apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 9108/2015 pubbl. il 28/07/2015
RG n. 18338/2013
N. R.G. 18338/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Alessandra Dal Moro
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18338/2013 promossa da:
OSVALDO SCALON (C.F. NLSSVT63H07F205J), con il patrocinio dell’avv. NOLASCO
SALVATORE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PRINCIPE AMEDEO, 3 20100
MILANO presso il difensore avv. NOLASCO SALVATORE
ATTORE/I
contro
PREMIERE CARGO & LOGISTICS SRL (C.F. 01506620994), con il patrocinio dell’avv.
PRENNA GABRIELE ARISTIDE ANTONIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Via Visconti
di Modrone, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. PRENNA GABRIELE ARISTIDE
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni
come di seguito:
PARTE ATTRICE:
dichiarare invalide ex art. 2479 ter c.c., per i motivi dedotti in narrativa, le delibere adottate in
occasione dell’assemblea in data 4 dicembre 2012 della Premiere Cargo & Logistics S.r.l. di
approvazione della “situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2012 da cui risultano perdite
per complessivi Euro 100.727”, di “parziale copertura delle perdite per Euro 40.000,00 mediante la
riduzione a zero del capitale sociale” e di aumento del “capitale sociale a pagamento da zero a Euro
40.000,00 con un sovrapprezzo complessivo di Euro 60.727,00 pari all’ammontare delle perdite
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sezione specializzata in materia di impresa
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residue, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nel
capitale sociale della società ai sensi dell’art. 2481 bis c.c.”
per l’effetto, condannare la Premiere Argo & Logistics S.r.l. a restituire al Sig. Osvaldo Scalon la
somma di Euro 26.243,35 oltre interessi maturati dalla data del versamento;
con vittoria di spese e competenze;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’attore agisce in qualità di titolare di una quota di
partecipazione pari al 15% del capitale della società convenuta,
*impugnando le delibere assunte dall’assemblea dei soci in data 4.12.12 relative a
a)approvazione situazione patrimoniale al 30.9.12 recante l’indicazione di una perdita pari ad euro
100.727 (tale da determinare una situazione di patrimonio netto negativo);
b)copertura delle menzionate perdite attraverso azzeramento e ricostituzione del capitale sociale ad
euro 40.000 con sovraprezzo di euro 60.727
*e chiedendo quindi la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo
di sottoscrizione della menzionata ricostituzione del capitale oltre interessi.
In particolare l’attore contesta che:
a) la Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 e la Relazione dell'amministratore unico sulle
perdite al 30 settembre 2012 non sarebbero state "idonee e soddisfare i requisiti di legge, poiché
avrebbero dovuto costituire un vero e proprio bilancio infra annuale straordinario, da redigersi nel
rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono la redazione del bilancio di esercizio";
b) la Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 non avrebbe tenuto conto dell'andamento
della gestione tra ottobre e dicembre 2012. Dunque l'assemblea avrebbe posto in esser una forzatura
non attendendo la chiusura al 31 dicembre 2012, che avrebbe potuto registrare un risultato meno
negativo stante l'andamento positivo ipotizzato dall'amministratore unico;
c) la "situatone patrimoniale redatta dall'amministratore unico compara dati riferiti al 30 settembre
2012 con dati riferiti non alla medesima data del 2011, bensì al 31 dicembre 2011"; dunque il
confronto sarebbe avvenuto tra dati non omogenei e conseguentemente la situazione patrimoniale non
sarebbe idonea a fondare una valida delibera ex art. 2483 ter ce;
d) la situazione patrimoniale non sarebbe stata redatta in conformità con i principi di veridicità,
chiarezza e correttezza previsti dall'art. 2423 ce. (richiamato dall'art. 2478 bis cod. civ.), in quanto:
(i) non comparirebbero conti d'ordine per € 328.569, appostati invece nel bilancio dell'esercizio al
31 dicembre 2011;
(ii) non compaiono le imposte dell'esercizio;
(iii) risulta un incremento rispetto al bilancio al 31 dicembre 2011 delle immobilizzazioni
materiali per € 48.062 e dei fondi di ammortamento per € 57.693 a fronte di ammortamenti per le
immobilizzazioni indicati nel conto economico in € 18.501;
(iv) risultano nello stato patrimoniale ratei e risconti passivi di Euro 69.934 che non sarebbero
giustificati stante l'assenza della nota integrativa.
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PARTE CONVENUTA:
- assolvere l’esponente dalle domande dell’attore sig. Scalon;
- condannare il sig. Scalon al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA.
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Così schematicamente ricostruiti i termini delle opposte prospettazioni di parte, il Collegio ritiene di
dover rigettare la domanda in esame.
