apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Dott. Luigi Costanzo
Dott. Roberto Braccialini
Dott. Maria Cristina Scarzella
Presidente
Giudice Rel.
Giudice
sulle conclusioni di cui infra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2011 9638
tra le parti:
LIGURSYSTEM SRL (c.f.02746290101 ) elettivamente domiciliata in
GENOVA VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI, 3/15 16121 GENOVA
nello studio dell’avv. FERRARA ALBERTO che la rappresenta e
difende
PARTE ATTRICE
Contro
ROMEO LUCA (c.f. RMOLCU63B19F205A ), elettivamente
domiciliata in GENOVA VIA ROMA, 7/7A 16121 GENOVA nello
studio dell’avv. DAMERI SARA che la rappresenta e difende
PARTE CONVENUTA
TIOZZO FABIO cf. TZZFBA65S24D969F elettivamente domiciliato in
GENOVA VIA XX SETTEMBRE 14/8 16121 GENOVA presso lo
studio dell’Avv. ANGELETTI SERENA che lo rappresenta e difende
PARTE TERZA CHIAMATA
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Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d
Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 19638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Oggetto : Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo,
etc.
CONCLUSIONI delle PARTI: come precisate all’udienza di
p.c., nei dattiloscritti allegati, da intendersi qui integralmente
recepite.
Svolgimento del processo R.G. n. 9638/2011
Con atto di citazione notificato in data 01.09.2011 la società
LIGURSYSTEM Srl conveniva in giudizio presso questo Tribunale il Sig.
Luca ROMEO, amministratore e legale rappresentante di BLUE BRIDGE
Srl, lamentando il pregiudizio patrimoniale subito a causa
dell’inadempimento dell’indicata società, sottrattasi al pagamento di una
fornitura di mobili ed arredi per ufficio alla stessa consegnata tra la fine
del 2006 e l’inizio del 2007 dall’attrice.
Stante l’infruttuosità dei tentativi esecutivi effettuati nei confronti
della suddetta BLUE BRIDGE in forza di sentenza definitiva n. 2228 del
06.06.2011 di questo Tribunale, con la quale la convenuta era stata
condannata al pagamento di euro 18.072,00 oltre interessi ex L. 231/2002
per il mancato pagamento della vendita in esame, veniva in questa sede
richiesta la condanna dell’amministratore della BLUE BRIDGE al
pagamento della medesima somma come sopra accertata giudizialmente:
ciò in forza dell’estensione analogica dell’art. 2394 c.c alle società a
responsabilità limitata o per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc.
A dire di LIGURSYSTEM, BLUE BRIDGE era stata infatti creata
dal ROMEO (socio di maggioranza al 95%) con la precisa finalità di
introdurre una struttura-“schermo” funzionale all’avvio di identica attività
(trasporto via mare nello Stretto di Messina) attraverso una distinta società,
la T LINK Spa costituita nel 2009 mediante la Aemme Investimenti,
società fiduciaria costituita anch’essa nel 2009 e con un capitale di euro
100.000,00.
Fin dagli esordi di tale attività, emergeva una mala gestio che si
desumeva da una serie di circostanze caratterizzanti la vita della BLUE
BRIDGE srl. In primo luogo, già in atto costitutivo si coglievano delle
anomalie, dal momento che il capitale sociale di euro 10.000,00
asseritamente depositato presso la Banca Passadore non era ivi rinvenibile
e, inoltre, si autorizzava persona ignota, estranea alla società, al ritiro della
somma, senza specificazione alcuna della destinazione.
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Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d
Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 29638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Inoltre, con delibera del 28.11.2006 veniva deciso l’aumento di
capitale della società per euro 90.000,00, circostanza che all’epoca aveva
fugato ogni dubbio circa la capienza patrimoniale della BLUE BRIDGE e
determinato la società attrice a concludere il contratto per la fornitura del
mobilio aziendale, rimasto poi inadempiuto. Tuttavia detta somma si era
volatilizzata senza che l’amministratore ROMEO avesse fornito alcuna
prova relativa all’utilizzo fattone, limitandosi ad allegare alcuni generici
costi di start – up.
A partire dal 2008 venivano omessi il deposito e la pubblicazione del
bilancio sociale e delle relazioni obbligatorie ex lege (artt. 2214 e ss. –
2478 bis c.c.), impedendo alla società attrice di individuare la consistenza
del patrimonio sociale al fine di aggredirlo per il pagamento del proprio
credito.
