, non appare dirimente. A parte la considerazione che tale circostanza conferma la conclusione che le due società operavano come un’unica realtà economica e che, dunque, sussistesse un controllo di fatto tra le due convenute (di cui uno degli indici è proprio, come accennato, il flusso di informazioni) non vi è stata sufficiente allegazione o prova in concreto di quali fossero le informazioni sottratte ed indebitamente utilizzate che non rientrassero nel bagaglio di conoscenze professionali che gli stornati potevano legittimamente spendere presso un nuovo datore di lavoro. pagina http://bit.ly/1uu19yg 18 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 propria Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 medesimi standards qualitativi e Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 utilizzo di tali informazioni: -sia diretta (non essendovi stato alcun vaglio probatorio ad esempio su supporti informatici che consentano di verificare transizione di file o documenti informatici attraverso dipendenti infedeli); l'illecita i –ritenuti- -sia indiretta, attraverso indizi dotati dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., caratterizzati in particolare dai requisiti di gravità (inteso come rilevante grado di continuità logica tra il fatto noto e quello ignoto) e concordanza (intesa come univocità della serie di elementi indiziari raccolti che consenta di inferire la prova del fatto controverso seppure non in termini di assoluta certezza ma come conseguenza ragionevolmente possibile o probabile, secondo regole di esperienza (Cass. nn. 16993/2007, 13546/2006, 12802/2006 ed altre). Ed in particolare: a)la clientela nel settore di riferimento per sua stessa natura (si tratta infatti di società che partecipano a gare d’appalto per la realizzazione di grandi opere edilizie, ospedali, parcheggi, scuole, metropolitane, che quindi debbono poi fornire al committente finale i sistemi interfonici, ed alcuni dei clienti indicativa da SOS--- sono proprio enti pubblici o a partecipati) non sembra potere garantire un alto grado di fidelizzazione rispetto al solo profilo soggettivo dell’operatore di mercato prescelto come fornitore né tantomeno del referente pubblici interno o dell’azienda partecipazione fornitrice.Ove pubblica, infatti, si tratti regole di di Enti evidenza pubblicistica presidiano la scelta in virtù di parametri oggettivi quali i prezzi praticati; b) i rapporti con la clientela perduta da SOS--- non si modulano attraverso rapporti negoziali a tempo indeterminato. In effetti, con i clienti dei quali ha lamentato lo storno parte attrice non aveva in corso negozi dai quali tali terzi contraenti siano immotivatamente receduti, per poi stringere relazioni con controparte. SOS--- aveva solo intavolato trattative, poi non concretizzatisi, verosimilmente non già per il passaggio di informazioni censurato da controparte ma, come a breve, per prezzi più favorevoli offerti alla clientela. La considerazione che alcuni ex dipendenti seguano presso 19 di 27 un concorrente un cliente in precedenza conosciuto pressopagina l'ex datore http://bit.ly/1uu19yg Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Manca del resto la deduzione Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 e la prova effettivo Repert.dell'indebito n. 2447/2014 del 03/03/2014 (fatto noto) non dimostra -in logica- che la presenza del dipendente transitato abbia avuto un ruolo attivo nell'acquisizione del cliente stesso (fatto ignoto). E ciò attraverso soprattutto l'utilizzo di informazioni riservate e che ciò, dunque, abbia compiuto un disequilibrio del mercato. Il quadro probatorio non appare univocamente comprovante l'assunto sul quale fonda la sua domanda di tutela, ovvero che Com--- Italia –attraverso i nuovi dipendenti- abbia illecitamente conseguito i propri segreti aziendali. 11.Lo sviamento di clientela Le considerazioni sopra esposte consentono di escludere l’illecito sviamento di clientela a danno di SOS---. Neppure dai documenti di causa non emerge che lo spostamento dei clienti, non negato come a breve dalla difese delle convenute, non fu determinato dunque dal passaggio di informazioni illecite attraverso i dipendenti stornati, ma da prezzi di maggior favore praticati da quella che ormai era, legittimamente, l’unica distributrice ufficiale della casa madre. L’eccezione delle convenute della mancanza di prova del nesso causale tra lo spostamento dei clienti, quello utilizzo di informazioni riservate, è fondata di dipendenti, mediante Sotto questo profilo dunque la domanda di SOS--- va rigettata. 