Sentenza n. 10850/2016 pubbl. il 05/10/2016 RG n. 46061/2013

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Sentenza n. 10850/2016 pubbl. il 05/10/2016 RG n. 46061/2013
N. R.G. 46061/2013
Sentenza n. 10850/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 46061/2013
Repert. n. 8968/2016 del 05/10/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46061/2013 promossa da:
PIERPAOLO MARACCI (C.F. MRCPPL63C26F205C), con il patrocinio dell‟avv. ALVINO
GIORGIO e dell‟avv. ARALDI FRANCESCA MARIA (RLDFNC71R65F205R) VIA COLONNA, 2
20149 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA V. COLONNA, 2 20149 MILANO presso il
difensore avv. ALVINO GIORGIO
ATTORE
contro
IDALIA TORELLI (C.F. TRLDLI63R61D286J), con il patrocinio dell‟avv. ROSSI ELENA
TERESA, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 6 20124 MILANO presso il difensore
avv. ROSSI ELENA TERESA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni.
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
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Repert. n. 8968/2016 del 05/10/2016
In seguito alla concessione di provvedimento di sequestro giudiziario ante causam in data 17
maggio 2013, con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2013 s.n.c. Pierpaolo Maracci ha
convenuto in giudizio la sig.ra Idalia Torelli per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del
contratto di cessione di azienda inter partes in data 20.6.2012, per ottenere la conseguente condanna
dello stessa alla restituzione dell‟azienda per cui è causa o il pagamento di una somma equivalente al
somma a titolo di risarcimento del danno.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande
attoree per infondatezza delle stesse, e, comunque, la riduzione dell‟eventuale danno per concorso
colpevole del creditore.
In via riconvenzionale, la Torelli, ha lamentato un inadempimento della controparte che avrebbe
determinato la revoca della licenza del gioco del lotto, costituente uno dei beni aziendali.
In virtù
di tale circostanza la convenuta ha chiesto la riduzione del prezzo di cessione dell‟attività acquistata
nonché il risarcimento del danno patito a causa dell‟illecita condotta di parte venditrice.
Escusse le prove orali ammesse, nel corso dell‟udienza all'uopo fissata, davanti allo scrivente
Giudice medio tempore assegnato in via definitiva al presente procedimento, le parti hanno precisato le
richiamate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di cessione in data 29.6.2012 Pierpaolo Maracci ha ceduto con riserva di
proprietà a Torelli Idalia l‟azienda organizzata per l‟esercizio dell‟attività di accettazione scommesse –
Ricevitoria Lotto n. 19, di cui all‟atto di concessione protocollo n. 27015 e Ricevitoria Sisal n. 317- ,
nonché il commercio di articoli di cartoleria e cancelleria, corrente in Milano, via Edolo n. 3 verso il
prezzo di € 250.000,00 di cui € 35.200,00 versati a mezzo assegni bancari in data antecedente o
contestuale la sottoscrizione del contratto, € 25.000,00 da corrispondersi entro il 4.7.2012 e il restante
importo di € 189.800,00 da pagarsi tramite n. 73 cambiali dell‟importo di € 2.600,00 ciascuna, ad
esclusione del mese di agosto, scadenti nell‟arco temporale compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30
aprile 2019.
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valore della stessa, asseritamente perita nelle more del procedimento, nonché al pagamento di una
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Repert.
n.della
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Le parti hanno pattuito la decorrenza degli effetti utili
ed onerosi
vendita a decorrere
dal
5.7.2002 con la previsione che, pertanto, a partire da tale data le spese e gli oneri relativi all‟azienda
sarebbero stati a carico della cessionaria.
Parte venditrice ha inoltre acconsentito alla voltura delle autorizzazioni inerenti l‟azienda
alienata.
Entrambe le parti hanno evidenziato la speciale disciplina in materia di Monopoli, che impone
la gestione personale della rivendita da parte del cedente l‟azienda già assegnatario della rivendita
stessa con responsabilità personale di costui nei confronti dell‟Amministrazione fino all‟assegnazione
autorizzazione amministrativa, mediante rinuncia del cedente e assegnazione a trattativa privata al
cessionario (cfr. artt. 28 e 31 L. 1293/1957).
