Tribunale di Firenze
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Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 7886/2010 Repubblica Italiana Tribunale di Firenze In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA ATTORE PAUL ROBINSON, nato il 7/2/53 in Inghilterra - difesa: avv. AMBROSIO RENATO, cf MBRRNT52B13L219O, avv. BERTONE STEFANO, cf BRTSFN73E06Z404G, avv. BONA MARCO del Foro di Torino avv. RANIERI GIUSEPPE, cf RNRGPP62L24C352A - domicilio: VIA P. GIORDANI 2 50121 FIRENZE presso lo studio dell’avv. Ranieri CONVENUTO VILLA VIGNAMAGGIO SNC AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO, p.i. 04072370481, in persona del sig. Giovanni Battista Nunziante - difesa: avv. MAGNASCHI STEFANO, cf MGNSFN64A14D612M - domicilio: VIALE G. MATTEOTTI 1 50121 FIRENZE presso il difensore OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale: lesione personale 1 Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6 nella causa n. 7886/2010 tra le parti: Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 7886/2010 Decisa a Firenze in data 1/07/2015 sulle seguenti conclusioni: Attore: IN VIA ISTRUTTORIA, come da atto di citazione. NEL MERITO In via principale: - dichiarare la civile responsabilità di Villa Vignamaggio s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per l’evento dannoso subito dal Sig. ROBINSON in data 16 giugno 2003; - conseguentemente e per l’effetto dichiarare Villa Vignamaggio s.n.c, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali), occorsi e patendi dal Sig. ROBINSON a rivalutazione; - in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali al 12,5% e le spese successive occorrende. Convenuto: Voglia l’Ill.mo Tribunale di Firenze, in tesi respingere la domanda così come proposta dal sig. Paul Robinson nei confronti di Villa Vignamaggio s.n.c. in quanto infondata e non provata; in ipotesi accogliere la stessa nei limiti del giusto e del provato a seguito dell’espletanda CTU medico legale, tendente a quantificare l’entità delle lesioni effettivamente riportate dal sig. Robinson nel sinistro occorso, sia sotto il profilo dell’eventuale I.P., sia sotto quello dell’I.T.T. e dell’I.T.P. In ogni caso, con riserva di Villa Vignamaggio s.n.c. di richiedere in separato giudizio alla Fondiaria-Sai, in caso di sua mancata costituzione volontaria nella presente causa, di essere rilevata indenne dalla stessa da qualsiasi somma fosse tenuta a versare al sig. Paul Robinson per le causali di cui in narrativa dell’atto di citazione ex adverso. Con integrale compensazione tra le parti di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, stante la sproporzione tra domanda risarcitoria ed eventuale misura dell’accoglimento della stessa all’esito dell’espletanda istruttoria. 2 Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6 causa del sinistro per cui è causa, oltre interessi, anche compensativi, e Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 7886/2010 Fatto e processo Paul Robinson agisce in giudizio contro la Villa Vignamaggio S.n.c. per ottenere il risarcimento del danno subito in occasione di un soggiorno presso l’agriturismo di proprietà della società in data 16 giugno 2003. Riferisce l’attore che in tale data, uscendo dalla piscina dell’agriturismo, si tagliò profondamente il polpaccio sinistro urtando contro un vaso di fiori dal bordo frastagliato. La ferita venne suturata con alcuni punti, che vennero rimossi dieci giorni dopo a Bristol. Tuttavia il 7 luglio 2003 venne diagnosticata al signor Robinson un’infezione che comportò l’assunzione di antibiotici. Oltre a ciò con il passare del tempo si presentarono un gonfiore e una sensazione di dolore, che non cessarono per i successivi sei mesi. Allega e la sensibilità della zona interessata risulta accresciuta a causa dell’infezione. Infine, anche dopo la rimozione dei punti di sutura è rimasta sulla pelle una cicatrice a forma di Y. La responsabilità dei danni subiti dal signor Robinson deve essere attribuita, secondo parte attrice, all’agriturismo Villa Vignamaggio ex art. 2051 c.c. in qualità di proprietario e custode della struttura. In via subordinata, l’attore chiede che sia riconosciuta una responsabilità per inadempimento contrattuale: l’agriturismo sarebbe infatti venuto meno ai propri doveri di assicurare agli ospiti un soggiorno in sicurezza, di vigilare sullo stato di conservazione delle proprie strutture e di garantire quel livello di manutenzione che la diligenza inerente l’esercizio dell’attività professionale in oggetto avrebbe consigliato per l’eliminazione di pericoli tali da pregiudicare l’integrità fisica degli ospiti. In estremo subordine sarebbe possibile individuare una responsabilità della Villa Vignamaggio ex art. 2043 c.c., poiché questa in quanto proprietaria della struttura era tenuta ad adottare qualsiasi forma di cautela utile a tutelare i propri ospiti. Alla luce di ciò la convenuta dovrebbe essere condannata a risarcire i danni non patrimoniali subiti dall’attore (biologico, morale, esistenziale, da vacanza rovinata), nonché a rimborsargli le spese per l’assistenza stragiudiziale, il tutto oltre rivalutazione e interessi. Inizialmente contumace, si è successivamente costituita in giudizio la Villa Vignamaggio s.n.c., affermando innanzitutto di non contestare la ricostruzione della dinamica dell’evento proposta da parte attrice. Parte convenuta ritiene 3 Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6 parte attrice che la ferita continua ancora oggi a procurargli al tatto del dolore Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 7886/2010 tuttavia impossibile che dal semplice taglio immediatamente suturato, che non ha impedito