Al riguardo, richiamando i principi di diritto in ordine alla generale funzione informativa del bilancio di
cui Cass 23976/04, il Collegio ritiene innanzitutto di dover pienamente convenire sull’assunto
secondo cui “’l’interesse del socio, che lo legittima, "ex" art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità
la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali… ben
può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di
avere tutte le informazioni…che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la
declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai
vizi del precedente, egli legittimamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del
socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore
dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della
società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa
derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione”.
Proprio da una tale indicazione, quale opportuna esplicitazione nella materia de quo del più generale
principio di necessaria “concretezza ed attualità” dell’interesse ad agire, discende peraltro che il
giudizio in materia di impugnativa di bilancio non possa affatto risolversi in una verifica formale del
rispetto di alcuni principi contabili di riferimento ma debba piuttosto accertare l’effettiva adeguatezza
del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa
in ordine allo stato della società – tenendo conto del preciso dovere degli amministratori di fornire
eventuali “informazioni complementari…se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti…” (come da art 2423 comma 3 cc) ma nel contempo escludendo in radice la
rilevanza di eventuali “errori” meramente classificatori o comunque manifestamente ininfluenti ai fini
di una adeguata rappresentazione.
Muovendo da tali premesse, qui si ritengono già in diritto malposte le questioni sub a) e b) e
manifestamente infondata la contestazioni sub c), infondate in fatto le contestazioni sub d).
Più in generale pare il caso di rilevare che nel caso di specie si discute di una situazione patrimoniale
di periodo predisposta agli specifici fini di cui agli artt 2446-2447 cc e che nella domanda di parte
l’interesse all’impugnazione da parte del socio risulta specificamente correlato alla caducazione della
conseguente delibera di copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale al fine di ottenere la
restituzione delle somme versate a tale titolo. Così precisato l’oggetto del giudizio portato
all’attenzione del Tribunale, tenuto conto che emerge in questo caso un evidente contrasto tra
l’interesse dell’odierno attore ad ottenere la revoca della delibera di copertura delle perdite e quindi la
restituzione delle somme versate a tale titolo e l’interesse (non solo della società ma) della generalità
dei terzi a tener ferma la garanzia del capitale sottoscritto e versato, pare qui legittimo ed anzi
assolutamente doveroso affrontare l’esame delle questioni sollevate dall’attore alla luce dell’insieme
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La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande
attoree, deducendo in particolare che:
a) in ipotesi di iniziativa ex artt 2446-2447 cc non risulta affatto previsto un obbligo di redazione della
nota integrativa;
b-c) parimenti estranee alle previsioni normative di riferimento sarebbero l’avversa pretesa di
necessario confronto con analoga situazione di periodo dell’esercizio precedente e così pure quella di
attesa dei risultati di fine esercizio;
d)i dati riportati in bilancio (e oggetto di specifica doglianza in giudizio) sarebbero in realtà pienamente
coerenti con le risultanze contabili ed elaborati nel rispetto dei principi contabili di riferimento,
secondo chiarimenti puntualmente offerti all’odierno attore.
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Al riguardo si osserva in particolare quanto segue:
*la contestazione sub a)
Per questa parte non pare affatto convincente la pretesa dell’attore di individuare automaticamente un
motivo di nullità nella mancata predisposizione di una nota integrativa di esplicazione dei dati di
situazione patrimoniale e conto economico portati alla approvazione dell’assemblea.
Invero tale pretesa, nella accezione meramente formalistica proposta dalla parte,
* non fa i conti con il generale principio di necessaria “concretezza e attualità” dell’interesse tutelato ex
art 100 cpc che impone comunque l’esigenza di una verifica in concreto della idoneità o meno delle
indicazioni ricevute ad assicurare una chiara e completa informazione;
*non trova affatto conforto nei medesimi principi contabili nella specie richiamati, atteso che l’invocato
principio n 30 OIC (citato in atti in maniera palesemente scorretta) fa piuttosto riferimento alla
opportunità di redazione di una “nota illustrativa” (espressamente distinta dalla “nota integrativa”
prevista ex lege per la redazione del bilancio) atta in concreto ad offrire le informazioni necessarie – in
sostanziale continuità con il tradizionale orientamento della S.C. di cui alla pronuncia 4326/94
discussa tra le parti, secondo le medesime esigenze di “concretezza e attualità” richiamate nel
precedente capoverso.