Infine dagli accertamenti e corrispondenza anteriore alla lite era
emersa la natura fittizia della sede della BLUE BRIDGE, ubicata in
Reggio Calabria presso uno studio professionale, senza strutture o beni
propri. Il titolare dello studio aveva comunicato di non avere notizie da
anni del ROMEO e di non essere mai stato pagato per le sue prestazioni. Si
era inoltre appreso dell’inadempimento di tutta una serie di obbligazioni
che confermavano come in realtà non vi fosse stato alcun costo di start –
up, dal momento che il ROMEO si era sottratto da subito al pagamento di
ogni consulente e fornitore.
Per questi motivi, la società attrice concludeva per l’applicazione
alla fattispecie in esame dell’art. 2394 c.c., ai sensi del quale “Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”
o dell’art. 2043 c.c.: nella misura del credito per fornitura già
giudizialmente accertato.
Nella comparsa di risposta il ROMEO sottolineava la falsità degli
addebiti mossigli circa la natura fittizia della società BLUE BRIDGE,
accuse che a suo dire non erano sorrette da alcun riscontro probatorio.
La Società – secondo il convenuto – era stata infatti creata da lui
creata per svolgere collegamento marittimo nello stretto di Messina con
navi ro-ro, come confermato dal successivo conferimento di mandato ad un
broker marittimo per l’individuazione delle imbarcazioni da acquistare e
dalla nomina di un procuratore per l’acquisto delle suddette: ciò risultava
dai verbali del Cda del 28.11.2006 e 01.12.2006. L’attività economica così
concepita non era però decollata solo a causa del mancato accoglimento da
parte delle Capitanerie di Porto interessate delle istanze di accosto
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 39638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
presentate dalla società, circostanza che aveva determinato anche l’arresto
delle operazioni di acquisto delle navi.
I mobili acquistati presso la LIGURSYSTEM in quel periodo erano
destinati ad un ufficio della BLUE BRIDGE sito in Genova, dove però non
era stato possibile montarli con il conseguente deposito degli stessi presso i
magazzini della Aster prima e della ditta Matteo Resti in un secondo
tempo: per cui non rispondeva al vero l’avversa allegazione di averli
nascosti in località ignota.
Ciò posto si rilevava come l’aver operato mediante società fiduciaria,
così come l’inattività della BLUE BRIDGE, ovvero ancora il mancato
deposito dei bilanci post 2008, non potessero giustificare la conclusione
che la suddetta Società fosse in realtà una “scatola vuota”.
In relazione a quest’ultimo punto, in particolare, il ROMEO
esponeva di aver conferito espresso mandato al sig. Fabio TIOZZO,
commercialista che aveva ricoperto la carica di amministratore della società
fin dalla sua costituzione, di curare la regolare tenuta delle scritture
contabili e di provvedere al deposito dei bilanci. Nessuna condotta
integrante mala gestio era pertanto individuabile in capo all’esponente,
come del resto si evinceva dalla mancanza di qualsiasi prova in tal senso,
sia nel caso la responsabilità fosse individuata in forza dell’art. 2394 c.c.,
sia qualora ci si riferisse all’art. 2043 c.c.
Anche la somma richiesta a titolo di risarcimento da
LIGURSYSTEM, in caso di accoglimento della domanda giudiziale,
doveva essere ridimensionata escludendo le spese legali liquidate dal
Tribunale di Genova in relazione alla fase monitoria ed al relativo giudizio
di merito; i diritti ed onorari maturati successivamente alla fase monitoria
ed al giudizio di merito; gli interessi maturati sul debito per capitale,
perché trattavasi di voci inerenti l’azione esercitata dalla LIGURSYSTEM
nei confronti della BLUE BRIDGE. Era anche contestata la liquidazione ex
D. Lgs. 231/2002 sull’importo riconosciuto a favore dell’attrice a titolo di
risarcimento del danno, dal momento che detti accessori ineriscono debiti
sorti in relazione a transazioni commerciali.
Il convenuto chiedeva inoltre la chiamata in causa del TIOZZO per
essere manlevato da quest’ultimo nel caso di riconosciuta responsabilità a
suo carico per la domanda attrice. In via riconvenzionale il ROMEO
chiedeva, da ultimo, il risarcimento del danno per l’indebito vincolo
pignoratizio del proprio conto personale presso Banca Intesa, in
conseguenza della sentenza definitiva n. 2288 del 06.06.2011 del Tribunale
di Genova, titolo esecutivo che tuttavia non lo identificava come debitore.
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Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d
Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 49638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Costituendosi nel giudizio per effetto di tale chiamata, il TIOZZO
chiedeva la reiezione della domanda di manleva del ROMEO, facendo
notare come all’interno di BLUE BRIDGE il ROMEO svolgesse
un’“azione esclusiva”, essendo titolare del 95% delle quote, mentre il
restante 5% era di proprietà della madre del ROMEO, sig.ra Anna Maria
COPPOLA.