12. Il boicottaggio secondario Com’è noto, il boicottaggio costituisce atto di concorrenza sleale solo ove la concorrente, condotta, sia priva diretta di all’esclusione qualsiasi del giustificazione natura commerciale (Trib. Napoli, 23.7.2003). mercato obiettiva del di Nel caso in esame, tale presupposto non è stato riscontrato. La doglianza di parte attrice di avere subito un aumento del prezzo dei beni forniti da Com--- e dei costi di riparazione e, comunque, di non aver più potuto collocare sul mercato i prodotti interfonici in questione italiana dopo alle stesse tuttavia della filiale la scadenza del contratto di distribuzione in esclusiva non è contestato dalla stato condizioni motivato difesa delle convenute. Esso e giustificato dalla diversa relazione commerciale casa madre intrattenuta tedesca da dalla un lato con la consorella è italiana pagina http://bit.ly/1uu19yg 20 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 via univoca e con n. sufficiente Repert. 2447/2014contiguità del 03/03/2014 convenute hanno documentato come i prezzi praticati a favore dell’attrice e gli sconti consentiti fossero omogenei ed in linea con quelli accordati a tutti rivenditori europei e che l’incremento lamentato era stato applicato a tutte le società partners di Com--- (docc. 56, 57 58 e 59 di Com--- Italia.). La difesa Com--- ha sostenuto che in realtà non erano aumentati i prezzi (circostanza in effetti riscontrabile da un raffronto tra il listino prezzi per l’anno 2008-2009 depositato al documento n. 114 e quello per l’anno ad esempio 2010 depositato da Com--- Italia, doc. 60) ma che non erano più stati praticati gli sconti sino allora accordati a SOS---, giustificato sempre dal diverso rapporto con la “consorella”. Sotto il profilo concorrenziale tale censura delle convenute coglie nel segno, essendo lecita una politica di differenziazione dei prezzi di fornitura, in modulazioni dei un regime rapporti non di monopolio, negoziali in essere motivato tra da diversi diverse partners commerciali come quelli tra Com--- International/Com--- Italia da un lato e Com--- International/SOS--- dall’altro. 12.la responsabilità precontrattuale per il rapporto di fornitura L’elemento illecito secondo il Collegio va rinvenuto invece nella garanzia che Com--- International aveva fornito all’attrice di poter ancora acquistare da “Com--- Italia” ai migliori prezzi che avranno il maggiore dal sconto possibile in Italia, volume d’acquisto di SOS--- da Com--- Italia” indipendentemente (doc. 14 di parte attrice).Sul presupposto di tale promessa,SOS-- aveva distribuito offerte sul mercato nel corso approvigionamento applicategli. fino del ad tutto aprile simili 2009, a confidando quelle fino a in prezzi quel di momento Salvo poi trovarsi nel 2009 in difficoltà con clienti per mantenere le condizioni economiche offerte, essendo aumentati a partire da 1.5.2009 i costi di fornitura, giacchè da quel momento Com--- Italia iniziava a praticare a SOS--- il 30% di sconto sul listino, comportando un aumento quantificato dall’attrice nella frazione del 224% rispetto a quello praticato in precedenza da Com--- (cfr. docc. 112 e 116 parte attrice). Del resto, l’effettivo incremento dei prezzi di contestato nell’an dalla difesa Com--- International. fornitura pagina http://bit.ly/1uu19yg non è 21 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 (distributrice in esclusiva) Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 e, dall’altro, SOS---. Inoltre le Repert.con n. 2447/2014 del 03/03/2014 Tale pregiudizio, che SOS--- ebbe contezza dei nuovi prezzi praticati (ossia dal 30.4.2009, cfr. doc. 116 di parte attrice) va causalmente addebitato alla sola Com--- International la quale aveva promesso il fatto del terzo (e non già a Com--- Italia estranea all’illecito), giacchè il suo impegno aveva negoziale poi fatto confidare SOS--- non confermata. di una condizione E per tale pregiudizio economico, parametrato alla luce delle offerte già formulate ai propri clienti fino al 29.4.2009 -non seguite da dal perfezionamento del contratto concluso invece con Com--- Italiaparte attrice va risarcita. 