Le parti concordano altresì nel riportare che, nel periodo necessario per l‟ottenimento di tale
autorizzazione, avevano convenuto che il Maracci avrebbe mantenuto la formale intestazione della
ricevitoria e del relativo conto corrente di appoggio, mentre gli effetti utili ed onerosi alla medesima
relativi sarebbero stati di competenza della Torelli.
Ciò premesso, l‟attore ha lamentato alcuni inadempimenti della convenuta.
In primo luogo egli ha sostenuto che la Torelli avrebbe violato l‟obbligo a proprio carico di
sostenere i costi della gestione dell‟azienda successivi al trasferimento dell‟azienda, con particolare
riferimento ai proventi di gioco da versarsi alle Amministrazioni Statali.
In aggiunta la Torelli avrebbe omesso di compiere tutte le attività necessarie per il cambio di
assegnazione della ricevitoria, con riguardo alla consegna della documentazione richiesta dalla Agenzia
delle Dogane e Monopoli.
Ancora, dal mese di dicembre 2012 l‟acquirente avrebbe interrotto il pagamento delle cambiali
incorporanti le rate del prezzo di cessione dell‟azienda ancora dovuto.
Alla luce di tali inadempimenti, il Maracci ha convenuto in giudizio la controparte per ottenere
la risoluzione del contratto per l‟inadempimento della stessa, la condanna della medesima alla
restituzione dell‟azienda in questione – o all‟equivalente di essa in considerazione dell‟avvenuto
perimento nel corso del giudizio- , nonché la condanna al risarcimento del danno.
La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo una serie di presunti
inadempimenti imputabili al Maracci e costituenti la fonte del proprio asserito diritto di non pagare la
restante parte del prezzo o comunque del proprio diritto alla riduzione del prezzo di vendita, oltre che
del risarcimento del danno.
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della rivendita al cessionario dell‟azienda, eccezionalmente ottenibile a seguito di apposita
2.
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Repert.
n. hanno
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Alla luce delle difese delle parti viene in rilievo
che esse
lamentato del
reciproche
inadempienze in relazione al contratto di cessione di azienda in oggetto, causa di contrapposte richieste
volta ad accertare la sussistenza del diritto al pagamento del prezzo o l‟esistenza di fatti estintivi di tale
diritto.
Al riguardo, occorre richiamare l‟insegnamento della Corte di legittimità secondo cui nei
contratti a prestazioni corrispettive qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, proponendo
vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di
risoluzione o adempimento, giustificando la propria inadempienza con l‟inadempienza dell‟altro
inadempimenti e verificare quale di tali condotte, in un rapporto di dipendenza e proporzionalità, nel
quadro della funzione economico- sociale del contratto sia prevalente ed abbia alterato il nesso di
sinallagmaticità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, non essendo consentita una
valutazione frazionata di ciascuna domanda (cfr., da ultimo, Cass. 2013/14648).
Alla luce di tale principio occorre, pertanto, verificare si vi siano stati comportamenti colpevoli
delle parti ed, eventualmente, quale sia il comportamento colpevole prevalente che abbia modificato
l‟equilibrio tra le reciproche obbligazioni dando causa al giustificato inadempimento della controparte.
Prendendo le mosse dalla contestazioni del Maracci, ed in particolare dall‟ultima di esse, viene
in considerazione che, come visto, lo stesso ha allegato l‟inadempimento della cessionaria relativo
all‟obbligo di pagare la residua parte del prezzo incorporata nelle cambiali con scadenza a decorrere
dall‟ottobre 2012, nel numero, a fine maggio 2013, di 6 al momento della notifica dell‟atto di citazione
per l‟importo di € 15.600,00.
La convenuta non ha dimostrato di aver pagato nessuna delle rate di cessione incorporate nelle
cambiali (la cui scadenza iniziava a decorrere proprio da ottobre 2012 fino ad aprile).
Il Maracci ha inoltre affermato che la cessionaria ha violato l‟obbligo di sostenere gli oneri
relativi alla rivendita del generi di Monopoli.
