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Sentenza n. 9108/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 18338/2013 N. R.G. 18338/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Angelo Mambriani dott. Alessandra Dal Moro Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18338/2013 promossa da: OSVALDO SCALON (C.F. NLSSVT63H07F205J), con il patrocinio dell’avv. NOLASCO SALVATORE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PRINCIPE AMEDEO, 3 20100 MILANO presso il difensore avv. NOLASCO SALVATORE ATTORE/I contro PREMIERE CARGO & LOGISTICS SRL (C.F. 01506620994), con il patrocinio dell’avv. PRENNA GABRIELE ARISTIDE ANTONIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. PRENNA GABRIELE ARISTIDE ANTONIO CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito: PARTE ATTRICE: dichiarare invalide ex art. 2479 ter c.c., per i motivi dedotti in narrativa, le delibere adottate in occasione dell’assemblea in data 4 dicembre 2012 della Premiere Cargo & Logistics S.r.l. di approvazione della “situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2012 da cui risultano perdite per complessivi Euro 100.727”, di “parziale copertura delle perdite per Euro 40.000,00 mediante la riduzione a zero del capitale sociale” e di aumento del “capitale sociale a pagamento da zero a Euro 40.000,00 con un sovrapprezzo complessivo di Euro 60.727,00 pari all’ammontare delle perdite pagina http://bit.ly/1RaYhkK 1 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 9108/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 18338/2013 residue, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nel capitale sociale della società ai sensi dell’art. 2481 bis c.c.” per l’effetto, condannare la Premiere Argo & Logistics S.r.l. a restituire al Sig. Osvaldo Scalon la somma di Euro 26.243,35 oltre interessi maturati dalla data del versamento; con vittoria di spese e competenze; MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’attore agisce in qualità di titolare di una quota di partecipazione pari al 15% del capitale della società convenuta, *impugnando le delibere assunte dall’assemblea dei soci in data 4.12.12 relative a a)approvazione situazione patrimoniale al 30.9.12 recante l’indicazione di una perdita pari ad euro 100.727 (tale da determinare una situazione di patrimonio netto negativo); b)copertura delle menzionate perdite attraverso azzeramento e ricostituzione del capitale sociale ad euro 40.000 con sovraprezzo di euro 60.727 *e chiedendo quindi la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di sottoscrizione della menzionata ricostituzione del capitale oltre interessi. In particolare l’attore contesta che: a) la Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 e la Relazione dell'amministratore unico sulle perdite al 30 settembre 2012 non sarebbero state "idonee e soddisfare i requisiti di legge, poiché avrebbero dovuto costituire un vero e proprio bilancio infra annuale straordinario, da redigersi nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono la redazione del bilancio di esercizio"; b) la Situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 non avrebbe tenuto conto dell'andamento della gestione tra ottobre e dicembre 2012. Dunque l'assemblea avrebbe posto in esser una forzatura non attendendo la chiusura al 31 dicembre 2012, che avrebbe potuto registrare un risultato meno negativo stante l'andamento positivo ipotizzato dall'amministratore unico; c) la "situatone patrimoniale redatta dall'amministratore unico compara dati riferiti al 30 settembre 2012 con dati riferiti non alla medesima data del 2011, bensì al 31 dicembre 2011"; dunque il confronto sarebbe avvenuto tra dati non omogenei e conseguentemente la situazione patrimoniale non sarebbe idonea a fondare una valida delibera ex art. 2483 ter ce; d) la situazione patrimoniale non sarebbe stata redatta in conformità con i principi di veridicità, chiarezza e correttezza previsti dall'art. 2423 ce. (richiamato dall'art. 2478 bis cod. civ.), in quanto: (i) non comparirebbero conti d'ordine per € 328.569, appostati invece nel bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2011; (ii) non compaiono le imposte dell'esercizio; (iii) risulta un incremento rispetto al bilancio al 31 dicembre 2011 delle immobilizzazioni materiali per € 48.062 e dei fondi di ammortamento per € 57.693 a fronte di ammortamenti per le immobilizzazioni indicati nel conto economico in € 18.501; (iv) risultano nello stato patrimoniale ratei e risconti passivi di Euro 69.934 che non sarebbero giustificati stante l'assenza della nota integrativa. pagina http://bit.ly/1RaYhkK 2 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 PARTE CONVENUTA: - assolvere l’esponente dalle domande dell’attore sig. Scalon; - condannare il sig. Scalon al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA. Sentenza n. 9108/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 18338/2013 Così schematicamente ricostruiti i termini delle opposte prospettazioni di parte, il Collegio ritiene di dover rigettare la domanda in esame. Al riguardo, richiamando