L`aiuto finanziario concesso dai genitori ai figli maggiorenni: quale
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L`aiuto finanziario concesso dai genitori ai figli maggiorenni: quale
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero L’aiuto finanziario concesso dai genitori ai figli maggiorenni: quale trattamento fiscale? Rocco Filippini Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law Vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino 1. Considerazioni introduttive 1.1. Il principio dell’imposizione del reddito totale Sia secondo l’articolo 16 capoverso 1 LIFD, sia secondo l’articolo 15 capoverso 1 LT, la totalità dei proventi, periodici e unici, sottostà all’imposta sul reddito. Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale (articoli 16 capoverso 2 LIFD e 15 capoverso 2 LT). Dal profilo fiscale, la nozione di donazione si scosta in alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono anzitutto l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”) e la gratuità della devoluzione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria, la volontà di procedere ad una liberalità (“animus donandi”) costituisce un ulteriore elemento essenziale[1]. Di parere contrario sono invece alcune prassi cantonali[2] ed una parte minoritaria della dottrina, che seguono invece una concezione puramente oggettiva della nozione di donazione, senza interessarsi alla volontà del donante[3]. Il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). Di fatto, ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta. 1.2. I proventi esenti Tra i proventi esenti, l’articolo 24 LIFD (di uguale tenore, l’articolo 23 LT) menziona l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (lettera a), così come le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (lettera e). 1.3. La nozione di donazione La donazione è un contratto bilaterale con il quale, in pieno spirito di liberalità, una parte – il donante – arricchisce l’altra – il donatario – disponendo a suo favore di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’articolo 239 capoverso 1 CO, la definisce come “ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza corrispondente prestazione”. Giusta il suo capoverso 3, l’adempimento di un dovere morale non costituisce invece donazione. La portata della differenza fra le due concezioni si rivela soprattutto in presenza dei cosiddetti negozi misti, caratterizzati da una manifesta sproporzione fra prestazione e controprestazione. Con particolare riferimento all’imposta cantonale sulle donazioni, la dottrina minoritaria si chiede se sia giustificato esentare da una simile imposta coloro che beneficiano di una controprestazione di valore nettamente superiore rispetto alla loro prestazione, quando tale sproporzione non dipende dalla volontà dell’altro contraente bensì dalla sua incompetenza. Per quanto attiene invece all’imposta ordinaria sul reddito, la dottrina si chiede se sia effettivamente necessaria la prova dell’intenzione di effettuare una liberalità per esentare dall’imposta un incremento patrimoniale: in fondo, determinante dovrebbe essere uni- 41 42 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 camente l’esistenza di un arricchimento, ovvero di una sproporzione fra prestazione e controprestazione [4]. 1.4. La posizione della Camera di diritto tributario La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (di seguito CDT) non si è ancora espressa sulla necessità di comprovare l’esistenza dell’animus donandi. In una recente sentenza del 30 luglio 2009 ha però avuto modo di occuparsi del tema specifico degli aiuti finanziari concessi dai genitori ai propri figli maggiorenni, giungendo a conclusioni interessanti. 2. Il trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori ai figli maggiorenni 2.1. La vecchia prassi ticinese Riallacciandosi all’articolo 239 capoverso 3 CO, la prassi cantonale ticinese si era delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come un dovere morale non rientrante nel concetto di donazione[5]. In una sentenza risalente al 1992, la CDT aveva così concluso che l’aiuto finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo esistenziale, costituiva un reddito d’altra fonte imponibile e non una donazione[6]. 