In particolare, l‟attore ha affermato che nell‟attesa delle „volture‟, dalle somme raccolte per il
gioco la convenuta avrebbe dovuto detrarre gli importi pagati per le vincite e gli aggi e versare la
differenza al Maracci dal cui conto corrente, con un sistema automatico, Lottomatica, Sisal e Monopoli
prelevavano gli importi ad essi dovuti.
Dopo alcuni versamenti iniziali, effettuati tramite assegni o contanti, la cessionaria avrebbe
interrotto i pagamenti per la provvista necessaria a coprire i debiti verso le Amministrazioni Statali, che
il cedente si sarebbe trovato obbligato a saldare con proprio denaro attesa la formale titolarità in capo a
sè della ricevitoria e del relativo conto corrente di appoggio.
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contraente, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi
Dai documenti di causa, ed in
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particolare daiRepert.
fogli componenti
l‟estratto del
del 05/10/2016
conto
0000/22730734 intestato al Maracci e utilizzato da Lottomatica, Lotterie Nazionali, Sisal, risulta una
movimentazione che dà evidenza di accrediti e di addebiti da parte di tali società (doc. n. 6 fasc. caut.).
La stessa Torelli ha allegato di aver versato delle somme al cedente, tramite assegni, i cui
importi sono corrispondenti ad alcune poste riportate nel citato estratto conto e tramite contanti, del cui
versamento risultano tracce in detto documento (risultano vari versamenti in contanti sul conto di
appoggio in questione).
A ciò si aggiungono le diffide inviate al Maracci dall‟Amministrazione dei Monopoli di Stato
settimane contabili tra metà ottobre e metà novembre 2012 con conseguente ingiunzione di pagamento
all‟attore.
Rilevato che le settimane in questione sono relative alla gestione dell‟azienda successiva al
trasferimento dell‟azienda ed alla contestuale immissione dell‟acquirente nel relativo possesso, deve
dedursi che la Torelli, adempiente fino ad un certo punto, in violazione degli accordi inter partes, abbia
interrotto i versamenti a favore del cedente, che a propria volta era obbligato personalmente verso le
Amministrazioni Statali.
La tesi dell‟attore, suffragata dagli indicati elementi probatori, non risulta idoneamente smentita
dalle argomentazioni della cessionaria.
Quest‟ultima, non contestando che gli accordi delle parti prevedessero un regime transitorio
fino alla „voltura‟, ha sostenuto che, contrariamente agli avversi assunti, la gestione della ricevitoria
sarebbe stata effettuata personalmente dall‟attore che avrebbe indebitamente trattenuto gli importi delle
giocate destinando le stesse a scopi diversi che non al pagamento dei debiti verso Lottomatica, Lotterie
e Sisal e al giramento degli utili alla cessionaria.
La circostanza sarebbe dimostrata dal fatto che nonostante la chiusura estiva dell‟esercizio per
impegni della Torelli (un trasloco e le ferie), la ricevitoria sarebbe stata in funzione.
Da ciò si evincerebbe che sarebbe stato il Maracci, ancora in possesso delle chiavi dei locali di
esercizio dell‟attività, il soggetto che nei fatti si occupava della rivendita e che, illecitamente, avrebbe
trattenuto le somme dal medesimo incassate a seguito delle giocate.
Posto che i documenti prodotti dalla convenuta a dimostrazione della chiusura dell‟esercizio
non sono idonei a dimostrare tale circostanza (trattasi della copia di una dichiarazione di un soggetto
che afferma di essere stato chiamato in un tal giorno d‟estate- 6.8.2012 - dalla Torelli per controllare lo
stato di rimontaggio degli arredi di un trasloco precedentemente effettuato, nonché la stampata della
conferma di una „nuova‟ prenotazione presso l‟hotel Corallo per la famiglia „Diao‟ accompagnata dalla
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circa l‟omesso pagamento dei proventi di gioco di cui alla ricevitoria del lotto in oggetto relativi a 4
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n. da
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fotocopia su carta non intestata di un conto dei servizi in Repert.
ipotesi forniti
tale albergo, del
in nessuno
modo riconducibili alla convenuta, mancando l‟indicazione di ogni nominativo, non essendovi
corrispondenza tra gli importi ivi indicati e i prezzi riportati sulla prenotazione, né, ancora, risultando il
pagamento delle somme ivi riportate), rileva che dagli estratti conto delle giocate in atti non risultano
giocate nel periodo in questione (doc. n. 8 att. fasc. caut.).