In tal senso, a fronte delle puntuali informazioni aggiuntive pacificamente ricevute nel caso concreto
dall’odierno attore, richiamato ancora l’insegnamento della S.C. di cui sent 23976/04 cit. secondo cui
“al fine di verificare l’interesse ad impugnare il bilancio per difetto di chiarezza si richiede l’esame
della fattispecie dedotta in causa nella sua interezza e deve certamente ammettersi che quell’interesse,
normalmente ricollegabile alla partecipazione sociale, debba poi concretamente escludersi per essere
il socio – di fatto – nelle condizioni di conoscere con chiarezza e precisione il valore di essa …”, pare
qui che l’esame dell’effettivo fondamento o meno della impugnazione proposta vada propriamente
condotto alla luce delle informazioni positivamente ricevute dal socio, venendo infine a coincidere con
l’esame delle specifiche contestazioni proposte sub d) – di cui subito appresso.
* la contestazione sub b)
L’obbligo di predisposizione di una situazione di periodo risulta espressamente formulato dal
legislatore (ex artt 2446 e 2447 cc) in relazione alla esigenza di dare tempestivamente conto
dell’emergere in concreto di una peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui venga a trovarsi la
società. A tali fini (secondo i medesimi principi di diritto di cui al capo precedente) l’esigenza o
comunque l’opportunità di peculiari chiarimenti (ed anche di eventuale comparazione dei dati secondo
periodi temporali omogenei, come nella specie preteso dall’attore) è questione da verificare in fatto in
relazione alla peculiarità della attività svolta e comunque del caso concreto (secondo il principio
generale di cui all’art 2423 comma 3° cc), laddove può senz’altro reputarsi che, in via generale, il
confronto con il precedente bilancio di esercizio risulti pienamente sufficiente ad assicurare una
compiuta valutazione dei dati proposti in corso di esercizio.
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delle informazioni che lo stesso ha comunque ricevuto, rilevando quindi che (anche alla luce delle
“informazioni aggiuntive” di cui alla comunicazione 14.12.12) le specifiche contestazioni proposte in
questa sede da un lato risultano infondate sotto il profilo della veridicità dei dati forniti e/o correttezza
dei principi contabili seguiti, dall’altro attengono a questioni che in realtà non incidono in alcun modo
(non hanno inciso in sede di voto) sulla effettiva qualità della informazione ricevuta dal socio in
relazione alle questioni portate all’attenzione dell’assemblea, siano cioè da valutare come in concreto
inidonee ad indurre in errore l’odierno attore sulla “consistenza patrimoniale e sull'efficienza
economica della società” ovvero a cagionare un qualsivoglia pregiudizio al valore della sua
partecipazione (secondo le indicazioni di principio di cui Cass 23976/04) e siano anzi da qualificare
come meramente pretestuose.
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*le contestazioni sub d)
A parere del Collegio (in sostanziale adesione alle difese svolte da parte convenuta):
il rilievo sub i) relativo alla omessa indicazione dei conti d’ordine è da reputarsi manifestamente
infondato a fronte di una società (quale la convenuta) ammessa alla redazione di un bilancio in forma
abbreviata che non prevede affatto l’obbligo di indicazione dei conti d’ordine;
il rilievo sub ii) in tema di omessa indicazione delle imposte di esercizio trova ragionevole
giustificazione nella registrazione di considerevoli perdite di esercizio tali da far presumere l’emergere
di una base imponibile IRES e IRAP presumibilmente negativa;
i rilievi sub iii) e iv) risultano ampiamente superati alla luce dei puntuali chiarimenti ricevuti
dall’odierno attore con comunicazione 14.12.12 e non contestati in fatto
(per quanto riguarda in particolare la voce “ratei passivi” e la rilevata difformità del dato rappresentato
nel successivo documento di bilancio relativo all’intero esercizio 2012, ritiene in particolare il Collegio
che, in mancanza di ogni contestazione circa la veridicità del dato esposto nella situazione patrimoniale
oggetto della presente impugnazione, la questione debba piuttosto essere affrontata nel separato
giudizio di impugnazione relativo al bilancio 2012 in relazione alla eventuale illegittimità della relativa
delibera di approvazione).
Alla stregua di tali considerazioni ritiene pertanto il Collegio di dover infine rigettare tutte le domande
in esame.
Alla soccombenza dell’attore segue condanna dello stesso alla integrale rifusione delle spese di lite
sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
*rigetta tutte le domande proposte dall’attore;
*condanna l’attore alla integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in
un importo di euro 12.000 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa
Così deciso in Milano, 9.7.15
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello
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* la contestazione sub c)
La pretesa vantata dall’attore (di necessario rinvio alla chiusura dell’esercizio di ogni determinazione in
materia di ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite) deve reputarsi manifestamente
incompatibile con l’espressa previsione normativa di un obbligo di provvedere “senza indugio” ex art
2446 cc ed anzi nella stretta immediatezza dell’accertamento della perdita nella più grave ipotesi di cui
all’art 2447 cc, a fronte anche dei peculiari doveri e responsabilità gravanti sugli amministratori ex
artt 2485 e 2486 cc.