Il TIOZZO riferiva di aver ricoperto il ruolo di Amministratore
Unico dalla data della costituzione (10.08.2006) fino al 28.11.2006, data in
cui era stato creato un Consiglio di Amministrazione. Da quel momento il
ROMEO aveva assunto la carica del Presidente del Cda nonché quella di
Amministratore Delegato con i più ampi poteri, mentre il TIOZZO aveva
ricoperto il ruolo di Consigliere fino a che, in data 19.06.2009, l’esponente
si era dimesso con effetto immediato.
Le dimissioni immediate si giustificavano con il fatto che il
ROMEO, malgrado plurimi documentati solleciti, non aveva dato seguito ai
necessari incombenti amministrativi, in particolare l’approvazione del
bilancio di esercizio per l’anno 2008; inoltre, contravvenendo ai propri
doveri, aveva omesso di far inserire la cessazione della carica di
amministratore presso il registro delle imprese.
Allineandosi in parte alla linea difensiva del ROMEO circa gli
effettivi costi di start – up, che giustificavano l’esaurirsi del patrimonio
sociale ricapitalizzato, il terzo chiamato sosteneva che a partire dalle
dimissioni del 19.06.2009 nulla gli era più imputabile per la gestione
sociale, dal momento che del deposito dei bilanci avrebbe dovuto farsi
carico, a partire da tale data, il solo ROMEO: in contraddizione con le
stesse difese di quest’ultimo, quando il chiamante per un verso rilevava gli
inadempimenti fiscali e contabili del TIOZZO, dall’altro l’inattività della
BLUE BRIDGE a far data dal 2008, con la conseguente mancata
produzione di costi e ricavi.
Radicato il procedimento su tali basi contenziose, esso è stato
accompagnato da domanda cautelare di sequestro conservativo azionata
dall’attrice che è stata però disattesa sul presupposto del difetto del
“periculum in mora”. La causa di merito è stata istruita con l’assunzione di
tre testimonianze introdotte per mettere a fuoco i contorni dell’attività
aziendale ed i ruoli rivestiti dai due amministratori.
Senza ulteriore attività di indagine, la causa passava in decisione
all’udienza del 11.4.2013 sulle conclusioni riferite in epigrafe.
MOTIVI della DECISIONE
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 59638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Prendendo le mosse dalle questioni processuali, deve esaminarsi in
primo luogo la contestazione proposta dall’attrice circa la tardività del
deposito della conclusionale del terzo chiamato: che deve ritenersi fondata
dal momento che, se è vero che la precisazione delle conclusioni è
avvenuta in data 11.04.2013, il deposito della stessa in data 17.06.2013
appare senza dubbio tardivo in violazione dei termini perentori di cui
all’art. 190 c.p.c.
Da tale tardività deriva l’inammissibilità delle prime difese
conclusive, che non si estende in automatico alle note di replica (viceversa
tempestive): nella misura in cui tali estreme difese conclusive si
mantengono nei solchi delle difese già in precedenza sviluppate senza
introdurre argomenti o questioni, sulle quali la parte attrice (o il ROMEO)
non avessero potuto prendere posizione, può concludersi per l’utilizzabilità
delle repliche in esame.
Vi è poi da considerare (d’ufficio) se possa parlarsi di novità della
domanda illustrata nelle difese finali dalla LIGURSYSTEM, la quale
nell’occasione ha richiesto che la responsabilità del convenuto sia
dichiarata anche in forza dell’ art. 2485 c.c. in quanto dalla chiamata in
causa del terzo TIOZZO si evinceva come lo stato di insolvenza fosse
acclarato fin dal 2008, circostanza che avrebbe dovuto spingere
l’Amministratore sig. ROMEO a ricapitalizzare la società ovvero a metterla
in liquidazione.
Rileva in proposito il Collegio che LIGURSYSTEM ha ripreso e
sviluppato in tali diversi termini normativi la prospettazione iniziale del
depauperamento del patrimonio sociale, però è chiaro che in tal modo – con
diretto riferimento a previsione normativa mai prima menzionata – ha
introdotto una domanda nuova che non può porsi a fondamento delle
odierne statuizioni.
Nella specie, infatti, la deduzione di una responsabilità
dell’amministratore per fatto proprio e per mancata assunzione dei
provvedimenti necessari a ricostituire la garanzia patrimoniale generica –
data, in questo caso, la perdita dell’intero capitale – è sicuramente una
novità rispetto alle domande introduttive, che invece fanno riferimento ad
atti di distrazione del compendio aziendale, dei beni acquistati, del capitale
sociale.