In ogni caso, viene in considerazione che l‟eventuale gestione nel mese di agosto da parte del
Maracci non prova l‟indebita distrazione delle somme delle giocate.
Un tale comportamento qualificabile, dal punto di vista civilistico come fatto illecito ex art.
La Torelli avrebbe dovuto dimostrare il compimento della condotta illecita, non essendo
sufficiente la mera allegazione della stessa, il danno a ciò conseguente e il relativo nesso causale.
Considerato che la convenuta non ha fornito alcun elemento di prova in ordine a quanto sopra, e
che, di contro, sussistono elementi indiziari volti a corroborare la tesi attorea, deve ritenersi fondata la
circostanza relativa la cessionaria abbia violato l‟obbligo di sostenere gli oneri della ricevitoria.
Quale ulteriore inadempimento che ha reso più grave l‟omesso pagamento dei debiti dei
proventi dei giochi attesa la propria responsabilità personale in qualità di formale titolare della
ricevitoria, il Maracci ha sostenuto che la cessionaria avrebbe violato l‟obbligo di compiere quanto
necessario per ottenere l‟assegnazione della rivendita in capo a sé.
Come osservato, la disciplina di settore non consente il trasferimento della rivendita.
Essa ammette, in via eccezionale per il caso di cessione dell‟azienda ubicata nello stesso locale
della vendita, come nella fattispecie in esame, che l‟Amministrazione autorizzi la rinuncia della parte
cedente alla gestione della rivendita con assegnazione a trattativa privata della stessa, alle medesime
condizioni, alla parte cessionaria (art. 31 L. 1957/1293).
Al fine di ottenere tale autorizzazione, rimessa alla discrezionalità amministrativa, la normativa
di attuazione della citata disciplina prevede la presentazione da parte di entrambi i contraenti della
cessione aziendale, di una serie di documenti volti a dimostrare la ricorrenza dei requisiti di legge (tra
cui atto di compravendita aziendale, atto di concessione della ricevitoria, atto di rinuncia alla gestione,
documento d‟identità del cessionario etc. etc.).
Dall‟esperita istruttoria è risultato che mentre il cedente ha tempestivamente, in data 10.7.2012,
subito dopo la cessione, depositato presso Monopoli tutta la documentazione richiesta a parte cedente
(v. le dichiarazioni rese dal direttore regionale dei Monopoli di Stato per la Lombardia nelle udienze
dell‟8.10.2014 e 13.5.2015 in relazione al doc. N di parte attrice), in data 10.11.2012 la convenuta
ancora aveva omesso di far pervenire la documentazione alla medesima richiesta.
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2043 c.c. esula dall‟inadempimento contrattuale, con le relative conseguenze in ambito probatorio.
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Come riconosciuto dalla stessa Torelli, il documentoRepert.
mancanten.
consisteva
in una fideiussione
che la stessa non era riuscita ad ottenere da nessun soggetto all‟uopo interpellato.
Il ritardo nella presentazione della documentazione richiesta non è stato sanato dalla convenuta
neanche successivamente, come evincibile dal doc. L di parte attrice che, in data 3.4.2013, dà
espressamente conto del mancato invio della stessa da parte dell‟aspirante titolare sig.ra Torelli.
Da quanto esposto emerge che anche l‟inadempimento lamentato dal venditore in relazione al
profilo in esame risulta provato.
Esso costituisce una violazione dell‟obbligo di buona fede nell‟esecuzione del contratto, come
Passando, a questo punto, ad esaminare le violazioni contestate all‟attore, la Torelli ha dedotto
la mancata comunicazione da parte del venditore di un‟esposizione debitoria pregressa nei confronti dei
Monopoli per l‟importo di € 25.000,00.
