Tribunale di Firenze

Transcript

Tribunale di Firenze
Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015
RG n. 7886/2010
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ATTORE
PAUL ROBINSON, nato il 7/2/53 in Inghilterra
- difesa:
avv. AMBROSIO RENATO, cf MBRRNT52B13L219O,
avv. BERTONE STEFANO, cf BRTSFN73E06Z404G,
avv. BONA MARCO del Foro di Torino
avv. RANIERI GIUSEPPE, cf RNRGPP62L24C352A
- domicilio:
VIA P. GIORDANI 2 50121 FIRENZE presso lo studio dell’avv.
Ranieri
CONVENUTO
VILLA VIGNAMAGGIO SNC AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO, p.i.
04072370481, in persona del sig. Giovanni Battista Nunziante
- difesa:
avv. MAGNASCHI STEFANO, cf MGNSFN64A14D612M
- domicilio:
VIALE G. MATTEOTTI 1 50121 FIRENZE presso il difensore
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale: lesione personale
1
Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6
nella causa n. 7886/2010 tra le parti:
Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015
RG n. 7886/2010
Decisa a Firenze in data 1/07/2015 sulle seguenti conclusioni:
Attore: IN VIA ISTRUTTORIA, come da atto di citazione.
NEL MERITO
In via principale:
-
dichiarare la civile responsabilità di Villa Vignamaggio s.n.c., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, per l’evento dannoso
subito dal Sig. ROBINSON in data 16 giugno 2003;
-
conseguentemente e per l’effetto dichiarare Villa Vignamaggio
s.n.c, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta al
risarcimento di tutti i pregiudizi
patrimoniali e non patrimoniali
(biologici, morali, esistenziali), occorsi e patendi dal Sig. ROBINSON a
rivalutazione;
-
in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del
giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali al 12,5% e le spese successive
occorrende.
Convenuto: Voglia l’Ill.mo Tribunale di Firenze,
in tesi respingere la domanda così come proposta dal sig. Paul Robinson nei
confronti di Villa Vignamaggio s.n.c. in quanto infondata e non provata;
in ipotesi accogliere la stessa nei limiti del giusto e del provato a seguito
dell’espletanda CTU medico legale, tendente a quantificare l’entità delle
lesioni effettivamente riportate dal sig. Robinson nel sinistro occorso, sia
sotto il profilo dell’eventuale I.P., sia sotto quello dell’I.T.T. e dell’I.T.P.
In ogni caso, con riserva di Villa Vignamaggio s.n.c. di richiedere in
separato giudizio alla Fondiaria-Sai, in caso di sua mancata costituzione
volontaria nella presente causa, di essere rilevata indenne dalla stessa da
qualsiasi somma fosse tenuta a versare al sig. Paul Robinson per le causali
di cui in narrativa dell’atto di citazione ex adverso.
Con integrale compensazione tra le parti di diritti, spese ed onorari del
presente giudizio, stante la sproporzione tra domanda risarcitoria ed
eventuale misura dell’accoglimento della stessa all’esito dell’espletanda
istruttoria.
2
Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6
causa del sinistro per cui è causa, oltre interessi, anche compensativi, e
Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015
RG n. 7886/2010
Fatto e processo
Paul Robinson agisce in giudizio contro la Villa Vignamaggio S.n.c. per
ottenere il risarcimento del danno subito in occasione di un soggiorno presso
l’agriturismo di proprietà della società in data 16 giugno 2003.
Riferisce l’attore che in tale data, uscendo dalla piscina dell’agriturismo, si
tagliò profondamente il polpaccio sinistro urtando contro un vaso di fiori dal
bordo frastagliato. La ferita venne suturata con alcuni punti, che vennero
rimossi dieci giorni dopo a Bristol. Tuttavia il 7 luglio 2003 venne
diagnosticata al signor Robinson un’infezione che comportò l’assunzione di
antibiotici. Oltre a ciò con il passare del tempo si presentarono un gonfiore e
una sensazione di dolore, che non cessarono per i successivi sei mesi. Allega
e la sensibilità della zona interessata risulta accresciuta a causa dell’infezione.
Infine, anche dopo la rimozione dei punti di sutura è rimasta sulla pelle una
cicatrice a forma di Y.
La responsabilità dei danni subiti dal signor Robinson deve essere
attribuita, secondo parte attrice, all’agriturismo Villa Vignamaggio ex art. 2051
c.c. in qualità di proprietario e custode della struttura.
In via subordinata, l’attore chiede che sia riconosciuta una responsabilità
per inadempimento contrattuale: l’agriturismo sarebbe infatti venuto meno ai
propri doveri di assicurare agli ospiti un soggiorno in sicurezza, di vigilare
sullo stato di conservazione delle proprie strutture e di garantire quel livello di
manutenzione che la diligenza inerente l’esercizio dell’attività professionale in
oggetto avrebbe consigliato per l’eliminazione di pericoli tali da pregiudicare
l’integrità fisica degli ospiti.
In estremo subordine sarebbe possibile individuare una responsabilità
della Villa Vignamaggio ex art. 2043 c.c., poiché questa in quanto proprietaria
della struttura era tenuta ad adottare qualsiasi forma di cautela utile a
tutelare i propri ospiti.
Alla luce di ciò la convenuta dovrebbe essere condannata a risarcire i
danni non patrimoniali subiti dall’attore (biologico, morale, esistenziale, da
vacanza
rovinata),
nonché
a
rimborsargli
le
spese
per
l’assistenza
stragiudiziale, il tutto oltre rivalutazione e interessi.