Ne discende l’inammissibilità della domanda in questione, pur se i
profili inerenti le sorti del capitale sociale versato e sottoscritto saranno di
seguito ripresi per la centralità che assumono nell’economia dell’odierno
giudizio.
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 69638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Sempre sul versante processuale, si deve in terzo luogo prendere in
esame l’eccezione di tardività, che nuovamente proviene dall’attrice, per
quanto riguarda le produzioni documentali effettuate dal terzo chiamato,
mediante le quali sarebbero provati i costi di start – up della BLUE
BRIDGE: la società attrice contesta sia la tardività di tali produzioni, dal
momento che potevano essere proposte già in sede di costituzione, sia la
valenza probatoria di documenti non autenticati e privi delle relative
movimentazioni bancarie.
Tuttavia tali produzioni risultano depositate insieme alle memorie di
cui all’art. 183.6 n. 2 c.p.c. e dunque sono perfettamente tempestive; né, al
momento del deposito, si è contestata la conformità delle fotocopie
all’originale e, quanto alle dimostrazioni degli esborsi bancari, la
concludenza delle produzioni (cioè l’efficacia dimostrativa) sarà tema
ripreso nell’esame di merito, alla luce delle deposizioni acquisite sulle
attività di BLUE BRIDGE.
Ha natura che si colloca a cavallo tra le questioni processuali e quelle
di merito la disamina della legittimazione passiva del TIOZZO, che va
pertanto esaminata prima di prendere posizione sulla natura della
responsabilità degli amministratori di BLUE BRIDGE.
Il TIOZZO sostiene l’ineccepibilità della propria condotta di
amministratore fino alle dimissioni avvenute in data 19.06.2009, rilevando
come fino a quel momento si fosse anzi prodigato nel sollecitare il
ROMEO a depositare i bilanci e comunque a fornire i documenti necessari
per il corretto adempimento degli oneri fiscali e contabili: dopo la qual
data, nulla gli sarebbe addebitabile.
Il ROMEO per parte sua insiste circa la responsabilità solidale del
TIOZZO, dal momento che lo stesso ha ricoperto la carica di
amministratore della società fino al 2012, visto che le dimissioni di cui
parla il TIOZZO non hanno data certa e comunque non sono state trascritte
nel registro delle imprese.
Ora, l’iscrizione o meno delle dimissioni nel registro considerato è
questione che ha rilevanza nei rapporti con i terzi e ne avrebbe, nel caso
che qui si discute, se vi fosse una domanda del creditore sociale anche nei
confronti dell’ex commercialista di BLUE BRIDGE. In esplicito difetto di
una tale estensione della domanda, deve distinguersi tra titolarità di una
carica da cui derivi un obbligo funzionale di diligente gestione dalla
concreta imputazione soggettiva di atti pregiudizievoli per i creditori.
Per il fatto di essere stato amministratore dell’impresa in epoca
successiva all’acquisto dei beni di cui si discute, ed insieme al convenuto
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 79638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
principale, il TIOZZO è quindi passivamente legittimato rispetto alla
domanda di regresso azionata nei suoi confronti con la chiamata del terzo
dal ROMEO: non è quindi possibile disporre l’estromissione “preventiva”
dal processo in riferimento alla qualità soggettiva rivestita dal terzo
chiamato fino all’estate del 2009; ed in appresso si verificherà se anche il
terzo chiamato debba rispondere della riduzione della garanzia patrimoniale
generica in danno dei creditori.
Passando a questo punto alle tematiche di merito, è opportuna una
premessa sul titolo della responsabilità fatta valere dalla LIGURSYSTEM
nei confronti del convenuto ROMEO: questione che nei primi anni di
applicazione della riforma societaria ha provocato decisioni di senso
antitetico, ma che ormai da tempo ha un compiuto assetto dottrinale e
giurisprudenziale.
La problematica, già trattata in sede cautelare, è stata ripresa solo dal
terzo chiamato nelle note di replica a confutazione di un indirizzo
interpretativo a cui da tempo il tribunale aderisce.
In passato, si diceva, la legittimità dell’azione di responsabilità dei
creditori sociali diretta nei confronti dell’amministratore della Srl, per
depauperamento della garanzia patrimoniale generica, aveva determinato
dubbi al momento dell’entrata in vigore della riforma del 2003, che aveva
modificato l’art. 2487 c.c., privato dei richiami agli articoli 2394 e 2394 bis
c.c.
