apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 45178/2015 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Gentile Presidente dott. Silvia Giani Giudice Relatore dott. Andrea Manlio Borrelli Giudice all’esito dell’udienza del 4 agosto 2015 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 45178/2015 promosso da: TECNO ISCHIA S.R.L. (C.F. 05476741219), con il patrocinio dell’avv. TRANI NICOLA elettivamente domiciliato in VIA OSSERVATORIO, 40 80077 ISCHIA presso lo studio del difensore RECLAMANTE contro TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. (C.F. 08365160152), con il patrocinio dell’avv. GABETTA FERNANDO elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 54 20122 MILANO presso lo studio del difensore RECLAMATO Ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Premesso che, con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato il 25 maggio 2015, la ricorrente Tecnocasa Franchising S.p.A. ha chiesto di inibire a Tecno Ischia S.r.l. l’ulteriore utilizzazione dei marchi e dell’insegna di cui era licenziataria, allegando che: - aveva stipulato un contratto di franchising con la resistente Tecno Ischia S.r.l., concedendo all’affiliato l’utilizzo del marchio TECNOCASA e il proprio know-how per l’attività d’intermediazione immobiliare; Pagina 1 http://bit.ly/1WXwd6D Firmato Da: GENTILE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 305c9 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0dd Ordinanza di revoca provvedimento precedente del 06/08/2015 RG n. 45178/2015 - l’affiliato si era reso inadempiente al pagamento delle royalties e Tecnocasa si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, comunicata con lettera raccomandata ricevuta da TecnoIschia in data 4 novembre 2014 . - La resistente aveva continuato ad utilizzare i segni distintivi come documentato dalle dichiarazioni degli incaricati e da rilievi fotografici. - Tale stato di fatto impediva la stipula di un contratto di franchising con altri soggetti in loco, oltre al rischio di eventuali comportamenti sul mercato non controllabili da parte della ricorrente che avrebbero potuto ledere l’immagine e la reputazione della stessa, creando confusione nel pubblico. 1.2. La resistente, che non si costituiva nella prima fase del presente procedimento cautelare, era dichiarata contumace. 1.3. Il giudice della prima fase cautelare accoglieva il ricorso, inibendo l’utilizzo dei marchi indicati nel contratto 27/9/2011 con ordine di rimozione dell’insegna. 1.4. Tecno Ischia S.r.l proponeva reclamo avverso il detto provvedimento deducendo, in sintesi che: - Era stato violato il termine a difesa poiché il ricorso era stato notificato in data 9 giugno 2015 e non nel termine fissato dal giudice ( 8 giugno 2015), con conseguente nullità del provvedimento cautelare. - La lettera raccomandata con la quale era stato risolto il contratto di franchising era stata consegnata a tale Elisabetta Mazzella, soggetto sconosciuto e non identificato, in ogni caso non abilitato a ricevere notifiche. - Non era stato esperito l’obbligatorio tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, previsto dall’art. 18 del contratto del 27 settembre 201 stipulato dalle parti. - Il reclamante si era avvalso dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, visto che il reclamato non aveva mai presto assistenza tecnica in loco, svolto attività di assistenza commerciale e non si era mai attivato per assistenza pubblicitaria locale all’affiliato. - Tenuto conto della crisi di mercato, la reclamante aveva pagato le royalites dell’anno precedente con ritardo, in data 25 aprile 2014. Le royalties dell’anno successivo (per il periodo da maggio ad ottobre 2014) erano state pagate con bonifico del 16 luglio 2015, per l’importo di Euro 8.904,00 fino ad Ottobre 2014. Pagina 2 http://bit.ly/1WXwd6D Firmato Da: GENTILE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 305c9 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0dd Ordinanza di revoca provvedimento precedente del 06/08/2015 RG n. 45178/2015 - Non sussisteva il periculum in mora in quanto la ricorrente, a fronte di una morosità iniziata nel maggio 2014, aveva instaurato il procedimento nel maggio 2015. 1.5. Si costituiva nella presente fase di reclamo la controparte, chiedendo il rigetto del reclamo. 2. 