Inizialmente contumace, si è successivamente costituita in giudizio la Villa
Vignamaggio s.n.c., affermando innanzitutto di non contestare la ricostruzione
della dinamica dell’evento proposta da parte attrice. Parte convenuta ritiene
3
Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6
parte attrice che la ferita continua ancora oggi a procurargli al tatto del dolore
Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015
RG n. 7886/2010
tuttavia impossibile che dal semplice taglio immediatamente suturato, che non
ha impedito al signor Robinson neppure di prendere l’aereo il giorno
successivo per tornare in Inghilterra, siano derivate tutte le conseguenze
negative che l’attore vorrebbe ricondurre ad esso. La quantificazione del danno
effettuata dall’attore viene dunque integralmente contestata.
Acquisita la documentazione prodotta in atti, il giudice ha chiesto
consulenza medico-legale sulla persona dell’attore, ha invitato le parti a
precisare le conclusione e, concessi i termini per il deposito di comparse
conclusionali e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
convenuta quale proprietaria e custode della cosa che ha provocato il danno.
La consulente medico-legale interpellata riferisce che la ferita riportata da
Robinson ha comportato un periodo di inabilità di 25 giorni (10+15
rispettivamente al 50/25%) e postumi permanenti dati dall’esito cicatriziale
quantificabili nell’1%.
Applicata la tabella di riferimento (Milano ’14), con riferimento alla durata
della IT, al grado di IP e all’età del danneggiato al momento del sinistro, il
danno non patrimoniale è quantificabile nella somma di € 2422,50
comprensiva del pregiudizio alla salute temporaneo e permanente e della
conseguente sofferenza, nonché degli interessi (calcolati sull’importo capitale
della tabella, devalutato al giorno dell’incidente e poi annualmente rivalutato).
Non vi è luogo per un aumento del risarcimento (cd. “personalizzazione”): il
danno è talmente modesto da non consentire di ravvisare alcuna particolare
sofferenza, oltre a quella che ordinariamente può conseguire ad un taglio di
pochi centimetri.
Per lo stesso motivo è impossibile ritenere che l’evento abbia prodotto
l’effetto della “vacanza rovinata”, considerato altresì che l’attore ha riferito di
essere ripartito per l’Inghilterra il giorno stesso dell’infortunio ma non ha mai
detto né provato di aver dovuto anticipare il rientro, interrompendo la vacanza
programmata; né si può ritenere che il danno – si ripete, di entità minima abbia fatto perdere al soggetto tutto il beneficio rigenerante del periodo di
riposo o che la cicatrice possa provocare in un uomo di 50 (ora 62 anni) stati
d’animo di particolare sofferenza, associando all’esperienza vacanziera il
ricordo di profondi traumi psico-fisici.
4
Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6
Il fatto non è contestato. Da esso discende la responsabilità della società
Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015
RG n. 7886/2010
Quanto al danno patrimoniale, non è documentata alcuna spesa: l’attore
aveva preannunciato (con la comparsa conclusionale) la produzione dei
giustificativi delle spese sostenute per tornare in Italia, onde sottoporsi a visita
medico-legale, ma tale documentazione non è stata prodotta, oltre tutto la sua
esibizione con la comparsa conclusionale di replica sarebbe stata tardiva,
perché sottratta alla possibilità di contraddittorio, considerato anche che le
spese di viaggio per la visita del CTU devono essere state sostenute in
concomitanza con la visita medesima, dunque nel settembre ‘12.
Gli esborsi per CTP e CTU sono liquidati come spese di lite.
La soccombenza della convenuta comporta l’addebito ad essa delle spese
di lite; per quanto riguarda i compensi professionali, le spese sono liquidate
risarcimento riconosciuto come dovuto ma nella misura minima, considerata
la differenza tra chiesto (all’incirca € 7500,00) ed il riconosciuto, nonché il
rigetto di voci (il danno da vacanza rovinata) o fattori di calcolo (la
personalizzazione).
L’attore chiede il rimborso, tra le spese professionali, di quelle per l’attività
stragiudiziale e per l’assistenza prestata da uno studio legale inglese, essendo
egli residente all’estero.
Non risulta, in realtà, che siano state condotte trattative per una
definizione transattiva della lite, agli atti essendo solo quelle missive che
ordinariamente sono scambiate tra le parti e/o i loro procuratori, prima di un
giudizio, al fine di chiarire le rispettive pretese e posizioni: attività che è poi
compresa nella liquidazione dei compensi giudiziali.
Quanto all’intervento dello studio legale inglese, esso può essere
giustificato dalla residenza dell’attore, ma pur sempre considerando che il
diritto di difesa non implica il diritto di pretendere il ristoro di spese di
assistenza professionale esorbitanti rispetto all’entità del diritto sostanziale da
far valere; pertanto, le spese sono liquidate in misura proporzionata alla
somma riconosciuta come risarcimento dovuto, desunta dalla tariffa di cui al
DM 55/14 e quantificabile in € 2500,00 – oltre le spese sostenute in
Inghilterra e risultanti pari ad € 7204,53.
5
Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6
sulla base del DM 55/14, nello scaglione di valore corrispondente al
Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015
RG n. 7886/2010
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna Villa Vignamaggio Snc di Nunziante G.B. e D’Agostino E. a pagare
a Paul Robinson la somma di € 2422,50 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale;
- pone le spese tecniche a definitivo carico della convenuta;
- condanna la convenuta a rimborsare all’attore le spese del giudizio, liquidate
in € 13.238,40 di cui € 5000,00 per compensi professionali, ivi compresi quelli
per i corrispondenti transfrontalieri, € 186,87 per anticipazioni, € 7204,53 per
spese vive sostenute nel Paese di origine ed € 847,00 per rimborso spese di
CTU e CTP, oltre rimborso spese generali, imposta e contributi.
Il giudice
dr. Niccolò Calvani
6
Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6
Firenze, 1 luglio 2015