Detta circostanza sarebbe rilevante innanzitutto in quanto, se nota, avrebbe determinato l‟attrice
a non concludere il contratto e, in secondo luogo, in quanto la stessa sarebbe stata la causa del mancato
rilascio dell‟autorizzazione alla „voltura‟ della rivendita.
Quanto alla decisione di non concludere il contratto, l‟eccezione è talmente generica da non
poter essere accolta.
Infatti, quand‟anche fosse vera la sussistenza del debito pregresso, la convenuta non ha allegato
nessuno degli elementi richiesti dagli artt. 1427 c.c. regolanti i vizi del consenso, né ha formulato
alcuna domanda di annullamento del contratto.
In ogni caso, l‟esposizione debitoria verso i Monopoli in ipotesi costituente causa ostativa al
cambio di assegnazione delle rivenditoria risulta smentita per tabulas, ed in particolare dalla citata
comunicazione dell‟Amministrazione statale da cui si evince la mancata presentazione da parte della
cessionaria della documentazione e la conseguente impossibilità di procedere alla „voltura‟.
D‟altra parte, dalle ingiunzioni di pagamento inviate da Monopoli al Maracci si evince che i
debiti relativi ai proventi delle giocate, lungi dall‟essere riferibili al periodo antecedente la cessione,
sono riconducibili a settimane contabili in cui l‟azienda era già stata trasferita alla convenuta (cfr. doc.
n. 14 conv.9).
Da tali considerazioni discende l‟infondatezza dell‟eccezione della convenuta la non
configurabilità di alcun inadempimento di parte venditrice in parte qua.
In secondo luogo, la Torelli ha lamentato la distrazione di somme da parte del Maracci che,
gestore di fatto della ricevitoria, nella materiale disponibilità delle attrezzature per le giocate, avrebbe
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noto, oggetto di un autonomo obbligo in capo alle parti.
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sottratto alla Torelli gli incassi delle giocate spettanti, in forza
della cessione
de qua alla del
medesima,
quali effetti utili del contratto decorrenti dal 5.7.2012.
Come già evidenziato, il comportamento descritto dalla convenuta, distrazione di denaro altrui,
costituisce un illecito regolamentato dall‟art. 2043 c.c..
La convenuta non ha fornito nessun elemento, neanche indiziario, idoneo a dimostrare la
sussistenza di una tal condotta illegittima da parte del cedente.
Da quanto precede risulta, pertanto, che non sono configurabili i dedotti inadempimenti a carico
dell‟attore.
inadempienze della convenuta, non sono emerse violazioni contrattuali a carico dell‟attore.
Alla luce di quanto precede, occorre, a questo punto verificare se i descritti inadempimenti della
convenuta rivestano il requisito dell‟importanza di cui all‟art. 1455 c.c.
Al riguardo rileva il mancato pagamento di tutte le rate del prezzo di cessione successive
all‟ottobre 2012 costituisce violazione dell‟obbligo principale in capo al compratore, idoneo di certo a
alterare il sinallagma contrattuale, atteso l‟adempimento dell‟obbligazione principale del venditore
Maracci di consegnare l‟attività in oggetto contestualmente alla stipula del contratto di cessione.
D‟altra parte, gli stessi contraenti hanno previsto che il mancato pagamento di n. 3 cambiali
anche non consecutive, avrebbe determinato la risoluzione del contratto.
Considerato che al momento dell‟instaurazione del presente giudizio erano 6 gli effetti cambiari
non pagati, e che comunque, anche nessuno pagamento è più seguito, risulta che l‟inadempimento de
quo è di tale gravità da determinare l‟insorgenza del diritto del cedente allo scioglimento del contratto.
Detta conclusione è supportata anche dalla violazione della Torelli dell‟obbligo di presentare la
documentazione necessaria per il rilascio dell‟autorizzazione amministrativa ai fini dell‟assegnazione
della rivendita dei Monopoli.
Tale violazione, rilevante sotto il profilo della buona fede, ha determinato l‟impossibilità della
„voltura‟ di tale rivendita e quindi l‟impossibilità di dare attuazione all‟assetto degli interessi delle parti
nelle modalità previste nell‟accordo di cessione che prevedeva, oltre l‟attività di commercio di articoli
di cancelleria e cartoleria, anche l‟attività di accettazione delle scommesse.