i principi di diritto in ordine alla generale funzione informativa del bilancio di cui Cass 23976/04, il Collegio ritiene innanzitutto di dover pienamente convenire sull’assunto secondo cui “’l’interesse del socio, che lo legittima, "ex" art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali… ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni…che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione”. Proprio da una tale indicazione, quale opportuna esplicitazione nella materia de quo del più generale principio di necessaria “concretezza ed attualità” dell’interesse ad agire, discende peraltro che il giudizio in materia di impugnativa di bilancio non possa affatto risolversi in una verifica formale del rispetto di alcuni principi contabili di riferimento ma debba piuttosto accertare l’effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società – tenendo conto del preciso dovere degli amministratori di fornire eventuali “informazioni complementari…se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti…” (come da art 2423 comma 3 cc) ma nel contempo escludendo in radice la rilevanza di eventuali “errori” meramente classificatori o comunque manifestamente ininfluenti ai fini di una adeguata rappresentazione. Muovendo da tali premesse, qui si ritengono già in diritto malposte le questioni sub a) e b) e manifestamente infondata la contestazioni sub c), infondate in fatto le contestazioni sub d). Più in generale pare il caso di rilevare che nel caso di specie si discute di una situazione patrimoniale di periodo predisposta agli specifici fini di cui agli artt 2446-2447 cc e che nella domanda di parte l’interesse all’impugnazione da parte del socio risulta specificamente correlato alla caducazione della conseguente delibera di copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale al fine di ottenere la restituzione delle somme versate a tale titolo. Così precisato l’oggetto del giudizio portato all’attenzione del Tribunale, tenuto conto che emerge in questo caso un evidente contrasto tra l’interesse dell’odierno attore ad ottenere la revoca della delibera di copertura delle perdite e quindi la restituzione delle somme versate a tale titolo e l’interesse (non solo della società ma) della generalità dei terzi a tener ferma la garanzia del capitale sottoscritto e versato, pare qui legittimo ed anzi assolutamente doveroso affrontare l’esame delle questioni sollevate dall’attore alla luce dell’insieme pagina http://bit.ly/1RaYhkK 3 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, deducendo in particolare che: a) in ipotesi di iniziativa ex artt 2446-2447 cc non risulta affatto previsto un obbligo di redazione della nota integrativa; b-c) parimenti estranee alle previsioni normative di riferimento sarebbero l’avversa pretesa di necessario confronto con analoga situazione di periodo dell’esercizio precedente e così pure quella di attesa dei risultati di fine esercizio; d)i dati riportati in bilancio (e oggetto di specifica doglianza in giudizio) sarebbero in realtà pienamente coerenti con le risultanze contabili ed elaborati nel rispetto dei principi contabili di riferimento, secondo chiarimenti puntualmente offerti all’odierno attore. Sentenza n. 9108/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 18338/2013 Al riguardo si osserva in particolare quanto segue: *la contestazione sub a) Per questa parte non pare affatto convincente la pretesa dell’attore di individuare automaticamente un motivo di nullità nella mancata predisposizione di una nota integrativa di esplicazione dei dati di situazione patrimoniale e conto economico portati alla approvazione dell’assemblea. Invero tale pretesa, nella accezione meramente formalistica proposta dalla parte, * non fa i conti con il generale principio di necessaria “concretezza e attualità” dell’interesse tutelato ex art 100 cpc che impone comunque l’esigenza di una verifica in concreto della idoneità o meno delle indicazioni ricevute ad assicurare una chiara e completa informazione; *non trova affatto conforto nei medesimi principi contabili nella specie richiamati, atteso che l’invocato principio n 30 OIC (citato in atti in maniera palesemente scorretta) fa piuttosto riferimento alla opportunità di redazione di una “nota illustrativa” (espressamente distinta dalla “nota integrativa” prevista ex lege per la redazione del bilancio) atta in concreto ad offrire le informazioni necessarie – in sostanziale continuità con il tradizionale orientamento della S.C. di cui alla pronuncia 4326/94 discussa tra le parti, secondo le medesime esigenze di “concretezza e attualità” richiamate nel precedente capoverso. In tal senso, a fronte delle puntuali informazioni aggiuntive pacificamente ricevute nel caso concreto dall’odierno attore, richiamato ancora l’insegnamento della S.C. di cui sent 23976/04 cit. secondo cui “al fine di verificare l’interesse ad impugnare il bilancio per difetto di chiarezza si richiede l’esame della fattispecie dedotta in causa nella sua interezza e deve certamente ammettersi che quell’interesse, normalmente ricollegabile