Ci si chiedeva, in particolare,
se la formulazione letterale
dell’articolo 2477 c.c., che escluderebbe letteralmente un simile rimedio
per i creditori di una Srl, non possa determinare una disciplina societaria
irrazionale sotto molteplici profili. La giurisprudenza, sposando
l’orientamento dottrinale maggioritario, si è mossa nella direzione
dell’armonizzazione del sistema valorizzando argomenti quali (ex multis,
Trib. Napoli 11.5.2004 e più recentemente Trib. Vicenza, Ord. 26.07.2010)
:
a)
il richiamo testuale contenuto nell’art. 2477 c.c. all’art.
2407 c.c., che a sua volta richiama l’art. 2394 c.c., per le Srl in cui il
controllo legale dei conti sia affidato al Collegio sindacale: per cui
l’azione in questione sarebbe espressamente ammissibile quando
maggiori sono le garanzie ed i controlli sull’operato degli
amministratori, e non negli altri casi “ordinari” delle Srl non munite
di tale organo di controllo;
b)
la presenza, nella disposizione dell’art. 2486 c.c., di una
responsabilità solidale degli amministratori per atti od omissioni
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n. 89638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
compiuti in violazione del dovere di conservare l’integrità del
patrimonio sociale fino all’iscrizione nel Registro delle imprese:
onde non si comprende perché questo stesso dovere non dovrebbe
conservarsi oltre il momento dell’iscrizione;
c)
la disposizione dell’art. 2497 c.c., che prevede la
responsabilità verso i creditori sociali per la lesione cagionata al
patrimonio di una società partecipata, in danno dei creditori, da
parte degli amministratori della holding;
d)
l’incostituzionalità di una lettura della disciplina
societaria che escludesse la responsabilità degli amministratori la cui
condotta sia stata infedele, incauta, imprudente o fraudolenta;
e)
da ultimo, l’illogicità della disparità di trattamento fra
amministratori di una Spa e di una Srl che deriverebbe dalla
soluzione negativa.
Tale interpretazione deve ritenersi condivisibile e pertanto l’azione
così proposta risulta ammissibile, dovendosi ritenere gli atti diminutivi
della garanzia patrimoniale generi realizzati in pregiudizio dei creditori,
con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per
lesione aquiliana di diritto di credito.
Passando così al merito delle questioni, ed esaminando
separatamente le posizioni dei due amministratori, il punto nodale della
controversia in esame risulta essere quello relativo alla mala gestio
addebitata al ROMEO, individuando preliminarmente i parametri in forza
dei quali la giurisprudenza misura i margini di accoglimento di una simile
domanda risarcitoria.
Da un lato viene previsto che “In tema di società, presupposti
necessari e sufficienti per l’esperimento dell’azione di responsabilità verso
gli amministratori, ex art. 2394 cc, devono ritenersi l’esistenza di un
pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall’insufficienza del
patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), la
condotta illegittima degli amministratori, nonché, un rapporto di causalità
tra pregiudizio e condotta” (Cass. Civ., I, sent. n. 15487/2000).
Dall’altro, occorre considerare che: “Per l'esercizio dell'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali
non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala
gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel
corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte
l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale
del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi
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Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri
imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale
tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto
un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del
patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza
dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di
doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei
loro estremi fattuali” (Cass. Civ, sent. n. 23180/2006).
Da tali massime discende
pertanto che per il giudizio di
responsabilità degli amministratori assumono rilievo quattro elementi
costitutivi:
- un pregiudizio patrimoniale per il creditore;
- la sussistenza di una condotta illegittima da parte degli
amministratori;
- il nesso di causalità fra tale condotta e pregiudizio patrimoniale;
- la descrizione, fin dall’atto di introduttivo del giudizio, dei fatti
integranti l’illegittimità della condotta.
Dato per acclarato il danno patrimoniale subito dal creditore,
documentalmente emerso in sede esecutiva e non certo risolto dalla
constatazione che forse una parte della fornitura sarebbe custodita a nome
di terzi in un box diverso dalla sede sociale, si deve muovere dalla
premessa che al ROMEO, nella sua qualità di Amministratore Delegato
della BLUE BRIDGE, vengono contestati tutta una serie di comportamenti
anomali sintomatici, a detta dell’attrice, della natura “fittizia” della società:
che secondo LIGURSYSTEM sarebbe un puro schermo operativo per
lasciare inadempiuti i debiti contratti a nome della BLUE BRIDGE.
Le prove documentali sottoposte dal TIOZZO e la testimonianza del
sig. PARASCANDOLO forniscono una completa smentita a tali assunti
della creditrice. Il menzionato teste, procuratore nominato dal ROMEO per
l’acquisto delle navi, ha confermato la versione del convenuto sostenendo
come il mandante avesse “fatto un progetto di acquisto di tre navi”
chiedendo la collaborazione dello stesso teste, che avrebbe così svolto un
ruolo di consulenza. Ha inoltre riferito di avere assistito alla telefonata con
cui il convenuto aveva contattato la società attrice per contrattare l’acquisto
dei mobili per il pagamento dei quali è causa.