Da quanto precede emerge la gravità delle inadempienze della convenuta e la conseguente
fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per cause imputabili all‟acquirente.
Il contratto di cessione d‟azienda inter partes viene pertanto risolto.
4.
L‟intervenuta risoluzione del contratto inter partes determina l‟insorgenza degli obblighi
restitutori, essendo venuta meno la causa adquirendi.
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Nella comparazione delle condotte delle parti risulta pertanto che mentre sussistono le
Al riguardo, in relazione alla
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restituzione dell‟azienda,
rilevan.che
a seguito di del
risoluzione
consensuale del contratto di locazione originariamente stipulato tra il Maracci e la sig.ra Branzi ed in
cui era subentrata la cessionaria in virtù della compravendita per cui è causa (art. 4 cessione),
concordata a causa dell‟omesso pagamento da parte della convenuta dei canoni locatizi, la Torelli con
atto in data 7.1.2014 ha restituito alla locatrice i locali di esercizio di tale azienda con tutte le
attrezzature facenti parte dell‟azienda di proprietà del cedente (cfr. doc. n. 9 convenuta).
Detta condotta, posta in essere senza l‟autorizzazione del giudice del sequestro che aveva
nominato la Torelli custode dell‟azienda in esame nonché senza alcuna comunicazione al cedente,
dell‟attività.
Ciò risulta confermato dal „report ricevitoria via Edolo 3‟, predisposto dalla Torelli a favore
del Giudice del sequestro con cui la convenuta ha dato atto, con valenza confessoria, di un blocco di
tutti i servizi legati alla concessione del Lotto (doc. L att.) in conseguenza dell‟omessa voltura della
„licenza del lotto‟.
Considerato che, come visto, il cambio di assegnazione della rivendita non ha potuto aver luogo
a seguito del comportamento della stessa cessionaria, ne consegue che anche il blocco dei servizi legati
al Lotto è imputabile alla convenuta, che infatti, nel citato report ha evidenziato la possibilità di una
riattivazione degli stessi solo con nuovi costi dalla medesima non sostenibili.
Dalle considerazioni che precedono emerge che l‟attività oggetto di cessione nelle modalità
considerate dalle parti al momento della conclusione del contratti nei locali di via Edolo con l‟esercizio
dell‟attività di accettazione delle scommesse Lotto, Lis, Gratta e Vinci, non è più esercitabile.
L‟azienda deve pertanto ritenersi perita con la conseguenza che essa non è più restituibile in
natura.
Detta circostanza comporta, l‟applicazione delle disposizioni generali in materia di pagamento
delli indebito di cui agli art. 2033 e ss. c.c. „sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa
determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato
dall'art. 2037 cod. civ. sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a
corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti
del suo arricchimento‟ (Cass. 18185/2014).
Al riguardo rileva che dagli atti di causa e dall‟esperita emerge che la Torelli, oltre a non aver
adempiuto l‟obbligo di presentare tutta la documentazione necessaria per ottenere l‟assegnazione della
rivendita dei Monopoli, consapevole della revoca della licenza del Lotto (lettera 14.1.2013 sub doc. n.
7 att. il cui contenuto non è stato disconosciuto) ha mantenuto la gestione dell‟azienda come custode
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titolare di un patto di riservato dominio sul bene ceduto, ha determinato la chiusura definitiva
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del stessa,
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giudiziario senza offrirsi di restituire l‟attività al cedente e, anzi,
indebitamente
disponendo della
tanto che in qualità di conduttrice dei locali di via Edolo ha restituito alla Proprietà tali locali ancora
contenenti tutta l‟attrezzatura compresa nella cessione (cfr. art. 2 contratto), senza darne comunicazione
all‟alienante, titolare del patto di riservato dominio sull‟azienda oggetto di cessione.
