L`imposta cantonale sulla sostanza e la valutazione di titoli non

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L`imposta cantonale sulla sostanza e la valutazione di titoli non
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
L’imposta cantonale sulla sostanza
e la valutazione di titoli non quotati
un onere complementare, destinato a integrare
l’imposta sul reddito, che permette ai Cantoni, grazie
alla (leggera) progressività dell’aliquota, di prendere
in considerazione anche l’aumento della sostanza,
che risulta tra l’altro dall’aumento della capitalizzazione in borsa (cfr. Messaggio sull’iniziativa popolare
“per un’imposta sugli utili da capitale” del 25 ottobre
2000, in: FF 2000 pagine 5241-5270, pagina 5263);
Sentenza della Camera di diritto tributario, del 6 dicembre
2010, numero d’incarto 80.2008.54, in:
RtiD I-2011 n. 11t, e in:
http://www.sentenze.ti.ch
[21.12.2011]
Articoli 40, 41 e 45 capoverso 2 LT – Imposta sulla sostanza:
valutazione titoli non quotati, successiva cessione di quote
fra terzi indipendenti, valore di mercato
2.
in secondo luogo, consente alle autorità di tassazione
di esercitare un controllo, attraverso il confronto
della sua evoluzione con i redditi dichiarati dal
contribuente.
Nel Cantone Ticino, l’imposizione della sostanza è
regolata dagli articoli 40 e seguenti della Legge tributaria
(di seguito LT). Oggetto dell’imposta è la sostanza netta
totale (articolo 40 capoverso 1 LT), da valutare generalmente al suo valore venale, riservate le disposizioni
che prevedono espressamente altri criteri (articolo 41
capoverso 2 LT).
1.
Considerazioni introduttive
Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono
un’imposta generale sulla sostanza, che ha per oggetto
la totalità degli attivi mobiliari e immobiliari.
Tale obbligo è prescritto dall’articolo 2 capoverso 1
lettera a della Legge federale sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di
seguito LAID), secondo cui i Cantoni devono prelevare un’imposta sul reddito e un’imposta sussidiaria sulla
sostanza delle persone fisiche.
Fra queste, l’articolo 45 LT dispone che i titoli che sono
regolarmente oggetto di transazione vanno valutati in
base alla loro quotazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (capoverso 1), mentre le azioni,
partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione,
sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e
del loro valore intrinseco (capoverso 2).
Il prelievo di un’imposta cantonale sulla sostanza si
giustifica dai due seguenti motivi:
In una recente sentenza del 6 dicembre 2010, la Camera
di diritto tributario del Tribunale d’appello (di seguito
CDT) ha avuto modo di approfondire la valutazione dei
titoli non quotati ufficialmente in borsa, distinguendo
fondamentalmente due casi: se, di principio, l’imposizione
di simili titoli si fonda sul valore intrinseco delle azioni,
cioè sulla relativa quota del valore dell’impresa, qualora
poco prima o poco dopo il giorno determinante per la
valutazione vi sia stata una cessione di quote fra terzi
indipendenti, ci si deve tuttavia basare sul relativo valore
di acquisto.
1.
2.
21
in primo luogo, con particolare riferimento alla
sostanza mobiliare, l’imposta sulla sostanza
rappresenta una sorta di “compensazione” nei
confronti della scelta politica di esentare gli utili
in capitale (i cosiddetti “capital gains”), per contro
tassati nella maggior parte dei Paesi dell’OCSE.
Come ammesso dallo stesso Consiglio federale, l’imposta sulla sostanza costituisce in linea di principio
| n° 12 - Dicembre 2011 |
La fattispecie sotto esame
Il 13 aprile 2006, i soci X e Y vendevano a una società
italiana tutte le 6’000 azioni della Z SA, al prezzo di 16
milioni di franchi. Nel contratto di compravendita veniva
in particolare precisato che tale prezzo era stato concordato in funzione del bilancio preliminare della società al
31 dicembre 2005.
Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente X
attribuiva alla sua partecipazione (di 5’400 azioni, pari al
90% del pacchetto azionario) un valore di soli 540’000
franchi. Notificandogli la tassazione per l’imposta cantonale 2005, con decisione del 6 febbraio 2008, l’Ufficio di
tassazione commisurava invece il valore delle azioni della
società in 16 milioni di franchi, spiegando nella motivazione allegata che il loro valore venale era “pari al prezzo
di alienazione dell’aprile 2006”. Nella successiva decisione
su reclamo, l’autorità sottolineava che era lo stesso
contratto di compravendita a fare riferimento al bilancio
della società chiuso al 31 dicembre 2005, per cui nulla
si opponeva ad una commisurazione delle azioni in
funzione del loro prezzo di vendita.
Il contribuente presentava ricorso alla CDT, lamentando
nuovamente il valore attribuito dall’autorità fiscale alle
azioni vendute nel corso del 2006. Nelle argomentazioni,
il ricorrente sosteneva in particolare che non era
ammissibile “far dipendere la valutazione da un fatto
e dalla volontà delle parti espressi ed avvenuti dopo la
data determinante del 31 dicembre 2005”, poiché in
chiaro contrasto con i principi dell’irretroattività e della
sicurezza del diritto.
3.
In tempi più recenti, la valutazione dei titoli non
quotati è stata assegnata direttamente ai singoli
Cantoni, che fanno capo ad una banca dati centralizzata
e a criteri armonizzati tali da garantire la parità di
trattamento con un modello unico a livello svizzero (il
cosiddetto progetto CST, “Controllo dello stato dei titoli”).