al signor Robinson neppure di prendere l’aereo il giorno successivo per tornare in Inghilterra, siano derivate tutte le conseguenze negative che l’attore vorrebbe ricondurre ad esso. La quantificazione del danno effettuata dall’attore viene dunque integralmente contestata. Acquisita la documentazione prodotta in atti, il giudice ha chiesto consulenza medico-legale sulla persona dell’attore, ha invitato le parti a precisare le conclusione e, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ha trattenuto la causa in decisione. Motivi della decisione convenuta quale proprietaria e custode della cosa che ha provocato il danno. La consulente medico-legale interpellata riferisce che la ferita riportata da Robinson ha comportato un periodo di inabilità di 25 giorni (10+15 rispettivamente al 50/25%) e postumi permanenti dati dall’esito cicatriziale quantificabili nell’1%. Applicata la tabella di riferimento (Milano ’14), con riferimento alla durata della IT, al grado di IP e all’età del danneggiato al momento del sinistro, il danno non patrimoniale è quantificabile nella somma di € 2422,50 comprensiva del pregiudizio alla salute temporaneo e permanente e della conseguente sofferenza, nonché degli interessi (calcolati sull’importo capitale della tabella, devalutato al giorno dell’incidente e poi annualmente rivalutato). Non vi è luogo per un aumento del risarcimento (cd. “personalizzazione”): il danno è talmente modesto da non consentire di ravvisare alcuna particolare sofferenza, oltre a quella che ordinariamente può conseguire ad un taglio di pochi centimetri. Per lo stesso motivo è impossibile ritenere che l’evento abbia prodotto l’effetto della “vacanza rovinata”, considerato altresì che l’attore ha riferito di essere ripartito per l’Inghilterra il giorno stesso dell’infortunio ma non ha mai detto né provato di aver dovuto anticipare il rientro, interrompendo la vacanza programmata; né si può ritenere che il danno – si ripete, di entità minima abbia fatto perdere al soggetto tutto il beneficio rigenerante del periodo di riposo o che la cicatrice possa provocare in un uomo di 50 (ora 62 anni) stati d’animo di particolare sofferenza, associando all’esperienza vacanziera il ricordo di profondi traumi psico-fisici. 4 Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6 Il fatto non è contestato. Da esso discende la responsabilità della società Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 7886/2010 Quanto al danno patrimoniale, non è documentata alcuna spesa: l’attore aveva preannunciato (con la comparsa conclusionale) la produzione dei giustificativi delle spese sostenute per tornare in Italia, onde sottoporsi a visita medico-legale, ma tale documentazione non è stata prodotta, oltre tutto la sua esibizione con la comparsa conclusionale di replica sarebbe stata tardiva, perché sottratta alla possibilità di contraddittorio, considerato anche che le spese di viaggio per la visita del CTU devono essere state sostenute in concomitanza con la visita medesima, dunque nel settembre ‘12. Gli esborsi per CTP e CTU sono liquidati come spese di lite. La soccombenza della convenuta comporta l’addebito ad essa delle spese di lite; per quanto riguarda i compensi professionali, le spese sono liquidate risarcimento riconosciuto come dovuto ma nella misura minima, considerata la differenza tra chiesto (all’incirca € 7500,00) ed il riconosciuto, nonché il rigetto di voci (il danno da vacanza rovinata) o fattori di calcolo (la personalizzazione). L’attore chiede il rimborso, tra le spese professionali, di quelle per l’attività stragiudiziale e per l’assistenza prestata da uno studio legale inglese, essendo egli residente all’estero. Non risulta, in realtà, che siano state condotte trattative per una definizione transattiva della lite, agli atti essendo solo quelle missive che ordinariamente sono scambiate tra le parti e/o i loro procuratori, prima di un giudizio, al fine di chiarire le rispettive pretese e posizioni: attività che è poi compresa nella liquidazione dei compensi giudiziali. Quanto all’intervento dello studio legale inglese, esso può essere giustificato dalla residenza dell’attore, ma pur sempre considerando che il diritto di difesa non implica il diritto di pretendere il ristoro di spese di assistenza professionale esorbitanti rispetto all’entità del diritto sostanziale da far valere; pertanto, le spese sono liquidate in misura proporzionata alla somma riconosciuta come risarcimento dovuto, desunta dalla tariffa di cui al DM 55/14 e quantificabile in € 2500,00 – oltre le spese sostenute in Inghilterra e risultanti pari ad € 7204,53. 5 Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6 sulla base del DM 55/14, nello scaglione di valore corrispondente al Sentenza n. 2417/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 7886/2010 P. Q. M. Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: - condanna Villa Vignamaggio Snc di Nunziante G.B. e D’Agostino E. a pagare a Paul Robinson la somma di € 2422,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; - pone le spese tecniche a definitivo carico della convenuta; - condanna la convenuta a rimborsare all’attore le spese del giudizio, liquidate in € 13.238,40 di cui € 5000,00 per compensi professionali, ivi compresi quelli per i corrispondenti transfrontalieri, € 186,87 per anticipazioni, € 7204,53 per spese vive sostenute nel Paese di origine ed € 847,00 per rimborso spese di CTU e CTP, oltre rimborso spese generali, imposta e contributi. Il giudice dr. Niccolò Calvani 6 Firmato Da: MARTINI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efa8 - Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ea6 Firenze, 1 luglio 2015