Ne discende che BLUE BRIDGE era un’impresa che effettivamente
ha tentato di introdursi nel mercato dei traghetti ma, non ottenute le
autorizzazioni del caso, è entrata in un totale “limbo operativo”; senza che
questo significhi alcuna “fittizietà” dell’originaria struttura societaria.
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Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d
Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n.109638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Venendo al secondo rilievo potenzialmente implicante mala gestio,
l’istruttoria documentale ha fatto chiarezza sulle vicende relative al capitale
iniziale conferito in BLUE BRIDGE ed alle sorti del relativo cospicuo
aumento.
Il rilievo di LIGURSYSTEM in merito è quello della distrazione
immediata del capitale sociale minimo di 10 mila euro dalla banca presso la
quale doveva essere depositato: mentre così non è perché l’esibizione in
giudizio dell’assegno circolare Banca Passadore n. 5100040995 pari a euro
7.616,38 (euro 10.000,00 meno le trattenute del notaio), messo all’incasso
dal TIOZZO sul conto corrente intestato alla società presso la Banca
Credito Emiliano, dimostra che la cifra in questione non venne
immediatamente sottratta dalla casse sociali al momento di costituzione di
BLUE BRIDGE e per una parte fu impiegata per necessità aziendali.
All’esito delle plurime iniziative intraprese per portare ad esecuzione
la decisione favorevole resa dal Tribunale a carico della BLUE BRIDGE,
però, non si è più rinvenuta traccia dei due terzi residui versati su
CREDEM (cfr. le comunicazioni delle Banche interpellate dal creditore
procedente): in un contesto nel quale, di fronte alla deduzione di incapienza
patrimoniale e volatilizzazione del capitale sociale, sarebbe stato preciso
onere del convenuto dimostrare la perdurante disponibilità della cifra
residua o la sua trasformazione in beni aziendali a disposizione del ceto
creditorio per assolvere la tipica funzione di garanzia del capitale sociale.
Mentre della trasformazione della liquidità societaria in immobilizzazioni o
altri cespiti aziendali non è prova alcuna da parte del convenuto, a ciò
onerato.
Il discorso si presenta ancora più grave per l’ulteriore addebito
inerente lo sviamento dell’aumento di capitale effettuato per euro
90.000,00 il 28.11.2006 per contanti e volatilizzatosi senza che il ROMEO
abbia fornito alcun documento a riprova dell’utilizzo fattone, limitandosi
ad allegare generici costi di start–up. I suddetti costi peraltro, a detta della
società attrice, sarebbero smentiti dalle produzioni documentali effettuate
dalle controparti, che testimoniano le plurime inadempienze della BLUE
BRIDGE verso vari consulenti e fornitori risalenti al periodo della
costituzione della società e successivo aumento di capitale.
Osserva il Collegio che è provato che l’aumento di capitale del 2006
così singolarmente conferito si sia volatilizzato in seguito – a fronte di
alcuni costi iniziali che non esaurivano le somme conferite per capitale
sociale - senza essere mai stato reintegrato, né altrimenti trasformato in
cespiti suscettibili di utile aggressione in sede esecutiva .
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n.119638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Se non è possibile per le ragioni processuali esposte in premessa
pronunciare in questa sede in ordine alla responsabilità dell’amministratore
per violazioni funzionali ex art. 2485 c.c. riconducibili al diretto regime di
cui all’art. 2476 co. 6 e 7 c.c., ritiene il Collegio che non di meno possa
positivamente valutarsi la richiesta di condanna per atti diminutivi della
garanzia patrimoniale generica proprio in riferimento alle sorti del capitale
sociale e del suo aumento di capitale deliberato nel 2006.
Del primo, già si è detto. Dell’aumento ben più sostanzioso del
capitale, va considerato che non risultava conferito a copertura di perdite
pregresse ma – se si legge il verbale dell’assemblea straordinaria – in
un’ottica di consolidamento delle iniziative imprenditoriali di BLUE
BRIDGE, in una prospettiva assolutamente tranquillizzante per il ceto
creditorio.
Ora, nella misura in cui prima nell’assemblea straordinaria è stata
versata una somma liquida come conferimento aggiuntivo, poi la
medesima è stata solo in parte utilizzata per acquisti di beni poi sottratti al
patrimonio aziendale (come gli arredi ceduti da LIGURSYSTEM), e per il
resto è stata distratta e non è altrimenti acquisibile, si ha conferma della
sottrazione di importanti componenti del patrimonio aziendale alla garanzia
generica di cui all’art. 2740 c.c., realizzata proprio su quella voce contabile
– il capitale sociale - che dovrebbe fornire la prima e principale garanzia
per il ceto creditorio.