2.2. Le critiche dottrinali Tale giurisprudenza è stata oggetto di numerose critiche in dottrina. Con particolare riferimento ai figli maggiorenni agli studi, la dottrina ha posto l’accento su un’ingiustificata disparità di trattamento che si potrebbe determinare seguendo la vecchia prassi ticinese. Se gli aiuti finanziari concessi al figlio maggiorenne che non ha ancora una formazione appropriata vanno pacificamente esentati fintantoché la fattispecie ricade sotto l’applicazione dell’articolo 277 capoverso 2 CCS (in quanto versati in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, conformemente a quanto disposto dagli articoli 24 lettera e LIFD e 23 lettera e LT), cosa succede nel momento in cui una simile formazione possa normalmente considerar- si conclusa? Gli aiuti finanziari dei genitori diventano all’improvviso soggetti all’imposta ordinaria sul reddito? No, perlomeno non secondo la dottrina più autorevole. In questi casi, i contributi finanziari ancora versati vanno comunque esentati dall’imposta sul reddito, trattandosi a tutti gli effetti di una donazione[7]. Secondo l’idea oggi predominante, le prestazioni garantite ai propri figli maggiorenni non rientrano automaticamente nei doveri morali di genitori con sufficienti possibilità economiche. Del resto, da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto finanziario. Fanno unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un dovere morale talmente “forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo legale. Ciò è il caso, per esempio, delle ricompense elargite ad una persona che ti ha salvato la vita, così come il sostentamento garantito ad un parente lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un concubino[8]. 2.3. La nuova prassi cantonale Con la già citata sentenza del 30 luglio 2009[9] , la CDT ha modificato la propria giurisprudenza in merito al trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli maggiorenni, considerando donazione (come tale esente dall’imposta sul reddito) un contributo di 24’000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al proprio figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività indipendente. La nuova prassi è stata confermata anche da una successiva sentenza del 21 luglio 2010[10]. Chiamata a qualificare gli importi versati da un padre al figlio maggiorenne per pagare gli interessi ipotecari e per rinnovare la sua casa d’abitazione, la CDT ha concluso che gli stessi non potevano essere imposti ordinariamente, sulla base di due ordini di idee. Se si trattava effettivamente di importi mutuati, così come sostenuto dal ricorrente, non potevano evidentemente costituire proventi imponibili. Volendo invece escludere la qualifica di mutuo, le prestazioni in esame non potevano che essere considerate donazioni, in quanto tali esentate ai sensi degli articoli 24 lettera a LIFD e 23 lettera a LT. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, che aveva posto l’accento sulla mancanza di un animus donandi, la CDT ha infine aggiunto che anche un’eventuale remissione del debito andrebbe considerata donazione. Come recentemente deciso dal Tribunale federale, infatti, una simile remissione, se avviene tra parenti e senza controprestazione, diversamente da quanto vale per esempio nel caso di una banca che rinuncia ad un credito, si considera donazione[11]. 3. Conclusioni La nuova prassi ticinese si è sostanzialmente conformata all’opinione della dottrina dominante e alla giurisprudenza del Tribunale federale appena ricordata, che ha di fatto imposto ai Cantoni di conformarsi ad un’unica nozione di donazione, ai fini dell’imposta sul reddito, con la conseguenza che non saranno più considerate compatibili con la LAID le normative e le prassi cantonali che, fondandosi su una diversa nozione Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 di donazione, assoggettano all’imposta sul reddito fattispecie che rientrano nel concetto di donazione secondo l’articolo 7 capoverso 4 lettera c LAID. Ad oggi, dunque, gli aiuti finanziari concessi dai genitori ai figli maggiorenni non pongono più particolari problemi: essi vanno considerati donazioni e in quanto tali esentati sia dall’imposta ordinaria sul reddito (articoli 24 lettera a