13.La domanda di condanna dalle convenute al pagamento di una provvisionale Parte attrice ha precisato di intendere chiedere il risarcimento del danno patito in un separato giudizio, invocando in questa sede la liquidazione di una provvisionale, quantificata nell’atto di citazione in € 250.000,00 e lievitata poi a € 500.000,00. Va rammentato che i soli profili illeciti qui accertati attengono allo sviamento di tre dipendenti sia di natura extracontrattuale, a carico di entrambe le convenute, sia di natura contrattuale a carico della società austriaca; a tale condotta illecita s aggiunge, solo a carico di Com--- International, dell’accordo il del contatto 21.4.2008 di interfonici per il 2009 a precedentemente praticati. e due clienti la promessa SOS--di in fornire violazione prodotti prezzi di favore in linea con quelli Nel presente giudizio solo sotto il primo profilo dello sviamento di dipendenti, ove il pregiudizio è unico, sia esso di fonte contrattuale o negoziale, liquida, ritiene attraverso il risarcibile. il Collegio ricorso di poter avere all’equità, del raggiunto quantum la del prova danno Come già osservato da questo Tribunale (Sentenza n. 15.3.2009) “il capitale umano” è considerato dotato di un valore economicamente apprezzabile, in una prospettiva organizzativa (si veda sul punto la letteratura nordamericana sulle “human resource perpective”):esso è una risorsa detenute dell’impresa dal composta personale dalle (abilità, conoscenze formazione, e dalle esperienza competenze e valore personale) tanto più apprezzabile quanto già è organizzata ed abituata pagina http://bit.ly/1uu19yg 22 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 temporalmente va Repert. arrestato al momentodelin03/03/2014 cui n. 2447/2014 valutazione basate retribuzione annua su costi (relativi all’acquisizione ed alla formazione del personale, normalmente parametrati tra 1/3 e 2,5 della lorda) o, in alternativa, economico-reddituali (cfr. Trib. Milano, cit.). Tali criteri possono tuttavia fornire solo sulle un potenzialità parametro della valutazione ma non fornire elementi definitivi: il Tribunale ritiene dunque di dovere fare ricorso al criterio dell’equità ed alle nozioni di comune esperienza per poter integrare le risultanze probatorie. La quantificazione del pregiudizio assumendo come base di calcolo i costi necessari all’azienda per poter formare dipendenti di analogo profilo professionale a quello in capo ai dipendenti stornati. Tenuto conto del numero dei soggetti stornati (pari a tre), della loro funzione e liquidato del a tale ruolo ricoperto titolo di in azienda provvisionale, dai dipendenti, essendo in tali viene limiti raggiunta la prova, per ciascun dipendente l’importo di € 25.000,00 e così per complessivi € 75.000,00, mentre va riservata ad altro giudizio la quantificazione dell’ulteriore profilo illecito. 14.Il comando giudiziale In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di abuso di dipendenza economica, e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Com--- Italia s.p.a a contraddire su tutte le condotte poste in essere prima della sua costituzione; vanno rigettate la austriaca trattative domanda svolta di responsabilità nei soli confronti precontrattuale per l’acquisto del ramo d’azienda, per della convenuta recesso dalle e le domande svolte nei confronti di entrambe le convenute di violazione dei segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i. ed informazioni riservate, di boicottaggio secondario e di sviamento di clientela; vanno invece accolte quelle di sviamento di tre dipendenti a carico quella di di entrambe le convenute, responsabilità precontrattuale a carico della sola convenuta austriaca per la promessa, poi disattesa per l’anno 2009, di fornire i prodotti interfonici a prezzi effettivamente International praticati; dell’obbligo contattare la clientela accertati. quella migliori di violazione assunto in di di quelli Com--- poi data 21.4.2008 di non ed i dipendenti di SOS---, nei limiti sopra pagina http://bit.ly/1uu19yg 23 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 ad operare nel team. Sono in Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 proposito state elaborate metodologie di Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 provvisionale pari ad € 75.000,00 per il pregiudizio cagionato dallo sviamento