1. Il ricorso cautelare è stato consegnato per la notifica il 3 giugno 2015 ed è stato ricevuto dal destinatario in data 9 giugno 2015 e cioè il giorno successivo a quello fissato nel decreto. Per la nota scissione degli effetti del perfezionamento della notifica nei confronti del notificante e del destinatario, la consegna dell’atto da notificare entro il termine fissato dal giudice pone il notificante al riparo da eventuali decadenze nel frattempo maturate, subordinatamente al perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, pena la violazione del termine di difesa (Corte Cost 2371/2004 n 28; Corte Cost. n 477/2002). Nel caso di specie, seppure per un solo giorno, il termine di difesa non è stato rispettato. La nullità non è stata sanata dalla costituzione della parte, che è rimasta contumace nella prima fase del processo. In considerazione della detta nullità, il provvedimento cautelare deve essere pertanto revocato. 2.2. Venendo alle conseguenze dell’ accertata nullità per violazione del termine di difesa, va da subito rilevato che il reclamo, a differenza dell’appello, è un mezzo con effetti devolutivi che non consente la rimessione del procedimento al giudice della prima fase (qualora, come nel caso di specie, l’atto non abbia raggiunto lo scopo), non essendo applicabile l’art. 354 c.p.c., norma eccezionale operante per i soli casi tassativi in essa previsti (cass 11317/2009) e per i soli mezzi di natura impugnatoria, quale non è il reclamo. Orbene, la natura devolutiva del procedimento in esame implica che il giudice della fase del reclamo sia comunque tenuto, una volta accertata la regolarità del contraddittorio, a valutare la sussistenza del fumus e del periculum alla base dei provvedimenti richiesti e quindi ad esaminare, nei limiti delineati dalle domande, le questioni rilevanti al fine della decisione, senza rimessione del procedimento al giudice della prima fase –rimessione, si ripete, non contemplata in sede di reclamo, non essendo analogicamente applicabili gli artt. 353 e 354 c.p.c (cfr, Cass n 6835/2014; App Na 17/2/14; Cass. 9174/12; Cass. 8227/12; Cass. 22546/10). Pagina 3 http://bit.ly/1WXwd6D Firmato Da: GENTILE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 305c9 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0dd Ordinanza di revoca provvedimento precedente del 06/08/2015 RG n. 45178/2015 3. L’eccezione d’improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, contrattualmente previsto, non è fondata, perché l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e/o mediazione non opera nei casi di tutela cautelare, connotata dal requisito dell’urgenza (cfr . Dlgs 28/2010). 4.1. Nel merito, sussistono i presupposti invocati a fondamento della richiesta cautelare ed enucleati dal giudice della prima fase. Il giudizio cautelare ha fatto accertare la persistente utilizzazione da parte del franchisee dei segni distintivi e dell’insegna Tecnocasa. La circostanza, oltre che documentata, è ammessa dalla parte reclamante ( cfr in particolare doc 7 fascicolo ricorrente). E’ altresì pacifico che la società affiliata non ha pagato alla data del ricorso ingenti somme, previste a titolo di royalties. Tali importi sono stati pagati dalla reclamante, con bonifico 16 luglio 2015 ( e quindi successivamente alla notifica del ricorso) e, a riprova dell’avvenuta cessazione del rapporto, solo fino al mese di ottobre 2014, cioè con riguardo al periodo anteriore alla risoluzione del contratto, avvenuta con diffida del 4 novembre 2014 ( doc 3 fascicolo ricorrente). Ciò nonostante, per pacifica ammissione, la resistente/reclamante ha continuato, da diversi mesi dopo lo scioglimento del contratto, a utilizzare i segni distintivi della ricorrente. La cessazione del contratto, che attribuiva alla reclamata il diritto di utilizzare detti segni, determina quindi il venire meno di tale diritto in capo alla società reclamante. 4.2. La società reclamante si è difesa in questa fase di giudizio deducendo, da un lato, la mancata ricezione della lettera di diffida del 4 novembre 2014 e, dall’altro, eccependo l’inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattuali previste a suo carico. 