LIFD e 23 lettera a LT) sia dall’imposta cantonale di donazione, che dal 1. gennaio 2000 è stata abolita tra discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi (articolo 154 capoverso 1 lettera f LT). Per quanto concerne il particolare caso dei concubini – come visto – la dottrina sembra escludere il carattere gratuito delle prestazioni finanziarie garantite al convivente che si dedica esclusivamente alla cura dell’economia domestica[12]. D’altra parte, non avrebbe tuttavia nessun senso imporre tali prestazioni alla stregua di un reddito d’altra fonte. Sul tema si è già espresso il Tribunale amministrativo del Canton Friborgo, in una sentenza dell’8 ottobre 1999[13] , e successivamente anche la CDT, con decisione del 26 settembre 2001[14]. La differenza tra persone coniugate e concubini ha perso molto del suo significato dal 1. gennaio 1988, ovvero dall’entrata in vigore della revisione del diritto matrimoniale, che fonda sull’accordo reciproco la divisione dei compiti durante il matrimonio e degli obblighi che ne derivano. Così come per le coppie sposate, anche per i concubini lo scopo comune non risiede evidentemente nella volontà di lucro, ma si fonda anzitutto sul [1] DTF 118 Ia 497; Richner Felix/Frei Walter/ Kaufmann Stefan/Meuter Hans Ulrich, Handkommentar zum DBG, II° edizione, Zurigo 2009, N. 19 ad articolo 24 LIFD, pagina 424; Primi Vittorio, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, edizione speciale della Rivista di Diritto Amministrativo e Tributario Ticinese, Agno 1995, pagina 155 e riferimenti citati. [2] Per il Canton Turgovia, cfr. Beerli-Looser Karin, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern im Kanton Thurgau, P. Haupt, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, pagina 110. [3] Hindersmann Magnus/Myssen Michael, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, pagina 221. [4] Zigerlig Rainer/Jud Guido, in: Zweifel Martin/Athanas Peter (a cura di), Kommentar zum reciproco consenso. Sempre dal profilo della parità di trattamento, la vecchia prassi di esporre un reddito d’altra fonte al convivente che non lavora si scontra infine con la vigente legislazione tributaria federale e cantonale, che conosce la doppia scala delle aliquote[15]. Problemi potrebbero invece sorgere nel caso in cui gli aiuti finanziari fossero elargiti a favore di una terza persona: di un amico, di un collega, di un amante, ma anche di un parente che non sia il coniuge, un discendente o un ascendente in linea diretta. In questi casi, gli aiuti finanziari periodici o unici costituiscono sempre e comunque una donazione soggetta alla relativa imposta cantonale? Oppure un reddito imponibile ordinariamente? La CDT non ha ancora avuto modo di affrontare questo tema. Come si dice in questi casi, “affaire à suivre”. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.agrigentoflash.it/wp-content/uploads/2012/03/martellotribunale.jpg [24.08.2012] h t t p : // i m g . t i o . c h / t i o _ c o m m o n /m u l t i m e d i a / 92 /6 1 8 /_ _T F M F_ g w5q 0 n552r upo3jc4 4to3145_853 4 e 4b3-8f 98-4 63b-a67f1c2e033eecfa_0.jpg [24.08.2012] schweizerischen Steuerrecht, volume I/2a, II° edizione, Basilea 2008, N. 7 ad articolo 24 LIFD, pagina 355. [5] Primi Vittorio, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, edizione speciale della Rivista di Diritto Amministrativo e Tributario Ticinese, Agno 1995, pagina 162. [6] Sentenza della CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t. [7] Locher Peter, Kommentar zum DBG, volume I, Therwil/Basilea 2001, N. 41 ad articolo 24 LIFD, pagina 620. [8] Casanova Hugo, Zur Besteuerung geldwerter Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes actuels de droit fiscal, Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea 1995, pagina 37. [9] Sentenza della CDT n. 80.2008.57, in: RtiD I-2010 n. 3t. [10] Sentenza della CDT n. 80.2008.149, in: RtiD I-2011 n. 1t. [11] Sentenza del Tribunale federale n. 2C_224/2008 del 1. aprile 2009, in: RDAF 2009 II pagina 555 consid. 2.2. [12] Cfr. il capitolo 2.2. [13] RDAF 2000 II, pagina 453. [14] Sentenza della CDT n. 80.2001.75. [15] Cfr. Jaques Christine, Concubins et familles recomposées: quelques réflexions sur des points choisis, in: ASA 69, pagina 677. 43