Tali circostanze evidenziano che la Torelli, pur non in grado di gestire l‟azienda, non solo non
ha cercato di risolvere la situazione via via aggraventesi proponendo la restituzione dell‟attività prima
che la stessa si dissolvesse, ma anche ha sottaciuto al cedente la consegna alla locatrice dei beni
aziendali, oltre che dei locali.
comportamento processuale della stessa, che all‟udienza fissata in data 22.1.2014 dal Giudice per la
comparizione personale delle parti nel tentativo di una soluzione bonaria della controversia, ha omesso
di comunicare di aver restituito alla locatrice solo pochi giorni prima, in data 7.1.2014, i locali di
esercizio dell‟attività per cui è causa, in ragione delle proprie difficoltà ad adempire, con ciò alterando
la visione della situazione di fatto relativa all‟azienda agli occhi del cedente che, contestualmente,
all‟oscuro di tale circostanza, formulava una propria proposta transattiva, peraltro rigettata dalla
controparte (cfr. verb. ud. 22.1.14)
Alla luce di ciò deve ritenersi la mala fede della convenuta che, pertanto, in applicazione del
citato principio giurisprudenziale e del principio per cui la mala fede è rilevante nell‟ipotesi in
questione anche quando sia intervenuta successivamente alla consegna del bene, è tenuta a
corrispondere al venditore il valore del bene perito (art. 2037 c.c.).
Al fine di valutare tale valore pare congruo al Tribunale fare riferimento al valore dato dai
contraenti all‟azienda, come rappresentato dal prezzo di vendita.
Considerato che il corrispettivo di cessione è stato pattuito in € 250.000,00, la Torelli risulta
debitrice nei confronti dell‟attore di tale somma.
Per quanto la convenuta non abbia formulato domanda di restituzione delle somme già pagate
per il caso di accoglimento della domanda di risoluzione, tuttavia l‟attore ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento del valore dell‟azienda detratto l‟importo già dalla pagato dalla controparte,
per una differenza di € 189.800,00 (per evidente errore materiale indicato in € 189.600,00).
Rilevato che l‟attrice, come sarebbe stato proprio onere, oltre a non avere chiesto la restituzione
delle somme pagate, non ha neanche dato la prova di ulteriori pagamenti rispetto a quelli riconosciuti
dall‟attore, la Torelli viene condannata a pagare la somma di € 189.800,00 all‟attore, con interessi nella
misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5.
Nell‟atto di citazione l‟attore ha chiesto la condanna della Torelli al pagamento
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Ad ulteriore sostegno della scorretta condotta dell‟attrice viene in considerazione il
Sentenza n. 10850/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 46061/2013
Repert.
n.partes
8968/2016
del 05/10/2016
dell‟equo compenso per l‟utilizzo dell‟azienda oggetto dell‟accordo
inter
ai sensi dell‟art.
1526
c.c.
Tuttavia tale domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e neanche
trattata negli ultimi scritti difensivi del giudizio.
Essa deve, pertanto, intendersi rinunciata con il conseguente esonero del Tribunale dalla relativa
pronuncia.
6.
Da ultimo, quale ulteriore effetto della risoluzione, l‟attore ha chiesto il risarcimento dei
danni patiti a causa dell‟inadempimento altrui.
e quelle corrisposte dalla cessionaria al venditore, formale titolare della ricevitoria per l‟importo di €
11.679,62.
A fondamento della propria pretesa il Maracci ha prodotto una lista dei movimenti sul c/c
0000/22730734 a sé intestato e collegato alla ricevitoria del lotto.
Per quanto da tale lista siano evincibili delle operazioni di addebito e accredito relative alla
ricevitoria, indizio dell‟accordo delle parti e di un inadempimento della Torelli, tuttavia dalla stessa non
è ricavabile – avendo peraltro alcune operazioni ad oggetto contanti- l‟esatto ammontare delle somme
versate dal Maracci per estinguere debiti della Torelli.
Considerato che lo stesso non ha fornito elementi per una valutazione equitativa, la domanda in
parte qua viene rigettata.
Ad analoga conclusione si perviene in relazione alle somme in ipotesi versate per debiti
riconducibili alla gestione Torelli verso le Lotterie Nazionali (€ 2.674,00) e verso Lis (€ 952,03).