A tale scopo, la Conferenza fiscale svizzera ha elaborato
un’apposita circolare (la Circolare n. 28 del 21 agosto
2006, poi sostituita dall’edizione del 28 agosto 2008)
e recentemente pubblicato un commentario alle
“Istruzioni relative alla valutazione dei titoli senza corso
ai fini dell’imposta sulla sostanza”.
4.
Per rispondere a questa esigenza, l’AFC aveva in passato
emanato delle precise “Istruzioni relative alla valutazione
dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza”
(edizione 1982, sostituita dall’edizione 1995), con lo scopo
di ottenere una stima del prezzo delle azioni non quotate
in borsa uniforme in tutta la Svizzera. Le Istruzioni della
Confederazione erano state fatte proprie anche dalla
Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con il
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Valore intrinseco oppure valore venale?
Nella sentenza del 6 dicembre 2010, la CDT ha avuto
modo di occuparsi da vicino della valutazione di titoli
non quotati, sottolineando in particolare che non solo
le vecchie Istruzioni dell’AFC, applicabili alla fattispecie
sotto esame, ma anche le nuove Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera distinguono fondamentalmente
due situazioni ben distinte:
Ŝ
di principio, l’imposizione dei titoli non quotati
si fonda sul loro valore intrinseco. La stima delle
azioni non viene cioè intrapresa dall’esterno (sul
mercato), ma viene fatta corrispondere, tramite
parametri schematici più o meno affinati, alla
rispettiva quota del valore totale dell’impresa;
Ŝ
nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno
determinante vi è stata una cessione tra terzi
indipendenti, l’imposizione si fonda invece sul valore
venale delle azioni, a condizione tuttavia che il valore
della transazione corrisponda effettivamente al
valore di mercato e che la libera formazione del
prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze,
segnatamente dai rapporti fra le parti contraenti.
Le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera delle
imposte
Se la valutazione dei titoli quotati non pone particolari
problemi (il valore di quotazione risponde al valore di
mercato), altro discorso vale invece per i titoli che non
sono regolarmente oggetto di transazione. In questi casi,
il valore commerciale deve essere di principio stimato
sulla base di parametri schematici più o meno affinati,
in modo tale da avvicinarsi il più possibile alla realtà
economica.
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dichiarato intento di armonizzare le valutazioni sull’intero
territorio della Confederazione.
In definitiva, il ricorso al valore intrinseco, stabilito
secondo le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera,
rappresenta una soluzione sussidiaria rispetto a quella
consistente nell’applicare il vero e proprio valore venale.
È allora evidente che, non appena si disponga di un prezzo
determinato dalle parti nell’ambito di un “trasferimento
significativo tra terzi indipendenti”, venga meno la
giustificazione del ricorso alla stima del “valore intrinseco”,
perlomeno fintantoché la situazione economica della
società non muti in maniera rilevante (cfr. Circolare n. 28,
edizione 26 agosto 2008, cifra 2.5.).
5.
Le conclusioni della CDT
Nel caso in esame, come detto, il contratto di compravendita di azioni, concluso dalle parti il 13 aprile 2006,
prevedeva espressamente, circa la determinazione
del relativo prezzo, che lo stesso era stato stabilito in
funzione del bilancio preliminare della società Z SA al 31
dicembre 2005.
stata tassata prima della sottoscrizione del contratto di
compravendita di azioni, si scontra infatti con la stessa
procedura di accertamento, che per sua natura, deve
necessariamente avvenire dopo la fine del periodo fiscale.
Una tale clausola contrattuale permetteva quindi di
concludere che, per gli stessi contraenti, la situazione
economica della società non era “cambiata in modo
rilevante” fra il momento determinante per il calcolo
dell’imposta sulla sostanza (31 dicembre 2005) e quello
della stipulazione del contratto di compravendita.
D’altra parte, il ricorrente non aveva neppure tentato di
sostenere che il prezzo pagato a metà aprile del 2006
fosse stato condizionato da elementi sopravvenuti
dopo il 31 dicembre 2005. Nulla si opponeva allora alla
determinazione del valore delle azioni alla fine del 2005
proprio prendendo come riferimento il prezzo pagato
dagli acquirenti tre mesi e mezzo dopo il momento
determinante.
In simili circostanze, la CDT non ha pertanto potuto fare
altro che respingere le censure contenute nel gravame e
confermare la decisione dell’autorità di tassazione.
Come osservato dalla CDT, la semplice circostanza che
la legge tributaria, all’articolo 52 capoverso 1 LT, consideri
determinante, per il calcolo dell’imposta sulla sostanza,
il suo valore “alla fine del periodo fiscale”, non imponeva
una diversa conclusione. Infatti, nel caso di titoli che non
hanno una quotazione ufficiale, il problema è proprio
quello di stabilire nel modo più affidabile possibile il
“valore venale” al momento determinante, senza dimenticare inoltre che il principio di irretroattività invocato
a sproposito dal ricorrente si riferisce ai soli effetti di
una legge e non certo ai criteri utilizzati per valutare la
sostanza imponibile.
Una diversa conclusione non si imponeva nemmeno con
riguardo al principio della sicurezza del diritto. L’argomentazione del ricorrente, secondo cui la valutazione
sarebbe verosimilmente cambiata se la sostanza fosse
Rocco Filippini
Avvocato
Vicecancelliere della Camera
di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Elenco delle fonti fotografiche:
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