4.2.1. Con riguardo al primo profilo, si osserva: - la diffida indirizzata alla reclamante, è stata ricevuta presso la sua sede legale, in via Nuova Cartaromana 111 Ischia e quindi in luogo idoneo che ricade nella sfera di controllo del destinatario; pertanto si presume da esso conosciuta. - Il collegamento sopra indicato, unitamente alla ricezione della lettera, rendono insufficiente la generica contestazione effettuata dalla parte circa la non idoneità del soggetto che avrebbe ricevuto la diffida; - in ogni caso, la reclamata ha offerto elementi che depongono per la idoneità non solo del luogo in cui è avvenuta la ricezione, ma anche del soggetto ricevente, signora Mazzella Elisabetta, dipendente della società Serada sas di Mazzella salvatore , ove si trova la sede della società che segue la contabilità della reclamante Tecno Ischia Srl. Pagina 4 http://bit.ly/1WXwd6D Firmato Da: GENTILE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 305c9 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0dd Ordinanza di revoca provvedimento precedente del 06/08/2015 RG n. 45178/2015 - La condotta della parte reclamante, che ha pagato i canoni fino al mese di ottobre 2014 e cioè a data anteriore alla diffida, e il contenuto della corrispondenza intervenuta tra le parti, ove la affiliata invoca il recesso, depongono comunque per lo scioglimento del contratto e quindi, giusta quanto già considerato, per la non facoltà di utilizzazione da parte dell’affiliato dei segni distintivi della ricorrente. 4.2.2. Quanto al secondo profilo, relativo all’inadempimento del franchisor alle obbligazioni contrattuali previste a suo carico, si rileva che: - tale doglianza non risulta supportata da alcun elemento documentale, poiché la parte, che nella corrispondenza in atti ha, invece, imputato il mancato pagamento delle royalties alle difficoltà derivanti dalla crisi del settore immobiliare, non ha prodotto alcuna lettera di contestazione avente per oggetto asseriti inadempimenti di tecnocasa; - lo scioglimento del contratto, quale che sia la causa, determina comunque il venire meno del diritto di utilizzare l’insegna e i segni distintivi in oggetto. 5. Sussiste altresì il periculum in mora in relazione alla misura richiesta per la protrazione dell’illecito consistente nell’ininterrotto uso illegittimo dei segni della controparte, per il pericolo di compromissione dell’immagine commerciale, per l’effetto confusorio derivante da tale uso e il pregiudizio derivante dalla difficoltà, in presenza del detto uso, a trovare altri affiliati nella medesima zona. Il periculum in mora è ravvisabile, in ambito industrialistico, quando la violazione del diritto sia in atto o quando si ravvisi il pericolo di reiterazione della sua violazione ( art. 131 CPI). 6. In sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, va quindi inibito a Tecno Ischia srl l’ulteriore utilizzo dei marchi di cui al contratto 27/9/2011 e va disposta la rimozione dell’insegna, con effetto immediato dalla data di comunicazione del presente provvedimento. 7. Considerata la natura anticipatoria del procedimento cautelare, devono essere liquidate le spese della presente fase del procedimento cautelare. Tenuto conto della soccombenza sostanziale di Tecno Ischia s.r.l che, pur avendo ottenuto la revoca del provvedimento cautelare della prima fase per la accertata violazione del termine a difesa –sia pure di un solo giorno-, nel merito è rimasta soccombente, essendo stati ravvisati i presupposti per la concessione in suo danno della misura cautelare richiesta, le spese della presente fase di reclamo vengono liquidate in favore della reclamata. Esse, tenuto conto dei parametri previsti dal vigente DM 55/2014, sono liquidate in complessive euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. PQM Pagina 5 http://bit.ly/1WXwd6D Firmato Da: GENTILE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 305c9 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0dd Ordinanza di revoca provvedimento precedente del 06/08/2015 RG n. 45178/2015 Il Tribunale di Milano, Sezione feriale, decidendo sul reclamo proposto da TECNO ISCHIA S.R.L. nei confronti di TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. , così provvede: - Revoca l’ordinanza, Trib .Milano 24/6/2015, oggetto del reclamo; - in accoglimento del ricorso cautelare, INIBISCE, con effetto immediato dalla comunicazione del presente provvedimento, a TECNO ISCHIA SRL l’ulteriore utilizzo del marchio e dei segni distintivi Tecnocasa di cui al contratto 27/9/2011 e ORDINA alla medesima di rimuovere l’insegna in oggetto. - Condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali della presente fase di reclamo, liquidate in euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 agosto 2015 Il Relatore dott.ssa Silvia Giani Il Presidente dott.ssa Giovanna Gentile Pagina 6 http://bit.ly/1WXwd6D Firmato Da: GENTILE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 305c9 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: ARENA DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0dd Ordinanza di revoca provvedimento precedente del 06/08/2015 RG n. 45178/2015