di dipendenti, mentre va pronunciata condanna generica solo a carico della società austriaca per gli illeciti contrattuali ed extracontrattuali accertati a suo carico, da liquidarsi in separato giudizio. Non appare opportuno al Collegio procedere alla pubblicazione, considerato il perimetro circoscritto entro il quale è stata accertata la condotta illecita delle convenute. Va invece concessa la misura accessoria dell’inibitoria al compimento di ulteriori condotte di storno di dipendenti, assistita da penale in parte, quantificata nella misura di € 20.000,00 per ogni ulteriore dipendente eventualmente stornato. Tenuto conto che le domande attoree sono accolte solo sussistono giuste ragioni per la compensazione di 1/3 delle spese di lite, mentre i residui 2/3 vanno liquidati a favore dell’attrice ed in solido a carico delle convenute Le convenute vanno condannate in solido alle spese di lite. Il Tribunale di Milano, Impresa, definitivamente SOS--- P.Q.M. Sezione specializzata pronunciando sulle in domande materia di formulate da s.p.a. contro Com--- Italia s.p.a. e Com--- International CMBH con atto di citazione notificato in data 12.3.2010, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e rigettata così provvede: 1)dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano da SOS--- s.p.a. a dell’autorità giurisdizionale austriaca in relazione alla domanda di abuso di dipendenza economica Com--- Internazional CMBH; svolta favore contro 2)dichiara il difetto di legittimazione passiva di Com--- Italia s.p.a a contraddire costituzione; su tutte le condotte poste in essere prima della sua 3)rigetta le domande svolte da SOS--- s.p.a. nei confronti delle convenute di boicottaggio secondario, di sottrazione di segreti, di sottrazione di informazioni riservate e cui in narrativa; di sviamento di clientela per le ragioni di 4) rigetta la domanda svolta da SOS--- s.p.a. nei confronti di Commend International CMBH di responsabilità precontrattuale per ingiustificato pagina http://bit.ly/1uu19yg 24 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Le convenute in solido vanno Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 altresì condannate pagamentodeldi03/03/2014 una Repert. n.al2447/2014 di cui in narrativa; 5)accerta e dichiara che Com--- Italia s.p.a. e Com--- International CMBH si sono rese responsabili dell’illecito sviamento di tre dipendenti a danno dell’attrice, per le ragioni espresse in narrativa; 6)inibisce alle convenute la prosecuzione delle condotte indicate al punto sub. 5), fissando a titolo di penale l’importo di € 20.000,00 per ogni ulteriore dipendente stornato; 7)accerta e dichiara la responsabilità precontrattuale di Com--- International CMBH per avere promesso a SOS--- la fornitura di prodotti interfonici a partire dal 1.1.2009 a condizioni più favorevoli di quelle poi applicate dal 1.5.2009; 8)accerta e dichiara l’inadempimento di Com--- International all’obbligo contrattuale di non contattare la clientela 21.4.2009 nei limiti indicati in narrativa; e dipendenti di SOS--- fino al 9)condanna Com--- Italia s.p.a. e Com--- International CMBH in solido al risarcimento dei danni per le condotte indicate al punto sub. 5, liquidando a titolo di provvisionale l’importo di € 75.000,00 per i danni cagionati a SOS--- s.p.a.; 10)condanna Com--- International CMBH al risarcimento dei danni a favore di SOS--- di cui ai punti sub. 7) e separato giudizio; 8), danno da liquidarsi in 11) compensate nella frazione di un terzo le spese di lite, condanna le convenute in solido alla rifusione a favore dell’attrice per la frazione di 2/3, liquidata nell’importo di € 7000,00 di cui € 500,00 a titolo di spese ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2014 Il presidente Dott. Claudio Marangoni Il giudice estensore Dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1uu19yg 25 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 recesso dalle trattative per Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 l’acquisto del Repert. ramo d’azienda per ledel ragioni n. 2447/2014 03/03/2014 pagina http://bit.ly/1uu19yg 26 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014 pagina http://bit.ly/1uu19yg 27 di 27 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462 Sentenza n. 2949/2014 pubbl. il 03/03/2014 RG n. 19390/2010 Repert. n. 2447/2014 del 03/03/2014