Nonostante dai documenti D e E dell‟attore risultino dei solleciti di pagamento di tali Enti a sé
diretti, tuttavia egli non ha prodotto alcuna prova circa l‟effettuazione dei relativi pagamenti e della
conseguente sussistenza di un danno.
Ne discende la non accoglibilità della domanda in questione.
Diversamente, in relazione alle ingiunzioni di pagamento da parte dei Monopoli, dai documenti
in atti risulta che il Maracci ha versato la somma complessiva di € 23.747.52, comprensiva di capitale
ed accessori a Lottomatica, in relazione a 4 settimane contabili di pertinenza della convenuta (docc. B e
C att.).
Da ciò consegue il diritto dell‟attore al risarcimento del danno in questione, nell‟ammontare di
tale somma, maggiorata da interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della presente
sentenza al saldo.
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Tra le voci di danno egli ha incluso la differenza tra le somme asseritamente versate a Monopoli
Sentenza n. 10850/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 46061/2013
n.pagamento
8968/2016
del 05/10/2016
Da ultimo, l‟attore ha domandato la condanna della Repert.
convenuta al
delle spese
legali
dal medesimo sostenute nel procedimento cautelare.
Tale domanda non può essere accolta, costituendo la duplicazione di una voce oggetto di
liquidazione nel presente giudizio di merito, regolante le spese anche della fase cautelare.
7.
L‟accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto e delle domande
restitutoria e risarcitoria determina il rigetto di tutte le domande della convenuta, ad inclusione di quella
riconvenzionale, essendo tali domande su fatti che sono risultati non provati.
8.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a
10.03.2014 n 55 1.8.2012, emanato in attuazione dell‟art. 13 L. 31 dicembre 2012, n. 247, tenendo
conto della natura della causa, del tipo di questioni trattate e del comportamento processuale della
convenuta soccombente che ha rifiutato di accogliere la proposta conciliativa della controparte alla
prima udienza in data 19.11.2013 senza giustificato motivo.
Nonostante l‟ammissione al gratuito patrocinio di Idalia Torelli con delibera del Consiglio
dell‟Ordine di Milano in data 3.10.2013 n. 3442 la refusione delle spese a favore della parte risultata
vittoriosa deve essere effettuata direttamente dalla Torelli soccombente „considerato che l‟ammissione
al gratuito patrocinio nel processo civile la cui istituzione è prevista dall‟art. 74 comma 2 D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l‟assistito dal beneficio
sia condannato a pagare all‟altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le difese” di cui
all‟art. 131 D.P.R. cit. sono quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato,
sostituendosi alla stessa parte- in condizione delle sue precarie condizioni economiche e della non
manifesta infondatezza delle relative pretese- si impegna ad anticipare‟ (Cass. 2012/10053).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione
assorbita e/o respinta, così provvede:
1)
accoglie la domanda attorea di risoluzione del contratto di cessione di azienda
29.6.2012 inter partes per inadempimento della convenuta;
2) verificato il perimento dell’azienda oggetto di cessione e la conseguente impossibilità di
restituzione della stessa in natura, condanna Idalia Torelli a corrispondere a Pierpaolo Maracci il
valore di tale bene, detratte le somme già ricevute, per un importo complessivo di € 189.800,00,
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
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carico della convenuta nella misura liquidata nel dispositivo, applicando le determinazioni di al D.M.
3)
Sentenza n. 10850/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 46061/2013
Repert.la n.
8968/2016
dela 05/10/2016
condanna Idalia Torelli a pagare a Pierpaolo Maracci
somma
di € 23.747,52
titolo
di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della
presente sentenza al saldo;
4) rigetta tutte le domande formulate da Idalia Torelli nei confronti di Pierpaolo Maracci;
5) condanna Idalia Torelli a rimborsare a Pierpaolo Maracci le spese del giudizio,
liquidate nella misura complessiva di € 16.730,00 di cui € 15.430,00 per compensi relativi al
presente giudizio, ed € 1.300,00 per attività di cui al procedimento cautelare ante causam, oltre a
spese generali nella misura del 15% ad accessori come per legge.
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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Milano, 4 ottobre 2016