alla partecipazione sociale, debba poi concretamente escludersi per essere il socio – di fatto – nelle condizioni di conoscere con chiarezza e precisione il valore di essa …”, pare qui che l’esame dell’effettivo fondamento o meno della impugnazione proposta vada propriamente condotto alla luce delle informazioni positivamente ricevute dal socio, venendo infine a coincidere con l’esame delle specifiche contestazioni proposte sub d) – di cui subito appresso. * la contestazione sub b) L’obbligo di predisposizione di una situazione di periodo risulta espressamente formulato dal legislatore (ex artt 2446 e 2447 cc) in relazione alla esigenza di dare tempestivamente conto dell’emergere in concreto di una peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui venga a trovarsi la società. A tali fini (secondo i medesimi principi di diritto di cui al capo precedente) l’esigenza o comunque l’opportunità di peculiari chiarimenti (ed anche di eventuale comparazione dei dati secondo periodi temporali omogenei, come nella specie preteso dall’attore) è questione da verificare in fatto in relazione alla peculiarità della attività svolta e comunque del caso concreto (secondo il principio generale di cui all’art 2423 comma 3° cc), laddove può senz’altro reputarsi che, in via generale, il confronto con il precedente bilancio di esercizio risulti pienamente sufficiente ad assicurare una compiuta valutazione dei dati proposti in corso di esercizio. pagina http://bit.ly/1RaYhkK 4 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 delle informazioni che lo stesso ha comunque ricevuto, rilevando quindi che (anche alla luce delle “informazioni aggiuntive” di cui alla comunicazione 14.12.12) le specifiche contestazioni proposte in questa sede da un lato risultano infondate sotto il profilo della veridicità dei dati forniti e/o correttezza dei principi contabili seguiti, dall’altro attengono a questioni che in realtà non incidono in alcun modo (non hanno inciso in sede di voto) sulla effettiva qualità della informazione ricevuta dal socio in relazione alle questioni portate all’attenzione dell’assemblea, siano cioè da valutare come in concreto inidonee ad indurre in errore l’odierno attore sulla “consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società” ovvero a cagionare un qualsivoglia pregiudizio al valore della sua partecipazione (secondo le indicazioni di principio di cui Cass 23976/04) e siano anzi da qualificare come meramente pretestuose. Sentenza n. 9108/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 18338/2013 *le contestazioni sub d) A parere del Collegio (in sostanziale adesione alle difese svolte da parte convenuta): il rilievo sub i) relativo alla omessa indicazione dei conti d’ordine è da reputarsi manifestamente infondato a fronte di una società (quale la convenuta) ammessa alla redazione di un bilancio in forma abbreviata che non prevede affatto l’obbligo di indicazione dei conti d’ordine; il rilievo sub ii) in tema di omessa indicazione delle imposte di esercizio trova ragionevole giustificazione nella registrazione di considerevoli perdite di esercizio tali da far presumere l’emergere di una base imponibile IRES e IRAP presumibilmente negativa; i rilievi sub iii) e iv) risultano ampiamente superati alla luce dei puntuali chiarimenti ricevuti dall’odierno attore con comunicazione 14.12.12 e non contestati in fatto (per quanto riguarda in particolare la voce “ratei passivi” e la rilevata difformità del dato rappresentato nel successivo documento di bilancio relativo all’intero esercizio 2012, ritiene in particolare il Collegio che, in mancanza di ogni contestazione circa la veridicità del dato esposto nella situazione patrimoniale oggetto della presente impugnazione, la questione debba piuttosto essere affrontata nel separato giudizio di impugnazione relativo al bilancio 2012 in relazione alla eventuale illegittimità della relativa delibera di approvazione). Alla stregua di tali considerazioni ritiene pertanto il Collegio di dover infine rigettare tutte le domande in esame. Alla soccombenza dell’attore segue condanna dello stesso alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: *rigetta tutte le domande proposte dall’attore; *condanna l’attore alla integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in un importo di euro 12.000 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa Così deciso in Milano, 9.7.15 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1RaYhkK 5 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 * la contestazione sub c) La pretesa vantata dall’attore (di necessario rinvio alla chiusura dell’esercizio di ogni determinazione in materia di ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite) deve reputarsi manifestamente incompatibile con l’espressa previsione normativa di un obbligo di provvedere “senza indugio” ex art 2446 cc ed anzi nella stretta immediatezza dell’accertamento della perdita nella più grave ipotesi di cui all’art 2447 cc, a fronte anche dei peculiari doveri e responsabilità gravanti sugli amministratori ex artt 2485 e 2486 cc.