A questo punto, anche il mancato deposito dei bilanci successivi al
2008 acquista una valenza dimostrativa – rispetto ai fatti costitutivi della
responsabilità dell’amministratore - diversa dagli ordinari casi, nei quali la
giurisprudenza per solito esclude che la violazione contabile in sé
considerata sia automaticamente produttiva di danno per il ceto creditorio.
Il ROMEO sostiene al riguardo che tale inadempimento non
costituisce mala gestio dal momento che la società era ormai inattiva.
Ora, il mancato deposito del bilancio sociale – si diceva - non è
condizione sufficiente a far emergere la responsabilità diretta
dell’amministratore per danno “immediato e diretto” nei confronti dei
creditori sociali, se non quando l’omissione sia funzionale a rendere più
difficoltose le iniziative esecutive, dovendo il danneggiato provare il danno
che ne è derivato, che in questo caso consisterebbe nella preclusione
“all’esponente attrice di individuare la patrimonialità – invero svanita –
sociale, onde farne oggetto di atti espropriativi” (pag. 11 conclusionale
LIGURSYSTEM).
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n.129638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
Proprio per tali considerazioni non si può considerare tanto innocua,
nel caso di specie, la mancata predisposizione del principale documento
contabile dell’impresa, destinato a far conoscere agli operatori economici
lo stato di salute dell’impresa. Infatti proprio grazie a tale omissione si è
tenuta celata la presenza di quelle perdite, comportanti l’azzeramento del
patrimonio sociale, che si sono poi toccate con mano solo quando
LIGURSYSTEM ha vanamente tentato di aggredire i beni della debitrice.
Un’ultima considerazione riguardante la reale consistenza del
patrimonio aziendale e gli obblighi conservativi che ne discendono. Il
ROMEO si difende assumendo l’attuale disponibilità degli arredi ceduti da
LIGURSYSTEM alla sua impresa, a suo dire depositati presso i
magazzini di terzi. In realtà, non vi è nessuna certezza che si tratti della
medesima fornitura, dato che le produzioni fotografiche evidenziano beni
di tipo assai comune e di ridotta consistenza e valore. Notisi che tale
presenza e disponibilità non venne palesata in sede esecutiva e che gli
arredi in questione risultano piuttosto – oltre che incommerciabili per il
deperimento intervenuto - utilizzati e di titolarità di terzi: infatti intestataria
del deposito eccepito dal ROMEO risulta tale ignota sig.ra Grimaldi e
l’impresa del ROMEO oppure il convenuto personalmente.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni si ritiene dunque fondata
l’azione di responsabilità coltivata in questa sede dalla creditrice per il
titolo giustamente prospettato nella citazione introduttiva.
Quanto alla misura del risarcimento spettante, si ritiene che il
convenuto sia tenuto a corrispondere l’intera somma richiesta dalla
LIGURSYSTEM così come accertata con sentenza definitiva Tribunale di
Genova n. 2288 del 06.06.2011, poiché ogni debito di natura contrattuale
(compresi gli accessori legali ex d.p.r. 231 del 2002) non sarebbe maturato
se il ROMEO avesse agito diligentemente e conservato quanto meno il
capitale sociale deliberato e versato: ampiamente capiente rispetto alla
consistenza del credito della fornitrice. Considerato il completamento della
fornitura a metà gennaio del 2007, gli interessi previsti dal d.p.r. 231/2002
avranno pertanto decorrenza dal 16.3 di quell’anno in base agli artt. 4 e 5 di
tale provvedimento.
Peraltro, non è possibile statuire la condanna solidale degli
amministratori della Società debitrice perché una tale domanda non è stata
avanzata da LIGURSYSTEM, la quale ha anzi chiarito che non intende
procedere nei confronti del TIOZZO: sarà dunque possibile pronunciare
unicamente la condanna del ROMEO per l’intero e poi verificare
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n.139638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
l’esistenza o meno dei presupposti per il regresso del convenuto nei
confronti del terzo chiamato.
Proprio in riferimento alla domanda di regresso “anticipato” in tal
senso avanzata dal convenuto, che legittima la partecipazione al giudizio
del TIOZZO, va detto che fino al giugno 2009 non constano fratture di
sorta nella conduzione dell’impresa sociale. Però non è dato sapere da
quando si siano determinate le incapienze patrimoniali che hanno
pregiudicato la creditrice procedente, ed un onere dimostrativo in tal senso
non poteva che far capo al ROMEO il quale, nell’invocare la concorrente
responsabilità del TIOZZO, avrebbe dovuto dimostrare che gli eventi
dannosi si erano determinati prima della cessazione dall’incarico – risalente
al giugno 2009 ed efficace a tale data nei rapporti interni tra i due
amministratori – e non in epoca successiva. Eventualità, quest’ultima, ben
possibile, visto che la dimostrazione documentale di incapienza della
società risale agli atti esecutivi dell’estate 2011.
Inoltre, le prove orali e documentali assunte in fase istruttoria hanno
dato una chiara indicazione di esclusiva conduzione degli affari sociali da
parte del ROMEO, che era anche l’unico soggetto interessato ad un qualche
progetto industriale, mentre la partecipazione del commercialista TIOZZO
alla BLUE BRIDGE è dipesa solo dal rapporto di collaborazione e
consulenza che questi aveva instaurato in precedenza con il convenuto.
Rapporto fiduciario mal ripagato, se poi il ROMEO non ha provveduto ad
eseguire tutti gli adempimenti contabili che il TIOZZO, divenuto semplice
componente del CdA, gli sollecitava.
Per tali ragioni, non si ritiene ravvisabile un dimostrato apporto
omissivo del terzo chiamato rispetto agli obblighi di conservazione del
capitale sociale, tale da consentire un regresso anche solo parziale in danno
del terzo chiamato.
Sulla domanda riconvenzionale inerente i danni che il ROMEO
avrebbe subito per l’esecuzione in suo danno della condanna pronunciata a
carico di BLUE BRIDGE, viene eccepito da LIGURSYSTEM il proprio
difetto di legittimazione passiva atteso che la responsabilità del vincolo
pignoratizio sul conto del ROMEO sarebbe imputabile all’Ufficiale
Giudiziario, che gode di assoluta autonomia valutativa sull’esperibilità o
meno dell’atto esecutivo rimessogli, o ad un errore di interpretazione
dell’atto di pignoramento presso terzi compiuto da Banca Intesa.
Peraltro stenta a credersi che l’individuazione dei beni da aggredire
sia avvenuta senza il concorso della difesa della LIGURSYSTEM e che di
sua iniziativa l’organo esecutivo abbia appreso beni personali del ROMEO
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n.149638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013
intimando di non disporre dei relativi conti correnti. Il problema posto dalla
domanda in questione è semmai quello costituito dalla dimostrazione di un
concreto pregiudizio derivato dal temporaneo vincolo di un conto corrente,
rispetto alla quale esigenza probatoria si registra il vuoto istruttorio più
completo, che vada oltre la semplice produzione della diffida inviata dai
legali del ROMEO per far cessare l’ulteriore corso esecutivo (doc. 19 del
convenuto). Tale comunicazione non si accompagna però a parcelle o altre
dimostrazioni di esborsi determinati corrisposti ai difensori per tale
assistenza legale: onde la domanda va rigettata per mancanza di prova del
danno.
Le spese di lite, liquidate come da d.m. 140 del 2012 e rapportate
allo scaglione di valore inferiore ai 25 mila euro in considerazione delle
somme riconosciute, seguono la soccombenza previa conferma della totale
compensazione delle spese del cautelare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa
respinta, in accoglimento della domanda attrice relativamente alla
sottrazione del capitale sociale quale da ultimo deliberato il 28.6.2006 alla
garanzia patrimoniale generica in favore del ceto creditorio, dichiara
tenuto e condanna il sig. Luca ROMEO a risarcire LIGURSYSTEM Srl
corrispondendo a quest’ultima la somma di Euro 18.072 in linea capitale,
con spese ed accessori tutti indicati nella sentenza n. 2228 del 06.06.2011
di questo Tribunale (interessi ex artt. 4 e 5 d.p.r. 231 del 2002 decorrenti
dal 16.3.2007 al saldo effettivo).
Condanna il ROMEO a rifondere a LIGURSYSTEM le spese di lite
liquidate in euro 550 per esborsi e 3600 per compensi professionali, oltre
CPA e IVA (se imposta non deducibile o detraibile).
Respinge la domanda riconvenzionale nei confronti di
LIGURSYSTEM, nonché la domanda di manleva azionata nei confronti
del terzo chiamato mandando il TIOZZO assolto dalla corrispondente
pretesa.
Condanna il ROMEO a rifondere le spese di lite del chiamato
liquidate in euro 120 per esborsi e 2400 per compensi professionali oltre
CPA e IVA
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Genova 1 ottobre 2013
Il Giudice Est.
Il Presidente
Dr. R. BRACCIALINI
Dr. L. COSTANZO
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Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013
RG n.159638/2011
Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013